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Regolamento di regata I.S.A.F. 1997 – 2000 con le integrazioni e modifiche riportate nell'appendice "E"


INDICE

TERMINOLOGIA -- PARTE 1 - REGOLE FONDAMENTALI -- PARTE 2 - QUANDO LE BARCHE SI INCONTRANO -- PARTE 3 - CONDOTTA D’UNA REGATA -- PARTE 4 - ALTRI OBBLIGHI IN REGATA -- PARTE 5 - PROTESTE, UDIENZE, CATTIVA CONDOTTA E APPELLI -- PARTE 6 - ISCRIZIONE E QUALIFICAZIONE -- PARTE 7 - ORGANIZZAZIONE DELLA REGATA


Nota del redattore

Nel presente documento è stato fedelmente riportato il regolamento di regata 1997-2000 emanato dall'I.S.A.F. (International Sailing Federation) e tradotto dalla F.I.V. (Federazione Italiana Vela), modificato ed integrato con le regole previste per le regate delle barche radiocomandate all'appendice "E" del regolamento stesso.

Le modifiche sono riportate in grassetto.

L'autore sarà grato a chiunque vorrà segnalare all’A.Y.R.R. eventuali errori od omissioni contenuti nel testo. Umberto Andreini(u.andreini@telematica.it)


E1 TERMINOLOGIA

Il termine ‘barca’ significa barca radiocomandata da un concorrente che non è a bordo. Per il termine ‘regata’ usato fuori dalla presente Appendice si legga ‘prova' .Nell'ambito della presente Appendice una regata consiste di una o più prove, ed è completata quando è finita l’ultima prova della regata. Il termine ‘manifestazione’ significa una o più regate. ‘Serie’ significa un numero precisato di regate o di manifestazioni.


PARTE 1 – REGOLE FONDAMENTALI

1. SICUREZZA

1.1 Aiutare chi è in pericolo

Una barca o un concorrente deve dare tutto l'aiuto possibile, ad ogni persona o naviglio in pericolo.

1.2 Mezzi salvagente e di galleggiamento personale

Una barca deve portare adeguate apparecchiature salvagente per tutte le persone a bordo, incluso un mezzo pronto all'impiego immediato, a meno che le regole della propria classe non prevedano altri obblighi. Spetta ad ogni concorrente la responsabilità personale di indossare un mezzo di galleggiamento individuale adatto alle circostanze.

Quando è a bordo d’un battello di ricupero, ogni concorrente ha la responsabilità di indossare mezzi di galleggiamento personale adatti alle circostanze.

E2.2 Antenne

Le estremità delle antenne trasmittenti devono essere adeguatamente protette.

 2. CORRETTO NAVIGARE

Una barca ed il suo proprietario devono gareggiare nel rispetto dei principi riconosciuti di sportività e correttezza. Una barca può essere penalizzata a norma della presente regola soltanto se è chiaramente risultato che detti principi sono stati violati.

3. ACCETTAZIONE DELLE REGOLE

Nel partecipare ad una regata svolta con le presenti regole di regata ogni concorrente e proprietario di barca acconsente:

a) ad assoggettarsi alle presenti regole;

b) ad accettare le penalizzazioni inflitte e altra azione assunta in base alle regole, subordinatamente alle procedure d'appello e di revisione in esse previste, quale decisione definitiva di ogni questione sorgente dalle regole;

c) e per quanto riguarda detta decisione, a non ricorrere ad altra Corte o Tribunale non previsto dalle regole.

4. DECISIONE DI PARTECIPARE ALLA REGATA

Una barca è la sola responsabile della decisione di partire o no, o di continuare la regata.

5. DOPING

Un concorrente non deve assumere sostanze o usare metodi che siano messi al bando dall'Appendice L. Un'asserita violazione della presente regola non è motivo per una protesta, e non si applica la regola 63.1


PARTE 2 - QUANDO LE BARCHE SI INCONTRANO

Le regole della Parte 2 si applicano tra barche che stanno navigando nell'area di regata o nei suoi pressi ed intendono regatare , che sono in regata , o che sono state in regata . Comunque, una barca che non sia in regata non deve essere penalizzata per una violazione delle presenti regole, ad eccezione della regola 22.1. Le Norme Internazionali per Prevenire gli Abbordi in Mare o le Norme Governative riguardanti i diritti di rotta si applicano tra barche che navigano con le presenti norme ed i natanti che non lo stanno facendo, ed esse sostituiscono le presenti regole se così è stabilito dalle istruzioni di regata.

SEZIONE A - DIRITTO DI ROTTA

Una barca ha diritto di rotta quando un'altra barca è obbligata a tenersi discosta da essa. Comunque, certe regole delle Sezioni B e C limitano le azioni di una barca con diritto di rotta.

 10. SU MURE DIFFERENTI

Quando le barche sono su mure differenti, quella con le mure a sinistra deve tenersi discosta da quella con le mure a dritta.

11. SULLE STESSE MURE, INGAGGIATE

Quando le barche sono sulle stesse mure ed ingaggiate, una barca al vento deve tenersi discosta da una barca sottovento .

12. SULLE STESSE MURE, NON INGAGGIATE

Quando le barche sono sulle stesse mure e non ingaggiate, una barca libera dalla poppa deve tenersi discosta da una barca libera dalla prua.

13. QUANDO SI STA VIRANDO

Dopo aver passata la posizione di prua al vento, una barca deve tenersi discosta dalle altre barche fino a quando non si mette su una rotta di bolina stretta. Durante questo tempo non si applicano le regole 10, 11 e 12. Se due barche sono soggette nello stesso tempo alla presente regola, quella a sinistra dell'altra deve tenersi discosta.

 

SEZIONE B - LIMITAZIONI GENERALI

14. EVITARE CONTATTI

Una barca deve evitare il contatto con un'altra barca se ciò è ragionevolmente possibile. Comunque una barca con diritto di rotta o avente diritto a spazio

(a) non occorre che agisca per evitare un contatto fino a che non è chiaro che l'altra non si sta tenendo discosta o non sta dando spazio , e

(b) non deve essere penalizzata in forza di questa regola, salvo che vi sia un contatto che causi un danno.

15. ACQUISTO DEL DIRITTO DI ROTTA

Quando una barca acquista un diritto di rotta, essa deve inizialmente dare all'altra barca lo spazio per tenersi discosta , a meno che non acquisti tale diritto di rotta a causa di azioni dell'altra barca.

16. CAMBIAMENTO DI ROTTA

Quando una barca con diritto di via cambia rotta, deve dare all'altra barca lo spazio per tenersi discosta.

 17. SULLE STESSE MURE; GIUSTA ROTTA

17.1 Una barca libera dalla poppa che diventi ingaggiata sottovento ed entro due sue lunghezze dalla barca al vento, non deve navigare sopra alla propria giusta rotta per tutto il tempo in cui esse rimangono ingaggiate ed a meno di tale distanza, salvo che essa scada dietro la poppa della barca al vento a seguito di tale manovra.

17.2 Tranne che su un lato di bolina, quando una barca si trova a meno di due lunghezze del suo scafo da una barca sottovento o da una barca libera dalla poppa che segua una rotta sottovento ad essa, non deve navigare sotto la sua giusta rotta, a meno che abbatta.

SEZIONE C - ALLE BOE E AGLI OSTACOLI

Quando si applica una regola della Sezione C, le regole delle Sezioni A e B continuano ad essere applicate, a meno che una regola della Sezione C le modifichi o stabilisca che non si applicano.

 18. PASSAGGIO DI BOE ED OSTACOLI

18.1 Quando si applica questa regola

La regola 18 si applica ad una boa o ad un ostacolo da lasciarsi dalla stessa parte, dal momento in cui le barche stanno per passarlo fino a quando l'hanno passato. Comunque essa non si applica

a) ad una boa di partenza o al suo cavo di ancoraggio circondati da acqua navigabile, da quando le barche si stanno avvicinando ad essi per partire fino a quando li hanno passati, o

b) tra barche su mure differenti quando sono di bolina o quando per una di esse la giusta rotta per passare la boa o l'ostacolo richiede di virare.

18.2 Dare spazio; tenersi discoste

a) Quando delle barche sono ingaggiate prima che una di esse raggiunga la zona delle quattro lunghezze, se la barca esterna ha diritto di rotta essa deve dare alla barca interna spazio per passare la boa o l'ostacolo ; o se la barca interna ha diritto di rotta la barca esterna deve tenersi discosta . Se esse ancora ingaggiate quando una di esse raggiunge la zona delle quattro lunghezze , l'obbligo della barca esterna continua anche se in seguito l'ingaggiamento viene interrotto. La presente regola non si applica se, quando ha inizio l'ingaggiamento, la barca esterna non ha la possibilità di dare spazio .

b) Se una barca è libera dalla prua quando raggiunge la zona delle quattro lunghezze, la barca libera dalla poppa deve tenersi discosta anche se in seguito si stabilisce un ingaggiamento . Non si applica la regola 10. Se la barca libera dalla prua vira, si applica la regola 13 e non è più in vigore la presente regola.

c) Se vi è un ragionevole dubbio che una barca abbia stabilito oppure interrotto in tempo un ingaggiamento , si deve presumere che non l'abbia fatto.

18.3 Virare

Se due barche erano su mure differenti, ed una di esse ha virato entro la zona delle quattro lunghezze per passare una boa od un ostacolo , la regola 18.2 non si applica. La barca che ha virato

a) non deve costringere l'altra barca a navigare sopra la bolina stretta per evitarla, né deve impedire all'altra barca di passare la boa o l'ostacolo , e

b) deve tenersi discosta se l'altra barca diviene ingaggiata al suo interno, nel quale caso non si applica la regola 15.

18.4 Abbattere

Quando si applica la regola 18.2 (a) e una barca ingaggiata all'interno con diritto di via deve abbattere alla boa o all'ostacolo per prendere la sua giusta rotta , essa non deve passare dalla boa o dall'ostacolo più distante di quanto occorra per navigare quella rotta.

18.5 Passaggio ad un ostacolo continuo

Ad un ostacolo continuo la regola 18.2 è modificata nel senso che, mentre le barche stanno passando l'ostacolo , l'obbligo d'una barca esterna finisce se l'ingaggiamento è interrotto, e una barca libera dalla poppa può stabilire un ingaggiamento all'interno purché ci sia spazio in quel momento per passare tra l'altra barca e l'ostacolo . Se agisce in tal modo, termina il suo obbligo a norma della regola 18.2(b).

 

19. SPAZIO PER VIRARE AD UN OSTACOLO

19.1 Quando motivi di sicurezza richiedono ad una barca di bolina stretta di fare un sostanziale cambiamento di rotta per evitare un ostacolo ed intende virare, ma non può virare ed evitare un'altra barca sulle stesse mure, essa deve dare un richiamo per avere lo spazio per tale manovra. Prima di virare essa deve dare alla barca richiamata il tempo per rispondere. La barca richiamata deve: o

a) virare al più presto possibile, nel qual caso anche la barca richiamante dovrà virare al più presto possibile, oppure

b) rispondere immediatamente 'Vira tu', nel qual caso la barca richiamante deve virare immediatamente e la barca richiamata deve darle spazio, e non si applicano le regole 10 e 13.

19.2 La regola 19.1 non si applica né ad una boa di partenza o al suo cavo di ancoraggio circondati da acqua navigabile, dal momento in cui le barche si stanno avvicinando ad essi per partire fino a quando li hanno passati, né ad una boa che la barca richiamata può raggiungere. Quando si applica la regola 19.1 non è in vigore la regola 18.

 

SEZIONE D - ALTRE REGOLE

 

Quando si applicano tra due barche le regole 20 e 21 non sono in vigore le regole della Sezione A.

20. ERRORI DI PARTENZA; GIRI DI PENALITÀ; MUOVERSI ALL ‘INDIETRO

Una barca che naviga in direzione della zona di pre-partenza della linea di partenza o dei suoi prolungamenti per adempiere alla regola 29.1 o alla regola 30.1 deve tenersi discosta da una barca che non stia facendo altrettanto, fino a quando non sarà completamente nella zona di pre-partenza. Una barca che sta facendo giri di penalità deve tenersi discosta da una barca che non stia facendo altrettanto. Una barca che si muove all'indietro scontrando una vela deve tenersi discosta da una barca che non stia facendo altrettanto.

 21. BARCA ROVESCIATA, ALL ‘ANCORA O INCAGLIATA; CHE PRESTA SOCCORSO

Ove possibile, una barca deve evitare una barca che si è rovesciata o che non ha ripreso il controllo dopo il rovesciamento, che sia all'ancora o incagliata, o che stia cercando di soccorrere una persona o un naviglio in pericolo. Una barca è rovesciata quando la sua testa d'albero è in acqua.

22. INTERFERENZA CON UN‘ALTRA BARCA

22.1 Se è ragionevolmente possibile, una barca che non è in regata non deve interferire con una barca che è in regata .

22.2 Una barca non deve interferire deliberatamente, per ritardarla, con una barca che sta facendo giri di penalità.


PARTE 3 - CONDOTTA D’UNA REGATA

E4.1 Osservatori di regata

Il comitato di regata può nominare degli osservatori di regata, che possono essere dei concorrenti. Essi devono gridare e ripetere l’identità delle barche coinvolte in un incidente che comporti contatto tra barche o tra una barca e una boa . Gli osservatori devono riferire tutti gli incidenti non risolti al comitato di regata alla fine della prova.

E4.2 Tabella di percorso

La regola M2.1 (3) è cancellata. Una tabella del percorso con l’indicazione del percorso e dei limiti dell’area di controllo dev’essere collocata vicino ed entro l’area di controllo, in modo da essere chiaramente visibile a tutti i concorrenti in regata .

E4.3 Area di controllo

I concorrenti in regata e gli osservatori di regata devono rimanere nell’area di controllo designata mentre si svolge una prova, con l’eccezione che i concorrenti possono assentarsi brevemente per compiere le funzioni permesse nella regola E4.4. I concorrenti non in regata devono rimanere fuori dall’area di controllo, tranne se offrono assistenza a norma della regola E5.2, o quando fungono da osservatori di regata.

E4.6 Segnali di regata acustici

I segnali acustici per la partenza d’una prova devono essere fatti ad intervalli d’un minuto, e consistono in un segnale d’avviso, un segnale preparatorio ed un segnale di partenza. Durante il minuto precedentemente il segnale di partenza, possono essere fatti segnali verbali ad intervalli di dieci secondi, e durante gli ultimi dieci secondi ad intervalli di un secondo. La partenza dev’essere all’inizio del segnale di partenza.

27 ALTRE AZIONI DEL COMITATO DI REGATA PRIMA DEL SEGNALE DI PARTENZA

27.1 Non più tardi del segnale di avviso, il comitato di regata deve segnalare o indicare in altro modo il percorso da compiere qualora non sia stato stabilito dalle istruzioni di regata, e può sostituire un segnale di percorso con un altro, può segnalare che verrà usato un percorso ridotto prestabilito (bandiera S), e può applicare la regola 40 (bandiera Y).

27.2 Non più tardi del segnale preparatorio, il comitato di regata può spostare una boa di partenza e può applicare la regola 30.

27.3 Prima del segnale di partenza, il comitato di regata non deve differire o interrompere una regata prima o dopo la partenza a causa di

a) maltempo, tranne a causa di temporali, o di

b) vento insufficiente.

La FIV prescrive che vengano usati anche i seguenti segnali :

  1. Pennello Numerico "2" - Effettuazione di una ulteriore prova :

"Dopo la regata in corso, verrà disputata un’altra prova. Il nuovo segnale di avviso verrà esposto 1 minuto dopo l’ammainata del pennello numerico 2"

  1. "N" sopra "Intelligenza" , segnale di pericolo : esposto da qualsiasi mezzo del Comitato di Regata ed appoggiato da 3 segnali acustici, significa: "Tutte le regate iniziate sono interrotte e quelle da iniziare sono differite. Raggiungere immediatamente il porto o il ridosso più vicino." Il Comitato di Regata potrà far disputare o ripetere la prova, alzando la lettera "L" del C.I.

 28. COMPIMENTO DEL PERCORSO

28.1 Una barca deve partire , passare nell’ordine esatto ogni boa dalla parte prescritta, ed arrivare, in modo che un filo rappresentante la sua scia dalla partenza all’arrivo verrebbe, dopo tesato, a trovarsi dalla parte prescritta di ogni boa toccando ogni boa da girare. Per conformarsi alla presente regola la barca può correggere ogni suo errore purché non sia già arrivata. Dopo essere arrivata, una barca non è obbligata ad oltrepassare completamente la linea d’arrivo .

28.2 Una boa ha una parte prescritta per una barca soltanto quando questa si trova su un lato che la boa inizia, delimita o termina, con l’eccezione che una boa di partenza comincia ad avere una parte prescritta quando la barca si sta avvicinando alla linea di partenza dal suo lato di pre-partenza per partire.

E4.8 Linee di partenza e di arrivo

Le linee di partenza e di arrivo devono essere tangenti alle boe di partenza e di arrivo, dalla parte del loro lato di percorso.

29. PARTENZA; RICHIAMI

29.1 Sul lato di percorso alla partenza

Se al suo segnale di partenza una parte dello scafo, dell’equipaggio o dell’attrezzatura della barca è sul lato di percorso della linea di partenza, la barca, prima di partire , deve portarsi completamente sul lato di pre-partenza della linea.

29.2 Richiamo individuale

Se al suo segnale di partenza qualche barca deve adempiere alla regola 29.1 o alla regola 30.1, il comitato di regata deve prontamente gridare per due volte "Richiamo barca numero ...".

29.3 Richiamo generale

Qualora al segnale di partenza diverse barche non identificate siano sul lato di percorso della linea di partenza, o vi sia stato un errore nella procedura di partenza, il comitato di regata può gridare per due volte "Richiamo generale".

Il segnale preparatorio per una nuova partenza dev’essere dato almeno un minuto dopo la partenza richiamata.

E4.11 Tempo per riparare

A meno che sia stata squalificata a norma della reg.14, una barca che ha subito un danno avendo diritto di rotta deve ricevere un tempo ragionevole, ma non superiore a 30 minuti, per effettuare riparazioni prima della prossima prova.

 

31. TOCCARE UNA BOA

31.1 Quando in regata una barca non deve toccare una boa di partenza prima di partire , o una boa che inizia, delimita o termina il lato del percorso sul quale essa sta navigando, o una boa d’arrivo dopo essere arrivata.

31.2 Una barca che ha violato la regola 31.1 può, dopo essersi resa ben libera dalle altre barche al più presto possibile, compiere una penalizzazione facendo un giro completo di 360° comprendente una virata e un’abbattuta .Se una barca compie la penalizzazione dopo aver toccato una boa d’arrivo, essa deve tornare completamente sul lato di percorso della linea prima di arrivare . Ciò nonostante, se per aver toccato una boa , una barca ha guadagnato un significativo vantaggio nella regata o nella serie essa deve ritirarsi.

31.3 Se una barca è ingiustamente costretta da un’altra barca a violare la regola 31.1, essa deve essere esonerata dalla penalizzazione:

a) se l’altra barca riconosce d’aver violato una regola della Parte 2 compiendo una penalizzazione o ritirandosi immediatamente, o

b) a norma della regola 64.1 (b) dopo aver protestato con esito favorevole un’altra barca implicata nello stesso incidente.

 

32. RIDUZIONE DEL PERCORSO O INTERRUZIONE DOPO LA PARTENZA

Dopo il segnale di partenza il comitato di regata non deve differire o interrompere una regata prima o dopo la partenza a causa di

a) maltempo, tranne a causa di temporali, o di

b) vento insufficiente.

Comunque, se una barca ha compiuto il percorso ed è arrivata entro il tempo limite, il comitato di regata non dovrà annullare la regata senza averne attentamente considerate le conseguenze nei riguardi di tutte le barche della regata o della serie.

34. BOA MANCANTE

Quando una boa è mancante o fuori posizione il comitato di regata dovrà, se possibile,

a) rimetterla nella sua posizione corretta, o

b) sostituirla con una nuova avente caratteristiche similari, o con una boa o un natante che esponga la bandiera M.

35. TEMPO LIMITE

Se una barca compie il percorso come prescritto dalla regola 28.1 ed arriva entro il tempo limite eventualmente stabilito, tutte le barche devono essere classificate a meno che la regata venga interrotta . Se nessuna barca arriva entro il tempo limite, il comitato di regata deve annullare la regata.

36. REGATE FATTE RIPARTIRE O RIPETUTE

Quando una regata viene fatta ripartire o viene ripetuta, un’infrazione ad una regola - che non sia la 30.3 - commessa nella regata originaria non vieterà ad una barca di parteciparvi né, tranne per quanto previsto dalle regole 30.2, 30.3 o 9, le comporterà d’essere penalizzata.


PARTE 4 – ALTRI OBBLIGHI IN REGATA

Le regole della Parte 4 si applicano solamente alle barche che sono in regata.

41. AIUTO DA PARTE DI TERZI

a) Una barca che è andata a terra o s’è incagliata o si è impigliata con un’altra barca od oggetto può venire liberata e rimessa in acqua con l’aiuto di terzi, nei limiti di quanto permette la regola 45.

b) Le altre azioni permesse nella regola 45 possono essere compiute mediante l’aiuto di terzi.

c) Un concorrente non deve dare consigli tattici o strategici ad un concorrente in regata.

42. PROPULSIONE

42.1 Regola fondamentale

Tranne quand’è permesso dalla regola 42.3 o dalla regola 45, una barca deve competere soltanto usando il vento e l’acqua per aumentare, mantenere o diminuire la sua velocità. Il suo equipaggio può regolare l’assetto delle vele e dello scafo, e compiere altre azioni d’arte marinaresca, ma non deve muovere il corpo in altro modo per dare propulsione alla barca.

42.2 Azioni vietate

Senza limitare l’applicazione della regola 42.1 sono proibite le seguenti azioni:

a) pompaggio: ripetuti sventagliamenti di qualsiasi vela sia mediante cazzate e allascate della vela sia mediante un movimento del corpo verticale o trasversale allo scafo.

b) rollio: ripetute rollate della barca ottenute sia mediante movimento del corpo sia mediante aggiustamento delle vele o della deriva, che non servano ad aiutare il governo della barca;

c) "ooching"- spinta: improvviso movimento del corpo in avanti, interrotto bruscamente;

d) timonare: movimento ripetuto del timone non necessario al governo della barca;

e) ripetute virate o abbattute non in relazione a cambiamenti del vento o a ragioni tattiche

42.3 Eccezioni

a) L’equipaggio d’una barca può muovere i corpi per esagerare il rollio che facilita il governo della barca durante una virata o un’abbattuta, a condizione che, appena completata la virata o l’abbattuta, la velocità della barca non risulti maggiore di quella che sarebbe stata in mancanza della virata o dell’abbattuta .

b) Tranne quando si è di bolina ed è possibile il "surfing" (rapida accelerazione scendendo sul lato sottovento d’un onda) o la planata, l’equipaggio della barca può cazzare la scotta e la ritenuta di qualsiasi vela allo scopo di dare inizio al surfing o alla planata, ma soltanto una volta per ogni onda o raffica di vento.

c) Qualsiasi mezzo di propulsione può essere usato per dare aiuto a una persona o ad un altro natante in pericolo.

d) Per liberarsi da un incagliamento o da una collisione con un’altra barca od oggetto, una barca può usare la forza esplicata dall’equipaggio dell’una o dell’altra barca ed ogni congegno che non sia un motore per la propulsione.

44. PENALITÀ PER INFRAZIONI A REGOLE DELLA PARTE 2

44.1 Una barca che in regata può aver violato una regola della Parte 2 può assoggettarsi ad una penalizzazione al momento dell’incidente .La sua penalizzazione consisterà nella Penalizzazione di un giro di 360° comprendente una virata e un’abbattuta . Comunque, se con la sua violazione ha causato un danno grave o ha conseguito un notevole vantaggio nella regata o nella serie dovrà ritirarsi.

44.4 Limiti alle penalizzazioni

a) Se una barca intende compiere una penalizzazione come previsto nella regola 44.1 e nello stesso incidente ha toccato una boa, non occorre che compia la penalizzazione prevista nella regola 31.2.

b) Una barca che compie una penalizzazione non dovrà subire un’ulteriore penalizzazione per lo stesso incidente, a meno che abbia omesso di ritirarsi quando la regola 44.1 le prescriva di farlo.

Il comitato di regata o il comitato per le proteste può protestare una barca il cui concorrente viola le regole E4.3, E4.4 o E5.2 c). Se il comitato per le proteste decide che una regola è stata violata, può escludere la barca dalla prossima regata oppure squalificarla dalla regata precedente.

45. ALAGGIO; ORMEGGIO; ANCORAGGIO

a) Le barche in lista per regatare in una prova possono essere varate, portate a terra o varate nuovamente in ogni momento durante la prova, tranne tra il segnale preparatorio e il segnale di partenza.

b) Quando sono a terra o al margine dell’acqua, le barche possono venire regolate, vuotate dall’acqua o riparate; subire un cambio o una terzarolata di vele; essere liberate da oggetti impigliatisi; avere un cambio di batterie.

51. SPOSTAMENTO DI ZAVORRA

Durante una manifestazione e se ciò non contrasta con le regole di classe,

a) la zavorra non dev’essere spostata, imbarcata o sbarcata;

b) tranne che per sostituzioni dello stesso peso e collocamento, non si deve spostare, imbarcare o sbarcare alcun equipaggiamento di controllo;

c) la posizione dei contrappesi puo’ essere regolata ;

d) l’acqua di sentina non dev’essere usata per equilibrare la barca, e può essere tolta in ogni momento.

53. RESISTENZA D’ATTRITO

Una barca non deve emettere o lasciare uscire una sostanza, quale un polimero, né deve avere uno scafo con una superficie appositamente tramata che possa migliorare le caratteristiche di scorrimento dell’acqua all’interno dello strato limite.

E5.5 Radio

Le trasmissioni radio dei concorrenti non devono interferire con le ricezioni radio di altre barche.

E5.6 Barca fuori radio controllo

Il concorrente che perde il radio controllo d’una barca deve prontamente gridare e ripetere ‘fuori controllo’ e il numero della barca. Una barca fuori controllo si deve ritirare ed è considerata un ostacolo.


PARTE 5 - PROTESTE, UDIENZE, CATTIVA CONDOTTA E APPELLI

SEZIONE A - PROTESTE

60. DIRITTO DI PROTESTARE E CHIEDERE RIPARAZIONE

60.1 Una barca può

1) protestare un’altra barca, ma non per un’asserita violazione della Parte 2 salvo che essa sia stata coinvolta nell’incidente o l’abbia visto; o

2) chiedere riparazione.

con l’eccezione che una protesta deve essere fatta soltanto da una barca prevista regatare nella prova in cui è avvenuto l’incidente.

60.2 Un comitato di regata può "purché durante una prova l’incidente sia stato osservato da un membro del comitato di regata o del comitato per le proteste entro l’area di controllo"

a) protestare una barca, ma non in seguito ad un rapporto d’un concorrente di un’altra barca o di un’altra parte interessata, o in seguito all’informazione contenuta in una protesta invalida;

b) richiedere al comitato per le proteste di prendere in considerazione una concessione di riparazione, o

c) fare rapporto al comitato per le proteste affinché agisca a norma della regola 69.1 (a).

60.3 Un comitato per le proteste può "purché durante una prova l’incidente sia stato osservato da un membro del comitato di regata o del comitato per le proteste entro l’area di controllo"

a) protestare una barca, ma non in seguito ad un rapporto d’un concorrente di un’altra barca o di un’altra parte interessata, ad eccezione di quanto previsto dalla regola 61.1 né in seguito ad un’informazione contenuta in una protesta invalida;

b) considerare di concedere una riparazione; o

c) agire a norma della regola 69.1 (a).

61. REQUISITI DELLA PROTESTA

61.1 Informare il protestato

(a)Una barca che intende protestare un’altra barca per un incidente che avviene nell’area di regata deve gridare per due volte "Protesto" e il numero velico dell’altra barca .

(b) Un comitato di regata o un comitato per le proteste che intende protestare una barca a norma della regola 60.2 (a) o della regola 60.3 (a) per un incidente che esso osserva nella zona di regata deve informarne la barca entro il tempo limite fissato dalla regola 61.3. In tutti gli altri casi deve informarne la barca al più presto ragionevolmente possibile

(c) Se durante l’udienza d’una protesta valida il comitato per le proteste decide di protestare una barca implicata nell’incidente ma che non è una parte di quell’udienza, esso deve, non appena ragionevolmente possibile, informare la barca della propria intenzione e del tempo e luogo dell’udienza .

61.2 Contenuto della protesta

Una protesta deve essere fatta in iscritto e deve identificare

(a) il protestante e il protestato;

(b) l’incidente, includendo dove e quando sia avvenuto;

(c) ogni regola che il protestante ritenga sia stata violata; e

(d) il nome del rappresentante della barca protestante.

Purché la protesta scritta identifichi l’incidente, altri dettagli potranno essere corretti prima o durante l’udienza .

61.3 Tempo limite per la protesta

Una protesta d’una barca, o del comitato di regata o del comitato per le proteste per un incidente osservato da esso comitato nell’area di regata, deve essere consegnata all’ufficio di regata non oltre il termine stabilito nelle istruzioni di regata. Se non è stato stabilito, il tempo limite è di quindici minuti dopo l’arrivo dell’ultima barca in regata. Altre proteste del comitato di regata o del comitato per le proteste devono essere consegnate all’ufficio di regata entro due ore dopo che il comitato ha ricevuto la relativa informazione. Il comitato per le proteste può estendere il tempo se vi è una buona ragione per farlo.

‘Un protestante che intende presentare una protesta deve informarne il comitato di regata entro cinque minuti dalla fine della rispettiva prova’ .

E6.4 Accettazione della responsabilità

Una barca che riconosce di aver violato una regola delle Parti 2, 3 o 4, prima dell’udienza può ritirarsi dalla rispettiva prova senza ulteriori penalità.

62. RIPARAZIONE

62.1 Una richiesta di riparazione dev’essere fondata sul reclamo che il posto d’arrivo d’una barca in una regata o in una serie di regate è stato, non per sua colpa, significativamente peggiorato da:

(a) una azione non corretta o da una omissione del comitato di regata o del comitato per le proteste,

(b) un danno materiale dovuto all’azione di un’altra barca che stava violando una regola della Parte 2, o di un natante non in regata obbligato a tenersi discosto,

(c) dal fatto di avere prestato aiuto (tranne che a sé stessa o al suo equipaggio) in attuazione della regola 1.1,

(d) una barca penalizzata a norma della regola 2 o da un’azione disciplinare promossa a norma della regola 69.1 (b)

(e) radio interferenza, o

(f) un agganciamento con una barca avente l’obbligo di tenersi discosta o di dare spazio .

62.2

"La richiesta deve essere fatta per iscritto entro il tempo limite della regola E6.3. Non è richiesta bandiera di protesta".

La FIV prescrive : le disposizioni della regola 62 possono essere applicate anche ad una barca penalizzata in base alla regola 30.2 (bandiera "Z") o alla regola 30.3 (bandiera nera). Per poter richiedere l’applicazione di questa norma la barca dovrà aver preventivamente convinto il Comitato per le proteste che l’infrazione sia stata commessa per colpa di un’altra barca contro la quale essa abbia presentato e vinto una regolare protesta per infrazione a regole della parte 2^.

 

SEZIONE B - UDIENZE E DECISIONI

63. UDIENZE

63.1 Requisiti di un’udienza

Una barca o un concorrente non devono essere penalizzati senza udienza tranne per quanto previsto dalle regole 30.2, 30.3, 67 e A1.1. Una domanda di riparazione non dev’essere decisa senza udienza. Il comitato per le proteste deve ascoltare tutte le proteste consegnate all’ufficio di regata, a meno che consenta che un protestante ritiri la protesta .

63.2 Tempo e luogo dell’udienza

Tutte le parti di un’udienza devono essere notificate circa il tempo e luogo dell’udienza stessa, la protesta o la domanda di riparazione devono essere messe a loro disposizione, e va loro concesso un tempo ragionevole per prepararsi all’udienza .

63.3 Diritto d’essere presenti

(a) Le parti di un’udienza o un loro rappresentante per ciascuna di esse hanno il diritto di essere presenti sempre durante l’assunzione di ogni prova. Se la protesta riguarda infrazioni di regole della Parte 2, della Parte 3 o della Parte 4, i rappresentanti delle barche devono essere stati entro l’area di controllo al tempo dell’incidente, a meno che il comitato per le proteste non abbia una buona ragione per regolarsi altrimenti. Tranne quando fa la sua deposizione, qualsiasi testimonio che non sia membro del comitato per le proteste è escluso dall’udienza .

(b) Se una parte dell’udienza non si presenta in udienza, il comitato per

le proteste può ugualmente decidere la protesta . Se la parte era assente per motivi non evitabili, il comitato ha la facoltà di riaprire l’udienza .

63.4 Parte interessata

Un membro d’un comitato per le proteste che sia una parte interessata non deve prendere ulteriormente parte all’udienza, ma può comparire in qualità di testimonio. Una parte dell’udienza la quale ritenga che un membro del comitato per le proteste sia parte interessata deve ricusarlo al più presto possibile.

63.5 Validità della protesta

All’inizio dell’udienza il comitato per le proteste deve decidere se tutti i requisiti per la protesta siano stati osservati, dopo avere anzitutto assunto ogni prova che ritenga necessaria. Se tutti i requisiti sono stati osservati, la protesta è valida e l’udienza deve continuare. Se così non è, essa dev’essere chiusa.

63.6 Assunzione delle prove e accertamento dei fatti

Il comitato per le proteste deve ricevere le deposizioni delle parti dell’udienza e dei loro testimoni, ed acquisire le altre prove che ritiene necessarie. Un membro del comitato per le proteste che abbia visto l’incidente può darne testimonianza. Una parte dell’udienza può rivolgere domande ad ogni persona che fa una deposizione. Dopo di che il comitato deve determinare i fatti e fondare su di essi la sua decisione.

"La prova di un’asserita violazione d’una regola delle Parti 2, 3 o 4 dev’essere accettata soltanto se proviene da un testimone che si trovava nell’area di controllo al momento dell’asserito incidente" .

La FIV prescrive che il Comitato per le Proteste debba:

  1. far completare, ove insufficientemente redatto, il modulo di protesta;

  1. verbalizzare e far sottoscrivere le deposizioni delle parti interessate e dei testimoni;

  1. far redigere, se del caso, da ogni deponente un grafico con note esplicative dallo stesso sottoscritto;

  1. redigere la decisione indicando i fatti accertati ed i motivi sui quali è fondata e le regole applicate;

  1. affidare tutta la documentazione relativa alla regata (iscrizioni, ordini di arrivo, verbali e decisioni dei Comitati di Stazza e di Regata) al Comitato organizzatore che dovrà conservarli per un anno e trasmetterli in copia alle parti interessate, ed in originale alla Giuria d’Appello, entro otto giorni dalla richiesta;

  1. qualsiasi componente il Comitato per le Proteste che sia parente, sino al terzo grado o che svolga funzioni di allenatore presso il Circolo di una delle parti sarà considerato parte interessata e non dovrà prendere parte all’udienza .

63.7 Proteste tra barche in differenti regate

Una protesta tra barche concorrenti in regate differenti condotte da autorità organizzatrici differenti deve essere esaminata da un comitato per le proteste accettabile da quelle autorità organizzatrici.

64. DECISIONI DELLE PROTESTE

64.1 Penalità e esenzioni

(a) Quando il comitato per le proteste decide che una barca che è parte dell’udienza ha violato una regola , essa dev’essere squalificata a meno che sia applicabile un’altra penalizzazione. Una penalizzazione va inflitta sia che la regola applicabile sia o non sia stata menzionata nella protesta .

(b) Se a causa della sua violazione di una regola una barca ha costretto un’altra barca a violare una regola, a quest’altra barca non si applicherà la regola 64.1 (a) ed essa sarà dichiarata esente da penalità.

(c) Se una barca ha violato una regola quando non era in regata, la penalizzazione prevista le sarà inflitta nella regata disputata più vicina nel tempo all’incidente .

64.2 Decisioni in tema di riparazione

Quando il comitato per le proteste decide che una barca è meritevole di riparazione a norma della regola 62, deve adottare un provvedimento che sia il più equo possibile per tutte le barche coinvolte, che abbiano o meno chiesto riparazione. Ciò può consistere nell’aggiustare i punteggi (si veda, per alcuni esempi, la regola A4) o i tempi d’arrivo delle barche, nell’annullare la regata, nel lasciarne validi i risultati o nell’adottare altri accomodamenti. In caso di dubbio in merito ai fatti o sulle probabili conseguenze di qualche accomodamento per la regata o serie, specialmente prima di annullare la regata, il comitato per le proteste dovrà attingere prove da fonti appropriate.

64.3 Decisioni in tema di stazza

(a) Quando il comitato per le proteste constata che delle deviazioni in eccesso rispetto alle tolleranze nelle regole di classe sono state causate da danneggiamento o da normale usura e non migliorano le prestazioni della barca, non la penalizzerà. Comunque la barca non dovrà continuare a regatare finché le deviazioni non saranno corrette, a meno che il comitato decida che non vi è stata una ragionevole possibilità di farlo.

(b) Se il comitato per le proteste è in dubbio sul significato d’una regola di stazza, deve sottoporre i suoi problemi, assieme ai fatti attinenti, ad un’autorità responsabile in tema d’interpretazione della regola. Nel prendere la sua decisione il comitato dovrà attenersi al parere di detta autorità.

(c) Quando una barca squalificata per una regola di stazza dichiara per iscritto che intende presentare appello, essa può partecipare alle regate successive senza modifiche alla barca, ma sarà squalificata se mancherà di appellare o se l’esito dell’appello le sarà sfavorevole.

(d) Le spese di stazza derivanti da una protesta che richieda misurazioni di stazza devono essere pagate dalla parte soccombente, a meno che il comitato per le proteste decida altrimenti.

La FIV prescrive che l’Autorità competente citata nella regola 64.3 è in prima istanza un tecnico FIV abilitato alle stazze per quella classe designato dalla FIV o dal Comitato per le Proteste ed , in seconda istanza e solo su richiesta della Giuria d’Appello, il Settore Quadri Tecnici Federale. Il Comitato per le Proteste incaricherà, se necessario, i tecnici abilitati alle stazze dei controlli riguardanti :

  1. la dimensione, la regolarità e la posizione dei numeri velici e delle lettere di nazionalità;

  2. la dimensione e la posizione delle scritte pubblicitarie di cui all’Appendice G del presente regolamento ;

  3. l’esistenza e la regolarità delle dotazioni di sicurezza (special regulations ORC e assimilabili) ;

  4. l’esistenza e la regolarità delle sistemazioni interne ;

  5. il peso degli indumenti di cui alla regola 43.1 ed all’Appendice J del presente regolamento ;

  6. il peso delle persone quando richiesto dalle regole di classe o dalle istruzioni di regata .

Il Comitato di Regata (o la Giuria) stabilirà un deposito cauzionale congruo rispetto alle operazioni da compiere e non inferiore a Lire 200.000 per barche appartenenti alle classi olimpiche o a classi di derive in genere , e non inferiore a Lire 500.000 per le altre classi (IMS, cabinati ecc.). Esso esaminerà inoltre il rapporto dello stazzatore , e , se emergono elementi che a giudizio dello stazzatore rendano invalido il certificato di stazza o di rating, dovrà comunicare il rapporto dello stazzatore all’autorità competente (FIV) che adotterà i provvedimenti del caso .

65. COMUNICAZIONI ALLE PARTI ED ALTRO

65.1 Dopo aver presa la sua decisione il comitato deve comunicare prontamente alle parti dell’udienza i fatti accertati, le regole applicabili, la decisione e la sua motivazione, le penalità inflitte o le riparazioni concesse.

65.2 Una parte dell’udienza ha diritto di ricevere per iscritto le suddette informazioni, se lo richiede in forma scritta al comitato per le proteste entro sette giorni dalla comunicazione della decisione. Il comitato dovrà allora provvedere prontamente a fornire tali informazioni assieme, se è rilevante, ad un diagramma dell’incidente preparato o confermato da esso comitato.

65.3 Se il comitato per le proteste penalizza una barca per una regola di stazza, esso deve inviare le suddette informazioni alle competenti autorità di stazza.

66. RIAPERTURA DI UN’UDIENZA

Il comitato per le proteste può riaprire un’udienza se decide che esso può avere commesso un errore significativo, o se entro un tempo ragionevole si rendano disponibili nuove prove rilevanti. Un’udienza deve essere riaperta se lo richiede l’autorità nazionale a sensi della regola F5. Una parte dell’udienza può chiedere la riapertura non oltre cinque minuti dalla comunicazione della decisione. Quando si riapre un’udienza la maggioranza dei membri del comitato per le proteste dovrà, ove possibile, essere composta da membri del comitato per le proteste originario.

La FIV prescrive : nell’ultimo giorno di qualsiasi manifestazione, la richiesta di riapertura deve essere presentata entro 30 minuti dalla comunicazione della decisione (regola 65) assunta nell’udienza della quale si richiede la riapertura.

67. REGOLA 42 E REQUISITI DELL’UDIENZA

Se è previsto nelle istruzioni di regata, il comitato per le proteste può penalizzare senza udienza una barca che abbia violato la regola 42, purché l’incidente sia stato visto da un membro del comitato o da un osservatore da esso designato. Una barca penalizzata in tal modo dovrà esserne informata mediante notificazione nei risultati di regata.

La FIV prescrive : la regola 67 di cui sopra può essere applicata senza specifico richiamo nelle istruzioni di regata . Previo richiamo nelle istruzioni di regata , per le derive leggere o per le altre classi nelle quali si ritenga applicabile , potra’ essere utilizzato il sistema alternativo di penalità più sotto descritto nel corsivo FIV alla Appendice N15 (bandiera gialla).

68. DANNI

La questione riguardante i danni provocati dall’infrazione di qualche regola deve essere disciplinata dalle eventuali prescrizioni dell’autorità nazionale.

La FIV prescrive : è responsabilità di un concorrente essere in possesso di idonea assicurazione a copertura di danni a cose e a terzi.

Le questioni di danni di cui alla regola 68 non riguardano il comitato di regata o per le preteste.

 

SEZIONE C - COMPORTAMENTO GRAVEMENTE SCONVENIENTE

69. IMPUTAZIONE DI COMPORTAMENTO GRAVEMENTE SCONVENIENTE

69.1 Azione di un comitato per le proteste

(a) Se un comitato per le proteste, in base a sua osservazione diretta o ad un rapporto pervenutogli, ritiene che un concorrente possa aver commesso una grave violazione d’una regola o delle buone maniere o dello spirito sportivo, o abbia screditato lo sport, può aprire un’udienza .Il comitato per le proteste deve informare prontamente il concorrente per iscritto in merito all’asserita condotta sconveniente, e al tempo e luogo dell’udienza .

(b) L’udienza dev’essere tenuta, a norma delle regole 63.2, 63.3, 63.4 e 63.6, da un comitato per le proteste composto da almeno tre membri. Se esso decide che il concorrente ha tenuto l’asserita condotta sconveniente, può alternativamente :

(1) richiamare il concorrente, o

(2) infliggere una penalizzazione che può consistere nell’esclusione del concorrente, e di una barca se ne è il caso, dalla regata, o dalle rimanenti regate della serie o dall’intera serie, oppure può consistere nell’avviare un’altra azione nell’ambito della propria giurisdizione.

(c) Il comitato per le proteste deve riferire prontamente l’inflitta penalizzazione - ma non un richiamo - alle autorità nazionali del luogo di svolgimento della manifestazione, del concorrente e del proprietario della barca.

(d) Se il concorrente ha lasciato il luogo e non può ricevere una notificazione, o se manca di comparire all’udienza, il comitato per le proteste dovrà raccogliere ogni prova disponibile e, se l’imputazione apparirà giustificata, dovrà farne rapporto alle autorità nazionali pertinenti.

(e) Se il comitato per le proteste ha lasciato la manifestazione e viene ricevuto un rapporto in merito ad un comportamento sconveniente, il comitato di regata o l’autorità organizzatrice può nominare un nuovo comitato per le proteste che proceda a norma della presente regola.

La FIV prescrive che vengano applicate le seguenti disposizioni:

a) Sanzioni a norma della Regola 69.1 (b) (1

  1. Copia del provvedimento dovrà essere esposta all’albo della manifestazione;

  2. Salvo che non si tratti di una decisione inappellabile emessa dalla Giuria ai sensi della regola 70.4, avverso la decisione presa della Giuria della regata è ammesso ricorso presso la Giuria di Appello, che potrà - a procedimento concluso - interessare la Procura Federale in merito.

b) Sanzioni a norme della Regola 69.1 (b) (2) :

  1. Tutti gli atti devono essere trasmessi esclusivamente dalla Giuria della regata entro 10 giorni alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza ;

  2. Salvo che non si tratti di una decisione inappellabile emessa dalla Giuria ai sensi della regola 70.4, avverso la decisione presa dalla Giuria della regata è ammesso ricorso presso la Giuria d’Appello , che potrà - a procedimento concluso - interessare la Procura Federale in merito ;

  3. La pendenza d’Appello sospende il procedimento disciplinare fino ad Appello definito ma non l’eventuale penalizzazione inflitta dalla Giuria.

69.2 Azione di un’autorità nazionale

(a) Quando un’autorità nazionale riceve un rapporto a norma delle regole 69.1(c) o 69.1 (d), o un rapporto in merito ad una grave violazione d’una regola , o delle buone maniere, o dello spirito sportivo, o ad una condotta che può avere screditato lo sport, può disporre un’indagine o, se del caso, un’udienza .Può quindi disporre entro la sua giurisdizione l’azione disciplinare che ritiene appropriata nei confronti del concorrente o della barca, o di altra persona implicata, ivi inclusa la sospensione dell’eleggibilità, permanente o per un certo periodo di tempo, da ogni competizione svolta nella sua giurisdizione, e la sospensione dell’eleggibilità ISAF in conformità della regola K 3.1 (a).

(b) L’autorità nazionale d’un concorrente deve anche sospendere l’eleggibilità ISAF del concorrente come previsto dalla regola K3.1 (a).

(c) L’autorità nazionale deve riferire prontamente una sospensione dell’eleggibilità di cui alla regola 69.2 (a) all’ISAF, e alle autorità nazionali della persona o del proprietario della barca sospesi se essi non sono membri dell’autorità nazionale che ha inflitto la sospensione.

69.3 Azione dell’ISAF

Se riceve un rapporto a sensi delle regole 69.2 © e K4.1, l’ISAF deve informare tutte le autorità nazionali, che potranno anche sospendere l’eleggibilità per manifestazioni svolte sotto la propria giurisdizione. Il Comitato Esecutivo dell’ISAF deve sospendere l’eleggibilità del concorrente in conformità alla regola K3.1 (a) se non lo fa l’autorità nazionale del concorrente.

 

SEZIONE D - APPELLI

 

70. DIRITTO D’APPELLO E RICHIESTE D’INTERPRETAZIONE

70.1 Salvo che il diritto d’appellare non sia stato negato a norma della regola 70.4, potrà venir proposto appello all’autorità nazionale del luogo, avverso l’interpretazione data da un comitato per le proteste ad una regola , o avverso le procedure seguite, ma non avverso i fatti accertati nella decisione, da :

(a) una barca o concorrente che sia parte in un’udienza, o

(b) un comitato di regata che sia parte in un’udienza, purché il comitato per le proteste sia una giuria.

La FIV prescrive : per i campionati italiani e le altre manifestazioni organizzate dalla F.I.V. a norma della regola 87.1(b) gli appelli dovranno essere inviati alla Giuria d’Appello Nazionale, anche se eventuali regole di classe possano prescrivere diversamente .

70.2 Un comitato per le proteste può chiedere la conferma o la correzione della sua decisione.

70.3 Un circolo o un’altra organizzazione affiliata ad una autorità nazionale può chiedere un’interpretazione delle regole, purché non riguardi una protesta che possa essere appellata.

70.4 Non sono appellabili le decisioni d’una giuria internazionale costituita in conformità all’Appendice Q. Inoltre, se il bando di regata e le istruzioni di regata lo prevedono, il diritto d’appello può essere escluso purché

(a) sia essenziale definire prontamente il risultato d’una regata che qualifichi una barca a partecipare ad uno stadio successivo d’una manifestazione o ad una manifestazione successiva ((un’autorità nazionale può prescrivere che per tale procedura sia richiesta la sua approvazione).

(b) un’autorità nazionale lo prescriva per una particolare manifestazione aperta soltanto ad iscritti posti sotto la sua giurisdizione, o

(c) un’autorità nazionale lo prescriva per una particolare manifestazione, dopo essersi consultata con l’ISAF, purché la giuria sia costituita a norma dell’Appendice Q, con l’eccezione che sara’ sufficiente che due soli membri della giuria siano Giudici Internazionali.

70.5 Gli appelli e le richieste devono conformarsi alla Appendice F.

La FIV prescrive : l’inappellabilità di cui al punto 70.4 dovrà essere da essa approvata prima della sua inclusione nel Bando di regata . Peraltro, per regate in cui la FIV stessa sia l’Ente Organizzatore, a norma della regola 87.1 (b), potranno esser nominate Giurie inappellabili senza alcuna preventiva richiesta da parte dei Circoli .

71. DECISIONI D’APPELLO

71.1 Una parte interessata o un membro del comitato per le proteste non devono prendere alcuna parte nella discussione o decisione d’un appello o d’una richiesta di conferma o correzione.

71.2 L’autorità nazionale può confermare, modificare o annullare una decisione d’un comitato per le proteste, può dichiarare l’inammissibilità della protesta, o rinviare la protesta davanti allo stesso o ad altro comitato per le proteste, per una nuova udienza e decisione.

71.3 Quando l’autorità nazionale decide che in base ai fatti accertati dal comitato per le proteste una barca che era parte nell’udienza ha violato una regola, deve penalizzarla, anche se quella barca o quella regola non erano menzionate nella decisione del comitato per le proteste.

71.4 La decisione dell’autorità nazionale è definitiva. L’autorità nazionale deve inviare in iscritto la sua decisione a tutte le parti nell’udienza e al comitato per le proteste, che dovranno attenersi ad essa.


PARTE 6 - ISCRIZIONE E QUALIFICAZIONE

75. ISCRIZIONE A UNA REGATA

75.1 Per iscriversi ad una regata una barca deve attenersi a quanto richiesto dall’autorità che la organizza. Essa può essere iscritta da

(a) un membro d’un circolo o di un’altra organizzazione affiliata ad un’autorità nazionale

(b) un circolo od un’organizzazione di cui sopra, o

(c) un membro di un’autorità nazionale.

75.2 I concorrenti devono attenersi all’Appendice K. se applicabile

La FIV prescrive : per le iscrizioni si debbano seguire le procedure previste dalla Normativa Federale vigente ; i concorrenti devono comunque essere in regola con la Normativa Federale sul tesseramento per l’anno in corso e i proprietari di imbarcazioni di classi riconosciute - comprese le classi d’Altura (IOR,IMS ecc.) devono essere tesserati per la F.I.V. anche se non fanno parte di equipaggi in regata.

76. ESCLUSIONE DI BARCHE O CONCORRENTI

76.1 L’autorità organizzatrice o il comitato di regata possono, prima della partenza della prima regata, respingere o annullare l’iscrizione d’una barca o escludere un concorrente, subordinatamente alla regola 76.2, purché ne precisino la ragione.

La FIV prescrive : Nelle regate corse in Italia o comunque sotto la giurisdizione FIV un concorrente non potra’ essere escluso da una manifestazione perché il nome della sua barca o del suo sponsor sono in concorrenza con il nome o il marchio dello sponsor della manifestazione.

76.2 Nei campionati mondiali o continentali una iscrizione rientrante nelle quote stabilite non può essere respinta o annullata senza aver prima ottenuto l’approvazione della associazione di classe internazionale pertinente (o dell’Offshore Racing Council) oppure dell’ISAF .

77. IDENTIFICAZIONE SULLE VELE

"Una barca di Classe Internazionale deve attenersi ai requisiti delle Regole sui Contrassegni d’Identificazione Velici della Radio Sailing Division dell’ISAF"

78. CONFORMITA’ ALLE REGOLE DI CLASSE; CERTIFICATI

78.1 Un proprietario od altra persona responsabile deve assicurare che la barca sia mantenuta conforme alle sue regole di classe e che il suo eventuale certificato di stazza o rating rimanga tuttora valido.

La FIV prescrive : ogni barca delle Classi da essa stessa riconosciute deve essere in grado di presentare, in qualsiasi momento, il certificato di stazza o di conformità compilato secondo le Regole di Classe e/o le norme emanate dalla Federazione stessa. Tutte le vele usate in regata dovranno preventivamente essere stazzate, timbrate e siglate da un tecnico abilitato alle stazze. In regata potranno essere portate a bordo solo vele così marcate. Le classi per le quali non sia prevista operazione di stazza all’origine, certificato di stazza o misura delle vele sono - a seconda dei casi - parzialmente o totalmente esonerate dalle norme di cui sopra .

78.2 Se una regola richiede che il certificato sia prodotto prima che la barca sia in regata , e questo non viene presentato, la barca può regatare purché rilasci al comitato di regata una dichiarazione, sottoscritta dalla persona responsabile, che esiste un certificato valido e che esso sarà consegnato al comitato di regata prima della fine della manifestazione. Se il certificato non perverrà nel termine, i punteggi della barca dovranno essere tolti dai risultati della manifestazione.

78.3 Se in una manifestazione uno stazzatore conclude che una barca non è conforme alle sue regole di classe, egli dovrà riferirne per iscritto al comitato di regata, il quale dovrà protestare la barca.

79. PUBBLICITA’

Una barca e il suo equipaggio devono attenersi alla appendice G.

80. REGATE RIPROGRAMMATE

Quando una regata è stata riprogrammata si applica la regola 36 e tutte le barche iscritte nella regata originaria dovranno esserne informate e, a meno che siano state squalificate a norma della regola 30.3, avranno diritto di partecipare alla regata riprogrammata. A discrezione del comitato di regata si potranno accettare nuove iscrizioni che siano conformi ai requisiti di iscrizione della regata originaria.


PARTE 7 - ORGANIZZAZIONE DELLA REGATA

 

85. REGOLE VIGENTI

Nella conduzione e giurisdizione delle regate, l’autorità organizzatrice, il comitato di regata e il comitato per le proteste devono attenersi alle regole .

86. MODIFICHE DI REGOLE

86.1 Una regola di regata non può essere modificata se ciò non è consentito dalla regola stessa o dalle disposizioni seguenti:

(a) le prescrizioni di un’autorità nazionale possono modificare una regola di regata, ma non le definizioni, una regola dell’Introduzione, il Principio del "Comportamento Sportivo e Le Regole", le Parti 1,2 o 7; le regole 43.1, 43.2, 69, 70, 71, 75, 76.2 o 79; una regola di un’appendice che modifica una di queste regole; o le Appendici G, J, K, L o Q.

(b) Le istruzioni di regata possono modificare una regola facendo specifico riferimento ad essa e precisandone la modifica, ma non la regola 76.1, l’Appendice F, o una regola elencata nella regola 86.1 (a).

(c) Le regole di classe possono modificare soltanto le regole 42, 49, 50, 51,52, 53 e 54.

  1. Le restrizioni di ci sopra non si applicano se un’autorità nazionale prescrive che dette regole possano essere modificate allo scopo di sviluppare o provare delle proposte di regola in regate locali. L’autorità nazionale può prescrivere che per tali modifiche sia richiesta la sua approvazione.

 

La FIV prescrive : una autorità organizzatrice che desideri modificare una delle regole di cui alla 86.1, allo scopo di sperimentare nuove regole in regate locali, dovrà inoltrare preventiva richiesta di autorizzazione alla FIV e trasmettere un resoconto al termine della prova.

87. AUTORITA’ ORGANIZZATRICE; BANDO DI REGATA; NOMINE DI COMITATO

87.1 Autorità organizzatrice

Le regate devono essere organizzate da un’autorità organizzatrice, che dev’essere

(a) la ISAF;

(b) un’autorità nazionale membro dell’ISAF;

(c) un circolo o un’altra organizzazione affiliata ad un’autorità nazionale;

(d) un’associazione di classe, sia con l’approvazione di un’autorità nazionale sia congiuntamente ad un circolo affiliato; o

  1. un ente non affiliato congiuntamente ad un circolo affiliato.

La FIV prescrive : per tutte le regate organizzate in Italia, le autorità organizzatrici, i Comitati i Regata e le Giurie dovranno essere conformi alla Normativa federale, emanata in accordo alle disposizioni di legge vigenti e nel rispetto delle regole dell’ISAF .

87.2 Bando di regata; Nomina di Comitato

L’autorità organizzatrice deve pubblicare un bando di regata in conformità alla regola M1, nominare un comitato di regata e, se del caso nominare una giuria.

88. COMITATO DI REGATA; ISTRUZIONI DI REGATA;

PUNTEGGIO

88.1 Comitato di regata

Il comitato di regata deve condurre la regata secondo le direttive dell’autorit&agave; organizzatrice e a norma delle regole.

88.2 Istruzioni di regata

a) Il comitato di regata deve pubblicare delle istruzioni di regata scritte in conformità alla regola M2:

b) Le istruzioni di regata per una manifestazione internazionale devono includere, in lingua inglese, le prescrizioni applicabili dell’autorità nazionale.

c) Le modifiche alle istruzioni di regata devono essere fatte in iscritto ed esposte all’albo ufficiale delle comunicazioni entro il tempo prescritto o, in acqua, comunicate ad ogni barca prima del suo segnale di avviso. Modifiche verbali possono essere fatte solamente in acqua e soltanto se tale procedura è stabilita nelle istruzioni di regata.

88.3 Punteggio

Il comitato di regata deve classificare una regata o serie come stabilito dalla regola A1 e con il sistema di punteggio stabilito dalle istruzioni di regata.

89. COMITATO PER LE PROTESTE

Un comitato per le proteste dev’essere:

(a) un comitato nominato dal comitato di regata;

(b) una giuria, che è separata ed indipendente dal comitato di regata; o

(c) una giuria internazionale avente i requisiti di cui all’Appendice Q. Un’autorità nazionale può prescrivere che sia richiesta la sua approvazione per la nomina di giurie internazionali per regate entro la sua giurisdizione, escluse quelle dell’ISAF .

La FIV prescrive : quando l’Ente Organizzatore, sia esso la FIV o altro Ente, come da reg.87.1, nomina un organo indipendente dal Comitato di regata a norma della regola 89, tale organo - denominato "Giuria"- dovrà essere costituito ed operare come segue :

1. Costituzione

1.1 La Giuria sarà costituita da almeno tre Giudici, di cui uno fungerà da Presidente.

1.2 La Giuria sarà separata e indipendente dal Comitato di Regata e

non dovrà includere alcun membro del Comitato di Regata.

2. Scelta

2.1 I Giudici componenti la Giuria saranno scelti e nominati dall’Ente

Organizzatore.

2.2 I Giudici italiani dovranno appartenere all’Albo Nazionale dei Giudici

(categorie nazionale o zonale). I Giudici stranieri dovranno essere

riconosciuti e autorizzati dalla propria Autorità Nazionale .

3. Funzioni

Alla Giuria costituita e scelta come sopra, potranno essere assegnate tutte le funzioni, anche quelle facoltative, previste nella regola Q2.1, Q2.2 e Q2.3, contenute nell’Appendice Q, con l’avvertenza che - qualsiasi sia la decisione del Comitato Organizzatore nell’assegnare o meno alla Giuria queste funzioni - dovranno essere rispettate le seguenti raccomandazioni:

  1. Si raccomanda che le modifiche alle Istruzioni di Regata vengano concordate tra la Giuria ed il Comitato di Regata, e siano preferibilmente sottoscritte da entrambi ;

  2. Si raccomanda ai Comitati ed alle Giurie di collaborare e di pervenire in maniera concorde alla determinazione dei criteri di decisione da assumere nel caso si verificassero condizioni meteo e/o imprevisti che possano pregiudicare il buon svolgimento delle regate;

  3. Si suggerisce inoltre di avere un incontro preliminare all’inizio delle regate nel corso del quale il Comitato di regata e la Giuria concorderanno i criteri e le intese di massima;

  4. Si raccomanda una opportuna consultazione tra i due Enti per quanto riguarda l’applicazione della regola 32 ;

  5. Si raccomanda infine che , qualora si verifichino condizioni di vento che non consentano il rispetto della regola 42 (Propulsione), il Comitato di Regata tenga in considerazione l’eventuale richiesta dei Giudici incaricati dell’applicazione della reg.42 di interrompere la regata a norma della regola 32(c) o della regola 32(e).

4. Procedure e decisioni

Le decisioni della Giuria saranno prese a maggioranza semplice. Ciascun membro avrà diritto ad un voto. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.