ASSOCIAZIONE
YACHTS RADIOCOMANDATI ROMA
STATUTO
Art. 1) E' costituito a tempo indeterminato, con sede provvisoria nella abitazione del Presidente, la ASSOCIAZIONE YACHTS RADIOCOMANDATI ROMA A.Y.R.R.
Art. 2) L' A.Y.R.R. non ha scopi di lucro, è apolitico ed apartitico. L' A.Y.R.R. ha finalità di riunire tutti coloro che esercitano o si interessano al modellismo velico navigante radiocomandato, per valorizzare in forma associata le capacità degli associati, promuovere incontri con altri gruppi affini, organizzare regate, raduni, nonché promuovere tutte le attività connesse al modellismo velico.
Art. 3) Sono membri dell' A.Y.R.R. i singoli soci nonché eventuali gruppi aderenti in forma associata. In particolare i soci appartengono alle seguenti categorie:
Soci Ordinari: persone di età superiore agli anni 18. Hanno diritto al voto in assemblea al compimento del sesto mese di iscrizione. Tutti i soci ordinari sono tenuti al pagamento per intero delle quote sociali, tasse di gara, etc.
Soci Onorari: persone o enti che siano ritenuti dagli organi statutari competenti meritevoli di essere iscritti a tale categoria. Il socio onorario è esentato dal pagamento della quota sociale o da altre tasse, egli ha peraltro tutti i diritti dei soci ordinari.
Soci Juniores: persone di età superiore agli anni dieci e inferiore agli anni 18. Il socio juniores gode agevolazioni sulle quote sociali, egli gode degli stessi diritti del socio ordinario ma non ha diritto al voto. In casi particolari gli organi competenti possono conferire la qualifica di socio ordinario ad un minore degli anni 18 che abbia compiuto il quindicesimo anno di età, in questo caso il socio pagherà la quota sociale per intero ed avrà diritto al voto.
Art. 4) Le risorse finanziarie dell' A.Y.R.R. derivano esclusivamente dalle quote sociali che costituiscono la voce fondamentale del bilancio preventivo e consuntivo, da eventuali contributi suppletivi, da contributi erogati da terzi ovvero da donazioni in quanto accettate.
Art. 5) Sono organi dell' A.Y.R.R. : L'Assemblea generale - Il Consiglio Direttivo - Il Presidente - Il Segretario Generale - Il Collegio dei Probiviri - Il Tesoriere - La Commissione Tecnico/Sportiva. Tutte le cariche sono annuali, rinnovabili e gratuite.
Art. 6) L'Assemblea Generale è composta da tutti gli associati. Essa definisce la politica del- l' A.Y.R.R. ne approva l'attuazione da parte del Consiglio Direttivo, provvede alla nomina dei membri di quest'ultimo, del Tesoriere, del Collegio dei Probiviri, in particolare essa delibera sulla approvazione della relazione annuale del C. D., dei bilanci annuali preventivi e consuntivi, del programma di attività agonistica e sociale. Essa delibera sulle modifiche al presente Statuto, nonché tutti gli argomenti che le vengono sottoposti.
Art. 7) L'Assemblea Generale è Ordinaria e Straordinaria. L'Assemblea Generale Ordinaria deve essere convocata annualmente dal Presidente, entro il mese di Dicembre, di norma per iscritto, con preavviso di quindici giorni e con indicazione espressa dell'ordine del giorno, data, ora e luogo della e convocazione.
Con identiche modalità è convocata l'Assemblea Generale Straordinaria ma a richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un quinto degli iscritti che ne facciano formale richiesta al Presidente. Le delibere assembleari sono di norma adottate a maggioranza semplice (50% +1) dei votanti (astenuti esclusi) fatta eccezione per delibere relative alle modifiche dello Statuto o allo scioglimento dell' A.Y.R.R. per le quali è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti, e comunque non inferiore ad un quinto degli associati.
Condizione indispensabile per avere diritto al voto è di essere in regola con tutte le pendenze economiche nei confronti dell' A.Y.R.R.
Ogni socio può rappresentarne al massimo altri due con delega firmata che resta agli atti.
Art. 8) Il Consiglio Direttivo è costituito da cinque membri eletti dall'Assemblea e per il primo anno eletti all'atto della costituzione dell' A.Y.R.R.
I soci che intendono candidarsi quali membri del Consiglio Direttivo devono presentare la loro candidatura al C. D. in carica entro il mese di Novembre mediante lettera firmata.
Il C. D. elegge nel suo seno il Presidente e il Segretario Generale. Il C. D. è l'organo che dispone l'attuazione delle delibere assembleari, è responsabile della politica dell' A.Y.R.R. sul piano decisionale e operativo ed a tal fine si riunisce ogni qualvolta si renda necessario.
Il C.D. amministra l' A.Y.R.R., delibera la convocazione dell'assemblea, coadiuva il Tesoriere nella compilazione dei bilanci, propone la nomina di eventuali soci Onorari o deroghe alla qualifica di socio Junior, esamina le domande di ammissione e le eventuali opposizioni alle ammissioni, redige il programma agonistico e sociale, provvede per le spese previste in bilancio e per quelle non previste per importo delimitato dall'assemblea anno per anno, compila e modifica il regolamento interno. Le delibere di Consiglio sono adottate a maggioranza semplice, il voto del Presidente prevale.
Per la validità delle riunioni di consiglio è necessaria la presenza del Presidente o del suo sostituto ed almeno due consiglieri.
Art. 9) I consiglieri di cui sia accertato l'impedimento ad adempiere al mandato ricevuto sono sostituiti in qualsiasi momento con decisione del Consiglio stesso. Per ricoprire cariche che si ritenessero vacanti durante l'anno il Consiglio Direttivo provvederà alla nomina, proponendo coloro che nelle precedenti votazioni seguivano immediatamente gli eletti. Nel caso si rendesse vacante la carica di Presidente entrerà in carica il Segretario Generale, questi provvederà alla convocazione della Assemblea Straordinaria per l'elezione del nuovo Presidente entro quattro mesi, durante i primi tre mesi saranno accettate dalla segreteria le candidature e vagliate dal Consiglio Direttivo.
Art. 10) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell' A.Y.R.R., convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio; è garante del rispetto dello statuto e dei fini istituzionali dell' A.Y.R.R. . Fanno le veci del presidente in caso di suo impedimento temporaneo o assenza il Segretario Generale, quindi il consigliere più anziano.
Art 11) Il Segretario Generale ha la rappresentanza dell' A.Y.R.R. e la responsabilità del patrimonio. Coadiuva la normale amministrazione curata dal Tesoriere, constata che questa sia attinente alle delibere del Consiglio, attua le direttive dell'Assemblea e del Consiglio, studia nel rispetto di tali direttive, le modalità i mezzi e le priorità al fine di conseguire gli scopi sociali, assume tutte le iniziative che ritiene necessarie a tal fine.
Art. 12) Il Tesoriere è nominato dall'Assemblea (dal Consiglio il primo anno) anche tra persona non appartenete all' A.Y.R.R. . Egli è responsabile della custodia delle finanze e della tenuta dei conti, deve annualmente preparare sulle indicazioni del C. D. il bilancio consuntivo e preventivo e portarlo all'Assemblea Ordinaria per l'approvazione.
Art. 13) Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri, di cui uno con funzione di Presidente del Collegio. Il Collegio è nominato dall'Assemblea ogni anno (dal Consiglio Direttivo il primo anno), anche tra persone non facenti parte dell' A.Y.R.R. . Ad esso compete: dirimere eventuali controversie tra associati, e tra questi e gli organi dell' A.Y.R.R., giudicare ricorsi contro le decisioni dell'Assemblea e/o C. D., pronunciarsi sull'espulsione o sospensione di associati in caso di violazioni allo Statuto o di comportamenti in contrasto con i fini e gli interessi dell' A.Y.R.R. .
Le pronunce del Collegio dei Probiviri sono inappellabili e vincolanti nei confronti degli associati e degli organi statutari dell' A.Y.R.R.
Art. 14) La Commissione Tecnico/Sportiva è costituita da un minimo di due soci ed un massimo di cinque, i commissari col consenso del C. D. possono istituire sottocommissioni annuali di massimo tre soci compreso il commissario, eleggendo autonomamente i membri collaboratori.
La C. T./S. ha il compito di curare la regolamentazione dell'attività agonistica, nei suoi aspetti sportivi e logistici, deve curare la sperimentazione di eventuali proposte innovative dei soci ritenute interessanti, deve verificare la conformità dei modelli alle norme di stazza.
I Commissari sono eletti dal Consiglio Direttivo entro due mesi dalla sua elezione. Le decisioni della C. T./S. devono essere approvate dal C. D. e ratificate successivamente in Assemblea in particolare quelle che portano variazioni al regolamento sportivo e di attuazione.
Art.15) L' A.Y.R.R. può essere iscritto o associato sulla base di delibera assembleare ad ogni associazione, sodalizio o federazione modellistica o sportiva sia nazionale che internazionale, ed a più di una contemporaneamente.
Art. 16) Ogni socio è libero di iscriversi a qualsivoglia associazione o sodalizio modellistico o sportivo a titolo personale, salvo che ciò non sia di nocumento all' A.Y.R.R. a parere dell'Assemblea che dovrà esprimersi in merito caso per caso su richiesta di almeno un decimo degli iscritti con diritto al voto.
Art. 17) Il simbolo ufficiale dell' A.Y.R.R. e circolare e di norma delle dimensioni di 100 mm. di diametro nei colori descritti nello statuto. Le scritte sono in blu così come il bordo circolare esterno. Esso è adottato nelle dimensioni opportune per distintivi, carta intestata, bandiere, trofei, autoadesivi, etc.