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Osservazioni al PdL
 
 
Osservazioni al Progetto di Legge regionale
licenziato dalle Commissioni III Sanità e VI Ambiente
del Consiglio Regionale
 
01. Aspetti tecnici e giuridici
 
Milano, Circolo della Stampa, 16 aprile 1999
 

Ing. Gilberto Barone Adesi
I.S.P.E.S.L. (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza)
Direttore del Dipartimento di Bolzano, esperto in radiazioni non ionizzanti 

Osservazioni sul progetto di legge della Regione Lombardia “Disciplina sulla protezione della popolazione e dei lavoratori esposti a Campi Elettromagnetici (c.e.m.) a radiofrequenza e a microonde”.
 
Il progetto di Legge, attuativa dell’art. 4 comma 3 del D.M. 381/98, ne allarga la portata, avendo l’intento di limitare l’esposizione oltre che della popolazione anche dei lavoratori esposti.
Dalla lettura però non si evidenziano indicazioni di tutela specifici per i lavoratori, salvo la conferma di quanto previsto dal Dlgs. 19 settembre 1994 n. 626 e dal successivo del 19 marzo 1996 n. 242. La lettura non offre cioé al datore di lavoro, al responsabile del servizio prevenzione e protezione, al medico competente e ai lavoratori indicazioni specifiche che consentano di confrontare determinate condizioni di rischio dall’agente fisico elettromagnetico, con prescrizioni normative, salvo il generico riferimento al principio di minimizzazione che già informa i Decreti sopracitati.
 
Ma l’attuazione del comma 3 dell’art. 4 del D.M. 381/98 appare per alcuni aspetti carente anche ai fini della protezione della popolazione laddove:
- vengono esentati “impianti e apparecchiature con potenze massime ai connettori d’antenna minori di 20 Watt, utilizzati per fine di pubblico servizio e di protezione civile” (art.2 comma 3 lettera a), senza neanche fornire inicazioni sugli obiettivi di qualità da conseguire nelle singole immissioni (che sarebbero opportune anche per le radiocomunicazioni amatoriali di cui alla successiva lettera b) e senza considerare che la mancanza di controllo su alcune immissioni potrebbe produrre una penalizzazione per le altre, insistenti sulla stessa zona di emissione, penalizzazione di problematica definizione in mancanza di dati riguardanti la localizzazione e le caratteristiche delle emittenti esenti;
- non vengono esplicitati i motivi o i principi di tutela che inducono la delega alla Giunta Regionale di limitare “l’esposizione ai c.e.m. nell’intervallo compreso tra 3 kHz e 100 kHz per la popolazione e tra 3 kHz e 300 GHz per i lavoratori” (art.3 comma 2);
- viene individuato (art.4) “il seguente (e unico!) obiettivo di qualità: al fine di garantire la compatibilità elettromagnetica con le apparecchiature elettromedicali di supporto vitale in corrispondenza di strutture sanitarie di ricovero e cura, non devono essere immessi da impianti di radiodiffusione e di radiocomunicazione situati nel territorio campi elettrici di valore superiore a 3 V/m”; ritengo che tale prescrizione tragga origine dalla Norma CEI EN 60601.1.1.2, che prevede per tali apparecchiature una verifica del requisito d’immunità ai c.e.m. mediante l’applicazione di un campo elettrico di 3 V/m nella gamma di frequenze tra 26kHz e 1 GHz, per garantire l’immunità dell’apparecchiatura da disturbi da c.e.m. esterni. Appare stravagante tale riferimento, ad una norma di garanzia del corretto funzionamento della apparecchiature, in una legge che si propone di tutelare le persone. Ma, a prescindere dalla norma di riferimento, perché limitare le immissioni ai soli fini della compatibilità elettromagnetica? Perché escludere dagli obiettivi di qualità scuole, case di riposo, spazi riservati all’infanzia? Si dà atto che al comma 2 lettera b dell’art. 4 viene fissata la congrua distanza di 100 metri tra la proiezione del centro dell’antenna di impianti emettitori di potenza superiore ai 20 Watt e asili, scuole e strutture sanitarie; ma quale disposizione garantisce il contenimento complessivo del c.e.m. in tutti i luoghi sopra descritti? Il valore di 3V/m è stato indicato dall’Ispesl nella proposta a seguito del documento congiunto ISPESL-ISS sulla problemativca della protezione dai c.e.m. per esposizioni croniche della popolazione in presenza di radiofrequenze modulate in ampiezza; ma si tratta di un valore non recepito dal DM 381/98.
 
Forse viene male interpretato il senso degli obiettivi di qualità: per esso non si deve intendere il mero rispetto dei valori indici di campo o la loro riduzione, ma il conseguimento di tutti quegli accorgimenti tecnologici che consentono la minimizzazione dell’esposizione. Idealmente per la telefonia il principio sarebbe rispettato se in tutta l’area di copertura il c.e.m. di ogni segnale fosse costante e pari al valore limite per il quale l’indicatore di qualsiasi telefono cellulare segnala campo massimo, campo elettrico dell’ordine della decina di mV/m. Verso tale situazione ideale sembra si possa tendere mediante opportune innovazioni tecnologiche, utilizzando molte emittenti di debole segnale (microcelle già in uso a Parigi e a Barcellona).
 
- Il Progetto di Legge rinvia a strumenti urbanistici comunali per l’adozione delle misure di cautela riguardanti gli impianti con potenze massime di alimentazione ai connettori d’antenna superiori a 1000W (art. 2 comma 2 lettera a e art. 8 comma 2), senza l’enunciazione di requisiti essenziali compatibili con la tutela sanitaria;
- Il sistema autorizzativo e di vigilanza prevede che il Sindaco, ricevuta la richiesta del titolare dell’impianto corredata da documentazione tecnica, rilasciata l’autorizzazione all’installazione, dia comunicazione all’Azienda Sanitaria (organo di vigilanza). Non sono individuate le procedure e le modalità del controllo del progetto, da cui è comunque esautorato l’Organo di vigilanza. Successivamente, al termine dei lavori d’installazione, è prevista una dichiarazione di conformità dell’impianto al progetto presentato. Con tali modalità ogni responsabilità riguardante la regolare progettazione ed esecuzione viene consegnata ai tecnici scelti dal titolare dell’impianto, appartenenti a un ristretto gruppo di categorie professionali, più limitato rispetto ai professionisti individuati dal D.L. 230/95 per sostenere gli esami per la sorveglianza fisica dalle radiazioni ionizzanti, ma genericamente qualificati da... “comprovata esperienza”. Peraltro è previsto che la vigilanza sia regolata da un piano annuale della Giunta regionale. L’organizzazione di tutto questo sistema autorizzativo e di controllo appare poco razionale e di scarsa efficacia. Il trasferire a successivi decreti l’individuazione di particolari indici di cautela regionali e la definizione delle modalità dei controlli, assegnando nell’immediato la facoltà ai Sindaci di autorizzare, pare possa non realizzare gli obiettivi di disciplina enunciati nel titolo del Progetto di Legge. In soccorso, per alcuni aspetti potrebbe intervenire l’adozione delle modalità tecnico operative definite dai quattro documento della conferenza ISPESL-Network italiani, così come già avvenuto in molte realtà italiane (Comune di Roma, Comune di Riva del Garda, Provincia di Avellino).

Si constata infine che all’elaborazione del Progetto di Legge in esame non hanno partecipato gli esperti esterni designati dalla G.R., in quanto per tali lavori, successivamente al mese di dicembre 1998, non sono state effettuate convocazioni della Commissione costituita con delibera della G.R. 21491 del 15.4.92, successivamente integrata dal dott. Livio Giuliani dell’ISPESL e dal dott. Franco Merlo dell’Istituto Nazionale per la ricerca sul cancro di Genova.
 



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