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Osservazioni sul progetto di legge della
Regione Lombardia “Disciplina sulla protezione della popolazione e dei
lavoratori esposti a Campi Elettromagnetici (c.e.m.) a radiofrequenza e
a microonde”.
Il progetto di Legge, attuativa dell’art.
4 comma 3 del D.M. 381/98, ne allarga la portata, avendo l’intento di limitare
l’esposizione oltre che della popolazione anche dei lavoratori esposti.
Dalla lettura però non si evidenziano
indicazioni di tutela specifici per i lavoratori, salvo la conferma di
quanto previsto dal Dlgs. 19 settembre 1994 n. 626 e dal successivo del
19 marzo 1996 n. 242. La lettura non offre cioé al datore di lavoro,
al responsabile del servizio prevenzione e protezione, al medico competente
e ai lavoratori indicazioni specifiche che consentano di confrontare determinate
condizioni di rischio dall’agente fisico elettromagnetico, con prescrizioni
normative, salvo il generico riferimento al principio di minimizzazione
che già informa i Decreti sopracitati.
Ma l’attuazione del comma 3 dell’art.
4 del D.M. 381/98 appare per alcuni aspetti carente anche ai fini della
protezione della popolazione laddove:
- vengono esentati “impianti e apparecchiature
con potenze massime ai connettori d’antenna minori di 20 Watt, utilizzati
per fine di pubblico servizio e di protezione civile” (art.2 comma 3 lettera
a), senza neanche fornire inicazioni sugli obiettivi di qualità
da conseguire nelle singole immissioni (che sarebbero opportune anche per
le radiocomunicazioni amatoriali di cui alla successiva lettera b) e senza
considerare che la mancanza di controllo su alcune immissioni potrebbe
produrre una penalizzazione per le altre, insistenti sulla stessa zona
di emissione, penalizzazione di problematica definizione in mancanza di
dati riguardanti la localizzazione e le caratteristiche delle emittenti
esenti;
- non vengono esplicitati i motivi o i
principi di tutela che inducono la delega alla Giunta Regionale di limitare
“l’esposizione ai c.e.m. nell’intervallo compreso tra 3 kHz e 100 kHz per
la popolazione e tra 3 kHz e 300 GHz per i lavoratori” (art.3 comma 2);
- viene individuato (art.4) “il seguente
(e unico!) obiettivo di qualità: al fine di garantire la compatibilità
elettromagnetica con le apparecchiature elettromedicali di supporto vitale
in corrispondenza di strutture sanitarie di ricovero e cura, non devono
essere immessi da impianti di radiodiffusione e di radiocomunicazione situati
nel territorio campi elettrici di valore superiore a 3 V/m”; ritengo che
tale prescrizione tragga origine dalla Norma CEI EN 60601.1.1.2, che prevede
per tali apparecchiature una verifica del requisito d’immunità ai
c.e.m. mediante l’applicazione di un campo elettrico di 3 V/m nella gamma
di frequenze tra 26kHz e 1 GHz, per garantire l’immunità dell’apparecchiatura
da disturbi da c.e.m. esterni. Appare stravagante tale riferimento, ad
una norma di garanzia del corretto funzionamento della apparecchiature,
in una legge che si propone di tutelare le persone. Ma, a prescindere dalla
norma di riferimento, perché limitare le immissioni ai soli fini
della compatibilità elettromagnetica? Perché escludere dagli
obiettivi di qualità scuole, case di riposo, spazi riservati all’infanzia?
Si dà atto che al comma 2 lettera b dell’art. 4 viene fissata la
congrua distanza di 100 metri tra la proiezione del centro dell’antenna
di impianti emettitori di potenza superiore ai 20 Watt e asili, scuole
e strutture sanitarie; ma quale disposizione garantisce il contenimento
complessivo del c.e.m. in tutti i luoghi sopra descritti? Il valore di
3V/m è stato indicato dall’Ispesl nella proposta a seguito del documento
congiunto ISPESL-ISS sulla problemativca della protezione dai c.e.m. per
esposizioni croniche della popolazione in presenza di radiofrequenze modulate
in ampiezza; ma si tratta di un valore non recepito dal DM 381/98.
Forse viene male interpretato il senso
degli obiettivi di qualità: per esso non si deve intendere il mero
rispetto dei valori indici di campo o la loro riduzione, ma il conseguimento
di tutti quegli accorgimenti tecnologici che consentono la minimizzazione
dell’esposizione. Idealmente per la telefonia il principio sarebbe rispettato
se in tutta l’area di copertura il c.e.m. di ogni segnale fosse costante
e pari al valore limite per il quale l’indicatore di qualsiasi telefono
cellulare segnala campo massimo, campo elettrico dell’ordine della decina
di mV/m. Verso tale situazione ideale sembra si possa tendere mediante
opportune innovazioni tecnologiche, utilizzando molte emittenti di debole
segnale (microcelle già in uso a Parigi e a Barcellona).
- Il Progetto di Legge rinvia a strumenti
urbanistici comunali per l’adozione delle misure di cautela riguardanti
gli impianti con potenze massime di alimentazione ai connettori d’antenna
superiori a 1000W (art. 2 comma 2 lettera a e art. 8 comma 2), senza l’enunciazione
di requisiti essenziali compatibili con la tutela sanitaria;
- Il sistema autorizzativo e di vigilanza
prevede che il Sindaco, ricevuta la richiesta del titolare dell’impianto
corredata da documentazione tecnica, rilasciata l’autorizzazione all’installazione,
dia comunicazione all’Azienda Sanitaria (organo di vigilanza). Non sono
individuate le procedure e le modalità del controllo del progetto,
da cui è comunque esautorato l’Organo di vigilanza. Successivamente,
al termine dei lavori d’installazione, è prevista una dichiarazione
di conformità dell’impianto al progetto presentato. Con tali modalità
ogni responsabilità riguardante la regolare progettazione ed esecuzione
viene consegnata ai tecnici scelti dal titolare dell’impianto, appartenenti
a un ristretto gruppo di categorie professionali, più limitato rispetto
ai professionisti individuati dal D.L. 230/95 per sostenere gli esami per
la sorveglianza fisica dalle radiazioni ionizzanti, ma genericamente qualificati
da... “comprovata esperienza”. Peraltro è previsto che la vigilanza
sia regolata da un piano annuale della Giunta regionale. L’organizzazione
di tutto questo sistema autorizzativo e di controllo appare poco razionale
e di scarsa efficacia. Il trasferire a successivi decreti l’individuazione
di particolari indici di cautela regionali e la definizione delle modalità
dei controlli, assegnando nell’immediato la facoltà ai Sindaci di
autorizzare, pare possa non realizzare gli obiettivi di disciplina enunciati
nel titolo del Progetto di Legge. In soccorso, per alcuni aspetti potrebbe
intervenire l’adozione delle modalità tecnico operative definite
dai quattro documento della conferenza ISPESL-Network italiani, così
come già avvenuto in molte realtà italiane (Comune di Roma,
Comune di Riva del Garda, Provincia di Avellino).
Si constata infine che all’elaborazione
del Progetto di Legge in esame non hanno partecipato gli esperti esterni
designati dalla G.R., in quanto per tali lavori, successivamente al mese
di dicembre 1998, non sono state effettuate convocazioni della Commissione
costituita con delibera della G.R. 21491 del 15.4.92, successivamente integrata
dal dott. Livio Giuliani dell’ISPESL e dal dott. Franco Merlo dell’Istituto
Nazionale per la ricerca sul cancro di Genova.
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