I contratti bancari

DIRITTO


I contratti bancari


 

  1. L’attività bancaria in genere
  2. Le operazioni bancarie
  3. Il deposito bancario
  4. L’apertura di credito bancario
  5. L’anticipazione bancaria
  6. Lo sconto bancario
  7. Il conto corrente bancario
  8. Il conto corrente ordinario

 


 

  1. L’attività bancaria in genere

L’impresa bancaria si occupa principalmente di due settori:

  1. raccoglie il risparmio presso i cittadini;
  2. eroga il credito finanziando, attraverso i capitali raccolti presso i risparmiatori, le imprese e le famiglie.

L’importanza sociale della banca è quella di sostegno dell’economia e di difesa del risparmio. Data l’enorme importanza che hanno le banche, per tutelare i risparmiatori che le hanno affidato il loro denaro, sono sottoposte ad un particolare regime giuridico contenuto nel Testo Unico approvato il 27 agosto 1993 dal Consiglio dei ministri, il quale ha ordinato e recepito tutte le norme in materia.

Non si può intraprendere attività bancaria senza l’autorizzazione della Banca d’Italia.

 

  1. Le operazioni bancarie

L’attività bancaria si esercita mediante lo svolgimento di operazioni attive e passive.

Le operazioni attive sono quelle operazioni con le quali la banca impiega i capitali raccolti, mettendoli a disposizione dei clienti, si chiamano operazioni d’impiego e rientrano tra queste, per esempio, tutti i tipi di finanziamenti alle imprese.

Le operazioni passive, invece, sono quelle tramite le quali la banca reperisce i capitali in vista di un loro impiego, sono operazioni di raccolta o provvista, come per esempio le operazioni di deposito bancario.

Oltre a queste, che sono le operazioni essenziali, le banche compiono anche operazioni accessorie, che sono finalizzate soprattutto a fornire un servizio migliore e più completo alla clientela (sono operazioni accessorie, per esempio, l’amministrazione di titoli, la custodia nelle cassette di sicurezza, il pagamento delle bollette, il rilascio di assegni circolari, ecc.).

I contratti conclusi dalle banche per lo svolgimento di tutte queste operazioni, sono i Contratti Bancari. Sono contratti per adesione dal momento che la banca predispone il contenuto del contratto secondo delle condizioni generali di contratto. Il contraente che decide di stipulare un contratto, non deve far altro che firmare ed accettare in blocco tutte le condizioni prestampate sui moduli della banca.

Spesso le banche adottano tutte, in relazioni a determinati contratti, le stesse condizioni che vengono in tal caso chiamate: norme bancarie uniformi.

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  1. Il deposito bancario

Nel deposito bancario la banca acquista la proprietà del denaro depositato e può successivamente disporne liberamente (in modo da poter svolgere la sua funzione creditizia).

Il depositante-risparmiatore, da parte sua, ottiene che i suoi risparmi sono in un luogo sicuro, ed alla restituzione del denaro, ha diritto anche ad un’ulteriore somma a titolo di interessi.

Se è stabilita una scadenza, il depositante non può richiedere la restituzione del denaro prima del termine previsto. Se, invece, non è prevista alcuna scadenza, la banca deve restituire il denaro quando il depositante lo richiede, o dopo un termine di preavviso.

Il deposito a scadenza è definito deposito vincolato, e gode di solito di un maggior tasso d’interesse in quanto la banca è sicura di poter disporre del capitale per tutto il periodo contrattuale.

Il deposito senza scadenza è definito deposito libero, che a sua volta può essere semplice o a risparmio. E’ semplice quando la somma depositata può essere ritirata solo per il suo intero ammontare. Mentre è a risparmio quando il depositante può effettuare versamenti e prelevamenti. In questo caso la banca rilascia un libretto sul quale vengono annotate tutte le operazioni, tale libretto può essere al portatore o nominativo a seconda che il prelievo possa essere effettuato da chi ha il possesso del libretto, oppure solo dall’intestatario.

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  1. L’apertura di credito bancario

L’apertura di credito bancario è il contratto in base al quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell’altro contraente (accreditato) una somma di denaro per un dato periodo, o a tempo indeterminato. Questo è un tipico contratto di finanziamento in virtù del quale l’accreditato sa di poter disporre di un determinato capitale. Da parte sua la banca percepisce un interesse sulle somme utilizzate dal proprio cliente.

Solitamente l’apertura di credito opera in conto corrente: ciò significa che l’accreditato può prelevare le somme che gli occorrono, ma può anche effettuare versamenti al fine di reintegrare la disponibilità.

Perché la banca conceda un’apertura di credito bisogna che sappia che il cliente farà fronte alle sue obbligazioni. Potrebbe, per esempio, conoscere bene il cliente e le sue solide condizioni patrimoniali, in tal caso potrebbe accordare l’apertura di credito senza alcuna garanzia, o come si dice allo scoperto. Comunque solitamente la banca non concede alcun fido senza garanzie.

Le garanzie possono essere reali (pegno o ipoteca), oppure personali (fideiussione); e devono permanere fino all’estinzione del rapporto.

Per quanto riguarda il recesso dal contratto, bisogna distinguere se l’apertura di credito è a scadenza o senza, nel primo caso la banca non può recedere dal contratto prima della scadenza, salvo giusta causa. Nel secondo caso tanto la banca quanto l’accreditato, possono recedere in qualunque momento, salvo, un termine di preavviso stabilito generalmente dalle norme bancarie uniformi, oppure di quindici giorni.

Il recesso della banca comporta la revoca del fido e le seguenti conseguenze:

  1. il divieto di ulteriore utilizzazione del conto;
  2. l’ordine di rientro, cioè di restituzione delle somme utilizzate, degli interessi e delle spese bancarie.

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  1. L’anticipazione bancaria

Con l’anticipazione bancaria, la banca mette a disposizione del cliente una somma di denaro, ottenendo in garanzia il pegno di titoli o merci.

La differenza tra apertura di credito e anticipazione bancaria, sta nel fatto che nell’apertura di credito non è previsto che vengano dati in pegno titoli o merci; e poi nell’anticipazione ci deve essere corrispondenza tra la somma anticipata ed il valore delle merci o dei titoli dati in pegno, questa corrispondenza nell’apertura di credito può anche non esserci.

L’anticipazione può essere fatta su pegno regolare oppure su pegno irregolare. E’ fatta su pegno regolare quando le cose ricevute in pegno sono individuabili (ad es. un certo numero di azioni o obbligazioni della Alfa spa), in questo caso la banca non ne può disporre ed alla scadenza deve restituire esattamente le stesse cose ricevute. L’obbligo della restituzione comporta che la banca provveda alla custodia delle cose ed, eventualmente, alla loro assicurazione. Al termine del rapporto la banca ha diritto oltre che al corrispettivo dell’anticipazione (interessi e competenze), anche al rimborso delle spese di custodia.

L’anticipazione è fatta su pegno irregolare quando la garanzia è costituita da depositi di denaro, o da titoli o merci non individuabili. In tal caso la banca può liberamente disporre dei beni avuti in pegno.

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  1. Lo sconto bancario

Lo sconto è il contratto con il quale la banca, dopo aver trattenuto gli interessi, anticipa al cliente l’importo di un credito di questi verso terzi in cambio della cessione salvo buon fine del credito stesso.

Il credito non deve essere scaduto e viene ceduto salvo buon fine, ciò significa che il cliente deve garantire oltre all’esistenza del credito, anche il suo pagamento da parte del debitore. Se questi non paga, la banca ha diritto di ottenere il pagamento dal cliente.

La banca nell’effettuare lo sconto, non corrisponde al cliente l’esatto ammontare del credito ceduto, ma un importo inferiore, dove sono stati sottratti gli interessi per il periodo tra lo sconto e la scadenza del credito a titolo di corrispettivo. Il tasso calcolato per l’interesse è detto appunto tasso di sconto.

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  1. Il conto corrente bancario

Il presupposto del conto corrente bancario è che il correntista abbia già rapporti con la banca che gli consentano di fare dei prelievi o dei versamenti su conti messi a sua disposizione.

Se la disponibilità di queste somme viene utilizzata attraverso operazioni in conto corrente il correntista può:

  1. prelevare in ogni momento le somme che risultino a suo credito;
  2. ordinare alla banca di effettuare i pagamenti o gli incassi per suo conto.

Se il conto corrente è a tempo indeterminato, tanto la banca quanto il correntista possono recedere previo preavviso.

Solitamente il correntista può disporre del conto corrente tramite assegni bancari, ma perché ciò avvenga occorre che tra la banca ed il correntista ci sia uno specifico accordo, chiamato convenzione di assegno.

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  1. Il conto corrente ordinario

I rapporti reciproci di dare e avere non riguardano unicamente i rapporti tra banca e cliente, ma possono riscontrarsi anche tra due imprenditori che abbiano un rapporto continuativo d’affari. Per evitare macchinosità di continui reciproci pagamenti, le parti possono stipulare un contratto di conto corrente ordinario (diverso dal conto corrente bancario esaminato precedentemente).

In forza di questo contratto le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti dalle reciproche rimesse considerandoli inesigibili ed indisponibili fino alla chiusura del conto. Alla scadenza stabilita (generalmente ogni 6 mesi o una volta all’anno) si faranno i conti e si accerterà chi dei due correntisti risulti essere creditore del saldo, cioè della differenza attiva tra le reciproche rimesse.

Le differenze tra conto corrente ordinario e quello bancario sono principalmente due:

  1. nel conto corrente bancario il correntista ha diritto di disporre in qualsiasi momento delle somme che risultino a suo credito; viceversa in quello ordinario il correntista non può esigere il saldo del conto se non alla scadenza prestabilita (questo è il motivo per cui i prestiti del conto corrente ordinario di dicono "inesigibili ed indisponibili");
  2. sono estranee al conto corrente ordinario tutte quelle operazioni che possono invece essere affidate dal correntista alla banca nelle forme del conto per corrispondenza.

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