LA LEGISLAZIONE BANCARIA DAGLI INIZI ALLA "BANCA UNIVERSALE"
Tecnica
LA LEGISLAZIONE BANCARIA DAGLI INIZI
ALLA "BANCA UNIVERSALE"
Fasi
storiche della legislazione bancaria italiana
Testo
Unico su banche e credito
1) Fasi
storiche della legislazione bancaria italiana
Il sistema creditizio
italiano, al pari di quello di altri paesi occidentali, è il
risultato di una lunga e travagliata evoluzione storica, che è
proceduta con lo sviluppo economico e sociale del paese e che
può essere distinta in diverse fasi successive:
- nella prima fase, il
prevalere di teorie economiche di tipo liberistico
consentiva uno svolgimento senza vincoli dell'attività
creditizia, che non era regolata da norme specifiche. La
legislazione della Stato riguardava solo aspetti
particolari dell'attività e mancava una disciplina
organica del settore, in cui le aziende di credito
agivano secondo criteri aziendalistici e perseguivano in
modo libero e incontrollato le loro finalità;
- questa situazione di
piena libertà si è protratta a lungo, sin dopo la
conclusione della prima guerra mondiale, quando diversi
fallimenti di banche causarono pesanti danni a molti
risparmiatori, a diverse aziende e alle stesse finanze
pubbliche. La serie dei fallimenti bancari, il cui apice
si manifestò con il dissesto della Banca Italiana di
Sconto, che fu originata dallo squilibrio tra raccolta di
risparmio rimborsabile a vista e concessione di
finanziamenti a lungo termine;
- le evidenti situazioni di
illiquidità di molte banche e i vari fallimenti fecero
apparire necessaria una disciplina del settore creditizio
a aprirono un acceso dibattito politico. All'inizio degli
anni venti si ebbero così diversi progetti di legge
con cui si intendeva porre fine al free banking
consentito dal vecchio codice di commercio e venivano
proposti degli obblighi per le banche e l'istituzione di
un sistema di vigilanza sull'attività creditizia;
- i diversi progetti
sfociarono nel 1926 in alcuni decreti, che furono
successivamente convertiti in legge e che rimasero
a lungo in vigore. Le norme erano dirette principalmente
a evitare nuovi dissesti attraverso un generale
ordinamento del settore del credito rivolto a dare
stabilità alle banche e, di conseguenza, a proteggere
gli interessi dei risparmiatori; esse stabilivano in
particolare:
- il funzionamento di un
unico istituto di emissione, cioè la Banca
d'Italia, che diventava la banca centrale del sistema
mentre cessava la facoltà di emettere moneta da parte
del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia (che fino a
quel momento erano autorizzati a emettere carta moneta);
- l'attribuzione alla
Banca d'Italia della vigilanza sull'attività delle
banche, con imposizione a queste di iscriversi a un
apposito albo, di disporre dell'autorizzazione prima di
iniziare l'attività o di aprire nuovi sportelli, di
presentare situazioni contabili periodiche e il bilancio
annuale, di destinare a riserva il 10% degli utili di
esercizio sino a raggiungere il 40% del capitale, di
conservare una riserva di liquidità, di contenere il
fido massimo concedibile a uno stesso cliente nel limite
di un quinto del capitale e delle riserve della banca;
- la grande crisi iniziata
nel 1929 trascinando le banche che avevano concesso i
finanziamenti alle imprese. Lo Stato fu costretto a
intervenire decisamente nell'economia istituendo enti
finanziari pubblici destinati a fornire alle imprese
i capitali. Nacquero: l'IMI nel 1931 (Istituto
mobiliare italiano) con lo scopo di concedere mutui e
di assumere partecipazioni azionarie; nel 1933 l'IRI (Istituto
per la ricostruzione industriale), che rilevò i
pacchetti azionari delle banche di interesse nazionale e
delle industrie controllate da tali banche, diventando
così l'ente di gestione delle partecipazioni statali;
- nel 1936 venne realizzata
una completa riforma bancaria, strutturando il
sistema creditizio in forma gerarchica e istituendo
distinte categorie di aziende di credito. La riforma
separò nettamente il credito ordinario a breve da quello
a medio/lungo, e stabilì rigorose limitazioni alle
partecipazioni azionarie delle banche nelle imprese (e
viceversa).i cardini della riforma del 1936 sono rimasti
in funzione sino al 1994, ossia fino all'entrata in
vigore del Testo unico delle leggi bancaria e
creditizia che ha dato un nuovo assetto organico alla
nostra legislazione del settore. Tale testo unico ha poi
subito una serie di modifiche con il recepimento della
direttiva europeo sui servizi di investimento (nota come direttiva
sulle Eurosim) che gli ha dato una sistemazione
definitiva di impronta europea.
Occorre precisare che nel
passaggio tra vecchio e nuovo ordinamento alcuni concetti-cardine
della legge bancaria del 1936 sono stati abbandonati o persino
capovolti, altri aspetti del vecchio impianto sono stati invece
conservati, apportando ad essi solo leggere modifiche. Sono stati
globalmente mantenuti inalterati gli organi di vertice del
sistema, sono state conservate le autorità creditizie,
vale a dire il Comitato interministeriale per il credito e il
risparmio (CICR), il Ministro del Tesoro e la Banca
dItalia.
Alla sostanziale conservazione
degli organi che sono al vertice del sistema fa riscontro un
deciso cambiamento di alcuni principi del nostro ordinamento
creditizio, il cui abbandono testimonia la spinta impressa al
nostro sistema creditizio dalla volontà di rinnovamento :
- principio della
"specializzazione temporale del
credito" in basa al quale le banche
doveva gestire il credito a breve (entro 18 mesi),
mentre gli istituti di credito dovevano gestire il
medio/lungo, comunque ci furono delle deroghe per cui le
banche poterono gestire anche crediti di medio/lungo;
- principio del
"pluralismo istituzionale" in base al quale
le banche e anche un numero ristretto di istituti di
credito speciale, venivano suddivisi in pubblico o
privato, con forme legali diverse;
- principio della
"separatezza tra banca e industria" in base
al quale, per evitare che il sistema bancario risultasse
coinvolto nelle crisi delle imprese industriali, la
vecchia legislazione vietava i rapporti di partecipazione
azionaria delle banche nelle imprese e viceversa.
Come abbiamo già accennato,
questi principi, che avevano retto a lungo il nostro sistema
creditizio, sono stati abbandonati in conseguenza ad alcuni
provvedimenti che hanno dato risposta a una doppia serie di esigenze:
- esigenze di ristrutturare
e di ricapitalizzare le banche e gli istituti di
credito pubblici e di avviare un processo di
privatizzazione non solo formale ma anche sostanziale,
ponendo come riferimenti fondamentali limpresa
e il mercato;
- esigenze di adeguare
lintero sistema creditizio alle direttive
comunitarie, migliorandone lefficienza e la
competitività e mettendolo in condizione di affrontare
sul mercato unico bancario limpatto con le
grandi istituzioni creditizie europee.
Per arrivare al
soddisfacimento delle esigenze sopra citate, si sono dovute
passare alcune tappe :
- nel 1990 è stato
consentito alla banche il passaggio a società per
azioni, consentendo la raccolta di capitali di
rischio, facilitando le operazioni di ricapitalizzazione ;
- grazie al cambiamento
giuridico fatto, sono avvenute una serie di operazioni di
finanza straordinaria costituite da trasformazioni di
banche pubbliche in società per azioni, da scorpori di
aziende bancarie da enti pubblici aventi carattere di fondazione e loro conferimento
in società appositamente costituite, da fusioni tra
banche e istituti di credito appartenenti a categorie
tradizionalmente diverse;
- dato il cambiamento di
molti istituti in società, ha di fatto segnato la fine
della suddivisione in categorie, in quanto al pluralismo
istituzionale non si accompagnava più un pluralismo
funzionale in quanto le varie categorie di banche avevano
via via attenuato i loro connotati peculiari e svolgevano
quasi le stesse operazioni;
- si è avviato il processo
di privatizzazione (attraverso offerte pubbliche di
vendita). Il problema delle privatizzazioni non si è
dunque arrestato alladozione del modello
privatistico delle società (perché in tal caso la
privatizzazione è solo formale) ma ha dato luogo alla
cessione ad azionisti privati di significative quote del
capitale sociale;
- nel 1993 la Banca
dItalia additò il "gruppo
plurifunzionale" come lo strumento italiano atto a
competere con i colossi stranieri del credito. Un gruppo
plurifunzionale è un sistema coordinato di società
specializzate in determinati servizi creditizi e
finanziari, governato da una società capogruppo che
svolge essenzialmente la funzione di pianificazione
strategica dellintero gruppo bancario;
- il pronunciamento della
Banca dItalia a favore del gruppo plurifunzionale
ha aperto nel nostro paese una polemica sui pregi e sui
difetti di tale soluzione organizzativa, che veniva
contrapposta a quella della banca universale adottata
dalle banche tedesche e di altri paesi esteri e prevista
da una direttiva europea. Una banca universale è un ente
creditizio che raccoglie fondi e concede finanziamenti in
ogni forma e con ogni scadenza e fornisce unampia
gamma di servizi di consulenza e di intermediazione. Il
gruppo plurifunzionale offre la possibilità di ampliare
la gamma dei servizi offerti da una medesima unità
strategica senza rinunciare ai benefici della
specializzazione e conseguendo alcune economie di scala;
mentre la banca universale che, per il suo assetto
unitario e per la sua unica organizzazione gerarchica,
consente di sfruttare pienamente le opportunità
economiche delle produzioni congiunte.Per quanto riguarda
le fallite esperienze italiane della banca mista (è
così detta la banca che oltre a esercitare il credito in
tutte le scadenze assume partecipazioni azionarie nelle
imprese industriali) è stato osservato che i dissesti
derivano dallaver avuto un attivo da banca
universale (con prestiti a lungo termine) e un passivo da
banca commerciale (con raccolta a vista e a breve
termine);
- verso la fine del 1992,
è stato approvato il decreto legislativo che ha
modificato i punti fondamentali della precedente
legislazione bancaria, nel dimostrare il mutato
atteggiamento delle nostre autorità monetarie e il loro
accoglimento della soluzione della banca universale, ha
sancito la volontà di despecializzare lesercizio
del credito e che introdotto profondi cambiamenti in
vista della realizzazione del mercato unico europeo nel
settore bancario, il cambiamento più eclatante
introdotto da tale decreto è consistito
nellabbattimento di ogni separazione nel campo del
credito, annullando la classica distinzione tra le banche
e gli istituti di credito speciale e formando
lunica categoria degli enti creditizi. Lo stesso
decreto afferma che lautorizzazione
allesercizio dellattività bancaria viene
rilasciata dalla Banca dItalia alle imprese che
rispettano determinate condizioni, tra le quali
ladozione della forma di società per azioni o di
società cooperativa per azioni a responsabilità
limitata. Inoltre il decreto ha stabilito che le banche, quando
il loro statuto lo prevedesse, di emettere obbligazioni.
Sono stati anche modificati i rapporti con il settore
industriale che può ora estendersi allassunzione
di partecipazioni entro limiti fissati dalla legge e
rivedibili dalla Banca dItalia. Le partecipazioni
acquisite dalle industrie nel capitale delle banche,
devono essere preventivamente autorizzate dalla Banca
dItalia se superano il 5% del capitale o se
attribuiscono il controllo della banca partecipata, e in
ogni caso non possono comportare una partecipazione
superiore al 15% (legge antitrust);
- le possibilità offerte
hanno consentito alle banche italiane di assumere i
connotati non solo della "banca universale" ma
anche quelli della "banca mista" (cioè di
possedere, sia pure entro certi limiti prestabiliti, le
azioni di imprese industriali). Tali possibilità hanno
messo gli enti creditizi nazionali in grado di competere
in condizioni di parità istituzionale, temporale e
operativa con i concorrenti comunitari sul mercato
europeo senza frontiere;
- la scelta tra gruppo
plurifunzionale e banca universale è lasciata ai singoli
enti che, nella stesura del proprio statuto, devono
specificare l'oggetto della propria attività optando
così per uno dei due modelli estremi oppure per una soluzione
di tipo intermedio. Con il recepimento della II
direttiva CEE è stato accolto e accettato il modello
della banca universale, anche se non si è esplicitamente
rinunciato al modello del gruppo plurifunzionale
introdotto nel 1990;
- l'azione riformatrice
degli anni novanta, che si è sviluppata attraverso le
numerose tappe che abbiamo descritto, è proseguita con
la realizzazione del Testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia. Tale testo unico,
emanato con decreto legislativo entrato in vigore il 1°
gennaio 1994, ha raccolto e coordinato sia i concetti
affermati con il provvedimento che ha recepito la II
direttiva europea sia quelli contenuti in una serie di
altre disposizioni riguardanti il campo del credito;
- il testo unico, che
rappresenta una sorta di "carta costituzionale"
del settore bancario e creditizio, ha però subito alcune
modifiche con il recepimento nel 1996 della direttiva
europea sui servizi di investimento (detta Eurosim).
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2) Testo unico
su banche e credito
Si tratta di un testo
unitario, già parzialmente modificato con il recepimento della
direttiva sulle Eurosim, che è formato da un insieme coordinato
di norme rivolte a dare al settore un nuovo impianto e una nuova
disciplina, conformi sia all'evoluzione della realtà
operativa sia alle indicazioni delle direttive europee. Il
sistema descritto dal testo unico ribalta i principi che avevano
lungamente caratterizzato il campo del credito (specializzazione
temporale, pluralismo istituzionale, separatezza tra banche e
imprese). Le banche autorizzate dalla Banca d'Italia sono oggi
tutte simili sul piano giuridico e possono operare a tutto
campo, senza limitazioni per quanto riguarda le operazioni e
i servizi e per quanto concerne le scadenze nella raccolta e
nell'impiego dei fondi. Risulta dunque riaffermato il concetto
europeo della despecializzazione temporale e operativa
introdotto con il recepimento della II direttiva, per cui viene
ribadita la tendenza all'universalità del nostro sistema
creditizio.
Superati i vecchi concetti
legati alla funzione di pubblico interesse dell'attività
creditizia e alla proprietà pubblica della maggior parte delle
banche, il testo unico favorisce la creazione de un clima
competitivo nel sistema bancario, disegnando un ordinamento
fondato sullimprenditorialità e sul libero
mercato. Risultano mutati, di conseguenza, anche gli
obiettivi della vigilanza esercitata del CICR e dalla Banca
dItalia; ai precedenti obiettivi di stabilità, di
osservanza delle norme e di sana e prudente gestione, si
aggiungono quelli di controllo sullefficienza e
sulla competitività del sistema finanziario.
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