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New Cisar Palermo New - 18 Marzo 2002 - New Cisar Palermo New -------------------------------------------------------------------

NEW Canone radioamatoriale NEW

Roma, 18 Marzo 2002 Questa mattina e' stato diramato il seguente comunicato stampa da parte del Ministro delle Comunicazioni: Titolo: Per i Radioamatori un canone minimo On. Gasparri: Con la prossima Legge Finanziaria il contributo dovrebbe essere abolito visti l'impegno sociale e i compiti di protezione civile svolti dalla categoria. Testo: I radioamatori per il 2002, sulla base del decreto relativo ai contributi previsti per la loro attivita', saranno tenuti a corrispondere 5 Euro per chi e' titolare della patente ordinaria e 3 Euro per i titolari di patente speciale. Questa cifra forfettaria e' stata prevista dal Ministro delle comunicazioni, On. Maurizio Gasparri, in quanto i radioamatori esplicano un'attivita' di interesse altamente sociale, nonche' compiti di protezione civile. Il Ministro Gasparri si e' impegnato, proprio per le attivita' svolte da questa categoria, affinche' nella prossima Legge Finanziaria i radioamatori abbiano l'esenzione totale dal pagamento di qualsiasi contributo. Intanto, proprio su indicazione del Ministro, il Ministero delle comunicazioni sta mettendo a punto un nuovo provvedimento tecnico per riconoscere tutta una serie di prerogative attuate nell'Unione Europea, ma ancora non recepite in Italia. IK0YYY, Luca.

Nuovo decreto tecnico

per l’attività delle stazioni di radioamatore

ROMA,13 Novembre 2001

Questa mattina, il Ministro delle comunicazioni On. Maurizio Gasparri, rappresentato dal Consigliere dott. Giovanni Bruno, ha presentato alle associazioni dei radioamatori il testo del decreto tecnico che entrerà in vigore il primo gennaio 2002.

Il testo presentato, nasce dalla fusione delle osservazioni presentate dalle associazioni, nelle riunioni del 10 e 18 Ottobre scorso.

Il decreto introduce, per la prima volta in Italia dal 1936, norme chiare sulla attività delle stazioni per radioamatore, affermando – senza alcun timore di interpretazioni – la peculiarità dei radioamatori, come sperimentatori e studiosi dei fenomeni collegati alle telecomunicazioni.

Il testo del decreto è stato letto e commentato da tutte le associazioni presenti, e firmato per accettazione.

Sono state proposte dagli intervenuti solo alcune modifiche consigliate dalle indicazioni di natura legislativa, senza stravolgerlo nel contenuto fondamentale, che vede il radioamatore come vero sperimentatore, in tutte le sue forme ed applicazioni.

Unica accettazione con riserva, quella proposta dall’associazione ARI, nella persona del suo Presidente Alessio Ortona, in relazione alla parte prevista dall’art. 3, comma 2 (libera sperimentazione solo alle associazioni nazionali dei radioamatori, e non a tutti i radioamatori).

Il testo verrà ora inviato all’Ufficio legislativo, che ne verificherà la correttezza giuridica, e verrà portato alla firma del Ministro delle comunicazioni, perché diventi Legge a partire dal primo Gennaio 2002.

Il Presidente del CISAR IK0YYY, Luca Ferrara

Articolo 1 (Patente)

1. Per conseguire la patente di classe A o B, di cui all’Art.33 del DPR …….. corrispondente alla raccomandazione CEPT T/R 61-02 (HAREC), il candidato deve aver superato le prove d’esame scritte e pratiche, di cui all’allegato 1 del presente decreto. 2. Alle classi di patenti di cui al comma 1, corrispondono le autorizzazioni generali per l’impianto e l’esercizio di stazione di radioamatore, di cui all’Art.34 del DPR ……, con validità decennale. 3. La dichiarazione prevista dall’Art.36 del DPR … comma d) deve essere effettuata una volta sola, all’atto della richiesta dell’autorizzazione generale, anche quando intervengano variazioni dei tipi o del numero di apparati utilizzati.

Articolo 2 (Esoneri)

1. Sono esonerati da tutte le prove, sia scritte che pratiche, gli aspiranti in possesso di uno dei seguenti titoli:

a) Certificato di radiotelegrafista per navi di classe 1, 2 e speciale, rilasciato dal Ministero delle Comunicazioni; b) Diploma di radiotelegrafista di bordo, rilasciato da un Istituto professionale di Stato.

2. Sono esonerati dalle prove scritte, gli aspiranti in possesso di uno dei seguenti titoli:

a) Certificato generale di operatore – GMDSS – GOC – rilasciato dal Ministero delle Comunicazioni; b) Laureati in ingegneria con specializzazioni in telecomunicazioni; c) Titolari di diplomi di tecnico in elettronica conseguito presso un istituto statale o riconosciuto dallo Stato.

3. Possono essere altresì esonerati dagli esami gli aspiranti che, muniti di licenza o di altro titolo di abilitazione, rilasciato dalla competente Amministrazione del Paese estero di provenienza, abbiano superato esami analoghi a quelli previsti in Italia. 4. Ulteriori titoli inerenti l’esenzione delle prove di esame saranno stabiliti con provvedimento ministeriale.

Articolo 3 (Sperimentazioni)

1. I radioamatori possono condurre liberamente esperimenti, purché nel rispetto delle frequenze assegnate in Italia dal piano nazionale di ripartizione, delle potenze e delle caratteristiche tecniche stabilite dal presente decreto. 2. Nel caso in cui questo comporti l’installazione di apparecchiature radioelettriche non presidiate fuori dal domicilio, il radioamatore, o in sua rappresentanza i responsabili delle associazioni dei radioamatori legalmente costituite, presentano la relativa dichiarazione di inizio attività in carta semplice presso il Ministero delle Comunicazioni, con la specifica delle seguenti informazioni:

a) tipo di installazione o sperimentazione; b) frequenze in uso e relativi modi di emissione; c) potenza di esercizio, comunque non superiore a 10 Watt; d) ubicazione delle apparecchiature, espressa in gradi di Longitudine e Latitudine; e) generalità del radioamatore responsabile dell’installazione.

3. Trascorsi trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività, se non interviene dal Ministero opposizione motivata per iscritto, ove viene indicata che la frequenza proposta risulta già in uso da un servizio a statuto primario, l’installazione può essere eseguita e non ha scadenza. 4. Il responsabile dell’installazione è tenuto al controllo delle apparecchiature, al fine di evitare disturbi a servizi già presenti sulle frequenze in uso, con regime di statuto secondario. Ogni variazione delle caratteristiche tecniche, o la cessazione della sperimentazione, dovrà essere tempestivamente comunicata al Ministero. 5. Nelle sperimentazioni, operate su frequenze assegnate dal piano nazionale di ripartizione con regime di statuto secondario, il responsabile deve garantire l’occupazione di una frequenza non già in uso da altro servizio; quando questo è con regime di statuto primario, il responsabile si deve adoperare per eliminare l’interferenza e lasciare libera la frequenza. 6. Il Ministero, allo scopo di catalogare tali installazioni dei radioamatori, assegna un nominativo di esercizio, con progressione delle lettere dell’alfabeto, e con i prefissi internazionalmente riconosciuti nel rilascio dei nominativi di stazione:

- IR seguito dal suffisso della provincia di appartenenza, se trattati di ripetitore, analogico o digitale; - IB seguito dal suffisso della provincia di appartenenza, se trattasi di radiofaro (beacon).

7. Il Ministero è sollevato da ogni responsabilità civile e penale in relazione all’attività delle sperimentazioni dei radioamatori. 8. Per le sperimentazioni effettuate non sono previsti ulteriori contributi o tasse di esercizio. 9. A titolo di apprendimento e tirocinio, i titolari di autorizzazione generale di classe B possono esercitarsi nell’apprendimento del Codice Morse nella banda di frequenza da 28 a 29,7 Mhz con una potenza massima di 100 Watt, operando esclusivamente presso una stazione di radioamatore già regolarmente in possesso di autorizzazione generale di classe A, il cui titolare si assume il ruolo di garante.

Articolo 4 (Norme tecniche)

1. Le stazioni del servizio di radioamatore possono operare sulle bande di frequenza attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze. 2. Le stazioni del servizio di radioamatore possono operare con le seguenti potenze massime, definite come potenza di picco (p.e.p.), cioè potenza media fornita alla linea di alimentazione dell’antenna durante un ciclo a radiofrequenza, in corrispondenza della massima ampiezza dell’inviluppo di modulazione:

Classe A, fisso o mobile: 500 Watt Classe B, fisso o mobile: 10 Watt

Eventuali limitazioni delle potenze sono introdotte da variazioni del piano nazionale di ripartizione delle frequenze. 3. Tolleranza di frequenza dei trasmettitori: Nella tabella sono riportati i valori della tolleranza di frequenza dei trasmettitori; detti valori debbono essere rispettati per contemporanee variazioni della temperatura ambientale tra – 10°C e + 55°C e della tensione di alimentazione di +/- 10 %:

Frequenze fino a 30 Mhz: 5 X 10 alla meno 6 Frequenze fino a 2450 Mhz: 20 X 10 alla meno 6 Frequenze superiori a 2450 Mhz: adeguata allo stato dell’arte, e comunque non peggiore di 50 X 10 alla meno 6

4. Irradiazioni non essenziali: Per irradiazioni non essenziali sono da intendersi tutte le irradiazioni su qualunque altra frequenza diversa da quella della portante e dalle bande laterali associate al normale processo di modulazione. Le irradiazioni non essenziali sono valutate misurando la potenza media che ciascuna di esse fornisce alla linea di alimentazione d’antenna. Nella tabella sono indicati l’attenuazione prescritta (rapporto espresso in dB, tra la potenza media all’interno della banda necessaria e la potenza media della componente non essenziale considerata) ed il livello assoluto di potenza media che non deve essere superato:

Frequenze fino a 30 Mhz 40 dB – 50 mW

Frequenze fino a 235 Mhz >25 Watt 60 dB – 1 mW <25 Watt 40 dB – 25 microW

Frequenze fino a 960 Mhz >25 Watt 60 dB – 20 mW <25 Watt 40 dB – 25 microW

Frequenze fino a 17,7 Ghz >10 Watt 50 dB – 100 microW <10 Watt 100 microW

5. Irradiazioni parassite del ricevitore: La potenza media di ciascuna irradiazione parassita del ricevitore, misurata ai morsetti di antenna non deve superare il valore di 2 X 10 alla meno 9 W

Art. 5 Requisiti tecnici degli apparati

1. Le apparecchiature radioelettriche utilizzate dalle stazioni di radioamatore, acquistate, modificate o auto costruite, devono rispondere alle caratteristiche tecniche stabilite dal presente decreto. 2. Le apparecchiature dei radioamatori possono essere adatte a funzionare anche su bande di frequenza, classi di emissione o con potenze diverse da quelle assegnate dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze e dal presente decreto.

Art.6 Disposizioni finali

1. Eventuali aggiornamenti in merito alla normativa attuale, alle assegnazioni di frequenza, alle suddivisioni delle stese per le classi di emissione, determinate da variazioni apportate al Regolamento Internazionale per le Radiocomunicazioni, dagli accordi internazionali tra radioamatori e dal progresso tecnologico, sono introdotti dal Ministero delle comunicazioni con proprio decreto tecnico, di concerto che le associazioni dei radioamatori legalmente costituite. 2. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge e di regolamento in contrasto con il presente decreto, nonché tutte quelle riguardanti l’attività dei radioamatori emanate precedentemente. 3. Il presente decreto entra in vigore il primo gennaio 2002.

Allegati Programma d’esame

Emissione e ricezione dei segnali del codice Morse

Omissis ……

Il candidato deve dimostrare …………….

- ad una velocità di cinque parole al minuto.

Fine testo decreto

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Relazione sulla Riunione Ministeriale del 18 Ottobre 2001 Roma, 19 Ottobre 2001

Oggetto: Decreto tecnico attività radioamatori

Il giorno 18 ottobre, su invito del Consigliere del Ministro delle Comunicazioni, si sono riunite le principali associazioni dei radioamatori, per presentare le loro proposte relative all'attività tecnica, da inserire nell'emanando decreto tecnico, previsto dal regolamento approvato dal Consiglio dei Ministri.

Come ha detto il Ministro, questo regolamento non appare essere idoneo per l'attività, contenendo molti punti deboli, specie in relazione ai tempi moderni. Si cita ad esempio la norma che preveda la dichiarazione dei propri apparati nel momento del rilascio della Licenza.

Non potendo cambiare il regolamento approvato, il Ministro si sta' fortemente adoperando per firmare subito un decreto tecnico, che ci permetta di scrivere a chiare lettere diritti e doveri dei radioamatori.

Sono state presentate due bozze, la prima firmata congiuntamente da sette associazioni, la seconda dall'Associazione ARI.

Sulla quantità del contributo che i radioamatori saranno chiamati a versare annualmente, la richiesta unanime e' stata di ZERO lire, ma il Consigliere del Ministro ha detto che, in maniera probabile, non potrà essere accettato, dal momento che essendo prevista comunque una autorizzazione, si deve presupporre un certo coinvolgimento per le spese di istruzione delle pratiche e di verifica e controlli.

Comunque il Ministro ha affermato inequivocabilmente che non si arriverà mai alle 70.000 Lire proposte dal Ministero, perché sono del tutto fuori logica, specie per i radioamatori che riconosce benemeriti delle società civili moderne.

Questo che segue e' il testo tecnico proposto dal CISAR, e congiuntamente stabilito con le altre associazioni, AARI - ARACI - ARAS - ARP – ERA e FIARU.

Norme attuative in materia di impianto e di esercizio delle stazioni di radioamatore previsto dal decreto del Presidente della Repubblica nr. ….

TITOLO I

(Definizioni)

ART. 1

1. Il servizio di radioamatore, previsto dall’Art.32 del decreto nr. …., consiste nello scambio, in linguaggio chiaro e con i codici internazionalmente adottati, fra utenti di stazioni radioelettriche, italiane od estere, di messaggi di carattere tecnico riguardanti esperimenti radioelettrici a scopo di studio e di ricerca, di istruzione personale, nonché di messaggi di carattere personale che, per la loro scarsa importanza, non giustifichino il ricorso al servizio pubblico di telecomunicazioni.

2. L'esercizio della stazione di radioamatore deve essere svolto nel rispetto delle norme di legge italiana e delle prescrizioni della Convenzione internazionale delle Telecomunicazioni.

3. Le emissioni possono essere effettuate solo sulle bande di frequenza stabilite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze. È consentito l'uso del codice "Q" e delle abbreviazioni internazionali previste dalle consuetudini radioamatoriali.

TITOLO II

(Autorizzazione Generale)

ART. 2

(Patente di radio operatore)

1. L'impianto e l'esercizio delle stazioni di radioamatore sono soggetti ad autorizzazione generale rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni.

2. Per ottenere l'autorizzazione, di cui al comma 1, il richiedente deve essere in possesso della patente di radioamatore di classe A o B, secondo quanto previsto dall’Art.33 del decreto nr. …., ottenuta previo esame da sostenere presso l’Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni.

3. L’esame comune alle due classi previste, consiste in una prova scritta, nella quale il candidato deve dimostrare di conoscere le nozioni fondamentali dell’elettronica e della radiotecnica, delle leggi e dei regolamenti.

4. Nell’esame pratico, da sostenere per ottenere la patente di classe A, il candidato deve dimostrare di trasmettere e ricevere mediante l’uso del codice Morse, alla velocità di cinque parole al minuto (20 caratteri).

5. Sono esonerati dall'esame, scritto e pratico, per il conseguimento della patente di radioamatore, coloro che sono in possesso di:

a) laurea in ingegneria, con specializzazione elettronica e telecomunicazioni;

b) diploma di radiotelegrafista di bordo per navi;

c) certificato speciale di radiotelegrafista, o radiotelefonista, per navi, rilasciato dal Ministero delle Comunicazioni;

d) certificato, rilasciato dai competenti uffici del Ministero della Difesa, comprovante che l'interessato, durante il servizio militare, ha ottenuto la specializzazione nelle telecomunicazioni;

e) qualifica di marconista di bordo per aerei militari o civili.

6. Sono esonerati dall’esame scritto, coloro che sono in possesso di diploma di tecnico in elettronica conseguito presso un Istituto statale o riconosciuto dallo Stato.

7. Nelle commissioni di esame è consentita la presenza di almeno due rappresentanti delle associazioni nazionali di radioamatori legalmente costituite. Le associazioni devono comunicare i nomi dei propri rappresentanti al Ministero delle Comunicazioni e agli Ispettorati Territoriali, trenta giorni prima della data d’esame.

ART. 3

(Licenza di esercizio)

1. La licenza per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore, è rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni soltanto ai titolari di patente, secondo le norme contenute nel precedente articolo ed ha validità decennale.

2. La licenza può essere di classe A o B:

- quella di classe A, abilita ad operare su tutte le bande di frequenza assegnate ai radioamatori;

- quella di classe B, abilita ad operare sulle frequenze uguali e superiori ai 30 Mhz.

3. Le domande di rinnovo decennale sono presentate dal richiedente in tempo utile, entro sei mesi dalla data di scadenza della stessa.

4. A titolo di apprendimento e tirocinio, viene concesso ai titolari di licenza di classe B, l'uso della banda da 28 a 29.700 Mhz in telegrafia Morse, con un massimo di 100 Watt, operando esclusivamente presso una stazione di radioamatore già regolarmente in possesso di licenza di classe A, il cui titolare si assume il ruolo di garante.

5. Tutti coloro che hanno sostenuto l'esame per il conseguimento della patente, di classe A o B, a titolo di apprendimento e tirocinio, nel periodo che intercorre dal ricevimento della patente al ricevimento della licenza, sono autorizzati ad operare, nelle bande di frequenza per le quali hanno ottenuto la patente, presso stazioni di radioamatore già in possesso della licenza di impianto e di esercizio e del relativo nominativo di stazione, in loro presenza e sotto la propria responsabilità.

TITOLO III

(Contributi)

ART. 4

1. Per la natura sperimentale dell’attività svolta, l’esercizio di una stazione di radioamatore non prevede il pagamento di alcuna tassa di esercizio, fatte salve le spese sostenute dall’Amministrazione per lo svolgimento delle sessioni d’esame, previste due volte l’anno, ed un contributo a titolo di rimborso delle spese amministrative sostenute per istruttoria e per verifiche e controlli, stabilite a titolo forfettario in Euro 8 annuali.

TITOLO IV

(Norme tecniche)

ART. 5

(Attività radioamatoriali)

1. Le apparecchiature radioelettriche utilizzate dalle stazioni di radioamatore, acquistate, modificate o autocostruite, devono rispondere alle caratteristiche stabilite dal Regolamento Internazionale per le radiocomunicazioni, reso esecutivo con Decreto del presidente della Repubblica 27 Luglio 1981, n.740 e successive modificazioni.

2. Le apparecchiature dei radioamatori possono essere adatte a funzionare anche su bande diverse da quelle radioamatoriali.

3. Il radioamatore, in possesso della patente di classe A o B, e della relativa licenza, ha facoltà di installare presso il proprio domicilio la propria stazione, comprendente anche le antenne necessarie all’esercizio della propria attività. Il proprietario, o il condominio, non può opporsi all’appoggio delle antenne, dei sostegni, nonché al passaggio dei relativi cavi di alimentazione delle stesse, o di qualsiasi altro impianto occorrente per l’esercizio della stazione di radioamatore.

4. In ragione delle potenze limitate e del funzionamento non continuo delle relative apparecchiature utilizzate, le installazioni delle antenne per radioamatori non sono vincolate ad ulteriori verifiche delle caratteristiche tecniche, vincoli nazionali, regionali o comunali, introdotti allo scopo del controllo delle emissioni elettromagnetiche inquinanti in genere, e non sono ricomprese in future restrizioni in materia.

5. Il radioamatore presenta autocertificazione in carta libera all’ente costituito per la verifica ed il controllo delle emissioni elettromagnetiche, ove dichiara l’idoneità della proprie attrezzature ed antenne, la loro rispondenza alle normative europee ed il rispetto delle potenze utilizzate.

5. Il radioamatore può effettuare liberamente esperimenti sulle telecomunicazioni in generale, purché nel rispetto delle frequenze, delle potenze e delle specifiche tecniche assegnate a livello internazionale ai radioamatori. Nel caso in cui questo comporti l’installazione di apparecchiature radioelettriche al di fuori del domicilio, il radioamatore presenta una dichiarazione in carta libera di inizio attività, specificandone le principali caratteristiche tecniche, secondo quanto previsto dall’Art.6.

6. La potenza di emissione delle stazioni di radioamatore, misurata all’uscita dell’antenna posto su carico resistivo, non può superare rispettivamente:

a) nell'uso fisso:

1) 300 Watt nelle frequenze fino a 440 Mhz.

2) 100 Watt nelle frequenze da 1.240 a 5.850 Mhz.

3) 50 Watt nelle frequenze da 10,450 a 250 Ghz.

b) nell'uso mobile:

1) 100 Watt nelle frequenze fino a 30 Mhz.

50 Watt nelle frequenze superiori a 30 Mhz.

ART. 6

(Attività di assistenza e sperimentazioni)

1. Le attività di pubblica assistenza e di sperimentazione, previste dagli Art.39, 40 e 41 del decreto nr. …., non sono soggette al pagamento di tasse e contributi.

2. Per quanto previsto dagli Art.40 e 41 del decreto nr. …., le associazioni di radioamatori legalmente costituite e i singoli radioamatori presentano la relativa dichiarazione di inizio attività in carta semplice presso il Ministero delle Comunicazioni, con la specifica delle seguenti informazioni:

tipo di installazione o sperimentazione;

frequenze in uso e relativi modi di emissione;

potenza di esercizio, comunque non superiore a 10 Watt;

ubicazione delle apparecchiature, espressa in gradi di Longitudine e Latitudine;

generalità del radioamatore responsabile dell’installazione.

3. Trascorsi trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività, se non interviene dal Ministero opposizione motivata per iscritto, l’installazione può essere eseguita.

4. Il responsabile dell’installazione è tenuto al controllo delle apparecchiature, al fine di evitare disturbi a servizi già presenti sulle frequenze in uso, con regime di statuto secondario. Ogni variazione delle caratteristiche tecniche, o la cessazione della sperimentazione, dovrà essere tempestivamente presentata al Ministero.

5. Nelle sperimentazioni, operate su frequenze assegnate dal piano nazionale di ripartizione con regime di statuto secondario, il responsabile deve garantire l’occupazione di una frequenza non già in uso da altro servizio; quando questo è con regime di statuto primario, il responsabile si deve adoperare per eliminare l’interferenza.

6. Il Ministero, allo scopo di catalogare tali installazioni dei Radioamatori, assegna un nominativo di esercizio, con progressione delle lettere dell’alfabeto, e con i suffissi internazionalmente riconosciuti nel rilascio dei nominativi di stazione:

IR seguito dalla lettera della provincia di appartenenza, se trattati di ripetitore, analogico o digitale;

IB seguito dalla lettera della provincia, se trattasi di radiofaro (beacon).

6. Il Ministero è sollevato da ogni responsabilità civile e penale in relazione all’attività delle sperimentazioni dei radioamatori.

ART.7

Per le autorizzazioni generali speciali previste dall’Art.42 del decreto nr. …., il Ministero assegna un nominativo di stazione.

2. Per l’esercizio di queste stazioni è dovuto il contributo, secondo quanto previsto dall’Art.4.

3. Presso le sedi nazionali e locali delle associazioni nazionali di radioamatori legalmente costituite, possono essere tenute in esercizio stazioni ricetrasmittenti, allo scopo di istruzione e di approfondimento delle cognizioni scientifiche, cui il Ministero rilascia apposito nominativo come previsto dall’Art.42 del decreto nr. …. L’esercizio di dette stazioni deve essere effettuato da radioamatori già in possesso di patente e licenza di esercizio, che si assumono il ruolo di garante.

TITOLO V

(Disposizioni finali)

ART. 8

1. Eventuali aggiornamenti in merito alla normativa attuale che resta confermata, alle assegnazioni di frequenza, alle suddivisioni delle stesse per i modi operativi e ai modi di emissione, determinate da variazioni apportate al Regolamento Internazionale per le Radiocomunicazioni, dagli accordi internazionali tra radioamatori e dal progresso tecnologico, sono introdotti dal Ministero delle Comunicazioni, con proprio decreto tecnico, di concerto con le associazioni nazionali di radioamatori legalmente costituite.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge e di regolamento in contrasto con la presente legge, nonché tutte quelle riguardanti l’attività dei radioamatori emanate precedentemente.

3. Il presente decreto entra in vigore il primo Gennaio 2002.

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Sulla bozza del testo, l'Associazioni ARI ha espresso parere soddisfacente, pur proponendo di introdurre alcune norme ulteriori:

1) Piu' precisa spiegazione del tipo di patente internazionale e delle materie di esame;

2) Potenza massima applicabile per tutte le frequenze, 500 Watt;

3) Inserimento della precisazione, perr cui la dichiarazione del numero e tipi di apparati da fare al momento della richiesta della Licenza, debba essere fatta una volta sola, e non dunque ogni volta che il radioamatore cambia apparati;

4) Che la sperimentazione dei ponti ripetitori analogici e digitali debba essere fatta solo dalle associazioni di radioamatori a carattere nazionale, che abbiano un'organizzazione periferica in almeno dieci regioni;

5) Che i ripetitori possano funzionare solo da 144 Mhz in su;

Nella nota dell'ARI, appare una riga non completa: " Il collegamento tra due stazioni ripetitrici ............ "; non e' stata data spiegazione se questa e' una proposta per cui si chiedeva un chiarimento, o si voleva determinare una norma del tipo "e' consentito" oppure "e' vietato".

6) Che venga utilizzato il quaderno di stazione (LOG).

Il Ministero delle Comunicazioni, si e' impegnato di redigere un testo che tenga conto delle proposte comuni, che porterà al prossimo incontro fissato il 30 Ottobre, per l'accettazione da parte delle associazioni.

Il giorno 30, il Consigliere del Ministro si e' impegnato a terminare questo iter, affermando che e' intenzione esplicita del Ministro renderlo esecutivo entro il 31 dicembre 2001.

Luca IK0YYY, @I0TVL Bbs, Roma.

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PALERMO COLLEGATA NUOVAMENTE AL LINK NAZIONALE: La sede Nazionale CISAR dietro proposta presentata al Ministero delle Comunicazioni ha assegnato alla città di Palermo la nuova frequenza sperimentale per il trasponder nazionale che è quella del RU12 431.900 (shift - 1600). L'associazione C.I.S.A.R. attualmente collabora tecnicamente per attuare il collegamento e manutenere gli attuali Ponti Radioamatoriali Dell'ERA. Si Ricorda a tutti i radioamatori utenti che il ponte è collegato in maniera sperimentale attraverso dei Link con decine di ponti sparsi in tutta l'Italia pertanto fra un passaggio e l'altro bisogna attendere almeno 5 secondi per garantire il passaggio in tutti i link collegati, diversamente la comunicazione effettuata resterà in locale ed arriverà ai link in maniera non corretta. La Sezione CISAR Regione Sicilia Ringrazia l'E.R.A. di Palermo per la gentile collaborazione.

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II° Convegno Regionale Cisar

Il prossimo Convegno Regionale Cisar Si svolgerà in Provincia di Palermo. La data è del 17 Marzo 2002 . Ulteriori dettagli sono inseriti in una sezione speciale sulla pagina principale di questo sito.

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Convegno Nazionale Cisar

Come Ogni anno Si è Svolto il Convegno Nazionale di tutti i radioamatori iscritti e simpatizzanti. Quest'anno si è svolto fra Salsomaggiore Terme e Fidenza, Sabato 20 e Domenica 21 del mese Ottobre 2001. Per Maggiori informazioni vi rimandiamo al sito nazionale del cisar www.cisar.it Nel prossimo giornalino e nella prossima New Cisar Palermo ci saranno notizie più dettagliate.

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I°Convegno Cisar Regione Sicilia

Sabato 28 e Domenica 29 Maggio 2000 si è svolto a Patti (ME) il I° convegno regionale della nostra associazione, la partecipazione è stata aperta a tutti i radioamatori e gli appassionati. Ha partecipato il Presidente Nazionale Luca Ferrara IW0YYY. Un dettagliato Reportage sul Convegno è stato inserito nella sezione del menù della pagina principale di questo sito .

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Sono in stampa i nuovi giornalini di associazione del n°2/2001 i soci interessati potranno riceverne copia richiedendo con e mail cisarpalermo@iname.com

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Il nostro sito di Palermo è sul Motore di ricerca VIRGILIO cercaci con Cisar, Cisar Palermo, Radioamatori, Palermo.

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New Cisar Palermo New - 20 Ottobre 2001 - New Cisar Palermo New





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