regolamento

 

REGOLAMENTO DI SEZIONE

Approvato dal Comitato Regionale ed

Approvato nell’assemblea straordinaria del 19 giugno 1998

Impaginato dal Segretario di Sezione IW4ECF il giorno giovedì 7 giugno 2001

Sommario

REGOLAMENTO DI SEZIONE 1

approvato dal Comitato Regionale1
approvato nell’assemblea straordinaria del 19 giugno 1998 -1

DISPOSIZIONI GENERALI 4
                      art. 1 COSTITUZIONE E SCOPI 4
 
  art. 2 COMPETENZE 4
art. 3 PATRIMONIO 4
                   art. 4 AMMISSIONE E QUOTA 5
      art. 5 DIRITTI DEI SOCI 5
                           art. 6 RECESSO ED ESCLUSIONE 6


ORDINAMENTO 6
TITOLI - ORGANI DELLA SEZIONE 6

CAPO I - ASSEMBLEA DEI SOCI 6
art. 7 ORGANI 6
              art. 8 COMPOSIZIONE 6
                              art. 9 ASSEMBLEA ORDINARIA 6
                                          art. 10 ASSEMBLEA STRAORDINARIA 6
                                                      art. 11 FORMALITA’ PER LA CONVOCAZIONE 7
                                                                   art. 12 COMPETENZA DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA 7


CAPO II - CONSIGLIO DIRETTIVO 8
                art. 13 COMPOSIZIONE 8
    art. 14 ELEZIONI 8
art. 16 POTERI 9
                                         art. 17 VALIDITA’ DELLE ADUNANZE 9
                                                              art. 18 ASSENZA E VACANZA DEI CONSIGLIERI 9


CAPO III - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI E FACOLTATIVI 9
                                          art. 19 LIBRI DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI 9
                      art. 20 LIBRO GIORNALE - LIBRO INVENTARIO 10
art. 21 LIBRI SOCIALI FACOLTATIVI 10

CAPO IV - COLLEGIO SINDACALE 10
   art. 22 ELEZIONI 10
art. 23 POTERI 11
                            art. 24 VACANZA DEI SINDACI 11
                                                     art. 25 GRATUITA’ DELLE CARICHE SOCIALI 11


CAPO V - VOTAZIONE E DELIBERE 11
art. 26 VOTAZIONI E DELIBERE 11
                                                art. 27 VOTAZIONI PER REFERENDUM E IN ASSEMBLEA 11
          art. 28 CHIUSURA DELLE VOTAZIONI 12
          art. 29 SORVEGLIANZA E SCRUTINIO 12
                         
  art. 30 PERCENTUALE VOTANTI E VOTAZIONI 12
    art. 31 ORGANI DELL’ASSEMBLEA 13
art. 32 VERBALI DI ASSEMBLEA 13
        art. 33 OBBLIGHI DEL PRESIDENTE 13
RAPPRESENTANZA 13

          TITOLO II
 - RAPPRESENTANZA E FIRMA 13
art. 34 PRESIDENTE 13
                         art. 35 SEGRETARIO E CASSIERE 14
DISPOSIZIONI FINALI 14
                       art. 36 EFFICACIA OBBLIGATORIA 14
                art. 37 SANZIONI DISCIPLINARI 14
                              art. 38 SCIOGLIMENTO DELLA SEZIONE 14

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

art. 1 COSTITUZIONE E SCOPI

La Sezione A.R.I. di Faenza fu costituita in data 9 settembre 1961 con approvazione dell’atto da parte 
del Consiglio dell’Associazione Radiotecnica Italiana in Torino ;  in base agli articoli 50 e 52 
dello Statuto Sociale approvato con D.P.R. 24 novembre 1977, n. 1105 e conformemente a quanto previsto dal 
“Regolamento di Attuazione dello Statuto” e dal  “Regolamento del Comitato Regionale Emilia Romagna”,
 ha loscopo di cooperare con la Sede Centrale ed il Comitato Regionale per il maggior sviluppo dell’Associazione
 e per il miglior conseguimento degli scopi di cui all’Art. 3 dello Statuto Sociale. 
Ciò premesso, oggi 19 giugno 1998, l’Assemblea Straordinaria dei Soci della Sezione ha approvato il presente nuovo
 regolamento.

 

art. 2 COMPETENZE

Ai fini dei contatti con le Autorità e per le attività varie, la Sezione A.R.I. costituita
nel capoluogo di provincia ha competenza territoriale provinciale, esclusi i Comuni
dove sono già costituite altre Sezioni e salvo diversi accordi.

 

art. 3 PATRIMONIO

Il patrimonio della sezione è costituito :

 

a. Dalla biblioteca

 

b. Da donazioni, lasciti e versamenti straordinari eventualmente effettuati da Soci
o da terzi (siano questi ultimi persone fisiche o giuridiche)

c. Da materiale, apparecchiature radioelettriche e strumentazioni varie ;

d. Da beni mobili, arredi e cancelleria

e. Da beni immobili


f. Da tutto ciò che non previsto espressamente alle lettere c), d), e), risulta dal Libro Inventario.
Le eventuali eccedenze attive della gestione annuale possono essere destinate
dall’Assemblea Ordinaria alla costituzione o all’accrescimento di un fondo di riserva.

 

S O C I
art. 4 AMMISSIONE E QUOTA

Per ottenere l’ammissione a Socio devono essere esperite le formalità di cui all’art. 9 dello
Statuto A .R. I.

La domanda deve essere accompagnata dal versamento alla Segreteria Generale della quota
sociale annualmente fissata e resa nota entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno dal Consiglio
Direttivo Nazionale.

Il versamento della quota sociale annua deve essere effettuato entro e non oltre il 31 dicembre
dell’anno precedente.

A partire da tale data e fino alla data dell’avvenuto pagamento, al Socio non in
regola saranno sospesi tutti i diritti e servizi sociali, così come previsto dal Regolamento di
attuazione dello Statuto.
I Soci Juniores sono tenuti al pagamento di metà della quota associativa stabilita per i Soci
Effettivi ; i Soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa.

 

art. 5 DIRITTI DEI SOCI

I Soci della Sezione A.R.I., in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto :

1) A prendere parte alle votazioni, sia nelle Assemblee di Sezione che nei Referendum 

(solo Soci Effettivi)

2) Ricevere le eventuali pubblicazioni della Sezione ;

3) Servirsi della biblioteca di Sezione secondo le norme stabilite dal Consiglio
Direttivo di Sezione.

4) Usufruire del servizio QSL nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo dell’A.R.I.

5) Utilizzare il materiale, le apparecchiature radioelettriche e le strumentazioni varie di proprietà
della Sezione secondo le disposizioni e con le modalità stabilite
dal Consiglio Direttivo di Sezione.

6) di proporre reclamo, attraverso il Consiglio Direttivo di Sezione, contro l’ammissione di un
nuovo Socio o contro la permanenza nell’Associazione di una persona che ritenga priva dei
requisiti necessari o compia atti incompatibili con i fini perseguiti dallo A.R.I.

7) di essere tutelato nei propri diritti ai sensi della legge 675/96 e di esprimere il proprio consenso al trattamento 
dei dati personali  che lo riguardano alla Sezione A.R.I. Faenza, per le finalità previste, 
ai sensi della citata legge.

 

art. 6 RECESSO ED ESCLUSIONE

Il recesso e l’esclusione del Socio avvengono ai sensi dell’art. 12 lettera a) e b) dello Statuto A.R.I. e comportano automaticamente
 il recesso e l’esclusione anche dalla Sezione A.R.I. di appartenenza.

 

ORDINAMENTO

TITOLI - ORGANI DELLA SEZIONE

art. 7 ORGANI

Sono organi della Sezione :

l’Assemblea della Sezione ;

il Consiglio Direttivo ;

il Collegio Sindacale.

 

CAPO I - ASSEMBLEA DEI SOCI

 

art. 8 COMPOSIZIONE

Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie.

Sono composte da tutti i Soci A.R.I. iscritti alla Sezione in regola con il pagamento 
della quota associativa annua e che abbiano il godimento di tutti i diritti di cui al precedente Art. 5.

 

art. 9 ASSEMBLEA ORDINARIA

L’Assemblea Ordinaria è convocata una volta all’anno e normalmente entro il 28 Febbraio.

 

art. 10 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L’Assemblea Straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo o il Collegio Sindacale 
lo ritengano opportuno o quando ne sia fatta motivata richiesta scritta da almeno un terzo

dei Soci Effettivi iscritti alla Sezione ed in regola con il pagamento delle quote associative in
pieno godimento di tutti i diritti di cui all’Art. 5.

In tal caso il Consiglio Direttivo deve provvedere alla spedizione delle convocazioni entro e non
oltre un mese dalla richiesta.

 

art. 11 FORMALITA’ PER LA CONVOCAZIONE

Il Consiglio Direttivo stabilisce di volta in volta il giorno, l’ora ed il luogo dell’Assemblea
Ordinaria o Straordinaria, nonché il relativo Ordine del Giorno.

Provvede altresì a rendere note tali indicazioni ai Soci mediante lettera di convocazione da
inviarsi per mezzo posta, a mezzo lettera semplice, almeno 15 giorni prima della data
dell’Assemblea stessa.

 

art. 12 COMPETENZA DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA

All’Assemblea Ordinaria dei Soci devono essere sottoposti :

la relazione del Consiglio Direttivo sull’andamento economico e sul funzionamento della Sezione;

il rendiconto di cassa consultivo dell’esercizio finanziario decorso ed il rendi conto preventivo dell’esercizio finanziario dell’anno corrente. Agli effetti contabili l’esercizio finanziario inizierà il primo gennaio e terminerà il trentuno di dicembre. Dai bilanci deve risultare con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale della Sezione ;

la relazione del Collegio Sindacale sull’andamento della gestione contabile ;

gli argomenti eventualmente proposti sia dal Consiglio Direttivo sia dal Collegio Sindacale ;

L’Assemblea nomina tra i Soci il rappresentante di Sezione che affiancherà 
il Presidente in seno al Comitato Regionale

CAPO II - CONSIGLIO DIRETTIVO

 

 

art. 13 COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri effettivi eletti per Referendum segreto, 
personale e diretto fra i Soci Effettivi in regola con il pagamento della quota
 sociale ed aventi il godimento di tutti i diritti sociali :

Il Consiglio Direttivo a sua volta elegge fra i suoi componenti :

il Presidente ;

un Vice Presidente ;

un Segretario ;

un Cassiere che può anche non fare parte del Consiglio Direttivo.

 

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

 

 

art. 14 ELEZIONI

Per l’elezione del Consiglio Direttivo, il Collegio Sindacale provvede 
ad inviare a mezzo di lettera semplice, a ciascun Socio :

l’elenco dei Soci che godono dei diritti sociali ;

la scheda di votazione vidimata ;

c) una busta compilata con indirizzo sezione, affrancata per la restituzione, tramite posta, della scheda

Le candidature dovranno essere presentate al Collegio Sindacale per iscritto
 dagli interessati entro il termine stabilito dal Collegio Sindacale stesso.

L’Assemblea Straordinaria prevede le modalità operative per le elezioni.

 

art. 15 CONVOCAZIONE

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno ogni 60 giorni.

La data e l’ora della convocazione, nonché l’Ordine del Giorno della riunione, devono essere
rese note almeno sette giorni prima, mediante avviso scritto o mediante avviso affisso in
bacheca.

Lo stesso avviso, con le stesse modalità, deve essere reso noto al Collegio Sindacale che ha
facoltà di partecipare alle riunioni senza diritto di voto.

In casi di urgenza, il Presidente del Consiglio Direttivo può convocare telefonicamente i
consiglieri ed i Sindaci, con un preavviso di almeno 24 ore.

Tutti i soci possono assistere alle riunioni del consiglio Direttivo senza aver diritto al voto.

 

 

art. 16 POTERI

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri che per legge o per Statuto A.R.I. non sia di
esclusiva competenza dell’Assemblea dei Soci.

In particolare il Consiglio Direttivo dà parere sull’ammissione degli aspiranti Soci A.R.I., la cui
domanda di ammissione dovrà essere affissa nella bacheca della Sezione per 15 giorni per
permettere ai soci di esprimere eventuali osservazioni.

 

 

art. 17 VALIDITA’ DELLE ADUNANZE

Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno quattro
membri ; nessuna adunanza sarà tuttavia valida se non sarà presieduta dal Presidente o, in sua
assenza, dal Vice presidente, con l’assistenza del Segretario.

Eccezionalmente, a causa di gravi motivi, l’adunanza potrà essere presieduta dal consigliere più
anziano per età.

Le delibere saranno valide se prese a maggioranza dei voti (50%+1) ; in caso di parità prevarrà
il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

 

art. 18 ASSENZA E VACANZA DEI CONSIGLIERI

In caso di assenza ingiustificata di un Consigliere per tre volte in un anno, il Consiglio Direttivo
procede alla sua sostituzione mediante surroga con il primo dei non eletti. Ciò fino a un massimo
di due consiglieri, dopo di che si procederà ad indire nuove elezioni per il rinnovo di tutto il
Consiglio Direttivo.

 

CAPO III - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI E FACOLTATIVI

 

art. 19 LIBRI DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto sintetico verbale nel libro o tabulato
delle adunanze e delle deliberazioni.

Ogni deliberazione del Consiglio Direttivo, con l’indicazione della data in cui è stata presa e dei
voti favorevoli riportati, è altresì iscritta nel suddetto libro o tabulato a fogli progressivamente

numerati vistati e siglati dal Collegio Sindacale. Ogni verbale sarà firmato dal presidente e dal
Segretario.

Identiche formalità si devono esperire nel libro o tabulato delle adunanze e delle delibere
dell’Assemblea. Copia delle delibere del Consiglio e dell’Assemblea deve essere affissa nella
bacheca della Sezione e, ove manchi la sede, portare a conoscenza dei Soci tramite circolare.

 

 

art. 20 LIBRO GIORNALE - LIBRO INVENTARIO

La Sezione deve tenere, oltre ai libri di cui sopra al precedente Art. 19 :

libro giornale o tabulato, con la registrazione cronologica delle operazioni di entrata e di uscita di denaro, con indicazione singola di ogni operazione contabile. A giustificazione delle spese devono essere conservati gli originali dei documenti relativi (lettere, telegrammi, fatture, ricevute, note, ecc.), con l’autorizzazione al pagamento firmata dal Presidente.

libro o tabulato dell’inventario, riportanti tutti i beni mobili o immobili di proprietà della Sezione.

 

 

Come i libri sociali, di cui all’Art. 19, il libro giornale o tabulato ed il libro o tabulato
dell’inventario devono essere progressivamente numerati, vistati e siglati dal Collegio
Sindacale.

 

 

art. 21 LIBRI SOCIALI FACOLTATIVI

La Sezione può dotarsi di altri libri sociali quando lo ritenga opportuno per lo svolgimento della
propria attività, con le modalità comuni ai libri obbligatori, come già visto secondo gli art. 19 e
20.

 

 

CAPO IV - COLLEGIO SINDACALE

art. 22 ELEZIONI

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, eletti per referendum
fra i Soci Effettivi in regola con il pagamento delle quote sociali ed aventi pieno godimento dei
diritti sociali.

I Sindaci durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Le elezioni del “Consiglio Sindacale” avvengono contemporaneamente a quelle del Consiglio
Direttivo.

E’ compito degli stessi curare le elezioni due mesi prima della data di scadenza del mandato.

 

 

art. 23 POTERI

Il Collegio Sindacale esercita il controllo generale sull’amministrazione della Sezione e sulla
gestione sociale, nonché sulle votazioni per referendum.

In particolare controlla l’organizzazione del referendum e lo scrutinio dei voti per i quali può
farsi assistere da uno o più soci.

 

 

art. 24 VACANZA DEI SINDACI

In caso di vacanza di un Sindaco, i Sindaci rimasti in carica provvedono alla sostituzione
nominando il candidato immediatamente successivo nelle graduatorie formatesi al momento
dell’elezione dei membri del Collegio Sindacale.

Nel caso che due o più Soci abbiano lo stesso posto nella suddetta graduatoria, è nominato il
Socio Effettivo più anziano di età. In assenza di candidati aventi diritto alla sostituzione, i Sindaci
indicono un’Assemblea Straordinaria nella quale si procede all’elezione del Sindaco mancante.

Il Sindaco così nominato od eletto rimane in carica fino allo scadere del periodo previsto per il
Collegio stesso.

In caso di vacanza di due Sindaci il Consiglio Direttivo indice nuove elezioni.

I nuovi eletti restano anch’essi in carica fino allo scadere del triennio.

 

 

art. 25 GRATUITA’ DELLE CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Esse danno diritto al solo rimborso spese incontrate per l’esecuzione di eventuali, particolari
incarichi debitamente autorizzati dal Consiglio Direttivo.

L’importo massimo rimborsabile deve essere stabilito all’atto del conferimento dell’incarico
stesso

CAPO V - VOTAZIONE E DELIBERE

 

 

art. 26 VOTAZIONI E DELIBERE

Le votazioni avvengono in Assemblea o per Referendum.

 

art. 27 VOTAZIONI PER REFERENDUM E IN ASSEMBLEA

Le votazioni per il Referendum sono indette dal Consiglio Direttivo o su voto dell’Assemblea
dei Soci ; in quest’ultimo caso il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di indire il Referendum entro
trenta giorni dal voto assembleare.

 

Il Consiglio Direttivo all’uopo trasmette a tutti i soci, avente il pieno godimento dei diritti sociali
e in regola con il pagamento della quota sociale, apposita scheda sotto il controllo dei Sindaci.

 

Le votazioni per il Referendum, diretto, segreto, personale, sono indette fra tutti i Soci Effettivi in regola con il pagamento della quota sociale al momento dell’espressione del voto, e subito prima dell’inizio delle operazioni di spoglio, ed aventi il pieno godimento dei diritti di cui all’art. 15 per :

la nomina dei sette membri del Consiglio Direttivo e dei tre membri più due supplenti 
del Collegio Sindacale ;

lo scioglimento della Sezione ;

per la revisione e modifica del presente Regolamento ;

per l’adozione di qualsiasi altro provvedimento di vitale importanza per la Sezione.

 

b) tutte le altre delibere non contemplate nel precedente paragrafo 
possono essere presedall’Assemblea dei Soci.

 

 

art. 28 CHIUSURA DELLE VOTAZIONI

Qualora le votazioni per Referendum avvengano a mezzo posta, a mezzo lettera semplice, le
stesse non possono chiudersi prima che siano trascorsi venticinque giorni dalla data del timbro
postale di spedizione dell’ultima scheda

Entro il termine fissato per le votazioni i Soci possono inviare a mezzo posta alla Sezione, la
scheda con il loro voto, oppure possono provvedere direttamente e personalmente alla consegna
nell’apposita urna nei giorni ed orari appositamente indicati dalla Sezione.

 

 

art. 29 SORVEGLIANZA E SCRUTINIO

Per garantire la regolarità del referendum, i Sindaci Stabiliscono le modalità di compilazione
della scheda, ne predispongono l’invio a soci, controllano le operazioni di scrutinio assistiti da
uno o più Soci Effettivi.

 

 

Di ogni Referendum deve essere redatto verbale, firmato dai Sindaci.

 

art. 30 PERCENTUALE VOTANTI E VOTAZIONI

In prima convocazione l’Assemblea dei Soci, Ordinaria o Straordinaria, può deliberare quando
sia presente il cinquanta per cento più uno (50%+1) dei Soci Effettivi della Sezione intervenuti

all’Assemblea di persona

La stessa percentuale, cinquanta per cento più uno (50%+1), è richiesta per la validità delle
deliberazioni

 

 

Qualora tale percentuale non sia raggiunta, si procede alla seconda convocazione che sarà fissata
non prima del giorno successivo. In questo caso, per la validità delle deliberazioni, è richiesta la
maggioranza dei presenti e votanti.

Ogni Socio potrà essere portatore, in Assemblea di una sola delega.

 

 

art. 31 ORGANI DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria designa il Presidente ed il Segretario di assemblea.

 

 

art. 32 VERBALI DI ASSEMBLEA

Di ogni Assemblea deve essere redatto verbale a cura del Segretario come previsto dall’art. 19
del presente Regolamento.

Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea.

 

 

art. 33 OBBLIGHI DEL PRESIDENTE

Il nuovo presidente della Sezione, entro il termine massimo di quindici giorni dal risultato delle
elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, deve darne comunicazione alla Sede Centrale del
Comitato Regionale, e provvede a disporre per tutti gli adempimenti conseguenti e di rito.

 

RAPPRESENTANZA

TITOLO II - RAPPRESENTANZA E FIRMA

 

art. 34 PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta la Sezione di fronte ai terzi ed in giudizio, sottoscrive gli atti sociali di
ordinaria amministrazione disgiuntamente dal Segretario ; mantiene i contatti con gli Enti Locali,
ivi compresi quelli dipendenti dal Ministero delle Comunicazioni.

Presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.

 

 

Il Vice presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza di quest’ultimo.

Il presidente rappresenta la sezione in seno al Comitato Regionale insieme con il rappresentante
nominato dall’Assemblea, come da Art.12 ultimo comma del presente Regolamento.

 

 

art. 35 SEGRETARIO E CASSIERE

Il Segretario è il responsabile dell’amministrazione della Sezione, provvede a tutti gli atti di
corrispondenza ordinaria e li sottoscrive disgiuntamente dal Presidente.

Provvede sulla base delle delibere del Consiglio Direttivo, a quanto occorre all’Assemblea dei
Soci, alla dotazione della Sezione, esercita le funzioni di Segretario nel Consiglio Direttivo.

Il Cassiere è responsabile della contabilità della Sezione, ne risponde al Collegio Sindacale, e
sottoscrive gli atti relativi. Può essere delegato alla firma disgiuntamente da quella del Presidente
sul conto corrente bancario o postale.

 

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

art. 36 EFFICACIA OBBLIGATORIA

Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli iscritti : dalla data di iscrizione per i nuovi
iscritti e dalla data di approvazione, per i Soci attuali. Per quanto non espressamente previsto si
fa riferimento allo Statuto A. R. I. vigente, al Regolamento di Attuazione, al Regolamento del
Comitato Regionale Emilia Romagna.

Del presente regolamento dovrà esserne data copia a tutti i Soci, nonché a tutti i nuovi iscritti.

 

art. 37 SANZIONI DISCIPLINARI

Coloro che si ritengono imputabili di gravi colpe verso la Sezione o verso l’A. R. I. sono deferiti
con delibera del Consiglio Direttivo al Comitato Regionale che, dopo aver sentito gli interessati,
ed aver accertato, la fondatezza dei fatti loro contestati, può promuovere l’esclusione del Socio
dall’A. R. I. presso il Consiglio Direttivo Nazionale.

L’eventuale esclusione del Socio comporta la perdita di tutti i diritti sociali di cui all’Art.5.

 

 

art. 38 SCIOGLIMENTO DELLA SEZIONE

In caso di scioglimento della Sezione, i beni risultanti da inventario ed ogni altra voce attiva
(crediti debiti ecc.) sono evoluti, dopo la loro liquidazione, al Comitato Regionale per il
Consiglio Direttivo Nazionale (art. 60 Statuto Sociale).

In ogni caso non si potrà mai procedere alla divisione dell’attivo fra i Soci.

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