Denominazione di origine controllata del vino
Disciplinare di
produzione
Articolo 1.
La denominazione di origine controllata "Boca" è
riservata al vino che risponde ai requisiti stabiliti nel
presente disciplinare di produzione.
Articolo 2.
Il vino "Boca" deve essere ottenuto dalle uve
provenienti dai seguenti vitigni nella proporzione appresso
indicata:
Nebbiolo (Spanna) 45-70%;
Vespolina 20-40%-,
Bonarda novarese (Uva rara) fino a un massimo dei 20%.
Articolo 3.
Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione
appresso indicata che comprende in tutto il territorio comunale
di Boca e in parte quelli di Maggiora, Cavallirio, Prato Sesia e
Grignasco. Per questi ultimi con esclusione dei territori a sud
della strada provinciale Borgomanero.-Prato Sesia e a ovest della
strada provinciale della Valsesia..
Articolo 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vino "Boca" devono essere quelle
tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e
al vino le specifiche caratteristiche di qualità. Sono, pertanto,
da considerare idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura
e orientamento adatti, di altitudine non superiore a 550 metri s.l.m.
con esclusione di quelli esposti a nord e nei fondovalle.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti
a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vino.
E vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vino "Boca"
non deve essere superiore ai q.li 90 per ettaro di vigneto in
coltura specializzata.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per
ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a
quella specializzala, in rapporto alla effettiva superficie
coperta dalla vite.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la
resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita
delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite
medesimo.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.
Articolo 5.
Le operazioni di vinificazione e linvecchiamento
obbligatorio devono essere effettuati nellinterno della
zona di produzione delimitata nellart. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è
consentito che tali operazioni e linvecchiamento siano
effettuati nellambito dellintero territorio della
provincia di Novara.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino
"Boca" una gradazione alcolica complessiva minima
naturale di gradi 11,5.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali leali e costanti, atte a conferire al vino le sue
peculiari caratteristiche.
Per avere diritto alla denominazione di origine controllata il
vino "Boca" deve essere sottoposto a un periodo di
invecchiamento obbligatorio di almeno 3 anni e conservato per
almeno due anni di detto periodo in botti di legno di rovere o di
castagno. Il periodo dinvecchiamento decorre dal 1°
gennaio successivo all vendemmia
Articolo 6.
Il vino "Boca" allatto dellimmissione al
consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche :
- colore : rosso rubino brillante con leggere sfumature di
granato ;
- odore : caratteristico e gradevole profumo di mammola :
- sapore : sapido, asciutto, armonico con retrogusto di
melagrana ;
- gradazione alcolica minima complessiva : gradi 12 ;
- estratto secco netto minimo : 22 per mille ;
- acidità totale minima : 6 per mille.
E facoltà del ministero dellAgricoltura e delle
Foreste, con proprio decreto, modificare i limiti minimi
sopraindicati per lacidità totale e per lestratto
secco netto.
Articolo 7.
Alla denominazione "Boca" è vietata qualsiasi
qualificazione aggiuntiva ivi compresi gli aggettivi "superiore",
"extra", "fine", "scelto", "selezionato"
e similari.
E tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
E consentito, altresì, l'uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree,
fattorie, zone e località - comprese nella zona delimitata nel
precedente articolo 3 - e dalle quali effettivamente provengono
le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino "Boca"
può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Articolo 8.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque
distribuisce per il consumo con la denominazione di origine
controllata "Boca" vini che non rispondono alle
condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è
punito a norma dell'articolo 28 dei Dpr 12 luglio 1963, n. 930.
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