La nuova disciplina per le società sportive 1 Introduzione: Novità della Riforma delle SOCIETA' SPORTIVE

9 ottobre 2000 ASSOCIAZIONI DILETTANTISTICHE: PAGAMENTI IN CONTANTI FINO AD UN MILIONE DI LIRE

Il collegato fiscale ha decuplicato il limite massimo entro il quale i pagamenti effettuati e ricevuti dalle società, enti e associazioni che svolgono attività sportive a livello dilettantistico devono transitare in un conto corrente (bancario o postale) ad esse intestato. Infatti, il limite è stato innalzato dalle attuali 100 mila lire a un milione di lire. Tale modifica produce effetti rilevanti sulla disciplina delle erogazioni liberali, in favore di associazioni sportive dilettantistiche, effettuate da persone fisiche o persone giuridiche.

NOVITA' 4 settembre 2000 LE PRINCIPALI NOVITÀ CONTENUTE NEL COLLEGATO FISCALE ALLA FINANZIARIA 2000

Associazioni sportive dilettantistiche L’art. 29 elenca le novità riguardanti la disciplina fiscale delle associazioni sportive dilettantistiche:

1. le erogazioni liberali in denaro a favore delle stesse (effettuate tramite pagamento in banca o posta) divengono detraibili per le persone fisiche nel limite di L. 2.000.000 e deducibili per le imprese nel limite dello stesso importo o del 2% del reddito dichiarato;

2. viene soppressa la condizione di “occasionalità e saltuarietà” in precedenza richiesta al fine della non imponibilità dei redditi derivanti da raccolte di fondi o da attività commerciali legate agli scopi istituzionali;

3. è riconfermato a L. 360.000.000 il limite di proventi annui da per fruire delle agevolazioni di cui alla Legge n. 398/91, nonché la percentuale di redditività del 3%;

4. le indennità e i rimborsi forfetari di trasferta, nonché i premi e compensi erogati, rientranti tra i “redditi diversi” di cui all’art. 81, comma 1, lett. m), TUIR, fruiscono di una franchigia di esenzione da IRPEF pari a L. 10.000.000, oltre ai rimborsi a piè di lista per trasferte fuori del territorio comunale. Tali redditi saranno sottoposti a ritenuta a titolo d’imposta del 18,5% (maggiorata delle addizionali di compartecipazione all’IRPEF) per la parte imponibile compresa fino a L. 40.000.000 e a titolo d’acconto per la parte imponibile eccedente tale importo. La parte d’imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d’imposta concorre alla formazione del reddito complessivo, ai fini della determinazione delle aliquote per scaglioni applicabili agli importi eccedenti L. 40.000.000;

viene innalzato a L. 700.000 l’importo limite oltre al quale i pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche e i versamenti da queste effettuati devono avvenire tramite conti correnti o postali (o altre modalità indicate con D.M.), pena la decadenza dalle agevolazioni previste dalla Legge n. 398/91.

Le notizie che seguono sono state diramate dal Ministero delle Finanze nel febbraio 2000 e prendono in esame tutta la normativa generale.

I. Introduzione: Le novità della riforma Dopo un lungo iter parlamentare di un progetto di riforma dell’associazionismo sportivo dilettantistico (atto Camera 2761), il Governo ha promosso lo stralcio delle disposizioni tributarie e il loro inserimento nell’art. 25 della L.133/99. Il resto del progetto di riforma è tuttora all’esame del Parlamento. La scelta di accelerare l’approvazione delle disposizioni tributarie è stata motivata da tre obiettivi: – Razionalizzare le agevolazioni vigenti per le associazioni sportive dilettantistiche, disperse in più norme parzialmente obsolete (compensi forfetari di incerta e limitata applicazione, responsabilità personali degli amministratori disciplinate da norme poco chiare e di difficile interpretazione, ecc.) – Rafforzare il sostegno fiscale delle associazioni sportive dilettantistiche, indebolito da disposizioni inadeguate (limiti di proventi troppo bassi per una moderna associazione sportiva, mancanza di sostegno alle erogazioni liberali private, ed altri aspetti minori); Introdurre una maggiore trasparenza nel settore, tentando di distinguere le genuine associazioni sportive dilettantistiche dalle società di servizi commerciali che usufruiscono impropriamente delle norme agevolative abusando delle pieghe della legislazione fiscale in questo campo. In effetti, a fronte dei comportamenti della maggior parte delle associazioni, che hanno applicato sostanzialmente gli adempimenti che ha ritenuto compatibili con la propria sopravvivenza (si può pensare agli oltre 8000 Comuni italiani ed ai relativi circoli e squadre delle più disparate discipline, spesso sorretti dalla passione e dal sostegno di soci e simpatizzanti), l’esplosione della domanda di pratica sportiva di base, e quindi delle imprese di servizio in questo campo, ha portato alla proliferazione di finte associazioni sportive dilettantistiche operanti non solo nel campo dei servizi sportivi, ma anche in quelli collaterali della ristorazione e del divertimento, in quasi totale esenzione fiscale. Per raggiungere questi obiettivi la legge 133/99 ha introdotto alcune importanti novità: 1. Aumento da 130 a 360 milioni del tetto di proventi al di sotto del quale è possibile avvalersi del regime agevolato della L.398/91 (esonero dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili e di presentazione della dichiarazione IVA, versamenti IVA ridotti e forfettizzati al 50% dell’I.V.a. incassata ad esclusione delle sponsorizzazioni (per cui si versano i 9/10) e cessione dei diritti televisivi (per cui si versano i 2/3), imponibile Irpeg forfettizzato al 3% dei soli proventi. 2. Esclusione dalla base imponibile Irpeg, nella misura massima di 100 milioni per anno, di due eventi annui, se occasionali e saltuari, generatori di proventi da attività commerciali connesse agli scopi istituzionali o da raccolte di fondi effettuate “con qualsiasi modalità” 3. Riduzione del reddito Irpeg dal 6 al 3% dei proventi non esenti. 4. Esclusione dal reddito ai fini Irpef dei compensi “comunque denominati”, comprese le indennità di trasferta e i rimborsi forfetari, erogati alle persone fisiche da società sportive dilettantistiche per prestazioni inerenti alla propria attività, per un importo di lire 90.000 per ciascuna prestazione e comunque fino all’importo massimo complessivo annuo di lire 6.000.000. La parte dei compensi che eccede tali limiti viene assoggettata ad una ritenuta secca d’imposta pari al primo scaglione di reddito comprensivo delle addizionali di compartecipazione, il che rende più conveniente e più semplice prestare la propria opera per le associazioni sportive dilettantistiche anche alle figure non strettamente sportive. 5. Agevolazione fiscale delle erogazioni liberali in favore delle associazioni sportive dilettantistiche, che diventano detraibili al 19% fino ad un milione ai fini Irpef se l’erogante è persona fisica, e fino a mezzo milione ai fini Irpeg se si tratta di persona giuridica. 6. Migliore regolamentazione (con decreti attuativi del Ministro delle finanze) degli obblighi di emissione e conservazione documentale, compresi quelli di transito delle entrate ed uscite maggiori o uguali a 100.000 lire attraverso uno o più conti correnti bancari o postali, ai fini di agevolare l’attività di controllo e di contenere l’evasione fiscale e contributiva. Vediamo in particolare in che consistono le nuove agevolazioni.


Le agevolazioni fiscali per le società sportive

II. Le agevolazioni in materia di imposte sui Redditi 1. Elevazione a 360 milioni del limite massimo dei proventi previsto per poter fruire delle agevolazioni fiscali In che consiste – In base all’art.25, comma 2, della legge 133/99, viene elevato a 360 milioni il tetto dei proventi da attività commerciali conseguiti nel precedente periodo di imposta al di sopra del quale non è possibile avvalersi delle disposizioni agevolative previste dalla legge n. 398 del 1991. Tale limite, stabilito in sede di emanazione della citata legge del 1991 nella misura di lire 100 milioni, era stato da ultimo aumentato a lire 130.594.000 a seguito dell’adeguamento annuale previsto dall’art. 1, comma 3, della legge n. 398. Da quando decorre – Il regime tributario agevolato spetta a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 18 maggio 1999 (data di entrata in vigore delle legge n. 133 del 1999) - e cioè: – dal 1° luglio 1999, per le associazioni con periodo di imposta 1° luglio/ 30 giugno; – dal 1° gennaio 2000, per le associazioni con periodo di imposta coincidente con l’anno solare. A chi spetta – Il diritto di fruire del regime tributario agevolato previsto dall’art. 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, commi 2 e 3, spetta: – alle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali, o dagli enti di promozione sportiva, che svolgano attività sportiva dilettantistica e che nel periodo d’imposta precedente alle decorrenze appena indicate abbiano conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi (escluse quindi le quote associative) per un importo non superiore a 360 milioni di lire (tale nuovo limite si applica senza necessità dell’adeguamento annuale operato nel passato); – alle associazioni senza scopo di lucro e alle proloco (alle quali l’art. 9-bis del decreto legge 30 dicembre 1991, n.417, convertito dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, ha esteso l’applicabilità del regime tributario previsto dalla legge n. 398 del 1991). 1: Per poter usufruire delle agevolazioni della L. 398/91 occorre esercitare l’opzione entro la fine dell’anno solare antecedente, a prescindere dalla scadenza dell’esercizio, dandone comunicazione alla SIAE ed all’Ufficio delle entrate competente (o, se non ancora istituito, all’Ufficio IVA). Per il solo anno 2000 è consentito l’esercizio dell’opzione entro il 30.6.2000. 2: La prevalenza in un esercizio dei “redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali” (art. 111-bis del T.U.I.R.) non è sufficiente di per sé a determinare la perdita della qualifica di ente non commerciale, in quanto devono concorrere altri elementi di valutazione.

2. L’esclusione dal reddito imponibile Irpeg di particolari proventi In che consiste – La legge n. 133 del 1999 (art. 25, comma 1) introduce una nuova agevolazione tributaria in materia di imposizione sui redditi a favore delle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono delle disposizioni della legge 16 dicembre 1991 n. 398. L’agevolazione consiste nell’esclusione dal concorso alla formazione del reddito imponibile dell’associazione, dei proventi derivanti dallo svolgimento di attività commerciali occasionali connesse agli scopi istituzionali e di quelli conseguiti tramite raccolte di fondi occasionali e saltuarie effettuate dalle associazioni medesime con qualsiasi modalità (es. raccolte realizzate grazie a somministrazioni di alimenti e bevande, vendite di gadgets pubblicitari durante la manifestazione, sponsorizzazioni relative all’evento specifico, cene sociali, lotterie, ecc.). L’esclusione dal reddito imponibile non può comunque superare l’importo massimo di lire 100 milioni, per ogni periodo di imposta e nel corso di un massimo di due eventi realizzati nello stesso periodo. La quota dei proventi eventualmente eccedente il tetto sopra definito costituisce quindi reddito imponibile. 1: L’importo di 100 milioni relativo ai proventi derivanti dalle attività e raccolte di cui sopra, in quanto non concorrente alla formazione del reddito delle associazioni sportive, non viene computato nemmeno ai fini della determinazione dell’importo di proventi derivanti dall’esercizio di attività commerciali stabilito quale limite per avvalersi delle disposizioni previste dalla legge n. 398 del 1991 (oggi pari a 360 milioni). 2: Anche per le associazioni sportive optanti per la L. 398/91 vale la non assoggettabilità ad IVA delle attività occasionali. Pertanto, associazioni optanti per la L. 398/91 che conseguono proventi esclusivamente entro i limiti e con le modalità “occasionali e saltuarie” di cui al comma 1 dell’art. 25 della L. 133/99, non sono tenute a chiedere la partita IVA Da quando decorre – Questa agevolazione spetta per le manifestazioni realizzate a partire dal 1° gennaio 2000. Per le associazioni che hanno il periodo di imposta a cavallo di due anni (es. 1 luglio – 30 giugno) il limite di 100 milioni si deve applicare per il periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2000, sempre limitatamente alle manifestazioni realizzate dopo tale data. 3. La riduzione del coefficiente di redditività In che consiste – L’art. 25 della 133/99, comma 3, ha previsto la riduzione del coefficiente di redditività da applicare al reddito imponibile delle associazioni sportive che applicano la legge n. 398 del 1991, costituito dai proventi di natura commerciale. Tale coefficiente passa dal 6 al 3 per cento. Da quando decorre – Il nuovo coefficiente di redditività del 3 per cento è applicabile dall’inizio del periodo di imposta in corso alla data del 18 maggio 1999, data di entrata in vigore della legge n. 133 del 1999, e pertanto già a partire dalla dichiarazione dei redditi da presentare nel 2000 e da quelle che, sebbene presentate nel 1999, si riferiscono ad un esercizio 98/99 a cavallo dei due anni solari ed in corso all’entrata in vigore della legge 133/99. 4. La detrazione dall’Irpef delle erogazioni effettuate in favore delle associazioni dilettantistiche In che consiste - L’art. 25, comma 5, della legge n.133 del 1999 ha previsto la possibilità, per le persone fisiche, di detrarre dall’Irpef le erogazioni liberali in denaro, per un importo complessivo annuo non superiore al 19% di L. 1.000.000, effettuate in favore delle società sportive dilettantistiche. Nel decreto attuativo si prevede che le erogazioni predette devono essere effettuate – sotto pena di perdere il diritto alla detrazione – esclusivamente tramite conto corrente bancario o postale, se di importo non inferiore alle lire 100.000. 5. La detrazione dall’Irpeg delle erogazioni in favore delle associazioni dilettantistiche Se la donazione viene effettuata da una persona giuridica, la detrazione d’imposta Irpeg è applicabile su una base pari alla metà dell’erogazione, fino ad un massimo di mezzo milione. Anche in questo caso l’erogazione –sotto pena di perdere il diritto alla detrazione – può essere effettuata esclusivamente tramite conto corrente bancario o postale, se di importo non inferiore alle lire 100.000. Nel caso in cui erogazioni liberali di importo maggiore o uguale alle 100.000 lire siano effettuate senza il transito per i conti correnti, l’associazione sportiva dilettantistica decade dalle agevolazioni previste dalla L. 398 ed è tenuta ad includere l’erogazione nel proprio reddito ai fini Irpeg


La nuova disciplina dei compensi corrisposti a terzi

III. La nuova disciplina dei compensi corrisposti a terzi In che consiste – In base all’art. 25 comma 4 della legge n. 133 del 1999, sui compensi corrisposti per prestazioni di vario genere inerenti alla propria attività (rimborsi forfetari, indennità, collaborazioni occasionali, collaborazioni coordinate e continuative), le società sportive dilettantistiche operano una ritenuta a titolo di imposta, che esclude cioè ogni ulteriore obbligo Irpef per il percepente, nella misura del 18,5%, sulla parte del compenso che eccede L. 90.000 per ciascuna prestazione e comunque di L. 6.000.000 nell’anno. Tale ritenuta deve essere maggiorata delle addizionali di compartecipazione all’IRPEF. Questa disciplina, per quanto esplicitamente previsto dal decreto applicativo 473/99, sostituisce integralmente quella contenuta nella legge n. 80 del 1986. Come si applica – In base al decreto 473/99, sono previste le seguenti modalità di applicazione: 1. i compensi erogati da società o associazioni sportive dilettantistiche per prestazioni connesse alla promozione dell’attività sportiva dilettantistica, compresse le indennità di trasferta e i rimborsi forfetari ma esclusi i rimborsi a piè di lista e le indennità chilometriche, non costituiscono reddito per il percipiente persona fisica per un importo di L. 90.000 riferito a ciascuna prestazione e nel limite massimo complessivo annuo di L. 6.000.000. 2. la parte dei compensi che eccede i predetti limiti costituisce reddito per il percepente da assoggettare a tassazione, senza alcun abbattimento, con la ritenuta a titolo di imposta nella misura del 18,5%, incrementata delle aliquote di compartecipazione delle addizionali all’IRPEF; 3. le società sportive dilettantistiche, ai fini della verifica dei predetti limiti, devono ricevere, all’atto del pagamento dei compensi, una autocertificazione da parte dei percepenti che attesti i compensi della stessa natura erogati da altri soggetti; 4. i soggetti che possono erogare i compensi in oggetto sono: il Coni, le Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e qualunque altro organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e sia da essi riconosciuto. Sono incluse pertanto le Coop Srl, le Srl e le SpA di natura sportiva dilettantistica i cui statuti sono adeguati ai vincoli di non lucratività stabiliti dai regolamenti vigenti del Coni; 5. i soggetti che erogano i compensi in argomento devono rilasciare apposita certificazione ai percepenti e presentare il modello 770, a prescindere dall’applicazione o meno della ritenuta d’imposta; 6. i soggetti che possono percepire i compensi con ritenuta d’imposta (cioè con imposta versata dall’erogante e sostitutiva di ogni altra obbligazione Irpef a carico del percepente) sono non solo le figure strettamente sportive (atleti, tecnici, giudici di gara, ecc.), ma anche le altre figure che concorrono all’attività stessa, con esclusione di tutti i dipendenti delle società sportive, degli artisti e professionisti e degli esercenti attività d’impresa; 7. i pagamenti dei compensi, effettuati dalle società sportive dilettantistiche, di importo almeno pari a L. 100.000 devono transitare (come peraltro ogni altra uscita di importo equivalente) attraverso il conto corrente bancario o postale intestato all’associazione; in caso contrario il compenso concorre a formare il reddito Irpef del percepente e fa decadere dal diritto alle age-volazioni previste dalla L. 398/91 aggiornata. Per i pagamenti di importo inferiore a L. 100.000, fermo l’obbligo di conservazione della relativa documentazione, non sono previste particolari modalità. Versamenti – Per quanto concerne i versamenti di imposta, questi vanno effettuati con le seguenti avvertenze: • La ritenuta va versata presso il concessionario della riscossione, la banca o gli uffici postali utilizzando il modello F24 e indicando il codice tributo 1043, già istituito per il versamento di altre ritenute a titolo d’imposta, la cui legenda è modificata in “ritenuta a titolo di imposta per prestazioni di lavoro autonomo”. • Le addizionali alla ritenute vanno versate con il modello F24, utilizzando gli ordinari codici già istituiti per il pagamento delle addizionali stesse (es.: addizionale regionale all’Irpef: codice 3802). • Le ritenute effettuate su ciascuna prestazione, nonché quelle effettuate sull’importo del com-penso annuo per ciascun percepente, vanno versate entro il 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate; all’atto di versamento delle ritenute sono altresì versate le relative addizionali. Caso particolare 1: Poiché legge e regolamento attuativo prevedono un’autodichiarazione all’atto del pagamento su compensi della stessa natura già percepiti, ai fini del conteggio del tetto di reddito esente, l’autodichiarazione va sottoscritta e presentata contestualmente all’effettivo pagamento, anche nei casi in cui esso sia definito come “acconto”. Caso particolare 2: Al fine di ridurre il costo di adempimento della norma sulla ritenuta secca d’imposta, nei casi in cui un per-cipiente preveda di ricevere compensi da una sola società sportiva dilettantistica può sottoscrivere un’unica autodichiarazione preliminare, salvo tempestive rettifiche di aggiornamento, di esclusione di altri compensi del-la stessa natura ad opera di altre società sportive. In tal modo possono essere evitate tutte le successive autodichiarazioni. L’agevolazione ai soli fini Irpef per questa classe di compensi non modifica la natura contrattuale della prestazione, che va perciò esplicitata anche in sede di autodichiarazione preliminare per maggior trasparenza ai fini Irap e contributivi. Di conseguenza: 1. se la prestazione è svolta nell’ambito di una collaborazione coordinata e continuativa, restano fermi gli obblighi Inps e l’inclusione nella base imponibile Irap; 2. se la prestazione ha la natura di una collaborazione occasionale, sono esclusi contributi Inps mentre il compenso è compreso nella base imponibile Irap; 3. se la prestazione ha la natura di rimborsi o indennità forfettari, il compenso entra nella base imponibile Irap, salvo che l’associazione non svolga alcuna attività commerciale (in quest’ultimo caso si rende applicabile l’art.10 comma 1, del D. Lgs. 446/97 nella versione vigente, che esclude i rimborsi forfetari di spesa e le indennità di trasferta comprese nella lettera m dell’art.81 del TUIR).


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Presidente: Sig. LUCA MARTINI


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La riforma delle società sportive 2° parte: Normative fiscali e Civili in vigore dal 2000
La riforma delle società sportive 3° parte: Normative fiscali e Civili in vigore dal 2000