IV. Il transito delle entrate ed uscite su conti correnti bancari o postali In che consiste – Ogni entrata ed uscita dell’associazione sportiva dilettantistica beneficiante del regime in esame deve transitare necessariamente, pena la decadenza dei benefici, da uno o più conti correnti bancari o postali, se è di ammontare pari o superiore a 100.000 lire. Come si applica – Le associazioni aprono uno o più conti, bancari e/o postali, attraverso i quali fanno transitare ogni entrata ed uscita di importo pari o superiore alle 100.000 lire. Il transito si intende effettuato correttamente quando sono espressamente indicati l’erogante ed il percepente, e pertanto quando i pagamenti sono effettuati tramite bollettino di conto corrente postale, bonifico bancario, assegno non trasferibile, bancomat o carta di credito. Sono quindi esclusi gli assegni ordinari, la cui destinazione finale non è certa e trasparente. 1: In applicazione dell’art.4, comma 3 del DM 347/99, i pagamenti o i versamenti non inferiori a L. 100.000 effettuati con modalità diverse da quelle previste nei precedenti commi A chi si applica – Il transito per conti correnti bancari o postali si applica a tutte le società sportive dilettantistiche ed agli altri soggetti “promotori ed organizzatori”. Dunque sono inclusi il Coni, gli enti di promozione sportiva, le Federazioni, ma anche le associazioni sportive dilettantistiche che non usufruiscono del regime agevolato ex L. 398-91. Caso particolare: Le società “di fatto”, ad es. gruppi di persone che si iscrivono ad un torneo, promosso da un ente di promozione sportiva e quindi riservato ad associazioni sportive, non sono tenute ad aprire un conto corrente, in quanto non “organizzatori e promotori” di eventi sportivi, ma devono pagare ovviamente l’iscrizione o altra spesa all’associazione organizzatrice con assegno non trasferibile o con le altre forme previste concorrono in ogni caso, rispettivamente, a formare il reddito del percepente e sono indeducibili nella determinazione del reddito del soggetto erogante e, qualora trattasi di associazioni che si avvalgono delle disposizioni della legge n. 398 del 1991, comportano la decadenza dalle agevolazioni previste dalla legge medesima. 2: I versamenti di importo pari o superiore a 100.000 lire vanno effettuati con le modalità indicate nel paragrafo precedente, anche quando non sono proventi (ad es. quando sono quote associative). Sono invece consentiti versamenti, in contanti o con assegni trasferibili, di quote associative rateizzate nel corso dell’anno per importi singoli inferiori alle 100.000 lire.
V. Altri aspetti di rilievo 1. Obblighi statutari vigenti per fruire delle agevolazioni ex art. 111, comma 3 TUIR Il riconoscimento del carattere associativo per gli enti non commerciali è stato vincolato a parametri più obiettivi dal D. Lgs. 460/97, che ha fissato tra gli altri i seguenti obblighi, riportati nell’art.111 del T.U.I.R.: a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; b) obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge; c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione; d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell’articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale; f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa. Nel caso in cui tali vincoli associativi non siano rispettati, decadono dunque le agevolazioni in tema di corrispettivi specifici regolate dall’art.4 comma 4 del DPR 633/72, e dall’art. 111 comma 3 del T.U.I.R..
2. Obblighi documentali e contabili, IVA forfettaria Si riportano gli adempimenti specifici che riguardano gli optanti per il regime speciale ex L.398/91 in tema di obblighi documentali e contabili (come modificati anche dal recente regolamento attuativo della riforma dell’imposta sugli spettacoli D. Lgs. 60/99): – I soggetti che hanno esercitato l’opzione sono esonerati dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritti dagli articoli 14, 15, 16, 18 e 20 del DPR n.600/73, e successive modificazioni. Sono, altresì, esonerati dagli obblighi di cui al titolo II del DPR n. 633/72. – I soggetti che fruiscono dell’esonero devono conservare e numerare progressivamente le fatture di acquisto; annotare, anche con un’unica registrazione, entro il giorno 15 del mese successivo, l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti nell’esercizio di attività commerciali con riferimento al mese precedente, nel modello di cui al DM 11.2.97, opportunamente integra-to. I suddetti soggetti annotano distintamente nel stesso modello i proventi che non costituiscono reddito imponibile, le plusvalenze patrimoniali, nonché le operazioni intracomunitarie ai sensi del-l’art. 47 della legge n.427/93. – Gli stessi soggetti effettuano il versamento trimestrale dell’IVA entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, con le modalità e nei termini previsti dall’articolo 17 del D. Lgs. n. 241/97. – Per i proventi soggetti all’IVA l’imposta si applica con le modalità di cui all’art. 74, sesto comma, del DPR 633/72, e cioè senza dichiarazione ed obbligo generalizzato di fatturazione e versamento trimestrale con detrazione forfettaria del 50%, salvo che per le sponsorizzazioni (abbattimento del 10%) e per i diritti televisivi (abbattimento di un terzo). – Le fatture emesse e le fatture di acquisto devono essere numerate progressivamente per anno solare e conservate a norma dell’art. 39 del DPR n. 633/72, e dell’art. 22 del DPR n.600/73, ma non vi è l’obbligo di emettere scontrini e ricevute fiscali. 3. IRAP La disciplina dell’IRAP è quella, più generale, prevista per gli enti senza attività commerciali e per quelli che si avvalgono di regimi forfetari di determinazione del reddito (D. Lgs. 446/97). In presenza di attività commerciali, ma di determinazione forfetaria del reddito, in alternativa all’art.10 comma 2 del D.Lgs. 446/97 (che rimanda al metodo più generale previsto dall’art. 5 comma 2 dello stesso decreto) ci si può riferire come opzione all’art. 17, comma 2: “il valore della produzione netta può determinarsi aumentando il reddito calcolato in base a tali regimi delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi di quelli per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente”, degli interessi passivi ed infine di tutti i compensi a ritenuta secca d’imposta erogati dalle società sportive dilettantistiche ai sensi delle recenti norme qui in esame, compresi i rimborsi forfetari di spesa e le indennità di trasferta. In assenza di attività commerciali si fa invece riferimento all’art.10, comma 1: “la base imponibile è determinata in un importo pari all’ammontare delle retribuzioni spettanti al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa di cui agli articoli 49, comma 2, lettera a), nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all’articolo 81, comma 1, lettera l), del citato testo unico n. 917 del 1986”. Anche in questo caso la collaborazione coordinata e continuativa e la collaborazione occasionale rientrano nella base imponibile anche se godono dell’agevolazione della ritenuta d’imposta al 19%, liberatoria per l’Irpef; sono esclusi, pertanto, e limitatamente a questo caso, solo i compensi erogati come rimborso forfetario o indennità. 4. Caso di superamento in corso d’anno del tetto di proventi per beneficiare della L. 398/91 Se in corso d’anno viene superato il tetto di 360 milioni di proventi al di sopra del quale non è possibile usufruire dei benefici della L.398/91, si applicano con effetto dal mese immediatamente successivo le disposizioni ordinarie in tema di contabilità.
mcristy@tin.it
Via C. da Montemagno 150
Tel. 0573/737892 Fax 0573/775619
51039 Quarrata (PT) Italy
Presidente: Sig. LUCA MARTINI