Riforma delle società sportive parte 3 LA CONTABILITÀ DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE


Riferimenti:

Art. 25, Legge 13 maggio 1999, 133 

Comunicato stampa del ministero delle finanze del 10 marzo 2000

Circolare ministeriale n. 43/E dell’8 marzo 2000 


Le associazioni sportive dilettantistiche sono state interessate da 
una serie di novità normative contenute nella Legge n. 133/99 
(Collegato Finanziaria 1999). L’attuazione di tali novità è stata 
regolata dal D.M. 473/99. In particolare le novità interessano le 
associazioni che utilizzano il regime fiscale agevolato previsto 
dalla Legge n. 398/91. Per poter usufruire delle agevolazioni fiscali 
le associazioni in oggetto devono porre in essere specifici 
adempimenti contabili di seguito esaminati. 

aspetti contabili

Le associazioni sportive dilettantistiche che optano per la Legge n. 
398/91 sono innanzitutto esonerate dall’obbligo di tenere le 
scritture contabili prescritte dagli articoli 14, 15, 16, 18 e 20, 
DPR n. 600/73, così come dagli obblighi di cui al titolo II del DPR 
n. 633/72.

Invece, sono tenute ad annotare, anche con una scrittura cumulativa, 
entro il giorno 15 del mese successivo, i corrispettivi ed i proventi 
conseguiti nell‘esercizio di attività commerciali con riferimento al 
mese precedente. 

A tal fine si deve utilizzare il prospetto, approvato con il D.M. 
11.2.97 (cioè quello riservato ai contribuenti c.d. 
supersemplificati), opportunamente integrato, che dovrà essere 
preventivamente vidimato. Nel prospetto devono essere inoltre 
annotati in modo separato i proventi che non costituiscono reddito 
imponibile (ad esempio i proventi decommercializzati). Questo 
ulteriore adempimento è richiesto al fine di consentire 
all’Amministrazione finanziaria il riscontro ed il controllo di 
questi particolari tipi di proventi.

Da quanto sopra emerge la “linea ministeriale”: non si devono 
adottare particolari registri bensì il prospetto dei contribuenti 
supersemplificati. Questo è quanto ha sancito il DPR n. 544/99, 
emanato per disciplinare la nuova imposta sugli intrattenimenti. 

Il regolamento di attuazione n. 473/99 prevede inoltre di conservare 
la copia della documentazione relativa ad incassi e pagamenti per 
tutto il periodo per cui è possibile esperire l‘azione id 
accertamento da parte dell‘amministrazione finanziaria. 

Inoltre, come già precisato, nel caso di autofinanziamento eseguito 
ai sensi dell‘art. 25, comma 1, Legge n. 133/99, è necessario 
redigere un apposito rendiconto. 

Dal punto di vista IVA è stato previsto che:

 il versamento deve essere effettuato trimestralmente, ossia entro 
il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, 
ed è ammessa la compensazione;

 non c‘è obbligo di presentare la dichiarazione annuale IVA;

 la detrazione forfetaria IVA è calcolata in misura pari al 50%, 
salvo che per le sponsorizzazioni (abbattimento del 10%) e peri 
diritti televisivi (abbattimento di un terzo);

 le fatture emesse e le fatture di acquisto devono essere numerate 
progressivamente per anno solare e conservate a norma degli articoli 
39,  DPR n. 633/72 e 22, DPR n. 600/73. Non vi è invece l‘obbligo di 
rilasciare scontrini o ricevute fiscali.

FAC SIMILE DI RENDICONTO

La Guida n. 8 edita dal Ministero delle Finanze (disponibile anche 
sul sito Internet) ha fornito un fac-simile di rendiconto delle 
entrate e delle uscite utilizzabile da parte delle associazioni 
sportive dilettantistiche, sotto riportato. 

Si rammenta che gli associati sono tenuti ad approvare il rendiconto 
nella sua interezza, avendo quindi riguardo al risultato complessivo.



(*) La ripartizione deve tenere conto della conformità dello statuto 
alle previsioni di cui all‘art. 111, TUIR, in base al quale non è 
tassabile il corrispettivo specifico incassato in diretta attuazione 
degli scopi istituzionali;

(**) Se queste sponsorizzazioni rappresentano introiti conseguiti 
nell‘ambito di manifestazioni, vanno inseriti nel precedente 
rigo “Proventi ex art. 25, comma 1, Legge n. 133/99“. 

Il risultato della gestione della colonna 2 costituisce la base per 
il calcolo del reddito imponibile secondo gli ordinari criteri 
previsti dal TUIR. Se invece l‘associazione opera in regime di legge 
398/91, rileva solamente il totale della colonna A2 (si considerano 
solo i proventi dell‘attività commerciale in quanto i costi non si 
deducono in modo analitico).



Esempio



Un’associazione sportiva dilettantistica in regime 398/91, presenta 
la seguente situazione:

 80 associati

 quota associativa L. 50.000

 nella manifestazione di autofinanziamento del 21.02.2000 sono stati 
raccolti fondi per L. 18.000.000; le sponsorizzazioni ammontano a L. 
3.000.000

 proventi da sponsorizzazione non legati alla “manifestazione 
decommercializzata” per L. 12.000.000

 conseguite plusvalenze da alienazione attrezzature ex art. 54, TUIR 
per L. 2.000.000

 le spese per collaboratori coordinati e continuativi ammontano a L. 
2.000.000; quelle per compensi occasionali a L. 3.000.000 e le 
indennità di trasferta ed i rimborsi forfetari a L. 3.000.000

 acquistate attrezzature sportive per L. 3.000.000

 spese gestione impianti L. 5.000.000



 	Poiché sono stati conseguiti proventi decommercializzati, è 
necessario redigere un apposito prospetto, entro 4 mesi dalla 
chiusura del periodo di imposta, da tenere e conservare ai sensi 
dell‘art. 22, DPR n. 600/73. Dal rendiconto devono risultare, anche a 
mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le 
entrate e le spese relative a ciascuna manifestazione nell‘ambito 
della quale vengono realizzati i proventi non imponibili.



Sulla base dei predetti dati il rendiconto sarà così compilato.

(*1) Dal punto di vista IRPEG, l‘associazione dovrà assoggettare a 
tassazione L. 14.000.000. In particolare la plusvalenza derivante 
dalla cessione delle attrezzature concorre a formare il reddito 
d’impresa per l’intero ammontare, mentre ai proventi commerciali sarà 
applicato il coefficiente del 3%. Di conseguenza il reddito 
imponibile sarà pari a L. 2.360.000 (L. 12.000.000 x 3% + L. 
2.000.000).



Delegazione FISB Regione Toscana

mcristy@tin.it
Via C. da Montemagno 150
Tel. 0573/737892 Fax 0573/775619
51039 Quarrata (PT) Italy
Presidente: Sig. LUCA MARTINI

Riforma delle società sportive parte 3

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