Riferimenti: Art. 25, Legge 13 maggio 1999, 133 Comunicato stampa del ministero delle finanze del 10 marzo 2000 Circolare ministeriale n. 43/E dell’8 marzo 2000 Le associazioni sportive dilettantistiche sono state interessate da una serie di novità normative contenute nella Legge n. 133/99 (Collegato Finanziaria 1999). L’attuazione di tali novità è stata regolata dal D.M. 473/99. In particolare le novità interessano le associazioni che utilizzano il regime fiscale agevolato previsto dalla Legge n. 398/91. Per poter usufruire delle agevolazioni fiscali le associazioni in oggetto devono porre in essere specifici adempimenti contabili di seguito esaminati. aspetti contabili Le associazioni sportive dilettantistiche che optano per la Legge n. 398/91 sono innanzitutto esonerate dall’obbligo di tenere le scritture contabili prescritte dagli articoli 14, 15, 16, 18 e 20, DPR n. 600/73, così come dagli obblighi di cui al titolo II del DPR n. 633/72. Invece, sono tenute ad annotare, anche con una scrittura cumulativa, entro il giorno 15 del mese successivo, i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell‘esercizio di attività commerciali con riferimento al mese precedente. A tal fine si deve utilizzare il prospetto, approvato con il D.M. 11.2.97 (cioè quello riservato ai contribuenti c.d. supersemplificati), opportunamente integrato, che dovrà essere preventivamente vidimato. Nel prospetto devono essere inoltre annotati in modo separato i proventi che non costituiscono reddito imponibile (ad esempio i proventi decommercializzati). Questo ulteriore adempimento è richiesto al fine di consentire all’Amministrazione finanziaria il riscontro ed il controllo di questi particolari tipi di proventi. Da quanto sopra emerge la “linea ministeriale”: non si devono adottare particolari registri bensì il prospetto dei contribuenti supersemplificati. Questo è quanto ha sancito il DPR n. 544/99, emanato per disciplinare la nuova imposta sugli intrattenimenti. Il regolamento di attuazione n. 473/99 prevede inoltre di conservare la copia della documentazione relativa ad incassi e pagamenti per tutto il periodo per cui è possibile esperire l‘azione id accertamento da parte dell‘amministrazione finanziaria. Inoltre, come già precisato, nel caso di autofinanziamento eseguito ai sensi dell‘art. 25, comma 1, Legge n. 133/99, è necessario redigere un apposito rendiconto. Dal punto di vista IVA è stato previsto che: il versamento deve essere effettuato trimestralmente, ossia entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, ed è ammessa la compensazione; non c‘è obbligo di presentare la dichiarazione annuale IVA; la detrazione forfetaria IVA è calcolata in misura pari al 50%, salvo che per le sponsorizzazioni (abbattimento del 10%) e peri diritti televisivi (abbattimento di un terzo); le fatture emesse e le fatture di acquisto devono essere numerate progressivamente per anno solare e conservate a norma degli articoli 39, DPR n. 633/72 e 22, DPR n. 600/73. Non vi è invece l‘obbligo di rilasciare scontrini o ricevute fiscali. FAC SIMILE DI RENDICONTO La Guida n. 8 edita dal Ministero delle Finanze (disponibile anche sul sito Internet) ha fornito un fac-simile di rendiconto delle entrate e delle uscite utilizzabile da parte delle associazioni sportive dilettantistiche, sotto riportato. Si rammenta che gli associati sono tenuti ad approvare il rendiconto nella sua interezza, avendo quindi riguardo al risultato complessivo.
(*) La ripartizione deve tenere conto della conformità dello statuto alle previsioni di cui all‘art. 111, TUIR, in base al quale non è tassabile il corrispettivo specifico incassato in diretta attuazione degli scopi istituzionali; (**) Se queste sponsorizzazioni rappresentano introiti conseguiti nell‘ambito di manifestazioni, vanno inseriti nel precedente rigo “Proventi ex art. 25, comma 1, Legge n. 133/99“. Il risultato della gestione della colonna 2 costituisce la base per il calcolo del reddito imponibile secondo gli ordinari criteri previsti dal TUIR. Se invece l‘associazione opera in regime di legge 398/91, rileva solamente il totale della colonna A2 (si considerano solo i proventi dell‘attività commerciale in quanto i costi non si deducono in modo analitico). Esempio Un’associazione sportiva dilettantistica in regime 398/91, presenta la seguente situazione: 80 associati quota associativa L. 50.000 nella manifestazione di autofinanziamento del 21.02.2000 sono stati raccolti fondi per L. 18.000.000; le sponsorizzazioni ammontano a L. 3.000.000 proventi da sponsorizzazione non legati alla “manifestazione decommercializzata” per L. 12.000.000 conseguite plusvalenze da alienazione attrezzature ex art. 54, TUIR per L. 2.000.000 le spese per collaboratori coordinati e continuativi ammontano a L. 2.000.000; quelle per compensi occasionali a L. 3.000.000 e le indennità di trasferta ed i rimborsi forfetari a L. 3.000.000 acquistate attrezzature sportive per L. 3.000.000 spese gestione impianti L. 5.000.000 Poiché sono stati conseguiti proventi decommercializzati, è necessario redigere un apposito prospetto, entro 4 mesi dalla chiusura del periodo di imposta, da tenere e conservare ai sensi dell‘art. 22, DPR n. 600/73. Dal rendiconto devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna manifestazione nell‘ambito della quale vengono realizzati i proventi non imponibili. Sulla base dei predetti dati il rendiconto sarà così compilato. (*1) Dal punto di vista IRPEG, l‘associazione dovrà assoggettare a tassazione L. 14.000.000. In particolare la plusvalenza derivante dalla cessione delle attrezzature concorre a formare il reddito d’impresa per l’intero ammontare, mentre ai proventi commerciali sarà applicato il coefficiente del 3%. Di conseguenza il reddito imponibile sarà pari a L. 2.360.000 (L. 12.000.000 x 3% + L. 2.000.000).
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