Art.34 C.I. Diritto allo studio
Art.34 della Costituzione Italiana: il diritto allo studio
 
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Il Diritto alla Completa Educazione



Siamo due avvocati e genitori di una bambina di 6 anni con un ritardo psico-motorio la cui causa non è stata ancora accertata. Nostra figlia , quest'anno ha ripetuto la scuola materna e le erano state assegnate poche ore di sostegno (due ore al giorno).
La nostra bambina ha grosse limitazioni, ma se stimolata può ottenere, come ha fatto fino ad ora, dei buoni risultati.
Quello che più ci preoccupava, ed anche ci infastidiva, era il fatto che noi, come famiglia, ci impegnavamo concretamente e totalmente per darle tutti gli strumenti per migliorare, mentre la scuola, dove la bambina trascorre 8 ore al giorno, disattendeva totalmente i principi dettati dalla legge 104, ed impediva di fatto l'integrazione di nostra figlia all'interno
della comunità scolastica. Bisogna considerare, e tenere sempre a mente che il nostro sistema legislativo prevede una tutela piena per tutti i bambini disabili.
Tutela costituzionalmente garantita, ed inoltre garantita anche dalle leggi relative alla nostra posizione dentro la comunità Europea.
Pertanto, a nostro modesto parere (confermato dal Tribunale di Roma), TUTTE LE LIMITAZIONI AL DIRITTO ALLA SCUOLA, ALL’INTEGRAZIONE ED ALLA SALUTE SONO CONTRARIE AI NOSTRI PRINCIPI FONDAMENTALI, E QUINDI SONO INCOSTITUZIONALI ED ILLEGITTIMI.
Così abbiamo proposto un ricorso in Tribunale, chiedendo che fosse il Giudice ordinario ad assegnare quante ore fossero necessarie per rendere utile la frequenza della scuola alla nostra bambina. Il Tribunale ha accolto in pieno la nostra domanda ed ha assegnato a nostra figlia una cattedra intera e cioè 25 ore a settimana. Il risultato che abbiamo raggiunto è molto importante ed apre nuove possibilità a chi crede nei propri bambini.



Commento dei protagonisti



Vorrei fare alcuni osservazioni giuridiche in relazione al diritto all’inserimento ed al diritto allo studio. Cercherò, scusandomi con gli esperti in materia, di usare un linguaggio non tecnico, e pertanto non preciso, a vantaggio di una comprensibilità maggiore.
In Italia vige un sistema di principi fondamentali non scardinabili da nessuna altra legge che non abbia pari importanza. Questi principi fondamentali sono racchiusi principalmente nella nostra Costituzione. Inoltre possono essere richiamate altre norme di diritto internazionale e comunitario alle quali la nostra legislazione deve adattarsi. In questo senso si devono citare oltre la Costituzione anche la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 ed la Carta sociale europea (ratificata nel 1999) ed infine la Carta dei diritti Fondamentali dellíUnione Europea.
Pertanto al fine di avere un quadro generale dei diritti del disabile dette norme devono in ogni modo essere messe in primo piano.
Dall’insieme di queste norme si evincono alcuni diritti inviolabili che più genericamente si possono riassumere in:
DIRITTO ALL’INTEGRAZIONE
DIRITTO ALLO STUDIO
DIRITTO ALLA SALUTE
DIRITTO ALLA PERSONALITÀ
DIRITTO ALL’INSERIMENTO SOCIALE.

Questo insieme di diritti è inviolabile e pertanto deve essere salvaguardato.
Qualora una legge sia in contrasto con queste norme la stessa può essere dichiarata incostituzionale tramite il ricorso alla Corte Costituzionale.
E’ chiaro, quindi, come, tutte le normative relative al diritto allo studio non possono prescindere e non possono violare detti principi.
Inoltre un’ importanza notevole come legge che delimita la materia riveste la L.104/92.
Conseguentemente appare evidente come il diritto all’insegnante di sostegno riveste uno specifico DIRITTO INVIOLABILE del minore.
Detto servizio reso dall’insegnante di sostegno deve avere delle modalità tendenti soprattutto all’inserimento del minore nel gruppo, ma deve anche garantire un maggior sforzo allo sviluppo della personalità ed inoltre deve dare un sostanziale aiuto alla preparazione didattica . Líinsegnante di sostegno deve consistere in un aiuto maggiore per contrastare l’handicap del bambino. Il sostegno deve quindi inserirsi in un quadro di ampliamento di tutti quegli input in più che possono stimolare, aiutare ed agevolare il minore nella ricerca di un’ evoluzione psicologica e culturale.
Ora anche da un punto di vista medico la mancanza di questi input, o la stessa limitazione crea nel minore un danno incolmabile (danno RISARCIBILEa mio modesto avviso). Poiché la mancanza di stimoli continuati e ripetuti nell’arco della giornata, può creare danni irrimediabili.
A fronte di questa realtà importante, esiste invece una legge ( 59/1997) che prevede l’assegnazione dei maestri di sostegno non in base alle effettive esigenze dei minore ma secondo criteri economici e freddi calcoli numerici, ponendosi un netto contrasto con i diritti fondamentali dei minori che abbiamo citato poco sopra e che sono inviolabili.
Infatti i Provveditorati, assegnando il sostegno in base alla popolazione scolastica e non in base ai casi di Handicap non tengono in nessun conto le esigenze individuali dei minori, per cui l’aumento di ore fatto ad un soggetto và a discapito di un altro soggetto (potremmo definirla teoria della coperta corta).
In realtà il Provveditorato (ora CSU) potrebbe far ricorso alla flessibilità organizzativa prevista dalla legge stessa.
Va infine osservato che ad oggi, nel sistema attuale, dovrebbero essere mosse molte critiche anche alle varie ASL che non hanno un raccordo costante con i minori nè con il Provveditorato. Infatti spetta alla ASL accertare lo stato di gravità dell’handicap e segnalarlo al Provveditorato. Incredibilmente, però, la segnalazione non avviene con una spiegazione della patologia di cui soffre líutente del sostegno né viene indicato dalla ASL il numero di ore di sostegno che i medici competenti ritengono utili per il bambino, ma viene, per la legge sulla privacy, abbinato ad ogni bambino disabile un codice che indica più o meno la gravità della sua malattia. Un sistema tanto farraginoso e disutile per degli adempimenti così importanti come lo sono líistruzione e il rispetto e la dignità , ci si auspica che verrà presto cambiato, da chi , come tutti noi, crede nel futuro.
Anna e Alfonso Amoroso


Vi rendo partecipi del commento, fatto a questa sentenza, dell’avv.Nocera (vicepresidente della Federazione Italiana Superamento
Handicap) “I genitori facciano presente questa Sentenza a quei Dirigenti scolastici che rifiutassero aprioristicamente, sia
pure in presenza di una situazione accertata di gravità, l’assegnazione di ore di sostegno in deroga, trincerandosi dietro
motivi burocratici e di scarse risorse finanziarie.”
A questo aggiungo un mio modesto commento: la sentenza dei coniugi A. apre finalmente la porta alla possibilità di richiedere
un risarcimento danni all’istituzione scolastica che nega il completo diritto allo studio dei nostri figli. Ritengo, infatti,
che la continua violazione delle norme sull’integrazione scolastica, che scontano i nostri bambini in prima persona, sia dovuta
alla mancanza generale di sanzioni concrete. Poiché i dirigenti scolastici, ormai diventati manager, mirano soprattutto al
rilancio dell’Azienda/Scuola risparmiando sui più deboli, può essere un deterrente ipotizzare loro una cospicua richiesta
di risarcimento per il danno che potrebbe arrecare ad un bambino la mancata applicazione della legge 104/’92.




Una nuova sentenza per il diritto al necessario sostegno scolatico!


Un'altra sentenza che riconferma l'inviolabilità del diritto allo studio dei ragazzi disabili. A ribadirlo questa volta è il Tribunale di Napoli, che ordina al Ministero dell'Istruzione di provvedere affinché sia assegnata all’alunna di una scuola nella provincia di Napoli, una insegnante di sostegno per almeno 24 ore alla settimana. Poche righe questa volta, come dire, fatela finita signori del Ministero, accantonate le "ragioni ragionieristiche", stracciate questo maledetto rapporto 1:138! Il pieno sviluppo della persona umana è un obiettivo al quale è strumentale il compito della repubblica di apprestare i mezzi per raggiungerlo e ad esso fa riferimento l'art. 3, comma 2, della Costituzione, nonché l'art. 38 che tutela con pienezza il diritto dei disabili all'educazione. L'assegnazione del sostegno per gli alunni in situazione di handicap riconosciuto grave deve essere adeguata alla finalità di promuovere lo sviluppo del disabile, indipendentemente dai vincoli della dotazione organica degli insegnanti di sostegno. (Informazione di Rolando A. Borzetti nella mailing list sociale-scuola-http://it.groups.yahoo.com/group/sociale-edscuola/)



Questa coppia d’instancabili avvocati hanno ottenuto una nuova vittoria che si fa augurio per l’anno 2004. Questa sentenza, inoltre, coinvolge anche la figura dell’Assistente Educativo ed offre un ulteriore strumento, ai genitori, di rivendicazione di una completa dignità nell’ambito scolastico dei loro figli. Oltre al link della sentenza invito i genitori a prendere visione anche della proposta della FISH sui compiti, mansioni e percorsi formativi per il personale educativo assitenziale.




Le sentenze stanno diventando sempre più numerose, ed ognuna di queste dà una nuova spallata al muro di omertà ed indifferenza che circonda la sorte dei nostri bambini nella scuola di tutti. Sto continuando a raccoglierle anche perché molte sono le sfaccettature e le esigenze dei bambini inseriti a scuola, diverse tra loro ma comuni nei diritti. Chi volesse consultale può richiedermelo tramite e.mail, sarò lieta di fornirle.


Uno zio veramente in gamba

Quando viene alla luce un bimbo diversamente abile…..siamo sinceri ed obiettivi….ti chiedi: Ma perché proprio a me? A volte c’è chi se lo chiede per tutto il resto della sua esistenza. Poi con il passare del tempo …la vita ti cambia…..ti migliora….inizi a capire i valori della vita….però..però…. c’è un grande PERO’…..iniziano anche i tuoi problemi…..o meglio sei costretto ad iniziare una lotta continua affinchè i diritti del tuo bimbo vengano rispettati. Vi narro in breve quello che ho fatto io. Nel ’97 R. decide che deve uscire dal grembo della madre (mia sorella) …forse un po’ presto…ma ormai ha preso la sua decisione. La prematurità (oltre al passaggio a miglior vita della sua gemellina E.) comporta per R. diversi problemi: cecità e tetraparesi spastica. Mica facile ma…..si accetta la situazione…ci si rimbocca le maniche e ci si mette a lavoro. inizio a leggere qualche legge; nel mio piccolo capisco che R. ha dei diritti adotto il proposito di farli rispettare; comprendo che essenziale è non agire come singolo (e questo è stato un errore che ha portato via molto tempo) ma cercare un appoggio in qualche associazione, in qualche persona influente (il mio “sponsor” iniziale è stato l’indimenticabile Mario Tortello) ma oggi grazie alle varie liste non ci son problemi nel trovare qualche anima buona che, senza nessun interesse, ti dia una mano inizio a preoccuparmi a tempo debito del PROBLEMA scuola; scrivo una lettera indirizzata al Comune, al dirigente scolastico, al sindaco e p.c. a diverse associazioni tra cuiComitato per l’integrazione scolastica degli handicappati (se non ci fosse bisognerebbe inventarlo!!!!!) Mi sento suggerire (dall’incaricata del Comune): ma perchè non iscrivere R. in una scuola speciale? …….bè era un suggerimento….forse non dei migliori ….ma oltre a sorridere non potevo farci nulla. Questo in sintesi è quello che ho ottenuto. Alle lettere (in cui chiedevo che venissero rispettati i diritti di R. : insegnate di sostegno, assistente all’autonomia e alla comunicazione, diagnosi funzionale, PEI) non ricevo risposta o se ricevo risposta sono solo baggianate; per l’assistente alla comunicazione ci si gira la palla tra ASL, Comune, Scuola; per l’insegnante di sostegno il PEI e la diagnosi funzionale non ci sono stati molti inconvenienti! Non mi demoralizzo… scrivo altre lettere….non ho risposte e quindi mi rivolgo ad un legale. “LEGALE” parola-chiave: trovare un avvocato preparato (almeno per me) non è stato facile ed anzi non l’ho trovato Dovevo portare io le leggi nel suo studio……l’avvocato ti scrive delle lettere piu’ formali….. Ma alla fine sono giunto ad un bivio: azione legale o altre lettere??????? Questo è un grande dilemma ……ho preferito “altre lettere” solo perché non sono riuscito a trovare un legale “capace”; ma oggi questo problema è superato grazie al grandissimo avv. Amoroso …una persona speciale. Scegliere la via legale…..non è facile..pensi : “si possono inasprire i rapporti” ma tra l’inasprimento dei rapporti ed il rispetto dei diritti del vostro figlio cosa scegliereste???? Se quando ho iniziato la mia lotta avessi conosciuto l’avv. Amoroso …io non avrei avuto dubbi sulla mia scelta. Ritorniamo a noi….siamo rimasti alle lettere senza risposta. Per l’insegnate di sostegno fino allo scorso anno R. non ha avuto problemi ; prima che iniziasse quest’anno scolastico ho inviato al dirigente scolastico una lettera in cui lo invitavo a considerare la particolare gravità di R. e quindi a chiedere un insegnate di sostegno a tempo pieno nel rapporto di 1:1. Non non l’ha potuto fare (perché a suo dire il taglio sarebbe stato fatto dal precedente dirigente….bha!!!); Le ho scritto non mi ha risposto; ho scritto a qualcuno più in alto…il responsabile del CSA che mi ha risposto invitando la dirigente scolastica “ad intervenire in merito al problema esposto”.ma anche in questo caso non ho avuto nessuna comunicazione (comunque le lettere esistono…i numeri di protocollo altrettanto) Altre lettere: di nuovo richiesta assistente all’autonomia e alla comunicazione, di nuovo richiesta di formulare un PEI, di nuovo richiesta di convocare un glh operativo; questa volta però la lettera perde il carattere confidenziale e diviene più tosta ….invito ogni parte interessata ad intervenire per quanto riguarda la sua competenza (evitando cosi giri “di palla”) Siamo invitati dall’assistente sociale, incontrata già 2 anni fa……allora tra le righe nascondeva qualcosa di ..”R. non è seguita dal padre”( …perché quando Lei ci convocava per farci perdere tempo… il papà di R. era a lavoro……anche qui altre risate!!); la dottoressa, con grande cortesia, ci promette un programma di integrazione con l’intervento dei vari soggetti interessati e, nello stessa seduta, accoglie la nostra richiesta….si sempre quella: assistente per l’autonomia e la comunicazione ; ci propone l’intervento di una pedagogista che dovrebbe svolgere la predetta funzione. E’ passato quasi un mese….ma non abbiamo ancora notizie di quando dovrebbe iniziare questo “programma di integrazione socio-scolastica”. Grazie alla lettera “poco amichevole” la neuropsichiatra ci ha invitato per riformulare la diagnosi funzionale in cui ha chiesto per R., per il prossimo anno scolastico, il maggior numero di ore di sostegno possibile per il prossimo anno ed un’assistenteall’autonomia della comunicazione. Morale della favola: dopo 5 anni di lotta, forse siamo giunti ad una conclusione…ma sinceramente poco ci credo. Un consiglio spassionato……se vi trovate in una situazione del genere…se non trovate collaborazione nelle istituzioni …fate qualche tentativo…ma se alla fine vi trovate contro un muro di gomma….non perdete tempo…rivolgetevi ad un legale perché siano rispettati i vostri diritti; io sono sicuro che prima o poi dovrò farlo……… Sento il piacere, prima, ed il dovere poi, di ringraziare persone senza le quali non sarei riuscito a fare praticamente nulla: l’indimenticabile Mario Tortello, l’avv. Nocera, l’avv. Amoroso, Elena Duccillo, Rolando Borzetti, persone insostituibili ……… Non so se vi ho annoiato…….ma il mio motto rimane sempre lo stesso “UNITI SI VINCE”