Decisione N.6767/2000 della V sez. del Consiglio di Stato:confermate le ordinanze comunali di demolizione e di acquisizione al patrimonio comunale

DECISIONE N. 6767/ REG. DEC.

N.6995 REG. RIC. ANNO 1993

Il Sindaco Raffaele Attardi ricevuta la decisione dal Consiglio di Statodi conferma della ordinanza di demolizione e di acquisizione al patrimonio indisponibile di un manifatto abusivo, dell'area di sedime e di una superficie 10 volte quella occupata dalla costruzione abusiva , impartisce indirizzo di prendere atto della decisione e mettere all'asta il bene , con diritto di prelazione per l'abusivista.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello nr. 6995 del 1993, proposto dal Sig. Salvatore Cherillo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pasquale Papa e Carlo Russo, elettivamente domiciliato in Roma, presso la Segreteria del Consiglio di Stato,

CONTRO

il Comune di Sorrento, in persona del sindaco in carica, non costituito,

per la riforma

della sentenza del T.A.R. della Campania, Napoli, sez.III, 8 luglio 1992. n.159.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 17 ottobre 2000, relatore il consigliere Marcello Borioni, nessuno è comparso per le parti in causa;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Il T.A.R della Campania, Napoli, sez.III, con sentenza 8 luglio 1992, n.159, ha respinto, previa riunione, i ricorsi n.546/1989 e n.592/l989, presentati dal sig. Salvatore Cherillo rispettivamente avverso: a) l'ordinanza del sindaco di Sorrento 28 marzo 1989, n.9209, con la quale è stato accertata l'inottemperanza all'ordine di demolizione di un manufatto realizzato dal sig. Cherillo in via Rubinacci, impartito con atto n.8 in data 21 gennaio 1988; b) la successiva ordinanza 10 aprile 1989 n.l0662, con la quale il sindaco ha disposto l'acquisizione al patrimonio comunale dello stesso manufatto, dell'area di sedime e di una superficie corrispondente a dieci volte quella occupata dalla costruzione abusiva.

Nel primo motivo di appello viene dedotta la mancata considerazione dell'avvenuta presentazione (in data 17 ottobre 1988) della domanda di concessione in sanatoria per il manufatto in questione, sulla quale, contrariamente a quanto affermato dal T.A.R., l'amministrazione non si è mai pronunziata.

Nel secondo motivo di appello si sostiene che l'intervento ha carattere semplicemente manutentivo ed è finalizzato a rendere l'immobile più funzionale alle esigenze di coltivazione del tondo principale; che, per tale intervento, era stata presentata in data 13 gennaio 1987 istanza di concessione in sanatoria, ai sensi dell'art.13 della legge n47/1985, respinta dall'amministrazione con provvedimento impugnato davanti al T.A.R. della Campania.

A torto, secondo l'appellante, il T.A.R. ha ritenuto irrilevanti tali circostanze, mentre avrebbe dovuto accertare se l'opera era in concreto sanabile.

Inoltre, il manufatto, per le sue ridotte dimensioni, è privo di impatto" sotto il profilo urbanistico-edilizio e, come già detto, ha natura accessoria rispetto al fondo cui accede (ricovero di attrezzi).

Il Comune di Sorrento non si è costituito.

DIRITTO

L'appello è infondato.

La controversia ha per oggetto l'ordinanza del 28 marzo I 989, n.9209, con a quale è stata accertata l'inottemperanza all'ordine di demolizione di un manufatto abusivo, e l'ordinanza 10 aprile 1989 n.10662, con la quale è stata disposta l'acquisizione al patrimonio comunale dello stesso manufatto, dell'area di sedime e di una superficie corrispondente a dieci volte quella occupata dalla costruzione abusiva.

Con il primo motivo viene dedotta l'illegittimità dei provvedimenti impugnati perché adottati in pendenza di una domanda di concessione edilizia in sanatoria (in data 17 ottobre 1988), sulla quale l'amministrazione non si è mai pronunziata.

La censura è infondata.

Secondo la disciplina allora vigente, l'effetto sospensivo del procedimento sanzionatorio era previsto in modo esplicito soltanto per le domande di cui all'art.31 della legge 28 febbraio 1985, n.47, (cd. condono) ed era, comunque, subordinato al pagamento dell'oblazione cui era subordinato il rilascio della

concessione (art. 38, comma 1. della legge 28 febbraio 1985, n.47, e succ. modif.).

La domanda cui si riferisce l'appellante non risulta presentata ai sensi della norma citata, né reca alcuna menzione dell'avvenuto versamento dell'oblazione. Si tratta, in realtà di una domanda di concessione in sanatoria ai sensi dcll'art.13 della legge n.47/1985 ("accertamento di conformità"). Lo stesso art.13 prevede che, per le opere eseguite senza concessione, la domanda pu6 essere presentata 'fino alla scadenza del termine nel termine di cui all'art.7, comma 3" (e cioè, entro novanta giorni dalla ingiunzione della demolizione) e che 'si intende respinta dopo l'inutile decorso del termine di sessanta giorni dalla presentazione" (commi 1 e 2 del citato art. 13). La norma nulla dispone circa l'arresto delle procedure sanzionatorie.

Nella specie, il predetto termine di novanta giorni rispetto alla data di notifica dell'ingiunzione non è stato osservato.

Inoltre l'effetto sospensivo potrebbe ritenersi giustificato per il periodo assegnato aIl'amministrazione per provvedere; ma il protrarsi della sospensione non avrebbe alcun fondamento, né sul piano normativo né sul piano logico, dopo la formazione del silenzio-diniego, che consolida il carattere abusivo dell'opera realizzata.

Nel secondo motivo di appello sì sostiene, anzitutto, che il T.A.R. avrebbe errato nel ritenere irrilevante la pendenza del giudizio intentato avverso la reiezione di una precedente domanda di concessione in sanatoria presentata il 13 gennaio 1987, ai sensi dellart.13 della legge n.47/1985.

Sul punto la sentenza merita conferma.

Se la domanda di concessione in sanatoria non impedisce, dopo che si sia formato il silenzio/diniego, il prosieguo delle procedure sanzionatorie, a maggior ragione, deve escludersi che l'effetto sospensivo si produca per la pendenza del giudizio sul diniego esplicito di concessione.

Sostiene ancora l'appellante clic il TAR., nel pronunziarsi sulla legittimità dei provvedimenti sanzionatori, avrebbe dovuto procedere ad una "adeguata ponderazione della sanabilità della costruzione".

Va replicato che il sindacato del giudice di primo grado era circoscritto, come è regola generale nel giudizio amministrativo agli atti impugnati (le citate ordinanze n.9209 del 1989 e n.10662 del 1989). Ai quali sono estranei sia l'accertamento dell'abusività dell'opera, oggetto del precedente provvedimento n.8 del 21 gennaio 1988 (non impugnato), sia l'accertamento relativo alla sanabilità dell'abuso. Su questa l'amministrazione si era espressa con il provvedimento di diniego che, come riferisce lo stesso appellante, ha formato oggetto di altra autonoma impugnazione. Pertanto, siffatte questioni esulano dai limiti di questo giudizio.

Per quanto concerne le ulteriori osservazioni ('costruzione di dimensioni ridottissime', natura "accessoria rispetto al fondo agricolo") va rilevato che la trasformazione di una cisterna per lo spegnimento della calce viva in una costruzione con porte e finestre, munita di bagno, non può rientrare fra gli interventi di tipo manutentivo" eseguibili sulla base di semplice autorizzazione (art. 7 del D.L. 23 gennaio 1982, n.9, convertito in legge 25 marzo 1982, n.94), né fra gli interventi di ristrutturazione edilizia, non soggetti alla sanzione dell'acquisizione al patrimonio comunale (art.9 della legge n.47/1985), in quanto gli uni e gli altri richiedono ha conservazione delle caratteristiche essenziali del manufatto preesistente (da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 27 febbraio 1999, n. 1183).

Per le ragioni esposte l'appello va rigettato.

Nulla per le spese del grado di giudizio, non essendosi costituita l'amministrazione appellata.

PQ.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione V) rigetta l'appello.

Nulla per le spese del secondo grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 17 ottobre 2000, Con l'intervento dei sigg ri

Giovanni Paleologo, presidente,

Stefano Baccarini, consigliere,

Piergiorgio Trovato, consigliere

Corrado Allegretta, consigliere

Marcello Borioni, consigliere estensore

L'ESTENSORE F.to Marcello Borioni

IL PRESIDENTE, Fto Giovanni Paleologo

 

IL SEGRETARIO

F.to Franca Provenziani

 

DEPOSITATA [N SEGRETERIA

Il 20 dicembre 2000 (Art. 55, 1.. 27/4/1982, n. 186)

IL DIRIGENTE

F.to Pier Maria Costarelli

Pervenuta al Comune di Sorrento in data 28 dicembre 2000, prot. 43233


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