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Comune
di Sorrento
Città d'Europa
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Iniziative Opportunità Gazzetta Ufficiale (Comune di Jesi) |
StatutoStatuto del Comune di Sorrento approvato dal Consiglio Comunale con delibere nn. 92/91; 51 - 77 e 86/92, sulle quali la Sezione Provinciale di Napoli aveva emesso la seguente decisione: "Si prende atto per quanto di competenza, con le seguenti avvertenze: i punti b) n) p) s) di cui al I comma dell’art. 26, così come emandate sono in contrasto sia con le osservazioni del CO.RE.CO, sia con precise norme della L. 142/90 e devono pertanto essere, in via prioritaria, oggetto di revisione in sede di riesame dello Statuto"; Pubblicato sul supplemento del B.U. della Regione Campania n. 24 del 31.5.1993. Adeguato e modificato con atto di Consiglio Comunale n° 15/96 sul quale la Sezione Provinciale di Napoli nella seduta dell’11.4.96 v. 29, prot. 202231, ha emesso la seguente decisione: "Prende Atto con l’eliminazione dell’aggiunta "nei quali va compreso il Sindaco" art. 13, lettera b, III cap. in quanto il Sindaco non è consigliere comunale";-Ripubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Sorrento per giorni 15, dal 19.4.1996 al 4.5.1996 a norma di legge, senza che vi siano state opposizioni.
IL SEGRETARIO
GENERALE IL SINDACO Dr. VINCENZO FRANCO PROF. AVV. FERDINANDO PINTO COMUNE DI SORRENTO (Provincia
di Napoli) S T A T U T O TITOLO I Principi fondamentali Art. 1 Statuto 1.
Il presente Statuto costituisce l’atto fondamentale che informa e regola la
vita della comunità, le modalità di partecipazione dei cittadini, disciplina
l’organizzazione, la struttura e l’attività del Comune. Art. 2 Il Comune 1. Il Comune di Sorrento è ente autonomo nel
rispetto dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi generali della
Repubblica, dal presente statuto e dai regolamenti. 2.
Il Comune rappresenta i cittadini, la comunità locale, ne cura gli interessi
e ne promuove lo sviluppo nel segno della solidarietà garantendo la
partecipazione dei cittadini. Art.
3 Finalità 1.
Il Comune, nell’ambito delle leggi regionali e statali, s’impegna a
garantire: a)
il benessere morale e materiale dei propri cittadini; b)
la conservazione e la difesa dell’ambiente quale valore assoluto da
preservare e custodire nell’interesse di più ampia comunità e delle
generazioni avvenire; c)
la tutela della salute pubblica, con particolare riguardo alla salubrità dell’ambiente; d)
la rimozione degli ostacoli di qualsiasi natura che impediscano il pieno
sviluppo della persona umana ed il libero esercizio dei suoi diritti
inviolabili, in una prospettiva di reale parità tra uomini e donne; e)
l’attuazione piena dei diritti delle persone con particolare riguardo ai
minori, agli anziani, agli inabili ed agli invalidi; f)
la funzione sociale dell’iniziativa pubblica e privata in economia, anche ai
fini occupazionali, particolarmente nei settori dell’artigianato, dell’agricoltura,
del turismo e del commercio; g)
la tutela, la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni locali, del
patrimonio religioso, culturale, storico, artistico, archeologico e paesaggistico,
promuovendo forme compatibili di fruizione dello stesso da parte della
comunità; h)
ogni iniziativa utile per il conseguimento del diritto alla casa; i)
le iniziative per far crescere una coscienza civile nel paese, contro ogni
forma di criminalità organizzata ed in particolare camorra e mafia; l)
la pratica dell’attività sportiva dilettantistica; m)
forme adeguate di partecipazione per i non residenti di qualsiasi nazionalità; n)
l’attuazione del diritto allo studio anche attraverso lo sviluppo di servizi
a tanto finalizzati e per la formazione e l’orientamento professionale. Art.
4 Principi 1.
Per il raggiungimento delle proprie finalità, il Comune favorisce la nascita
e lo sviluppo delle libere forme associative; persegue la realizzazione dei
programmi nel confronto costante con i cittadini. 2.
Riconosce il turismo quale volano motore dell’economia sorrentina e, al fine
di elevare la qualità della vita dei propri cittadini , i livelli di
ospitalità e la propria immagine, promuove appropriate politiche
autosettoriali. 3.
Istituisce enti dotati di autonomia decisionale nell’ambito delle finalità
specifiche da perseguire, dotandoli di necessari supporti finanziari e
strutturali. Favorisce
la partecipazione degli Enti, delle Associazioni Sindacali, delle formazioni
sociali, religiose economiche, culturali scientifiche e ambientalistiche e di
volontariato; pubblicizza in forma adeguata gli atti dell’Amministrazione
Comunale; garantisce ai cittadini, in forma singola e associata, l’accesso
agli atti, alle strutture e ai servizi del Comune; individua come criterio
fondamentale la distinzione del ruolo politico da quello amministrativo,
valorizzando le competenze degli organi e la professionalità del personale ed
individuando le rispettive responsabilità; organizza le proprie strutture in
funzione dei bisogni e delle aspettative dei cittadini, uniformandole ai
principi dell’efficienza ed efficacia dei servizi; garantisce ove
oggettivamente possibile la presenza di almeno un rappresentante della
minoranza alle Commissioni ed a tutti gli organismi cui partecipa l’Ente. 4.
Costituisce principio di peculiare valore, ricollegandosi all’universalità
del nome e dell’immagine di Sorrento, la costante ricerca di rapporti con
altre comunità e popoli, anche attraverso gemellaggi e scambi culturali. Art.
5 Programmazione Il
Comune assume la programmazione come metodo informatore della propria attività,
concorrendo all’elaborazione del programma regionale di sviluppo e degli
altri piani e programmi regionali e provinciali. Art.
6 Territorio
- Gonfalone e stemma del Comune 1.
Il territorio del Comune di Sorrento è individuato nella cartografia
allegata. Esso confina: -
a Nord: Mari Tirreno (Golfo di Napoli) -
a Est: Comune di S. Agnello -
a Ovest: Comune di Massalubrense -
a Sud: Mar Tirreno (Golfo di Salerno) 2.
Il Comune ha un proprio stemma e un proprio gonfalone con le seguenti
caratteristiche: campo
rosso a cinque losanghe uguali di argento, accostate e messe in fascia,
fregiato da ornamenti di città costituiti da rami di alloro e olivo ai lati
dello scudo, sovrastato da corona e cinque torri. 3.
L’uso dello stemma e del gonfalone è disciplinato dalla legge e dal
regolamento. Art. 7 Funzioni
del Comune Le
funzioni del Comune sono quelle previste dagli artt. 9-10 e 19 della legge
142/90. TITOLO
II Ordinamento
istituzionale CAPO
I Organi
del Comune Art.
8 Organi
del Comune 1.
Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta e il Sindaco. 2.
Il Consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo; 3.
La giunta è organo di gestione amministrativa; 4.
Il Sindaco è organo monocratico. Egli è il legale rappresentante dell’Ente ed
è responsabile dell’Amministrazione. E’
il capo dell’Amministrazione Comunale, ufficiale di Governo per i servizi di
competenza statale, ed autorità sanitaria. CAPO
II Consiglio
Comunale Art.
9 Competenze
del Consiglio Comunale 1.
Il Consiglio rappresenta l’intera comunità. 2.
Esso ha funzioni di indirizzo politico-amministrativo che esprime in
risoluzioni, ordini del giorno e qualsiasi altra forma che ritenga opportuno;
adotta gli atti fondamentali nelle materie riservate alla competenza del
Consiglio dalla legge. 3.
Gli atti fondamentali contengono l’individuazione degli obiettivi e finalità
da raggiungere, le risorse e gli strumenti dell’azione, le prescrizioni da
osservare, individuando gli elementi la cui variazione richieda un ulteriore
intervento del Consiglio. 4.
Esercita prioritariamente il controllo sulla rispondenza dell’organizzazione
e dell’azione del Comune ai principi fissati dal presente Statuto. 5.
Verifica attraverso appropriati atti di controllo, estesi anche all’iter
procedimentale, il conseguimento degli obiettivi previsti. 6.
Il Consiglio Comunale, oltre che nelle materie previste dall’art. 32 della
Legge 8.6.1990 n. 142 modificato dall’art. 15 della Legge 81/93 e dall’art.
15 della Legge 109/94, ha competenza deliberativa nelle seguenti materie: a)
Proposte da presentare alla Provincia ai fini della programmazione economica,
territoriale ed ambientale della Regione, ai sensi dell’art.15 della citata
L. 142/90; b)
le norme regolanti la stipula di convenzioni tra Comune, Enti ed associazioni
per la gestione dei servizi; c)
Esame della condizione degli eletti alla carica di consigliere e ogni atto
inerente la loro posizione; d)
Nomina del collegio dei revisori dei conti; e)
Nomina del difensore civico; f)
Nomina del Comitato dei garanti per l’espletamento dei referendum consultivi; g)
Nomina dei componenti delle Commissioni Consiliari previsti per legge e per
Statuto; h)
I criteri e le modalità di cui all’art. 12 della L. 241/90; i)
La delega alla Comunità Montana delle funzioni di cui all’art. 29, 2° comma
della L. 142/90; l)
L’adozione della preliminare delibera d’intenti e successiva ratifica
consiliare dell’accordo di programma. Art.
10 Funzioni
di indirizzo e controllo Nell’esercizio
della potestà d’indirizzo e controllo il Consiglio: a)
compie le scelte fondamentali in sede di programmazione generale,
coordinandone gli aspetti finanziari - socio economici - urbanistici e
paesaggistici; b)
adotta ogni atto necessario ad indirizzare l’attività dell’Ente; c)
vota la sfiducia nei confronti del Sindaco e della Giunta; d)
determina gli indirizzi programmatici che le aziende, istituzioni ed Enti
dipendenti o sottoposti a vigilanza debbono perseguire nella loro attività; e)
valuta ed esprime orientamenti sulle relazioni comunque sottoposte al suo
vaglio da parte di altri organi o enti terzi; f)
esercita il controllo sulla rispondenza dell’operato del Sindaco, della
Giunta Municipale e della struttura organizzativa dell’Ente rispetto agli
indirizzi programmatici deliberativi;
g) prende atto degli atti
fondamentali dei Consorzi trasmessi ai sensi del II comma del successivo
articolo 53. Art.
11 Funzionamento
del Consiglio Comunale 1.
La Legge regola l’elezione e la durata del Consiglio, il numero dei
consiglieri che lo compongono e i casi di ineleggibilità e incompatibilità
degli stessi. 2.
Le norme generali di funzionamento del Consiglio Comunale sono stabiliti dal
regolamento, secondo quanto dispone il presente Statuto. 3.
La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata entro il termine
di dieci giorni dalla proclamazione. In caso di inosservanza dell’obbligo di
convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto. 3/bis.
La prima seduta è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal Consigliere
Anziano fino all’elezione del Presidente del Consiglio Comunale. La seduta
prosegue poi sotto la presidenza del Presidente eletto, per la comunicazione
dei componenti della Giunta e per la discussione e approvazione degli
indirizzi generali di governo ai sensi dell’art. 34, comma II della Legge
8/6/1990 n. 142 come successivamente modificato dalla legge 81/93 e 415/93. E’
consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai
sensi dell’art. 72, 4° comma del testo unico della legge per la composizione
e la elezione degli organi delle Amministrazioni Com.li approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 6.5.1960 n. 570, con esclusione del Sindaco
neo eletto e dei candidati proclamati consiglieri ai sensi dell’art. 7 7°
comma della legge 81/93. 3/ter.
Qualora il consigliere anziano si assenta o rifiuti di presiedere l’assemblea,
la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità
determinata secondo i criteri di cui al comma 3/bis, occupa il posto
immediatamente successivo". 3/quater.
Nella seduta prevista dal precedente comma III, subito dopo la convalida
degli eletti il Consiglio Comunale provvede alla elezione, nel suo seno, del
Presidente dell’assemblea con votazione segreta e risulterà eletto il
consigliere che avrà riportato la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri
assegnati. Nell’eventualità ed infruttuosità della I^ votazione risulterà
eletto alla carica di presidente il consigliere che avrà riportato la
maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. 4.
Il Presidente dell’assemblea convoca il Consiglio e lo presiede fissando l’ordine
del giorno e l’ora della seduta, o di più sedute qualora i lavori del
Consiglio siano programmati per più giorni. 5.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni sono
esercitate dal consigliere anziano. 5/bis.
Il Presidente resta in carica per la stessa durata di 4 anni prevista per i
consiglieri comunali. Il Presidente può essere sostituito o revocato su
proposta di 2/5 dei consiglieri assegnati. Alla sostituzione si provvede con
la votazione del nuovo Presidente effettuato in forma segreta e con la
maggioranza prevista dal precedente comma 3 quater. Nell’eventualità di
sostituzione o morte si applicano le sostituzioni previste dal comma
precedente. 5/ter.
Il Presidente dell’assemblea per l’espletamento delle sue funzioni e per l’istruttoria
degli atti si avvale dell’ufficio degli affari generali e di segretaria nonché
dei vari uffici competenti per l’istruttoria. 6.
Il Consiglio deve essere altresì convocato quando lo richieda almeno un
quinto dei consiglieri in carica e dovranno essere trattati gli argomenti
proposti dai richiedenti o dal Sindaco. La
convocazione dovrà essere prevista per una data compresa nei 20 gg.
successivi da quella in cui è pervenuta la richiesta dei consiglieri o del
Sindaco. 7.
Il Consiglio dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo
la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare
solo gli atti urgenti e improrogabili. Art.
12 Pubblicità
e validità della seduta 1.
Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi in cui il
regolamento stabilisca diversamente; i cittadini ne devono essere
adeguatamente informati. 2.
La seduta è valida se è presente almeno la metà dei Consiglieri assegnati
oltre il Sindaco, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale. In caso
di assenza del Sindaco dovranno essere presenti 11 Consiglieri. In
seconda convocazione la seduta è valida purché intervengano almeno cinque
Consiglieri assegnati oltre al Sindaco. In caso di assenza del Sindaco devono
intervenire almeno sei Consiglieri. Non
possono essere trattati in seconda convocazione gli argomenti relativi al
Bilancio di previsione, al Conto Consuntivo e agli altri argomenti per i
quali è previsto un quorum specifico o un quorum di votazione ragguagliato ai
componenti assegnati al Collegio. 3.
Alle sedute del C.C. partecipa il Segretario Comunale e in caso di assenza o
impedimento di questi, il Vice Segretario. Art.
13 Votazioni 1.
Il voto del Consiglio è di regola, palese, salvo i casi in cui il regolamento
o il presente statuto stabiliscano la votazione segreta. 2.
Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei
votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta dalla legge, dal regolamento
o dal presente statuto una diversa maggioranza. 3.
Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente
eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei consiglieri
assegnati. Le
suddette deliberazioni sono trasmesse all’Organo di Controllo entro 5 giorni
dall’adozione, a pena di decadenza, ai sensi del VI comma dell’art. 56 della
L. 142/90. Art.
14 Verbalizzazione
delle sedute 1.
Di ogni seduta del Consiglio è redatto apposito verbale a cura del Segretario
Comunale. 2.
Nei casi di legge può svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante un
Consigliere designato dal Sindaco. 3.
Il verbale e le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Segretario
Comunale e dal Sindaco o da chi, a norma di legge e di Statuto, ha presieduto
la seduta o li ha sostituiti. 4.
La verbalizzazione degli interventi avviene per sintesi o per integrale
trascrizione nei casi previsti dal regolamento. CAPO
III Consiglieri
e gruppi consiliari Art.
15 Avviso
di convocazione dei Consiglieri 1)
L’avviso di convocazione, contenente la data e l’ora di prima e seconda
convocazione, con allegato ordine del giorno deve essere pubblicato all’albo pretorio
e notificato dal messo comunale al domicilio dei consiglieri, nei seguenti
termini: a)
almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l’adunanza qualora si
tratti di sessioni ordinarie; b)
almeno tre giorni prima di quello stabilito per l’adunanza, qualora si tratti
di sessioni straordinarie; c)
almeno 24 ore prima dell’adunanza, per i casi di urgenza e per gli oggetti da
trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all’ordine del giorno. 2.
Di norma gli atti del Consiglio dovranno essere depositati in Segreteria
almeno due giorni prima della seduta del Consiglio. 3.
Il Segretario Comunale certifica dell’esatto adempimento di quanto prescritto
al comma precedente. 4.
Sono sessioni ordinarie quelle nelle quali è posto in discussione il bilancio
di previsione e di conto consuntivo. Art.
16 Diritti
e doveri dei consiglieri 1.
I consiglieri comunali rappresentano, senza vincolo di mandato, l’intera
comunità; a questa e alla propria coscienza rispondono degli atti compiuti
nell’espletamento dell’incarico nel rispetto delle leggi, del presente
statuto e dei regolamenti. 2.
Essi entrano in carica all’atto della proclamazione, ovvero, in caso di
surroga, dall’adozione della relativa delibera da parte del consiglio. 3.
A ciascun consigliere è garantito l’espletamento del ruolo che gli compete
nel rispetto delle leggi e del presente Statuto. In
particolare il consigliere: -
esercita l’iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti al
Consiglio, anche sotto forma di proposta di esplicita deliberazione; -
presenta all’esame dello stesso, interrogazioni, mozioni e proposte di
risoluzione; -
ha diritto ad ottenere, per l’espletamento del proprio mandato, tutte le
notizie ed informazioni utili dagli uffici del Comune e dalle aziende ed enti
o di cui è parte. Le
copie degli atti e documenti sono rilasciate dal segretario comunale o dal
direttore delle aziende ed enti di cui sopra; del loro uso risponde il
consigliere richiedente. In
ogni caso il consigliere ha l’obbligo di osservare il segreto sugli atti e
notizie ricevuti, ove ciò sia espressamente previsto dalla legge, dal
presente statuto o dal regolamento; ha
il diritto - dovere di partecipare alle sedute di consiglio, commissioni e:
organismi vari delle quali fa parte. 4.
Il consigliere che, per motivi personali, di parentela, professionali o di
qualsiasi natura, abbia interesse in un particolare argomento all’o.d.g. del
Consiglio, ovvero della Commissione, deve assentarsi dal dibattito e dalla
votazione richiedendo che di tanto, sia dato conto nel verbale. Il
regolamento definisce caso di sussistenza di conflitto di interessi. 5.
I consiglieri che non intervengono a 3 sedute consiliari consecutive senza
giustificazioni sono dichiarati decaduti, con le modalità di cui al
regolamento. 6.
Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal medesimo al
Consiglio Comunale tramite il Presidente del Consiglio Comunale il quale è
tenuto ad iscriverle all’ordine del giorno di una seduta che dovrà tenersi
improrogabilmente entro 20 giorni dalla data di presentazione. Le dimissioni
sono irrevocabili e non necessitano di alcuna presa d’atto. Esse diventano
efficaci a seguito del provvedimento di surrogazione che verrà adottato dal
Consiglio Comunale. La surrogazione, congiuntamente alla convalida, dovrà
essere votata per votazione palese, a maggioranza assoluta dei votanti. La
surrogazione è immediatamente efficace e conferisce titolo al Consigliere
subentrante di partecipare immediatamente alla seduta. 7.
I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del
Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti,
fino alla nomina dei successori. 8.
Sarà istituito - secondo le forme definite dal regolamento - l’albo delle
presenze dei consiglieri alle sedute del Consiglio e delle Commissioni. 9.
Ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze
presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed
alla vigilanza del Comune. 10.
Il consigliere comunale che assume la carica di assessore della rispettiva
Giunta cessa dalla carica di Consigliere all’atto dell’accettazione della
nomina e dal suo posto subentra il I° dei non eletti. 11.
Il Comune assicura adeguata assistenza ai Consiglieri contro ogni rischio
connesso all’esercizio del mandato. Art.
16/bis Surrogazione
e supplenza dei consiglieri comunali 1.
Nel Consiglio Comunale il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante
per qualsiasi causa , anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che
nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto. Nel caso di
sospensione di un consigliere adottato ai sensi dell’art. 15, comma 4/bis
della legge 19.3.1990 n. 55 come modificato dall’art. 1 della legge
18.1.1992, n. 16, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica
del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione
affidando la supplenza per l’esercizio delle funzioni di consigliere al
candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti il maggior
numero dei voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.
Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del
comma VI. Art.
17 Gruppi
Consiliari e conferenza dei Capigruppo 1.
La conferenza dei Capigruppo è organo di coordinamento delle attività dei
gruppi in seno al C.C. La
conferenza dei capigruppo è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale
che la convoca nei casi e con le modalità previste dal regolamento. 2.
Il Regolamento stabilisce le modalità per la costituzione ed il funzionamento
della Conferenza dei Capigruppo e ne definisce i poteri e le competenze. 3.
Il Comune assicura ai gruppi consiliari ogni possibile supporto di strutture
e di personale per l’esercizio delle loro funzioni. 4.
I consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel
caso in cui di una lista sia eletto un solo consigliere, a questi sono
riconosciute le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Ciascun
gruppo comunica al Presidente del Consiglio il nominativo del capogruppo,
entro il giorno precedente la prima riunione del consiglio neo-eletto. In
mancanza di tale comunicazione viene considerato capogruppo il consigliere
"più anziano" del gruppo secondo il presente statuto. I gruppi
consiliari che fanno parte di Partiti nazionali possono formarsi anche
durante il corso del mandato e senza alcun limite numerico. 5.
In caso di scissione politica in sede nazionale, con contestuale nascita e
costituzione di un nuovo soggetto politico o movimenti a carattere nazionale,
saranno riconosciuti ai consiglieri comunali che vi aderiranno i diritti di
cui al presente articolo. In
ogni altro caso la costituzione in gruppo postula l’istanza conforme di
almeno tre consiglieri. CAPO
IV Commissioni
consiliari Art.
18 Commissioni
consiliari 1.
Il Consiglio Comunale può eleggere nel proprio seno commissioni permanenti o
speciali, con criterio proporzionale e con l’obbligo di garantire in ciascuna
commissione la presenza di un rappresentante della minoranza. 2.
Le Commissioni Comunali non possono essere convocate contestualmente al
Consiglio Comunale. 3.
Le Commissioni consiliari permanenti o speciali nominate dal Consiglio
eleggono nel proprio seno un Presidente, un vice presidente che compongono l’ufficio
di Presidenza. 4.
Alle Commissioni consiliari permanenti o speciali possono partecipare, con
diritto di parola, il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri. Le
decisioni spettano ai consiglieri eletti nella commissione. Alle
sedute sono di norma invitati i dirigenti o i funzionari cui fa capo la
responsabilità istruttoria e gestionale degli argomenti in esame. 5.
Su loro iniziativa, ma senza spesa, le commissioni consiliari permanenti o speciali
possono consultare esperti in materia e invitare a partecipare i
rappresentanti di Enti, sindacati, forze sociali, politiche ed economiche, le
consulte e le associazioni iscritte all’albo comunale per l’esame di
specifici argomenti. Gli
stessi organismi possono chiedere di essere ascoltati. 6.
Le sedute delle commissioni consiliari permanenti o speciali sono pubbliche,
salvo i casi stabiliti dal regolamento. L’avviso
di convocazione deve essere comunicato agli interessati e affisso all’Albo
Pretorio Comunale. 7.
Il numero delle commissioni, il settore di competenze, le norme per la
composizione ed il funzionamento, per la partecipazione di Enti, forze
sociali, politiche ed economiche sono stabilite dal Regolamento. Art.
19 Commissioni
permanenti Le
commissioni consiliari permanenti svolgono attività conoscitiva, propositiva
e preparatoria, nella materia di competenza del Consiglio, esaminano ed
approfondiscono proposte di deliberazione e le altre questioni sottoposte all’esame
del Consiglio. Le
Commissioni possono inoltre svolgere studi e ricerche, con le modalità e i
limiti stabiliti dal regolamento. Il
Sindaco può trasmettere, perchè vengano approfondite dalle singole
commissioni, istanze, petizioni e proposte dei cittadini. Il
Sindaco e la Giunta chiedono alle Commissioni, quando lo ritengano opportuno,
pareri preliminari di natura non vincolante in ordine a specifiche iniziative
che si intendono perseguire. Art.
20 Commissioni
speciali 1.
Le commissioni speciali, che dovranno comunque rispettare le minoranze,
possono essere nominate dal Consiglio Comunale per l’esame di questioni di
carattere settoriale o generale che esulino dalle competenze delle
commissioni permanenti. 2.
Il Consiglio dovrà indicare nella deliberazione che istituisce una
commissione speciale i poteri, i mezzi finanziari, gli ambiti specifici di
lavoro, gli obiettivi da raggiungere e i tempi di operatività. Esse
si sciolgono all’atto della presentazione della relazione conclusiva al
Consiglio stesso. CAPO V La
Giunta Municipale Art.
21 Composizione 1.
La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la convoca e la presiede, e da
6 Assessori. 2.
Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un Vice-Sindaco, e ne dà
comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione
unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il Consiglio
discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo. 3.
Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di Assessore non può
essere nel mandato successivo ulteriormente nominato assessore. 4.
In caso di nomina ad Assessore di un consigliere comunale si applica la
disposizione di cui al precedente art. 16. 5.
Il Sindaco può scegliere i componenti della Giunta anche al di fuori dei componenti
il Consiglio Comunale fra i cittadini in possesso dei requisiti di
compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale. Art.
22 Elezione 1.
L’elezione del Sindaco avviene nelle forme di legge. Chi
ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo
scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima
carica. Art.
23 Norme
di funzionamento 1.
La Giunta Comunale è convocata dal Sindaco che fissa la data della riunione e
l’ordine del giorno da notificare almeno 24 ore prima della seduta salvo i
casi di urgenza. Entro
lo stesso termine copia dell’o.d.g. viene trasmesso ai capigruppo consiliari
e al Presidente del Collegio dei Revisori del Conto, nonché al Presidente del
Consiglio Comunale. Nel
caso di delibere adottate in via d’urgenza, l’adozione delle stesse deve
essere comunicata ai predetti soggetti il giorno successivo alla seduta. 2.
La Giunta Comunale è presieduta dal Sindaco o, in sua assenza o impedimento,
dal Vice Sindaco o in assenza o impedimento di quest’ultimo da uno degli
Assessori secondo l’ordine di priorità riportato nel provvedimento di nomina
adottato dal Sindaco. 3.
Le adunanze della Giunta Comunale non sono pubbliche. Alle
stesse partecipa il Segretario comunale, o in sua assenza o impedimento, il
Vice-Segretario. 4.
Le sedute della Giunta Comunale sono valide con la presenza della maggioranza
dei suoi componenti, arrotondata all’unità superiore. 5.
La Giunta Comunale adotta le proprie deliberazioni su proposta scritta del
Sindaco o di ciascun assessore, corredata dai pareri, dai visti e dalle
attestazioni richieste dalla legge. 6.
La deliberazione è approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti. 7.
Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su
particolari argomenti afferenti alle loro funzioni e incarichi, il Presidente
o l’intero collegio dei Revisori dei conti, i Consiglieri Comunali, i
dirigenti e funzionari del Comune ed i rappresentanti del Comune in enti,
aziende, consorzi e commissioni, nonché esperti esterni nelle specifiche
materie oggetto di trattazione, nonché i rappresentanti delle Associazioni e
delle Consulte. 8.
In caso di rinnovo del Consiglio la Giunta rimane in carica fino all’insediamento
della nuova. Art.
24 Competenze
della Giunta 1.
La Giunta collabora con il Sindaco nella amministrazione del Comune ed opera
attraverso deliberazioni collegiali. La
Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge
al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o
dallo statuto, del Sindaco, del Segretario o dei Dirigenti; collabora con il
Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce
annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive
ed impulso nei confronti dello stesso. Nell’ambito
delle suddette competenze spetta alla Giunta Municipale deliberare in via
esemplificativa e non esaustiva: a)
l’approvazione dei progetti nell’accezione di cui all’art. 32 della Legge
142/90 così come modificato dall’art. 15 della Legge 109/94, dei programmi
esecutivi, degli appalti attuativi dei programmi deliberati dal Consiglio,
nonché le perizie di variante entro i limiti stabiliti dalla legge e sempre
che non comportino un aumento della spesa complessiva; b)
l’approvazione di convenzione con i comuni e Provincia che non comportino
gestione coordinata di funzioni e servizi, né richiedono specifiche
apposizioni di fini e forme di consultazione degli Enti contraenti; c)
le concessioni in uso dei beni demaniali e patrimoniali di durata superiore
all’anno; d)
gli appalti, le somministrazioni, le forniture di beni e servizi, comprese le
manutenzioni ordinarie sulla base di regolamenti e capitolati approvati dal
Consiglio Comunale; e)
gli acquisti, le alienazioni, le accettazioni, i rifiuti di lasciti o
donazioni di beni mobili e di valori immobiliari; f)
le variazioni di tariffe in materia tributaria e per la fruizione dei beni e
dei servizi che non comportino modifica della disciplina generale e che non
superino i minimi di legge; g)
le servitù di ogni genere e tipo; h)
la determinazione di quote a carico degli utenti per l’uso delle
attrezzature; i)
le locazioni attive e passive; l)
l’attribuzione di benefici ai dipendenti comunali di carattere giuridico
economico derivanti da norme di legge o di regolamento; m)
gli atti in materia di personale non riservati al Consiglio Comunale, al
Sindaco e ai dirigenti. L’adozione
di provvedimenti e di: -
assunzione; cessazione, e su parere dell’apposita commissione, quelli
disciplinari e di sospensione delle funzioni del personale comunale, nonché
la formulazione dei pareri di cui al successivo art. 29, comma 15°. L’approvazione
degli accordi di contrattazione decentrata; n)
la nomina di Commissioni e la designazione di rappresentanti diverse da
quelle contemplate dal precedente art. 9. o)
l’autorizzazione al Sindaco a stare in giudizio , giurisdizionale ordinaria
od amministrativa, come attore o convenuto, in ogni ordine e grado compreso
le transazioni che non impegnino il Comune per gli esercizi successivi e la
nomina dei legali per l’assistenza in giudizio; p)
esercitare le funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione o dalla Provincia
quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto od altro
Organo; q)
variazioni di bilancio adottate in via d’urgenza e da sottoporre a ratifica
del Consiglio Comunale entro il termine di 60 giorni successivi a pena di
decadenza, con obbligo di trasmissione della delibera all’organo di controllo
nei termini di legge; r)
attività propositiva al Consiglio Comunale; s)
definire le condizioni ed approvare le convenzioni con soggetti pubblici e
privati, concernenti opere e servizi in materia urbanistica, nell’ambito dei
criteri stabiliti dal Consiglio Comunale; t)
riferisce annualmente sia in sede di approvazione del bilancio preventivo sia
in sede di approvazione del conto consuntivo dell’attività amministrativa. 2.
La Giunta Comunale è tenuta a trasmettere al Comitato Regionale di Controllo
le deliberazioni adottate nonostante il parere contrario di legittimità del
Segretario Comunale, avvalendosi della facoltà prevista dal I comma dell’art.
45 legge 8 giugno 1990 n. 142, nonché le delibere previste al punto q) del
comma precedente. Art.
25 Gli
Assessori 1.
Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all’esercizio
della potestà collegiale della Giunta. Esercitano
per delega del Sindaco le funzioni di controllo e di indirizzo dei servizi e
degli uffici, nonché dei servizi di competenza statale, nell’ambito delle
aree e dei settori di attività specificamente definiti nella delega predetta. La
delega attribuisce al delegato la responsabilità connessa alle funzioni con
la stessa conferite e può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento. 2.
Le deleghe conferite agli Assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio
Comunale nella prima adunanza successiva al loro conferimento. Le
modifiche o la revoca delle deleghe viene comunicata al Consiglio dal Sindaco
nello stesso termine. 3.
Agli assessori comunali è vietato di coprire incarichi e assumere consulenze
presso Enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e
alla vigilanza del Comune. Gli assessori partecipano alle riunioni del
Consiglio se proponenti la delibera da adottare. Art.
26 Durata
in carica della Giunta Comunale 1.
In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Assessore, il
Sindaco nomina il sostituto dandone comunicazione al Consiglio Comunale
tramite il Presidente del C.C. Art.
27 Decadenza 1.
La Giunta decade nel caso di dimissioni del Sindaco. 2. Il voto del Consiglio Comunale
contrario ad una proposta del Sindaco o della rispettiva Giunta non comporta
le dimissioni degli stessi. 3. Il Sindaco e la rispettiva
Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di
sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti
del consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da
almeno 2/5 dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima
di dieci giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione
viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di
un Commissario ai sensi delle leggi vigenti. Art.
28 Regolamento 1.
La Giunta Municipale provvede con propria deliberazione e regolamentazione i
vari aspetti connessi al proprio funzionamento. CAPO
VI Il
Sindaco Art.
29 Funzioni
e competenze 1.
Il Sindaco nelle funzioni di capo dell’amministrazione comunale, rappresenta
la comunità. Sulla
base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, promuove le iniziative
e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei
cittadini che la compongono. 2.
Convoca e presiede la Giunta, fissandone l’ordine del giorno. 3.
Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e
dai regolamenti e soprintende altresì all’espletamento delle funzioni statali
e regionali attribuite o delegate al Comune. Il
Sindaco è inoltre competente nell’ambito delle discipline regionali e sulla
base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale a coordinare gli orari
degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di
apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche,
al fine di armonizzare l’esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e
generali degli utenti. 4.
Sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all’esecuzione
degli atti, con il concorso degli assessori e con la collaborazione prestata,
secondo le sue direttive, dal Segretario comunale. 5.
Quale Ufficiale del Governo, sovraintende ai servizi di competenza statale
attribuiti al Comune, secondo quanto stabilito dalle Leggi della Repubblica. 6
Il Sindaco è garante del rispetto della legge, dell’attuazione dello Statuto,
dell’Osservanza del regolamento. 7.
Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della
Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra. 8.
Il Sindaco nomina Vice-Sindaco, ai sensi del precedente art. 21, un Assessore
da lui prescelto cui vengono conferiti i poteri di sostituzione, in caso di
assenza o impedimento, nell’esercizio di tutte le funzioni a lui attribuite
dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti. 9.
Il Sindaco, quale Capo dell’Amministrazione Comunale, emette ordinanze in
conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti generali e comunali. 10.
Il Sindaco quale Ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contigibili ed
urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di
prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei
cittadini. 11.
Gli atti di cui ai precedenti commi debbono essere motivati e sono adottati
nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e con l’osservanza
delle norme che regolano i procedimenti amministrativi. 12.
In caso di assenza od impedimento del Sindaco, colui che lo sostituisce
esercita anche le funzioni di cui al presente articolo. 13.
Nell’adempimento dei compiti di definizione dell’accordo di programma di cui
al successivo art. 57, il Sindaco riferisce periodicamente sullo svolgimento
della trattativa al Presidente del C. C. ed alla Conferenza dei Capigruppo
consiliare. 14.
Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla
nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso
Enti, Aziende e Istituzioni. Art.
15. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce
e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna
secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall’art. 51 della L. 142/90 nonché
dai seguenti: a)
Possesso del titolo di studio corrispondente a quello previsto per la
copertura del posto; b)
Esperienza lavorativa non inferiore a cinque anni in funzioni dirigenziali
presso Enti pubblici o privati; c)
Durata dell’incarico limitata ad anni uno eventualmente prorogabili per pari
durata per accertata esigenza di ufficio; d)
Il decreto di nomina dovrà essere preceduto da conforme parere espresso con
atto deliberativo adottato dalla Giunta Municipale. 16.
Il Sindaco o gli assessori da esso delegati rispondono entro 30 gg., alle
interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai
consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative
risposte sono disciplinate dallo Statuto e dal Regolamento. 17.
Al Sindaco è vietato di coprire incarico di assumere consulenze presso Enti
ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza
del Comune. Art.
30 Deleghe
agli Assessori 1.
Il Sindaco può conferire specifiche deleghe agli Assessori nelle materie che
la legge o lo Statuto riservano alla sua competenza. 2.
Le deleghe conservano efficacia sino alla revoca o, qualora non vi sia stata
revoca, sino all’attribuzione di una nuova delega nella medesima materia ad
altra persona. La
delega conferita all’Assessore non comporta controfirma sugli atti da parte
del Sindaco, ma preventiva informativa allo stesso per quegli atti aventi
natura provvedimentale. Art.
31 Dimissioni
impedimento rimozione decadenza sospensione o decesso del Sindaco 1.
In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso
del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio
Comunale. Il Consiglio Comunale e la Giunta rimangono in carica fino all’elezione
del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le
funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco. 2.
Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento
temporaneo nonché nel caso di sospensione dall’esercizio della funzione
adottata ai sensi dell’art. 15 comma 5°/bis della legge 19.3.1990 n. 55, come
modificato dall’art. 1 della legge 18.1.1992 n. 16. In caso di assenza del
Sindaco e del Vice-Sindaco le funzioni loro spettanti saranno esercitate dall’Assessore
che nel documento di nomina precede in ordine di priorità. 3.
Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli
effetti di cui al comma 1° trascorso il termine di 20 gg. dalla loro
presentazione al Consiglio. 4.
Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza
della rispettiva Giunta. T
I T O L O III Partecipazione popolare e
decentramento CAPO
I Istituti
della partecipazione Art.
32 La
partecipazione dei cittadini all’Amministrazione 1.
Per garantire la più ampia collaborazione partecipativa al governo della città
nonché per prevenire e reprimere manifestazioni lesive dei diritti civili, il
Comune riconosce ed istituisce gli istituti di partecipazione popolare
promuovendo adeguate forme consultive e di associazionismo. Gli
istituti, previsti dallo Statuto che ne traccia le linee fondamentali e che
verranno successivamente disciplinate dal regolamento da emanarsi dal
Consiglio Comunale entro un anno dall’emanazione dello Statuto, sono i
seguenti: -
le associazioni e le consulte comunali; -
le istanze; -
le petizioni; -
le proposte; -
il referendum consultivo. 2.
Sono titolari dei diritti di partecipazione popolare gli elettori iscritti
nelle liste elettorali del Comune nonché gli stranieri e gli apolidi
residenti che abbiano superato il diciottesimo anno di età che dovranno
essere iscritti in apposito albo da aggiornarsi annualmente. Ai
soggetti di cui sopra viene rilasciato un documento che consenta loro l’esercizio
dei diritti di cui al presente titolo. 3.
La partecipazione dei cittadini alla cosa pubblica può esplicarsi tramite la
costituzione di associazioni volontarie che concernono svariate attività di
interesse comunale. 4.
E’ istituito l’Albo delle Associazioni secondo le modalità che verranno
stabilite dal Regolamento che dovrà prevedere: -
le categorie delle associazioni distinte per materia; -
i requisiti necessari per la loro formazione che dovranno ispirarsi a
principi di semplicità e tempestività; -
le norme di funzionamento; -
i rapporti con l’Ente; -
la tenuta e l’aggiornamento dell’Albo; -
la costituzione di apposita commissione consiliare che presieda al riconoscimento
delle associazioni e curi i rapporti tra le stesse e l’Ente. 5.
Le Associazioni hanno funzioni consultive e propositive secondo i criteri, le
modalità e le procedure stabilite dal Regolamento. 6.
Le Associazioni appartenenti ad una determinata categoria, al fine di
garantire, ove possibile, una unicità di indirizzo, possono raggrupparsi in
consulte. 7.
Le consulte seguono lo stesso regime giuridico delle Associazioni. 8.
Il Comune può convenzionarsi con le Associazioni - in particolar modo con
quelle senza finalità di lucro e costituite da volontari - per il
soddisfacimento di finalità dell’Ente. Art.
33 Istanze
e petizioni 1.
I cittadini anche in forma collettiva e gli organismi associativi possono
rivolgere istanze per attivare l’iniziativa su questioni di interesse della
comunità. 2.
Il Regolamento sulla partecipazione dei cittadini all’Amministrazione dovrà
disciplinare: -
i tempi e le forme di proposizione e di risposta ; -
adeguate misure di pubblicità; -
ogni altro criterio, modalità e procedura per rendere operativi gli istituti
di cui al presente articolo. Art.
34 Proposte 1.
I soggetti di cui all’art. 32 singolarmente o in forma collettiva, nonché le
associazioni e le consulte possono presentare al C.C. proposte di competenza
dello stesso redatte in forma articolata o schema di delibera. 2.
Le proposte devono recare non meno di 300 sottoscrizioni. 3.
Il Regolamento individuerà: -
le materie per le quali è consentito l’esercizio di tali proposte; -
le modalità di presentazione; -
la collaborazione degli uffici nella elaborazione delle proposte che dovranno
comunque essere sottoposte all’istruttoria di cui alla legge 142/90 e
riportare preventivi previsti dall’art. 53 della Legge 142/90; -
l’esame da parte della Commissione della partecipazione popolare sull’ammissibilità
delle proposte; -
la procedura, con i relativi termini, per la sottoposizione della proposta
all’esame definitivo; -
la pubblicità concernente sia la proposizione della proposta sia dell’esito,
con la motivazione in caso di mancato o parziale accoglimento. Art.
35 Consultazioni 1.
Il Sindaco, promuove, qualora lo ritenga necessario, assemblee di cittadini,
di enti, di associazioni iscritte all’Albo per informarli sull’attività del
Comune e sugli obiettivi che l’Amministrazione intende perseguire in ordine
ai più rilevanti problemi della comunità e per recepirne le indicazioni. 2.
Apposite riunioni pubbliche, presiedute da un rappresentante dell’Amministrazione,
possono essere convocate dal Sindaco per trattare specifici temi o questioni
di particolare urgenza qualora lo richiedano almeno 300 cittadini. 3.
L’Amministrazione Comunale potrà consultare i cittadini, gli stranieri e gli
apolidi iscritti nell’apposito Albo a mezzo di questionari per conoscere il
loro orientamento sull’andamento dei servizi o sul gradimento circa
provvedimenti di natura collettiva. Art.
36 Referendum
consultivo 1.
Il Referendum consultivo viene istituito per consentire la più ampia
partecipazione dei cittadini alle scelte inerenti la città e il suo sviluppo
culturale sociale ed economico. 2.
Il Referendum può essere indetto quando lo richiedono: -
il 15% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune; -
Il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti; Per
la validità del Referendum è necessaria la partecipazione al voto del 50% + 1
degli elettori. La
proposta di referendum si intende positivamente votata qualora si abbia
riportato voti favorevoli pari al 50% + 1 dei voti espressi. 3.
L’Ammissibilità della proposta sottoposta a referendum viene delibata prima
della raccolta delle firme dal Comitato dei garanti del quale fanno parte il
Segretario Generale del Comune e 1 esperto a livello universitario in materie
giuridiche, nominato dal Consiglio Comunale. 4.
Il Referendum non è ammesso per le seguenti materie: -
bilancio preventivo e conto consuntivo; -
P.R.G. e sue varianti; -
provvedimenti di elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze da
incarichi, nonché nomina e revoca dei rappresentanti del Comune in seno ad
Enti, Consorzi ed Associazioni; -
provvedimenti concernenti il personale comunale; -
regolamento interno per il funzionamento del C. C e della G.M.; -
provvedimenti di assunzione mutui, assunzione di prestiti, applicazione di
tariffe dei servizi, tributi ed altre imposizioni; -
revisione dello Statuto e Regolamenti del Comune ed Enti ad esso collegati; -
espropriazioni per pubblica utilità; -
qualunque atto dovuto dal Comune in forza di disposizioni vigenti. 5.
I quesiti referendari debbono rispondere ai principi di chiarezza, semplicità
ed omogeneità. 6.
Hanno diritto di partecipazione al Referendum gli elettori, gli stranieri e
gli apolidi residenti iscritti all’Albo. 7.
I referendum non possono aver luogo contestualmente ad altre operazioni di
voto. 8.
Un quesito referendario già presentato con esito non favorevole non potrà
essere riproposto se non siano trascorsi tre anni dalla consultazione. 9.
Il Sindaco, preso atto dell’esito favorevole del referendum, entro 60 giorni
deve proporre al C. C. un provvedimento motivato relativo all’oggetto
referendario. Il
C.C. potrà adottare una decisione difforme all’esito del referendum con la
maggioranza assoluta dei componenti. CAPO
II Accesso
- Informazione e partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo Art.
37 Diritto
di accesso ed alla informazione 1.
L’attività amministrativa del Comune è ispirata ai principi della
trasparenza, dell’imparzialità e del buon andamento in armonia con i principi
enunciati dalla L. 142/90 e del presente Statuto. Per
rendere effettivi tali principi, assumono fondamentale importanza gli
istituti della pubblicità, del diritto all’informazione e dell’accesso. 2.
La pubblicità degli atti del Comune avviene con la pubblicazione all’Albo
Pretorio. Dovranno
essere affissi, oltre tutti gli atti per cui la pubblicazione è disposta per
legge, anche gli altri provvedimenti che ampliano o restringono la sfera dei
diritti del cittadino, quindi: -
Le abilitazioni, le autorizzazioni, le concessioni; -
i provvedimenti a carattere generale riflettenti il personale; -
i dati concernenti l’elenco delle ditte invitate alle gare di appalto e l’esito
delle gare tesse; -
tutti i provvedimenti di nomina concernenti conferimenti di incarichi e
nomine; -
gli elenchi dei beneficiari di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili,
nonché vantaggi economici di qualsiasi genere. 3.
L’Amministrazione potrà provvedere alla pubblicazione di un bollettino
trimestrale informativo sugli atti di maggiore rilevanza per la vita del
Comune. 4.
Le limitazioni del diritto di accesso sono espressamente previste nell’apposito
regolamento che il C.C. dovrà adottare entro un anno dalla emanazione dello
Statuto. Art.
38 Istituzione
dell’ufficio per il diritto di accesso 1.
Il Comune istituisce l’Ufficio per la tutela del cittadino e per l’accesso
all’informazione. 2.
Il Regolamento stabilirà: -
le funzioni, la conformazione e la struttura dell’Ufficio; -
la complessiva ristrutturazione degli archivi del Comune; -
la determinazione, in relazione al diritto all’informazione e all’accesso,
del responsabile del procedimento; -
la regolamentazione del procedimento di secretazione dei documenti la cui conoscibilità
può danneggiare la sfera privata del cittadino; -
l’indicazione delle concrete modalità di esercizio all’accesso e gli orari
degli uffici competenti, la forma dell’istanza di accesso, gli estremi dell’atto
da riportare nell’istanza; la revisione degli elenchi e registri in
modo tale da consentire al cittadino di rinvenire agevolmente gli estremi
dell’atto cui intende accedere; -
le modalità di funzionamento della Commissione consiliare; -
le azioni a tutela del cittadino per l’esercizio del diritto. Art.
39 Commissione
Consiliare di vigilanza sul
diritto di accesso e informazione 1.
E’ prevista l’istituzione di una commissione Consiliare che dovrà vigilare
sull’attuazione del diritto di accesso; redigere una relazione annuale; proporre
le modifiche da apportare al regolamento e tutte le misure utili e realizzare
il diritto di informazione e di accesso. 2.
La Commissione avrà anche il potere decisorio su eventuali reclami che i
cittadini dovessero presentare avverso atti e comportamenti elusivi dell’esercizio
del diritto. 3.
Gli uffici comunali sono tenuti a trasmettere tutti gli atti e documenti che
la Commissione ritenga utile acquisire per l’esame del caso concreto. Art.
40 Difensore
civico (istituzione) 1.
L’Ufficio del difensore civico, già istituito con delibera di C.C. n. 96 del
10 aprile 1987, viene confermato nel presente Statuto che fissa i principi
generali per la sua disciplina. A
tali principi dovrà essere adeguato, ove in contrasto, il regolamento
approvato. 2.
Il difensore civico assume il ruolo di garante dell’imparzialità e del buon
andamento dell’attività amministrativa del Comune ed Enti da esso dipendenti
o di cui è parte. Art.
41 Difensore
civico (requisiti) 1.
Il difensore civico deve essere scelto tra i cittadini di età non inferiore
ai 50 anni, in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l’elezione a
consigliere comunale, che diano garanzia di probità ed obiettività di
giudizio e che abbiano dimostrato sensibilità e capacità per la tutele dei
diritti dei cittadini. Le
esperienze acquisite presso le pubbliche Amministrazioni o nell’attività
professionale svolta devono essere tali da garantire competenza
giuridico-amministrativa. 2.
Non possono essere eletti all’Ufficio del Difensore Civico: -
i membri del Parlamento Europeo, del Parlamento Nazionale in carica; -
i consiglieri regionali, provinciali e comunali in carica; -
i consiglieri del Comune di Sorrento se non trascorsi almeno 5 anni dalla
cessazione del loro mandato; -
le persone che sono state candidate alla carica di Consigliere comunale nell’elezione
cui si riferisce l’attuale tornata amministrativa; -
gli amministratori e i dipendenti di aziende ed enti dipendenti dal Comune o
di cui esso è parte, delle UU.SS.LL. ed il Segretario Comunale; -
i componenti gli organi rappresentativi a livello nazionale, regionale e
locale, dei partiti politici e della OO.SS. Art.
42 Difensore
civico (modalità di elezione) 1.
Il difensore civico è eletto dal C.C. in seduta pubblica, con appello nominale,
con il voto favorevole di almeno 15 consiglieri. Nella
seconda votazione, da tenersi nella stessa seduta, il Difensore Civico potrà
essere eletto con la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La
terza votazione si terrà nella seduta di seconda convocazione da tenersi
entro 8 giorni successivi e per la quale è previsto un quorum pari a 2/3 dei
Consiglieri assegnati al Comune e l’elezione s’intende avvenuta qualora il
candidato prescelto avrà ottenuto la maggioranza dei voti. 2.
Il Difensore civico deve prestare giuramento davanti al C.C. prima di
assumere l’incarico. Dura
in carica per 4 anni con possibilità di un’unica rielezione, anche
consecutiva. Rimane in carica fino al giuramento del suo successore. 3.
Il Sindaco, divenuta giuridicamente efficacia la deliberazione di nomina del
Difensore civico, dà immediatamente avviso all’interessato il quale entro 15
giorni dalla data di notifica della nomina deve comunicare per iscritto la
propria accettazione dichiarando nel contempo la cessazione delle eventuali
cause di incompatibilità. 4.
Il Difensore Civico decade dalla carica per gli stessi motivi sanciti per i
consiglieri comunali o per una causa sopravvenuta di ineleggibilità su pronunzia
del Consiglio Comunale ed anche nel caso eserciti durante il mandato
qualsiasi forma di attività politica e/o sindacale. E’
impegno d’onore del difensore civico di non accettare candidature nelle
elezioni comunali immediatamente successive alla scadenza del mandato. 5.
Il Difensore civico può essere revocato per gravi motivi connessi all’esercizio
delle sue funzioni con deliberazione motivata del C.C. in seduta non pubblica
con votazione segreta con il voto di almeno 14 consiglieri. Art.
43 Difensore
civico (funzioni) 1.
Il Difensore civico esercita le proprie funzioni in piena autonomia ed
indipendenza degli Organi del Comune. 2.
Il Difensore civico nell’esercizio delle sue funzioni ha diritto di conoscere
tutte le deliberazioni di C.C. e di G.M. e di averne copia. Accede
alle strutture e a tutti gli atti di ufficio eccetto quelli per i quali è
apposto il segreto di ufficio o siano riservai per espressa disposizione di
legge. 3.
Il Difensore civico è tenuto al segreto secondo le norme di legge. Qualora
venga a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni di fatti costituenti
reato ne fa rapporto all’Autorità Giudiziaria rimettendone copia al Sindaco. Art.
44 Difensore
civico (Modalità d’intervento) 1.
Tutti coloro che ravvisano abusi, disfunzioni, carenze e ritardi in un
procedimento amministrativo attivato dal Comune o dalle aziende ed enti o di
cui esso è parte ed al quale abbiano interesse, hanno diritto di richiedere l’intervento
del Difensore civico. Il
Difensore civico, anche di propria iniziativa, può segnalare al Sindaco fatti
che ritenga lesivi dei diritti dei cittadini o siano in violazione dei
principi di imparzialità e pari opportunità, in particolare a salvaguardia e
tutela dei diritti dei minori, dei disabili ed in genere dei soggetti più
deboli. 2.
Il Difensore civico convoca e invita i dirigenti cui spetta la responsabilità
dell’esame della questione in oggetto a fornire ogni utile informazione e
stabilisce il termine per la definizione della pratica o del procedimento,
dandone comunicazione all’Amministrazione Comunale. 3.
In casi di gravi e persistenti inadempienze del dipendente, scaduto il
termine assegnato, il Difensore civico, nei confronti di chi egli ritenga
responsabile, può chiedere al Sindaco la promozione dell’azione disciplinare
e sollecitare gli organi amministrativi competenti ad assumere i
provvedimenti necessari. Art.
45 Difensore
civico (relazione al C.C.) 1.
Il Difensore civico entro il 31 gennaio di ogni anno presenta al C.C. una
relazione, che è iscritta all’ordine del giorno della prima seduta successiva
alla sua presentazione, sull’attività svolta e sulle disfunzioni
amministrative rilevate, formulando osservazioni e suggerimenti. Nei
casi di particolare importanza ed urgenza il Difensore civico può in qualsiasi
momento presentare relazioni o effettuare segnalazioni al C.C. che ha l’obbligo
di esaminarle tempestivamente. 2.
La relazione annuale del Difensore civico di cui al comma precedente deve
essere pubblicata nel Bollettino comunale di cui all’art. 37 del presente
Statuto. 3.
Il Difensore civico riferisce periodicamente alla Commissione di cui all’art.
38 sullo svolgimento delle proprie funzioni. Art.
46 Difensore
(sede e dotazione) 1.
La Giunta Municipale assicura all’ufficio del Difensore civico una sede
idonea e le dotazioni di personale e strumentali adeguate per il buon
funzionamento dell’Istituto. 2.
Al Difensore civico è corrisposta una indennità di funzione in misura pari a
quella stabilita dalla legge per gli Assessori Comunali. Art.
47 Azione
popolare 1.
Ciascun elettore del Comune può far valere le azioni e i ricorsi che spettano
all’Amministrazione dinanzi alle giurisdizioni amministrative nel caso in cui
la G.M. non si attivi per la difesa di un interesse dell’Ente. 2.
La G.M. delibera la costituzione in giudizio del Comune dopo aver verificato
che sussistono i motivi e le condizioni per assumere direttamente la tutela
dell’interesse dell’Ente. Art.
48 Rapporti
con le OO. SS. - Il diritto all’informazione 1.
Le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative riconosciute con D/M
ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395 ed esistenti con
proprie strutture formalizzate nel territorio comunale, hanno diritto d’informazione
sull’attività amministrativa e politico-istituzionale. 2.
L’informazione si concreta in base all’art. 18 del D.P.R. 1 febbraio 1986, n.
13 e all’art. 29 del D.P.R. 268/87, nella ricezione preventiva, costante e
tempestiva, del materiale relativo alle materie seguenti: -
il funzionamento dei servizi e degli uffici; -
i programmi di investimento; -
le innovazioni tecnologiche; -
gli organi dei servizi e degli uffici; -
l’organizzazione del lavoro; -
la politica degli organi e degli affari del personale; -
i piani di produttività, i progetti ed i programmi, nonché gli incentivi per
l’efficacia dei servizi e dell’azione amministrativa; -
il Bilancio Preventivo ed il Conto Consuntivo; -
e quanto altro l’Amministrazione ritenga di dover far conoscere. 3.
Gli interessati, qualora l’Amministrazione non ottemperi agli obblighi delle
materie elencatevi, possono adire vie giudiziarie. 4.
Su tali materie le OO.SS. suddette hanno l’obbligo di parere non vincolante
per l’Amministrazione attiva da esprimersi in forma scritta entro 7 giorni
dal ricevimento dei documenti. 5.
Il diritto d’informazione non esclude quello di contrattazione previsto dagli
artt. 3 e 14 della legge 29 marzo 1983 n. 93 e reso esecutivo con le
disposizioni degli artt. 25-26-27 del D.P.R. 268/87 e dal D.P.R. 333/90 e dai
successivi accordi collettivi recepiti in decreto del Presidente della
Repubblica. 6.
Gli atti concernenti le materie che formano oggetto di contrattazione
decentrata, ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. n. 268/87 e successivi accordi,
o diritto all’informazione ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 13/86 e dall’art.
29 del D.P.R. N. 268/87, devono contenere la presa d’atto rispettivamente del
relativo verbale di accordo decentrato, che va allegato alla deliberazione
oppure di aver fornito tempestiva preventiva informazione alle OO.SS. 7.
Il diritto all’informazione alle OO.SS. si concreta anche nell’invio alle
OO.SS. comunali, di copia dell’Ordine del giorno delle sedute della Giunta e
del Consiglio Comunale, nonché degli elenchi degli atti adottati, secondo le
stesse modalità fissate per i Capigruppo consiliari, fatte salve le
convocazioni urgenti per le quali non c’è tempo sufficiente. 8.
I diritti d’informazione alle OO.SS. sono a titolo gratuito in quanto atto
dovuto per l’Amministrazione. 9.
Gli artt. 18 e 20 del D.P.R. n. 13/86 e gli artt. 27 e 29 del D.P.R. n.
268/87 sono allegati al presente Statuto. TITOLO
IV Forme
di cooperazione e programmazione Art.
49 Forme
di cooperazione Il
Comune sviluppa rapporti con altri Comuni, con le Province, con la Regione,
con lo Stato, con la Comunità Europea, con Organizzazioni Internazionali, con
altri Enti Pubblici e Privati, attraverso contratti, convenzioni, accordi di
programma, costituzione dei consorzi, istituzione di strutture per attività
di comune interesse, per accrescere il numero e le qualità dei servizi da
rendere alla popolazione. Art.
50 Forme
di collaborazione con le Province Il
Comune, in collaborazione con le Province, sulla base di programmi
concordati, può promuovere attività e realizzare opere di rilevante interesse
sovracomunale nel settore sociale, civile ed economico. Art.
51 La
collaborazione alla programmazione 1.
Il Comune partecipa con proprie proposte alle attività di programmazione ed
alla gestione delle attività amministrative di rilevante interesse
provinciale, concorrendo alla determinazione dei fini, degli obiettivi e
degli strumenti, in relazione ai progetti, alle attività e alle opere, nell’ambito
delle iniziative di programmazione concordate con la Provincia di Napoli. 2.
Congiuntamente alla Provincia, il Comune concorre alla determinazione degli
obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e
provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specifica attuazione. Art.
52 Convenzioni 1.
Il Comune per lo svolgimento di determinate funzioni e servizi, può stipulare
con altri Comuni o con le Province apposite convenzioni che stabiliscono
soggetti, fini, tempi, modi, procedure e finanziamento. 2.
Lo schema di convenzione viene predisposto mediante opportuna conferenza di
servizi tra le parti interessate e sottoposto poi all’approvazione del
Consiglio Comunale. L’atto
conseguente può essere stipulato dal responsabile dell’Ufficio competente per
materia quando esistano le condizioni previste dal presente Statuto. Art.
53 Consorzi 1.
Il Comune può costituire consorzi con i Comuni, con le Province ed altri Enti
per la gestione associata di uno o più servizi, o funzioni ed in genere per
il raggiungimento di finalità. Il
Consorzio è Ente dotato di personalità giuridica ed autonomia imprenditoriale
e gestionale, secondo le norme previste per le aziende speciali. 2.
Il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, lo
Statuto e la convenzione con gli enti che compongono il Consorzio. La
convenzione ne prevede le finalità, la durata, le forme di consultazione, le
quote di partecipazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari ed i
reciproci obblighi e garanzie. La
convenzione deve inoltre prevedere la trasmissione agli enti aderenti degli
atti fondamentali del Consorzio, che devono essere pubblicati all’Albo del
Comune sede del Consorzio stesso. 3.
Il Comune è rappresentato nell’Assemblea del Consorzio, per la propria quota
di partecipazione, dal Sindaco o dal suo delegato. Art.
54 Accordi
di programma 1.
Il Comune, per il raggiungimento di obiettivi che richiedono l’adozione
integrata e coordinata di più soggetti pubblici - quali la realizzazione di
opere pubbliche, interventi o programmi d’intervento - può concludere
appositi accordi con altri Comuni, con le Province, con la Regione, con le
Amministrazioni dello Stato, e con altri soggetti pubblici. 2.
Il Sindaco qualora la competenza primaria o prevalente spetti al Comune,
promuove la conclusione degli accordi di cui al I comma che devono prevedere
il coordinamento dei soggetti coinvolti, i tempi, le modalità, i costi, il
finanziamento ed ogni altro adempimento connesso. 3.
L’accordo può prevedere procedimenti di arbitrato, nonché interventi
surrogati di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti. 4.
Per verificare la possibilità dell’accordo di programma, nei casi previsti
dal 2° comma, il Sindaco convoca una conferenza dei rappresentanti di tutte
le amministrazioni interessate. 5.
L’iter procedimentale ha inizio con l’adozione di delibera d’intenti da parte
del C.C., l’ipotesi di accordo è quindi approvata dalle amministrazioni
interessate, formalizzata dalla sottoscrizione del Sindaco e ratificata dal
C.C. 6.
Nel caso in cui l’accordo sia stabilito con decreto del Presidente della
Giunta Regionale e comporti variazione agli strumenti urbanistici, la
ratifica deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di
30 giorni ai sensi del IV e V comma dell’art. 27 della L. 142/90. In
ogni altro caso di accordo di programma la ratifica deve avvenire, a pena di
decadenza entro 30 giorni dalla sottoscrizione da parte del Sindaco. 7.
La vigilanza sull’esecuzione dell’accordo di programma, nei casi di cui al I
comma, e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio
presieduto dal Sindaco e composto da rappresentanti degli enti interessati,
secondo le modalità previste nell’accordo stesso, nonché dal Commissario di
Governo nella Regione o dal Prefetto se all’accordo partecipano
amministrazioni statali o enti pubblici nazionali. TITOLO
V Ordinamento
Amministrativo CAPO
I Gli
Uffici Comunali Art.
55 Principi
di organizzazione delle strutture comunali 1.
Il Comune di Sorrento è organizzato secondo criteri di autonomia, funzionalità
ed economicità gestionale al fine di conseguire obiettivi di pubblica utilità
attraverso l’efficacia e l’efficienza dell’azione Amministrativa. 2.
L’azione Amministrativa deve rendere verso il costante avanzamento dei
risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità
ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all’estensione
dell’area e dell’ambito temporale di frizione delle utilità sociali prodotte
a favore dei cittadini. 3.
Il personale opera con professionalità e responsabilità, agendo costantemente
e coerentemente al servizio dei cittadini, coadiuvando l’Amministrazione per
gli obiettivi programmatici fissati dagli organi dell’Ente. Per
esso sarà attivato il principio della rotazione fra soggetti appartenenti
allo stesso livello secondo i criteri che saranno fissati nel regolamento. Art.
56 Principi
di ordinamento delle strutture 1.
L’Ordinamento della struttura comunale è costituito secondo uno schema
strategico, organizzativo, dinamico e capace di corrispondere costantemente
ai programmi approvati dal Consiglio Comunale ed ai Piani Operativi e
progetti predisposti dalla Giunta Municipale ed è rimandato al Regolamento. 2.
Il Regolamento dovrà tener conto che la struttura si articola in entità
operative anche intersecabili fra loro in relazione all’omogeneità dei
servizi da rendere ed in entità operative di supporto che a loro volta
possono distinguersi in una diversa articolazione che esemplificativamente può
suddividersi in settori, servizi, uffici, unità operative complessive e/o
semplici e comunque in altre entità operativa da individuarsi. 3.
Il Consiglio Comunale, con modalità previste dai regolamenti di attuazione
dello Statuto, modifica, su proposta della Giunta Comunale, la struttura
organizzativa dell’Ente in relazione all’evoluzione delle singole variabili
(variabili tecniche e tecnologiche, condizioni ambientali interne ed esterne,
variabili sociali, quantità e qualità di risorse disponibili) e dalle loro
interazioni. 4.
I Regolamenti di attuazione fissano i criteri organizzativi, definiscono le
modalità secondo le quali si modifica la struttura e si assegna il personale
alle varie unità organizzative. 5.
I Regolamenti stabiliscono inoltre, le garanzie del personale in ordine all’esercizio
della libertà e dei diritti fondamentali. 6.
In conformità degli obiettivi stabiliti con provvedimenti di programmazione
strategico, gestionale-finanziario, gli organi di governo dell’Ente su proposte
avanzate dal Segretario Generale, previo parere della conferenza dei
Dirigenti, dispongono con cadenza annuale le variazioni del Piano
Occupazionale che si rendono necessarie anche in relazione al Piano della
Mobilità interna e quella della formazione del personale in relazione alla
necessità di adeguare le singole unità organizzative ai programmi ed ai
progetti operativi da realizzare nell’anno successivo. L’Amministrazione
assicura l’accrescimento della capacità operativa del personale attraverso
programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale,
riferiti soprattutto all’evoluzione delle tecniche di gestione e degli
ordinamenti giuridici e finanziari. Il
Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori
comunali, promuovendo, anche per le scelte fondamentali che attengono all’organizzazione
operativa degli uffici e servizi, consultazioni con i sindacati che, secondo
le leggi e gli accordi vigenti hanno titolo per partecipare alla
contrattazione decentrata. Il
Consiglio Comunale recepisce la disciplina degli istituti del rapporto di
impiego quale risulta dagli accordi sindacali ai sensi dell’art. 3 della L.
29 marzo 1983 n. 93 Legge quadro sul pubblico impiego. Art.
57 Il
Segretario Comunale 1.
Il Segretario Comunale è funzionario dello Stato, funzionalmente dipendente
dal Sindaco secondo le direttive del quale sovraintende, con ruoli e compiti
di alta direzione, all’esercizio delle funzioni dei dirigenti, coordinandone
l’attività e assicurando la coerenza operativa dell’organizzazione comunale. 2.
Egli è responsabile dell’istruttoria delle proposte di deliberazioni da
sottoporsi al Consiglio e alla Giunta ed esercita tale funzione sia nei
confronti del settore a cui compete formulare la proposta, sia attivando i
responsabili dei servizi tenuti ad esprimere i pareri e le attestazioni
prescritte dalla legge. Può
richiedere il perfezionamento della proposta e l’approfondimento dei pareri,
precisandone i motivi. Completa l’istruttoria con il suo parere in merito
alla legittimità della proposta. 3.
Assicura l’attuazione dei provvedimenti adottati dal Consiglio Comunale,
dalla Giunta e dal Sindaco, disponendo per l’esecuzione sollecita e conforme
degli atti e delle deliberazioni da parte del dirigente del settore o
servizio competente, esercitando tutti i poteri, anche sostitutivi, a tal
fine necessari. 4.
Partecipa alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta, senza diritto
di voto , esprimendo il suo parere in merito alla legittimità delle proposte,
procedure e questioni sollevate durante tali riunioni. 5.
Convoca e presiede la conferenza dei Dirigenti, la conferenza di programma ed
esprime il proprio parere consultivo sulla costituzione delle aree di
intervento funzionale. 6.
Esercita, oltre a quelle previste dai precedenti comma, le altre funzioni
stabilite dal Regolamento e, in particolare, le seguenti: a)
roga i contratti nell’interesse del Comune; b)
preside le Commissioni di concorso per il reclutamento del personale e le
Commissioni di gara per gli appalti e le forniture; c)
assicura, adottando i provvedimenti necessari; l’applicazione da parte degli
uffici e servizi delle norme sul procedimento amministrativo; d)
adotta i provvedimenti organizzativi per garantire il diritto di accesso dei
Consiglieri e dei cittadini agli atti ed alle informazioni e dispone il
rilascio delle copie secondo le norme di regolamento; e)
sovraintende ai servizi che assicurano la pubblicizzazione e la pubblicazione
degli atti ed il loro inoltro, quando previsto, agli Organi di Controllo; h)
ha il potere di certificazione e di attestazione per tutti gli atti del
Comune; g)
adotta gli atti ed i provvedimenti a rilevanza esterna connessi all’esercizio
delle sue competenze secondo il regolamento. 7.
Il Segretario Comunale, per l’esercizio delle sue funzioni, si avvale della
struttura, dei servizi e del personale comunale. Art.
58 Il
Vice Segretario Comunale 1.
Il Vice Segretario Comunale esercita le funzioni vicarie del Segretario Comunale,
coadiuvando e sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza o
impedimento. Art.
59 La
Responsabilità del Segretario Comunale
e dei Dirigenti 1.
Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio o alla Giunta deve
essere richiesto parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile,
rispettivamente al funzionario o dirigente, rispettivamente al funzionario o
dirigente responsabile del servizio interessato e del responsabile di
ragioneria oltre all’attestazione di cui al 5° comma dell’art. 55 L. 142/90,
nonché del Segretario Comunale sotto il profilo della legittimità. Tali
pareri sono inseriti nella deliberazione. 2.
I soggetti di cui al I comma rispondono in via amministrativa e contabile dei
pareri espressi. 3.
Il Segretario Comunale è responsabile degli atti e delle procedure attuative
delle deliberazioni di cui al I comma, unitamente al funzionario preposto. 4.
Il Sindaco, sentito il Segretario e con procedimento che tuteli il
contraddittorio, disciplinato dal Regolamento, può rimuovere il Dirigente
dalla direzione di un’area funzionale. Art.
60 Compiti
dei Dirigenti 1.
I dirigenti organizzano e dirigono gli Uffici ed i Servizi Comunali ai quali
sono preposti, secondo i criteri e le norme stabilite dal presente Statuto e dal
Regolamento. Esercitano, con la connessa potestà di decisione, i compiti di
direzione, propulsione, coordinamento e controllo delle strutture delle quali
sono responsabili, assicurano l’imparzialità, la legalità e la rispondenza
all’interesse pubblico dell’attività degli uffici e servizi da loro
dipendenti. 2.
E’ attribuita ai dirigenti l’autonoma responsabilità della gestione
amministrativa relativa ai compiti ed alle funzioni degli uffici e servizi da
loro dipendenti, che viene dagli stessi esercitata per l’attuazione degli
obiettivi fissati dagli Organi Elettivi, conformemente agli indirizzi dagli
stessi espressi. 3.
I dirigenti, nell’esercizio dell’attività di gestione amministrativa,
elaborano studi, progetti e piani operativi di attuazione delle deliberazioni
degli Organi Elettivi; predispongono proposte di atti deliberativi e ne
assicurano l’esecuzione; disciplinano il funzionamento e l’organizzazione
interna della struttura operativa di cui sono responsabili, assicurando la migliore
utilizzazione ed il più efficace impiego del personale e delle risorse
strumentali assegnate. I
dirigenti esercitano le proprie competenze in relazione a quanto previsto dal
Decreto Legislativo n. 29 del 1993 e secondo quanto disposto dal regolamento
di attuazione che ne attribuisce l’esclusiva competenza in relazione alla
gestione operativa dei servizi loro attribuita. Esprimono
i pareri sulle proposte di deliberazioni, ai sensi dell’art. 53 della L. 8
giugno 1990 n. 142. Emanano istruzioni e circolari per l’applicazione di
legge e regolamenti. Partecipano
agli Organi Collegiali operanti nell’ambito dell’Amministrazione Comunale. Gli
atti a rilevanza esterna di competenza dei dirigenti sono definiti dal
Regolamento, che fissa i limiti della loro potestà discrezionale; non possono
comportare impegni di spesa e costituiscono, di regola, atti dovuti in forza
di legge, di Statuto, di Regolamento od in attuazione di deliberazioni
adottate dagli Organi Elettivi. 4.
I dirigenti sono componenti di diritto delle Commissioni di gara per gli
appalti di opere e servizi e per l’alienazione di beni, di competenza del
settore al quale sono preposti. Assumono, con il Segretario Comunale, la
responsabilità della procedura relativa alla gara e stipulano i contratti in
rappresentanza dell’Amministrazione Comunale. 5.
I Dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi
stabiliti dagli Organi Elettivi, della correttezza amministrativa e dell’efficienza
della gestione. Art.
61 Compiti
dei dipendenti appartenenti alla
Carriera Direttiva 1.
I dipendenti appartenenti alla carriera direttiva svolgono attività di
studio, di ricerca, di elaborazione di piani e di programmi e di
progetti-obiettivi che richiedono elevata specializzazione professionale. 2.
Predispongono atti e provvedimenti di notevole grado di complessità in
conformità agli obiettivi gestionali delle strutture esercitando un controllo
dei risultati a livello amministrativo e tecnico-scientifico. 3.
Il ruolo del funzionario e/o dei direttivi presuppone un’ampia collaborazione
con la posizione di lavoro dirigenziale per il coordinamento delle risorse
umane, strumentali e tecnologiche. Art.
62 Ordinamento
degli uffici 1.
Il Regolamento degli uffici disciplina altresì l’attribuzione delle responsabilità
gestionali per l’attuazione degli obiettivi fissati dagli Organi dell’Ente e
stabilisce le modalità sull’attività di coordinamento tra il Segretario
Comunale e gli stessi. 2.
Spetta ai dirigenti e ai responsabili di servizio la direzione della struttura
secondo i criteri e le norme dettate dalla legge, dal presente Statuto e dal
Regolamento. 3.
Spettano ai Dirigenti e ai Funzionari direttivi responsabili tutti i compiti,
compresa l’adozione di atti, che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno,
e che le leggi ed il presente Statuto e i regolamenti espressamente non
riservino agli organi di governo dell’Ente. 4.
I Dirigenti ed i Funzionari direttivi sono direttamente responsabili, in
relazione agli obiettivi dell’Ente, della correttezza amministrativa e dell’efficienza
della gestione. 5.
La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di
qualifiche dirigenziali o di altra specializzazione, può avvenire mediante
contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con
delibera motivata, di diritto privato, fermi restanti i requisiti richiesti
dalla qualifica da ricoprire. 6.
Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il Regolamento può
prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità. 7.
Il Regolamento disciplina la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il
relativo procedimento, la destinazione d’ufficio, e la riassunzione in
servizio secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato. 8.
Le norme del presente articolo si applicano anche agli uffici ed al personale
degli Enti dipendenti, salvo quanto diversamente disposto dalle leggi
vigenti. 9.
Nella P. O. del Comune dovranno essere previsti i seguenti uffici speciali: 1)
Ufficio per l’accesso all’informazione. 2)
Ufficio gestione organizzativa e formativa. 3)
Ufficio per il controllo della gestione. 4)
Ufficio per il problema dei disabili. Art.
63 Conferenza
dei Dirigenti e Conferenza di Programma 1.
La conferenza dei Dirigenti è presieduta dal Segretario Comunale ed è
costituito da tutti gli appartenenti alle qualifiche dirigenziali dipendenti
dal Comune. La conferenza coordina l’attuazione degli obiettivi dell’Ente,
studia e dispone le semplificazioni procedurali e propone le innovazioni
tecnologiche ritenute necessarie per realizzare la costante evoluzione dell’organizzazione
del lavoro. La conferenza definisce le linee d’indirizzo per l’attuazione
della gestione organizzativa del personale di cui al precedente art. 62. La
conferenza dei Dirigenti tiene le sue riunioni almeno una volta ogni due mesi
ed in ogni occasione in cui il Segretario Comunale, per propria iniziativa o
su richiesta dei componenti, ne constati la necessità. 2.
Per coordinare l’attuazione di programmi, progetti ed iniziative che
richiedono l’intervento di più aree funzionali, il Segretario Comunale
convoca una conferenza dei Dirigenti dei settori interessati, nella quale
vengono adottate le decisioni e promossi i provvedimenti per attuare, nel più
breve tempo, le deliberazioni adottate dagli organi collegiali del Comune. 3.
I verbali delle riunioni sono trasmessi dal Segretario Comunale al Sindaco ed
al Vice Sindaco. CAPO
II Servizi
Pubblici Art.
64 Servizi
Pubblici Locali 1.
Il Comune, nell’ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei
Servizi Pubblici che abbiano per oggetto produzioni di beni ed attività
rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e
civile della Comunità Locale, prevedendo inoltre forme di verifica in relazione
alla qualità dei servizi erogati. Il Consiglio Comunale approva e modifica il
piano generale dei servizi che il Comune svolge o intende svolgere anche
attuando ogni forma di cooperazione con altri Enti. 2.
I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge. 3.
Il Comune valutandone l’opportunità, gestisce, con le modalità previste in
apposito regolamento, i Servizi Pubblici nelle seguenti forme: a)
in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del
servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda; b)
a mezzo di istituzione, per l’esercizio di sevizi sociali senza rilevanza
imprenditoriale; c)
a mezzo di azienda speciale, quando si tratti della gestione di più servizi
di rilevanza economica ed imprenditoriale; d)
a mezzo di S.p.A. a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda
opportuno, in relazione alla natura del servizio da erogare, la
partecipazione di altri soggetti pubblici o privati; e)
in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di
opportunità sociale che ne determinano un’obiettiva convenienza; f)
l’Amministrazione può inoltre perseguire i propri fini nell’ambito e secondo
i principi dell’ordinamento giuridico e istituzionale, secondo forme
stabilite dalla legge e dal presente Statuto. Art.
65 Costituzione
e Partecipazione 1.
La deliberazione del Consiglio Comunale, che autorizza la costituzione o la
partecipazione del Comune ad Enti, Associazioni, Fondazioni, Istituzioni,
Consorzi, Aziende e Società, ne determina le finalità, l’organizzazione ed il
loro finanziamento, provvedendo ad assicurare che l’attività si svolga
conformemente agli indirizzi fissati dallo stesso Consiglio e secondo criteri
di efficienza, efficacia ed economicità di gestione. 2.
I rappresentanti del Comune negli Enti di cui al I comma possono essere
scelti all’interno o fuori del Consiglio Comunale secondo le leggi, gli
statuti delle aziende e i regolamenti del Comune. Tutti
i candidati devono avere una speciale competenza tecnico-amministrativa tali
da farli valutare idonei alle funzioni cui sono chiamati. I candidati esterni
debbono possedere i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale e deve
essere illustrato al Consiglio il loro curriculum. Deve comunque essere
garantita la rappresentanza delle minoranze. 3.
Il Consiglio Comunale può revocare singoli amministratori o l’intero organo
esecutivo di istituzioni o aziende speciali in caso di inefficienze,
irregolarità gestionali o violazioni di legge. La relativa mozione,
sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati ed opportunamente
motivata, è presentata in Consiglio dal Sindaco e deve essere accompagnata
dalla contestuale designazione di nuovi amministratori ed organi. Art.
66 Le
Aziende Speciali 1.
L’Azienda speciale è Ente strumentale del Comune dotato di personalità
giuridica di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal
Consiglio Comunale che ne disciplina l’ordinamento ed il funzionamento. 2.
Organi dell’azienda speciale sono: il Presidente, il Consiglio di
Amministrazione ed il Direttore, al quale compete la responsabilità
gestionale. 3.
La nomina e la revoca del Presidente e degli Amministratori spettano al
Consiglio Comunale. La nomina del Direttore compete al Consiglio di
Amministrazione dell’azienda con le modalità previste dallo Statuto dell’azienda
stessa. 4.
L’Azienda ha un proprio regolamento, adottato dal Consiglio di
Amministrazione nel rispetto della legge o dello Statuto. 5.
Il Comune con deliberazione del Consiglio Comunale, conferisce il capitale di
dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva il piano programma,
il bilancio annuale e pluriennale di previsione e le relative variazioni, il
conto consuntivo e le relazioni gestionali con cadenza annuale. Esercita,
inoltre, la vigilanza, verifica i risultati di gestione, provvede alla
copertura degli eventuali costi sociali che siano necessari a realizzare
interventi richiesti dal Comune stesso. 6.
Lo Statuto dell’azienda speciale prevede un apposito organo di revisione e
forme autonome di verifica gestionale. 7.
Ulteriori specificazioni e discipline per le aziende speciali sono stabilite
dalla legge vigente. 8.
Le aziende speciali adottano alla base della loro iniziativa imprenditoriale
il principio della diminuzione degli sprechi energetici; pertanto operano per
il raggiungimento di scelta energeticamente sostenibili integrate,
riconoscibili, convenienti e controllabili. Art.
67 Le
Istituzioni 1.
L’istituzione svolge attività precipua nel campo sociale ed è organismo
strumentale del Comune dotato di autonomia gestionale. 2.
Organi delle istituzioni sono: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente
ed il Direttore, al quale compete la responsabilità della gestione. 3.
Il Presidente è nominato e revocato dal Consiglio Comunale. Ha la
rappresentanza dell’Istituzione e cura i rapporti con gli organi del Comune. 4.
Il Direttore è nominato, e può essere revocato, con deliberazione della
Giunta; deve avere una particolare competenza per i servizi a cui è preposto. 5.
Il Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione è composto da 5 a 7 membri
nominati dal Consiglio Comunale; esso dura in carica per un periodo
corrispondente a quello del Consiglio Comunale. 6.
Il Regolamento Comunale stabilisce le attribuzioni ed il funzionamento degli
organi dell’Istituzione e le competenze del Direttore. Disciplina
le modalità con le quali il Comune esercita i suoi poteri d’indirizzo, di
vigilanza e di controllo, l’organizzazione interna dell’Ente, i compensi
degli Amministratori. Il Comune determina le tariffe dei servizi, verifica i
risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi
sociali per interventi realizzati su richiesta o esposti dal Comune stesso. 7.
In funzione della finalità specifica di cui al punto b) dell’art. 3, il
Comune istituisce il Centro Meridionale di Educazione Ambientale (C.M.E.A.),
del quale il Sindaco di Sorrento è Presidente di diritto. 8.
Apposito regolamento stabilirà funzioni, competenza, personale e risorse. Art.
68 Vigilanza
controllo 1.
Spetta al Consiglio Comunale, che si avvale delle Commissioni Consiliari
competenti per materia, la vigilanza sugli Enti, Istituzioni, Aziende e
Società a partecipazione comunale. 2.
I rappresentanti del Comune negli Enti, Istituzioni, Aziende e Società a
partecipazione comunale devono presentare al Consiglio, all’inizio dell’Esercizio
Finanziario, una relazione contenente le linee programmatiche che si
intendono seguire nella gestione e, a chiusura dello stesso esercizio, una
relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria e della qualità
dei servizi erogati e degli obiettivi raggiunti. TITOLO
VI Gestione
Economia e Finanziaria e Contabilità CAPO
I Ordinamento
Finanziario e Contabile Art.
69 Ordinamento
Finanziario e Contabile 1.
L’ordinamento finanziario e contabile è riservato allo Stato ed è
disciplinato dalla legge. 2.
Nell’ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria
fondata su certezza di risorse proprie e trasferite. 3.
Il Comune è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle
imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio. CAPO
II La
Programmazione Art.
70 La
Programmazione di Bilancio 1.
La programmazione delle attività del Comune è correlata alle risorse
finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. 2.
La programmazione viene definita e rappresentata dal bilancio di previsione
annuale, dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio
pluriennale, che sono redatti dalla Giunta Comunale che ne definisce i
contenuti di maggior rilievo e, in particolare, i programmi e gli obiettivi. 3.
Il bilancio dovrà contenere nella relazione previsionale e programmatica un
rapporto sullo stato di conservazione dell’ambiente e del territorio, con
riferimento alla possibilità di accrescimento delle risorse e alle azioni a
salvaguardia dello stesso. 4.
I termini per l’approvazione del Bilancio e degli atti contabili correlati,
sono stabiliti dalla legge. 5.
Il Consiglio approva il Bilancio e i documenti di cui al punto 2) in seduta
pubblica, a norma di legge. CAPO
III Revisione
Economico-Finanziaria Art.
71 Il
Collegio dei Revisori dei Conti 1.
La nomina, la durata in carica, la revoca e i requisiti dei Revisori dei
Conti sono disciplinati dalla legge. 2.
Il Collegio dei Revisori è Organo ausiliario dell’attività del Consiglio
nelle materie di sua competenza. Esso svolge in piena autonomia le seguenti funzioni: a)
collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e d’indirizzo; b)
esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione
dell’Ente; c)
attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione
redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazioni
consiliari di approvazione del Conto Consuntivo. 3.
Nella stessa relazione il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a
conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della
gestione. 4.
Per l’esercizio delle loro funzioni i Revisori hanno diritto di accesso agli
atti e documenti dell’Ente. 5.
I Revisori dei Conti rispondono della verità delle loro attestazioni ed
adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino
gravi irregolarità nella gestione dell’Ente, ne riferiscono immediatamente al
Consiglio Comunale. 6.
Al Presidente ed ai Revisori dei Conti spettano i compensi previsti dalla
legge. Art.
72 Il
Rendiconto della Gestione 1.
I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e
dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del Bilancio ed il conto
del Patrimonio. 2.
La Giunta, con una relazione illustrativa allegata al Conto Consuntivo,
esprime le proprie valutazioni in merito all’efficienza dell’adozione
condotta, sulla base dei risultati consentiti, in rapporto ai programmi ed ai
costi sostenuti. 3.
Il Conto Consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno
dell’anno successivo in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei
Consiglieri presenti. Per
le sedute di approvazione del Conto Consuntivo si applica il precedente art.
12 CAPO
IV Appalti
e Contratti Art.
73 Procedure
negoziali Il
Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi,
agli acquisti e alle vendite, alle permute, alle locazioni ed agli affitti,
relativi alle proprie attività istituzionali, con l’osservanza delle
procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento per la disciplina
dei contratti. 2.
La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione
adottata dal Consiglio Comunale o dalla Giunta, secondo la rispettiva
competenza, indicante: a)
il fine che il contratto si intende perseguire; b)
l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c)
le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in
materie di contratti delle Amministrazioni dello Stato ed i motivi che ne
sono alla base. 3.
Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa C.E.E. recepita
o comunque vigente nell’ordinamento giuridico. 4.
Per la stipulazione dei contratti in rappresentanza del Comune può
costituirsi il dirigente nominato di volta in volta, dal Sindaco. CAPO
V Controllo
di gestione Art.
74 Finalità 1.
Con apposite norme da introdursi nel Regolamento di contabilità il Consiglio
Comunale definisce le linee guida dell’attività di controllo interno della
gestione. 2.
Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto
agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in
corso d’esercizio la valutazione dell’andamento della gestione e gli
eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati
prefissati. 3.
Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull’impiego delle
risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle
funzioni e servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e
qualitativi, deve assicurare agli organi di governo dell’Ente tutti gli
elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il
processo di sviluppo dell’organizzazione. 4.
Nel caso che attraverso l’attività di controllo si accertino squilibri nella
gestione del Bilancio dell’esercizio in corso che possono determinare
situazioni deficitarie, la Giunta propone immediatamente al Consiglio
Comunale i provvedimenti necessari. TITOLO
VII Norme
Finali e Transitorie Art.
75 Procedure
per la Revisione dello Statuto 1.
La modificazione e l’abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio
Comunale con la procedura stabilita dall’art. 4, commi 3° e 4°, della Legge 8
giugno 1990 n. 142. 2.
La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere
presentata al Consiglio Comunale congiuntamente a quella deliberazione del
nuovo Statuto. 3.
L’adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale.
l’abrogazione totale dello Statuto assume efficacia con l’approvazione del
nuovo testo dello stesso. 4.
La proposta di revisione od abrogazione respinta dal Consiglio Comunale, non
può essere rinnovata fin tanto che dura in carica il Consiglio che l’ha
respinta. Art.
76 Regolamenti 1.
Fino all’entrata in vigore dei Regolamenti previsti dallo Statuto e di quelli
comunque necessari a darne attuazione, da approvare entro un anno dall’approvazione
del presente Statuto restano in vigore i Regolamenti vigenti, ad eccezione
del regolamento di contabilità e dei contratti da approvare nei termini di
legge. 2.
Per quanto attiene agli Enti già esistenti alla data di approvazione del
presente Statuto, è inteso che continuano ad essere retti dalla normativa di
riferimento che dovrà essere conformata al presente Statuto entro un anno
dalla sua entrata in vigore. Art.
77 Entrata
in vigore 1.
Il presente Statuto, dopo l’espletamento del controllo da parte del
competente Organo Regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione ed è affisso all’Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi. 2.
Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di
pubblicazione, al Ministero degli Interni, per essere inserito nella raccolta
ufficiale degli Statuti. 3.
Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua
pubblicazione nel B.U.R.C. 4.
Il Segretario Comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne
attesta l’entrata in vigore. 5.
Il Consiglio Comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la
conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini. Art.
78 Vice
Segretario Comunale - Norma Transitoria Nella
prima applicazione del presente Statuto la qualifica di Vice Segretario
Comunale rimane attribuita al dipendente che è titolare della stessa secondo
l’attuale ordinamento del personale. Art.
79 Regime
Provvisorio della Rotazione degli Uffici Nell’attesa dell’approvazione del Regolamento del Personale si stabilisce che il principio della rotazione del Personale venga applicato nel rispetto della normativa vigente riguardante la mobilità. Torna alla home page |