Comune di Sorrento

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Statuto

 
            Statuto del Comune di Sorrento approvato dal Consiglio Comunale con delibere nn. 92/91; 51 - 77 e 86/92, sulle quali la Sezione Provinciale di Napoli aveva emesso la seguente decisione: "Si prende atto per quanto di competenza, con le seguenti avvertenze: i punti b) n) p) s) di cui al I comma dell’art. 26, così come emandate sono in contrasto sia con le osservazioni del CO.RE.CO, sia con precise norme della L. 142/90 e devono pertanto essere, in via prioritaria, oggetto di revisione in sede di riesame dello Statuto"; Pubblicato sul supplemento del B.U. della Regione Campania n. 24 del 31.5.1993. Adeguato e modificato con atto di Consiglio Comunale n° 15/96 sul quale la Sezione Provinciale di Napoli nella seduta dell’11.4.96 v. 29, prot. 202231, ha emesso la seguente decisione: "Prende Atto con l’eliminazione dell’aggiunta "nei quali va compreso il Sindaco" art. 13, lettera b, III cap. in quanto il Sindaco non è consigliere comunale";
-Ripubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Sorrento per giorni 15, dal 19.4.1996 al 4.5.1996 a norma di legge, senza che vi siano state opposizioni.

 

IL SEGRETARIO GENERALE                    IL SINDACO

Dr. VINCENZO FRANCO                          PROF. AVV. FERDINANDO PINTO

 

 

 

COMUNE DI SORRENTO

(Provincia di Napoli)

 

S T A T U T O

TITOLO I

Principi fondamentali

Art. 1

Statuto

            1. Il presente Statuto costituisce l’atto fondamentale che informa e regola la vita della comunità, le modalità di partecipazione dei cittadini, disciplina l’organizzazione, la struttura e l’attività del Comune.

Art. 2

Il Comune

1. Il Comune di Sorrento è ente autonomo nel rispetto dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi generali della Repubblica, dal presente statuto e dai regolamenti.

            2. Il Comune rappresenta i cittadini, la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo nel segno della solidarietà garantendo la partecipazione dei cittadini.

Art. 3

Finalità

            1. Il Comune, nell’ambito delle leggi regionali e statali, s’impegna a garantire:

            a) il benessere morale e materiale dei propri cittadini;

            b) la conservazione e la difesa dell’ambiente quale valore assoluto da preservare e custodire nell’interesse di più ampia comunità e delle generazioni avvenire;

            c) la tutela della salute pubblica, con particolare riguardo alla salubrità dell’ambiente;

            d) la rimozione degli ostacoli di qualsiasi natura che impediscano il pieno sviluppo della persona umana ed il libero esercizio dei suoi diritti inviolabili, in una prospettiva di reale parità tra uomini e donne;

            e) l’attuazione piena dei diritti delle persone con particolare riguardo ai minori, agli anziani, agli inabili ed agli invalidi;

            f) la funzione sociale dell’iniziativa pubblica e privata in economia, anche ai fini occupazionali, particolarmente nei settori dell’artigianato, dell’agricoltura, del turismo e del commercio;

            g) la tutela, la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni locali, del patrimonio religioso, culturale, storico, artistico, archeologico e paesaggistico, promuovendo forme compatibili di fruizione dello stesso da parte della comunità;

            h) ogni iniziativa utile per il conseguimento del diritto alla casa;

            i) le iniziative per far crescere una coscienza civile nel paese, contro ogni forma di criminalità organizzata ed in particolare camorra e mafia;

            l) la pratica dell’attività sportiva dilettantistica;

            m) forme adeguate di partecipazione per i non residenti di qualsiasi nazionalità;

            n) l’attuazione del diritto allo studio anche attraverso lo sviluppo di servizi a tanto finalizzati e per la formazione e l’orientamento professionale.

Art. 4

Principi

            1. Per il raggiungimento delle proprie finalità, il Comune favorisce la nascita e lo sviluppo delle libere forme associative; persegue la realizzazione dei programmi nel confronto costante con i cittadini.

            2. Riconosce il turismo quale volano motore dell’economia sorrentina e, al fine di elevare la qualità della vita dei propri cittadini , i livelli di ospitalità e la propria immagine, promuove appropriate politiche autosettoriali.

            3. Istituisce enti dotati di autonomia decisionale nell’ambito delle finalità specifiche da perseguire, dotandoli di necessari supporti finanziari e strutturali.

            Favorisce la partecipazione degli Enti, delle Associazioni Sindacali, delle formazioni sociali, religiose economiche, culturali scientifiche e ambientalistiche e di volontariato; pubblicizza in forma adeguata gli atti dell’Amministrazione Comunale; garantisce ai cittadini, in forma singola e associata, l’accesso agli atti, alle strutture e ai servizi del Comune; individua come criterio fondamentale la distinzione del ruolo politico da quello amministrativo, valorizzando le competenze degli organi e la professionalità del personale ed individuando le rispettive responsabilità; organizza le proprie strutture in funzione dei bisogni e delle aspettative dei cittadini, uniformandole ai principi dell’efficienza ed efficacia dei servizi; garantisce ove oggettivamente possibile la presenza di almeno un rappresentante della minoranza alle Commissioni ed a tutti gli organismi cui partecipa l’Ente.

            4. Costituisce principio di peculiare valore, ricollegandosi all’universalità del nome e dell’immagine di Sorrento, la costante ricerca di rapporti con altre comunità e popoli, anche attraverso gemellaggi e scambi culturali.

Art. 5

Programmazione

            Il Comune assume la programmazione come metodo informatore della propria attività, concorrendo all’elaborazione del programma regionale di sviluppo e degli altri piani e programmi regionali e provinciali.

Art. 6

Territorio - Gonfalone e stemma del Comune

            1. Il territorio del Comune di Sorrento è individuato nella cartografia allegata. Esso confina:

            - a Nord: Mari Tirreno (Golfo di Napoli)

            - a Est: Comune di S. Agnello

            - a Ovest: Comune di Massalubrense

            - a Sud: Mar Tirreno (Golfo di Salerno)

            2. Il Comune ha un proprio stemma e un proprio gonfalone con le seguenti caratteristiche:

            campo rosso a cinque losanghe uguali di argento, accostate e messe in fascia, fregiato da ornamenti di città costituiti da rami di alloro e olivo ai lati dello scudo, sovrastato da corona e cinque torri.

            3. L’uso dello stemma e del gonfalone è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

            Art. 7

Funzioni del Comune

            Le funzioni del Comune sono quelle previste dagli artt. 9-10 e 19 della legge 142/90.

TITOLO II

Ordinamento istituzionale

CAPO I

Organi del Comune

Art. 8

Organi del Comune

            1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.

            2. Il Consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo;

            3. La giunta è organo di gestione amministrativa;

            4. Il Sindaco è organo monocratico. Egli è il legale rappresentante dell’Ente ed è responsabile dell’Amministrazione.

            E’ il capo dell’Amministrazione Comunale, ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale, ed autorità sanitaria.

CAPO II

Consiglio Comunale

Art. 9

Competenze del Consiglio Comunale

            1. Il Consiglio rappresenta l’intera comunità.

            2. Esso ha funzioni di indirizzo politico-amministrativo che esprime in risoluzioni, ordini del giorno e qualsiasi altra forma che ritenga opportuno; adotta gli atti fondamentali nelle materie riservate alla competenza del Consiglio dalla legge.

            3. Gli atti fondamentali contengono l’individuazione degli obiettivi e finalità da raggiungere, le risorse e gli strumenti dell’azione, le prescrizioni da osservare, individuando gli elementi la cui variazione richieda un ulteriore intervento del Consiglio.

            4. Esercita prioritariamente il controllo sulla rispondenza dell’organizzazione e dell’azione del Comune ai principi fissati dal presente Statuto.

            5. Verifica attraverso appropriati atti di controllo, estesi anche all’iter procedimentale, il conseguimento degli obiettivi previsti.

            6. Il Consiglio Comunale, oltre che nelle materie previste dall’art. 32 della Legge 8.6.1990 n. 142 modificato dall’art. 15 della Legge 81/93 e dall’art. 15 della Legge 109/94, ha competenza deliberativa nelle seguenti materie:

            a) Proposte da presentare alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione, ai sensi dell’art.15 della citata L. 142/90;

            b) le norme regolanti la stipula di convenzioni tra Comune, Enti ed associazioni per la gestione dei servizi;

            c) Esame della condizione degli eletti alla carica di consigliere e ogni atto inerente la loro posizione;

            d) Nomina del collegio dei revisori dei conti;

            e) Nomina del difensore civico;

            f) Nomina del Comitato dei garanti per l’espletamento dei referendum consultivi;

            g) Nomina dei componenti delle Commissioni Consiliari previsti per legge e per Statuto;

            h) I criteri e le modalità di cui all’art. 12 della L. 241/90;

            i) La delega alla Comunità Montana delle funzioni di cui all’art. 29, 2° comma della L. 142/90;

            l) L’adozione della preliminare delibera d’intenti e successiva ratifica consiliare dell’accordo di programma.

Art. 10

Funzioni di indirizzo e controllo

            Nell’esercizio della potestà d’indirizzo e controllo il Consiglio:            

            a) compie le scelte fondamentali in sede di programmazione generale, coordinandone gli aspetti finanziari - socio economici - urbanistici e paesaggistici;

            b) adotta ogni atto necessario ad indirizzare l’attività dell’Ente;

            c) vota la sfiducia nei confronti del Sindaco e della Giunta;

            d) determina gli indirizzi programmatici che le aziende, istituzioni ed Enti dipendenti o sottoposti a vigilanza debbono perseguire nella loro attività;

            e) valuta ed esprime orientamenti sulle relazioni comunque sottoposte al suo vaglio da parte di altri organi o enti terzi;

            f) esercita il controllo sulla rispondenza dell’operato del Sindaco, della Giunta Municipale e della struttura organizzativa dell’Ente rispetto agli indirizzi programmatici deliberativi;               g) prende atto degli atti fondamentali dei Consorzi trasmessi ai sensi del II comma del successivo articolo 53.

Art. 11

Funzionamento del Consiglio Comunale

            1. La Legge regola l’elezione e la durata del Consiglio, il numero dei consiglieri che lo compongono e i casi di ineleggibilità e incompatibilità degli stessi.

            2. Le norme generali di funzionamento del Consiglio Comunale sono stabiliti dal regolamento, secondo quanto dispone il presente Statuto.

            3. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione. In caso di inosservanza dell’obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

            3/bis. La prima seduta è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal Consigliere Anziano fino all’elezione del Presidente del Consiglio Comunale. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del Presidente eletto, per la comunicazione dei componenti della Giunta e per la discussione e approvazione degli indirizzi generali di governo ai sensi dell’art. 34, comma II della Legge 8/6/1990 n. 142 come successivamente modificato dalla legge 81/93 e 415/93. E’ consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell’art. 72, 4° comma del testo unico della legge per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni Com.li approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6.5.1960 n. 570, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati proclamati consiglieri ai sensi dell’art. 7 7° comma della legge 81/93.

            3/ter. Qualora il consigliere anziano si assenta o rifiuti di presiedere l’assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui al comma 3/bis, occupa il posto immediatamente successivo".

            3/quater. Nella seduta prevista dal precedente comma III, subito dopo la convalida degli eletti il Consiglio Comunale provvede alla elezione, nel suo seno, del Presidente dell’assemblea con votazione segreta e risulterà eletto il consigliere che avrà riportato la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Nell’eventualità ed infruttuosità della I^ votazione risulterà eletto alla carica di presidente il consigliere che avrà riportato la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

            4. Il Presidente dell’assemblea convoca il Consiglio e lo presiede fissando l’ordine del giorno e l’ora della seduta, o di più sedute qualora i lavori del Consiglio siano programmati per più giorni.

            5. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni sono esercitate dal consigliere anziano.

            5/bis. Il Presidente resta in carica per la stessa durata di 4 anni prevista per i consiglieri comunali. Il Presidente può essere sostituito o revocato su proposta di 2/5 dei consiglieri assegnati. Alla sostituzione si provvede con la votazione del nuovo Presidente effettuato in forma segreta e con la maggioranza prevista dal precedente comma 3 quater. Nell’eventualità di sostituzione o morte si applicano le sostituzioni previste dal comma precedente.

            5/ter. Il Presidente dell’assemblea per l’espletamento delle sue funzioni e per l’istruttoria degli atti si avvale dell’ufficio degli affari generali e di segretaria nonché dei vari uffici competenti per l’istruttoria.

            6. Il Consiglio deve essere altresì convocato quando lo richieda almeno un quinto dei consiglieri in carica e dovranno essere trattati gli argomenti proposti dai richiedenti o dal Sindaco.

            La convocazione dovrà essere prevista per una data compresa nei 20 gg. successivi da quella in cui è pervenuta la richiesta dei consiglieri o del Sindaco.

            7. Il Consiglio dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare solo gli atti urgenti e improrogabili.

Art. 12

Pubblicità e validità della seduta

            1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi in cui il regolamento stabilisca diversamente; i cittadini ne devono essere adeguatamente informati.

            2. La seduta è valida se è presente almeno la metà dei Consiglieri assegnati oltre il Sindaco, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale. In caso di assenza del Sindaco dovranno essere presenti 11 Consiglieri.

            In seconda convocazione la seduta è valida purché intervengano almeno cinque Consiglieri assegnati oltre al Sindaco. In caso di assenza del Sindaco devono intervenire almeno sei Consiglieri.

            Non possono essere trattati in seconda convocazione gli argomenti relativi al Bilancio di previsione, al Conto Consuntivo e agli altri argomenti per i quali è previsto un quorum specifico o un quorum di votazione ragguagliato ai componenti assegnati al Collegio.

            3. Alle sedute del C.C. partecipa il Segretario Comunale e in caso di assenza o impedimento di questi, il Vice Segretario.

Art. 13

Votazioni

            1. Il voto del Consiglio è di regola, palese, salvo i casi in cui il regolamento o il presente statuto stabiliscano la votazione segreta.

            2. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta dalla legge, dal regolamento o dal presente statuto una diversa maggioranza.

            3. Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

            Le suddette deliberazioni sono trasmesse all’Organo di Controllo entro 5 giorni dall’adozione, a pena di decadenza, ai sensi del VI comma dell’art. 56 della L. 142/90.

Art. 14

Verbalizzazione delle sedute

            1. Di ogni seduta del Consiglio è redatto apposito verbale a cura del Segretario Comunale.

            2. Nei casi di legge può svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante un Consigliere designato dal Sindaco.

            3. Il verbale e le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Segretario Comunale e dal Sindaco o da chi, a norma di legge e di Statuto, ha presieduto la seduta o li ha sostituiti.

            4. La verbalizzazione degli interventi avviene per sintesi o per integrale trascrizione nei casi previsti dal regolamento.

CAPO III

Consiglieri e gruppi consiliari

Art. 15

Avviso di convocazione dei Consiglieri

            1) L’avviso di convocazione, contenente la data e l’ora di prima e seconda convocazione, con allegato ordine del giorno deve essere pubblicato all’albo pretorio e notificato dal messo comunale al domicilio dei consiglieri, nei seguenti termini:

            a) almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l’adunanza qualora si tratti di sessioni ordinarie;

            b) almeno tre giorni prima di quello stabilito per l’adunanza, qualora si tratti di sessioni straordinarie;

            c) almeno 24 ore prima dell’adunanza, per i casi di urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all’ordine del giorno.

            2. Di norma gli atti del Consiglio dovranno essere depositati in Segreteria almeno due giorni prima della seduta del Consiglio.

            3. Il Segretario Comunale certifica dell’esatto adempimento di quanto prescritto al comma precedente.

            4. Sono sessioni ordinarie quelle nelle quali è posto in discussione il bilancio di previsione e di conto consuntivo.

Art. 16

Diritti e doveri dei consiglieri

            1. I consiglieri comunali rappresentano, senza vincolo di mandato, l’intera comunità; a questa e alla propria coscienza rispondono degli atti compiuti nell’espletamento dell’incarico nel rispetto delle leggi, del presente statuto e dei regolamenti.

            2. Essi entrano in carica all’atto della proclamazione, ovvero, in caso di surroga, dall’adozione della relativa delibera da parte del consiglio.

            3. A ciascun consigliere è garantito l’espletamento del ruolo che gli compete nel rispetto delle leggi e del presente Statuto.

            In particolare il consigliere:

            - esercita l’iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti al Consiglio, anche sotto forma di proposta di esplicita deliberazione;

            - presenta all’esame dello stesso, interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzione;

            - ha diritto ad ottenere, per l’espletamento del proprio mandato, tutte le notizie ed informazioni utili dagli uffici del Comune e dalle aziende ed enti o di cui è parte.

            Le copie degli atti e documenti sono rilasciate dal segretario comunale o dal direttore delle aziende ed enti di cui sopra; del loro uso risponde il consigliere richiedente.

            In ogni caso il consigliere ha l’obbligo di osservare il segreto sugli atti e notizie ricevuti, ove ciò sia espressamente previsto dalla legge, dal presente statuto o dal regolamento;

            ha il diritto - dovere di partecipare alle sedute di consiglio, commissioni e: organismi vari delle quali fa parte.

            4. Il consigliere che, per motivi personali, di parentela, professionali o di qualsiasi natura, abbia interesse in un particolare argomento all’o.d.g. del Consiglio, ovvero della Commissione, deve assentarsi dal dibattito e dalla votazione richiedendo che di tanto, sia dato conto nel verbale.

            Il regolamento definisce caso di sussistenza di conflitto di interessi.

            5. I consiglieri che non intervengono a 3 sedute consiliari consecutive senza giustificazioni sono dichiarati decaduti, con le modalità di cui al regolamento.

            6. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal medesimo al Consiglio Comunale tramite il Presidente del Consiglio Comunale il quale è tenuto ad iscriverle all’ordine del giorno di una seduta che dovrà tenersi improrogabilmente entro 20 giorni dalla data di presentazione. Le dimissioni sono irrevocabili e non necessitano di alcuna presa d’atto. Esse diventano efficaci a seguito del provvedimento di surrogazione che verrà adottato dal Consiglio Comunale. La surrogazione, congiuntamente alla convalida, dovrà essere votata per votazione palese, a maggioranza assoluta dei votanti. La surrogazione è immediatamente efficace e conferisce titolo al Consigliere subentrante di partecipare immediatamente alla seduta.

            7. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.

            8. Sarà istituito - secondo le forme definite dal regolamento - l’albo delle presenze dei consiglieri alle sedute del Consiglio e delle Commissioni.

            9. Ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

            10. Il consigliere comunale che assume la carica di assessore della rispettiva Giunta cessa dalla carica di Consigliere all’atto dell’accettazione della nomina e dal suo posto subentra il I° dei non eletti.

            11. Il Comune assicura adeguata assistenza ai Consiglieri contro ogni rischio connesso all’esercizio del mandato.

Art. 16/bis

Surrogazione e supplenza dei consiglieri comunali

            1. Nel Consiglio Comunale il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa , anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto. Nel caso di sospensione di un consigliere adottato ai sensi dell’art. 15, comma 4/bis della legge 19.3.1990 n. 55 come modificato dall’art. 1 della legge 18.1.1992, n. 16, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l’esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti il maggior numero dei voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma VI.

Art. 17

Gruppi Consiliari e conferenza dei Capigruppo

            1. La conferenza dei Capigruppo è organo di coordinamento delle attività dei gruppi in seno al C.C.

            La conferenza dei capigruppo è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale che la convoca nei casi e con le modalità previste dal regolamento.

            2. Il Regolamento stabilisce le modalità per la costituzione ed il funzionamento della Conferenza dei Capigruppo e ne definisce i poteri e le competenze.

            3. Il Comune assicura ai gruppi consiliari ogni possibile supporto di strutture e di personale per l’esercizio delle loro funzioni.

            4. I consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare.

            Nel caso in cui di una lista sia eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.

            Ciascun gruppo comunica al Presidente del Consiglio il nominativo del capogruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del consiglio neo-eletto.

            In mancanza di tale comunicazione viene considerato capogruppo il consigliere "più anziano" del gruppo secondo il presente statuto. I gruppi consiliari che fanno parte di Partiti nazionali possono formarsi anche durante il corso del mandato e senza alcun limite numerico.

            5. In caso di scissione politica in sede nazionale, con contestuale nascita e costituzione di un nuovo soggetto politico o movimenti a carattere nazionale, saranno riconosciuti ai consiglieri comunali che vi aderiranno i diritti di cui al presente articolo.

            In ogni altro caso la costituzione in gruppo postula l’istanza conforme di almeno tre consiglieri.

CAPO IV

Commissioni consiliari

Art. 18

Commissioni consiliari

            1. Il Consiglio Comunale può eleggere nel proprio seno commissioni permanenti o speciali, con criterio proporzionale e con l’obbligo di garantire in ciascuna commissione la presenza di un rappresentante della minoranza.

            2. Le Commissioni Comunali non possono essere convocate contestualmente al Consiglio Comunale.

            3. Le Commissioni consiliari permanenti o speciali nominate dal Consiglio eleggono nel proprio seno un Presidente, un vice presidente che compongono l’ufficio di Presidenza.

            4. Alle Commissioni consiliari permanenti o speciali possono partecipare, con diritto di parola, il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri.

            Le decisioni spettano ai consiglieri eletti nella commissione.

            Alle sedute sono di norma invitati i dirigenti o i funzionari cui fa capo la responsabilità istruttoria e gestionale degli argomenti in esame.

            5. Su loro iniziativa, ma senza spesa, le commissioni consiliari permanenti o speciali possono consultare esperti in materia e invitare a partecipare i rappresentanti di Enti, sindacati, forze sociali, politiche ed economiche, le consulte e le associazioni iscritte all’albo comunale per l’esame di specifici argomenti.

            Gli stessi organismi possono chiedere di essere ascoltati.

            6. Le sedute delle commissioni consiliari permanenti o speciali sono pubbliche, salvo i casi stabiliti dal regolamento.

            L’avviso di convocazione deve essere comunicato agli interessati e affisso all’Albo Pretorio Comunale.

            7. Il numero delle commissioni, il settore di competenze, le norme per la composizione ed il funzionamento, per la partecipazione di Enti, forze sociali, politiche ed economiche sono stabilite dal Regolamento.

Art. 19

Commissioni permanenti

            Le commissioni consiliari permanenti svolgono attività conoscitiva, propositiva e preparatoria, nella materia di competenza del Consiglio, esaminano ed approfondiscono proposte di deliberazione e le altre questioni sottoposte all’esame del Consiglio.

            Le Commissioni possono inoltre svolgere studi e ricerche, con le modalità e i limiti stabiliti dal regolamento.

            Il Sindaco può trasmettere, perchè vengano approfondite dalle singole commissioni, istanze, petizioni e proposte dei cittadini.

            Il Sindaco e la Giunta chiedono alle Commissioni, quando lo ritengano opportuno, pareri preliminari di natura non vincolante in ordine a specifiche iniziative che si intendono perseguire.

Art. 20

Commissioni speciali

            1. Le commissioni speciali, che dovranno comunque rispettare le minoranze, possono essere nominate dal Consiglio Comunale per l’esame di questioni di carattere settoriale o generale che esulino dalle competenze delle commissioni permanenti.

            2. Il Consiglio dovrà indicare nella deliberazione che istituisce una commissione speciale i poteri, i mezzi finanziari, gli ambiti specifici di lavoro, gli obiettivi da raggiungere e i tempi di operatività.

            Esse si sciolgono all’atto della presentazione della relazione conclusiva al Consiglio stesso.

            CAPO V

La Giunta Municipale

Art. 21

Composizione

            1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la convoca e la presiede, e da 6 Assessori.

            2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un Vice-Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.

            3. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di Assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato assessore.

            4. In caso di nomina ad Assessore di un consigliere comunale si applica la disposizione di cui al precedente art. 16.

            5. Il Sindaco può scegliere i componenti della Giunta anche al di fuori dei componenti il Consiglio Comunale fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale.

Art. 22

Elezione

            1. L’elezione del Sindaco avviene nelle forme di legge.

            Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.

Art. 23

Norme di funzionamento

            1. La Giunta Comunale è convocata dal Sindaco che fissa la data della riunione e l’ordine del giorno da notificare almeno 24 ore prima della seduta salvo i casi di urgenza.

            Entro lo stesso termine copia dell’o.d.g. viene trasmesso ai capigruppo consiliari e al Presidente del Collegio dei Revisori del Conto, nonché al Presidente del Consiglio Comunale.

            Nel caso di delibere adottate in via d’urgenza, l’adozione delle stesse deve essere comunicata ai predetti soggetti il giorno successivo alla seduta.

            2. La Giunta Comunale è presieduta dal Sindaco o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Sindaco o in assenza o impedimento di quest’ultimo da uno degli Assessori secondo l’ordine di priorità riportato nel provvedimento di nomina adottato dal Sindaco.

            3. Le adunanze della Giunta Comunale non sono pubbliche.

            Alle stesse partecipa il Segretario comunale, o in sua assenza o impedimento, il Vice-Segretario.

            4. Le sedute della Giunta Comunale sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, arrotondata all’unità superiore.

            5. La Giunta Comunale adotta le proprie deliberazioni su proposta scritta del Sindaco o di ciascun assessore, corredata dai pareri, dai visti e dalle attestazioni richieste dalla legge.

            6. La deliberazione è approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

            7. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni e incarichi, il Presidente o l’intero collegio dei Revisori dei conti, i Consiglieri Comunali, i dirigenti e funzionari del Comune ed i rappresentanti del Comune in enti, aziende, consorzi e commissioni, nonché esperti esterni nelle specifiche materie oggetto di trattazione, nonché i rappresentanti delle Associazioni e delle Consulte.

            8. In caso di rinnovo del Consiglio la Giunta rimane in carica fino all’insediamento della nuova.

Art. 24

Competenze della Giunta

            1. La Giunta collabora con il Sindaco nella amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

            La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, del Segretario o dei Dirigenti; collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive ed impulso nei confronti dello stesso.

            Nell’ambito delle suddette competenze spetta alla Giunta Municipale deliberare in via esemplificativa e non esaustiva:

            a) l’approvazione dei progetti nell’accezione di cui all’art. 32 della Legge 142/90 così come modificato dall’art. 15 della Legge 109/94, dei programmi esecutivi, degli appalti attuativi dei programmi deliberati dal Consiglio, nonché le perizie di variante entro i limiti stabiliti dalla legge e sempre che non comportino un aumento della spesa complessiva;

            b) l’approvazione di convenzione con i comuni e Provincia che non comportino gestione coordinata di funzioni e servizi, né richiedono specifiche apposizioni di fini e forme di consultazione degli Enti contraenti;

            c) le concessioni in uso dei beni demaniali e patrimoniali di durata superiore all’anno;

            d) gli appalti, le somministrazioni, le forniture di beni e servizi, comprese le manutenzioni ordinarie sulla base di regolamenti e capitolati approvati dal Consiglio Comunale;

            e) gli acquisti, le alienazioni, le accettazioni, i rifiuti di lasciti o donazioni di beni mobili e di valori immobiliari;

            f) le variazioni di tariffe in materia tributaria e per la fruizione dei beni e dei servizi che non comportino modifica della disciplina generale e che non superino i minimi di legge;

            g) le servitù di ogni genere e tipo;

            h) la determinazione di quote a carico degli utenti per l’uso delle attrezzature;

            i) le locazioni attive e passive;

            l) l’attribuzione di benefici ai dipendenti comunali di carattere giuridico economico derivanti da norme di legge o di regolamento;

            m) gli atti in materia di personale non riservati al Consiglio Comunale, al Sindaco e ai dirigenti.

            L’adozione di provvedimenti e di:

            - assunzione; cessazione, e su parere dell’apposita commissione, quelli disciplinari e di sospensione delle funzioni del personale comunale, nonché la formulazione dei pareri di cui al successivo art. 29, comma 15°.

            L’approvazione degli accordi di contrattazione decentrata;

            n) la nomina di Commissioni e la designazione di rappresentanti diverse da quelle contemplate dal precedente art. 9.

            o) l’autorizzazione al Sindaco a stare in giudizio , giurisdizionale ordinaria od amministrativa, come attore o convenuto, in ogni ordine e grado compreso le transazioni che non impegnino il Comune per gli esercizi successivi e la nomina dei legali per l’assistenza in giudizio;

            p) esercitare le funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione o dalla Provincia quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto od altro Organo;

            q) variazioni di bilancio adottate in via d’urgenza e da sottoporre a ratifica del Consiglio Comunale entro il termine di 60 giorni successivi a pena di decadenza, con obbligo di trasmissione della delibera all’organo di controllo nei termini di legge;

            r) attività propositiva al Consiglio Comunale;

            s) definire le condizioni ed approvare le convenzioni con soggetti pubblici e privati, concernenti opere e servizi in materia urbanistica, nell’ambito dei criteri stabiliti dal Consiglio Comunale;

            t) riferisce annualmente sia in sede di approvazione del bilancio preventivo sia in sede di approvazione del conto consuntivo dell’attività amministrativa.

            2. La Giunta Comunale è tenuta a trasmettere al Comitato Regionale di Controllo le deliberazioni adottate nonostante il parere contrario di legittimità del Segretario Comunale, avvalendosi della facoltà prevista dal I comma dell’art. 45 legge 8 giugno 1990 n. 142, nonché le delibere previste al punto q) del comma precedente.

Art. 25

Gli Assessori

            1. Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all’esercizio della potestà collegiale della Giunta.

            Esercitano per delega del Sindaco le funzioni di controllo e di indirizzo dei servizi e degli uffici, nonché dei servizi di competenza statale, nell’ambito delle aree e dei settori di attività specificamente definiti nella delega predetta.

            La delega attribuisce al delegato la responsabilità connessa alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento.

            2. Le deleghe conferite agli Assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima adunanza successiva al loro conferimento.

            Le modifiche o la revoca delle deleghe viene comunicata al Consiglio dal Sindaco nello stesso termine.

            3. Agli assessori comunali è vietato di coprire incarichi e assumere consulenze presso Enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune. Gli assessori partecipano alle riunioni del Consiglio se proponenti la delibera da adottare.

Art. 26

Durata in carica della Giunta Comunale

            1. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Assessore, il Sindaco nomina il sostituto dandone comunicazione al Consiglio Comunale tramite il Presidente del C.C.

Art. 27

Decadenza

            1. La Giunta decade nel caso di dimissioni del Sindaco.

2. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della rispettiva Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

3. Il Sindaco e la rispettiva Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 28

Regolamento

            1. La Giunta Municipale provvede con propria deliberazione e regolamentazione i vari aspetti connessi al proprio funzionamento.

CAPO VI

Il Sindaco

Art. 29

Funzioni e competenze

            1. Il Sindaco nelle funzioni di capo dell’amministrazione comunale, rappresenta la comunità.

            Sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, promuove le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini che la compongono.

            2. Convoca e presiede la Giunta, fissandone l’ordine del giorno.

            3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e soprintende altresì all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

            Il Sindaco è inoltre competente nell’ambito delle discipline regionali e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l’esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

            4. Sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all’esecuzione degli atti, con il concorso degli assessori e con la collaborazione prestata, secondo le sue direttive, dal Segretario comunale.

            5. Quale Ufficiale del Governo, sovraintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune, secondo quanto stabilito dalle Leggi della Repubblica.

            6 Il Sindaco è garante del rispetto della legge, dell’attuazione dello Statuto, dell’Osservanza del regolamento.

            7. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

            8. Il Sindaco nomina Vice-Sindaco, ai sensi del precedente art. 21, un Assessore da lui prescelto cui vengono conferiti i poteri di sostituzione, in caso di assenza o impedimento, nell’esercizio di tutte le funzioni a lui attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

            9. Il Sindaco, quale Capo dell’Amministrazione Comunale, emette ordinanze in conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti generali e comunali.

            10. Il Sindaco quale Ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contigibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini.

            11. Gli atti di cui ai precedenti commi debbono essere motivati e sono adottati nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e con l’osservanza delle norme che regolano i procedimenti amministrativi.

            12. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, colui che lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

            13. Nell’adempimento dei compiti di definizione dell’accordo di programma di cui al successivo art. 57, il Sindaco riferisce periodicamente sullo svolgimento della trattativa al Presidente del C. C. ed alla Conferenza dei Capigruppo consiliare.

            14. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni.

            Art. 15. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall’art. 51 della L. 142/90 nonché dai seguenti:

            a) Possesso del titolo di studio corrispondente a quello previsto per la copertura del posto;

            b) Esperienza lavorativa non inferiore a cinque anni in funzioni dirigenziali presso Enti pubblici o privati;

            c) Durata dell’incarico limitata ad anni uno eventualmente prorogabili per pari durata per accertata esigenza di ufficio;

            d) Il decreto di nomina dovrà essere preceduto da conforme parere espresso con atto deliberativo adottato dalla Giunta Municipale.

            16. Il Sindaco o gli assessori da esso delegati rispondono entro 30 gg., alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dallo Statuto e dal Regolamento.

            17. Al Sindaco è vietato di coprire incarico di assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Art. 30

Deleghe agli Assessori

            1. Il Sindaco può conferire specifiche deleghe agli Assessori nelle materie che la legge o lo Statuto riservano alla sua competenza.

            2. Le deleghe conservano efficacia sino alla revoca o, qualora non vi sia stata revoca, sino all’attribuzione di una nuova delega nella medesima materia ad altra persona.

            La delega conferita all’Assessore non comporta controfirma sugli atti da parte del Sindaco, ma preventiva informativa allo stesso per quegli atti aventi natura provvedimentale.

Art. 31

Dimissioni impedimento rimozione decadenza sospensione o decesso del Sindaco

            1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale e la Giunta rimangono in carica fino all’elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

            2. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dall’esercizio della funzione adottata ai sensi dell’art. 15 comma 5°/bis della legge 19.3.1990 n. 55, come modificato dall’art. 1 della legge 18.1.1992 n. 16. In caso di assenza del Sindaco e del Vice-Sindaco le funzioni loro spettanti saranno esercitate dall’Assessore che nel documento di nomina precede in ordine di priorità.

            3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1° trascorso il termine di 20 gg. dalla loro presentazione al Consiglio.

            4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza della rispettiva Giunta.

T I T O L O III

            Partecipazione popolare e decentramento

CAPO I

Istituti della partecipazione

Art. 32

La partecipazione dei cittadini all’Amministrazione

            1. Per garantire la più ampia collaborazione partecipativa al governo della città nonché per prevenire e reprimere manifestazioni lesive dei diritti civili, il Comune riconosce ed istituisce gli istituti di partecipazione popolare promuovendo adeguate forme consultive e di associazionismo.

            Gli istituti, previsti dallo Statuto che ne traccia le linee fondamentali e che verranno successivamente disciplinate dal regolamento da emanarsi dal Consiglio Comunale entro un anno dall’emanazione dello Statuto, sono i seguenti:

            - le associazioni e le consulte comunali;

            - le istanze;

            - le petizioni;

            - le proposte;

            - il referendum consultivo.

            2. Sono titolari dei diritti di partecipazione popolare gli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune nonché gli stranieri e gli apolidi residenti che abbiano superato il diciottesimo anno di età che dovranno essere iscritti in apposito albo da aggiornarsi annualmente.

            Ai soggetti di cui sopra viene rilasciato un documento che consenta loro l’esercizio dei diritti di cui al presente titolo.

            3. La partecipazione dei cittadini alla cosa pubblica può esplicarsi tramite la costituzione di associazioni volontarie che concernono svariate attività di interesse comunale.

            4. E’ istituito l’Albo delle Associazioni secondo le modalità che verranno stabilite dal Regolamento che dovrà prevedere:

            - le categorie delle associazioni distinte per materia;

            - i requisiti necessari per la loro formazione che dovranno ispirarsi a principi di semplicità e tempestività;

            - le norme di funzionamento;

            - i rapporti con l’Ente;

            - la tenuta e l’aggiornamento dell’Albo;

            - la costituzione di apposita commissione consiliare che presieda al riconoscimento delle associazioni e curi i rapporti tra le stesse e l’Ente.

            5. Le Associazioni hanno funzioni consultive e propositive secondo i criteri, le modalità e le procedure stabilite dal Regolamento.

            6. Le Associazioni appartenenti ad una determinata categoria, al fine di garantire, ove possibile, una unicità di indirizzo, possono raggrupparsi in consulte.

            7. Le consulte seguono lo stesso regime giuridico delle Associazioni.

            8. Il Comune può convenzionarsi con le Associazioni - in particolar modo con quelle senza finalità di lucro e costituite da volontari - per il soddisfacimento di finalità dell’Ente.

Art. 33

Istanze e petizioni

            1. I cittadini anche in forma collettiva e gli organismi associativi possono rivolgere istanze per attivare l’iniziativa su questioni di interesse della comunità.

            2. Il Regolamento sulla partecipazione dei cittadini all’Amministrazione dovrà disciplinare:

            - i tempi e le forme di proposizione e di risposta ;

            - adeguate misure di pubblicità;

            - ogni altro criterio, modalità e procedura per rendere operativi gli istituti di cui al presente articolo.

Art. 34

Proposte

            1. I soggetti di cui all’art. 32 singolarmente o in forma collettiva, nonché le associazioni e le consulte possono presentare al C.C. proposte di competenza dello stesso redatte in forma articolata o schema di delibera.

            2. Le proposte devono recare non meno di 300 sottoscrizioni.

            3. Il Regolamento individuerà:

            - le materie per le quali è consentito l’esercizio di tali proposte;

            - le modalità di presentazione;

            - la collaborazione degli uffici nella elaborazione delle proposte che dovranno comunque essere sottoposte all’istruttoria di cui alla legge 142/90 e riportare preventivi previsti dall’art. 53 della Legge 142/90;

            - l’esame da parte della Commissione della partecipazione popolare sull’ammissibilità delle proposte;

            - la procedura, con i relativi termini, per la sottoposizione della proposta all’esame definitivo;

            - la pubblicità concernente sia la proposizione della proposta sia dell’esito, con la motivazione in caso di mancato o parziale accoglimento.

Art. 35

Consultazioni

            1. Il Sindaco, promuove, qualora lo ritenga necessario, assemblee di cittadini, di enti, di associazioni iscritte all’Albo per informarli sull’attività del Comune e sugli obiettivi che l’Amministrazione intende perseguire in ordine ai più rilevanti problemi della comunità e per recepirne le indicazioni.

            2. Apposite riunioni pubbliche, presiedute da un rappresentante dell’Amministrazione, possono essere convocate dal Sindaco per trattare specifici temi o questioni di particolare urgenza qualora lo richiedano almeno 300 cittadini.

            3. L’Amministrazione Comunale potrà consultare i cittadini, gli stranieri e gli apolidi iscritti nell’apposito Albo a mezzo di questionari per conoscere il loro orientamento sull’andamento dei servizi o sul gradimento circa provvedimenti di natura collettiva.

Art. 36

Referendum consultivo

            1. Il Referendum consultivo viene istituito per consentire la più ampia partecipazione dei cittadini alle scelte inerenti la città e il suo sviluppo culturale sociale ed economico.

            2. Il Referendum può essere indetto quando lo richiedono:

            - il 15% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune;

            - Il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti;

            Per la validità del Referendum è necessaria la partecipazione al voto del 50% + 1 degli elettori.

            La proposta di referendum si intende positivamente votata qualora si abbia riportato voti favorevoli pari al 50% + 1 dei voti espressi.

            3. L’Ammissibilità della proposta sottoposta a referendum viene delibata prima della raccolta delle firme dal Comitato dei garanti del quale fanno parte il Segretario Generale del Comune e 1 esperto a livello universitario in materie giuridiche, nominato dal Consiglio Comunale.

            4. Il Referendum non è ammesso per le seguenti materie:

            - bilancio preventivo e conto consuntivo;

            - P.R.G. e sue varianti;

            - provvedimenti di elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze da incarichi, nonché nomina e revoca dei rappresentanti del Comune in seno ad Enti, Consorzi ed Associazioni;

            - provvedimenti concernenti il personale comunale;

            - regolamento interno per il funzionamento del C. C e della G.M.;

            - provvedimenti di assunzione mutui, assunzione di prestiti, applicazione di tariffe dei servizi, tributi ed altre imposizioni;

            - revisione dello Statuto e Regolamenti del Comune ed Enti ad esso collegati;

            - espropriazioni per pubblica utilità;

            - qualunque atto dovuto dal Comune in forza di disposizioni vigenti.

 

            5. I quesiti referendari debbono rispondere ai principi di chiarezza, semplicità ed omogeneità.

            6. Hanno diritto di partecipazione al Referendum gli elettori, gli stranieri e gli apolidi residenti iscritti all’Albo.

            7. I referendum non possono aver luogo contestualmente ad altre operazioni di voto.

            8. Un quesito referendario già presentato con esito non favorevole non potrà essere riproposto se non siano trascorsi tre anni dalla consultazione.

            9. Il Sindaco, preso atto dell’esito favorevole del referendum, entro 60 giorni deve proporre al C. C. un provvedimento motivato relativo all’oggetto referendario.

            Il C.C. potrà adottare una decisione difforme all’esito del referendum con la maggioranza assoluta dei componenti.

CAPO II

Accesso - Informazione e partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo

Art. 37

Diritto di accesso ed alla informazione

            1. L’attività amministrativa del Comune è ispirata ai principi della trasparenza, dell’imparzialità e del buon andamento in armonia con i principi enunciati dalla L. 142/90 e del presente Statuto.

            Per rendere effettivi tali principi, assumono fondamentale importanza gli istituti della pubblicità, del diritto all’informazione e dell’accesso.

            2. La pubblicità degli atti del Comune avviene con la pubblicazione all’Albo Pretorio.

            Dovranno essere affissi, oltre tutti gli atti per cui la pubblicazione è disposta per legge, anche gli altri provvedimenti che ampliano o restringono la sfera dei diritti del cittadino, quindi:

            - Le abilitazioni, le autorizzazioni, le concessioni;

            - i provvedimenti a carattere generale riflettenti il personale;

            - i dati concernenti l’elenco delle ditte invitate alle gare di appalto e l’esito delle gare tesse;

            - tutti i provvedimenti di nomina concernenti conferimenti di incarichi e nomine;

            - gli elenchi dei beneficiari di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili, nonché vantaggi economici di qualsiasi genere.

            3. L’Amministrazione potrà provvedere alla pubblicazione di un bollettino trimestrale informativo sugli atti di maggiore rilevanza per la vita del Comune.

            4. Le limitazioni del diritto di accesso sono espressamente previste nell’apposito regolamento che il C.C. dovrà adottare entro un anno dalla emanazione dello Statuto.

Art. 38

Istituzione dell’ufficio per il diritto di accesso

            1. Il Comune istituisce l’Ufficio per la tutela del cittadino e per l’accesso all’informazione.

            2. Il Regolamento stabilirà:

            - le funzioni, la conformazione e la struttura dell’Ufficio;

            - la complessiva ristrutturazione degli archivi del Comune;

            - la determinazione, in relazione al diritto all’informazione e all’accesso, del responsabile del procedimento;

            - la regolamentazione del procedimento di secretazione dei documenti la cui conoscibilità può danneggiare la sfera privata del cittadino;

            - l’indicazione delle concrete modalità di esercizio all’accesso e gli orari degli uffici competenti, la forma dell’istanza di accesso, gli estremi dell’atto da riportare nell’istanza;

             la revisione degli elenchi e registri in modo tale da consentire al cittadino di rinvenire agevolmente gli estremi dell’atto cui intende accedere;

            - le modalità di funzionamento della Commissione consiliare;

            - le azioni a tutela del cittadino per l’esercizio del diritto.

Art. 39

Commissione Consiliare di vigilanza

sul diritto di accesso e informazione

            1. E’ prevista l’istituzione di una commissione Consiliare che dovrà vigilare sull’attuazione del diritto di accesso; redigere una relazione annuale; proporre le modifiche da apportare al regolamento e tutte le misure utili e realizzare il diritto di informazione e di accesso.

            2. La Commissione avrà anche il potere decisorio su eventuali reclami che i cittadini dovessero presentare avverso atti e comportamenti elusivi dell’esercizio del diritto.

            3. Gli uffici comunali sono tenuti a trasmettere tutti gli atti e documenti che la Commissione ritenga utile acquisire per l’esame del caso concreto.

Art. 40

Difensore civico (istituzione)

            1. L’Ufficio del difensore civico, già istituito con delibera di C.C. n. 96 del 10 aprile 1987, viene confermato nel presente Statuto che fissa i principi generali per la sua disciplina.

            A tali principi dovrà essere adeguato, ove in contrasto, il regolamento approvato.

            2. Il difensore civico assume il ruolo di garante dell’imparzialità e del buon andamento dell’attività amministrativa del Comune ed Enti da esso dipendenti o di cui è parte.

Art. 41

Difensore civico (requisiti)

            1. Il difensore civico deve essere scelto tra i cittadini di età non inferiore ai 50 anni, in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l’elezione a consigliere comunale, che diano garanzia di probità ed obiettività di giudizio e che abbiano dimostrato sensibilità e capacità per la tutele dei diritti dei cittadini.

            Le esperienze acquisite presso le pubbliche Amministrazioni o nell’attività professionale svolta devono essere tali da garantire competenza giuridico-amministrativa.

            2. Non possono essere eletti all’Ufficio del Difensore Civico:

            - i membri del Parlamento Europeo, del Parlamento Nazionale in carica;

            - i consiglieri regionali, provinciali e comunali in carica;

            - i consiglieri del Comune di Sorrento se non trascorsi almeno 5 anni dalla cessazione del loro mandato;

            - le persone che sono state candidate alla carica di Consigliere comunale nell’elezione cui si riferisce l’attuale tornata amministrativa;

            - gli amministratori e i dipendenti di aziende ed enti dipendenti dal Comune o di cui esso è parte, delle UU.SS.LL. ed il Segretario Comunale;

            - i componenti gli organi rappresentativi a livello nazionale, regionale e locale, dei partiti politici e della OO.SS.

Art. 42

Difensore civico (modalità di elezione)

            1. Il difensore civico è eletto dal C.C. in seduta pubblica, con appello nominale, con il voto favorevole di almeno 15 consiglieri.

            Nella seconda votazione, da tenersi nella stessa seduta, il Difensore Civico potrà essere eletto con la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

            La terza votazione si terrà nella seduta di seconda convocazione da tenersi entro 8 giorni successivi e per la quale è previsto un quorum pari a 2/3 dei Consiglieri assegnati al Comune e l’elezione s’intende avvenuta qualora il candidato prescelto avrà ottenuto la maggioranza dei voti.

            2. Il Difensore civico deve prestare giuramento davanti al C.C. prima di assumere l’incarico.

            Dura in carica per 4 anni con possibilità di un’unica rielezione, anche consecutiva. Rimane in carica fino al giuramento del suo successore.

            3. Il Sindaco, divenuta giuridicamente efficacia la deliberazione di nomina del Difensore civico, dà immediatamente avviso all’interessato il quale entro 15 giorni dalla data di notifica della nomina deve comunicare per iscritto la propria accettazione dichiarando nel contempo la cessazione delle eventuali cause di incompatibilità.

            4. Il Difensore Civico decade dalla carica per gli stessi motivi sanciti per i consiglieri comunali o per una causa sopravvenuta di ineleggibilità su pronunzia del Consiglio Comunale ed anche nel caso eserciti durante il mandato qualsiasi forma di attività politica e/o sindacale.

            E’ impegno d’onore del difensore civico di non accettare candidature nelle elezioni comunali immediatamente successive alla scadenza del mandato.

            5. Il Difensore civico può essere revocato per gravi motivi connessi all’esercizio delle sue funzioni con deliberazione motivata del C.C. in seduta non pubblica con votazione segreta con il voto di almeno 14 consiglieri.

Art. 43

Difensore civico (funzioni)

            1. Il Difensore civico esercita le proprie funzioni in piena autonomia ed indipendenza degli Organi del Comune.

            2. Il Difensore civico nell’esercizio delle sue funzioni ha diritto di conoscere tutte le deliberazioni di C.C. e di G.M. e di averne copia.

            Accede alle strutture e a tutti gli atti di ufficio eccetto quelli per i quali è apposto il segreto di ufficio o siano riservai per espressa disposizione di legge.

            3. Il Difensore civico è tenuto al segreto secondo le norme di legge.

            Qualora venga a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni di fatti costituenti reato ne fa rapporto all’Autorità Giudiziaria rimettendone copia al Sindaco.

Art. 44

Difensore civico (Modalità d’intervento)

            1. Tutti coloro che ravvisano abusi, disfunzioni, carenze e ritardi in un procedimento amministrativo attivato dal Comune o dalle aziende ed enti o di cui esso è parte ed al quale abbiano interesse, hanno diritto di richiedere l’intervento del Difensore civico.

            Il Difensore civico, anche di propria iniziativa, può segnalare al Sindaco fatti che ritenga lesivi dei diritti dei cittadini o siano in violazione dei principi di imparzialità e pari opportunità, in particolare a salvaguardia e tutela dei diritti dei minori, dei disabili ed in genere dei soggetti più deboli.

            2. Il Difensore civico convoca e invita i dirigenti cui spetta la responsabilità dell’esame della questione in oggetto a fornire ogni utile informazione e stabilisce il termine per la definizione della pratica o del procedimento, dandone comunicazione all’Amministrazione Comunale.

            3. In casi di gravi e persistenti inadempienze del dipendente, scaduto il termine assegnato, il Difensore civico, nei confronti di chi egli ritenga responsabile, può chiedere al Sindaco la promozione dell’azione disciplinare e sollecitare gli organi amministrativi competenti ad assumere i provvedimenti necessari.

Art. 45

Difensore civico (relazione al C.C.)

            1. Il Difensore civico entro il 31 gennaio di ogni anno presenta al C.C. una relazione, che è iscritta all’ordine del giorno della prima seduta successiva alla sua presentazione, sull’attività svolta e sulle disfunzioni amministrative rilevate, formulando osservazioni e suggerimenti.

            Nei casi di particolare importanza ed urgenza il Difensore civico può in qualsiasi momento presentare relazioni o effettuare segnalazioni al C.C. che ha l’obbligo di esaminarle tempestivamente.

            2. La relazione annuale del Difensore civico di cui al comma precedente deve essere pubblicata nel Bollettino comunale di cui all’art. 37 del presente Statuto.

            3. Il Difensore civico riferisce periodicamente alla Commissione di cui all’art. 38 sullo svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 46

Difensore (sede e dotazione)

            1. La Giunta Municipale assicura all’ufficio del Difensore civico una sede idonea e le dotazioni di personale e strumentali adeguate per il buon funzionamento dell’Istituto.

            2. Al Difensore civico è corrisposta una indennità di funzione in misura pari a quella stabilita dalla legge per gli Assessori Comunali.

Art. 47

Azione popolare

            1. Ciascun elettore del Comune può far valere le azioni e i ricorsi che spettano all’Amministrazione dinanzi alle giurisdizioni amministrative nel caso in cui la G.M. non si attivi per la difesa di un interesse dell’Ente.

            2. La G.M. delibera la costituzione in giudizio del Comune dopo aver verificato che sussistono i motivi e le condizioni per assumere direttamente la tutela dell’interesse dell’Ente.

Art. 48

Rapporti con le OO. SS. - Il diritto all’informazione

            1. Le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative riconosciute con D/M ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395 ed esistenti con proprie strutture formalizzate nel territorio comunale, hanno diritto d’informazione sull’attività amministrativa e politico-istituzionale.

            2. L’informazione si concreta in base all’art. 18 del D.P.R. 1 febbraio 1986, n. 13 e all’art. 29 del D.P.R. 268/87, nella ricezione preventiva, costante e tempestiva, del materiale relativo alle materie seguenti:

            - il funzionamento dei servizi e degli uffici;

            - i programmi di investimento;

            - le innovazioni tecnologiche;

            - gli organi dei servizi e degli uffici;

            - l’organizzazione del lavoro;

            - la politica degli organi e degli affari del personale;

            - i piani di produttività, i progetti ed i programmi, nonché gli incentivi per l’efficacia dei servizi e dell’azione amministrativa;

            - il Bilancio Preventivo ed il Conto Consuntivo;

            - e quanto altro l’Amministrazione ritenga di dover far conoscere.

            3. Gli interessati, qualora l’Amministrazione non ottemperi agli obblighi delle materie elencatevi, possono adire vie giudiziarie.

            4. Su tali materie le OO.SS. suddette hanno l’obbligo di parere non vincolante per l’Amministrazione attiva da esprimersi in forma scritta entro 7 giorni dal ricevimento dei documenti.

            5. Il diritto d’informazione non esclude quello di contrattazione previsto dagli artt. 3 e 14 della legge 29 marzo 1983 n. 93 e reso esecutivo con le disposizioni degli artt. 25-26-27 del D.P.R. 268/87 e dal D.P.R. 333/90 e dai successivi accordi collettivi recepiti in decreto del Presidente della Repubblica.

            6. Gli atti concernenti le materie che formano oggetto di contrattazione decentrata, ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. n. 268/87 e successivi accordi, o diritto all’informazione ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 13/86 e dall’art. 29 del D.P.R. N. 268/87, devono contenere la presa d’atto rispettivamente del relativo verbale di accordo decentrato, che va allegato alla deliberazione oppure di aver fornito tempestiva preventiva informazione alle OO.SS.

            7. Il diritto all’informazione alle OO.SS. si concreta anche nell’invio alle OO.SS. comunali, di copia dell’Ordine del giorno delle sedute della Giunta e del Consiglio Comunale, nonché degli elenchi degli atti adottati, secondo le stesse modalità fissate per i Capigruppo consiliari, fatte salve le convocazioni urgenti per le quali non c’è tempo sufficiente.

            8. I diritti d’informazione alle OO.SS. sono a titolo gratuito in quanto atto dovuto per l’Amministrazione.

            9. Gli artt. 18 e 20 del D.P.R. n. 13/86 e gli artt. 27 e 29 del D.P.R. n. 268/87 sono allegati al presente Statuto.

TITOLO IV

Forme di cooperazione e programmazione

Art. 49

Forme di cooperazione

            Il Comune sviluppa rapporti con altri Comuni, con le Province, con la Regione, con lo Stato, con la Comunità Europea, con Organizzazioni Internazionali, con altri Enti Pubblici e Privati, attraverso contratti, convenzioni, accordi di programma, costituzione dei consorzi, istituzione di strutture per attività di comune interesse, per accrescere il numero e le qualità dei servizi da rendere alla popolazione.

Art. 50

Forme di collaborazione con le Province

            Il Comune, in collaborazione con le Province, sulla base di programmi concordati, può promuovere attività e realizzare opere di rilevante interesse sovracomunale nel settore sociale, civile ed economico.

Art. 51

La collaborazione alla programmazione

            1. Il Comune partecipa con proprie proposte alle attività di programmazione ed alla gestione delle attività amministrative di rilevante interesse provinciale, concorrendo alla determinazione dei fini, degli obiettivi e degli strumenti, in relazione ai progetti, alle attività e alle opere, nell’ambito delle iniziative di programmazione concordate con la Provincia di Napoli.

            2. Congiuntamente alla Provincia, il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specifica attuazione.

Art. 52

Convenzioni

            1. Il Comune per lo svolgimento di determinate funzioni e servizi, può stipulare con altri Comuni o con le Province apposite convenzioni che stabiliscono soggetti, fini, tempi, modi, procedure e finanziamento.

            2. Lo schema di convenzione viene predisposto mediante opportuna conferenza di servizi tra le parti interessate e sottoposto poi all’approvazione del Consiglio Comunale.

            L’atto conseguente può essere stipulato dal responsabile dell’Ufficio competente per materia quando esistano le condizioni previste dal presente Statuto.

Art. 53

Consorzi

            1. Il Comune può costituire consorzi con i Comuni, con le Province ed altri Enti per la gestione associata di uno o più servizi, o funzioni ed in genere per il raggiungimento di finalità.

            Il Consorzio è Ente dotato di personalità giuridica ed autonomia imprenditoriale e gestionale, secondo le norme previste per le aziende speciali.

            2. Il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, lo Statuto e la convenzione con gli enti che compongono il Consorzio.

            La convenzione ne prevede le finalità, la durata, le forme di consultazione, le quote di partecipazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

            La convenzione deve inoltre prevedere la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del Consorzio, che devono essere pubblicati all’Albo del Comune sede del Consorzio stesso.

            3. Il Comune è rappresentato nell’Assemblea del Consorzio, per la propria quota di partecipazione, dal Sindaco o dal suo delegato.

Art. 54

Accordi di programma

            1. Il Comune, per il raggiungimento di obiettivi che richiedono l’adozione integrata e coordinata di più soggetti pubblici - quali la realizzazione di opere pubbliche, interventi o programmi d’intervento - può concludere appositi accordi con altri Comuni, con le Province, con la Regione, con le Amministrazioni dello Stato, e con altri soggetti pubblici.

            2. Il Sindaco qualora la competenza primaria o prevalente spetti al Comune, promuove la conclusione degli accordi di cui al I comma che devono prevedere il coordinamento dei soggetti coinvolti, i tempi, le modalità, i costi, il finanziamento ed ogni altro adempimento connesso.

            3. L’accordo può prevedere procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogati di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

            4. Per verificare la possibilità dell’accordo di programma, nei casi previsti dal 2° comma, il Sindaco convoca una conferenza dei rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

            5. L’iter procedimentale ha inizio con l’adozione di delibera d’intenti da parte del C.C., l’ipotesi di accordo è quindi approvata dalle amministrazioni interessate, formalizzata dalla sottoscrizione del Sindaco e ratificata dal C.C.

            6. Nel caso in cui l’accordo sia stabilito con decreto del Presidente della Giunta Regionale e comporti variazione agli strumenti urbanistici, la ratifica deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 30 giorni ai sensi del IV e V comma dell’art. 27 della L. 142/90.

            In ogni altro caso di accordo di programma la ratifica deve avvenire, a pena di decadenza entro 30 giorni dalla sottoscrizione da parte del Sindaco.

            7. La vigilanza sull’esecuzione dell’accordo di programma, nei casi di cui al I comma, e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Sindaco e composto da rappresentanti degli enti interessati, secondo le modalità previste nell’accordo stesso, nonché dal Commissario di Governo nella Regione o dal Prefetto se all’accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

TITOLO V

Ordinamento Amministrativo

CAPO I

Gli Uffici Comunali

Art. 55

Principi di organizzazione delle strutture comunali

            1. Il Comune di Sorrento è organizzato secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità gestionale al fine di conseguire obiettivi di pubblica utilità attraverso l’efficacia e l’efficienza dell’azione Amministrativa.

            2. L’azione Amministrativa deve rendere verso il costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all’estensione dell’area e dell’ambito temporale di frizione delle utilità sociali prodotte a favore dei cittadini.

            3. Il personale opera con professionalità e responsabilità, agendo costantemente e coerentemente al servizio dei cittadini, coadiuvando l’Amministrazione per gli obiettivi programmatici fissati dagli organi dell’Ente.

            Per esso sarà attivato il principio della rotazione fra soggetti appartenenti allo stesso livello secondo i criteri che saranno fissati nel regolamento.

Art. 56

Principi di ordinamento delle strutture

            1. L’Ordinamento della struttura comunale è costituito secondo uno schema strategico, organizzativo, dinamico e capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio Comunale ed ai Piani Operativi e progetti predisposti dalla Giunta Municipale ed è rimandato al Regolamento.

            2. Il Regolamento dovrà tener conto che la struttura si articola in entità operative anche intersecabili fra loro in relazione all’omogeneità dei servizi da rendere ed in entità operative di supporto che a loro volta possono distinguersi in una diversa articolazione che esemplificativamente può suddividersi in settori, servizi, uffici, unità operative complessive e/o semplici e comunque in altre entità operativa da individuarsi.

            3. Il Consiglio Comunale, con modalità previste dai regolamenti di attuazione dello Statuto, modifica, su proposta della Giunta Comunale, la struttura organizzativa dell’Ente in relazione all’evoluzione delle singole variabili (variabili tecniche e tecnologiche, condizioni ambientali interne ed esterne, variabili sociali, quantità e qualità di risorse disponibili) e dalle loro interazioni.

            4. I Regolamenti di attuazione fissano i criteri organizzativi, definiscono le modalità secondo le quali si modifica la struttura e si assegna il personale alle varie unità organizzative.

            5. I Regolamenti stabiliscono inoltre, le garanzie del personale in ordine all’esercizio della libertà e dei diritti fondamentali.

            6. In conformità degli obiettivi stabiliti con provvedimenti di programmazione strategico, gestionale-finanziario, gli organi di governo dell’Ente su proposte avanzate dal Segretario Generale, previo parere della conferenza dei Dirigenti, dispongono con cadenza annuale le variazioni del Piano Occupazionale che si rendono necessarie anche in relazione al Piano della Mobilità interna e quella della formazione del personale in relazione alla necessità di adeguare le singole unità organizzative ai programmi ed ai progetti operativi da realizzare nell’anno successivo.

            L’Amministrazione assicura l’accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale, riferiti soprattutto all’evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.

            Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali, promuovendo, anche per le scelte fondamentali che attengono all’organizzazione operativa degli uffici e servizi, consultazioni con i sindacati che, secondo le leggi e gli accordi vigenti hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata.

            Il Consiglio Comunale recepisce la disciplina degli istituti del rapporto di impiego quale risulta dagli accordi sindacali ai sensi dell’art. 3 della L. 29 marzo 1983 n. 93 Legge quadro sul pubblico impiego.

Art. 57

Il Segretario Comunale

            1. Il Segretario Comunale è funzionario dello Stato, funzionalmente dipendente dal Sindaco secondo le direttive del quale sovraintende, con ruoli e compiti di alta direzione, all’esercizio delle funzioni dei dirigenti, coordinandone l’attività e assicurando la coerenza operativa dell’organizzazione comunale.

            2. Egli è responsabile dell’istruttoria delle proposte di deliberazioni da sottoporsi al Consiglio e alla Giunta ed esercita tale funzione sia nei confronti del settore a cui compete formulare la proposta, sia attivando i responsabili dei servizi tenuti ad esprimere i pareri e le attestazioni prescritte dalla legge.

            Può richiedere il perfezionamento della proposta e l’approfondimento dei pareri, precisandone i motivi. Completa l’istruttoria con il suo parere in merito alla legittimità della proposta.

            3. Assicura l’attuazione dei provvedimenti adottati dal Consiglio Comunale, dalla Giunta e dal Sindaco, disponendo per l’esecuzione sollecita e conforme degli atti e delle deliberazioni da parte del dirigente del settore o servizio competente, esercitando tutti i poteri, anche sostitutivi, a tal fine necessari.

            4. Partecipa alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta, senza diritto di voto , esprimendo il suo parere in merito alla legittimità delle proposte, procedure e questioni sollevate durante tali riunioni.

            5. Convoca e presiede la conferenza dei Dirigenti, la conferenza di programma ed esprime il proprio parere consultivo sulla costituzione delle aree di intervento funzionale.

            6. Esercita, oltre a quelle previste dai precedenti comma, le altre funzioni stabilite dal Regolamento e, in particolare, le seguenti:

            a) roga i contratti nell’interesse del Comune;

            b) preside le Commissioni di concorso per il reclutamento del personale e le Commissioni di gara per gli appalti e le forniture;

            c) assicura, adottando i provvedimenti necessari; l’applicazione da parte degli uffici e servizi delle norme sul procedimento amministrativo;

            d) adotta i provvedimenti organizzativi per garantire il diritto di accesso dei Consiglieri e dei cittadini agli atti ed alle informazioni e dispone il rilascio delle copie secondo le norme di regolamento;

            e) sovraintende ai servizi che assicurano la pubblicizzazione e la pubblicazione degli atti ed il loro inoltro, quando previsto, agli Organi di Controllo;

            h) ha il potere di certificazione e di attestazione per tutti gli atti del Comune;

            g) adotta gli atti ed i provvedimenti a rilevanza esterna connessi all’esercizio delle sue competenze secondo il regolamento.

            7. Il Segretario Comunale, per l’esercizio delle sue funzioni, si avvale della struttura, dei servizi e del personale comunale.

Art. 58

Il Vice Segretario Comunale

            1. Il Vice Segretario Comunale esercita le funzioni vicarie del Segretario Comunale, coadiuvando e sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 59

La Responsabilità del Segretario

Comunale e dei Dirigenti

            1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio o alla Giunta deve essere richiesto parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente al funzionario o dirigente, rispettivamente al funzionario o dirigente responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria oltre all’attestazione di cui al 5° comma dell’art. 55 L. 142/90, nonché del Segretario Comunale sotto il profilo della legittimità. Tali pareri sono inseriti nella deliberazione.

            2. I soggetti di cui al I comma rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

            3. Il Segretario Comunale è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al I comma, unitamente al funzionario preposto.

            4. Il Sindaco, sentito il Segretario e con procedimento che tuteli il contraddittorio, disciplinato dal Regolamento, può rimuovere il Dirigente dalla direzione di un’area funzionale.

Art. 60

Compiti dei Dirigenti

            1. I dirigenti organizzano e dirigono gli Uffici ed i Servizi Comunali ai quali sono preposti, secondo i criteri e le norme stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento. Esercitano, con la connessa potestà di decisione, i compiti di direzione, propulsione, coordinamento e controllo delle strutture delle quali sono responsabili, assicurano l’imparzialità, la legalità e la rispondenza all’interesse pubblico dell’attività degli uffici e servizi da loro dipendenti.

            2. E’ attribuita ai dirigenti l’autonoma responsabilità della gestione amministrativa relativa ai compiti ed alle funzioni degli uffici e servizi da loro dipendenti, che viene dagli stessi esercitata per l’attuazione degli obiettivi fissati dagli Organi Elettivi, conformemente agli indirizzi dagli stessi espressi.

            3. I dirigenti, nell’esercizio dell’attività di gestione amministrativa, elaborano studi, progetti e piani operativi di attuazione delle deliberazioni degli Organi Elettivi; predispongono proposte di atti deliberativi e ne assicurano l’esecuzione; disciplinano il funzionamento e l’organizzazione interna della struttura operativa di cui sono responsabili, assicurando la migliore utilizzazione ed il più efficace impiego del personale e delle risorse strumentali assegnate.

            I dirigenti esercitano le proprie competenze in relazione a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 29 del 1993 e secondo quanto disposto dal regolamento di attuazione che ne attribuisce l’esclusiva competenza in relazione alla gestione operativa dei servizi loro attribuita.

            Esprimono i pareri sulle proposte di deliberazioni, ai sensi dell’art. 53 della L. 8 giugno 1990 n. 142. Emanano istruzioni e circolari per l’applicazione di legge e regolamenti.

            Partecipano agli Organi Collegiali operanti nell’ambito dell’Amministrazione Comunale.

            Gli atti a rilevanza esterna di competenza dei dirigenti sono definiti dal Regolamento, che fissa i limiti della loro potestà discrezionale; non possono comportare impegni di spesa e costituiscono, di regola, atti dovuti in forza di legge, di Statuto, di Regolamento od in attuazione di deliberazioni adottate dagli Organi Elettivi.

            4. I dirigenti sono componenti di diritto delle Commissioni di gara per gli appalti di opere e servizi e per l’alienazione di beni, di competenza del settore al quale sono preposti. Assumono, con il Segretario Comunale, la responsabilità della procedura relativa alla gara e stipulano i contratti in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale.

            5. I Dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi stabiliti dagli Organi Elettivi, della correttezza amministrativa e dell’efficienza della gestione.

Art. 61

Compiti dei dipendenti appartenenti

alla Carriera Direttiva

            1. I dipendenti appartenenti alla carriera direttiva svolgono attività di studio, di ricerca, di elaborazione di piani e di programmi e di progetti-obiettivi che richiedono elevata specializzazione professionale.

            2. Predispongono atti e provvedimenti di notevole grado di complessità in conformità agli obiettivi gestionali delle strutture esercitando un controllo dei risultati a livello amministrativo e tecnico-scientifico.

            3. Il ruolo del funzionario e/o dei direttivi presuppone un’ampia collaborazione con la posizione di lavoro dirigenziale per il coordinamento delle risorse umane, strumentali e tecnologiche.

Art. 62

Ordinamento degli uffici

            1. Il Regolamento degli uffici disciplina altresì l’attribuzione delle responsabilità gestionali per l’attuazione degli obiettivi fissati dagli Organi dell’Ente e stabilisce le modalità sull’attività di coordinamento tra il Segretario Comunale e gli stessi.

            2. Spetta ai dirigenti e ai responsabili di servizio la direzione della struttura secondo i criteri e le norme dettate dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento.

            3. Spettano ai Dirigenti e ai Funzionari direttivi responsabili tutti i compiti, compresa l’adozione di atti, che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, e che le leggi ed il presente Statuto e i regolamenti espressamente non riservino agli organi di governo dell’Ente.

            4. I Dirigenti ed i Funzionari direttivi sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell’Ente, della correttezza amministrativa e dell’efficienza della gestione.

            5. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di altra specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con delibera motivata, di diritto privato, fermi restanti i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

            6. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il Regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

            7. Il Regolamento disciplina la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destinazione d’ufficio, e la riassunzione in servizio secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato.

            8. Le norme del presente articolo si applicano anche agli uffici ed al personale degli Enti dipendenti, salvo quanto diversamente disposto dalle leggi vigenti.

            9. Nella P. O. del Comune dovranno essere previsti i seguenti uffici speciali:

            1) Ufficio per l’accesso all’informazione.

            2) Ufficio gestione organizzativa e formativa.

            3) Ufficio per il controllo della gestione.

            4) Ufficio per il problema dei disabili.

Art. 63

Conferenza dei Dirigenti e Conferenza di Programma

            1. La conferenza dei Dirigenti è presieduta dal Segretario Comunale ed è costituito da tutti gli appartenenti alle qualifiche dirigenziali dipendenti dal Comune. La conferenza coordina l’attuazione degli obiettivi dell’Ente, studia e dispone le semplificazioni procedurali e propone le innovazioni tecnologiche ritenute necessarie per realizzare la costante evoluzione dell’organizzazione del lavoro. La conferenza definisce le linee d’indirizzo per l’attuazione della gestione organizzativa del personale di cui al precedente art. 62. La conferenza dei Dirigenti tiene le sue riunioni almeno una volta ogni due mesi ed in ogni occasione in cui il Segretario Comunale, per propria iniziativa o su richiesta dei componenti, ne constati la necessità.

            2. Per coordinare l’attuazione di programmi, progetti ed iniziative che richiedono l’intervento di più aree funzionali, il Segretario Comunale convoca una conferenza dei Dirigenti dei settori interessati, nella quale vengono adottate le decisioni e promossi i provvedimenti per attuare, nel più breve tempo, le deliberazioni adottate dagli organi collegiali del Comune.

            3. I verbali delle riunioni sono trasmessi dal Segretario Comunale al Sindaco ed al Vice Sindaco.

CAPO II

Servizi Pubblici

Art. 64

Servizi Pubblici Locali

            1. Il Comune, nell’ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei Servizi Pubblici che abbiano per oggetto produzioni di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della Comunità Locale, prevedendo inoltre forme di verifica in relazione alla qualità dei servizi erogati. Il Consiglio Comunale approva e modifica il piano generale dei servizi che il Comune svolge o intende svolgere anche attuando ogni forma di cooperazione con altri Enti.

            2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

            3. Il Comune valutandone l’opportunità, gestisce, con le modalità previste in apposito regolamento, i Servizi Pubblici nelle seguenti forme:

            a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

            b) a mezzo di istituzione, per l’esercizio di sevizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

            c) a mezzo di azienda speciale, quando si tratti della gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

            d) a mezzo di S.p.A. a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuno, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati;

            e) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale che ne determinano un’obiettiva convenienza;

            f) l’Amministrazione può inoltre perseguire i propri fini nell’ambito e secondo i principi dell’ordinamento giuridico e istituzionale, secondo forme stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 65

Costituzione e Partecipazione

            1. La deliberazione del Consiglio Comunale, che autorizza la costituzione o la partecipazione del Comune ad Enti, Associazioni, Fondazioni, Istituzioni, Consorzi, Aziende e Società, ne determina le finalità, l’organizzazione ed il loro finanziamento, provvedendo ad assicurare che l’attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati dallo stesso Consiglio e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.

            2. I rappresentanti del Comune negli Enti di cui al I comma possono essere scelti all’interno o fuori del Consiglio Comunale secondo le leggi, gli statuti delle aziende e i regolamenti del Comune.

            Tutti i candidati devono avere una speciale competenza tecnico-amministrativa tali da farli valutare idonei alle funzioni cui sono chiamati. I candidati esterni debbono possedere i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale e deve essere illustrato al Consiglio il loro curriculum. Deve comunque essere garantita la rappresentanza delle minoranze.

            3. Il Consiglio Comunale può revocare singoli amministratori o l’intero organo esecutivo di istituzioni o aziende speciali in caso di inefficienze, irregolarità gestionali o violazioni di legge. La relativa mozione, sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati ed opportunamente motivata, è presentata in Consiglio dal Sindaco e deve essere accompagnata dalla contestuale designazione di nuovi amministratori ed organi.

Art. 66

Le Aziende Speciali

            1. L’Azienda speciale è Ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale che ne disciplina l’ordinamento ed il funzionamento.

            2. Organi dell’azienda speciale sono: il Presidente, il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

            3. La nomina e la revoca del Presidente e degli Amministratori spettano al Consiglio Comunale. La nomina del Direttore compete al Consiglio di Amministrazione dell’azienda con le modalità previste dallo Statuto dell’azienda stessa.

            4. L’Azienda ha un proprio regolamento, adottato dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto della legge o dello Statuto.

            5. Il Comune con deliberazione del Consiglio Comunale, conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva il piano programma, il bilancio annuale e pluriennale di previsione e le relative variazioni, il conto consuntivo e le relazioni gestionali con cadenza annuale. Esercita, inoltre, la vigilanza, verifica i risultati di gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali che siano necessari a realizzare interventi richiesti dal Comune stesso.

            6. Lo Statuto dell’azienda speciale prevede un apposito organo di revisione e forme autonome di verifica gestionale.

            7. Ulteriori specificazioni e discipline per le aziende speciali sono stabilite dalla legge vigente.

            8. Le aziende speciali adottano alla base della loro iniziativa imprenditoriale il principio della diminuzione degli sprechi energetici; pertanto operano per il raggiungimento di scelta energeticamente sostenibili integrate, riconoscibili, convenienti e controllabili.

Art. 67

Le Istituzioni

            1. L’istituzione svolge attività precipua nel campo sociale ed è organismo strumentale del Comune dotato di autonomia gestionale.

            2. Organi delle istituzioni sono: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore, al quale compete la responsabilità della gestione.

            3. Il Presidente è nominato e revocato dal Consiglio Comunale. Ha la rappresentanza dell’Istituzione e cura i rapporti con gli organi del Comune.

            4. Il Direttore è nominato, e può essere revocato, con deliberazione della Giunta; deve avere una particolare competenza per i servizi a cui è preposto.

            5. Il Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione è composto da 5 a 7 membri nominati dal Consiglio Comunale; esso dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale.

            6. Il Regolamento Comunale stabilisce le attribuzioni ed il funzionamento degli organi dell’Istituzione e le competenze del Direttore.

            Disciplina le modalità con le quali il Comune esercita i suoi poteri d’indirizzo, di vigilanza e di controllo, l’organizzazione interna dell’Ente, i compensi degli Amministratori. Il Comune determina le tariffe dei servizi, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali per interventi realizzati su richiesta o esposti dal Comune stesso.

            7. In funzione della finalità specifica di cui al punto b) dell’art. 3, il Comune istituisce il Centro Meridionale di Educazione Ambientale (C.M.E.A.), del quale il Sindaco di Sorrento è Presidente di diritto.

            8. Apposito regolamento stabilirà funzioni, competenza, personale e risorse.

Art. 68

Vigilanza controllo

            1. Spetta al Consiglio Comunale, che si avvale delle Commissioni Consiliari competenti per materia, la vigilanza sugli Enti, Istituzioni, Aziende e Società a partecipazione comunale.

            2. I rappresentanti del Comune negli Enti, Istituzioni, Aziende e Società a partecipazione comunale devono presentare al Consiglio, all’inizio dell’Esercizio Finanziario, una relazione contenente le linee programmatiche che si intendono seguire nella gestione e, a chiusura dello stesso esercizio, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria e della qualità dei servizi erogati e degli obiettivi raggiunti.

TITOLO VI

Gestione Economia e Finanziaria e Contabilità

CAPO I

Ordinamento Finanziario e Contabile

Art. 69

Ordinamento Finanziario e Contabile

            1. L’ordinamento finanziario e contabile è riservato allo Stato ed è disciplinato dalla legge.

            2. Nell’ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

            3. Il Comune è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

CAPO II

La Programmazione

Art. 70

La Programmazione di Bilancio

            1. La programmazione delle attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla.

            2. La programmazione viene definita e rappresentata dal bilancio di previsione annuale, dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio pluriennale, che sono redatti dalla Giunta Comunale che ne definisce i contenuti di maggior rilievo e, in particolare, i programmi e gli obiettivi.

            3. Il bilancio dovrà contenere nella relazione previsionale e programmatica un rapporto sullo stato di conservazione dell’ambiente e del territorio, con riferimento alla possibilità di accrescimento delle risorse e alle azioni a salvaguardia dello stesso.

            4. I termini per l’approvazione del Bilancio e degli atti contabili correlati, sono stabiliti dalla legge.

            5. Il Consiglio approva il Bilancio e i documenti di cui al punto 2) in seduta pubblica, a norma di legge.

CAPO III

Revisione Economico-Finanziaria

Art. 71

Il Collegio dei Revisori dei Conti

            1. La nomina, la durata in carica, la revoca e i requisiti dei Revisori dei Conti sono disciplinati dalla legge.

            2. Il Collegio dei Revisori è Organo ausiliario dell’attività del Consiglio nelle materie di sua competenza. Esso svolge in piena autonomia le seguenti funzioni:

            a) collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e d’indirizzo;

            b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’Ente;

            c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazioni consiliari di approvazione del Conto Consuntivo.

            3. Nella stessa relazione il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

            4. Per l’esercizio delle loro funzioni i Revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell’Ente.

            5. I Revisori dei Conti rispondono della verità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell’Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio Comunale.

            6. Al Presidente ed ai Revisori dei Conti spettano i compensi previsti dalla legge.

Art. 72

Il Rendiconto della Gestione

            1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del Bilancio ed il conto del Patrimonio.

            2. La Giunta, con una relazione illustrativa allegata al Conto Consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all’efficienza dell’adozione condotta, sulla base dei risultati consentiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

            3. Il Conto Consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell’anno successivo in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei Consiglieri presenti.

            Per le sedute di approvazione del Conto Consuntivo si applica il precedente art. 12

CAPO IV

Appalti e Contratti

Art. 73

Procedure negoziali

            Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti e alle vendite, alle permute, alle locazioni ed agli affitti, relativi alle proprie attività istituzionali, con l’osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento per la disciplina dei contratti.

            2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione adottata dal Consiglio Comunale o dalla Giunta, secondo la rispettiva competenza, indicante:

            a) il fine che il contratto si intende perseguire;

            b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

            c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materie di contratti delle Amministrazioni dello Stato ed i motivi che ne sono alla base.

            3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa C.E.E. recepita o comunque vigente nell’ordinamento giuridico.

            4. Per la stipulazione dei contratti in rappresentanza del Comune può costituirsi il dirigente nominato di volta in volta, dal Sindaco.

CAPO V

Controllo di gestione

Art. 74

Finalità

            1. Con apposite norme da introdursi nel Regolamento di contabilità il Consiglio Comunale definisce le linee guida dell’attività di controllo interno della gestione.

            2. Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d’esercizio la valutazione dell’andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.

            3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull’impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo dell’Ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell’organizzazione.

            4. Nel caso che attraverso l’attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del Bilancio dell’esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la Giunta propone immediatamente al Consiglio Comunale i provvedimenti necessari.

TITOLO VII

Norme Finali e Transitorie

Art. 75

Procedure per la Revisione dello Statuto

            1. La modificazione e l’abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura stabilita dall’art. 4, commi 3° e 4°, della Legge 8 giugno 1990 n. 142.

            2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio Comunale congiuntamente a quella deliberazione del nuovo Statuto.

            3. L’adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale. l’abrogazione totale dello Statuto assume efficacia con l’approvazione del nuovo testo dello stesso.

            4. La proposta di revisione od abrogazione respinta dal Consiglio Comunale, non può essere rinnovata fin tanto che dura in carica il Consiglio che l’ha respinta.

Art. 76

Regolamenti

            1. Fino all’entrata in vigore dei Regolamenti previsti dallo Statuto e di quelli comunque necessari a darne attuazione, da approvare entro un anno dall’approvazione del presente Statuto restano in vigore i Regolamenti vigenti, ad eccezione del regolamento di contabilità e dei contratti da approvare nei termini di legge.

            2. Per quanto attiene agli Enti già esistenti alla data di approvazione del presente Statuto, è inteso che continuano ad essere retti dalla normativa di riferimento che dovrà essere conformata al presente Statuto entro un anno dalla sua entrata in vigore.

Art. 77

Entrata in vigore

            1. Il presente Statuto, dopo l’espletamento del controllo da parte del competente Organo Regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all’Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi.

            2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero degli Interni, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

            3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel B.U.R.C.

            4. Il Segretario Comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l’entrata in vigore.

            5. Il Consiglio Comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.

Art. 78

Vice Segretario Comunale - Norma Transitoria

            Nella prima applicazione del presente Statuto la qualifica di Vice Segretario Comunale rimane attribuita al dipendente che è titolare della stessa secondo l’attuale ordinamento del personale.

Art. 79

Regime Provvisorio della Rotazione degli Uffici

            Nell’attesa dell’approvazione del Regolamento del Personale si stabilisce che il principio della rotazione del Personale venga applicato nel rispetto della normativa vigente riguardante la mobilità.

 

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