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Lo Statuto
RegioneLombardia
RegioneLombardia
Milano, 15 maggio 2000
Giunta
Regionale
Il Presidente
Egregio Signor FASULO GAETANO,
all’inizio della settima legislatura, confortato dal risultato elettorale e dall’apprezzamento che i cittadini lombardi hanno dimostrato per il lavoro svolto in questi anni, vorrei anzitutto ringraziarLa, nella consapevolezza che tale risultato è stato possibile anche grazie al Suo impegno e alla Sua professionalità, attraverso cui le molteplici iniziative della Giunta che ho presieduto hanno preso vita e contenuto.
E’ mio parere che il vasto consenso ottenuto porti con sé innanzitutto una responsabilità ancora maggiore ed un compito ancora più impegnativo. Sarà pertanto nuovamente necessario il Suo apporto personale unitamente a quello di tutta la struttura, alfine di realizzare quegli obiettivi e quelle modalità di lavoro che gli elettori hanno indicato così chiaramente come orizzonte del nostro lavoro.
Saremo infatti chiamati insieme a dare risposta concreta ed efficace alle esigenze di sviluppo individuate per la nostra regione, nella prospettiva di proseguire un percorso già avviato e di attuare appieno quel "modello" lombardo di governo, che ormai viene indicato da più parti, nel nostro Paese come in Europa, come un esempio innovativo e significativo.
Un modello che pone alla sua base alcuni fondamentali principi: la libertà e la solidarietà come obiettivo; la sussidiarietà come metodo dell’attività di governo; la valorizzazione di tutti i soggetti che animano la società lombarda per aprire spazi di creatività e di espressione costruttiva; il definitivo superamento di una concezione dell’Amministrazione Pubblica che da vincolo diventi stimolo alle energie vitali presenti nella nostra regione.
È una prospettiva di ampio respiro, che ambisce alla costruzione di un paradigma innovativo di governo. E pertanto importante poter continuare a contare sulla Sua collaborazione e sul Suo impegno.
AugurandoLe un buon lavoro, invio cordiali saluti.
Roberto Formigoni
A volte basta poco; è sufficiente un sorriso, una parola, a rendere tutto più semplice. Non desidero aggiungere nulla alle Sue parole ma semplicemente ringraziarLa apertamente anche a nome di tutti coloro che già La conoscono e che assieme a me Le inviano i loro saluti ed auguri più sinceri
Il Web Master e ideatore del Sito
Gaetano Fasulo
La
Statuto della Regione Lombardia
L. 22 maggio 1971 n.339
TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI
- La Lombardia è Regione autonoma entro l'unità della Repubblica italiana, sulla base dei principi costituzionali. Esercita i suoi poteri secondo lo Statuto e nei limiti stabiliti dalla Costituzione. Essa esprime l'autonomo governo della comunità lombarda e garantisce la partecipazione democratica di tutti i cittadini alla realizzazione della politica regionale.
- La Regione comprende i territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese e ha per capoluogo Milano. La Regione ha un proprio gonfalone e uno stemma stabiliti con legge regionale.
- La Regione concorre a promuovere il pieno sviluppo della persona umana e la reale partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, per renderne effettive la libertà e l'eguaglianza. Obiettivi preminenti dell'attività della Regione sono lo sviluppo economico e sociale finalizzato all'affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi, la promozione delle libere attività e degli Enti locali, il superamento degli squilibri della Regione e dell'intero territorio nazionale. In particolare la Regione, nell'ambito delle sue competenze costituzionali:
- promuove le condizioni per rendere effettivi il diritto allo studio e il diritto al lavoro, assicurando la piena occupazione e la tutela dei diritti dei lavoratori;
- assicura a tutti i cittadini i servizi sociali, con particolare riguardo a quelli inerenti all'abitazione, all'istruzione, alla salute e sicurezza sociale, ai trasporti, alle attività produttive e al turismo;
- adotta le iniziative necessarie per assicurare la funzione sociale della proprietà e acquisire alla gestione pubblica i servizi regionali di interesse generale;
- attua le riforme necessarie per stabilire equi rapporti sociali nelle campagne;
- promuove lo sviluppo della cooperazione e dell'artigianato;
- promuove e attua un organico assetto del territorio nel quadro di uno sviluppo pianificato degli insediamenti umani e delle infrastrutture sociali;
- garantisce la tutela dell'ambiente; predispone ed attua piani per la difesa del suolo, per la prevenzione ed eliminazione delle cause di inquinamento;
- tutela i valori del paesaggio e del patrimonio naturale, storico, artistico e culturale;
- promuove il progresso della cultura in ogni sua libera manifestazione;
- assume iniziative per assicurare un'ampia e democratica informazione, intervenendo nell'organizzazione e nella gestione dei servizi pubblici ad essa relativi;
- contribuisce alla ricerca scientifica in collegamento con le organizzazioni nazionali e locali.
- La Regione assume la politica di piano come metodo di intervento, in concorso con lo Stato e con gli Enti locali, attività economica pubblica e privata, per indirizzarla e coordinarla a fini sociali. La Regione partecipa come soggetto primario, alla programmazione nazionale e definisce gli obiettivi e i criteri della propria azione mediante programmi e piani generali e settoriali, e rileva i dati necessari. Essa assicura, nella formazione e nell'attuazione dei propri programmi e piani, la partecipazione degli Enti locali, dei sindacati e delle altre organizzazioni sindacali.
TITOLO II: GLI ORGANI DELLA REGIONE
- Sono organi della Regione Lombardia il Consiglio regionale, la Giunta e il Presidente della Giunta.
Capo I: Il Consiglio Regionale
- Il Consiglio Regionale determina l'indirizzo politico e amministrativo della Regione e ne controlla l'attuazione; esercita le potestà legislative e regolamentari attribuiti o delegate alla Regione; adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi. Il Consiglio determina gli indirizzi della programmazione regionale; partecipa, anche mediante le proprie commissioni, all'elaborazione dei piani e dei programmi, generali e settoriali, della Regione; approva i piani e programmi medesimi, nonché, i relativi aggiornamenti e variazioni, e ne controlla l'attuazione. La legge regionale disciplina le procedure della programmazione regionale. Il Consiglio formula le indicazioni, le proposte e i pareri mediante i quali la Regione partecipa alla programmazione nazionale. Spettano al Consiglio:
- l'approvazione del bilancio regionale di previsione e delle sue variazioni, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio, l'approvazione del conto consuntivo;
- l'istituzione di tributi propri della Regione;
- l'approvazione delle delibere relative all'assunzione di mutui e all'emissione di prestiti;
- l'approvazione di programmi concernenti opere pubbliche e i relativi finanziamenti;
- la disciplina dei servizi pubblici di interesse della Regione e dei relativi finanziamenti;
- l'ordinamento degli uffici e dei servizi regionali;
- l'istituzione, l'ordinamento e la soppressione di enti e aziende dipendenti dalla Regione, e l'approvazione dei relativi bilanci;
- le delibere concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni regionali;
- la determinazione degli indirizzi concernenti le attività degli enti e aziende dipendenti dalla Regione, nonché, la vigilanza sui medesimi;
- la nomina degli amministratori degli enti e aziende dipendenti dalla Regione; nonché, dei rappresentati della Regione in enti e società a partecipazione regionale;
- la delega di funzioni amministrative agli Enti locali, la determinazione degli indirizzi da osservarsi nell'esercizio delle funzioni delegate, nonché, la revoca delle deleghe;
- le deliberazioni relative all'utilizzazione organica degli uffici delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali;
- la formulazione dei pareri formalmente richiesti alla Regione dagli organi costituzionali della Repubblica;
- la designazione dei componenti di commissioni e altri organi collegiali, spettante alla Regione e non attribuita ad altri organi della Regione medesima dal presente Statuto e dalle leggi;
- il riesame, nelle forme ordinarie e a maggioranza semplice, degli atti amministrativi rinviati alla Regione ai sensi dell'art. 125 della Costituzione;
- la designazione a norma del secondo comma dell'art. 83 della Costituzione dei delegati della Regione per l'elezione del Presidente della Repubblica;
- la deliberazione di proposte di legge alle Camere a norma del secondo comma dell'art. 121 della Costituzione;
- la deliberazione di richieste di referendum a norma degli art. 75 e 138 della Costituzione;
- la formulazione dei pareri di cui agli art. 132 e 133 della Costituzione;
- la istituzione di nuovi Comuni e la modificazione delle loro circoscrizioni e denominazione a norma del secondo comma dell'art. 133 della Costituzione.
- I consiglieri rappresentano l'intera Regione senza vincoli di mandato e non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
- I Consiglieri hanno diritto di iniziativa delle leggi regionali e di ogni altra iniziativa del Consiglio, e diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione. Ciascun consigliere regionale ha diritto di ottenere dagli uffici della Regione e degli enti o aziende ad essa dipendenti notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. L'esercizio di tali diritti è disciplinato dal regolamento interno.
- Le indennità dei consiglieri e dei membri dell'ufficio di presidenza del Consiglio sono stabilite con legge regionale.
- Nella prima seduta il Consiglio regionale procede, come primo suo atto, alla costituzione dell'ufficio di presidenza, che deve essere composto in modo da assicurare la rappresentanza della minoranza. L'ufficio di presidenza è composto dal Presidente, da due Vice Presidenti e da due Segretari. Alle elezioni del Presidente, dei due Vice Presidenti e dei due Segretari si procede con tre votazioni separate a scrutinio segreto. Ciascun consigliere vota un solo nome. I componenti dell'ufficio di presidenza restano in carica per l'intera durata della legislatura. Alla convalida dell'elezione dei consiglieri provvede, a norma del suo regolamento interno, lo stesso Consiglio Regionale sulla base di una relazione della Giunta delle elezioni, Giunta da nominarsi in prima seduta. Prima della convalida il Consiglio può provvedere soltanto agli adempimenti indispensabili ed urgenti, i quali non perdono validità anche nel caso di mancata convalida di uno o più consiglieri.
- L'ufficio di presidenza garantisce e tutela le prerogative e i diritti dei consiglieri, assicura il rispetto dei diritti delle minoranze, mantiene i rapporti coni gruppi consiliari ed esercita le altre funzioni previste dal presente Statuto e dal regolamento interno.
- Il Consiglio regionale adotta a maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione il proprio regolamento che ne disciplina l'organizzazione interna ed il funzionamento. Le modifiche al regolamento sono adottate con la maggioranza di cui al comma precedente.
- Il regolamento interno disciplina le modalità delle votazioni.
- I consiglieri si costituiscono in gruppo secondo le norme del regolamento interno. L'ufficio di presidenza assicura ai gruppi consiliari i mezzi necessari per l'espletamento delle loro funzioni e assegna loro contributi a carico del bilancio del Consiglio, tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni gruppo e la consistenza numerica di ciascuno di essi.
- Periodicamente il Presidente convoca l'ufficio di presidenza, integrato dai Presidenti dei gruppi consiliari, dai Presidenti delle commissioni permanenti e dal Presidente o dal Vice Presidente della Giunta Regionale o da un suo rappresentante, per predisporre il calendario di attività del Consiglio e delle commissioni. Il Presidente sottopone la proposta di calendario all'approvazione del Consiglio.
- Il Consiglio istituisce commissioni permanenti composti in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, assicurando la presenza in esse con diritto di voto di almeno un rappresentante per ogni gruppo. Le modalità di voto, le norme di composizione e di funzionamento sono stabilite dal regolamento. Possono anche essere costituite commissioni speciali. Le commissioni esaminano preventivamente i disegni di legge, svolgono ogni attività preparatoria dei provvedimenti di competenza del Consiglio, e concorrono nei modi stabiliti dal presente Statuto e dalle leggi regionali allo svolgimento attività delle attività amministrative della Regione. Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, le commissioni vigilano, sull'attuazione delle delibere consiliari d e dei piani e programmi regionali, sull'amministrazione regionale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio regionale, sull'esercizio delle funzioni delegate agli Enti locali, sul funzionamento degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione, riferendone al Consiglio periodicamente ed ogni volta che lo ritengano opportuno. Il Presidente ed i membri della Giunta hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni, senza diritto di voto. Le commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Presidente e dei membri della Giunta, dei titolari degli uffici dell'amministrazione regionale, e degli amministratori e dei dirigenti degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti. Non può essere opposto alle richieste delle commissioni il segreto d'ufficio. Nell'esercizio delle loro funzioni le commissioni si avvalgono, d'intesa con la Giunta, della collaborazione degli uffici competenti. Si avvalgono altresì, ove lo ritengano opportuno, della collaborazione di esperti, di intesa con l'ufficio di presidenza. L'ufficio di presidenza del Consiglio coordina il lavoro delle commissioni e assicura i mezzi necessari per l'adempimento delle loro funzioni.
- Le commissioni svolgono indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie e documenti utili all'attività del Consiglio e, a tal fine, procedono alla consultazione degli Enti locali, dei sindacati, di altre organizzazioni sociali e di singoli cittadini.
- Il Consiglio Regionale può disporre inchieste su materie che comunque interessino la Regione. E' istituita in ogni caso una commissione d'inchiesta allorché, un terzo dei consiglieri assegnati alla Regione presenti richiesta motivata all'ufficio di presidenza. Per la composizione delle commissioni d'inchiesta si applica il disposto del primo e del secondo comma dell'art. 16. E' fatto obbligo a tutti i titolari degli uffici della Regione, nonché, di enti e aziende da essa dipendenti, di fornire alle commissioni d'inchiesta tutti i dati, i documenti e le informazioni richieste, senza vincolo di segreto d'ufficio.
- Il regolamento interno disciplina le modalità delle indagini conoscitive, delle consultazioni, della pubblicità dell'ordine del giorno e dei lavori delle commissioni consiliari, ed ogni altra modalità di organizzazione e di funzionamento delle commissioni medesime.
- Il Consiglio ha piena autonomia organizzativa, funzionale e, nell'ambito degli stanziamenti assegnati dal bilancio, autonomia contabile che esercita a norma del presente Statuto e del proprio regolamento interno.
Capo II: La Giunta Regionale e il Presidente della Giunta.
- La Giunta Regionale è l'organo esecutivo della Regione ed esercita le funzioni conferite dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle Leggi. Spetta alla Giunta Regionale:
- dare, ove occorra, esecuzione ai provvedimenti del Consiglio;
- predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
- predisporre, in collaborazione con le competenti commissioni consiliari, i programmi e i piani della Regione, e curarne l'attuazione;
- adottare il provvedimento di attuazione dei programmi generali e settoriali, approvati dal Consiglio regionale, concernenti l'esecuzione di opere pubbliche e l'Organizzazione di servizi pubblici, sempreché, essi risultino indicati sul bilancio annuale con il relativo stanziamento;
- sovrintendere agli uffici regionali;
- amministrare il demanio e il patrimonio della Regione, nei limiti e nei modi stabiliti dalle legge regionale;
- deliberare ed approvare i contratti della Regione;
- deliberare in materia di liti attive e passive e, su conforme parere della commissione consiliare competente, in materia di rinunce e transazioni;
- deliberare, sentito il Consiglio, sui ricorsi per illegittimità costituzionale e per conflitto di attribuzioni presso la Corte costituzionale, nonché, sulle rinunce agli stessi;
- sovrintendere, in esecuzione degli indirizzi e delle direttive del Consiglio, alla gestione dei servizi pubblici regionali e degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione o a partecipazione regionale;
- adottare i provvedimenti amministrativi non demandati ad altri organi della Regione o non delegati ad altri enti. La Giunta ha il potere di iniziativa delle leggi e dei provvedimenti consiliari di cui all'art. 6.
- La Giunta è composta dal Presidente e da non più di sedici assessori, fra cui il Vicepresidente.
- L'elezione del Presidente della Giunta avviene sulla base di documenti programmatici, presentati da almeno un quarto dei consiglieri assegnati alla Regione, e collegati a liste che indicano il nome del Presidente, del Vicepresidente e degli altri componenti la Giunta, con la determinazione dei relativi incarichi. Il Consiglio procede, dopo una discussione sui documenti programmatici, alla elezione del Presidente, nell'ambito delle designazioni contenute nelle liste di cui al comma precedete, con voto per appello nominale e a maggioranza assoluta. Se dopo due votazioni nessuno dei candidati ha riportato la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nella seconda votazione il maggior numero di voti. E' eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. Il Consiglio procede quindi all'elezione della Giunta con voto ad appello nominale e maggioranza dei voti espressi, esclusi gli astenuti. Viene posta in votazione la sola lista collegata al nome del Presidente eletto. Se la lista non consegue la maggioranza di cui al quarto comma, il Presidente si intende revocato.
- L'ufficio di Presidente della Giunta e di Assessore è incompatibile con quello di amministratore di ente pubblico, comunque dipendente o controllato dalla Regione. E' altresì incompatibile con l'ufficio di consigliere provinciale e di consigliere comunale nei Comuni con oltre trentamila abitanti.
- L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando l'attribuzione e le responsabilità dei singoli assessori secondo quanto disposto del primo comma dell'art. 23 del presente Statuto.
- Le delibere della Giunta sono adottate a maggioranza dei suoi componenti. La Giunta adotta un proprio regolamento interno.
- Il Presidente della Giunta e la Giunta rispondono del proprio operato di fronte al Consiglio.
- Il voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni. Il Presidente e la Giunta possono essere revocati dal Consiglio su proposta motivata, presentata da almeno un quarto dei consiglieri assegnato alla Regione, votata per appello nominale, e approvata a maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione. La proposta di revoca è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre venti giorni dalla presentazione.
- Il Presidente e la Giunta regionale rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta. Dopo la scadenza del Consiglio e l'approvazione della proposta di revoca della Giunta o l'accettazione da parte del Consiglio delle dimissioni di questa, il Presidente e la Giunta rimangono in carica solo per l'ordinaria amministrazione fino all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.
- Le dimissioni del Presidente e della Giunta sono indirizzate al Consiglio e presentate al Presidente del Consiglio stesso. Le dimissioni rassegnate dal Presidente della Giunta e della Giunta hanno effetto solo dopo che il Consiglio le ha accettate. In tale caso il Consiglio delibera esclusivamente nelle ipotesi previste dagli art. 18, 4°, comma terzo, 41, comma secondo, 59 del presente Statuto, e nelle altre, per le quali l'ufficio di presidenza ritenga necessario l'esame urgente. Le dimissioni dei singoli assessori sono comunicate dal Presidente della Giunta stessa al Presidente del Consiglio entro otto giorni.
- Le dimissioni, la revoca e la cessione della carica per qualsiasi causa del Presidente comportano la decadenza dell'intera Giunta. Il Presidente e la Giunta decadono altresì in caso di dimissioni o cessazione dalla carica per qualsiasi causa di oltre la metà dei componenti la Giunta. Nell'ipotesi di cessazione dalla carica del Presidente della Giunta, il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio entro quindici giorni per l'elezione del nuovo Presidente e della Giunta.
- Salvo il caso previsto del secondo comma dell'articolo precedete, nell'ipotesi di dimissioni o cessazione dalla carica per qualsiasi causa di componenti della Giunta, il Presidente ne propone la sostituzione al Consiglio, affidando nel frattempo le relative funzioni ad altri componenti la Giunta. Nell'ipotesi di impedimento temporaneo di un Assessore, il Presidente incarica un altro Assessore di svolgerne le funzioni.
- Il Presidente della Giunta Regionale rappresenta la Regione, promulga le leggi e i regolamenti deliberati dal Consiglio e indice i referendum previsti dal presente Statuto: convoca e presiede la Giunta Regionale, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne dirige e ne coordina attività, dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, essendone responsabile verso il Consiglio Regionale e uniformandosi alle istruzioni ricevute dal Governo della Repubblica, esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi.
- Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in tutti i casi di impedimento senza necessaria delega.
- Il Presidente e gli assessori hanno l'obbligo di rispondere alle interpellanze e interrogazioni entro quindici giorni dalla loro comunicazione al Consiglio, o, nel caso in cui il Consiglio non sia riunito, nella prima seduta successiva. Il Presidente e gli assessori hanno altresì l'obbligo, se richiesti dalle commissioni consiliari a norma dell'art. 16 del presente Statuto, di presentarsi entro otto giorni dall'invito. Il Presidente può delegare a ciò un Assessore.
- Le indennità del Presidente e degli assessori sono stabilite con leggi retgionali.
TITOLO III: ATTIVITA' LEGISLATIVA
- L'esercizio della potestà legislativa e regolamentare della Regione spetta al Consiglio Regionale e non può essere delegato. La Regione promuove, nella formazione ed attuazione delle leggi, la partecipazione degli Enti Locali, dei sindacati e delle altre organizzazioni sindacali.
- L'iniziativa delle leggi regionali appartiene ai consiglieri regionali, alla Giunta, agli elettori della Regione, ai consiglieri comunali e provinciali, secondo le disposizioni contenute nel titolo settimo del presente Statuto. L'iniziativa è esercitata mediante presentazione all'ufficio di presidenza del Consiglio di progetti di legge redatti in articoli. I consiglieri regionali, nella stesura dei progetti di legge, possono farsi assistere dall'ufficio legislativo del Consiglio Regionale.
- Ogni cittadino, associazione od ente ha diritto a far pervenire al Consiglio, nei termini stabiliti dal regolamento interno, osservazioni e proposte sui progetti di legge presentati dal Consiglio medesimo. Tali osservazioni e proposte sono esaminate dalla Commissione competente e di essi è fatta adeguata menzione nella relazione al Consiglio. Su richiesta di almeno due gruppi consiliari o di un quarto dei componenti, la Commissione, prima di riferire sul progetto, procede alla audizione dei cittadini, associazioni o enti che si siano avvalsi del diritto di cui al primo comma.
- Ogni progetto di legge, previo esame in commissione, è discusso e votato dal Consiglio articolo per articolo e con votazione finale. Ogni legge regionale che importi nuovi o maggiori spese, o minori entrate, deve indicare i mezzi per farvi fronte. Il regolamento interno stabilisce procedimenti abbreviati per i progetti di legge dei quali il Consiglio dichiari l'urgenza. Il regolamento interno prevede altresì procedimenti speciali per l'esame dei progetti di legge comportanti spese o minori entrate.
- Le leggi regionali devono essere comunicate dal Presidente del Consiglio al Commissario del Governo per il visto entro cinque giorni dalla loro approvazione. Qualora il Governo non abbia fatto opposizione rinviando la legge al Consiglio Regionale entro il termine previsto dall'art. 127 della Costituzione , il visto si ha per apposto. In caso di rinvio, la legge è sottoposta al Consiglio Regionale nella prima seduta immediatamente successiva. Ove il Consiglio Regionale approvi di nuovo la legge a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la legge è comunicata entro cinque giorni a l Commissario del Governo è promulgata se nei quindici giorni successivi il Governo non promuove la questione di legittimità in merito. Il regolamento può stabilire procedure abbreviate per il riesame di cui al comma precedente.
- La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dall'opposizione del visto o dalla scadenza del termine per il rinvio da parte del Governo. Il testo della legge è preceduto dalla formula: " Il consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta Regionale promulga. " Al testo della legge segue la formula: " La presente Legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda ".
- La legge regionale è pubblicata entro cinque giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo, salvo che la legge stessa stabilisca un termine maggiore. Qualora la legge sia dichiarata urgente dal Consiglio Regionale ed il Governo della Repubblica acconsenta mediante l'apposizione del visto del Commissario del Governo, i termini ordinari per la promulgazione e per l'entrata in vigore della legge possono essere abbreviati.
- Per l'iniziativa dei regolamenti e delle altre deliberazioni di competenza del Consiglio si applica la norma dell'art. 38. L'esame e l'approvazione degli stessi avvengono nei modi previsti dal regolamento consiliare. I regolamenti sono promulgati entro cinque giorni dalla scadenza del termine stabilito dalla legge per il controllo a norma dell'art. 125 della Costituzione, e sono promulgati nei cinque giorni successivi. Il testo del regolamento è preceduto dalla formula: "Il Consiglio Regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta Regionale promulga". Al testo del regolamento segue la formula: "Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione lombarda".
TITOLO IV: AMMINISTRAZIONE REGIONALE
- La Regione assume il decentramento come carattere essenziale della propria organizzazione e informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure.
- La Regione promuove la partecipazione effettiva dei cittadini e dei gruppi nella formazione dei provvedimenti amministrativi di interesse generale e garantisce il contraddittorio dei soggetti interessati nei procedimenti amministrativi che direttamente li riguardano. La legge regionale stabilisce i termini entro i quali gli uffici regionali sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati, le conseguenze dell'inerzia degli uffici e le responsabilità dei funzionari. I provvedimenti amministrativi della Regione devono essere motivati. Gli atti amministrativi della Regione sono pubblici. Chiunque può chiederne copia, con le modalità stabilite dalla legge regionale.
- I dipendenti della Regione sono inquadrati in due ruoli organici distinti, approvati con legge regionale, uno dei quali è riservato ai dipendenti del Consiglio. La legge regionale che disciplina lo stato giuridico del personale garantisce i diritti fondamentali dei lavoratori. Il personale è assunto mediante concorso, secondo le modalità stabilite dalla legge. La Regione può conferire incarichi a tempo determinato, nei casi e con le modalità stabilite dal Consiglio.
- La Regione può con legge istituire enti o aziende, dotati di autonomia organizzativa e funzionale, per attività e servizi che, per la loro particolare natura o dimensione, non possono essere delegati a Enti Locali. La Regione esercita poteri di indirizzo e di controllo su tali enti e aziende, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali. Le delibere degli organi amministrativi degli enti e aziende dipendenti dalla Regione sono trasmesse al Consiglio Regionale. Nella nomina degli amministratori degli enti e aziende dipendenti dalla Regione, nonché, dei rappresentanti della Regione in enti e società a partecipazione regionale, è assicurate, nei modi stabiliti dalla legge, la rappresentanza delle minoranze consiliarie. Il personale degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione è equiparato ad ogni effetto al personale regionale, salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive.
TITOLO V: FINANZA E BILANCIO
- La Regione istituisce con legge i tributi propri, le relative procedure amministrative di ricorso e le relative sanzioni amministrative nei limiti delle leggi della Repubblica. La Regione ha un proprio demanio e patrimonio.
- La legge regionale disciplina l'ordinamento contabile della Regione. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Il bilancio di previsione è presentato entro il 30 settembre dell'anno precedente ed è approvato con legge regionale entro il 15 dicembre. L'esercizio provvisorio del bilancio può essere concesso, con legge, per periodi complessivamente non superiori a quattro mesi. Il bilancio mette in evidenza i costi ed i risultati finanziari previsti per ciascun servizio, piano e progetto della Regione, in relazione agli obiettivi e alle prescrizioni del piano economico regionale. Gli enti e le aziende dipendenti sono tenuti a presentare il loro bilancio precedentemente alla discussione del bilancio regionale. Col bilancio regionale sono approvati gli impegni relativi ai bilanci degli enti e aziende dipendenti. Con il progetto di bilancio la Giunta presenta al Consiglio:
- un preventivo di cassa della Regione, e degli enti e aziende da essa dipendenti o a partecipazione regionale;
- un preventivo delle spese degli Enti locali relative all'esercizio delle funzioni ad essi delegate dalla Regione, o per le quali la Regione si avvalga dei loro uffici;
- una relazione illustrativa sul rapporto tra previsioni di bilancio e attuazione del piano economico regionale. I bilanci degli enti e aziende dipendenti dalla Regione vengono ratificati dal Consiglio Regionale, dopo opportuno esame a seguito dell'approvazione del bilancio della Regione, nei termini, e nelle forme previste da legge regionale.
- Il conto consuntivo è presentato entro il 30 aprile dell'anno successivo ed è approvato con legge regionale entro il 31 luglio. Il conto consuntivo prevede i consuntivi degli enti e aziende dipendenti dalla Regione, ed è redatto secondo i criteri di cui all'articolo precedente. Con il conto consuntivo la Giunta presenta al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione del piano economico regionale, dei piani settoriali e dei singoli progetti concernenti servizi ed opere della Regione, con l'indicazione dei costi e dei risultati finanziari ed operativi. Nella relazione predetta sono indicate le spese erogate dagli enti e aziende a partecipazione regionale, nonché, le spese erogate dagli Enti locali nell'esercizio di funzioni ad essa delegate dalla Regione, con l'indicazione dei costi e dei contributi finanziari ed operativi. Nella relazione predetta sono indicate le spese erogate dagli enti e aziende a partecipazione regionale, nonché, le spese erogate dagli Enti locali nell'esercizio di funzioni ad essi delegati dalla Regione, o per le quale la Regione si avvalga dei loro uffici. La Giunta Regionale trasmette al Consiglio al termine di ogni trimestre il consuntivo di cassa.
- I programmi pluriennali di spesa per singoli settori e progetti hanno di norma la durata e la decorrenza del piano economico regionale.
TITOLO VI: PARTECIPAZIONE POPOLARE
- La Regione ravvisa nei partiti politici il momento fondamentale per la determinazione della politica regionale e riconosce nel concorso degli Enti Locali, dei sindacati, del movimento cooperativo, delle altre organizzazioni sociali e di tutti i cittadini il fondamento della partecipazione democratica. La Regione favorisce, nel rispetto della loro autonomia, le forme democratiche di associazionismo e autogestione, come modalità necessarie per una più diretta partecipazione dei cittadini.
- La Regione riconosce il diritto dei cittadini e delle organizzazioni sociali all'informazione attività politica, legislativo ed amministrativa regionale come premessa ad una effettiva partecipazione democratica. Il dovere di informazione viene assolto, oltre che con le pubblicazioni prescritte dal presente Statuto e dalle leggi, mediante l'impiego degli strumenti di comunicazione di massa ed in particolare di quelli pubblici garantiti da un controllo democratico e mediante incontri diretti dagli organi regionali con i cittadini, gli Enti locali, i sindacati e le altre organizzazioni sociali. La Regione garantisce a tutti i cittadini la piena disponibilità dei dati e degli elementi raccolti dagli organismi regionali, con i limiti imposti dalla legge ai soli fini del rispetto dei diritti costituzionali dei cittadini e della tutela dell'interesse generale della Regione.
- La Regione consulta sulle principali questioni di rilievo generale gli Enti locali, i sindacati e le altre organizzazioni sociali, e promuove indagini e conferenze su specifici problemi, in particolare prima dell'approvazione del bilancio.
TITOLO VII: INIZIATIVA POPOLARE
- L'iniziativa popolare per la formulazione delle leggi e dei regolamenti regionali, degli atti amministrativi di competenza del Consiglio esclusi quelli previsti dall'art. 6, comma quinto, punti 1), 2), 3), 8), 10), 13), 14), 15), 16) e 19), e delle delibere consiliari relative alla presentazione di proposte di legge alle Camere e alle richieste di referendum abrogativo di leggi statali, si esercita mediante la presentazione di proposte sottoscritte da almeno cinquemila elettori della Regione. L'iniziativa popolare delle leggi e dei regolamenti regionali e delle altre delibere, di cui al comma precedete, si esercita altresì mediante la presentazione di proposte sottoscritte da almeno cinquemila elettori della Regione. L'iniziativa popolare per la formazione delle leggi e dei regolamenti regionali e delle altre delibere, di cui al comma precedente, si esercita altresì mediante la presentazione di proposte da parte del Consiglio provinciale o di Consigli comunali in numero non inferiore a cinque o anche in numero di uno o più, purché con popolazione complessiva di almeno venticinquemila elettori.
- La Regione, nei modi stabiliti dalla legge regionale, agevola le procedure e fornisce gli strumenti necessari per l'esercizio del diritto di iniziativa. I soggetti legittimati a presentare le proposte di iniziativa popolare possono richiedere l'assistenza dell'ufficio legislativo del Consiglio Regionale. Le commissioni consiliari ammettono alla discussione delle proposte delegazioni dei presentatori, con le modalità e i limiti previsti dal regolamento del Consiglio Regionale.
- Entro tre mesi dalla presentazione della proposta di iniziativa popolare, l'ufficio di presidenza, integrato ai sensi dell'art. 15, iscrive la proposta nel calendario dei lavori del Consiglio. Il regolamento del Consiglio Regionale prevede speciali procedure d'urgenza, in particolare per l'esame delle proposte e petizioni presentate dagli Enti locali o promosse dalle organizzazioni regionali delle confederazioni sindacali dei lavoratori o da altre organizzazioni sociali e di rilievo regionale.
- Qualora sulla proposta di iniziativa popolare non sia stata presentata alcuna decisione entro quattro mesi dall'assegnazione della proposta alle Commissioni, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno del Consiglio Regionale e su di essa il Consiglio delibera nella prima seduta , con precedenza su ogni altro argomento (4). Le proposte di iniziativa popolare sono in ogni caso sottoposte all'esame del Consiglio nel testo dei proponenti.
- Non è ammessa iniziativa popolare in materia tributaria e di bilancio, di espropriazione dei suoli e di limitazione della proprietà fondiaria, nonché, per la modifica dello Statuto. Sull'ammissibilità delle proposte decide l'ufficio di presidenza del Consiglio all'unanimità. Qualora manchi l'unanimità, decide il Consiglio.
- I cittadini, i Consigli comunali e provinciali e le organizzazioni regionali delle confederazioni sindacali dei lavoratori possono rivolgere petizioni al Consiglio Regionale per chiederne l'intervento su questioni di interesse collettivo.
TITOLO VIII: REFERENDUM
- La Regione riconosce nell'istituto del referendum l'elemento di collegamento organico tra la comunità regionale ed i suoi organi elettivi e ne favorisce l'esercizio nei limiti consentiti dalle esigenze di funzionalità della organizzazione regionale.
- E' indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge regionale, quando lo richiedano novantamila elettori, oppure tre consigli provinciali, oppure cinquanta consigli comunali, oppure cinque consigli comunali che rappresentino almeno un decimo della popolazione della Regione Lombardia (2). Hanno diritto di partecipare ai referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione. Non è ammesso il referendum per l'abrogazione di disposizioni dello Statuto, di leggi tributarie e di bilancio. Non è ammesso inoltre il referendum per le leggi in materia urbanistica, approvate con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione. Sull'ammissibilità dei referendum decide all'unanimità l'ufficio di presidenza. Qualora manchi l'unanimità, decide il Consiglio. La proposta sottoposta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
- Possono essere sottoposti a referendum abrogativo i regolamenti regionali e gli atti amministrativi di competenza del Consiglio, esclusi quelli di cui all'art. 6, comma quinto, punti 1), 2), 3), 8), 10), 13), 14), 15) 16) e 19), con le modalità e i limiti di cui all'articolo precedente. Non è ammesso il referendum per l'abrogazione di norme regolamentari meramente esecutive, se la proposta non riguarda anche queste ultime.
- Il Consiglio Regionale può determinare l'indizione di referendum consultivi su provvedimenti interessanti popolazioni determinate, o su questioni di interesse regionale, interessanti l'intero corpo elettorale regionale (3); Sono sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate le proposte di legge concernenti l'istituzione di nuovi Comuni e i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali.
- La legge regionale, disciplina le modalità e i limiti per l'esercizio del potere di richiesta di referendum, gli effetti preclusivi derivanti dalla mancata approvazione, nonché, le ulteriori modalità di attuazione dei referendum.
TITOLO IX: RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI
- I Comuni, le Province, i comprensori e altre forme associative fra gli Enti locali partecipano alla programmazione economica e territoriale regionale. La Regione favorisce attività degli Enti locali, ne coordina l'azione in armonia con gli obiettivi della programmazione regionale e ne promuove le forme associative, nel rispetto della loro autonomia. La Regione si avvale, per l'attuazione dei propri piani di assetto territoriale, delle Province, dei Comuni, dei Comprensori , e delle altre forme associate.
- Le Province e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento dei servizi della Regione. Le funzioni amministrative della Regione possono essere esercitate da organi regionali a dimensione comprensoriale e circondariale. La legge garantisce la partecipazione delle Province e dei Comuni alla formazione degli organi regionali e circondariali.
- La Regione è impegnata ad esercitare, mediante delega alle Province, ai Comuni, a loro Consorzi o ad altri Enti locali di eguale livello istituzionale, le funzioni amministrative che possono essere svolte in forma decentrata. La Regione può anche avvalersi degli Enti stessi, d'intesa con le amministrazioni interessate. La delega di funzioni amministrative è disposta con legge regionale che detta gli indirizzi e le direttive generali da osservarsi nell'esercizio delle funzioni delegate e regola i conseguenti rapporti finanziari. Le spese sostenute dalle Province, dai Comuni e da altri Enti locali per l'esercizio delle funzioni delegate sono a totale carico della Regione, nell'ambito degli stanziamenti concordati all'atto della delega. Nel caso di delega di funzioni amministrative la legge riserva alla Regione pareri di indirizzo, di coordinamento e di controllo. La revoca della delega è disposta con legge, sentiti gli Enti interessati. Nel caso di revoca nei confronti di singoli Enti locali, la legge deve essere approvata a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione. Per l'utilizzo degli uffici di Enti locali si osservano, in quanto applicabili, i principi di cui ai precedenti commi. Le modalità di utilizzazione di tali uffici sono determinate d'intesa con le amministrazioni interessate.
- Il controllo sugli atti adottati dagli Enti locali è esercitato dalla Regione in forma decentrata, nei modi stabiliti dalla legge regionale e nei limiti sanciti dalla Costituzione.
- I Comuni e le Province della Regione possono rivolgere interrogazioni al Consiglio Regionale. L'ufficio di presidenza le sottopone alla commissione consiliare competente e da risposta scritta agli enti richiedenti. I Comuni e le Province della Regione possono chiedere informazioni alla Giunta su provvedimenti che li riguardano, anche in corso di formazione. Le richieste vengono presentate al Presidente della Giunta, il quale provvede a dare tempestiva risposta.
- La revoca di provvedimenti amministrativi adottati dalla Giunta e dal Consiglio regionale può essere chiesta da ciascun Consiglio comunale interessato.
- Il Consiglio regionale può assegnare annualmente contributi, a carico del bilancio della Regione, alle province ai Comuni anche riuniti in forma associativa, o ad altri Enti locali, per il raggiungimento delle finalità stabilite dalle leggi regionali.
TITOLO X: REVISIONE DELLO STATUTO
- Le leggi di revisione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio regionale a maggioranza dei consiglieri assunti alla Regione. Le leggi di revisione sono inviate alle Camere entro cinque giorni dalla deliberazione e sono promulgate dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di approvazione. L'abrogazione totale dello Statuto non è ammessa, se non previa deliberazione di un nuovo Statuto.
G.U. 14 giugno 1971, n. 148, suppl. ord.
Comma modificato dall'art. 1 l.r. 26 ottobre 1985, n. 583.
Comma modificato dall'art. 2 l.r. 26 ottobre 1985, n. 583.
Il grattacielo Pirelli
Il grattacielo Pirelli
Il grattacielo Pirelli
Da quasi quarant'anni il grattacielo Pirelli è un simbolo di Milano e della Lombardia. Frutto della maturità di un architetto geniale come Gio Ponti e di un'équipe di ingegneri di grande professionalità, la torre che oggi ospita gran parte degli uffici della Giunta della Regione Lombardia domina il panorama urbano dall'alto dei suoi 127 metri, che ne fanno l'edificio più alto della metropoli.
Ponti ha creato una struttura capace di condensare ed esprimere visibilmente gli opposti: una forma massiccia e sottile insieme; un'opera che esiste come espressione di uno sforzo collettivo ma che emerge per la sua singolarità; un monumento all'efficienza lombarda che esprime allo stesso tempo valori estetici sofisticati; il sigillo di una visione moderna e aperta al futuro ma radicata nella tradizione della verticalità degli slanci gotici e dell'essenzialità delle architetture romaniche; un tributo alla Lombardia che ha saputo e sa armonizzare capitale e lavoro, cultura d'impresa e sociale; la Milano del Manzoni e quella del Buzati fuse in un'unica espressione.
Dal 1980 il grattacielo è diventato sede del governo regionale e dell'aula consiliare, e questo fatto ha accresciuto le valenze simboliche dell'opera, dando vita a molteplici e significativi richiami; la necessità che chi è chiamato a governare sappia guardare e vedere lontano; la visibilità estrema che indica la disponibilità al servizio dei cittadini.
Oggi la Regione ha deciso di accentuale quest'ultima caratteristica simbolica della sua sede aprendo al pubblico il 31° piano dell'edificio. Da quel punto di osservazione si gode - quando il tempo lo consente - la migliore vista panoramica di tutta la città di Milano e di una vasta area del territorio lombardo. Da oggi questa visione è accessibile a tutti i cittadini. E questa iniziativa è il segno tangibile di una costante azione e di un permanente orientamento al servizio dei cittadini lombardi da parete della nostra amministrazione.
Roberto Formigoni
Presidente della Giunta
della Regione Lombardia
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