Club Italiano Griffone Korthals






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L O   S T A T U T O



Società Specializzata per il Griffone a Pelo Duro

Statuto del Club Italiano Griffone Korthals.



Art. 1) E� costituita con Sede in Volterra (Pi) - Via Fontecorrenti 9 - la Società Specializzata denominata Club Italiano Griffone Korthals.

Essa mira a svolgere ogni più efficiente azione per migliorare, incrementare e valorizzare la razza Griffone da Ferma a Pelo Duro Korthals ed a potenziarne la selezione e l'allevamento.



Art. 2) Per il conseguimento dei fini di cui sopra la Società:

propaganda la divulgazione ed il miglioramento dei griffoni korthals ed assiste, nei limiti delle proprie possibilità, i suoi associati in tutte le iniziative che abbiano interesse generale rivolto al raggiungimento degli scopi anzidetti;

èassociata all�Ente Nazionale della Cinofilia (E.N.C.I.) del quale osserva le norme e le direttive, risolvendo scrupolosamente gli incarichi che le saranno da essi delegati;

organizza manifestazioni direttamente od in collaborazione con l�E.N.C.I., con le Società Cinofile da questo riconosciute, oppure con altri Enti o Società Specializzate, anch�essi interessati a tali iniziative, richiedendo l�approvazione preventiva ed il rico dell�E.N.C.I., nel quadro e con la disciplina da questi stabilite.



SOCI



Art. 3) Possono essere Soci del C.I.G.K. tutti i cittadini italiani e stranieri di accertata moralità che abbiano interesse verso il miglioramento della razza griffone korthals e la cui domanda di associazione, presentata nei modi previsti dal presente Statuto, sia stata accettata dal Consiglio.



Art. 4) I Soci si dividono in Soci Ordinari e Soci Sostenitori. I loro diritti e doveri nei confronti della Società od in conseguenza della loro appartenenza a quest�ultima sono uguali: è diversa solo la misura della quota associativa annuale in quanto i Soci Sostenitori in senso di tangibile appoggio alle iniziative ed alle attività del Sodalizio ne verseranno una maggiore. Il Consiglio potrà nominare Soci Onorari persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nel campo della cinofilia.

Ai Soci Onorari non spetta diritto di voto e non sono tenuti al pagamento della quota associativa.

Non hanno diritto di voto i Soci di età inferiore ai 18 anni.



Art. 5) Per far parte in qualità di Socio della Società occore avanzare domanda scritta e firmata convalidata dalla firma di due Soci Presentatori ed indirizzata al Presidente. In tale domanda deve essere anche precisato che il Richiedente s�impegna ad accetare le norme dello Statuto Sociale e la Disciplina relativa nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio o dall�Assemblea.
di mancata accettazione della stessa, non è tenuto ad indicare i motivi della propria decisione.



Art. 6) L�Assemblea Generale dei Soci stabilisce con propria deliberazione la misura delle quote annuali dovute alla Società dai Soci.



Art. 7) L�Iscrizione a Socio vale per l�annata in corso e lo vincolerà per l�anno successivo qualora il Socio non presenti per lettera raccomandata un formale atto di dimisioni entro il 31 ottobre.



Art.8) La qualita� di Socio si perde:

per dimissioni presentate nei modi previsti dall�art.7;

per morosita�, che potra� essere dichiarata dal consiglio successivamente al primo marzo di ogni anno;

per espulsione, deliberata dall�Assemblea Generale dei Soci su proposta del Consiglio

chi per qualsiasi causa cessa dalla qualita� di Socio perde ogni diritto relativo, ma non è esonerato dagli impegni assunti.



Art.9) L�esercizio dei diritti sociali spetta ai Soci regolarmente iscritti ed in regola, col versamento della quota sociale per l�anno in corso.

sono invece ammessi a votare in assemblea soltanto coloro che risultino Soci anche dall�anno precedente.



ORGANI SOCIALI

Art.10) Sono organi della societa�:

L�Assemblea dei Soci

Il Consiglio composto dai Consiglieri eletti e da un Consigliere nominato dall�E.N.C.I.;

Il Presidente;

Il Comitato dei Probiviri;

Il Consiglio Sindacale o dei Revisori dei Conti.

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ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI



Art.11) L�Assemblea Generale è composta dai Soci in regola con il versamento della quota sociale per l�anno in corso che siano Soci dall�anno precedente.

Ciascun Socio, sia esso Ordinario o Sostenitore ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio mediante Delega scritta e firmata:

sono ammesse cinque deleghe per persona.

Le deleghe debbono essere depositate dal Socio cui sono state intestate, prima che l�Assemblea abbia inizio. Non sono amesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe ne è consentito che un Socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un altro.

Il Socio può anche votare a mezzo posta consegnando la scheda ad un notaio di sua fiducia che provvederà ad inoltrarla al Presidente dell�Associazione presso la Sede della stessa.



Art. 12) L�Assemblea Generale dei Soci è presieduta dal Presidente oppure qualora questi lo richieda, da un Socio chiamato dai presenti a presiederla. Essa dovrà, prima che abbia inizio la discussione dell�ordine del giorno, eleggere fra i presenti tre Scrutatori, cui spetta verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai Soci ed eseguire, qualora abbiano svolgersi votazioni con schede segrete il conto dei risultati. L�Assemblea Generale dei Soci si pronuncia a maggioranza di voti, in caso di parità la decisione è nulla per cui si procederà ad altra immediata votazione, la quale potrà essere anche ripetuta sino al conseguimento di un risultato di maggiornza.




In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data, allorchè lo ritenga necessario il Consiglio oppure quando ne sia fatta domanda scitta al Presidente da parte del Collegio Sindacale o da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al Voto. La convocazione è annunciata dal Presidente con l�invio per posta ai Soci degli inviti a parteciparvi, i quali debbono essere spediti almeno quindici giorni prima di quello fissato per la convocazione. Negli inviti debbono essere indicati la data, la località e l�ora della riunione, nonché l�ordine del giorno da trattare.

L�Assemblea è valida in prima convocazione allorchè risulta presente, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei Soci Ordinari e Sostenitori.

Trascorsa un�ora da quella indicata nell�invito, l�Assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. I Soci Onorari possono partecipare all�Assemblea e prendere parola, senza però diritto di voto.



Art.14) L�Assemblea ha il compito di deliberare:

sul programma generale della Società;

sulla elezione delle Cariche Sociali;

sui Rendiconti Finanziari;

sulle Modifiche dello Statuto;

sulla misura della quota associativa per ciascuna delle categorie dei soci previste nell�Art.4;

su ogni altro argomento iscritto all�ordine del giorno ompetenza di altro organo sociale.

Spetta, inoltre, all�Assemblea eleggere i Consiglieri, i Probiviri ed i Sindaci effettivi e supplenti.

CONSIGLIO



Art.15) Il Consiglio è composto di sei Consiglieri eletti dall�Assemblea Generale fra i Soci.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere rieletti; qualora durante il triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più consiglieri questi veranno sostituiti dall�Assemblea nella sua prima riunione. I membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito. Se venisse a mancare invece, più della metà dei consiglieri, l�intero consiglio si intenderà decaduto e i membri rimasri in carica procederanno entro due mesi da tale stato di fatto alla convocazione dell�Assemblea Generale dei Soci per le nuove elezioni del Consiglio.



Art.16) Il Consiglio ha il compito di attuare gli scopi staturati in armonia con le deliberazioni dell�Assemblea Generale dei Soci; fra l�altro è responsabile dell�amministrazione sociale, approva e sottopone all�Assemblea i rendiconti morali e finanziari; decide sulle domande di ammissione di nuovi Soci; indice e patrocina manifestazioni, sovrintende al lavoro degli uffici qualora questi siano stati costituiti.



Art.17) Il Consiglio provvede, altresì alla nomina del Presidente e di un Vicepresidente della società, e di un Segretario.

Il Presidente ed il Vicepresidente devono essere eletti ò anche essere membro del Consiglio, ma non lo sarà mai allorchè riceva remunerazione per il lavoro svolto.



Art.18) Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni sei mesi e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri oppure il Collegio dei Sindaci.

Gli avvisi di convocazione verranno diramati almeno dieci giorni prima di ciascuna riunione.

Il Consiglio èpresieduto dal Presidente, oppure in sua assenza dal Vicepresidente o, qualora questi mancasse dal Consigliere più anziano di età. Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei Consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggiornza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi Presiede.

I componenti del Consiglio che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive, potranno essere decaduti dall carica.



IL PRESIDENTE



Art.19) Il Presidente ha la rapresentanza legale della Società sia nei rapporti interni che in quelli esteriori; vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio e dell�Assemblea; provvede a quanto si addica ala osservanza delle disposizioni statutarie e alla disciplina sociale.

In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovrano tuttavia essere sottoposte all�approvazione di quest�ultimo nella sua prima riunuione. In caso di assenza o di mpedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente. tta al Consiglio di disporre la nomina del nuovo Presidente nella prima riunione.

Può essere nominato dal Consiglio un Presidente Onorario anche non Consigliere, purchè Socio, ma senza diritto di voto.



PATRIMONIO ED AMMINISTRAZIONE



Art.20) Il Patrimonio dela Società è costituito: dei beni mobili ed immobili (qualora ve ne siano); delle some acantonate; da qualsiasi altro bene che sia pervenuto a titolo legittimo Le entrate della società sono costituite: quote annuali versate dai Soci; eventuali contibuiti concessi da enti e persone; dalle attività di gestione; da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo.



Art.21) L�Esercizio finanziario và dal 1° gennaio al 31 dicembre; delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i Consiglieri in carica sino a quando l�Assemblea Generale dei Soci con l�approvazione del bilancio, non si sia assunta direttamente gli impegni relativi. Il bilancio consuntivo approvato dall�Assemblea Generale dei Soci và trasmesso in copia all�E.N.C.I..



COLLEGIO SINDACALE O REVISORI DEI CONTI.



Art.22) La sorveglianza amministrativa e contabile è affidata ad un Collegio Sindacale composto di tre Sindaci, eletti dall�Assemblea Generale dei Soci, i quali durano in carica tre anni e possono essere rieletti. L�Assemblea Generale dei Soci procederà anche ala nomina di un Sindaco Supplente. I Sindaci hanno la facoltà di partecipare bono essere invitati.



NORME DISCIPLINARI



Art.23) Qualsiasi Socio, anche se riveste cariche in seno alla società, è tenuto ad osservare le norme del presente Statuto, le disposizioni dell�Assemblea e del Consiglio, le regole del buon costume e dell�onore sportivo. Il Socio che trasghedisca a tali obblighi o comunque con il suo comportamento venga ad arrecare danno morale o materiale alla Società è passibile di sanzioni disciplinari che vengono deliberate dal Collegio dei Probiviri. Questo è formato da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall�Assemblea Generale dei Soci fra i Soci che non ricoprano già la carica di Consigliere. Uno dei menbri effettivi sarà sempre un competente di materie giuridiche. Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un Socio deve essere adotatta a maggioranza e con la presenza di trè membri del Collegio dei Probiviri. Qualora un membro effettivo non potesse assistere alla riumione, sarà sostituito dal membro supplente. In caso di dimissioni di uno dei membri effettivi del Collegio dei Probiviri, questo verrà sostituito dal supplente sino alla prima riunione dell�Assemblea che provvederà alla nomina definitiva.

Le Denuncie a carico di un Socio devono essere avanzate per iscritto e firmate al Consiglio che le inoltra al Collegio dei Probiviri, il quale si pronuncia a sua volta con Lodo scritto e motivato dopo aver contestato all�interessato l�addebito rivoltogli, dandogli un termine di almeno quindici giorni per produrre le proprie giustificazioni e dopo aver sentito il Presidente della Società.

Il Consiglio p�attuazione del lodo emesso dai Probiviri che è inappellabile. I provvedimenti disciplinari che il Collegio dei Probiviri può adottare a carico di un Socio della Società sono i seguenti:

censuro;
sospensione fino ad un massimo di tre anni.

In casi di particolari gravità che comportino l�espulsione di un Socio, il Collegio dei Probiviri avanzerà la proposta motivata di tale provvedimento all�Assemblea generale dei Soci, che si pronuncerà in via definitiva. I provvedimenti disciplinari presi dall�E.N.C.I. a carico di propri Socio, che sia iscritto alla Società, saranno adottati anche da questa.



VARIE



Art.24) Tutte le cariche in seno alla Società sono gratuite.



Art.25) Il presente Statuto, dopo l�approvazione dell�Assemblea Generale dei Soci entra in vigore con effetto immediato.

Qualsiasi successiva modofica non potrà essere proposta all�Assemblea generale dei Soci se non dal Consiglio della Società, oppure da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto in assemblea.

In quest�ultimo caso la richiesta deve essere formulata per iscritto al Presidente e firmata dai proponenti.

Le deliberazioni relative a modifiche statutarie dovranno essere adottate per votazione da un�Assemblea Generale in cui siano presenti o rappresentati con delega almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.



Art.26) All�E.N.C.I. (Ente nazionale Cinofilia Italiana) vengono riconosciuti poteri di tutela e vigilanza, ed il diritto e dovere di dApezioni e, in caso di mancato funzionamento e di gravi irregolarità, violazioni statutarie, di nominare un Commissario �Ad Acta�, a sciogliere gli organi sociali e nominare un Commissario Straordinario con il compito di regolarizzare la situazione nel termine massimo di quattro mesi.



Art.27) Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme vigenti di legge ed ai principi generali di diritto.









CLUB ITALIANO GRIFFONE KORTHALS

(C.I.G.K.)

Via Fontecorrenti 9 Volterra (PI)