
Cosa dice la legge...
A seguito dell’approvazione del disegno di legge da parte della Commissione Giustizia del Senato le norme a tutela degli animali potrebbero subire importanti variazioni se, come è probabile, anche la Camera darà il suo parere favorevole.
In precedenza le fattispecie di rilievo penale concernenti il maltrattamento di animali erano riportate nell'art. 727 c.p. così come riformulato dall'art. 1 della legge 22 novembre 1993, n. 473.
Le modifiche introdotte comporterebbero l’inserimento nel codice penale di un nuovo titolo (il IX-bis) interamente dedicato alla tutela degli animali.
Le novità più importanti riguardano l’inasprimento delle pene e la previsione di nuove e più complete fattispecie come ad esempio l’uccisione di animali, l’abbandono, il divieto di combattimenti tra animali e il divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce di cani e gatti.
La nuova collocazione delle disposizioni, autonome e non più inserite tra le contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa sociale, risponde all’esigenza, già evidenziata in via giurisprudenziale da alcune sentenze della Cassazione, di tutelare gli animali da forme di maltrattamento ed uccisioni gratuite in quanto esseri viventi capaci di reagire agli stimoli del dolore e non più il comune sentimento di pietà che l`uomo prova verso gli animali e che viene offeso da forme di incrudelimento verso gli stessi.
Ma cosa cambia in concreto?
Per la prima volta viene sancita l’illegittimità in quanto tale e non più come semplice circostanza aggravante dell’ UCCISIONE DI ANIMALI (art.544-bis) che comporta come pena la reclusione da 3 a 18 mesi.
L’ art.544-ter prevede la reclusione (da 3 mesi a 1 anno) o la multa (da 3.000 a 15.000 euro) in caso di MALTRATTAMENTO DI ANIMALI. Viene punito chi, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche.
Continuano ad essere vietati spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie, o strazio per gli animali ovvero attività insostenibili per le caratteristiche etologiche degli stessi (art.544-quater).
Rappresenta una novità assoluta l’ art.544-quinquies rubricato “DIVIETO DI COMBATTIMENTI TRA ANIMALI”. Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.
Viene altresì punito chi alleva o addestra animali destinandoli ai combattimenti, i proprietari degli animali impiegati e chi organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni.
Ulteriore novità del disegno di legge è la previsione, in caso di condanna, di procedere obbligatoriamente alla confisca dell’animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. La norma ha il chiaro intento di sottrarre l’animale dalla disponibilità di chi ha commesso i reati sopra descritti e prevede che venga affidato ad associazioni o enti individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno.
L’ ABBANDONO DI ANIMALI continua ad essere contemplato dall’ art.727 c.p. anche se la disposizione è stata così modificata: “Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, o comunque produttive di gravi sofferenze”.
All’abbandono viene equiparata la detenzione non idonea ovvero incompatibile con la natura dell’animale e che perciò genera una forma di maltrattamento censurabile in sede penale. La Corte di Cassazione ha infatti più volte sentenziato che configura il reato in oggetto anche l’ipotesi in cui, accolto un animale presso di sé il soggetto non si curi più del medesimo, mantenendolo in condizioni assolutamente incompatibili con la sua natura ovvero in stato di sostanziale abbandono.
Il disegno di legge vieta anche l’utilizzo a fini commerciali di cani e gatti per la produzione o il
confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria, nonché la commercializzazione o l’introduzione delle stesse nel territorio nazionale.