Legge 27
luglio 1978, n°392
Disciplina
delle locazioni di immobili urbani
TITOLO I
Del contratto di locazione
Capo I - Locazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione
Art.1. (Durata della locazione).
La durata della locazione avente per
oggetto immobili urbani per uso abitazione non può essere inferiore a quattro
anni. Se le parti hanno determinato una durata inferiore o hanno convenuto una
locazione senza determinazione di tempo la durata si intende convenuta per
quattro anni. Il disposto del comma precedente non si applica quando si tratti
di locazioni stipulate per soddisfare esigenze abitative di natura transitoria.
Art.2. (Disciplina della sublocazione). Il conduttore non può
sublocare totalmente l'immobile, nè può cedere ad altri il contratto senza il
consenso del locatore. Salvo patto contrario il conduttore ha la facoltà di
sublocare parzialmente l'immobile, previa comunicazione al locatore con lettera
raccomandata che indichi la persona del subconduttore, la durata del contratto
ed i vani sublocati.
Art.3. (Rinnovazione tacita). Il contratto si rinnova per un periodo
di quattro anni se nessuna delle parti comunica all'altra, almeno sei mesi prima
della scadenza, con lettera raccomandata, che non intende rinnovarlo. La stessa
disciplina si applica ad ogni altra successiva scadenza
Art.4. (Recesso del conduttore). E' in facoltà delle parti consentire
contrattualmente che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal
contratto dandone avviso al locatore, con lettera raccomandata, almeno sei mesi
prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. Indipendentemente
dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può
recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da
comunicarsi con lettera raccomandata.
Art.5. (Inadempimento del conduttore).Salvo quanto previsto
dall'articolo 55, il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla
scadenza prevista, ovvero il mancato pagamento, nel termine previsto, degli
oneri accessori quando l'importo non pagato superi quello di due mensilità del
canone, costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell'articolo 1455 del
codice civile.
Art.6. (Successione nel contratto). In caso di morte del conduttore,
gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui
abitualmente conviventi *In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del
matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, nel contratto di
locazione succede al conduttore l'altro coniuge, se il diritto di abitare nella
casa familiare sia stato attribuito dal giudice a quest'ultimo. In caso di
separazione consensuale o di nullità matrimoniale al conduttore succede l'altro
coniuge se tra i due si sia così con venuto.
Art.7. (Clausola di scioglimento in caso di alienazione). E' nulla la
clausola che prevede la risoluzione del contratto in caso di alienazione della
cosa locata.
Art.8. (Spese di registrazione). Le spese di registrazione del
contratto di locazione sono a carico del conduttore e del locatore in parti ugu
ali.
Art.9. (Oneri accessori). Sono interamente a carico del conduttore,
salvo patto contrario, le spese relative al servizio di pulizia, al
funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura
dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento
dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonchè alla fornitura di
altri servizi comuni. Le spese per il servizio di portineria sono a carico del
conduttore nella misura del 90 per cento, salvo che le parti abbiano convenuto
una misura inferiore. Il pagamento deve avvenire entro due mesi dalla richiesta.
Prima di effettuare il pagamento il conduttore ha diritto di ottenere
l'indicazione specifica delle spese di cui ai commi precedenti con la menzione
dei criteri di ripartizione. Il conduttore ha inoltre diritto di prendere
visione dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Gli oneri di cui al
primo comma addebitati dal locatore al conduttore devono intendersi
corrispettivi di prestazioni accessorie a quella di locazione ai sensi e per gli
effetti dell'art. 12 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (1/b). La disposizione
di cui al quarto comma non si applica ove i servizi accessori al contratto di
locazione forniti siano per loro particolare natura e caratteristiche riferibili
a specifica attività imprenditoriale del locatore e configurino oggetto di un
autonomo contratto di prestazione dei servizi stessi
Art.10. (Partecipazione del conduttore all'assemblea dei condomini).Il
conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'appartamento
locatogli, nelle delibere dell'assemblea condominiale relative alle spese e alle
modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria.
Egli ha inoltre diritto di intervenire, senza diritto di voto, sulle delibere
relative alla modificazione degli altri servizi comuni. La disciplina di cui al
primo comma si applica anche qualora si tratti di edificio non in condominio. In
tale ipotesi i conduttori si riuniscono in apposita assemblea convocati dal
proprietario dell'edificio o da almeno tre conduttori. Si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini.
Art.11. (Deposito cauzionale). Il deposito cauzionale non può essere
superiore a tre mensilità del canone. Esso è produttivo di interessi legali che
debbono essere corrisposti al conduttore alla fine di ogni anno.
Art.12. (Equo canone degli immobili adibiti ad uso di abitazione). Il
canone di locazione e sublocazione degli immobili adibiti ad uso di abitazione
non può superare il 3,85 per cento del valore locativo dell'immobile locato. Il
valore locativo è costituito dal prodotto della superficie convenzionale
dell'immobile per il costo unitario di produzione del medesimo. Il costo
unitario di produzione è pari al costo base moltiplicato per i coefficienti
correttivi indicati nell'articolo 15. Gli elementi che concorrono alla
determinazione del canone di affitto, accertati dalle parti, vanno indicati nel
contratto di locazione. Se l'immobile locato è completamente arredato con mobili
forniti dal locatore e idonei, per consistenza e qualità, all'uso convenuto, il
canone determinato ai sensi dei commi precedenti può essere maggiorato fino ad
un massimo del 30 per cento .
Art.13. (Superficie convenzionale). La superficie convenzionale è data
dalla somma dei seguenti elementi: a) l'intera superficie dell'unità
immobiliare; b) il 50 per cento della superficie delle autorimesse singole; c)
il 20 per cento della superficie del posto macchina in autorimesse di uso
comune; d) il 25 per cento della superficie di balconi, terrazze, cantine ed
altri accessori simili; e) il 15 per cento della superficie scoperta di
pertinenza dell'immobile in godimento esclusivo del conduttore; f) il 10 per
cento della superficie condominiale a verde nella misura corrispondente alla
quota millesimale dell'unità immobiliare. E' detratto il 30 per cento dalla
superficie dei vani con altezza utile inferiore a metri 1.70. Le superfici di
cui alle lettere a), b) e d) si misurano al netto dei muri perimetrali e di
quelli interni. L'elemento di cui alla lettera e) entra nel computo della
superficie convenzionale fino ad un massimo non eccedente la superficie di cui
alla lettera a). Alla superficie di cui alla lettera a) si applicano i seguenti
coefficienti: a) 1,00 per l'unità immobiliare di superficie superiore a metri
quadrati 70; b) 1,10 per l'unità immobiliare di superficie compresa fra metri
quadrati 46 e metri quadrati 70 ; c) 1,20 per l'unità immobiliare inferiore a
metri quadrati 46 I coefficienti di cui alle lettere b) e c) del quinto comma
non si applicano agli immobili il cui stato di conservazione e manutenzione è
scadente ai sensi dell'articolo 2
Art.14. (Costo base). Il costo base a metro quadrato per gli immobili,
la cui costruzione è stata ultimata entro il 31 dicembre 1975, è fissato in: a)
L. 250.000 per gli immobili situati in Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria,
Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna,
Toscana, Umbria, Marche e Lazio; b) L. 225.000 per gli immobili situati in
Campania, Abruzzi, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. La
data di ultimazione dei lavori è quella risultante dal certificato di
abitabilità o, in mancanza, dal certificato di ultimazione dei lavori presentato
agli uffici delle imposte, oppure quella comunque accertata.
Art.15. (Coefficienti correttivi del costo base). I coefficienti
correttivi sono stabiliti in funzione del tipo, della classe demografica dei
comuni, dell'ubicazione, del livello di piano, della vetustà e dello stato di
conservazione e manutenzione dell'immobile.
Art.16. (Tipologia). In relazione alla tipologia si fa riferimento
alla categoria catastale con i coefficienti risultanti dalla tabella seguente:
a) 2.00 per le abitazioni di tipo signorile (A/1); b) 1.25 per le abitazioni di
tipo civile (A/2); c) 1.05 per le abitazioni di tipo economico (A/3); d) 0.80
per le abitazioni di tipo popolare (A/4); e) 0,50 per le abitazioni di tipo
ultrapopolare (A/5); f) 0,70 per le abitazioni di tipo rurale (A/6); g) 1,40 per
le abitazioni di tipo villini (A/7); h) 0,80 per le abitazioni ed alloggi tipici
dei luoghi (A/11). Qualora gli immobili non risultino censiti in catasto, ed ai
soli fini del comma precedente, la categoria catastale viene stabilita
dall'ufficio tecnico erariale sulla base delle categorie catastali delle unità
immobiliari che siano ubicate nella stessa zona censuaria ed abbiano
caratteristiche analoghe. A tale fine gli interessati devono presentare
all'ufficio tecnico erariale competente per territorio apposita domanda
corredata da una planimetria dell'immobile con una sommaria descrizione
dell'edificio, delle rifiniture dell'unità immobiliare locata nonchè degli
impianti in essa installati. L'ufficio provvede entro novanta giorni dalla
richiesta senza obbligo di sopralluogo.
Art.17. (Classe demografica dei comuni). In relazione alla classe
demografica si applicano i seguenti coefficienti: a) 1,20 per gli immobili siti
in comuni con popolazione superiore a 400.000 abitanti; b) 1,10 per gli immobili
siti in comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti; c) 1,05 per gli
immobili siti in comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti; d) 0,95
per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti; e)
0,90 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 10.000
abitanti; f) 0,80 per gli immobili siti in comuni con popolazione fino a 10.000
abitanti. Il numero degli abitanti di un comune è stabilito sulla base degli
ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT.
Art.18. (Ubicazione). In relazione all'ubicazione i consigli comunali
dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti provvedono a ripartire il
territorio comunale in cinque zone alle quali si applicano i coefficienti della
tabella seguente: a) 0,85 per la zona agricola; b) 1 per la zona edificata
periferica; c) 1,20 per la zona edificata compresa fra quella periferica e il
centro storico; d) 1,20 per le zone di pregio particolare site nella zona
edificata periferica o nella zona agricola; e) 1,30 per il centro storico. I
consigli comunali devono provvedere alla ripartizione del territorio comunale in
zone entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Nei comuni con
popolazione non superiore ai 20.000 abitanti si applicano le perimetrazioni
previste nell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (2), con i
seguenti coefficienti: a) 0,85 per la zona agricola; b) 1 per il centro
edificato; c) 1,10 per il centro storico. All'interno delle zone di cui alle
lettere b), c) ed e) del primo comma ed alle lettere b) e c) del terzo comma i
consigli comunali possono individuare edifici o comparti di edifici
particolarmente degradati ai quali si applica il coefficiente 0,90 in
sostituzione dei coefficienti suindicati.
Art.19. (Livello di piano). In relazione al livello di piano,
limitatamente alle unità immobiliari situate in immobili costituiti da almeno
tre piani fuori terra, si applicano i seguenti coefficienti: a) 0,80 per le
abitazioni situate al piano seminterrato; b) 0,90 per le abitazioni situate al
piano terreno; c) 1,00 per le abitazioni situate nei piani intermedi e
all'ultimo piano; d) 1,20 per le abitazioni situate al piano attico. Per le
abitazioni situate al quarto piano e superiori di immobili sprovvisti di
ascensore, i coefficienti previsti alle lettere c) e d) del comma precedente
sono rispettivamente ridotti a 0,95 e 1,10.
Art.20. (Vetustà). In relazione alla vetustà si applica un
coefficiente di degrado per ogni anno decorrente dal sesto anno successivo a
quello di costruzione dell'immobile e stabilito nel modo seguente: a) 1 per
cento per i successivi quindici anni; b) 0,50 per cento per gli ulteriori trenta
anni. Se si è proceduto a lavori di integrale ristrutturazione o di completo
restauro dell'unità immobiliare, anno di costruzione è quello della ultimazione
di tali lavori comunque accertato.
Art.21. (Stato di conservazione e manutenzione). In relazione allo
stato di conservazione e manutenzione dell'immobile si applicano i seguenti
coefficienti:
a) 1,00 se lo stato è normale;
b) 0,80 se lo stato è mediocre;
c) 0,60 se lo stato è scadente. Per la determinazione dello stato di
conservazione e manutenzione si tiene conto dei seguenti elementi propri
dell'unità immobiliare:
1) pavimenti;
2) pareti e soffitti;
3) infissi;
4) impianto elettrico;
5) impianto idrico e servizi igienico-sanitari;
6) impianto di riscaldamento;
nonchè dei seguenti elementi comuni:
1) accessi, scale e ascensore;
2) facciate, coperture e parti comuni in genere.
Lo stato dell'immobile si considera mediocre qualora siano in scadenti
condizioni tre degli elementi di cui sopra, dei quali due devono essere propri
dell'unità immobiliare. Lo stato dell'immobile si considera scadente qualora
siano in scadenti condizioni almeno quattro degli elementi di cui sopra, dei
quali tre devono essere propri dell'unità immobiliare. Lo stato dell'immobile si
considera scadente in ogni caso se l'unità immobiliare non dispone di impianto
elettrico o dell'impianto idrico con acqua corrente nella cucina e nei servizi,
ovvero se non dispone di servizi igienici privati o se essi sono comuni a più
unità immobiliari. Il Ministro dei lavori pubblici, con suo decreto da emanarsi
entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, indicherà
analiticamente gli elementi di valutazione fissati nei commi precedenti.
Art.22. (Immobili ultimati dopo il 31 dicembre 1975). Per gli immobili
adibiti ad uso di abitazione che sono stati ultimati dopo il 31 dicembre 1975,
il costo base di produzione a metro quadrato è fissato con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con quello di grazia e giustizia, sentito il Consiglio dei Ministri, da
emanare entro il 31 marzo di ogni anno e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Il costo base di produzione è determinato, anche in misura
differenziata per regione o per gruppi di regioni, tenendo conto:
a) dei costi di produzione dell'edilizia convenzionata;
b) dell'incidenza del contributo di concessione;
c) del costo dell'area, che non potrà essere superiore al 25 per cento del
costo di produzione;
d) degli oneri di urbanizzazione che gravano sul costruttore.
Se, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di quella di registro o di
altra imposizione fiscale, ovvero relativamente agli oneri delle assicurazioni
obbligatorie o in base ad altre documentazioni di origine pubblica, risultano
costi maggiori di quelli indicati nel decreto ai sensi delle lettere a), b) e d)
del comma precedente, il costo base si modifica nei singoli casi, tenendo conto
di tali maggiori costi. Il costruttore, in quanto di sua spettanza, è tenuto a
fornire al proprietario tali dati, se la richiesta venga fatta anteriormente al
primo trasferimento dell'immobile; in tal caso gli stessi elementi dovranno
essere comunicati agli uffici del catasto edilizio urbano. Agli effetti di cui
sopra non si tiene comunque conto del valore dell'immobile accertato ai fini
dell'imposta di registro relativa al suo trasferimento a qualsiasi titolo, in
quanto il valore di riferimento per la determinazione del canone è quello dei
costi come sopra definiti. Ai fini della determinazione del canone di locazione
per gli immobili urbani ultimati dopo il 31 dicembre 1975, al costo base,
determinato a norma del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui
agli articoli da 15 a 21; nelle ipotesi di cui al precedente comma non si
applicano i coefficienti previsti nell'articolo 16 nei casi in cui il maggior
costo riguardi il costo di produzione.
Art.23. (Riparazioni straordinarie). Quando si eseguano sull'immobile
importanti ed improrogabili opere necessarie per conservare ad esso la sua
destinazione o per evitare maggiori danni che ne compromettano l'efficienza in
relazione all'uso a cui è adibito, o comunque opere di straordinaria
manutenzione di rilevante entità, il locatore può chiedere al conduttore che il
canone risultante dall'applicazione degli articoli precedenti venga integrato
con un aumento non superiore all'interesse legale sul capitale impiegato nelle
opere e nei lavori effettuati, dedotte le indennità e i contributi di ogni
natura che il locatore abbia percepito o che successivamente venga a percepire
per le opere eseguite. L'aumento decorre dalla data in cui sono state ultimate
le opere, se la richiesta è fatta entro trenta giorni dalla data stessa; in caso
diverso decorre dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della
richiesta. Le disposizioni dei commi precedenti sono applicabili anche quando il
locatore venga assoggettato a contributi di miglioria per trasformazioni urbane
nella zona in cui è situato l'immobile. Le controversie derivanti
dall'applicazione del presente articolo sono decise con le modalità indicate
negli articoli 43 e seguenti.
Art.24. (Aggiornamento del canone). Per gli immobili ad uso
d'abitazione il canone di locazione definito ai sensi degli articoli da 12 a 23
è aggiornato ogni anno in misura pari al 75 per cento della variazione,
accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati verificatasi nell'anno precedente. L'aggiornamento del canone
decorrerà dal mese successivo a quello in cui ne viene fatta richiesta con
lettera raccomandata
Art.25. (Adeguamento del canone). Ciascuna delle parti, in ogni
momento del rapporto contrattuale, ha diritto all'adeguamento del canone in
relazione all'eventuale mutamento degli elementi di cui agli articoli 13 e 15,
escluso il parametro relativo alla vetustà che si applica al momento del rinnovo
contrattuale. L'adeguamento del canone avrà effetto dal mese successivo a quello
durante il quale sia stato richiesto mediante lettera raccomandata. )
Art.26. (Ambito di applicazione).Le disposizioni di cui al presente
capo non si applicano: a) alle locazioni stipulate per soddisfare esigenze
abitative di natura transitoria, salvo che il conduttore abiti stabilmente
nell'immobile per motivi di lavoro o di studio; b) alle locazioni relative ad
alloggi costruiti a totale carico dello Stato per i quali si applica il canone
sociale determinato in base alle disposizioni vigenti; c) alle locazioni
relative ad alloggi soggetti alla disciplina dell'edilizia convenzionata (2/d);
d) alle locazioni relative ad immobili inclusi nelle categorie catastali A/8 e
A/9 (2/cost). Le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 25 non si applicano
alle locazioni concernenti gli immobili siti in comuni che al censimento del
1971 avevano popolazione residente fino a 5.000 abitanti qualora, nel
quinquennio precedente la entrata in vigore della presente legge, e
successivamente ogni quinquennio, la popolazione residente non abbia subito
variazioni in aumento, o comunque l'aumento percentuale sia stato inferiore a
quello medio nazionale, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT. Il comune provvede
a dare pubblica notizia della condizione di cui al precedente comma e delle
eventuali variazioni.
Capo II - Locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di
abitazione
Art.27. (Durata della locazione). La durata delle locazioni e
sublocazioni di immobili urbani non può essere inferiore a sei anni se gli
immobili sono adibiti ad una delle attività appresso indicate: 1) industriali,
commerciali e artigianali; 2) di interesse turistico comprese tra quelle di cui
all'articolo 2 della legge 12 marzo 1968, n. 326 (2/e). La disposizione di cui
al comma precedente si applica anche ai contratti relativi ad immobili adibiti
all'esercizio abituale e professionale di qualsiasi attività di lavoro autonomo.
La durata della locazione non può essere inferiore a nove anni se l'immobile,
anche se ammobiliato, è adibito ad attività alberghiere. Se è convenuta una
durata inferiore o non è convenuta alcuna durata, la locazione si intende
pattuita per la durata rispettivamente prevista nei commi precedenti. Il
contratto di locazione può essere stipulato per un periodo più breve qualora
l'attività esercitata o da esercitare nell'immobile abbia, per sua natura,
carattere transitorio. Se la locazione ha carattere stagionale, il locatore è
obbligato a locare l'immobile, per la medesima stagione dell'anno successivo,
allo stesso conduttore che gliene abbia fatta richiesta con lettera raccomandata
prima della scadenza del contratto. L'obbligo del locatore ha la durata massima
di sei anni consecutivi o di nove se si tratta di utilizzazione alberghiera. E'
in facoltà delle parti consentire contrattualmente che il conduttore possa
recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore, mediante
lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve
avere esecuzione. Indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore,
qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto
con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata.
Art.28. (Rinnovazione del contratto). Per le locazioni di immobili nei
quali siano esercitate le attività indicate nei commi primo e secondo
dell'articolo 27, il contratto si rinnova tacitamente di sei anni in sei anni, e
per quelle di immobili adibiti ad attività alberghiere, di nove anni in nove
anni; tale rinnovazione non ha luogo se sopravviene disdetta da comunicarsi
all'altra parte, a mezzo di lettera raccomandata, rispettivamente almeno 12 o 18
mesi prima della scadenza. Alla prima scadenza contrattuale, rispettivamente di
sei o di nove anni, il locatore può esercitare la facoltà di diniego della
rinnovazione soltanto per i motivi di cui all'articolo 29 con le modalità e i
termini ivi previsti.
Art.29. (Diniego di rinnovazione del contratto alla prima scadenza).
Il diniego della rinnovazione del contratto alla prima scadenza di cui
all'articolo precedente è consentito al locatore ove egli intenda:
a) adibire l'immobile ad abitazione propria o del coniuge o dei parenti entro
il secondo grado in linea retta;
b) adibire l'immobile all'esercizio, in proprio o da parte del coniuge o dei
parenti entro il secondo grado in linea retta, di una delle attività indicate
nell'articolo 27, o, se si tratta di pubbliche amministrazioni, enti pubblici o
di diritto pubblico, all'esercizio di attività tendenti al conseguimento delle
loro finalità istituzionali;
c) demolire l'immobile per ricostruirlo, ovvero procedere alla sua integrale
ristrutturazione o completo restauro, ovvero eseguire su di esso un intervento
sulla base di un programma comunale pluriennale di attuazione ai sensi delle
leggi vigenti. Nei casi suddetti il possesso della prescritta licenza o
concessione è condizione per l'azione di rilascio; gli effetti del provvedimento
di rilascio si risolvono se, prima della sua esecuzione, siano scaduti i termini
della licenza o della concessione e quest'ultima non sia stata nuovamente
disposta;
d) ristrutturare l'immobile al fine di rendere la superficie dei locali
adibiti alla vendita conforme a quanto previsto nell'articolo 12 della legge 11
giugno 1971, n. 426 e ai relativi piani comunali, sempre che le opere da
effettuarsi rendano incompatibile la permanenza del conduttore nell'immobile.
Anche in tal caso il possesso della prescritta licenza o concessione è
condizione per l'azione di rilascio; gli effetti del provvedimento di rilascio
si risolvono alle condizioni previste nella precedente lettera c).
Per le locazioni di immobili adibiti all'esercizio di albergo, pensione o
locanda, anche se ammobiliati, il locatore può negare la rinnovazione del
contratto nelle ipotesi previste dall'articolo 7 della legge 2 marzo 1963, n.
191 ), modificato dall'articolo 4-bis del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1967, n. 628, qualora
l'immobile sia oggetto di intervento sulla base di un programma comunale
pluriennale di attuazione ai sensi delle leggi vigenti. Nei casi suddetti il
possesso della prescritta licenza o concessione è condizione per l'azione di
rilascio. Gli effetti del provvedimento di rilascio si risolvono alle condizioni
previste nella precedente lettera c). Il locatore può altres“ negare la
rinnovazione se intende esercitare personalmente nell'immobile o farvi
esercitare dal coniuge o da parenti entro il secondo grado in linea retta la
medesima attività del conduttore, osservate le disposizioni di cui all'art. 5
della L. 2 marzo 1963, n. 191, modificato dall'art. 4-bis del D.L. 27 giugno
1967, n. 460, convertito, con modificazioni, nella L. 28 luglio 1967, n. 628. Ai
fini di cui ai commi precedenti il locatore, a pena di decadenza, deve
dichiarare la propria volontà di conseguire, alla scadenza del contratto, la
disponibilità dell'immobile locato; tale dichiarazione deve essere effettuata,
con lettera raccomandata, almeno 12 o 18 mesi prima della scadenza,
rispettivamente per le attività indicate nei commi primo e secondo dell'articolo
27 e per le attività alberghiere. Nella comunicazione deve essere specificato, a
pena di nullità, il motivo, tra quelli tassativamente indicati nei commi
precedenti, sul quale la disdetta è fondata. Se il locatore non adempie alle
prescrizioni di cui ai precedenti commi il contratto s'intende rinnovato a norma
dell'articolo precedente.
Art.30. (Procedura per il rilascio )Avvenuta la comunicazione di cui
al terzo comma dell'articolo 29 e prima della data per la quale è richiesta la
disponibilità ovvero quando tale data sia trascorsa senza che il conduttore
abbia rilasciato l'immobile, il locatore può convenire in giudizio il
conduttore, osservando le norme previste dall'art. 447-bis del codice di
procedura civile ). [La controversia è di competenza del conciliatore qualora il
canone annuo non superi lire seicentomila; negli altri casi è di competenza del
pretore] Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è posto
l'immobile. Sono nulle le clausole derogative dalla competenza per territorio.
Alla prima udienza, se il convenuto compare e non si oppone, il giudice ad
istanza del locatore, pronunzia ordinanza di rilascio per la scadenza di cui
alla comunicazione prevista dall'articolo 29. L'ordinanza costituisce titolo
esecutivo e definisce il giudizio. Nel caso di opposizione del convenuto il
giudice esperisce il tentativo di conciliazione. Se il tentativo riesce viene
redatto verbale che costituisce titolo esecutivo. In caso contrario o nella
contumacia del convenuto si procede a norma dell'articolo 420 e seguenti del
codice di procedura civile. Il giudice, su istanza del ricorrente, alla prima
udienza e comunque in ogni stato del giudizio, valutate le ragioni addotte dalle
parti e le prove raccolte, può disporre il rilascio dell'immobile con ordinanza
costituente titolo esecutivo.
Art.31. (Sanzioni). Il locatore che abbia ottenuto la disponibilità
dell'immobile per uno dei motivi previsti dall'art. 29 e che, nel termine di sei
mesi dall'avvenuta consegna, non abbia adibito l'immobile ad abitazione propria,
del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta, o non abbia
adibito l'immobile ad esercizio in proprio di una delle attività indicate
all'art. 27, ovvero non abbia rispettato i termini della concessione o quelli
del piano comunale di intervento per quanto attiene l'inizio dei lavori di
demolizione, ricostruzione, ristrutturazione o restauro dell'immobile ovvero, in
caso di immobili adibiti ad esercizio di albergo, pensione o locanda, non abbia
completato i lavori di ricostruzione nel termine stabilito dal Ministero del
turismo e dello spettacolo, è tenuto, se il conduttore lo richiede, al
ripristino del contratto, salvi i diritti acquistati da terzi in buona fede, e
al rimborso delle spese di trasloco e degli altri oneri sopportati, ovvero al
risarcimento del danno nei confronti del conduttore in misura non superiore a
quarantotto mensilità del canone di locazione percepito prima della risoluzione
del contratto, oltre alle indennità previste ai sensi dell'art. 34. Il giudice,
oltre a determinare il ripristino o il risarcimento del danno, ordina al
locatore il pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 2.000.000 da devolvere al
comune nel cui territorio è sito l'immobile, ad integrazione del fondo sociale
previsto dal titolo III della presente legge.
Art.32. (Aggiornamento del canone). Le parti possono convenire che il
canone di locazione sia aggiornato annualmente su richiesta del locatore per
eventuali variazioni del potere di acquisto della lira. Le variazioni in aumento
del canone non possono essere superiori al 75 per cento di quelle, accertate
dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti
di locazione stagionale
Art. 33. (Canone delle locazioni stagionali). Il canone delle
locazioni stagionali può essere aggiornato con le modalità di cui all'articolo
32.
Art.34. (Indennità per la perdita dell'avviamento).In caso di
cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili di cui all'articolo
27, che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del
conduttore o a una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n.
267 , il conduttore ha diritto, per le attività indicate ai numeri 1) e 2)
dell'articolo 27, ad una indennità pari a 18 mensilità dell'ultimo canone
corrisposto; per le attività alberghiere l'indennità è pari a 21 mensilità. Il
conduttore ha diritto ad una ulteriore indennità pari all'importo di quelle
rispettivamente sopra previste qualora l'immobile venga, da chiunque, adibito
all'esercizio della stessa attività o di attività incluse nella medesima tabella
merceologica che siano affini a quella già esercitata dal conduttore uscente ed
ove il nuovo esercizio venga iniziato entro un anno dalla cessazione del
precedente. L'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile è
condizionata dall'avvenuta corresponsione dell'indennità di cui al primo comma.
L'indennità di cui al secondo comma deve essere corrisposta all'inizio del nuovo
esercizio. Nel giudizio relativo alla spettanza ed alla determinazione
dell'indennità per la perdita dell'avviamento, le parti hanno l'onere di
quantificare specificatamente la entità della somma reclamata o offerta e la
corresponsione dell'importo indicato dal conduttore, o, in difetto, offerto dal
locatore o comunque risultante dalla sentenza di primo grado, consente, salvo
conguaglio all'esito del giudizio, l'esecuzione del provvedimento di rilascio
dell'immobile
Art. 35. (Limiti). Le disposizioni di cui all'articolo
precedente non si applicano in caso di cessazione di rapporti di locazione
relativi ad immobili utilizzati per lo svolgimento di attività che non
comportino contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori
nonchè destinati all'esercizio di attività professionali, ad attività di
carattere transitorio, ed agli immobili complementari o interni a stazioni
ferroviarie, porti, aeroporti, aree di servizio stradali o autostradali,
alberghi e villaggi turistici.
Art.36. (Sublocazione e cessione del contratto di locazione). Il
conduttore può sublocare l'immobile o cedere il contratto di locazione anche
senza il consenso del locatore, purchè venga insieme ceduta o locata l'azienda,
dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento. Il locatore può opporsi, per gravi motivi, entro trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione. Nel caso di cessione, il locatore, se non ha
liberato il cedente, può agire contro il medesimo qualora il cessionario non
adempia le obbligazioni assunte. Le indennità previste dall'articolo 34 sono
liquidate a favore di colui che risulta conduttore al momento della cessazione
effettiva della locazione.
Art.37. (Successione nel contratto).
In caso di morte del conduttore,
gli succedono nel contratto coloro che, per successione o per precedente
rapporto risultante da atto di data certa anteriore alla apertura della
successione, hanno diritto a continuarne l'attività. In caso di separazione
legale o consensuale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio, il contratto di locazione si trasferisce al coniuge, anche se non
conduttore, che continui nell'immobile la stessa attività già ivi esercitata
assieme all'altro coniuge prima della separazione legale o consensuale ovvero
prima dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Se l'immobile è adibito all'uso di più professionisti, artigiani o commercianti
e uno solo di essi è titolare del contratto, in caso di morte gli succedono nel
contratto, in concorso con gli aventi diritto di cui ai commi precedenti, gli
altri professionisti, artigiani o commercianti. Nelle ipotesi di recesso del
titolare del contratto, succedono nello stesso gli altri professionisti,
artigiani o commercianti. In tal caso il locatore può opporsi alla successione
nel contratto, per gravi motivi, con le modalità di cui all'articolo precedente.
Art.38. (Diritto di prelazione). Nel caso in cui il locatore intenda
trasferire a titolo oneroso l'immobile locato, deve darne comunicazione al
conduttore con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario. Nella
comunicazione devono essere indicati il corrispettivo, da quantificare in ogni
caso in denaro, le altre condizioni alle quali la compravendita dovrebbe essere
conclusa e l'invito ad esercitare o meno il diritto di prelazione. Il conduttore
deve esercitare il diritto di prelazione entro il termine di sessanta giorni
dalla ricezione della comunicazione, con atto notificato al proprietario a mezzo
di ufficiale giudiziario, offrendo condizioni uguali a quelle comunicategli .
Ove il diritto di prelazione sia esercitato, il versamento del prezzo di
acquisto, salvo diversa condizione indicata nella comunicazione del locatore,
deve essere effettuato entro il termine di trenta giorni decorrenti dal
sessantesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta notificazione della
comunicazione da parte del proprietario, contestualmente alla stipulazione del
contratto di compravendita o del contratto preliminare. Nel caso in cui
l'immobile risulti locato a più persone, la comunicazione di cui al primo comma
deve essere effettuata a ciascuna di esse. Il diritto di prelazione può essere
esercitato congiuntamente da tutti i conduttori, ovvero, qualora taluno vi
rinunci, dai rimanenti o dal rimanente conduttore. L'avente titolo che, entro
trenta giorni dalla notificazione di cui al primo comma, non abbia comunicato
agli altri aventi diritto la sua intenzione di avvalersi della prelazione, si
considera avere rinunciato alla prelazione medesima. Le norme del presente
articolo non si applicano nelle ipotesi previste dall'articolo 732 del codice
civile, per le quali la prelazione opera a favore dei coeredi, e nella ipotesi
di trasferimento effettuato a favore del coniuge o dei parenti entro il secondo
grado.
Art.39. (Diritto di riscatto) Qualora il proprietario non
provveda alla notificazione di cui all'articolo precedente, o il corrispettivo
indicato sia superiore a quello risultante dall'atto di trasferimento a titolo
oneroso dell'immobile, l'avente diritto alla prelazione può, entro sei mesi
dalla trascrizione del contratto, riscattare l'immobile dall'acquirente e da
ogni altro successivo avente causa. Ove sia stato esercitato il diritto di
riscatto, il versamento del prezzo deve essere effettuato entro il termine di
tre mesi che decorrono, quando non vi sia opposizione al riscatto, dalla prima
udienza del relativo giudizio, o dalla ricezione dell'atto notificato con cui
l'acquirente o successivo avente causa comunichi prima di tale udienza di non
opporsi al riscatto. Se per qualsiasi motivo, l'acquirente o successivo avente
causa faccia opposizione al riscatto, il termine di tre mesi decorre dal giorno
del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.
Art.40. (Diritto di prelazione in caso di nuova locazione). Il
locatore che intende locare a terzi l'immobile, alla scadenza del contratto
rinnovato ai sensi dell'articolo 28, deve comunicare le offerte al conduttore,
mediante raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni prima
della scadenza. Tale obbligo non ricorre quando il conduttore abbia comunicato
che non intende rinnovare la locazione e nei casi di cessazione del rapporto di
locazione dovuti a risoluzione per inadempimento o recesso del conduttore o ad
una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
successive modificazioni, relative al conduttore medesimo. Il conduttore ha
diritto di prelazione se, nelle forme predette ed entro trenta giorni dalla
ricezione della comunicazione di cui al primo comma, offra condizioni uguali a
quelle comunicategli dal locatore. Egli conserva tale diritto anche nel caso in
cui il contratto tra il locatore e il nuovo conduttore sia sciolto entro un
anno, ovvero quando il locatore abbia ottenuto il rilascio dell'immobile non
intendendo locarlo a terzi, e, viceversa, lo abbia concesso in locazione entro i
sei mesi successivi.
Art.41. (Norme applicabili). Ai contratti previsti nell'articolo 27 si
applicano le disposizioni degli articoli da 7 a 11. Le disposizioni di cui agli
articoli 38, 39 e 40 non si applicano ai rapporti di locazione di cui
all'articolo 35.
Art.42. (Destinazione degli immobili a particolari attività) I
contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani adibiti ad attività
ricreative, assistenziali, culturali e scolastiche, nonchè a sede di partiti o
di sindacati, e quelli stipulati dallo Stato o da altri enti pubblici
territoriali in qualità di conduttori, hanno la durata di cui al primo comma
dell'articolo 27. A tali contratti si applicano le disposizioni degli articoli
32 e 41, nonchè le disposizioni processuali di cui al titolo I capo III, ed il
preavviso per il rilascio di cui all'articolo 28
Capo III - Disposizioni processuali
Art.43. (Improcedibilità della domanda). La domanda concernente
controversie relative alla determinazione, all'aggiornamento e all'adeguamento
del canone non può essere proposta se non è preceduta dalla domanda di
conciliazione di cui all'articolo seguente. L'improcedibilità è rilevabile,
anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento
Art.44. (Tentativo obbligatorio di conciliazione). La domanda di
conciliazione concernente la determinazione, l'aggiornamento e l'adeguamento del
canone è presentata al giudice competente. Il giudice convoca le parti, con
comunicazione da effettuarsi a cura della cancelleria, per una udienza da
tenersi non oltre quindici giorni dalla presentazione della domanda di
conciliazione, per l'amichevole componimento della vertenza. Se le parti si
conciliano, viene redatto processo verbale sottoscritto dalle parti e dal
giudice e depositato in cancelleria. Il processo verbale costituisce titolo
esecutivo. Se la conciliazione non riesce, il giudice ne dà atto nel verbale.
Nell'udienza di cui sopra il giudice può essere affiancato da due esperti, uno
per ciascuna delle parti, che possono sceglierli anche nell'ambito delle
organizzazioni di inquilini o di proprietari. Le parti possono partecipare
all'udienza personalmente o a mezzo di procuratore speciale e possono farsi
assistere dal difensore
Art.45. (Ricorso al giudice). Se il tentativo di conciliazione non
riesce, o comunque decorso il termine di novanta giorni dalla presentazione
della domanda di cui all'articolo precedente, le parti possono chiedere al
giudice la determinazione del canone (4/a) (4/b). Le controversie relative alle
opere di conservazione dell'immobile di cui all'articolo 23, alle indennità di
cui all'articolo 34 e alla indennità per i miglioramenti di cui agli articoli
1592 del codice civile e 12 del R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 975 , convertito, con
modificazioni, nella L. 30 dicembre 1937, n. 2651, sono di competenza del
pretore qualunque ne sia il valore Sono nulle le clausole derogative dalla
competenza per territorio (4/a). In primo grado la parte può stare in giudizio
personalmente, quando il valore della causa non eccede lire 50.000 mensili nelle
controversie aventi ad oggetto la determinazione, l'aggiornamento o
l'adeguamento del canone, e lire 600.000 nelle controversie previste dal terzo
comma . Fino al termine del giudizio il conduttore è obbligato a corrispondere,
salvo conguaglio, l'importo non contestato.
Art.46. (Rinvio alle norme relative al procedimento sulle
controversie individuali di lavoro).Il procedimento per le controversie di
cui agli articoli 30 e 45, per tutto ciò che non è regolato dalla presente
legge, è disciplinato dagli articoli 414, 415, 416, 417, commi secondo, terzo,
quarto e quinto, 418, 419, 420, 421, comma primo, 422, 424, 429, commi primo e
secondo, 430 del codice di procedura civile e dall'articolo 431 dello stesso
codice, in quanto applicabile. Si applica altres“ l'art. 145 delle disposizioni
di attuazione del codice di procedura civile
Art.47. (Poteri istruttori del giudice). Il giudice può disporre
d'ufficio, in qualsiasi momento, l'ispezione dell'immobile e l'ammissione di
ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, ad
eccezione del giuramento decisorio, nonchè la richiesta di informazioni, sia
scritte sia orali, alle associazioni di categoria indicate dalle parti*
Art.48. (Passaggio dal rito ordinario al rito speciale). Il pretore
quando rileva che una causa promossa nelle forme ordinarie riguarda una delle
controversie previste negli articoli 30 e 45, fissa con ordinanza l'udienza di
cui all'articolo 420 del codice di procedura civile e il termine perentorio
entro il quale le parti dovranno provvedere all'eventuale integrazione degli
atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria .
Qualora la causa non rientri nella rispettiva competenza per valore, il pretore
o il conciliatore la rimette con ordinanza non impugnabile al giudice
competente, fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la
riassunzione
Art. 49. (Passaggio dal rito speciale al rito ordinario). Il giudice,
quando rileva che una causa promossa nelle forme stabilite nel presente capo
riguarda una controversia diversa da quelle previste negli articoli 30 e 45,
qualora la causa non rientri nella sua competenza, la rimette con ordinanza al
giudice competente, fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni
per la riassunzione con rito ordinario. In tal caso le prove acquisite avranno
l'efficacia consentita dalle norme ordinarie
Art.50. (Incompetenza del giudice). Quando una causa relativa alle
controversie di cui agli articoli 30 e 45 sia stata proposta dinanzi a giudice
incompetente, l'incompetenza può essere eccepita dal convenuto soltanto nella
memoria difensiva di cui all'articolo 416 del codice di procedura civile, ovvero
rilevata d'ufficio dal giudice non oltre l'udienza di cui all'articolo 420 dello
stesso codice. Quando l'incompetenza sia stata eccepita o rilevata ai sensi del
comma precedente, il giudice rimette la causa al giudice competente, fissando un
termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione
Art.51. (Delle impugnazioni). L'appello contro le sentenze del pretore
nei processi relativi alle controversie previste negli articoli 30 e 45 si
propone al tribunale Il procedimento di appello, per tutto ciò che non è
regolato dalla presente legge, è disciplinato dagli articoli 434, 435, 436, 437,
commi primo, secondo e terzo, 438, primo comma, del codice di procedura civile.
E' applicabile la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 429 dello
stesso codice
Art.52. (Cambiamento del rito in appello). Il giudice, se ritiene che
il procedimento in primo grado non si sia svolto secondo il rito prescritto,
procede a norma degli artt. 48 e 49
Art.53. (Consulente tecnico in appello). Il giudice, nell'udienza di
cui al primo comma dell'articolo 437 del codice di procedura civile, può
nominare un consulente tecnico rinviando ad altra udienza da fissarsi non oltre
venti giorni. Il consulente deve depositare il proprio parere non oltre dieci
giorni prima della nuova udienza
Art.54. (Clausola compromissoria). E' nulla la clausola con la quale
le parti stabiliscono che le controversie relative alla determinazione del
canone siano decise da arbitri.
Art.55. (Termine per il pagamento dei canoni scaduti). La morosità del
conduttore nel pagamento dei canoni o degli oneri di cui all'articolo 5 può
essere sanata in sede giudiziale per non più di tre volte nel corso di un
quadriennio se il conduttore alla prima udienza versa l'importo dovuto per tutti
i canoni scaduti e per gli oneri accessori maturati sino a tale data, maggiorato
degli interessi legali e delle spese processuali liquidate in tale sede dal
giudice. Ove il pagamento non avvenga in udienza, il giudice, dinanzi a
comprovate condizioni di difficoltà del conduttore, può assegnare un termine non
superiore a giorni novanta. In tal caso rinvia l'udienza a non oltre dieci
giorni dalla scadenza del termine assegnato. La morosità può essere sanata, per
non più di quattro volte complessivamente nel corso di un quadriennio, ed il
termine di cui al secondo comma è di centoventi giorni, se l'inadempienza,
protrattasi per non oltre due mesi, è conseguente alle precarie condizioni
economiche del conduttore, insorte dopo la stipulazione del contratto e
dipendenti da disoccupazione, malattie o gravi, comprovate condizioni di
difficoltà. Il pagamento, nei termini di cui ai commi precedenti, esclude la
risoluzione del contratto.
Art.56. (Modalità per il rilascio). Col provvedimento che dispone il
rilascio, il giudice, tenuto conto delle disposizioni del conduttore e del
locatore e delle ragioni per le quali viene disposto il rilascio stesso, fissa
anche la data della esecuzione entro il termine massimo di mesi sei ovvero, in
casi eccezionali, di mesi dodici dalla data del provvedimento (4/g). Nelle
ipotesi di cui all'articolo 55 per il caso in cui il conduttore non provveda al
pagamento nel termine assegnato, la data dell'esecuzione non può essere fissata
oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine concesso per il pagamento.
Trascorsa inutilmente la data fissata, il locatore promuove l'esecuzione ai
sensi degli articoli 605 e seguenti del codice di procedura civile.
Art.57. (Esenzioni fiscali ed onorari professionali). Gli atti, i
documenti ed i provvedimenti relativi alle controversie in materia di locazione
il cui valore non eccede le lire 600.000, nonchè i provvedimenti di cui
all'articolo 44, sono esenti dall'imposta di bollo e di registro; negli stessi
casi gli onorari di avvocato e procuratore sono ridotti alla metˆ. E' abrogata
ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge
TITOLO II
Disciplina transitoria
Capo I - Contratti di locazione di immobili adibiti
ad uso di abitazione
Art.58. (Durata dei contratti in corso soggetti a proroga). I
contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani adibiti ad uso di
abitazione e soggetti a proroga secondo la legislazione vigente si considerano
prorogati ed hanno la durata prevista nell'articolo 1 con le seguenti
decorrenze: a) dal 1 gennaio 1979, per i contratti stipulati anteriormente al 31
dicembre 1952; b) dal 1 luglio 1979, per i contratti stipulati fra il 1 gennaio
1953 ed il 7 novembre 1963; c) dal 1 gennaio 1980, per i contratti stipulati
dopo il 7 novembre 1963
Art.59. (Recesso del locatore). Nei casi di cui all'articolo
precedente il locatore può recedere in ogni momento dal contratto dandone
comunicazione al conduttore mediante lettera raccomandata e con un preavviso di
almeno sei mesi:
1) quando abbia la necessità, verificatasi dopo la costituzione del rapporto
locatizio, di destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o
professionale proprio, del coniuge o dei parenti in linea retta entro il secondo
grado;
2) quando, volendo disporre dell'immobile per abitazione propria, del coniuge
o dei propri parenti in linea retta fino al secondo grado oppure quando,
trattandosi di ente pubblico o comunque con finalità pubbliche sociali,
mutualistiche, cooperativistiche, assistenziali o di culto che voglia disporre
dell'immobile per l'esercizio delle proprie funzioni, offra al conduttore altro
immobile idoneo per cui sia dovuto un canone di locazione proporzionato alle
condizioni del conduttore medesimo e comunque non superiore del 20 per cento al
canone del precedente immobile e assuma a suo carico le spese di trasloco.
Quando l'opposizione del conduttore all'azione del locatore risulti infondata,
questi potrà essere esonerato dalle spese di trasloco;
3) quando l'immobile locato sia compreso in un edificio gravemente
danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la
stabilità e la permanenza del conduttore impedisca di compiere gli
indispensabili lavori;
4) quando il proprietario intenda demolire o trasformare notevolmente
l'immobile locato per eseguire nuove costruzioni o, trattandosi di appartamento
sito all'ultimo piano, quando intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge,
e per eseguire sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero
dell'appartamento stesso;
5) quando l'immobile locato sia di interesse artistico o storico, ai sensi
della legge 1 giugno 1939, n. 1089, nel caso in cui la competente
sovraintendenza riconosca necessario ed urgente che si proceda a riparazioni o
restauri, la cui esecuzione sia resa impossibile dallo stato di occupazione
dell'immobile;
6) quando il conduttore può disporre di altra abitazione idonea alle proprie
esigenze familiari nello stesso comune ovvero in un comune confinante;
7) quando il conduttore, avendo sublocato parzialmente l'immobile, non lo
occupa nemmeno in parte, con continuità. Si presume l'esistenza della
sublocazione quando l'immobile risulta occupato da persone che non sono alle
dipendenze del conduttore o che non sono a questo legate da vincoli di parentela
o di affinità entro il quarto grado, salvo che si tratti di ospiti transitori.
La presunzione non si applica nei confronti delle persone che si sono trasferite
nell'immobile assieme al conduttore;
8) quando il conduttore non occupa continuativamente l'immobile senza
giustificato motivo. Nelle ipotesi di cui ai numeri 4) e 5) del precedente
comma, il possesso della licenza o concessione è condizione per l'azione di
rilascio. Gli effetti del provvedimento di rilascio si risolvono alle condizioni
previste nella lettera c) dell'articolo 29. Alla procedura per il rilascio
dell'immobile si applicano le norme di cui ai precedenti articoli 30 e 56
Art.60. (Ripristino del rapporto e risarcimento del danno). Il
provvedimento che dispone il rilascio dell'immobile in conseguenza
dell'esercizio da parte del locatore del diritto di recesso, perde efficacia se
il locatore, nel termine di sei mesi da quando ha riacquistato la disponibilità
dell'immobile non lo adibisca all'uso per il quale aveva agito ovvero, nei casi
di cui ai numeri 3), 4) e 5) dell'articolo 59, non inizi, nel suddetto termine,
i lavori per i quali è stata rilasciata licenza o concessione. Il conduttore ha
diritto, nei confronti del locatore e dei suoi aventi causa, al ripristino del
contratto di locazione, salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede, e al
rimborso delle spese di trasloco e degli altri oneri sopportati, ovvero a sua
scelta il risarcimento del danno da determinarsi dal giudice in misura non
inferiore a 12 e non superiore a 48 mensilità del canone, oltre ad un equo
indennizzo per le spese di trasloco. Il giudice, oltre a determinare il
ripristino o il risarcimento, ordina al locatore il pagamento di una somma da L.
500.000 a L. 2.000.000 da devolvere al comune nel cui territorio è sito
l'immobile, ad integrazione del fondo sociale di cui al titolo III della
presente legge.
Art. 61. (Acquirente dell'immobile locato). La facoltà di
recesso nel caso previsto da n. 1) dell'articolo 59 non può essere esercitata da
chi ha acquistato l'immobile per atto tra vivi finchè non siano decorsi almeno
due anni dalla data dell'acquisto. Il termine è ridotto ad un anno se nei
confronti dell'acquirente è in corso un procedimento di rilascio non dovuto a
morosità ovvero se l'acquirente è cittadino emigrato in un paese straniero in
qualità di lavoratore e intenda rientrare in Italia per risiedervi stabilmente.
Quando l'immobile è stato donato a causa di matrimonio o costituito in fondo
patrimoniale e il matrimonio sia stato celebrato, il termine di cui al primo
comma si computa dal giorno in cui il dante causa ha acquistato il diritto
sull'immobile.
Art.62. (Canone dei contratti soggetti a proroga). Il canone di cui
agli articoli 12 e 24 si applica ai contratti previsti nell'articolo 58
dall'inizio del sesto anno a decorrere dalla entrata in vigore dalla presente
legge ed il canone è adeguato in relazione all'eventuale mutamento degli
elementi di cui agli articoli 13 e 15. Fino alla data suddetta il canone di
locazione corrisposto dal conduttore, calcolato al netto degli oneri accessori,
può essere aumentato a richiesta del locatore, a decorrere dal primo giorno del
quarto mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, nella
misura del 20 per cento all'anno per i primi due anni e del 15 per cento
all'anno per gli anni successivi della differenza risultante tra il canone
definito ai sensi dell'articolo 12 ed il canone attualmente corrisposto. Se il
canone attualmente corrisposto è superiore a quello definito ai sensi
dell'articolo 12 si applicano le disposizioni dello stesso articolo 12 e quelle
dell'articolo 24 a partire dal primo giorno del quarto mese successivo alla
entrata in vigore della presente legge. Ove alcuni parametri, coefficienti o
altri elementi necessari per la determinazione del canone a norma dell'articolo
12 non siano noti in tempo utile gli adeguamenti del canone di locazione di cui
ai precedenti commi si applicano tenendo conto di tutti gli altri elementi noti,
salvo i conguagli che decorreranno in ogni caso dalle date di cui ai commi
precedenti. Le parti possono liberamente concordare modalità diverse sempre che
il canone definito non superi quello risultante dall'applicazione degli articoli
12 e 24.
Art.63. (Aggiornamento del canone dei contratti in corso soggetti a
proroga). Per i primi due anni a decorrere dalla entrata in vigore della
presente legge il canone di locazione relativo ai contratti previsti
nell'articolo 58 non è aggiornato per gli effetti di cui all'articolo 24.
Dall'inizio del terzo anno il canone di locazione è aggiornato in base alla
variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente. Se le
variazioni sono in aumento, di esse si applica soltanto: il 20 per cento
dall'inizio del terzo anno; il 40 per cento dall'inizio del quarto anno; il 60
per cento dall'inizio del quinto anno; il 75 per cento dall'inizio del sesto
anno. In ogni caso con l'integrale applicazione dell'equo canone l'aggiornamento
di cui all'articolo 24 si applica nella intera misura ivi prevista.
Art.64. (Particolari contratti soggetti a proroga). Ai contratti di
locazione di cui all'articolo 26, comma primo, lettera d) e comma secondo,
soggetti a proroga secondo la legislazione vigente, si applicano per la durata
le disposizioni dell'articolo 58. Fino al termine di tale durata il canone può
essere modificato a richiesta del locatore mediante aggiornamento annuale, in
base al 75 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nell'anno
precedente.
Art.65. (Contratti in corso non soggetti a proroga). Le disposizioni
degli articoli 1 e 3 si applicano anche ai contratti in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge e non soggetti a proroga, detraendosi,
per la determinazione della durata prevista all'articolo 1 il tempo già
trascorso dall'inizio della locazione o, in caso di intervenuto rinnovo
contrattuale, dalla data di esso. La disposizione di cui al comma precedente si
applica anche ai contratti per i quali, alla data di entrata in vigore della
presente legge, è in corso procedimento per convalida di licenza o di sfratto
per finita locazione. Il canone di cui agli articoli 12 e 24 si applica ai
contratti di cui al presente articolo a partire dall'inizio del secondo anno a
decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, ed il canone è adeguato
in relazione all'eventuale mutamento degli elementi di cui agli articoli 13 e
15. Fino alla data suddetta il canone di locazione corrisposto dal conduttore,
calcolato al netto degli oneri accessori, può essere aumentato su richiesta del
locatore a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo a quello di
entrata in vigore della presente legge nella misura del 50 per cento della
differenza risultante fra il canone definito ai sensi dell'articolo 12 ed il
canone attualmente corrisposto. Se il canone attualmente corrisposto è superiore
a quello definito ai sensi dell'articolo 12 si applicano le disposizioni dello
stesso articolo 12 e quelle dell'articolo 24 a partire dal primo giorno del
quarto mese successivo all'entrata, in vigore della presente legge. Ai contratti
di locazione di cui all'articolo 26, comma primo, lettera d) e comma secondo,
non soggetti a proroga, si applicano le disposizioni di cui ai commi primo e
secondo del presente articolo. Fino alla scadenza di cui al primo comma il
canone può essere modificato, su richiesta del locatore, soltanto mediante
aggiornamento annuale, in base al 75 per cento della variazione, accertata
dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati verificatasi nell'anno precedente
Art.66. (Oneri accessori conglobati nel canone). Gli oneri accessori
che, nei rapporti in corso, siano stati posti a carico del conduttore e
conglobati nel canone, non possono essere computati in misura superiore al 10
per cento del canone pattuito, qualora il contraente interessato non ne provi
l'importo effettivo.
Capo II - Contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da
quello di abitazione.
Art.67. (Contratti in corso soggetti a proroga). I contratti di
locazione di cui all'articolo 27 in corso al momento dell'entrata in vigore
della presente legge e soggetti a proroga secondo la legislazione vigente si
considerano prorogati ed hanno la seguente durata: a) anni 4, i contratti
stipulati prima del 31 dicembre 1964; b) anni 5, i contratti stipulati tra il 1
gennaio 1965 ed il 31 dicembre 1973; c) anni 6, i contratti stipulati dopo il 31
dicembre 1973 . La durata di cui sopra decorre dal giorno e dal mese, successivi
alla entrata in vigore della presente legge, corrispondenti a quelli di scadenza
previsti nel contratto di locazione; ove tale determinazione non sia possibile,
dallo stesso giorno di entrata in vigore della presente legge. E' in facoltà
delle parti di stipulare anche prima della scadenza sopra prevista un nuovo
contratto di locazione secondo le disposizioni del capo II, titolo I, della
presente legge.
Art.68. (Aumenti del canone) Nei contratti di locazione o sublocazione
di cui al precedente articolo il canone corrisposto dal conduttore, calcolato al
netto degli oneri accessori, può essere a richiesta del locatore, aumentato a
decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore
della presente legge per il restante periodo di durata del contratto, nelle
misure seguenti: 1) non superiore al 15 per cento all'anno, per i contratti
stipulati anteriormente al 31 dicembre 1964; 2) non superiore al 10 per cento
all'anno per i contratti stipulati fra il 1 gennaio 1965 ed il 31 dicembre 1973;
3) non superiore al 5 per cento all'anno per i contratti stipulati dopo il 31
dicembre 1973.
Art.69. (Diritto di prelazione in caso di nuova locazione e indennità per
l'avviamento commerciale). Nei contratti di locazione di immobili adibiti ad
uso diverso da quello di abitazione, di cui agli articoli 67 e 71 della presente
legge, il locatore comunica, mediante raccomandata con avviso di ricevimento da
inviarsi entro il 28 febbraio 1987, se ed a quali condizioni intende proseguire
la locazione ovvero le condizioni offerte da terzi per la locazione
dell'immobile. L'obbligo ricorre anche quando il locatore non intende proseguire
nella locazione per i motivi indicati all'articolo 29. Tale obbligo non ricorre
quando il conduttore abbia comunicato al locatore che non intende rinnovare la
locazione e nei casi di cessazione del rapporto per inadempimento o recesso del
conduttore o qualora sia in corso una delle procedure previste dal R.D. 16 marzo
1942, n. 267, e successive modificazioni, a carico del conduttore medesimo. Il
conduttore deve rendere noto al locatore, entro trenta giorni dalla
comunicazione di cui al primo comma, se intende proseguire la locazione alle
nuove condizioni. Il conduttore ha diritto di prelazione se, entro trenta giorni
dalla ricezione della comunicazione di cui al primo comma, offre condizioni
uguali a quelle comunicategli dal locatore. Egli conserva tale diritto anche
nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 40. Il conduttore, se non accetta
le condizioni offerte dal locatore ovvero non esercita la prelazione, ha diritto
ad un compenso pari a 24 mensilità, ovvero a trenta per le locazioni con
destinazione alberghiera, del canone richiesto dal locatore od offerto dal
terzo. Se il locatore non intende proseguire nella locazione il conduttore può,
entro trenta giorni dalla comunicazione del locatore o in mancanza di questa, se
dovuta, dalla scadenza del termine di cui al primo comma, offrire un nuovo
canone, impegnandosi a costituire, all'atto del rinnovo e per la durata del
contratto, una polizza assicurativa oppure una fidejussione bancaria per una
somma pari a 12 mensilità del canone offerto. Se il locatore non intende
proseguire nella locazione sulla base delle condizioni offerte al conduttore è
dovuta l'indennità per l'avviamento commerciale nella misura di 24 mensilità,
ovvero di 30 per le locazioni con destinazione alberghiera, del canone offerto
ai sensi del comma precedente. In mancanza dell'offerta del nuovo canone da
parte del conduttore nonchè nei casi di rilascio dell'immobile per i motivi di
cui all'art. 29 salvo quelli di cui al primo comma, lettera a), è dovuta
l'indennità per avviamento commerciale nella misura di 21 mensilità, ovvero di
25 per le locazioni con destinazione alberghiera, del canone corrente di mercato
per i locali aventi le stesse caratteristiche. In caso di rilascio dell'immobile
per i motivi di cui all'art. 29, primo comma, lettera a), la predetta indennità
è calcolata con riferimento al canone corrisposto. L'indennità dovuta è
complessivamente di 24 mensilità, ovvero di 32 per le locazioni con destinazione
alberghiera, nei casi di cui al secondo comma dell'art. 34. L'esecuzione del
provvedimento di rilascio dell'immobile è condizionata all'avvenuta
corresponsione dell'indennità di cui ai precedenti commi sesto, ottavo e nono.
Per i contratti di cui agli articoli 67 e 71 le disposizioni del presente
articolo sono sostitutive di quelle degli articoli 34 e 40. Le disposizioni del
presente articolo si applicano anche ai contratti relativi ad immobili
utilizzati per lo svolgimento di attività di cui all'art. 27, primo comma, che
non comportano contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori,
di attività professionali e di attività di cui all'art. 42. In tali casi, il
compenso spettante al conduttore ai sensi dei precedenti commi sesto, ottavo e
nono, è limitato a dodici mensilità. Il compenso non è dovuto qualora il
locatore intenda ottenere la disponibilità dell'immobile per i motivi di cui
all'art. 29
Art.70. (Immobili destinati a particolari attività soggetti a
proroga). Ai contratti di locazione di cui all'articolo 42 si applicano le
disposizioni degli articoli 67 e 68.
Art.71. (Contratti in corso non soggetti a proroga). Le disposizioni
degli articoli 27 e 42, primo comma, si applicano anche in contratti in corso al
momento dell'entrata in vigore della presente legge e non soggetti a proroga
legale, detraendosi, per la determinazione della durata prevista in detta
disposizione, il periodo di locazione già trascorso dall'inizio della locazione
o, in caso di intervenuto rinnovo contrattuale, dalla data di esso. La durata
non può comunque essere inferiore a due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano
anche ai contratti di cui sopra per i quali, alla data di entrata in vigore
della presente legge, è in corso procedimento per convalida di licenza o di
sfratto. Il canone potrà essere aggiornato annualmente su richiesta del locatore
dal giorno della scadenza contrattualmente prevista, in base al 75 per cento
della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente.
Art.72. (Mutamento della destinazione) I nuovi contratti di locazione
di immobili il cui uso venga mutato da quello preesistente di abitazione non
possono prevedere, per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un canone superiore a quello di cui agli articoli
12 e 24, tranne che siano intervenute radicali trasformazioni dell'immobile
stesso autorizzate ai sensi delle vigenti leggi.
Art.73. (Norme applicabili).Per i contratti previsti negli articoli
67, 70 e ferme restando le scadenze convenzionali, nell'articolo 71, il locatore
può recedere in base ai motivi di cui all'articolo 29 e con il preavviso di cui
all'articolo 59. Nei casi previsti dalle lettere a), e b) dell'ultimo periodo
del secondo comma dell'articolo 29 tale facoltà è riconosciuta soltanto ove
ricorra la necessità del locatore o del coniuge o dei parenti entro il secondo
grado in linea retta, verificatasi dopo la costituzione del rapporto locatizio.
Si applicano le disposizioni degli articoli 30 e 31 e degli articoli da 35 a 39,
nonchè quelli dell'articolo 69, settimo, ottavo e nono comma .
Capo III - Disposizioni processuali
Art.74. (Rinvio). Le disposizioni degli articoli da 43 a 57 sono
applicabili alle locazioni previste nei capi I e II del presente titolo.
TITOLO III
Fondo sociale
Art.75. (Istituzione del fondo sociale). Presso il Ministero del
tesoro è istituito un fondo sociale per l'integrazione dei canoni di locazione
per i conduttori meno abbienti. Tale fondo è costituito da un conto corrente
infruttifero sul quale le regioni potranno prelevare le cifre messe a
disposizione secondo le modalità di cui agli articoli seguenti. Il Ministro del
bilancio riunisce annualmente la commissione interregionale di cui alla legge 16
maggio 1970, n. 281, e sottopone ad essa una proposta di ripartizione per
regione della somma disponibile. Le proposte del Ministro e il parere della
commissione sono rimesse al CIPE per le decisioni definitive.
Art.76. (Ripartizione del fondo). Le regioni, con provvedimento del
consiglio regionale, decidono entro un mese dalla ripartizione dei fondi, le
modalità di distribuzione tra i vari comuni tenendo conto delle esigenze
esistenti in ciascuno di essi. Le somme cos“ ripartite devono servire a
concorrere al pagamento degli aumenti del canone di locazione per i conduttori
meno abbienti. Di norma i comuni, nell'ambito degli stanziamenti assegnati
destineranno le somme secondo i seguenti criteri: a) il reddito annuo
complessivo, riferito alla somma dei redditi imputati al conduttore ed alle
altre persone cui lui abitualmente conviventi, non sia superiore
complessivamente all'importo di due pensioni minime INPS per la generalità dei
lavoratori per nuclei familiari costituiti da uno o due componenti; b) al
momento dell'entrata in vigore della presente legge, i conduttori siano
intestatari del contratto di affitto dell'alloggio, che, per ubicazione,
tipologia e superficie, deve essere strettamente necessario alle esigenze del
conduttore e delle persone con lui abitualmente conviventi; c) i conduttori
abbiano ricevuto per effetto dell'entrata in vigore della presente legge,
richiesta di aumento del canone di locazione attualmente corrisposto.
Art.77. (Integrazione del canone). L'integrazione consisterà nella
corresponsione di un contributo annuo non superiore all'80 per cento
dell'aumento del canone di locazione conseguente all'applicazione dell'equo
canone, secondo l'entità e le modalità definite dalla presente legge. Il
contributo di cui al comma precedente non può in ogni caso essere superiore alla
somma annua di L. 200.000. Ai conduttori che usufruiscono del contributo
integrativo è fatto divieto di procedere alla sublocazione dell'immobile locato
a pena di decadenza del contributo medesimo.
Art.78. (Copertura finanziaria). La spesa di lire 240 miliardi
derivante dall'applicazione del presente titolo sarà iscritta nello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 15 miliardi
nell'anno 1978, di lire 25 miliardi nell'anno 1979, di lire 35 miliardi
nell'anno 1980, di lire 45 miliardi nell'anno 1981, di lire 55 miliardi
nell'anno 1982 e di lire 65 miliardi nell'anno 1983. All'onere di lire 15
miliardi relativo all'anno finanziario 1978 si provvede con corrispondente
riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione
della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. Il
Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
TITOLO IV
Disposizioni finali
Art.79. (Patti contrari alla legge). E' nulla ogni pattuizione diretta
a limitare la durata legale del contratto o ad attribuire al locatore un canone
maggiore rispetto a quello previsto dagli articoli precedenti ovvero ad
attribuirgli altro vantaggio in contrasto con le disposizioni della presente
legge. Il conduttore con azione proponibile fino a sei mesi dopo la riconsegna
dell'immobile locato, può ripetere le somme sotto qualsiasi forma corrisposte in
violazione dei divieti e dei limiti previsti dalla presente legge.
Art.80. (Uso diverso da quello pattuito).Se il conduttore adibisce
l'immobile ad un uso diverso da quello pattuito, il locatore può chiedere la
risoluzione del contratto entro tre mesi dal momento in cui ne ha avuto
conoscenza e comunque entro un anno dal mutamento di destinazione Decorso tale
termine senza che la risoluzione sia stata chiesta, al contratto si applica il
regime giuridico corrispondente all'uso effettivo dell'immobile. Qualora la
destinazione ad uso diverso da quello pattuito sia parziale, al contratto si
applica il regime giuridico corrispondente all'uso prevalente.
Art.81. (Pubblicazione dei dati ISTAT nella Gazzetta Ufficiale). Le
variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati accertate dall'ISTAT sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Art.82. (Giudizi in corso). Ai giudizi in corso al momento
dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ad ogni
effetto le leggi precedenti.
Art.83. (Relazione al Parlamento). Il Ministro di grazia e giustizia,
di concerto col Ministro dei lavori pubblici, ogni anno, a decorrere da quello
successivo all'entrata in vigore della presente legge, presenta al Parlamento,
entro il 31 marzo, una relazione sulla applicazione del nuovo regime, delle
locazioni, che consenta di valutarne tutti gli effetti, ai fini di ogni
necessaria e tempestiva modificazione della presente legge.
Art.84. (Abrogazione).
Sono abrogate tutte le disposizioni
incompatibili con la presente legge. 85. (Entrata in vigore). La presente legge
entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.