Legge 9
dicembre 1998, n°431
Disciplina
delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo
Capo I
LOCAZIONE DI
IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO
Art. 1
(Ambito di applicazione)
1 I contratti di
locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, di seguito denominati
"contratti di locazione", sono stipulati o rinnovati,
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai
sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 2.
2 Le disposizioni di
cui agli articoli 2, 3, 4, 7, 8 e 13 della presente legge non si
applicano:
a) ai
contratti di locazione relativi agli immobili vincolati ai sensi della
legge 1° giugno 1939, n. 1089, o inclusi nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9, che sono sottoposti esclusivamente alla disciplina di cui agli
articoli 1571 e seguenti del codice civile qualora non siano stipulati
secondo le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 2 della presente
legge;b) agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai quali
si applica la relativa normativa vigente, statale e regionale;
c)
agli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche.
3 Le disposizioni di
cui agli articoli 2, 3, 4, 7 e 13 della presente legge non si applicano ai
contratti di locazione stipulati dagli enti locali in qualità di
conduttori per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio, ai
quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1571 e seguenti
del codice civile. A tali contratti non si applica l'articolo 56 della
legge 27 luglio 1978, n. 392.
4 A decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge, per la stipula di validi contratti
di locazione è richiesta la forma scritta.
Art. 2
(Modalità di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione)
1 Le parti possono
stipulare contratti di locazione di durata non inferiore a quattro anni,
decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di quattro anni,
fatti salvi i casi in cui il locatore intenda adibire l'immobile agli usi
o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3, ovvero vendere
l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo articolo
3 Alla seconda scadenza del contratto, ciascuna delle parti ha
diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per
la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione
con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima
della scadenza. La parte interpellata deve rispondere a mezzo lettera
raccomandata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della
raccomandata di cui al secondo periodo. In mancanza di risposta o di
accordo il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione della
locazione. In mancanza della comunicazione di cui al secondo periodo il
contratto si intenderà rinnovato alle medesime condizioni.
2 Per i contratti
stipulati o rinnovati ai sensi del comma 1, i contraenti possono avvalersi
dell'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei
conduttori.
3 In alternativa a
quanto previsto dal comma 1, le parti possono stipulare contratti di
locazione, definendo il valore del canone, la durata del contratto, anche
in relazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, nel rispetto
comunque di quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, ed altre
condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito in appositi accordi
definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e
le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, che
provvedono alla definizione di contratti-tipo. Al fine di promuovere i
predetti accordi, i comuni, anche in forma associata, provvedono a
convocare le predette organizzazioni entro sessanta giorni dalla
emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4. I medesimi
accordi sono depositati, a cura delle organizzazioni firmatarie, presso
ogni comune dell'area territoriale interessata.
4 Per favorire la
realizzazione degli accordi di cui al comma 3, i comuni possono
deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) più favorevoli per i
proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale
immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi. I comuni che
adottano tali delibere possono derogare al limite minimo stabilito, ai
fini della determinazione delle aliquote, dalla normativa vigente al
momento in cui le delibere stesse sono assunte. I comuni di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive
modificazioni, per la stessa finalità di cui al primo periodo possono
derogare al limite massimo stabilito dalla normativa vigente in misura non
superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati per i
quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da
almeno due anni.
5 I contratti di
locazione stipulati ai sensi del comma 3 non possono avere durata
inferiore ai tre anni, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5. Alla
prima scadenza del contratto, ove le parti non concordino sul rinnovo del
medesimo, il contratto è prorogato di diritto per due anni fatta salva la
facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l'immobile
agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3, ovvero
vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo
articolo 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna delle
parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove
condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la
propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte
almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione il
contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.
6 I contratti di
locazione stipulati prima della data di entrata in vigore della presente
legge che si rinnovino tacitamente sono disciplinati dal comma 1 del
presente articolo.
Art. 3
(Disdetta del contratto da parte del locatore)
1 Alla prima scadenza
dei contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 e alla prima
scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 3 del medesimo
articolo, il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo
del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno
sei mesi, per i seguenti motivi:
a)
quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo,
commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei
genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado;
b)
quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque
con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative,
assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile
all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità
ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la
piena disponibilità;
c)
quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero
ed idoneo nello stesso comune;
d)
quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che
debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità
e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di
indispensabili lavori;
e)
quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista
l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o
la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero,
trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda
eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia
indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso;
f) quando,
senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il
conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato
motivo;
g)
quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la
proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente
adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il
diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui agli articoli
38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
2 Nei casi di
disdetta del contratto da parte del locatore per i motivi di cui al comma
1, lettere d) ed e), il possesso, per l'esecuzione dei
lavori ivi indicati, della concessione o dell'autorizzazione edilizia è
condizione di procedibilità dell'azione di rilascio. I termini di validità
della concessione o dell'autorizzazione decorrono dall'effettiva
disponibilità a seguito del rilascio dell'immobile. Il conduttore ha
diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui all'articolo
40 della legge 27 luglio 1978, n. 392, se il proprietario, terminati i
lavori, concede nuovamente in locazione l'immobile. Nella comunicazione
del locatore deve essere specificato, a pena di nullità, il motivo, fra
quelli tassativamente indicati al comma 1, sul quale la disdetta è
fondata. 3. Qualora il locatore abbia riacquistato la disponibilità
dell'alloggio a seguito di illegittimo esercizio della facoltà di
disdetta ai sensi del presente articolo, il locatore stesso è tenuto a
corrispondere un risarcimento al conduttore da determinare in misura non
inferiore a trentasei mensilità dell’ultimo canone percepito.
4 Per la procedura di
diniego di rinnovo si applica l'articolo 30 della legge 27 luglio 1978, n.
392, e successive modificazioni.
5 Nel caso in cui il
locatore abbia riacquistato, anche con procedura giudiziaria, la
disponibilità dell'alloggio e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi
dalla data in cui ha riacquistato la disponibilità, agli usi per i quali
ha esercitato facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo, il
conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle
medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, al
risarcimento di cui al comma 3.
6 Il conduttore,
qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal
contratto, dando comunicazione al locatore con preavviso di sei mesi.
Capo II
CONTRATTI DI
LOCAZIONE STIPULATI IN BASE AD ACCORDI DEFINITI IN SEDE LOCALE
Art. 4
(Convenzione nazionale)
1 Al fine di favorire
la realizzazione degli accordi di cui al comma 3 dell'articolo 2, il
Ministro dei lavori pubblici convoca le organizzazioni della proprietà
edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
e, successivamente, ogni tre anni a decorrere dalla medesima data, al fine
di promuovere una convenzione, di seguito denominata "convenzione
nazionale", che individui i criteri generali per la definizione dei
canoni, anche in relazione alla durata dei contratti, alla rendita
catastale dell'immobile e ad altri parametri oggettivi, nonché delle
modalità per garantire particolari esigenze delle parti. In caso di
mancanza di accordo delle parti, i predetti criteri generali sono
stabiliti dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro
delle finanze, con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo,
sulla base degli orientamenti prevalenti espressi dalle predette
organizzazioni.
I criteri generali definiti ai
sensi del presente comma costituiscono la base per la realizzazione degli
accordi locali di cui al comma 3 dell'articolo 2 e il loro rispetto
costituisce condizione per l'applicazione dei benefici di cui all'articolo
8.
2 I criteri generali
di cui al comma 1 sono indicati in apposito decreto del Ministro dei
lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare
entro trenta giorni dalla conclusione della convenzione nazionale ovvero
dalla constatazione, da parte del Ministro dei lavori pubblici, della
mancanza di accordo delle parti, trascorsi novanta giorni dalla loro
convocazione. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di
applicazione dei benefici di cui all'articolo 8 per i contratti di
locazione stipulati ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 in conformità ai
criteri generali di cui al comma 1 del presente articolo.
3 Entro quattro mesi
dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, il Ministro dei
lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, fissa con
apposito decreto le condizioni alle quali possono essere stipulati i
contratti di cui al comma 3 dell'articolo 2, nel caso in cui non vengano
convocate da parte dei comuni le organizzazioni della proprietà edilizia
e dei conduttori ovvero non siano definiti gli accordi di cui al medesimo
comma 3 dell'articolo 2.
4 Fermo restando
quanto stabilito dall'articolo 60, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con apposito atto di indirizzo e
coordinamento, da adottare con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 8
della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono definiti, in sostituzione di quelli
facenti riferimento alla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive
modificazioni, criteri in materia di determinazione da parte delle regioni
dei canoni di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Gli attuali criteri di determinazione dei canoni restano validi fino
all'adeguamento da parte delle regioni ai criteri stabiliti ai sensi del
presente comma.
Art. 5
(Contratti di locazione di natura transitoria)
1 Il decreto di cui
al comma 2 dell'articolo 4 definisce le condizioni e le modalità per la
stipula di contratti di locazione di natura transitoria anche di durata
inferiore ai limiti previsti dalla presente legge per soddisfare
particolari esigenze delle parti.
2 In alternativa a
quanto previsto dal comma 1, possono essere stipulati contratti di
locazione per soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari
sulla base di contratti-tipo definiti dagli accordi di cui al comma 3.
3 E' facoltà dei
comuni sede di università o di corsi universitari distaccati,
eventualmente d'intesa con comuni limitrofi, promuovere specifici accordi
locali per la definizione, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi del
comma 2 dell'articolo 4, di contratti-tipo relativi alla locazione di
immobili ad uso abitativo per studenti universitari. Agli accordi
partecipano, oltre alle organizzazioni di cui al comma 3 dell'articolo 2,
le aziende per il diritto allo studio e le associazioni degli studenti,
nonché cooperative ed enti non lucrativi operanti nel settore.
Capo III
ESECUZIONE DEI
PROVVEDIMENTI DI RILASCIO DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO
Art. 6
(Rilascio degli immobili)
1 Nei comuni indicati
all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive
modificazioni, le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di immobili
adibiti ad uso abitativo per finita locazione sono sospese per un periodo
di centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
2 Il locatore ed il
conduttore di immobili adibiti ad uso abitativo, per i quali penda
provvedimento esecutivo di rilascio per finita locazione, avviano entro il
termine di sospensione di cui al comma 1, a mezzo di lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, anche tramite le rispettive organizzazioni
sindacali, trattative per la stipula di un nuovo contratto di locazione in
base alle procedure definite all'articolo 2 della presente legge.
3 Trascorso il
termine di cui al comma 1 ed in mancanza di accordo fra le parti per il
rinnovo della locazione, i conduttori interessati possono chiedere, entro
e non oltre i trenta giorni dalla scadenza del termine fissato dal comma
1, con istanza rivolta al pretore competente ai sensi dell'articolo 26,
primo comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il
giorno dell'esecuzione. Si applicano i commi dal secondo al settimo
dell'articolo 11 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Avverso il decreto del
pretore è ammessa opposizione al tribunale che giudica con le modalità
di cui all'articolo 618 del codice di procedura civile. Il decreto con cui
il pretore fissa nuovamente la data dell'esecuzione vale anche come
autorizzazione all'ufficiale giudiziario a servirsi dell'assistenza della
forza pubblica.
4 Per i provvedimenti
esecutivi di rilascio per finita locazione emessi dopo la data di entrata
in vigore della presente legge, il conduttore può chiedere una sola
volta, con istanza rivolta al pretore competente ai sensi dell'articolo
26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente
fissato il giorno dell'esecuzione entro un termine di sei mesi salvi i
casi di cui al comma 5. Si applicano i commi dal secondo al settimo
dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982. Avverso il decreto del pretore
il locatore ed il conduttore possono proporre opposizione per qualsiasi
motivo al tribunale che giudica con le modalità di cui all'articolo 618
del codice di procedura civile.
5 Il differimento del
termine delle esecuzioni di cui ai commi 3 e 4 può essere fissato fino a
diciotto mesi nei casi in cui il conduttore abbia compiuto i 65 anni di età,
abbia cinque o più figli a carico, sia iscritto nelle liste di mobilità,
percepisca un trattamento di disoccupazione o di integrazione salariale,
sia formalmente assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica
ovvero di ente previdenziale o assicurativo, sia prenotatario di alloggio
cooperativo in corso di costruzione, sia acquirente di un alloggio in
costruzione, sia proprietario di alloggio per il quale abbia iniziato
azione di rilascio. Il medesimo differimento del termine delle esecuzioni
può essere fissato nei casi in cui il conduttore o uno dei componenti il
nucleo familiare, convivente con il conduttore da almeno sei mesi, sia
portatore di handicap o malato terminale.
6 Durante i periodi
di sospensione delle esecuzioni di cui al comma 1 del presente articolo e
al comma quarto dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 9 del 1982,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982, nonché per i
periodi di cui all'articolo 3 del citato decreto-legge n. 551 del 1988,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1989, come
successivamente prorogati, e comunque fino all'effettivo rilascio, i
conduttori sono tenuti a corrispondere, ai sensi dell'articolo 1591 del
codice civile, una somma mensile pari all'ammontare del canone dovuto alla
cessazione del contratto, al quale si applicano automaticamente ogni anno
aggiornamenti in misura pari al settantacinque per cento della variazione,
accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi
nell'anno precedente; l'importo così determinato è maggiorato del venti
per cento. La corresponsione di tale maggiorazione esime il conduttore
dall’obbligo di risarcire il maggior danno ai sensi dell’art. 1591 del
codice civile. Durante i predetti periodi di sospensione sono dovuti gli
oneri accessori di cui all'articolo 9 della legge 27 luglio 1978, n. 392,
e successive modificazioni. In caso di inadempimento, il conduttore decade
dal beneficio, comunque concesso, della sospensione dell'esecuzione del
provvedimento di rilascio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55
della citata legge n. 392 del 1978.
7 Fatto salvo quanto
previsto dai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 1 del citato
decreto-legge n. 551 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 61 del 1989, nonché quanto previsto dai commi primo, secondo e terzo
dell'articolo 17 del citato decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982, è data priorità ai
destinatari di provvedimenti di rilascio con data di esecuzione fissata
entro il termine di tre mesi.
Art. 7
(Condizione per la messa in esecuzione del provvedimento di rilascio
dell'immobile)
Condizione per la messa in
esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile locato è la
dimostrazione che il contratto di locazione è stato registrato, che
l'immobile è stato denunciato ai fini dell'applicazione dell'ICI e che
il reddito derivante dall'immobile medesimo è stato dichiarato ai fini
dell'applicazione delle imposte sui redditi. Ai fini della predetta
dimostrazione, nel precetto di cui all'articolo 480 del codice di
procedura civile devono essere indicati gli estremi di registrazione del
contratto di locazione, gli estremi dell'ultima denuncia dell'unità
immobiliare alla quale il contratto si riferisce ai fini
dell'applicazione dell'ICI, gli estremi dell'ultima dichiarazione dei
redditi nella quale il reddito derivante dal contratto è stato
dichiarato nonché gli estremi delle ricevute di versamento dell'ICI
relative all'anno precedente a quello di competenza.
Capo IV
MISURE DI SOSTEGNO
AL MERCATO DELLE LOCAZIONI
Art. 8
(Agevolazioni fiscali)
1 Nei comuni di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive
modificazioni, il reddito imponibile derivante al proprietario dai
contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 a
seguito di accordo definito in sede locale e nel rispetto dei criteri
indicati dal decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4, ovvero nel
rispetto delle condizioni fissate dal decreto di cui al comma 3 del
medesimo articolo 4, determinato ai sensi dell'articolo 34 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è
ulteriormente ridotto del 30 per cento. Per i suddetti contratti il
corrispettivo annuo ai fini della determinazione della base imponibile per
l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro è assunto nella
misura minima del 70 per cento.
2 Il locatore, per
usufruire dei benefici di cui al comma 1, deve indicare nella
dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di
locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini
dell'applicazione dell'ICI.
3 Le agevolazioni di cui al
presente articolo non si applicano ai contratti di locazione volti a
soddisfare esigenze abitative di natura transitoria, fatta eccezione per i
contratti di cui al comma 2 dell'articolo 5 e per i contratti di cui al
comma 3 dell'articolo 1.
4 Il Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del
Ministro dei lavori pubblici, di intesa con i Ministri dell'interno e di
grazia e giustizia, provvede, ogni ventiquattro mesi, all'aggiornamento
dell'elenco dei comuni di cui al comma 1, anche articolando ed ampliando i
criteri previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n.
708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899.
La proposta del Ministro dei lavori pubblici è formulata avuto riguardo
alle risultanze dell'attività dell'Osservatorio della condizione
abitativa di cui all'articolo 12. Qualora le determinazioni del CIPE
comportino un aumento del numero dei beneficiari dell'agevolazione fiscale
prevista dal comma 1, è corrispondentemente aumentata, con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, la percentuale di
determinazione della base imponibile prevista dal medesimo comma. Tale
aumento non si applica ai contratti stipulati prima della data di entrata
in vigore del predetto decreto del Ministro delle finanze.
5 Al comma 1 dell'articolo
23 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti, in
fine, i seguenti periodi: <<I redditi derivanti da contratti di
locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a
formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento
giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Per
le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da
accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di
convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta
di pari ammontare>>.
6 Per l'attuazione dei
commi da 1 a 4 è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi per l'anno 1999,
di lire 157,5 miliardi per l'anno 2000, di lire 247,5 miliardi per l'anno
2001, di lire 337,5 miliardi per l'anno 2002, di lire 427,5 miliardi per
l'anno 2003 e di lire 360 miliardi a decorrere dall'anno 2004.
7 Per l'attuazione del
comma 5 è autorizzata la spesa di lire 94 miliardi per l'anno 2000 e di
lire 60 miliardi a decorrere dall'anno 2001.
Art. 9
(Disposizioni per i fondi per la previdenza complementare)
1 I fondi per la previdenza
complementare regolamentati dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124,
che detengono direttamente beni immobili possono optare per la libera
determinazione dei canoni di locazione oppure per l'applicazione dei
contratti previsti dall'articolo 2, comma 3, della presente legge. Nel
primo caso, tuttavia, i redditi derivanti dalle locazioni dei suddetti
immobili sono soggetti all'IRPEG.
Art. 10
(Ulteriori agevolazioni fiscali)
1 Con provvedimento
collegato alla manovra finanziaria per il triennio 2000-2002 è istituito,
a decorrere dall'anno 2001, un fondo per la copertura delle minori entrate
derivanti dalla concessione, secondo modalità determinate dal medesimo
provvedimento collegato, di una detrazione ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche in favore dei conduttori, appartenenti a
determinate categorie di reddito, di alloggi locati a titolo di abitazione
principale, da stabilire anche nell'ambito di una generale revisione
dell'imposizione sugli immobili. Per gli esercizi successivi al triennio
2000-2002, alla dotazione del fondo si provvede con stanziamento
determinato dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
2 Le detrazioni di cui al
comma 1 non sono cumulabili con i contributi previsti dal comma 3
dell'articolo 11.
Art. 11
(Fondo nazionale)
1 Presso il Ministero dei lavori
pubblici è istituito il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle
abitazioni in locazione, la cui dotazione annua è determinata dalla legge
finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
2 Per ottenere i contributi
di cui al comma 3 i conduttori devono dichiarare sotto la propria
responsabilità che il contratto di locazione è stato registrato.
3 Le somme assegnate al
Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per la concessione, ai conduttori
aventi i requisiti minimi individuati con le modalità di cui al comma 4,
di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti
ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia privata,
nonché, qualora le disponibilità del Fondo lo consentano, per sostenere
le iniziative intraprese dai comuni anche attraverso la costituzione di
agenzie o istituti per la locazione o attraverso attività di promozione
in convenzione con cooperative edilizie per la locazione, tese a favorire
la mobilità nel settore della locazione attraverso il reperimento di
alloggi da concedere in locazione per periodi determinati.
4 Il Ministro dei lavori
pubblici, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, definisce, con proprio decreto, i requisiti minimi necessari per
beneficiare dei contributi integrativi di cui al comma 3 e i criteri per
la determinazione dell'entità dei contributi stessi in relazione al
reddito familiare e all'incidenza sul reddito medesimo del canone di
locazione.
5 Le risorse assegnate al
Fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. La ripartizione è effettuata ogni anno,
su proposta del Ministro dei lavori pubblici, dal CIPE, previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano anche in rapporto alla quota di
risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome ai
sensi del comma 6.
6 Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere al finanziamento degli
interventi di cui al comma 3 con proprie risorse iscritte nei rispettivi
bilanci.
7 Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla ripartizione fra i comuni
delle risorse di cui al comma 6 nonché di quelle ad esse attribuite ai
sensi del comma 5, sulla base di parametri che premino anche la
disponibilità dei comuni a concorrere con proprie risorse alla
realizzazione degli interventi di cui al comma 3.
8 I comuni definiscono
l'entità e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 3,
individuando con appositi bandi pubblici i requisiti dei conduttori che
possono beneficiarne, nel rispetto dei criteri e dei requisiti minimi di
cui al comma 4.
9 Per gli anni 1999, 2000 e
2001, ai fini della concessione dei contributi integrativi di cui al comma
3, è assegnata al Fondo una quota, pari a lire 600 miliardi per ciascuno
degli anni 1999, 2000 e 2001, delle risorse di cui alla legge 14 febbraio
1963, n. 60, relative alle annualità 1996, 1997 e 1998. Tali disponibilità
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate,
con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, ad apposita unità previsionale di base dello stato di
previsione del Ministero dei lavori pubblici. Le predette risorse,
accantonate dalla deliberazione del CIPE del 6 maggio 1998, non sono
trasferite ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, e restano nella disponibilità della Sezione autonoma della
Cassa depositi e prestiti per il predetto versamento.
10 Il Ministero dei lavori
pubblici provvederà, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1,
ad effettuare il versamento all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno
2003 delle somme occorrenti per la copertura delle ulteriori minori
entrate derivanti, in tale esercizio, dall'applicazione dell'articolo 8,
commi da 1 a 4, pari a lire 67,5 miliardi, intendendosi ridotta per un
importo corrispondente l'autorizzazione di spesa per l'anno medesimo
determinata ai sensi del comma 1 del presente articolo.
11 Le disponibilità del
Fondo sociale, istituito ai sensi dell'articolo 75 della legge 27 luglio
1978, n. 392, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica al Fondo di cui al comma 1.
Capo V
DISPOSIZIONI
FINALI
Art. 12
(Osservatorio della condizione abitativa)
1 L'Osservatorio
della condizione abitativa, istituito dall'articolo 59 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è costituito presso il Ministero dei
lavori pubblici ed effettua la raccolta dei dati nonché il monitoraggio
permanente della situazione abitativa. Il Ministro dei lavori pubblici,
con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, definisce l'organizzazione e le funzioni
dell'Osservatorio, anche ai fini del collegamento con gli osservatori
istituiti dalle regioni con propri provvedimenti.
Art. 13
(Patti contrari alla legge)
1 E' nulla ogni pattuizione
volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello
risultante dal contratto scritto e registrato.
2 Nei casi di nullità di
cui al comma 1 il conduttore, con azione proponibile nel termine di sei
mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, può chiedere la restituzione
delle somme corrisposte in misura superiore al canone risultante dal
contratto scritto e registrato.
3 E' nulla ogni pattuizione
volta a derogare ai limiti di durata del contratto stabiliti dalla
presente legge.
4 Per i contratti di cui al
comma 3 dell'articolo 2 è nulla ogni pattuizione volta ad attribuire al
locatore un canone superiore a quello massimo definito, per immobili
aventi le medesime caratteristiche e appartenenti alle medesime tipologie,
dagli accordi definiti in sede locale. Per i contratti stipulati in base
al comma 1 dell'articolo 2, sono nulli, ove in contrasto con le
disposizioni della presente legge, qualsiasi obbligo del conduttore nonché
qualsiasi clausola o altro vantaggio economico o normativo diretti ad
attribuire al locatore un canone superiore a quello contrattualmente
stabilito.
5 Nei casi di nullità di
cui al comma 4 il conduttore, con azione proponibile nel termine di sei
mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, può richiedere la
restituzione delle somme indebitamente versate. Nei medesimi casi il
conduttore può altresì richiedere, con azione proponibile dinanzi al
pretore, che la locazione venga ricondotta a condizioni conformi a quanto
previsto dal comma 1 dell'articolo 2 ovvero dal comma 3 dell'articolo 2.
Tale azione è altresì consentita nei casi in cui il locatore ha preteso
l'instaurazione di un rapporto di locazione di fatto, in violazione di
quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, e nel giudizio che accerta
l'esistenza del contratto di locazione il pretore determina il canone
dovuto, che non può eccedere quello definito ai sensi del comma 3
dell'articolo 2 ovvero quello definito ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e
3, nel caso di conduttore che abiti stabilmente l'alloggio per i motivi
ivi regolati; nei casi di cui al presente periodo il pretore stabilisce la
restituzione delle somme eventualmente eccedenti
6 I riferimenti alla
registrazione del contratto di cui alla presente legge non producono
effetti se non vi è obbligo di registrazione del contratto stesso.
Art. 14.
(Disposizioni transitorie e abrogazione di norme)
1 In sede di prima
applicazione dell'articolo 4 della presente legge, non trova applicazione
il termine di novanta giorni di cui al comma 2 del medesimo articolo 4.
2 Con l'attuazione del
decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, nell'articolo 6 e
nell'articolo 13, comma 5, della presente legge al pretore si intende
sostituito il tribunale in composizione monocratica e al tribunale il
tribunale in composizione collegiale.
3 Sono abrogati l'articolo
11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nonché gli articoli 1-bis,
2, 3, 4, 5 e 8 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61.
4 Sono altresì abrogati
gli articoli 1, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 54, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 75, 76, 77, 78, 79, limitatamente alle
locazioni abitative, e 83 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive
modificazioni.
5 Ai contratti per la loro
intera durata ed ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge continuano ad applicarsi ad ogni effetto le disposizioni
normative in materia di locazioni vigenti prima di tale data.
Art. 15
(Copertura finanziaria)
1 All'onere derivante
dall'attuazione dei commi da 1 a 5 dell'articolo 8, valutato in lire 4
miliardi per l'anno 1999 e in lire 420 miliardi a decorrere dall'anno
2000, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni
degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1998-2000,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998,
allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 4 miliardi per l'anno
1999 e quanto a lire 299 miliardi per l'anno 2000, l'accantonamento
relativo al Ministero dei lavori pubblici, nonché, quanto a lire 107
miliardi per l'anno 2000, l'accantonamento relativo alla Presidenza del
Consiglio dei ministri e, quanto a lire 14 miliardi per l'anno 2000,
l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.
2 Il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.