DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
16 ottobre 1998
Integrazione al decreto interministeriale 24 dicembre 1997 recante programmazione dei flussi di ingresso per lanno 1998 di cittadini stranieri non comunitari.
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
Visto il documento programmatico relativo alla politica dellimmigrazione approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 31 luglio 1998, ai sensi dellart. 3 del predetto decreto legislativo;
Vista la relazione sul fenomeno della immigrazione irregolare in Italia presentata al Parlamento;
Visto il decreto interministeriale 24 dicembre 1997 e considerata la necessità di aggiornare le quantificazioni degli ingressi previsti;
Considerato che il predetto documento programmatico contiene specifici impegni, nellambito del periodo triennale, anche per lultima parte dellanno1998;
Considerato che la programmazione dei flussi migratori deve tenere conto del fabbisogno di manodopera stimato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il triennio 1998-2000 e, nella fase di prima applicazione della nuova normativa in materia, della presenza in Italia di stranieri che già soddisfano i requisiti richiesti per il rilascio dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro e per i quali può definirsi un inserimento lavorativo regolare in conformità del predetto documento programmatico;
Ritenuto di dover emanare un nuovo decreto sui flussi di ingresso per lanno in corso con carattere durgenza affinché si possa disporre dei suoi concreti effetti nellultima parte dellanno 1998;
Sentite le competenti commissioni parlamentari permanenti;
Sentiti il Ministro degli affari esteri, il Ministro dellinterno, il Ministro dellindustria, commercio e artigianato e il Ministro per la solidarietà sociale.
Decreta:
ART. 1
E consentito il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, anche a carattere stagionale o a carattere atipico, e di lavoro autonomo, a cittadini stranieri non comunitari residenti allestero e, alle condizioni prescritte nei successivi articoli 3 e 4, a quelli già presenti in Italia, entro una quota totale massima, nel 1998, aggiuntiva a quella già fissata con il decreto interministeriale 24 dicembre 1997, di 38.000 persone.
ART. 2
Nellambito di tale quota massima è consentito in via preferenziale lingresso in Italia di:
ART. 3
Sino al 15 dicembre 1998, possono richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, anche a carattere stagionale o a carattere atipico, lavoratori stranieri già presenti in Italia prima della data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998 n. 40, previa presentazione alla Questura competente per territorio di apposita domanda corredata da:
ART. 4
Sino al 15 dicembre 1998, possono ugualmente richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo lavoratori stranieri già presenti in Italia prima della data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40, previa presentazione alla Questura competente per territorio di apposita domanda corredata da:
ART. 5
Fuori dai limiti quantitativi di cui al presente decreto, quando ricorrono le altre condizioni di cui allart. 29 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, gli stranieri già presenti in Italia prima della data di entrata in vigore della legge n. 40 del 6 marzo 1998, possono altresì richiedere alla Questura territorialmente competente, sino al 15 dicembre 1998 il permesso di soggiorno per il ricongiungimento familiare con il cittadino straniero già in possesso del permesso di soggiorno per uno dei motivi di cui allart. 28, comm. 1 e 2 del predetto testo unico, ovvero che abbia ottenuto il permesso di soggiorno, di durata non inferiore ad un anno, ai sensi degli articoli 1 o 2 del presente decreto.
ART. 6
I permessi di soggiorno di cui agli articoli precedenti sono rilasciati previa esibizione del passaporto o altro documento equipollente, ivi compresa lattestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del paese di appartenenza e previa verifica dei presupposti di cui al presente decreto, salvo che si tratti di persone per le quali lingresso o il soggiorno nel territorio dello stato non possono essere consentiti.
Roma 16 ottobre 1998
Il Presidente Prodi
98A9302