Statuto della associazione
Art.1) L'Associazione denominata "MAROCCO INSIEME - COMUNITA' IMMIGRATI DELLA VERSILIA" ha sede in Viareggio, Piazza Manzoni 5.
Tale associazione è apolitica, aconfessionale e non ha alcun fine di lucro.
Essa ha la natura delle associazioni di cui agli art. 36 e seguenti del Codice Civile.
Art.2) I fini che l'Associazione si propone, nel pieno rispetto della legge italiana e del presente statuto sono:
Art.3) Possono far parte dell'Associazione tutti gli immigrati dal Marocco maggiorenni per la legge italiana, che ne facciano richiesta alla Segreteria dell'Associazione e che abbiano versato la quota associativa.
Tutti gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme dello Statuto e le finalità dell'Associazione.
La condizione di associato si perde per dimissioni o per espulsione decisa dall'assemblea dei soci nel caso in cui l'associato abbia tenuto deliberatamente un comportamento lesivo degli interessi e del prestigio dell'Associazione.
E' fatto divieto agli associati che ricoprono cariche direttive nell'Associazione, di sfruttare il prestigio derivatone a scopi di lucro o altri scopi personali o familiari.
Tutti gli atti dell'Associazione dovranno essere trascritti in lingua araba per consentirne una rapida e sicura comprensione a tutti gli associati .
Art.4) Le votazioni per l'elezione alle cariche sociali si effettuano sempre a scrutinio segreto. L'assemblea elegge i membri del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e gli altri quattro membri del Comitato Esecutivo.
A parte i casi di cui sopra, le votazioni dell'assemblea dei soci avvengono a scrutinio palese per alzata di mano, a meno che il 10% (dieci per cento) degli associati non richieda la votazione segreta.
L'assemblea, se regolarmente convocata, delibera validamente quando la maggioranza dei presenti vota favorevolmente.
Art.5) Gli Organi dell'Associazione sono:
Art.6) L'Assemblea Generale è costituita da tutti i membri dell'Associazione che risultino iscritti nel Registro degli Associati e che ne siano in pari con le quote associative.
L'Assemblea Generale si riunisce almeno una volta all'anno ed è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo con almeno 15 giorni di anticipo.
Il 10% (dieci per cento) dei soci ha facoltà di richiedere al Presidente, con domanda sottoscritta dalla quale risulti l'ordine del giorno, la convocazione dell'assemblea.
Il Presidente, verificata la regolarità della domanda, convoca l'assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il Presidente dichiara valida l'assemblea dopo aver verificato la presenza di almeno un quarto degli associati.
E' competenza dell'assemblea:
Art.7) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri che fisserà l'assemblea prima di ogni singola elezione.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi su convocazione del Presidente o di almeno un terzo dei propri membri.
3) I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'assemblea generale degli associati, rimangono in carica due anni e sono rieleggibili.
In caso di dimissioni di uno o più membri del Consiglio Direttivo, entreranno a far parte di questo coloro che risulteranno rispettivamente il primo dei non eletti e così di seguito.
Qualora non ci fossero candidati e comunque nella misura massima del 50% (cinquanta per cento) dei posti disponibili, il Consiglio Direttivo potrà cooptare direttamente i soci ma solo con decisione unanime.
I Consiglieri che senza giustificati motivi non intervengano per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio sono considerati automaticamente decaduti dall'incarico.
Compete al Consiglio Direttivo:
Art.8) Il Comitato Esecutivo è composto:
I membri del Comitato Esecutivo vengono eletti dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, rimangono in carica due anni e sono rieleggibili.
Compete al Comitato Esecutivo dell'Associazione:
Art.9) Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo a scrutinio segreto, dura in carica due anni ed è rieleggibile.
Il Presidente è il garante dello Statuto e dell'unitarietà dell'Associazione.
Il Presidente rappresenta l'Associazione in occasioni formali, presiede l'Assemblea Generale, il Consiglio Direttivo ed il Comitato Esecutivo, rappresenta l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.
Il Vice Presidente assume, per l'ordinaria amministrazione, le funzioni del Presidente in caso di assenza del Presidente stesso.
Art.10) Il Segretario è responsabile del lavoro dell'Associazione e fa sì che i deliberati dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo vengano eseguiti nel migliore dei modi e nella massima economia, coordina il lavoro del Comitato Esecutivo, il quale coadiuverà nei suoi compiti il Segretario stesso; firma, congiuntamente al Tesoriere, gli assegni e tutti gli atti che comportino movimento di capitale o impegno di spesa; è responsabile della tenuta dei registri dell'Associazione; è delegato ad avviare con terzi, a nome dell'Associazione, da solo o assieme al Comitato Esecutivo, tutte le trattative e formulare le relative ipotesi di accordo.
Il Segretario terrà informato tempestivamente il Comitato Esecutivo delle trattative in corso, ed ogni ipotesi di accordo per avere validità dovrà essere sottoposta al preventivo parere, vincolante, del Consiglio Direttivo.
Art.11) Il Tesoriere è responsabile della contabilità generale ed ha la responsabilità dei registri contabili i quali dovranno essere aggiornati almeno una volta al mese; le pagine di detti registri dovranno essere numerate e firmate ad una ad una dal Tesoriere medesimo.
Il Tesoriere firma congiuntamente al Segretario gli assegni e tutte le operazioni che comportino spesa od impegno di spesa; relazione ai Sindaci Revisori in occasione della chiusura del bilancio, dettagliatamente sulla situazione patrimoniale e contabile dell'Associazione.
Art.12) I Sindaci Revisori sono garanti della correttezza e veridicità dei bilanci; in occasione della stesura i Sindaci Revisori visioneranno preventivamente il bilancio consuntivo, constateranno la sua correttezza per poi relazionare all'Assemblea Generale dei Soci.
Art.13) L'esercizio finanziario dell'Associazione ha durata di un anno, inizia il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.
La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione deliberato dall'assemblea dei soci entro il mese di gennaio di ogni anno.
Il bilancio consuntivo dovrà essere approvato dall'assemblea dei soci entro il mese di gennaio dell'anno finanziario in corso.
Lo schema del bilancio consuntivo dovrà essere firmato dai Sindaci Revisori che ne avranno constatato la veridicità e consegnato ai soci prima dell'assemblea.
Art.14) Il patrimonio dell'Associazione è costituito dall'insieme di mobili ed immobili dell'Associazione stessa.
Il patrimonio non può essere alienato, neppure parzialmente, senza l'assenso dell'Assemblea Generale a maggioranza assoluta.
Art.15) In caso di scioglimento, i beni dell'Associazione verranno devoluti ad Enti Morali che perseguono scopi affini.
Art.16) Per tutto quanto non previsto da questo statuto devono intendersi richiamate le norme di legge in materia.