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Legislazione comunitaria in vigore
Documento 377L0249
Capitoli del repertorio in cui tale documento è reperibile: [
06.20.40
- Attività autonome ]
377L0249 Direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977,
intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di
servizi da parte degli avvocati Gazzetta ufficiale n. L 078 del
26/03/1977 PAG. 0017 - 0018 Edizione speciale greca....: Capitolo 6
Tomo 1 PAG. 249 Edizione speciale spagnola..: Capitolo 6 Tomo 1 PAG.
224 Edizione speciale portoghese: Capitolo 6 Tomo 1 PAG. 224
Edizione speciale finlandese....: Capitolo 6 Tomo 1 PAG. 196
Edizione speciale svedese.../ Capitolo 6 Tomo 1 PAG.
196
Modifiche successive: Modificato da
179H Completato da 185I Modificato da
194N Contenuto in 294A0103(57)
(GU L 001 03.01.94 pag.371)
Testo:
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 22 marzo 1977
intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di
servizi da parte degli avvocati (77/249/CEE) IL CONSIGLIO DELLE
COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità
economica europea, in particolare gli articoli 57 e 66, vista la
proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo
(1), visto il parere del Comitato economico e sociale (2),
considerando che, in applicazione del trattato, dopo la fine del
periodo transitorio è proibita ogni restrizione in materia di prestazione
di servizi basata sulle condizioni di cittadinanza o di residenza;
considerando che la presente direttiva riguarda soltanto le misure
destinate a facilitare l'esercizio effettivo dell'attività di avvocato a
titolo di prestazione di servizi e che, per facilitare l'esercizio
effettivo del diritto di stabilimento, sarà necessaria l'elaborazione di
misure maggiormente perfezionate; considerando che l'esercizio
effettivo dell'attività di avvocato a titolo di prestazione di servizi
presuppone che lo stato membro ospitante riconosca come avvocati le
persone che esercitano questa professione nei vari Stati membri;
considerando che, riguardando la presente direttiva la sola
prestazione di servizi e non essendo accompagnata da disposizioni relative
al riconoscimento reciproco dei diplomi, il beneficiario della direttiva
farà uso del titolo professionale dello Stato membro nel quale egli è
stabilito, qui di seguito indicato come « Stato membro di provenienza »,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1 1. La
presente direttiva si applica, nei limiti e alle condizioni da essa
previste, all'attività di avvocato esercitata a titolo di prestazione di
servizi. Nonostante le disposizioni della presente direttiva, gli
Stati membri possono riservare a determinate categorie di avvocati la
compilazione di atti autentici che abilitano all'amministrazione dei beni
di persone defunte o che riguardano la costituzione o il trasferimento di
diritti reali immobiliari. 2. Si intende per « avvocato » ogni persona
abilitata ad esercitare le proprie attività professionali sotto le
seguenti denominazioni:
>>>> ID="1">Belgio:>
ID="2">Avocat / Advocaat>>> ID="1">Danimarca:>
ID="2">Advokat>>> ID="1">Germania (R.f.):>
ID="2">Rechtsanwalt>>> ID="1">Francia:>
ID="2">Avocat>>> ID="1">Irlanda:>
ID="2">Barrister Solicitor>>> ID="1">Italia:>
ID="2">Avvocato>>> ID="1">Lussemburgo:>
ID="2">Avocat-avoué>>> ID="1">Paesi Bassi:>
ID="2">Advocaat>>> ID="1">Regno Unito:>
ID="2">Advocate Barrister Solicitor>>>
Articolo 2
Ogni Stato membro riconosce come avvocato, per l'esercizio delle
attività di cui all'articolo 1, paragrafo 1, le persone indicate al
paragrafo 2 di tale articolo.
Articolo 3 Ogni persona
menzionata all'articolo 1 fa uso del proprio titolo professionale espresso
nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro di provenienza, con
indicazione dell'organizzazione professionale cui appartiene o della
giurisdizione presso la quale è ammessa in applicazione della legislazione
di tale Stato.
Articolo 4 1. Le attività relative alla
rappresentanza e alla difesa di un cliente in giudizio o dinanzi alle
autorità pubbliche sono esercitate in ogni Stato membro ospitante alle
condizioni previste per gli avvocati stabiliti in questo Stato, ad
esclusione di ogni condizione di residenza o d'iscrizione ad
un'organizzazione professionale nello stesso Stato. 2. Nell'esercizio
delle predette attività l'avvocato rispetta le regole professionali dello
Stato membro ospitante, fatti salvi gli obblighi cui è soggetto nello
Stato membro di provenienza. 3. Quando tali attività sono esercitate
nel Regno Unito, si intende per « regole professionali dello Stato membro
ospitante » le regole professionali dei « solicitors » nel caso in cui
dette attività non siano riservate ai « barristers » o agli « advocates ».
In caso contrario si applicano le regole professionali di questi ultimi.
Tuttavia, i « barristers » provenienti dall'Irlanda sono sempre soggetti
alle regole professionali dei « barristers » o « advocates » del Regno
Unito. Quando tali attività sono esercitate in Irlanda si intende per
« regole professionali dello Stato membro ospitante » le regole
professionali dei « barristers » quando esse disciplinano la presentazione
orale della causa innanzi alla corte. In tutti gli altri casi sono
applicabili le regole professionali dei « solicitors ». Tuttavia i «
barristers » e gli « advocates » provenienti dal Regno Unito sono sempre
soggetti alle regole professionali dei « barristers » d'Irlanda. 4.
Per l'esercizio delle attività diverse da quelle di cui al paragrafo 1,
l'avvocato resta sottoposto alle condizioni e alle regole professionali
dello Stato membro di provenienza fatto salvo il rispetto delle norme,
qualunque sia la loro fonte, che disciplinano la professione nello Stato
membro ospitante, in particolare di quelle riguardanti l'incompatibilità
fra l'esercizio delle attività di avvocato e quello di altre attività in
detto Stato, il segreto professionale, il carattere riservato dei rapporti
tra colleghi, il divieto per uno stesso avvocato di assistere parti che
abbiano interessi contrapposti e la pubblicità. Tali norme possono essere
applicate soltanto se esse possono essere osservate da un avvocato non
stabilito nello Stato membro ospitante e nella misura in cui la loro
osservanza sia giustificata oggettivamente per garantire in tale Stato il
corretto esercizio delle attività di avvocato, la dignità della
professione e il rispetto delle incompatibilità.
Articolo 5
Per l'esercizio delle attività relative alla rappresentanza e alla
difesa in giudizio di un cliente, ogni Stato membro può imporre agli
avvocati di cui all'articolo 1: - di essere introdotti, secondo le
regole o consuetudini locali, presso il presidente della giurisdizione e,
eventualmente, presso il presidente dell'ordine degli avvocati competente
nello Stato membro ospitante; - di agire di concerto con un avvocato
che eserciti dinanzi alla giurisdizione adita e che sarebbe in caso di
necessità responsabile nei confronti di tale giurisdizione, o con un «
procuratore » o con un « avoué » che eserciti presso di essa.
Articolo 6 Ogni Stato membro può escludere gli avvocati
dipendenti, legati da un contratto di lavoro ad un ente pubblico o
privato, dall'esercizio delle attività di rappresentanza e di difesa in
giudizio di questo ente nella misura in cui gli avvocati stabiliti in
detto Stato non siano autorizzati ad esercitare tali attività.
Articolo 7 1. L'autorità competente dello Stato membro
ospitante può chiedere al prestatore di servizi di documentare la propria
qualità di avvocato. 2. In caso di inadempienza agli obblighi vigenti
nello Stato membro ospitante previsti dall'articolo 4, l'autorità
competente di quest'ultimo ne determina, secondo le proprie norme di
diritto e di procedura, le conseguenze e, a tal fine, può farsi comunicare
informazioni professionali utili sul prestatore. Essa informa l'autorità
competente dello Stato membro di provenienza di ogni decisione presa. Le
comunicazioni non pregiudicano il carattere riservato delle informazioni
fornite.
Articolo 8 1. Gli Stati membri prendono le misure
necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di due
anni a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la
Commissione. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo
delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel
settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 9 Gli
Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a
Bruxelles, addì 22 marzo 1977. Per il Consiglio Il
Presidente Judith HART
(1) GU n. C 103 del 5. 10. 1972, pag. 19
e GU n. C 53 dell'8. 3. 1976, pag. 33.(2) GU n. C 36 del 28. 3. 1970, pag.
37 e GU n. C 50 del 4. 3. 1976, pag. 17.
Fine del documento
Documento fornito in: 11/03/1999
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