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Legislazione comunitaria in vigore
Documento 398L0005
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- Attività autonome ]
398L0005 Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo E del Consiglio
del 16 febbraio 1998 volta a facilitare l'esercizio permanente della
professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è
stata acquistata la qualifica Gazzetta ufficiale n. L 077 del
14/03/1998 PAG. 0036 - 0043
Testo:
DIRETTIVA 98/5/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO del 16 febbraio 1998 volta a facilitare l'esercizio
permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da
quello in cui è stata acquistata la qualifica IL PARLAMENTO EUROPEO E
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la
Comunità europea, in particolare l'articolo 49 e l'articolo 57, paragrafo
1 e paragrafo 2, prima e terza frase, vista la proposta della
Commissione (1), visto il parere del Comitato economico e sociale
(2), deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del
trattato (3), (1) considerando che, secondo l'articolo 7 A del
trattato, il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne e
che, a norma dell'articolo 3, lettera c) del trattato, l'eliminazione fra
gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle persone e
dei servizi costituisce uno degli obiettivi della Comunità; che, per i
cittadini degli Stati membri, essa comporta, in particolare, la facoltà di
esercitare, nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo o subordinato,
una professione in uno Stato membro diverso da quello in cui essi hanno
acquisito le loro qualifiche professionali; (2) considerando che un
avvocato in possesso di tutte le qualifiche prescritte in uno Stato membro
può fin da ora chiedere il riconoscimento del proprio diploma per
stabilirsi in un altro Stato membro, allo scopo di esercitarvi la
professione di avvocato con il titolo professionale di questo Stato membro
a norma della direttiva 89/48/CEE, del 21 dicembre 1988, relativa ad un
sistema generale di riconoscimento dei diplomi di insegnamento superiore
che sanzionano formazioni professionali della durata minima di tre anni
(4); che tale direttiva ha lo scopo di garantire l'integrazione
dell'avvocato nella professione dello Stato membro ospitante e non mira né
a modificare le regole professionali in esso vigenti, né a sottrarre
l'avvocato all'applicazione delle stesse; (3) considerando che alcuni
avvocati possono integrarsi rapidamente nella professione dello Stato
membro ospitante, in particolare superando la prova attitudinale prevista
dalla direttiva 89/48/CEE, mentre altri avvocati in possesso di tutte le
qualifiche prescritte devono poter ottenere tale integrazione dopo un
certo periodo di esercizio della professione nello Stato membro ospitante
con il proprio titolo professionale d'origine oppure continuare la loro
attività con il titolo professionale d'origine; (4) considerando che
questo periodo deve consentire all'avvocato di integrarsi nella
professione dello Stato membro ospitante previa verifica del possesso di
un'esperienza professionale in tale Stato membro; (5) considerando che
un'azione comunitaria in materia è giustificata non solo perché rispetto
al sistema generale di riconoscimento offre agli avvocati un metodo più
semplice che consente loro di integrarsi nella professione di uno Stato
membro ospitante, ma anche perché, dando agli avvocati la possibilità di
esercitare stabilmente con il loro titolo professionale d'origine in uno
Stato membro ospitante, risponde alle esigenze degli utenti del diritto,
che a motivo del flusso crescente delle attività commerciali, dovuto
particolarmente alla creazione del mercato interno, chiedono consulenze in
occasione di operazioni transfrontaliere nelle quali si trovano spesso
strettamente connessi il diritto internazionale, il diritto comunitario e
i diritti nazionali; (6) considerando che un'azione comunitaria è
giustificata anche dal fatto che alcuni Stati membri già consentono ad
avvocati provenienti da altri Stati membri di esercitare attività
professionali, sotto forma diversa dalla prestazione di servizi, sul
proprio territorio con il loro titolo professionale d'origine; che,
tuttavia, negli Stati membri che riconoscono tale diritto le modalità del
suo esercizio sono profondamente diverse in relazione, ad esempio, al
campo di attività e all'obbligo di iscrizione presso le autorità
competenti; che una siffatta disparità di situazioni dà luogo a disparità
di trattamento e a distorsioni della concorrenza fra gli avvocati degli
Stati membri e costituisce un ostacolo alla loro libera circolazione; che
solo una direttiva che stabilisca le condizioni per l'esercizio della
professione, sotto forma diversa dalla prestazione di servizi, da parte
degli avvocati che esercitano la loro attività con il loro titolo
professionale di origine, è in grado di risolvere questi problemi e di
dare, in tutti gli Stati membri, identiche possibilità agli avvocati ed
agli utenti del diritto; (7) considerando che la presente direttiva, in
armonia con le sue finalità, si astiene dal disciplinare situazioni
giuridiche puramente interne e lascia impregiudicate le norme nazionali
dell'ordinamento professionale, salvo laddove ciò risulti indispensabile
per consentire di conseguire pienamente i suoi scopi; che, in particolare,
essa non lede in alcun modo la disciplina nazionale relativa all'accesso
alla professione di avvocato e al suo esercizio con il titolo
professionale dello Stato membro ospitante; (8) considerando che
occorre sottoporre gli avvocati contemplati dalla presente direttiva
all'obbligo di iscriversi presso l'autorità competente dello Stato membro
ospitante, in modo che questa possa accertare che essi ottemperano alle
regole professionali e deontologiche ivi vigenti; che resta riservata al
diritto applicabile agli avvocati dello Stato membro ospitante la
disciplina degli effetti di detta iscrizione relativamente alle
circoscrizioni giudiziarie e ai vari ordini e gradi di giurisdizione
dinanzi ai quali gli avvocati possono patrocinare; (9) considerando che
gli avvocati non integrati nella professione dello Stato membro ospitante
sono tenuti ad esercitare nello Stato membro ospitante con il titolo
professionale di origine, onde garantire la corretta informazione dei
consumatori e permettere di distinguere questi avvocati e gli avvocati
dello Stato membro ospitante che esercitano con il titolo professionale
rilasciato da quest'ultimo; (10) considerando che occorre permettere
agli avvocati contemplati dalla presente direttiva di dare consulenze, in
particolare nel diritto dello Stato membro di origine, nel diritto
comunitario, nel diritto internazionale e nel diritto dello Stato membro
ospitante; che questa possibilità era già contemplata per quanto attiene
alla prestazione di servizi dalla direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del
22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera
prestazione dei servizi da parte degli avvocati (5); che, tuttavia,
occorre prevedere, come nella direttiva 77/249/CEE, la facoltà di
escludere dalle attività degli avvocati che esercitano con il loro titolo
professionale di origine nel Regno Unito ed in Irlanda determinati atti in
materia immobiliare e successoria; che la presente direttiva lascia
impregiudicate le disposizioni che, in ogni Stato membro, riservano alcune
attività a professioni diverse da quella di avvocato; che occorre altresì
prevedere, come nella direttiva 77/249/CEE, la facoltà per lo Stato membro
ospitante di esigere che l'avvocato che esercita con il suo titolo
professionale di origine agisca di concerto con un avvocato ivi stabilito
per rappresentare e difendere un cliente in giudizio; che l'obbligo di
agire di concerto si applica secondo l'interpretazione che di tale nozione
ha dato la Corte di giustizia delle Comunità europee, in particolare nella
sentenza pronunciata il 25 febbraio 1988 nella causa 427/85,
Commissione/Germania (6); (11) considerando che per garantire il buon
funzionamento della giustizia occorre lasciare agli Stati membri la
facoltà di riservare, mediante norme specifiche, l'accesso ai loro più
alti organi giurisdizionali ad avvocati specializzati, senza ostacolare
l'integrazione degli avvocati degli Stati membri che soddisfino le
condizioni richieste; (12) considerando che l'avvocato iscritto con il
proprio titolo professionale di origine nello Stato membro ospitante deve
restare iscritto presso l'autorità competente dello Stato membro d'origine
se vuole conservare la sua qualifica di avvocato ed avvalersi della
presente direttiva; che, per tale ragione, è indispensabile instaurare una
stretta collaborazione fra le autorità competenti, soprattutto
nell'eventualità di procedimenti disciplinari; (13) considerando che
gli avvocati contemplati dalla presente direttiva possono,
indipendentemente dalla loro qualifica di liberi professionisti o di
lavoratori subordinati nello Stato membro di origine, esercitare la
professione nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato nello Stato
membro ospitante se ed in quanto quest'ultimo offra tale possibilità ai
propri avvocati; (14) considerando che la presente direttiva permette
agli avvocati di esercitare la loro attività in un altro Stato membro con
il proprio titolo professionale di origine anche allo scopo di facilitare
loro l'ottenimento del titolo professionale dello Stato membro ospitante;
che, a norma degli articoli 48 e 52 del trattato, come interpretati dalla
Corte di giustizia, lo Stato membro ospitante è comunque tenuto a prendere
in considerazione l'esperienza professionale acquisita nel suo territorio;
che, dopo tre anni di attività effettiva e regolare svolta nello Stato
membro ospitante e riguardante il diritto di questo Stato membro, ivi
compreso il diritto comunitario, è lecito presumere che tali avvocati
abbiano acquisito le competenze necessarie per integrarsi completamente
nella professione di avvocato dello Stato membro ospitante; che al termine
di tale periodo l'avvocato in grado, con riserva di una verifica, di
comprovare la propria competenza professionale nello Stato membro
ospitante, deve poter ottenere il titolo professionale di tale Stato
membro; che, qualora l'attività effettiva e regolare di almeno tre anni
sia di durata inferiore relativamente al diritto dello Stato membro
ospitante, l'autorità deve tenere conto anche delle altre conoscenze di
tale diritto che può verificare nel corso di un colloquio; che se non
viene fornita la prova che tali condizioni sono soddisfatte, la decisione
dell'autorità competente di tale Stato di non concedere il titolo
professionale di quest'ultimo, secondo le modalità di agevolazione
connesse con tali condizioni, deve essere motivata ed è soggetta a ricorso
giurisdizionale di diritto interno; (15) considerando che l'evoluzione
economica e professionale nella Comunità dimostra che la facoltà di
esercitare in comune la professione di avvocato, ivi compreso in forma di
associazione, sta diventando una realtà; che occorre evitare che il fatto
di esercitare la professione in comune nello Stato membro di origine
costituisca un pretesto per opporre ostacoli o intralci allo stabilimento
nello Stato membro ospitante degli avvocati che vi partecipano; che
occorre tuttavia consentire agli Stati membri di adottare provvedimenti
adeguati per conseguire lo scopo legittimo di garantire l'indipendenza
della professione; che si devono prevedere in ogni Stato membro delle
garanzie che consentano l'esercizio in comune della professione, HANNO
ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Scopo, campo
di applicazione e definizioni 1. Scopo della presente direttiva è di
facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato, come
libero professionista o come lavoratore subordinato, in uno Stato membro
diverso da quello nel quale è stata acquisita la qualifica
professionale. 2. Ai fini della presente direttiva, si intende
per a) avvocato, ogni persona, avente la cittadinanza di uno Stato
membro, che sia abilitata ad esercitare le proprie attività professionali
facendo uso di uno dei seguenti titoli professionali: >SPAZIO PER
TABELLA> b) Stato membro di origine, lo Stato membro nel quale
l'avvocato ha acquisito il diritto di utilizzare uno dei titoli
professionali di cui alla lettera a) prima di esercitare la professione di
avvocato in un altro Stato membro; c) Stato membro ospitante, lo Stato
membro nel quale l'avvocato esercita secondo le disposizioni della
presente direttiva; d) titolo professionale di origine, il titolo
professionale dello Stato membro nel quale l'avvocato ha acquistato il
diritto di utilizzare tale titolo prima di esercitare la professione di
avvocato nello Stato membro ospitante; e) studio collettivo, qualsiasi
entità, con o senza personalità giuridica e costituita secondo la
legislazione di uno Stato membro, nell'ambito della quale alcuni avvocati
esercitano la loro attività professionale in comune e sotto una
denominazione comune. f) titolo professionale corrispondente o
professione corrispondente, il titolo professionale o la professione
facente capo all'autorità competente presso la quale l'avvocato si è
iscritto a norma dell'articolo 3, e per autorità competente, tale
autorità. 3. La presente direttiva si applica agli avvocati che
esercitano la professione sia come liberi professionisti che come
lavoratori subordinati nello Stato membro di origine e, fatto salvo
l'articolo 8, nello Stato membro ospitante. 4. L'esercizio della
professione di avvocato, a norma della presente direttiva, non riguarda le
prestazioni di servizi disciplinate dalla direttiva
77/249/CEE.
Articolo 2
Diritto di esercitare la professione
con il proprio titolo professionale di origine Gli avvocati hanno il
diritto di esercitare stabilmente le attività di avvocato precisate
all'articolo 5 in tutti gli altri Stati membri con il proprio titolo
professionale di origine. L'integrazione nella professione di avvocato
dello Stato membro ospitante è soggetta alle disposizioni dell'articolo
10.
Articolo 3
Iscrizione presso l'autorità competente
1. L'avvocato che intende esercitare in uno Stato membro diverso da
quello nel quale ha acquisito la sua qualifica professionale deve
iscriversi presso l'autorità competente di detto Stato membro. 2.
L'autorità competente dello Stato membro ospitante procede all'iscrizione
dell'avvocato su presentazione del documento attestante l'iscrizione di
questi presso la corrispondente autorità competente dello Stato membro di
origine. Essa può esigere che l'attestato dell'autorità competente dello
Stato membro di origine non sia stato rilasciato prima dei tre mesi
precedenti la sua presentazione. Essa dà comunicazione dell'iscrizione
all'autorità competente dello Stato membro di origine. 3. Ai fini
dell'applicazione del paragrafo 1: - nel Regno Unito e in Irlanda, gli
avvocati, che esercitano con un titolo professionale diverso da quelli del
Regno Unito e dell'Irlanda si iscrivono presso l'autorità competente per
la professione di «barrister» o di «advocate», oppure presso l'autorità
competente per la professione di «solicitor». - nel Regno Unito,
l'autorità competente per un «barrister» irlandese è quella competente per
la professione di «barrister» o di «advocate» e per un «solicitor»
irlandese è quella competente per la professione di «solicitor». - in
Irlanda, l'autorità competente per un «barrister» o un «advocate» del
Regno Unito è quella competente per la professione di «barrister» e per un
«solicitor» del Regno Unito quella competente per la professione di
«solicitor». 4. Quando pubblica i nomi degli avvocati iscritti nei suoi
albi professionali, l'autorità competente dello Stato membro ospitante
pubblica anche i nomi degli avvocati iscritti in forza della presente
direttiva.
Articolo 4
Esercizio con il titolo professionale
di origine 1. L'avvocato che esercita nello Stato membro ospitante con
il proprio titolo professionale di origine è tenuto ad esercitare facendo
uso di questo titolo, che deve essere indicato nella lingua o in una delle
lingue ufficiali dello Stato membro di origine, comunque in modo
comprensibile e tale da evitare confusioni con il titolo professionale
dello Stato membro ospitante. 2. Ai fini dell'applicazione del
paragrafo 1, lo Stato membro ospitante può esigere che l'avvocato che
esercita con il proprio titolo professionale di origine aggiunga la
denominazione dell'organizzazione professionale cui appartiene nello Stato
membro di origine ovvero quella della giurisdizione presso la quale può
patrocinare secondo la normativa dello Stato membro di origine. Lo Stato
membro ospitante può altresì esigere che l'avvocato che esercita con il
proprio titolo professionale di origine menzioni la sua iscrizione presso
l'autorità competente di tale Stato membro.
Articolo 5
Campo di attività 1. Salvo i paragrafi 2 e 3, l'avvocato che
esercita con il proprio titolo professionale di origine svolge le stesse
attività professionali dell'avvocato che esercita con il corrispondente
titolo professionale dello Stato membro ospitante, e può, in particolare,
offrire consulenza legale sul diritto del proprio Stato membro d'origine,
sul diritto comunitario, sul diritto internazionale e sul diritto dello
Stato membro ospitante. Esso rispetta comunque le norme di procedura
applicabili dinanzi alle giurisdizioni nazionali. 2. Gli Stati membri
che autorizzano una determinata categoria di avvocati a redigere sul loro
territorio atti che conferiscono il potere di amministrare i beni dei
defunti o riguardanti la costituzione o il trasferimento di diritti reali
immobiliari, che in altri Stati membri sono riservati a professioni
diverse da quella dell'avvocato, possono escludere da queste attività
l'avvocato che esercita con un titolo professionale di origine rilasciato
in uno di questi ultimi Stati membri. 3. Per l'esercizio delle attività
relative alla rappresentanza ed alla difesa di un cliente in giudizio e
nella misura in cui il proprio diritto riservi tali attività agli avvocati
che esercitano con un titolo professionale dello Stato membro ospitante,
quest'ultimo può imporre agli avvocati che ivi esercitano con il proprio
titolo professionale di origine di agire di concerto con un avvocato che
eserciti dinanzi alla giurisdizione adita e il quale resta, eventualmente,
responsabile nei confronti di tale giurisdizione, oppure con un «avoué»
patrocinante dinanzi ad essa. Ciononostante, per assicurare il buon
funzionamento della giustizia, gli Stati membri possono stabilire norme
specifiche di accesso alle Corti supreme, quali il ricorso ad avvocati
specializzati.
Articolo 6
Regole professionali e
deontologiche applicabili 1. Indipendentemente dalle regole
professionali e deontologiche cui è soggetto nel proprio Stato membro di
origine, l'avvocato che esercita con il proprio titolo professionale
d'origine è soggetto alle stesse regole professionali e deontologiche cui
sono soggetti gli avvocati che esercitano col corrispondente titolo
professionale dello Stato membro ospitante per tutte le attività che
esercita sul territorio di detto Stato. 2. Gli, avvocati che esercitano
con il proprio titolo professionale di origine devono essere adeguatamente
rappresentati nelle organizzazioni professionali dello Stato membro
ospitante. Tale rappresentanza prevede almeno un diritto di voto per
l'elezione degli organi di dette organizzazioni. 3. Lo Stato membro
ospitante può imporre all'avvocato che esercita con il proprio titolo
professionale di origine l'obbligo di sottoscrivere un'assicurazione per
la responsabilità professionale o l'obbligo di affiliarsi ad un fondo di
garanzia professionale, secondo la normativa che disciplina le attività
professionali esercitate sul suo territorio. L'avvocato che esercita con
il proprio titolo professionale di origine è tuttavia dispensato
dall'osservanza di tale obbligo, qualora documenti di avere sottoscritto
in'assicurazione o di essere coperto da una garanzia secondo la normativa
dello Stato membro di origine, nella misura in cui le modalità e
l'estensione della copertura siano equivalenti. Qualora l'equivalenza sia
solo parziale, l'autorità competente dello Stato membro ospitante può
esigere che l'interessato sottoscriva un'assicurazione o una garanzia
complementare per coprire gli elementi che non risultino già coperti
dall'assicurazione o dalla garanzia sottoscritta secondo la normativa
dello Stato membro d'origine.
Articolo 7
Procedimenti
disciplinari 1. Se l'avvocato che esercita con il proprio titolo
professionale di origine non ottempera agli obblighi vigenti nello Stato
membro ospitante si applicano le regole di procedura, le sanzioni e i
mezzi di ricorso previsti nello Stato membro ospitante. 2. Prima di
avviare un procedimento disciplinare nei confronti dell'avvocato che
esercita con il proprio titolo professionale d'origine, l'autorità
competente dello Stato membro ospitante ne dà comunicazione con la massima
sollecitudine all'autorità competente dello Stato membro di origine
fornendo a questa ogni informazione utile. Il primo comma si applica,
mutatis mutandis, allorché un procedimento disciplinare è avviato
dall'autorità competente dello Stato membro d'origine, che ne informa
l'autorità competente dello Stato o degli Stati membri ospitanti. 3.
Senza pregiudizio del potere decisionale dell'autorità competente dello
Stato membro ospitante, questa coopera per tutto lo svolgimento del
procedimento disciplinare con l'autorità competente dello Stato membro di
origine. In particolare, lo Stato membro ospitante prende le disposizioni
necessarie affinché l'autorità competente dello Stato membro di origine
possa presentare le proprie osservazioni dinanzi agli organi competenti
per i ricorsi. 4. L'autorità competente dello Stato membro di origine
decide, secondo le proprie norme sostanziali e procedurali, quali
conseguenze debbano trarsi dalla decisione presa dall'autorità competente
dello Stato membro ospitante nei confronti dell'avvocato che ivi esercita
con il proprio titolo professionale d'origine. 5. Pur non costituendo
una condizione preliminare della decisione dell'autorità competente dello
Stato membro ospitante, la revoca temporanea o definitiva
dell'abilitazione all'esercizio della professione disposta dall'autorità
competente dello Stato membro di origine comporta automaticamente, per
l'avvocato che ne è oggetto, il divieto temporaneo o definitivo di
esercitare con il proprio titolo professionale di origine nello Stato
membro ospitante.
Articolo 8
Esercizio nell'ambito di un
rapporto subordinato L'avvocato iscritto nello Stato membro ospitante
con il titolo professionale di origine può esercitare la professione come
lavoratore subordinato di un altro avvocato, di un'associazione o società
di avvocati, di un ente pubblico o privato, qualora lo Stato membro
ospitante lo consenta agli avvocati iscritti con il titolo professionale
che esso rilascia.
Articolo 9
Motivazione e ricorso
giurisdizionale Le decisioni con cui viene negata o revocata
l'iscrizione di cui all'articolo 3 e le decisioni che infliggono sanzioni
disciplinari devono essere motivate. Tali decisioni sono soggette a
ricorso giurisdizionale di diritto interno.
Articolo 10
Assimilazione all'avvocato dello Stato membro ospitante 1.
L'avvocato che eserciti con il proprio titolo professionale di origine e
che abbia comprovato l'esercizio per almeno tre anni di un'attività
effettiva e regolare nello Stato membro ospitante, e riguardante il
diritto di tale Stato, ivi compreso il diritto comunitario, è dispensato
dalle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) della
direttiva 89/48/CEE per accedere alla professione di avvocato dello Stato
membro ospitante. Per attività effettiva e regolare si intende l'esercizio
reale dell'attività senza interruzioni che non siano quelle dovute agli
eventi della vita quotidiana. Grava sull'interessato l'onere di provare
all'autorità competente dello Stato membro ospitante l'esercizio di tale
attività effettiva e regolare per una durata minima di tre anni nel
diritto dello Stato membro ospitante. A tal fine: a) l'avvocato
fornisce all'autorità competente dello Stato ospitante ogni informazione e
documento utile, in particolare per quanto attiene al numero e alla natura
delle pratiche trattate; b) l'autorità competente dello Stato membro
ospitante può verificare il carattere regolare ed effettivo dell'attività
esercitata e, se necessario, invitare l'avvocato a fornire oralmente o per
iscritto chiarimenti o precisazioni supplementari in merito alle
informazioni e ai documenti menzionati nella lettera a). La decisione
dell'autorità competente dello Stato membro ospitante di non concedere
tale dispensa qualora non sia fornita la prova che i requisiti di cui al
primo comma sono soddisfatti deve essere motivata ed è soggetta a ricorso
giurisdizionale di diritto interno. 2. Un avvocato che eserciti con il
proprio titolo professionale di origine in uno Stato membro ospitante può
in qualsiasi momento chiedere il riconoscimento del proprio diploma a
norma della direttiva 89/48/CEE, allo scopo di accedere alla professione
di avvocato dello Stato membro ospitante e di esercitarla con il titolo
professionale corrispondente a tale professione in detto Stato
membro. 3. Un avvocato che eserciti con il proprio titolo professionale
di origine, che dimostri un'attività effettiva e regolare per un periodo
di almeno tre anni nello Stato membro ospitante, ma di durata inferiore
relativamente al diritto di tale Stato membro, può ottenere dall'autorità
competente di detto Stato membro l'accesso alla professione di avvocato
dello Stato membro ospitante e il diritto di esercitarla con il titolo
professionale corrispondente a tale professione in detto Stato membro,
senza dover rispettare le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1,
lettera b) della direttiva 89/48/CEE, alle condizioni e secondo le
modalità qui di seguito indicate: a) L'autorità dello Stato membro
ospitante prende in considerazione l'attività effettiva e regolare nel
corso del periodo sopra precisato, nonché le conoscenze e le esperienze
professionali nel diritto dello Stato membro ospitante, nonché la
partecipazione del richiedente a corsi o seminari che vertono sul diritto
dello Stato membro ospitante, compreso l'ordinamento della professione e
la deontologia professionale. b) L'avvocato fornisce all'autorità dello
Stato membro ospitante tutte le informazioni e i documenti utili, in
particolare sulle pratiche da lui seguite. La valutazione dell'attività
effettiva e regolare dell'avvocato svolta nello Stato ospitante, nonché la
valutazione della sua capacità di proseguire l'attività ivi esercitata
viene effettuata nell'ambito di un colloquio con l'autorità competente
dello Stato membro ospitante, che mira a verificare il carattere regolare
ed effettivo dell'attività esercitata. La decisione dell'autorità
competente dello Stato membro ospitante di non concedere l'autorizzazione
qualora non sia fornita la prova che i requisiti stabiliti al primo comma
sono soddisfatti deve essere motivata ed è soggetta a ricorso
giurisdizionale di diritto interno. 4. L'autorità competente dello
Stato membro ospitante può, con decisione motivata soggetta a un ricorso
giurisdizionale di diritti interno, non ammettere l'avvocato al beneficio
delle disposizioni del presente articolo qualora ritenga che l'ordine
pubblico sarebbe pregiudicato, in particolare a causa di procedimenti
disciplinari, di reclami o di altri incidenti di qualsiasi natura. 5. I
rappresentanti dell'autorità competente incaricati di istruire le domande
garantiscono il segreto su tutte le informazioni ottenute. 6.
L'avvocato che accede alla professione di avvocato dello Stato membro
ospitante secondo le modalità previste dai paragrafi 1, 2, e 3 ha diritto
di far uso, a fianco del titolo professionale corrispondente alla
professione di avvocato nello Stato membro ospitante, del titolo
professionale d'origine indicato nella lingua o in una delle lingue
ufficiali dello Stato membro d'origine.
Articolo 11
Esercizio in comune della professione Ove l'esercizio in
comune della professione sia consentito agli avvocati che esercitano
l'attività col titolo professionale corrispondente nello Stato membro
ospitante, agli avvocati che intendono esercitare l'attività con tale
titolo o che si iscrivono presso l'autorità competente si applicano le
seguenti disposizioni: 1) Uno o più avvocati che esercitino col proprio
titolo professionale d'origine in uno Stato membro ospitante e membri di
uno stesso studio collettivo nello Stato membro di origine, possono
praticare la loro attività professionale nell'ambito di una succursale o
di un'agenzia del loro studio collettivo nello Stato membro ospitante.
Tuttavia, quando le regole fondamentali che disciplinano la costituzione
dell'attività di tale studio collettivo nello Stato membro di origine
siano incompatibili con le regole fondamentali derivanti da disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro ospitante,
queste ultime regole si applicano se ed in quanto la loro osservanza sia
giustificata dall'interesse generale della tutela dei clienti e dei
terzi. 2) Ogni Stato membro offre la possibilità a due o più avvocati
provenienti dallo stesso studio collettivo o dallo stesso Stato membro
d'origine e che esercitano sul suo territorio con il loro titolo
professionale d'origine di accedere ad una forma d'esercizio in comune
della professione. Agli stessi avvocati devono essere accessibili tutte le
forme di esercizio in comune della professione eventualmente consentite
dall'ordinamento dello Stato membro ospitante. Le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative dello Stato membro ospitante
disciplinano le modalità secondo le quali tali avvocati esercitano in
comune le loro attività. 3) Lo Stato membro ospitante prende i
provvedimenti necessari per consentire l'esercizio in comune delle
attività professionali anche a) a più avvocati provenienti da Stati
membri diversi che esercitano con il loro titolo professionale di
origine, b) a uno o più avvocati di cui alla lettera a) e a uno o più
avvocati dello Stato membro ospitante. Le modalità secondo le quali
detti avvocati esercitano in comune la loro attività nello Stato membro
ospitante sono disciplinate dalle disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative di tale Stato membro. 4) L'avvocato che intenda
esercitare col proprio titolo professionale di origine informa l'autorità
competente dello Stato membro ospitante di far parte di uno studio
collettivo nel proprio Stato membro di origine e fornisce tutte le
informazioni utili riguardanti quest'ultimo. 5) In deroga ai punti da 1
a 4 lo Stato membro ospitante, qualora vieti agli avvocati che esercitano
con il loro titolo professionale corrispondente l'esercizio della
professione di avvocato nell'ambito di uno studio in cui operino persone
estranee alla professione, può rifiutare ad un avvocato iscritto col suo
titolo professionale d'origine di esercitare sul proprio territorio in
qualità di membro di tale studio. Si considera che nello studio operano
persone estranee alla professione allorché: - il capitale di
quest'ultimo è detenuto in tutto o in parte, o - la denominazione con
la quale viene esercitata la professione è utilizzata, ovvero - il
potere decisionale viene esercitato di fatto e di diritto, da persone
non aventi la qualifica di avvocato a norma dell'articolo 1, paragrafo
2. Qualora le norme fondamentali alla base di un simile studio
collettivo di avvocati nello Stato membro di origine siano incompatibili
con le norme in vigore nello Stato membro ospitante o con le disposizioni
di cui al primo comma, lo Stato membro ospitante può, senza le restrizioni
di cui al punto 1), opporsi all'apertura di una filiale o di un'agenzia
nel proprio territorio.
Articolo 12
Denominazione dello
studio collettivo Indipendentemente dalle modalità secondo le quali
esercitano la professione con il loro titolo professionale di origine
nello Stato membro ospitante, gli avvocati possono menzionare la
denominazione dello studio collettivo di cui fanno parte nello Stato
membro di origine. Lo Stato membro ospitante può esigere che, oltre
alla denominazione di cui al primo comma sia indicata anche la forma
giuridica dello studio collettivo nello Stato membro di origine e/o i nomi
dei suoi membri che esercitano nel proprio territorio.
Articolo 13
Cooperazione fra le autorità competenti dello Stato membro
ospitante e dello Stato membro d'origine e riservatezza Allo scopo di
facilitare l'applicazione della presente direttiva ed evitare che le sue
disposizioni siano eluse al solo scopo di sottrarsi all'osservanza della
normativa vigente nello Stato membro ospitante, le autorità competenti di
questo e dello Stato membro d'origine collaborano strettamente e si
accordano reciproca assistenza. Esse garantiscono la riservatezza delle
informazioni che si comunicano.
Articolo 14
Designazione
delle autorità competenti Al più tardi il 14 marzo 2000 gli Stati
membri designano le autorità competenti a ricevere le domande e a prendere
le decisioni contemplate dalla presente direttiva. Essi ne informano gli
altri Stati membri e la Commissione.
Articolo 15
Relazione
della Commissione Entro dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore
della presente direttiva, la Commissione presenterà una relazione al
Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della
direttiva. Dopo aver proceduto a tutte le consultazioni necessarie,
essa presenterà in tale occasione le sue conclusioni e le eventuali
modifiche da apportare al sistema in vigore.
Articolo 16
Recepimento 1. Gli Stati membri adottano le disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi
alla presente direttiva entro il 14 marzo 2000. Essi ne informano
immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali
disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o
sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione
ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati
membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle
disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore
disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 17 La presente
direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 18
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente
direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 16 febbraio 1998. Per il
Parlamento Il Presidente J. M. GIL-ROBLES Per il Consiglio Il
Presidente J. CUNNINGHAM
(1) GU C 128 del 24. 5. 95, pag. 6
e GU C 355 del 25. 11. 1996, pag. 19. (2) GU C 256 del 2. 10. 1995,
pag. 14. (3) Parere del Parlamento europeo del 19 giugno 1996 (GU C 198
dell'8. 7. 1996, pag. 85), posizione comune del Consiglio del 24 luglio
1997 (GU C 297 del 29. 9. 1997, pag. 6), decisione del Parlamento europeo
del 19 novembre 1997. (Decisione del Consiglio del 15 dicembre
1997.) (4) GU L 19 del 24. 1. 1989, pag. 16. (5) Gu L 78 del 26. 3.
1977, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del
1994. (6) Racc. 1988, pag. 1123.
Fine del documento
Documento fornito in: 11/03/1999
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