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COMUNE
di SAMBUCA DI SICILIA Provincia Regionale di Agrigento |
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REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE |
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PREMESSA
In forza
della sopravvenuta legge regionale n°23 del 07-09-1998 con la quale viene
recepita la Legge n° 127/97 , detta “legge Bassanini” , nonché la conseguente
Determina Sindacale n°162 del 27-10-98 con la quale in materia
“tecnica-urbanistica” le funzioni del Sindaco sono demandate interamente al
Capo Area Tecnica (UTC) di questo Comune, di conseguenza il presente
regolamento-tipo è stato adeguato sostituendo le funzioni del Sindaco con
quelle del Capo Area Tecnica, ossia del Capo dell’Ufficio Tecnico Comunale .
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Il Responsabile del procedimento Arch. Gulotta Giuseppe |
REGOLAMENTO TIPO
DEI SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE.
Titolo I
OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE
Art. 1
Oggetto del
regolamento
1. In adempimento a
quanto previsto dall'art. 16 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27 ed in
attuazione degli artt. 12, comma 1 n. 2),
13 comma 1 n. 2) lettera b) e 14, comma 1, della legge n. 319/76 e successive modifiche ed
integrazioni, il presente regolamento ha per oggetto:
n il procedimento
di autorizzazione degli scarichi di qualsiasi tipo che recapitano nelle
pubbliche fognature;
n il controllo
degli scarichi degli insediamenti produttivi e degli insediamenti produttivi i
cui scarichi siano assimilabili a civili, allacciati alla pubblica fognatura,
sia per quanto attiene la verifica dei limiti di accettabilità imposti
dall'autorizzazione allo scarico che per quanto attiene la funzionalità degli
impianti di trattamento adottati, nonché il rispetto dei criteri per un corretto
e razionale uso delle acque;
n il controllo
sugli scarichi di ogni tipo al fine degli accertamenti tariffari;
n le norme tecniche
generali di allacciamento alla pubblica fognatura;
n la disciplina del
conferimento di liquami autotrasportati;
n la gestione amministrativa
dell'utenza.
2. Il presente
regolamento sostituisce i precedenti regolamenti, relativi alla stessa materia,
che cessano, pertanto, di avere efficacia all'atto della sua entrata in vigore.
Art. 2
Scopo del
regolamento
1. Il presente
regolamento ha lo scopo di :
1) stabilire una disciplina omogenea per gli scarichi di ogni tipo che recapitano nelle pubbliche fognature cosi come definite dall'art. 5 della legge regionale n. 27/86, e nel rispetto della vigente legislazione nazionale e regionale;
2) tutelare le
infrastrutture degli impianti fognari e di depurazione;
3) raggiungere gli
obiettivi di qualità previsti per gli scarichi terminali sia delle pubbliche
fognature che per le immissioni in pubblica fognatura di scarichi di
insediamenti produttivi, previsti dagli artt. 5, 6 e 7 della legge regionale n.
27/86 .
Titolo II
DISPOSIZIONI
GENERALI
Art. 3
Definizioni
1.
Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono formulate
le definizioni di cui ai seguenti punti:
1) acque bianche: per acque
bianche si intendono le acque meteoriche;
2) acque nere: acque reflue
domestiche o acque reflue industriali o il miscuglio di esse;
3) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
4) acque reflue
industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si
svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue
domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
5) pubblica fognatura:
complesso di canalizzazioni, generalmente sotterranee, atte a raccogliere e ad
allontanare da insediamenti civili e/o produttivi le acque bianche e quelle
nere provenienti dalle attività umane;
6) canalizzazione interna
di un edificio: convoglia le acque reflue dall'interno delle mura e dal suolo
di proprietà privata alla canalizzazione esterna. Convenzionalmente termina con
un pozzetto d'ispezione finale;
7) canalizzazione esterna
di un edificio: opere necessarie per l’allacciamento al collettore pubblico,
dal pozzetto di ispezione, in fregio alle facciate degli stabili prospicienti
le pubbliche vie, sino al collettore stradale.
2. Ai fini
dell'individuazione delle diverse tipologie di scarico in relazione alle norme,
si distinguono:
a) scarico di insediamento civile: scarico proveniente da uno o
più edifici o installazioni collegati tra loro in un'area determinata ed
adibita a civile abitazione, dalla quale abbiano origine uno o più scarichi
terminali;
b) scarico di insediamento produttivo assimilabile a
civile: scarico proveniente da uno o più edifici adibiti ad attività
scolastica, alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa nonché attività
commerciali i cui scarichi terminali rientrino nei limiti di accettabilità
imposti dalla tabella 8 allegata alla legge regionale n. 27/86, i
rimanenti parametri devono essere assenti o almeno entro i limiti della
tabella A annessa alla legge n. 319/76;
c) scarico di insediamento produttivo: scarico proveniente da uno o più edifici od
installazioni collegati tra loro in un'area determinata dalla quale abbiano
origine uno o più scarichi terminali e nella quale si svolgono prevalentemente
attività di produzione di beni.
3. La qualità degli
scarichi di cui al punto b) deve essere verificata prima di ogni trattamento
depurativo ed anteriormente alla miscelazione con acque che non richiedono
trattamento.
Art. 4
Pubblicità
1. Copia del
presente regolamento verrà depositata presso l’Ufficio tecnico comunale per la
consultazione da parte dei cittadini che ne facciano richiesta.
2.
Ogni cittadino può richiedere copia del presente regolamento
all'Ufficio tecnico comunale, previo versamento della somma stabilita
dall'Amministrazione comunale.
Art. 5
Obbligo di
allacciamento in pubblica fognatura
1. Nelle zone
servite da pubbliche fognature non sono ammessi scarichi di acque nere aventi
recapito diverso dalle fognature.
2. Gli scarichi
esistenti dovranno essere allacciati alle stesse, secondo le modalità e le
prescrizioni del presente regolamento.
3. Tale adempimento
dovrà essere effettuato da parte dell'utenza entro un anno dalla notifica che
verrà trasmessa, con provvedimento apposito, da parte dell’autorità comunale.
4. L’autorità
comunale potrà imporre tempi più brevi, qualora esistano fondati motivi di
ordine sanitario e/o ambientale.
5. I proprietari
degli stabili preesistenti alla fognatura devono provvedere, entro il termine
di sessanta giorni, dall'avvenuto allaccio fognario, a loro cura e spese, alla
disattivazione ed alla bonifica di pozzi neri, fosse settiche o altri sistemi
di smaltimento esistenti.
6. Il comune può
imporre un tempo più breve quando, per il cattivo stato dei pozzi neri, delle
fosse settiche o di altri eventuali sistemi di smaltimento o per ragioni
igienico-sanitarie, lo giudicasse necessario.
7. L'obbligo di
allacciamento riguarda solo gli insediamenti insistenti su lotti confinanti con
spazi pubblici attraversati dalla rete fognaria, sempre che sia tecnicamente
possibile realizzare le opere di allacciamento nel rispetto della normativa
vigente.
8. Presso l’Ufficio
tecnico comunale viene tenuta, a libera visione del pubblico una idonea
ricognizione della rete fognaria in funzione.
9. Il Capo Area
Tecnica è tenuto a certificare l’esistenza di rete fognaria in funzione.
10. Nel caso in cui
siano presenti reti di acque bianche e nere interne alla proprietà privata
queste saranno allacciate, previa verifica della loro idoneità da parte
dell'Ufficio tecnico comunale, alle fognature corrispondenti, laddove
esistenti.
11. Le suddette
modalità si applicano anche nel caso di attivazione di nuovi collettori
fognari.
12. In caso di
inadempienza, le opere saranno eseguite dal comune a spese del proprietario.
Art. 6
Sversamento delle
acque bianche e nere
1. Nelle zone
servite da reti fognarie separate per le acque bianche e nere è vietata la loro
immissione nella fognatura non corrispondente.
2. Nelle zone
servite da pubblica fognatura bianca o mista è vietato convogliare acque
bianche sugli spazi pubblici.
Art. 7
Allacciamento con
sollevamento
1. Quando è
tecnicamente impossibile sversare i reflui in pubblica fognatura per gravita, i
titolari degli scarichi sono tenuti ad installare impianti meccanici di
sollevamento, presentando all’autorità comunale idonea documentazione dalla
quale si evinca l’ubicazione dell'impianto, le caratteristiche del pozzetto, il
tipo e la portata della pompa nonché i dispositivi di emergenza.
Art. 8
Smaltimenti
provvisori di acque reflue provenienti da insediamenti abitativi
1. Il Capo Area
Tecnica potrà, in via del tutto eccezionale e provvisoria, consentire l’uso di
sistemi particolari di scarico sul suolo o in corpi idrici superficiali, solo
ed esclusivamente se verrà constatata l’impossibilità di scaricare nella rete
fognante o nel caso in cui l’U.T.C. ritenga il condotto della pubblica
fognatura fronteggiante l’immobile inadatto, dal punto di vista idraulico, a
ricevere le acque reflue o parte di esse.
2. Lo smaltimento
dovrà avvenire in conformità di quanto previsto dall'allegato 5 della delibera
del C.I.T.A.I. del 4 febbraio 1977 nel caso di scarichi sul suolo, o nel rispetto
dei limiti tabellari imposti dalla legge n. 319/76 nel caso di recapito in
acque superficiali. Decaduti i motivi di eccezionalità il Capo Area Tecnica
imporrà l’obbligo di modificare il sistema di smaltimento.
Art. 9
Autorizzazioni allo scarico provvisorie per cantieri di
lavoro
1. Al fine di
evitare l’inquinamento, anche temporaneo, del suolo e/o dei corpi idrici superficiali, il Capo Area Tecnica potrà
consentire lo sversamento in pubblica fognatura, laddove presente, dei reflui
provenienti esclusivamente dai servizi igienici e dalle mense degli operai
addetti ai cantieri di lavoro. Laddove possibile, si imporranno allacciamenti
utilizzabili in via definitiva dai costruendi stabili.
2. La richiesta di
autorizzazione allo scarico provvisorio dovrà essere corredata da una relazione
tecnica che documenti la qualità e la quantità (giornaliera) dello scarico.
3. L'immissione
provvisoria sarà soggetta al pagamento di una tariffa stabilita
dall'Amministrazione comunale proporzionalmente alla qualità e alla quantità
del refluo nonché alla durata temporale dello scarico.
Art. 10
Servitù fognaria
1. Quando il
proprietario di un fondo non ha la possibilità di effettuare lo scarico delle
acque nere e meteoriche nella pubblica fognatura, se non attraverso proprietà
altrui, potrà, a norma di legge, richiedere all’autorità giudiziaria, in caso
di mancato accordo, la istituzione di una servitù di scarico coattivo ai sensi
dell’art. 1043 del codice civile. Se il fondo servente è dotato di proprie
canalizzazioni, il proprietario potrà impedire la costruzione di nuove condotte
sul proprio fondo, consentendo l’immissione del refluo nelle proprie
canalizzazioni, purché le stesse siano ritenute idonee allo scopo dall'U.T.C.
In ogni caso i progetti per l’attraversamento devono essere sottoposti
all'esame dell'U.T.C. e approvati dal Capo Area Tecnica.
2. Nel caso di
insediamenti produttivi o produttivi assimilabili a civili, il proprietario
richiedente la servitù dovrà dotarsi, a monte della confluenza dei reflui, di
idoneo pozzetto di ispezione.
Art. 11
Allacciamento
alla pubblica fognatura di insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a
civili.
1. Gli scarichi
provenienti da insediamenti produttivi o produttivi assimilabili a civili,
dovranno essere allacciati alla pubblica fognatura mediante tubazioni distinte
separate da tutte le altre. Dovranno inoltre, essere dotati di due pozzetti, di
cui uno ubicato sul suolo privato e l’altro sul suolo pubblico immediatamente
all'esterno della proprietà privata, idonei alle ispezioni ed al campionamento
dei reflui e di eventuali sedimenti.
Art. 12
Scarichi vietati
1. E' vietato
immettere in pubblica fognatura sostanze che possano danneggiare gli impianti, le
persone ad essi addette nonché gli altri insediamenti allacciati. E' in
particolare vietata l’immissione di sostanze infiammabili, esplosive,
radioattive, che sviluppino gas o vapori tossici, che possano provocare
depositi ed ostruzioni nelle canalizzazioni (immondizie, stracci, letame,
scarti di macellazione, di cucina di lavorazione della frutta e verdura) o
aderire alle pareti. L'Amministrazione comunale provvederà alla revoca
dell'autorizzazione allo scarico nei confronti degli utenti che violassero il
disposto del presente articolo. Le spese per eventuali riparazioni o
sostituzioni di manufatti conseguenti alle trasgressioni delle presenti
disposizioni saranno a carico del contravventore.
Titolo III
PROCEDURE DI
AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
E RELATIVA
DISCIPLINA
Art. 13
Necessità
dell'autorizzazione
1. Tutti gli
scarichi immessi in pubblica fognatura devono essere autorizzati ai sensi degli
artt. 38, 39 e 40 della legge regionale n 27/86. L'autorizzazione e rilasciata
dall’autorità competente al controllo.
Art. 14
Autorità
competente
1. Il Capo Area
Tecnica e l’autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico.
Art. 15
Autorizzazione
allo scarico di insediamenti abitativi esistenti
1. I titolari di scarichi
provenienti da insediamenti abitativi che, all'entrata in vigore del presente
regolamento, già recapitano in pubblica fognatura, si intendono tacitamente
autorizzati purché rispettino quanto previsto dal presente regolamento.
L'U.T.C. si riserva di accertare l’efficienza dell'allacciamento e di
richiedere specifica documentazione.
Art. 16
Autorizzazione
allo scarico di insediamenti produttivi
e produttivi
assimilabili a civili esistenti
1. I titolari di
scarichi provenienti da insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a
civili che, all'entrata in vigore del presente regolamento, recapitano in
pubblica fognatura senza autorizzazione o con autorizzazione provvisoria
tacita, devono entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento
richiedere l’autorizzazione allo scarico nei modi previsti dallo stesso.
Art. 17
Autorizzazione
allo scarico di insediamenti abitativi nuovi
1. I titolari degli
scarichi provenienti da insediamenti abitativi nuovi sono tenuti a richiedere l’autorizzazione
allo scarico prima di attivare gli scarichi medesimi. La richiesta deve essere
presentata all’autorità comunale contestualmente alla richiesta di concessione
edilizia. L'autorizzazione è concessa contestualmente al permesso di allaccio nella
pubblica fognatura.
Art. 18
Autorizzazione
allo scarico per insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili
nuovi
1. Le autorizzazioni
allo scarico in pubblica fognatura, ad insediamenti produttivi e produttivi
assimilabili a civili, dovranno essere rilasciate in conformità a quanto
disposto dalla circolare assessoriale n. 5790/U del 13 marzo 1995 (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n.25 del 13 maggio 1995).
Art. 19
Validità delle
autorizzazioni allo scarico
1.
Le autorizzazioni di cui all'articolo precedente verranno
rilasciate in forma provvisoria e solo dopo l’accertamento analitico dello
scarico in forma definitiva.
2.
Le suddette autorizzazioni hanno validità quadriennale e sono
soggette a rinnovo.
3.
Le richieste di rinnovo devono essere presentate sei mesi prima
della scadenza della precedente autorizzazione e devono essere accompagnate
dalla puntuale precisazione delle caratteristiche qualitative e quantitative
dello scarico nonché dell'indicazione della presunta quantità di acqua da
prelevare nell'anno solare.
4.
Al rinnovo delle autorizzazioni di cui ai commi precedenti, sono
soggetti anche gli insediamenti produttivi già esistenti alla data di entrata
in vigore del presente regolamento.
5.
I titolari degli insediamenti civili, assimilabili a civili o
produttivi allacciati alla pubblica fognatura che siano soggetti a diversa
destinazione, ad ampliamento, o ristrutturazione o la cui attività sia
trasferita in altro luogo successivamente all'entrata in vigore del presente
regolamento devono richiedere, prima dell'attivazione degli scarichi, una nuova
autorizzazione all’autorità competente nei modi previsti dal presente
regolamento.
Art. 20
Oneri di
istruttoria
1. Gli oneri
derivanti dall'effettuazione dei rilievi, degli accertamenti, dei controlli e
dei sopralluoghi necessari per l’istruttoria della domanda da parte
dell'U.T.C., secondo quanto previsto dal presente regolamento, sono a carico
del richiedente.
2. Il Capo Area
Tecnica determina, in via provvisoria, la somma che il richiedente è tenuto a
versare a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità della domanda,
e provvede, completata l’istruttoria, alla liquidazione definitiva delle spese
sostenute.
Art. 21
Documentazione da
allegare alla richiesta di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura
1. Alle richieste di
autorizzazione allo scarico, di cui agli articoli precedenti, dovrà essere
allegata, in duplice copia, la seguente documentazione a firma di un tecnico
abilitato:
1) pianta generale
della proprietà in scala 1: 500;
2) pianta in scala
1:100 del piano terreno fabbricato con l'indicazione della rete di
distribuzione sotterranea, dall'immobile al punto di immissione, dalla quale
risultino i diametri delle canalizzazioni, la pendenza, le bocche, i pozzetti
d’ispezione, i sifoni e i dettagli relativi alla immissione nella fogna
stradale e quant'altro può interessare il regolare funzionamento della
condotta;
3) sezione
longitudinale, in scala 1:100, dell'allaccio fognario dal pozzetto posto 'a
base delle colonne discendenti fino alla pubblica fognatura;
4) pianta e sezioni,
in scala adeguata, dei dettagli relativi all'immissione in pubblica fognatura;
5) sezioni verticali
del fabbricato dalle quali risultino chiaramente indicate le condotte di
scarico e quelle di aerazione, i loro percorsi fino al piede del fabbricato e
l'immissione nei pozzetti posti alla base delle colonne discendenti;
6) disegni
dettagliati in scala 1:50 per eventuali impianti di sollevamento di cui
all'articolo 7 del presente regolamento, qualora gli stessi si rendessero
necessari per assicurare l’allontanamento delle acque sia bianche che nere;
7) relazione
illustrativa per una completa comprensione del progetto e che faccia
riferimento a disegni di cui ai punti precedenti. Nella relazione verranno
fornite le indicazioni seguenti:
a) area complessiva
della proprietà;
b) superfici
permeabili e impermeabili;
c) numero,
superficie e cubatura dei piani compreso quello terreno ed il sottotetto se
abitabile;
d) tutti gli
elementi necessari per la determinazione dei diritti dovuti all'Amministrazione
comunale;
e) limitatamente
agli insediamenti produttivi la tipologia dello scarico e le caratteristiche
chimico fisiche e batteriologiche di esso (eseguite da specifico laboratorio autorizzato
o presunte in sede progettuale per i nuovi insediamenti produttivi) nonché
relazione tecnica sul ciclo lavorativo e relativo progetto;
f) la fonte di
approvvigionamento idrico;
g) la quantità di
acqua scaricata;
h) progetto
dell'eventuale impianto di pretrattamento o di depurazione.
i) scheda tecnica
(allegato 2 del presente regolamento);
6) quietanza
relativa al pagamento delle somme stabilite dall'Amministrazione comunale per i
diritti di rilascio e di istruttoria e che in sede di prima attuazione è fissata
in £. _________
2. Il comune si
riserva la facoltà di richiedere particolari costruttivi in scala maggiore,
rilievi e documentazione di vario tipo ed eventuali ulteriori indagini anche
dopo l’avvenuta autorizzazione allo scarico.
Art. 22
Diniego
dell'autorizzazione per insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a
civili
1. L'autorizzazione
allo scarico potrà essere negata :
a) per quantitativi
di acque bianche e/o nere incompatibili con la portata del collettore pubblico
e/o con la potenzialità depurativa dell'impianto di trattamento degli scarichi;
b) per acque reflue
non conformi ai limiti di accettabilità fissati dal presente regolamento e
riportati nell'allegato 6;
c) per realizzazioni
di opere non conformi ai progetti approvati e/o alle prescrizioni date.
Art. 23
Revoca
dell'autorizzazione allo scarico
1. L’autorità
competente può, in ogni momento revocare l’autorizzazione allo scarico, qualora
si riscontrassero superamenti dei limiti di accettabilità previsti dal presente
regolamento e riportati nell'autorizzazione allo scarico, oppure per accertate
violazioni di cui all'art. 12 del presente regolamento.
Art. 24
Corretto e
razionale uso dell'acqua
1. I titolari degli
insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili che intendano
recapitare i propri scarichi in pubblica fognatura sono tenuti a rispettare fin
dall'attivazione dello scarico, oltre ai limiti fissati dal successivo titolo
IV. i criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua di cui
all'allegato 2 della delibera del C.I.T.A.I. del 4 febbraio 1977 nonché la
normativa integrativa e di attuazione, di cui al punto d) dell'art. 2 della
legge n. 319/76 e sue modifiche ed integrazioni, emanata dalla Regione.
2. In particolare
essi dovranno:
a) attuare scelte razionali
dell'approvvigionamento idrico in relazione ai differenti impieghi,
eventualmente diversificandone le fonti per garantire a ciascun uso la risorsa
più idonea, soprattutto dal punto di vista della qualità;
b) limitare
progressivamente l'impiego di acqua di falda o di sorgente, utilizzando,
qualora disponibili, approvvigionamenti alternativi ugualmente validi;
c) limitare il prelievo
dell'acqua di falda, ai fini del raffreddamento, tramite il riciclo della
medesima o suo riutilizzo in altri impieghi successivi;
d) controllare la
funzionalità delle reti di scarico. Le reti fognarie interne degli stabilimenti
dovranno rispondere ad una razionale strutturazione in relazione ai diversi
tipi di liquami addotti allo scarico; nella progettazione dovrà essere tenuta
presente la possibilità di consentire agevolmente il recupero o il riutilizzo
anche parziale delle acque usate; dovrà essere evitato l’inquinamento, anche accidentale,
delle acque del ciclo naturale, sia meteoriche che della rete idrografica;
dovranno predisporsi adeguati sistemi di sicurezza, sulle reti, atti ad ovviare
tempestivamente all'inconveniente di una accidentale messa fuori servizio
dell'impianto di depurazione. Nei complessi produttivi esistenti, già
allacciati alla pubblica fognatura, l’adeguamento dei servizi ai criteri sopra
esposti, dovrà essere attuato progressivamente e comunque entro due anni
dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 25
Obbligo di
installazione del contatore
1. Tutti gli utenti
della pubblica fognatura che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti
diverse dal pubblico acquedotto, sono tenuti all'installazione ed alla verifica
del buon funzionamento di strumenti di misura della portata delle acque
prelevate, ritenuti idonei dall'ente gestore del servizio di fognatura e
depurazione.
2. Tali contatori
devono essere installati a cura e a spese degli utenti, a seguito di verifica
dell'idoneità tecnica dell'apparecchio l’ente gestore procedere
all'applicazione del sigillo di controllo.
3.
II contatore deve essere installato in posizione di facile accesso
e reso disponibile alla lettura e ai controlli per la verifica della congruità
dei consumi dichiarati e del suo buon funzionamento.
4.
L'ente gestore può imporre, a spese dell'utente, una diversa
collocazione del contatore, qualora esso venga a trovarsi in luogo poco adatto
alla lettura ed alle verifiche di cui al comma precedente.
5.
La manutenzione dei contatori deve essere effettuata a spese degli
interessati, che sono altresì tenuti a segnalare tempestivamente all'ente
gestore guasti o blocchi.
6.
Il Capo Area Tecnica potrà prescrivere l’installazione di
strumenti per il controllo automatico degli scarichi potenzialmente pericolosi.
Le spese di installazione e gestione sono a carico del titolare dello scarico.
Art. 26
Accertamenti e
controlli
1. Al fine di
verificare le disposizioni del presente regolamento e/o le prescrizioni inserite
nelle autorizzazioni allo scarico nonché per il raggiungimento degli obiettivi
previsti dall'art. 2 del presente regolamento, il Capo Area Tecnica e/o l’ente gestore del servizio può
predisporre, avvalendosi degli organi di controllo, campagne di indagini sugli
scarichi degli insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili.
Titolo IV
LIMITI DI ACCETTABILITÀ DEGLI
SCARICHI
Art. 27
Scarichi di insediamenti civili
abitativi
1.
Gli scarichi provenienti da insediamenti abitativi sono sempre ammessi
in pubblica fognatura senza che sia necessario alcun pretrattamento.
Art. 28
Scarichi di
insediamenti produttivi assimilabili a civili
1. Sono assimilabili
a civili e quindi accettati in pubblica fognatura senza alcun trattamento, gli
scarichi di insediamenti produttivi che rientrino nei limiti stabiliti dalla
tabella 8 allegata alla legge regionale n. 27/86 e ne abbiano portate
compatibili come precisato al precedente art. 22, lett. a). La qualità degli
scarichi di cui al precedente comma deve essere verificata prima di ogni
trattamento depurativo ed anteriormente alla miscelazione con acque che non
richiedano trattamenti.
Art. 29
Scarichi di
insediamenti adibiti ad attività sanitaria
1. Gli scarichi
provenienti da insediamenti adibiti ad attività sanitarie siano essi
assimilabili a civili o no, devono essere sottoposti, prima della loro
immissione in pubblica fognatura, a trattamenti di disinfezione.
Art. 30
Scarichi di
insediamenti produttivi
1. I reflui provenienti
da insediamenti produttivi possono essere immessi in pubblica fognatura solo se
sono conformi ai limiti di accettabilità fissati dalla tabella 2 allegata alla
legge regionale n. 27/86 e per i parametri ivi non previsti, a quelli della
tabella C allegata alla legge n. 319/76 e sue modifiche ed integrazioni.
2. Il Capo Area
Tecnica o l’ente gestore del servizio di depurazione potranno imporre,
motivandoli, limiti più restrittivi, oppure limitare lo scarico a quantità che
siano compatibili con la portata del collettore pubblico e/o con la
potenzialità dell'impianto di depurazione comunale o consortile.
Art. 31
Impianti di
pretrattamento
1. Il Capo Area
Tecnica o l’ente gestore del servizio, laddove lo ritenesse necessario, potrà
imporre agli insediamenti di cui agli artt. 28, 29 e 30 del presente
regolamento, con provvedimento motivato, l’installazione di adeguati sistemi di
pretrattamento degli scarichi prima della loro immissione nella pubblica
fognatura.
2. Gli impianti di pretrattamento
degli scarichi adottati od eventualmente imposti agli insediamenti produttivi,
devono essere mantenuti attivi ed efficienti secondo le prescrizioni dell'ente
gestore del servizio di fognatura e depurazione.
3. Ogni
disattivazione o fermo, anche accidentale, dovrà essere immediatamente
comunicata all'ente gestore del servizio di fognatura e depurazione. La
disattivazione per lavori di manutenzione dovrà essere preventivamente
concordata nei tempi e nei modi con l'ente gestore dei servizi di fognatura e
depurazione.
Art. 32
Divieto di
diluizione degli scarichi parziali e terminali
1. I limiti di
accettabilità stabiliti dal presente regolamento non possono, in alcun caso,
essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo. E' in ogni
caso vietato diluire gli scarichi parziali con acque di lavaggio, di
raffreddamento o con acque prelevate esclusivamente allo scopo, prima del
trattamento degli scarichi parziali stessi.
Titolo V
MODALITÀ,
TECNICHE DI ALLACCIAMENTO
Art. 33
Generalità
1. Il presente
titolo regolamenta g]i allacciamenti degli scarichi alla pubblica fognatura,
nonché le modalità di esecuzione dei lavori e le relative procedure cui sono
tenuti i singoli utenti.
Art. 34
Scarichi
provenienti da ogni tipo di insediamento
1. I lavori relativi
all'allacciamento di scarichi in pubblica fognatura dovranno essere sempre
autorizzati dal Capo Area Tecnica e dovranno essere eseguiti sotto il diretto
controllo dell'U.T.C.
2. Tutti gli
interventi su opere fognarie, da eseguirsi in sede stradale o in qualsiasi
altro spazio pubblico, sia di costruzione che di manutenzione sono compiuti dal
comune. Il Capo Area Tecnica può autorizzare il privato ad effettuare
l'intervento sotto il controllo dell'U.T.C.
3. Il diametro della
condotta privata non dovrà eccedere il diametro degli imbocchi predisposti o in
ogni caso dovrà essere indicato dall'U.T.C. in assenza di tali imbocchi.
4. Nel caso di
realizzazione o di ripristino di fognature stradali il comune provvederà alle
opere in sede stradale per la costruzione o il rifacimento degli allacci
privati non idonei. Gli oneri derivanti da tali lavori sono a carico
dell'utente.
5. Per gli scarichi
di acque nere dovranno essere predisposti, prima dell'allacciamento, opportuni pozzetti
sifonati secondo gli schemi definiti dal comune.
Art. 35
Prescrizioni
tecniche
1. Gli scarichi di acque nere di edifici con
facciate prospicienti cortili o giardini devono essere allacciati mediante
un’unica tubazione alla fognatura stradale, salvo casi eccezionali. Pertanto le
diverse colonne verticali di scarico delle acque nere dovranno venire
collegate, tramite reti interne, alla tubazione di uscita dotata di idoneo
pozzetto, a doppio chiusino per le ispezioni, ubicato entro la proprietà privata.
2. Un altro
pozzetto, per le ispezioni sulla tubazione di allacciamento, verrà ubicato in
sede stradale o in marciapiede.
Art. 36
Allacciamenti di
fabbricati insistenti lungo le vie private
1. Alle disposizioni
del presente regolamento sono soggetti anche gli stabili insistenti lungo le
strade private. Queste verranno considerate, ai fini delle acque bianche, come
cortili comuni agli stabili stessi.
2. Le condotte degli
allacciamenti di detti stabili rimarranno, anche ai fini della manutenzione, di
proprietà privata fino al punto di immissione nella pubblica fognatura, sempre
sito al margine della pubblica via o in prossimità della condotta principale.
3. Tutti gli
allacciamenti devono inoltre rispettare le analoghe norme previste per il
collegamento alla fognatura pubblica.
4. L'Amministrazione
comunale può costruire direttamente sia il collettore che gli allacciamenti,
qualora gli interessati non provvedessero, addebitando agli stessi le relative
spese.
Art. 37
Scarichi
provenienti da insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili
1. I titolari di
scarichi provenienti da insediamenti produttivi e/o produttivi assimilabili a
civili dovranno realizzare i pozzetti in modo che siano ispezionabili ed atti
al prelievo di campioni per il controllo dell’effluente.
2. In ogni caso,
come previsto dalla normativa in vigore, a monte del pozzetto di campionamento
non dovranno avvenire immissioni di acque allo scopo di diluire o modificare i parametri
dell'effluente scaricato. I fognoli di allacciamento dovranno essere realizzati
con tubazioni idonee.
3. L'ente gestore
delle fognature può imporre o consentire la unificazione di più scarichi
omogenei prima dell'allacciamento, in questo caso ciascun titolare degli
scarichi dovrà munirsi di apposito pozzetto di ispezione prima della confluenza
degli scarichi stessi.
Art. 38
Proprietà delle
opere di allacciamento e loro realizzazione
1. Le opere di
allacciamento, dalla rete fognaria sino ai pozzetti di allacciamento inclusi,
sono di proprietà comunale mentre dal pozzetto in poi sono di proprietà
privata.
2. Il comune, a
spese del titolare dello scarico, realizza e modifica l’allacciamento alla
fognatura, per la parte che ricade in suolo pubblico, e ne cura la
manutenzione.
Titolo Vl
CONFERIMENTO DI
LIQUAMI MEDIANTE MEZZI MOBILI
Art. 39
Conferimenti
ammessi
1. L'allontanamento
mediante mezzi mobili di liquami provenienti da insediamenti abitativi può
essere ammesso purché vengano rispettate le norme del presente regolamento e
ferme restando le modalità di cui al titolo IV della legge regionale n. 27/86 e successive modifiche ed
integrazioni.
2. Con le stesse
modalità può essere ammesso l'allontanamento dei reflui provenienti da
insediamenti produttivi, classificati non pericolosi e non compresi
nell'allegato "D" del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
purché rispettino i limiti imposti dalla tabella 2 allegata alla legge
regionale n. 27/86 e per i parametri in essa non previsti, quelli della tabella
"C" allegata alla legge n. 319/76 .
Art. 40
Luogo destinato
al ricevimento dello scarico
1. Lo scarico dei
liquami di cui al primo comma del precedente articolo potrà essere effettuato
direttamente all'impianto di depurazione centralizzato, laddove esistente e
funzionante, oppure in tombini appositamente predisposti ed indicati dal
Comune, con autorizzazione del Capo Area Tecnica.
2. Tali tombini
dovranno essere dotati di lucchetto e tubo di accompagnamento.
3. L'ente gestore
del servizio di fognatura e depurazione, al fine di garantire il massimo
rispetto delle norme igienico-sanitarie, stabilirà le fasce orarie più adatte
ad effettuare lo scarico.
4. Lo scarico dovrà
avvenire in presenza di personale incaricato dall'ente gestore del servizio che
potrà, ove lo ritenesse necessario, effettuare indagini analitiche finalizzate
alla verifica della qualità del refluo trasportato.
5. I reflui
provenienti da insediamenti produttivi, classificati non pericolosi ai sensi
del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, potranno essere conferiti ad
impianti di depurazione, solo dopo il parere favorevole dell'ente gestore del
servizio di depurazione e previa verifica analitica del rispetto dei limiti
imposti dalla tabella 2 della legge regionale n. 27/86 e per i parametri in
essa non previsti, di quelli della tabella C allegata alla legge n. 319/76.
6. L'ente gestore
del servizio potrà imporre, se necessario, limiti più restrittivi.
Art. 41
Cautele per le operazioni di carico, scarico e trasporto
1. Il committente ed
il trasportatore devono osservare, durante le operazioni di carico, trasporto e
scarico, tutte le prescrizioni loro impartite dall’autorità di controllo ed
adottare le cautele necessarie ad evitare che tali operazioni siano causa di
danni igienico-sanitari e/o ambientali.
2. In particolare
sono tenuti a dotarsi di idonea attrezzatura di pronto intervento atta ad
impedire o limitare eventuali danni causati dalla fuoriuscita accidentale del
liquame.
3. Nell'ipotesi di cui
al comma precedente, dovranno essere tempestivamente informati gli organi di
vigilanza stradale, igienico-sanitaria e ambientale, nonché il Capo Area
Tecnica competente per territorio.
4. La ditta
incaricata del trasporto è tenuta a sostenere le spese relative alle operazioni
di contenimento dei danni e di bonifica dell'ambiente da attuare secondo le
prescrizioni impartite dalle autorità competenti.
Art. 42
Autorizzazioni e
controlli analitici
1. Fermo restando
quanto previsto dai precedenti articoli, l'autorizzazione allo scarico, di
reflui provenienti da insediamenti abitativi e da insediamenti produttivi e
produttivi assimilabili a civili, mediante autobotte o autoespurgo attraverso
pozzetti appositamente attrezzati o agli impianti di depurazione espressamente
autorizzati al ricevimento di tali reflui, è subordinata ai pareri favorevoli
degli enti gestori dei servizi di fognatura e depurazione previo accertamento
della provenienza e delle caratteristiche qualiquantitative del liquame stesso.
Copia di tale autorizzazione verrà tempestivamente trasmessa agli organi
preposti alla vigilanza e al controllo individuati dall'art. 41 della legge
regionale n. 27/86.
2. Il Capo Area
Tecnica ha la facoltà di far sottoporre, in qualsiasi momento, il liquame
autotrasportato ad accertamenti chimico-fisici e batteriologici al fine di
verificare se il liquame corrisponde a quello per cui si è rilasciata
l’autorizzazione. Se tale corrispondenza non sussistesse il Capo Area Tecnica o
il personale a tal uopo autorizzato ha la facoltà di far sospendere le
operazioni di scarico.
Titolo VII
SCARICHI
CONTENENTI UNA 0 PIÙ SOSTANZE
DI CUI ALL'ELENCO
I DELL'ALLEGATO A
DEL DECRETO
LEGISLATIVO N.133/92
Art. 43.
Richiesta di
autorizzazione allo scarico
1. Le utenze i cui scarichi
contengano una o più sostanze di cui all'elenco I° dell'allegato A del decreto
legislativo n. 133/92 del 27 gennaio 1992, devono fare specifica istanza di
autorizzazione allo scarico all'ente gestore del servizio di fognatura e
depurazione.
Art. 44
Documentazione da
allegare
all'istanza di
autorizzazione allo scarico
1. L'istanza di
autorizzazione allo scarico di cui all'articolo precedente dovrà essere
corredata, oltre che dalla documentazione prevista all’art. 21 del presente
regolamento, da una relazione tecnica dalla quale si evinca:
a) la capacità di produzione del singolo
stabilimento industriale che comporta la produzione e/o la trasformazione e/o l’utilizzazione delle sostanze di cui
all'elenco I° dell'allegato A del decreto legislativo n. 133/92, ovvero la
presenza di tali sostanze nello scarico. La capacità di produzione deve essere
indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per un
numero massimo di ore lavorative giornaliere e per numero massimo di giorni
lavorativi;
b) il fabbisogno orario di acque nello specifico
processo produttivo;
c)
l'eventuale sistema di misurazione del flusso;
d) i mezzi tecnici
impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico dei reflui per
ridurre l’inquinamento;
e)
i sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il
rispetto delle norme di emissione.
2. Le spese
occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i
sopralluoghi necessari per l’istruttoria delle domande di autorizzazione sono a
carico del richiedente. Il comune determina, in via provvisoria, la somma che
il richiedente è tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione di
procedibilità della domanda. Il comune stesso, completata l’istruttoria,
provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute.
Art. 45
Rilascio di autorizzazione allo scarico per reflui contenenti sostanze di cui all'elenco I° dell'allegato A del Decreto Legislativo n. 133/92
a) Nuovi impianti
· L'ente gestore
del servizio di fognatura e depurazione rilascia l’autorizzazione allo scarico
prescrivendo norme di emissione conformi ai valori limite stabiliti
nell'allegato B del decreto legislativo n. 133/92, secondo quanto prescritto
dall'art. 6 dello stesso decreto legislativo .
· Per le sostanze comprese
nell'elenco I° dell'allegato A del decreto legislativo n. 133/92, per le quali
non risultino ancora stabiliti i valori limite nell'allegato B dello stesso,
l’ente gestore del servizio di fognatura e depurazione rilascia
l’autorizzazione in conformità ai limiti di accettabilità stabiliti dalla
tabella A della legge n. 319/76 e successive modifiche ed integrazioni.
b) Impianti
esistenti
· Per gli scarichi
di insediamenti produttivi esistenti contenenti sostanze di cui all'elenco I°
dell'allegato A del decreto legislativo n. 133/92 e per le quali sono fissati i
valori limite delle norme di emissione nell'allegato B dello stesso decreto, la
domanda di autorizzazione. ai sensi del precedente art. 43, dovrà essere
presentata all'ente gestore del servizio di fognatura e depurazione, entro
quattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
· Nel caso in cui
siano superati i valori limite previsti dal citato allegato B del decreto
legislativo n. 133/92, fermo l’obbligo di rispetto delle prescrizioni contenute
nella legge 10 maggio 1976, n. 319 e sue modifiche ed integrazioni ed in
particolare dei limiti di accettabilità della tabella A ad essa allegata, dovrà
essere trasmesso contestualmente alla domanda di autorizzazione allo scarico,
un progetto di adeguamento che definisca le modificazioni che l'utente intenda
realizzare nei processi produttivi e negli impianti di abbattimento degli
inquinanti ed il tempo necessario per ricondurre lo scarico entro i valori
limite.
· L’autorità
competente rilascia l’autorizzazione entro otto mesi dalla presentazione della
domanda, in ogni caso, decorsi gli otto mesi senza che sia stata rilasciata
l’autorizzazione, il titolare dello scarico è obbligato a porre in essere le
modificazioni indicate nel progetto di adeguamento per il raggiungimento dei
valori limite indicati nell'allegato B del decreto legislativo n. 133/92, con i
tempi e i modi ivi previsti e ne dà comunicazione all’autorità competente.
· L'autorità
competente prescrive i tempi per l’adeguamento dell'impianto e l’eventuale
installazione degli strumenti per il controllo automatico degli scarichi.
· L'autorità
competente, se rilascia l’autorizzazione allo scarico oltre il termine
previsto, è tenuta a far salve le opere e i lavori già eseguiti dal titolare
dello scarico in esecuzione del progetto di adeguamento.
Art. 46
Revoca
dell'autorizzazione allo scarico
1. L'autorità
competente al rilascio ordina la sospensione dello scarico se non sono
rispettati i tempi e i modi di adeguamento ai valori limite indicati nell’autorizzazione,
ovvero nel progetto predisposto dal titolare dello scarico, e constatatene
l'esecuzione, revoca la sospensione ovvero in difetto di adeguamento, vieta lo
scarico.
Art. 47
Autorizzazione in
conformità ai piani di risanamento.
1. Per le sostanze
di cui all'elenco II° dell'allegato A del decreto legislativo n. 133/92,
l’autorità competente rilascia l'autorizzazione per i nuovi stabilimenti in
conformità con i limiti previsti dalla tabella A allegata alla legge n. 319/76
e successive modificazioni.
2. Successivamente
all'adozione dei piani di risanamento previsti dall'art. 3 del decreto
legislativo n. 133/92, I’Autorità competente rilascia l’autorizzazione in
conformità con le prescrizioni previste nei piani stessi per tutte le sostanze
del citato allegato A.
3. Per tutto quanto
non specificato nel presente titolo VII si rimanda al decreto legislativo n.
133/92 del 27 gennaio 1992
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale suppl.
ord. n. 41 del 19 febbraio 1992).
Titolo VIII
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 48
Canone
1. Per i servizi
relativi alla raccolta, l’allontanamento, la depurazione e lo scarico delle
acque di rifiuto provenienti dalle superfici e dai fabbricati privati e
pubblici, ivi inclusi stabilimenti e opifici industriali, a qualunque uso
adibiti, è dovuto, agli enti gestori del servizio di fognatura e depurazione,
il pagamento di un canone o diritto secondo apposita tariffa. I relativi
proventi sono ripartiti fra gli enti gestori dei rispettivi servizi.
2. La tariffa è
formata dalla somma di due parti, corrispondenti rispettivamente al servizio di
fognatura ed a quello di depurazione. La prima parte determinata in rapporto
alla quantità di acqua effettivamente scaricata, incluse le eventuali acque di
pioggia calcolate in base all'area ed alla natura delle superfici scolanti, la
seconda determinata in rapporto alla quantità e, limitatamente agli
insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili, alla qualità delle
acque scaricate.
Art. 49
Canone dovuto per
le acque provenienti da insediamenti abitativi
1. Per i servizi di
cui all'articolo precedente, relativamente a scarichi da insediamenti
abitativi, è dovuta una tariffa formata dalla somma di due parti corrispondenti
rispettivamente al servizio di fognatura ed a quello di depurazione.
2. La tariffa
applicata è quella stabilita dall’autorità comunale competente che provvede ad
aggiornarla periodicamente in funzione degli accresciuti costi di gestione e
delle disposizioni vigenti.
3. Ai fini della
determinazione del canone dovuto dai singoli utenti, il volume di acqua
scaricata fatto pari all'100% dell'acqua prelevata.
4. Per i soggetti
che si approvvigionano dal pubblico acquedotto il canone o diritto riscosso con
le stesse modalità e negli stessi termini previsti per la riscossione del
canone relativo alla fornitura di acqua.
5. Gli utenti che si
approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto
devono fare denuncia del volume di acqua prelevato, nei termini e secondo le
modalità stabilite dall'ente gestore del servizio ed il pagamento deve essere
eseguito entro trenta giorni dalla richiesta. Gli stessi, per la determinazione
della quantità di acqua prelevata hanno l’obbligo di dotarsi di idoneo strumento
di misura. Tale strumento deve essere ubicato in luogo accessibile per la
lettura ed il controllo.
Art. 50
Canone dovuto per
le acque provenienti da insedi-amenti produttivi o produttivi assimilabili a
civili
1. Per i servizi di
fognatura e depurazione, relativamente a scarichi provenienti da insediamenti
produttivi o produttivi assimilabili a civili, è dovuta una somma calcolata
sulla base di apposita tariffa commisurata alla quantità ed alla qualità
dell'acqua scaricata.
2. Per il calcolo delle
somme verranno utilizzate le formule tipo stabilite dal D.P.R. del 24 maggio
1977, che qui di seguito vengono riportate, ed i limiti minimi e massimi
stabiliti dal D.A n. 620/90 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del giugno 1990):
Tariffa Totale
T2 = Tf + Td
Tariffa per il servizio di fognatura
Tf = F2 + f2
x V
Tariffa per il servizio di depurazione
Td = [dv + K2 x (Ol ¸ Of x db + Sl ¸ Sf x df) + da] x V
in cui:
T2 = tariffa
totale (L./anno);
Tf = tariffa fognatura (L./anno);
Td = tariffa
depurazione (L./anno);
F2 = tariffa
fissa per utenza (L./anno);
K2 = coefficiente che assume di norma valore l. Esso può
assumere valori superiori a 1 per tenere conto di maggiori oneri di trattamento
dovuti alla peculiarità del singolo scarico industriale (ad esempio, quelli
derivanti da sensibili scostamenti del rapporto COD/BOD dei valori tipici dei
liquami domestici). Detto coefficiente, infine, deve essere posto uguale a zero
per gli scarichi che, per loro natura o perché depurati in impianti
preesistenti all'impianto consortile comunale o intercomunale, rientrino nei
riguardi dei materiali riducenti e dei materiali in sospensione nei limiti di
accettabilità previsti per l’effluente del suddetto impianto consortile;
f2 = coefficiente di costo medio annuale del servizio di
fognatura (L./m3);
df = coefficiente di costo medio annuale del trattamento e
smaltimento dei fanghi primari (L./m3);
dv = coefficiente di costo medio annuale dei trattamenti
preliminari e primari (L./m3);
da = coefficiente di costo per tenere conto di oneri di
depurazione determinati dalla presenza di caratteristiche inquinanti diversi da
materiali riducenti (L./m3). Detto coefficiente sarà posto uguale a
zero per gli scarichi che, per loro natura o perché depurati in impianti
preesistenti all'impianto consortile, rientrino nei limiti di accettabilità
previsti per l’effluente dell'impianto consortile;
db = coefficiente di costo medio annuale del trattamento
secondario(L./m3);
Oi = COD dell'effluente industriale (dopo un'ora di
sedimentazione e pH 7) in mg/l;
Of = COD del liquame
grezzo totale affluente all'impianto dopo sedimentazione primaria, in mg/I;
Si = materiali in sospensione totali dell'effluente industriale
(pH 7), in mg/l ;
Sf = materiali in sospensione totali del liquame grezzo
totale affluente all'impianto, in mg/l :
V = volume dell'effluente industriale scaricato in
fognatura (m3/anno).
3.
I parametri 0 ed S vanno riferiti a condizioni medie.
4.
Qualora i servizi di fognatura e di depurazione siano gestiti da
enti diversi, il canone o diritto è applicato e riscosso dall'ente che gestisce
il servizio di fognatura, il quale provvede ad attribuire la parte relativa al
servizio di depurazione all'ente che gestisce quest'ultimo servizio.
Art. 51
Riscossione
1. Fino all'entrata
in vigore della tariffa fissata dagli artt. 13, 14 e 15 della legge 5 gennaio
1994, n. 36, per I'accertamento del canone o diritto, continuano ad applicarsi
le disposizioni del testo unico per la finanza locale approvato con regio
decreto 14 settembre 1931, n. 1175, in quanto compatibili, e la riscossione è
effettuata ai sensi degli artt. 68 e previa notificazione dell’avviso di
liquidazione o di accertamento.
Art. 52
Sanzioni e
contenzioso 69 de! decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.
43
1. Per l’omessa o
ritardata denuncia della quantità e qualità delle acque scaricate, quando
dovuta, si applicano le sopratasse previste dalla normativa vigente.
2. Qualora il
ritardo nel pagamento del canone si protragga per oltre un anno, l'utente
decade dall'autorizzazione allo scarico; la decadenza è pronunciata dalla
medesima autorità che provvede al rilascio dell'autorizzazione, fermo restando
il pagamento di quanto dovuto.
3. Per il
contenzioso si applicano le disposizioni dell'art. 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 2å ottobre 1972, n. 638.
Art. 53
Canone dovuto per
il conferimento di reflui mediante mezzi mobili provenienti da insediamenti produttivi
e/o produttivi assimilabili a civili
1. Per il servizio
di fognatura e depurazione, relativamente al conferimento di reflui mediante
mezzi mobili, è dovuto un canone commisurato alla qualità e quantità dei
liquami conferiti.
2. La tariffa verrà calcolata
con le stesse modalità di cui all'art. 50 del presente regolamento.
Titolo IX
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E FINALI
Art. 54
Rinvio
1. Per quanto non
espressamente previsto dal presente regolamento dei servizi di fognatura e
depurazione, si applicano le leggi generali e speciali in materia, nonché i
regolamenti di edilizia, di igiene e di polizia urbana.
Art. 55
Entrata in vigore
1. Il presente
regolamento entrerà in vigore dopo l’affissione per quindici giorni consecutivi
all'albo comunale .
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Allegato 1 |
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO, PER INSEDIAMENTI ABITATIVI, IN PUBBLICA FOGNATURA
(EX ART. 40
LEGGE REGIONALE N. 27/86)
Al sig. SINDACO del comune
o al Capo Area
Tecnica del Comune
di Sambuca di Sicilia (AG)
Il sottoscritto
.............................................…………………………..............................
nato a ......................................................il
.............................. codice fiscale n° ........................
residente in ............................. via
...............................................................................................
CAP
...................... telefono ..........................
CHIEDE
L'autorizzazione
allo scarico in pubblica fognatura dei reflui provenienti dal proprio
insediamento abitativo ubicato
in......................................................via
.................................. n.............
Si allegano i
seguenti documenti: .....................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Allegato 2 |
DOMANDA DI
AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO, PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
E PRODUTTIVI
ASSIMILABILI A CIVILI, IN PUBBLICA FOGNATURA
(EX ART. 40
LEGGE REGIONALE N. 27/86)
Al sig. SINDACO del comune
o al Capo Area
Tecnica del Comune
di Sambuca di Sicilia (AG)
Il sottoscritto
.............................………………………...............................................
nato a ......................................................il
....................……………………………........... residente in .........................................................................
via
.............................................................................
nella sua qualità di: titolare - legale rappresentante - amministratore della
ditta ........................................................... con sede
legale in ................................................................ via
.............................................................................
CAP ........................... telefono .............................
CHIEDE
L'autorizzazione
allo scarico in pubblica fognatura dei reflui provenienti dall'insediamento
produttivo - produttivo assimilabile a civile - ubicato in
............................................... via ............................................................................
destinato a ..............................................................
Codice ISTAT .......................
Si allegano i
seguenti documenti:
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Allegato 3 |
RIFERIMENTI
LEGISLATIVI
a) Legislazione statale
Legge 10 maggio
1976, n. 319 e sue modifiche ed integrazioni. Delibera C.I.T.A.I. del 4
febbraio 1977.
D.P.R 24 maggio
1977.
Decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 133;
Legge 5 gennaio
1994, n. 36;
Legge 17 maggio '1995,
n. 172;
Decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
b) Legislazione regionale
Legge 18 giugno
1977, n. 39 e sue modifiche ed integrazioni.
Legge 15 maggio
1986, n. 27 e sue modifiche ed integrazioni.
Legge 15 maggio
1991, n. 29;
Legge 10 gennaio
1995, n. 10;
Legge 10 agosto
1995, n. 58;
Decreto
assessoriale 20 giugno 1990, n. 620;
Circolare 30
ottobre 1986, n. 4;
Circolare 9
marzo 1987, n. 9460;
Circolare 18
ottobre 1991, n. 63110;
Circolare 13
maggio 1994, n. 38334;
Circolare 13
marzo 1995, n. 5790;
Circolare 26
maggio 1997, n. 11840.
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Allegato 4 |
MODELLO DI
AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
CON RECAPITO IN
PUBBLICA FOGNATURA
Il Capo Area tecnica
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con
R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la delibera del C.I.T.A.I. del 4 febbraio 1977 sulla
tutela delle acque dall'inquinamento;
Vista la legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 1986, n. 27 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento dei servizi di fognatura e depurazione
adottato con delibera C.C. n................ del .........................;
Vista l’istanza presentata in data
.........................………………...................... dal sig.
..................................................................................
nato a .................................................. il
............................ e residente in
.............................................. nella qualità di
...................:......... della ditta (specificare la ragione sociale)
...............................................................................
con sede legale a
................................................................. in
....................,.......... tendente ad ottenere l’autorizzazione allo
scarico dei reflui provenienti dall'insediamento produttivo ubicato in
........................................ destinato a (indicare il tipo di
attività e/o produzioni e i relativi codici identificativi ISTAT) ..............................................
Autorizza
ai sensi
dell'art. 40 della legge regionale n 27/86 la ditta ..........
................................... con sede legale a
.................................. in
............................................ a recapitare lo scarico dei reflui
provenienti dall'insediamento produttivo ubicato in destinato a (indicare, il
tipo di attività e/o produzioni e i relativi codici identificativi ISTAT)
.................................................................. in pubblica
fognatura per un presumibile quantitativo di ............ mc/anno, a condizione
che esso sia conforme ai limiti di accettabilità previsti dalla tab. 2,
allegata alla legge regionale n. 27/86 e per i parametri in essa non menzionati
ai limiti di accettabilità previsti dal regolamento dei servizi di fognatura e
depurazione (indicare la tabella) ed alle seguenti prescrizioni e condizioni:
...............................................................................................................................................................
Lo scarico suddetto dovrà essere adeguato alle norme
tecniche generali ed a quelle integrative e di attuazione, anche se più
restrittive, che saranno eventualmente emanate dalle competenti autorità.
E' fatto altresì obbligo di:
a) richiedere nuova autorizzazione allo scarico
per ogni diversa destinazione dell’insediamento, in caso di ampliamento e/o
ristrutturazione e/o trasferimento dello stesso;
b) notificare al comune ogni mutamento che
intervenga in riferimento al ciclo tecnologico e/o alla natura delle materie
prime utilizzate e dei prodotti ottenuti;
c) notificare al comune ogni eventuale
trasferimento della gestione e/o della proprietà dell'insediamento;
d) dare tempestiva comunicazione, al comune e
agli organi preposti per legge al controllo e alla vigilanza, della data di
inizio dell'attività lavorativa.
Il
comune è autorizzato a fave
effettuare, all'interno dell'insediamento produttivo, tutte le ispezioni
ritenute necessarie all'accertamento delle condizioni che danno luogo alla
formazione degli scarichi.
La presente autorizzazione sarà revocata nel caso di
violazione delle norme e delle condizioni stabilite dal presente atto.
Sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni
altra disposizione di legge, senza pregiudizi di eventuali diritti di terzi.
Il
Capo Area Tecnica
..............................................................
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Allegato 5 |
MODELLO DI
AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
PER INSEDIAMENTI
PRODUTTIVI ASSIMILABILI A CIVILI
CON RECAPITO IN
PUBBLICA FOGNATURA
Il Capo Area Tecnica
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con
R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la delibera del C.I.T.A.I. del 4 febbraio 1977 sulla
tutela delle acque dall'inquinamento;
Vista la legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 1986, n. 27 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento dei servizi di fognatura e depurazione
adottato con delibera C.C. n.................. del
..............................................
Vista l’istanza presentata in data
............................... dal sig.
..................................................... nato a
.................................................................... il
........................... e residente in ............... .....................................................
nella qualità di .....................................della ditta (specificare
la ragione sociale) ...................................................... con
sede legale a ....................................... in
................................................................. tendente ad
ottenere l’autorizzazione allo scarico dei reflui provenienti dall'insediamento
produttivo assimilabile a civile ubicato in
............................................................... destinato a
(indicare il tipo di attività e/o produzioni e i relativi codici identificativi
ISTAT)
AUTORIZZA
ai sensi
dell'art. 40 della legge regionale n. 27/86 la ditta
.............................. con sede legale a ................................
in .......................................................................... a
recapitare lo scarico dei reflui provenienti dall'insediamento produttivo
ubicato in .................................... destinato a (indicare il tipo
di attività e/o produzioni e i relativi codici identificativi ISTAT)
.............................................................................
in pubblica fognatura per un presumibile quantitativo di
.......................mc/anno, a condizione che esso sia conforme ai limiti di
accettabilità previsti dalla tab. 8, allegata alla legge regionale n. 27/86,
che tutti gli altri parametri in essa non menzionati siano assenti o conformi
ai limiti di accettabilità previsti dalla tab. A, allegata alla legge n.
319/76, ed alle seguenti prescrizioni e condizioni:
...............................................................
.......................................................................................................................................................
Lo scarico
suddetto dovrà essere adeguato alle norme tecniche generali ed a quelle
integrative e di attuazione, anche se più restrittive, che saranno
eventualmente emanate dalle competenti autorità. E' fatto altresì obbligo di:
a) richiedere nuova autorizzazione allo scarico
per ogni diversa destinazione dell'insediamento, in caso di ampliamento e/o
ristrutturazione e/o trasferimento dello stesso;
b) notificare al comune ogni
mutamento che intervenga in riferimento al ciclo tecnologico e/o alla natura
delle materie prime utilizzate e dei prodotti ottenuti;
c) notificare al comune ogni
eventuale trasferimento della gestione e/o della proprietà dell'insediamento;
d) dare tempestiva
comunicazione, al comune e agli organi preposti per legge al controllo e alla
vigilanza, della data di inizio dell’attività lavorativa.
Il comune è
autorizzato a fare effettuare, all'interno dell'insediamento produttivo, tutte
le ispezioni ritenute necessarie all’accertamento delle condizioni che danno luogo
alla formazione degli scarichi.
La presente
autorizzazione sarà revocata nel caso di violazione delle norme e delle
condizioni stabilite dal presente atto.
Sono fatti salvi
i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge, senza
pregiudizi di eventuali diritti di terzi.
Il Capo Area
Tecnica
.....................................................................
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Allegato 6 |
LIMITI DI
ACCETTABILITÀ PER SCARICHI
DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
IN PUBBLICA FOGNATURA
|
Parametri |
Concentrazioni |
|
|
Metalli e non
metalli tossici totali |
|
3 mg/I |
|
Arsenico come |
AS |
0,5 mg/1 |
|
Bario come |
Ba |
20 mg/1 |
|
Cadmio come |
Cd |
0,02 mg/l |
|
Cromo III come |
Cr |
2 mg/l |
|
Cromo VI come |
Cr |
0,2 mg/l |
|
Mercurio come |
Hg |
0,005 mg/l |
|
Nichel come |
Ni |
2 mg/l |
|
Piombo come |
Pb |
0,2 mg/l |
|
Rame come |
Cu |
0,1 mg/l |
|
Selenio come |
Se |
0,03 mg/l |
|
Stagno come |
Sn |
10 mg/l |
|
Zinco come |
Zn |
0,5 mg/l |
|
Fenoli come |
C6H5Oh |
0,5 mg/1 |
|
Solventi
organici aromatici totali |
|
0,2 mg/l |
|
Solventi
organici azotati totali |
|
0,1 mg/I |
|
Solventi
clorurati totali |
|
1 mg/1 |
|
Pesticidi
Clorurati |
|
0,05 mg/1 |
|
Pesticidi
fosforati |
|
0,1 mg/1 |
|
Oli minerali |
|
5 mg/l |
|
Cianuri totali
come |
CN |
1 mg/l |
|
Floruri come |
F |
12 mg/l |
|
Aldeidi come |
H-CHO |
2 mg/l |
|
Alluminio come |
Al |
2 mg/1 |
|
Ferro come |
Fe |
4 mg/l |
|
Manganese come |
Mn |
4 mg/I |
|
Solfuri come |
H2S |
2 mg/l |
|
Solfiti come |
SO3 |
2 mg/I |
|
Boro come |
B |
4 mg/1 |
|
Cloro attivo
come |
Cl2 |
0,2 mg/1 |
I rimanenti
parametri devono, prima dell'entrata in funzione dell'impianto centralizzato di
depurazione, essere conformi ai limiti di accettabilità di cui alla tab. C
allegata alla legge n. 319/76, e successivamente all'entrata in funzione del
medesimo, adeguarsi ai limiti di accettabilità, alle norme ed alle prescrizioni
regolamentari stabilite dai comuni, dai consorzi e dagli enti che provvedono
alla gestione del pubblico servizio.
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Allegato 7 |
TABELLA 8
ALLEGATA ALLA LEGGE REGIONALE N. 27/86
LIMITI PER
L'ASSIMILABILITA' DEGLI SCARICHI DI INSEDIAMENTI
PRODUTTIVI A QUELLI DI INSEDIAMENTI CIVILI
|
Parametri |
Concentrazioni |
|
pH |
5.5-:9.5 |
|
Temperatura |
30 C |
|
Solidi sospesi
totali |
400 mg/l |
|
BOD5 |
300 mg/1 |
|
COD |
600 mg/1 |
|
Max COD/BOD5 |
2.5 mg/l |
|
Azoto totale
come N |
50 mg/l |
|
Azoto
ammoniacale come NH |
30 mg/l |
|
Fosforo totale
come P |
15 mg/l |
|
Boro come B |
3 mg/I |
|
Tensioattivi
come MBAS |
10 mg/1 |
|
Grassi e oli
vegetali ed animali |
100 mg/1 |
|
|
|
I rimanenti parametri
devono essere assenti o almeno entro i limiti della tabella A annessa alla
legge n. 319/76
|
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Allegato 8 |
SCHEDA TECNICA
DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE. ALLO SCARICO PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
E PRODUTTIVI ASSIMILABILI A CIVILI
1. Individuazione dell’insediamento
1. 1 Cognome e nome del titolare
1. 2 Ragione sociale
1. 3 Sede legale
1. 4 Ubicazione
1. 5 Destinazione d'uso
1. 6 Codice ISTAT
1. 7 Nulla
osta all’impianto (ex art. 5 legge regionale n. 181/81) SI ÿ NO ÿ D.A. n................
del .............................
1. 8 Concessione
edilizia n.............. del ............................................
2. Caratteristiche
dell'insediamento
2. 1 Data inizio attività
2. 2 Superficie coperta
2. 3 Superficie scoperta impermeabile
2. 4 Superficie scoperta permeabile
3. Lavorazione
svolte
3. 1 Elenco delle produzioni e/o lavorazioni
3. 2 Elenco delle materie prime e semilavorati
impiegati
3. 3 Lavorazione stagionale SI ÿ NO ÿ
3. 4 Numero addetti
3. 5 Numero giornate lavorative (per settimana)
3. 6 Numero mesi lavorativi (per anno)
4. Consumi idrici
4. 1 Denominazione fonti di approvvigionamento
idrico
4. 2 Acquedotto
mc./anno
4. 3 Fiume, canale, lago o altro (specificare) n.
punti mc/anno
4. 4 Pozzi n. mc Anno
5. Individuazione
dello scarico
5. 1 Effluente totale scaricato
5. 2 Effluente delle lavorazioni
5. 3 Effluente servizi igienici
5. 4 Effluente impianto raffreddamento
5. 5 Acque meteoriche (stimate)
5. 6 Numero punti di scarico
5. 7 Riferimenti sulla planimetria dei punti di
scarico
5. 8 Scarico continuo SI 0 discontinuo 0
5. 9 Caratteristiche qualitative dello scarico
5. 9.1 Conformità dello scarico ai limiti previsti da
5. 9.2 Inquinanti presenti nell’effluente non previsti
dalle tabelle della legge n. 319/76
6. Strumentazione automatica di controllo
6. 1 Misuratori di portata installati
6. 1.1 Al prelievo
6. 1.2 Allo scarico
6. 2 Analizzatori in continuo installati
6. 2.1 Parametri controllati
7. Impianto di depurazione
7. 1 Tipo di impianto
7. 2 Capacità di trattamento (mc /giorno)
7. 3 Fanghi prodotti (mc./giorno)
7. 4 Modalità di smaltimento
7. 4.1 In proprio (specificare come)
7. 4.2 Affidato a terzi (Specificare trasportatore e
smaltitore)
8. Scarico indiretto
8. 1 Volume (mc/anno)
8. 2 Modalità di smaltimento
8. 3 In proprio (specificare come)
8. 4 Affidato a terzi
8. 4.1 Trasportatore
8. 4.2 Smaltitore finale
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