Comune di Sambuca di Sicilia

Provincia Regionale di Agrigento

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REGOLAMENTO COMUNALE

 

PER L’ASSEGNAZIONE E/O CONCESSIONE DEI LOTTI

 

E/O RUSTICI INDUSTRIALI COMPRESI NELLE AREE

 

PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·    Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.53 del 30/09/1999

 

·    Adeguato alla Decisione del CO.RE.CO.  - Sezione Centrale- N. 9820/8486 del 9/12/1999

 


Art.1

 

          Il presente regolamento disciplina l’assegnazione e/o la concessione dei lotti compresi nel piano di insediamenti industriali, stabilendo:

1)   requisiti e obblighi dei concessionari;

2)   criteri e corrispettivi per la cessione dei lotti con diritto di superficie o proprietà e per la locazione dei capannoni;

3)   modalità di gestione delle aree attrezzature per insediamenti produttivi;

4)   l’assegnazione del lotto con diritto di proprietà può avvenire solo in via eccezionale nel rispetto e nei limiti delle leggi di settore solamente per comprovate esigenze che abbiano particolare natura di sviluppo ed  occupazionale.

 

Art.2

 

          La concessione dei lotti con diritto di superficie o proprietà è subordinata all’acquisizione del parere obbligatorio e non vincolante espresso da un’apposita Commissione così composta:

-    Sindaco o da suo delegato;

-    Un esperto in materia di artigianato scelto dal Sindaco su terna designata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato;

-    Un esperto scelto dal Sindaco su terna designata dall’Associazione Provinciale dei Piccoli industriali;

-    Da n.2 rappresentanti scelti dal Sindaco su terna designate una per ogni associazione di categoria artigiana maggiormente rappresentative;

-    dal Capo dell’Ufficio Tecnico;

          La Commissione è nominata con determinazione sindacale e dura in carica quattro anni ed è legata alla durata della legislatura.

          I Componenti di cui sopra devono essere designati entro 30 gg. dalla richiesta; in caso di inadempienza provvede in via sostitutiva il Sindaco.

 

Art.3

 

          La Commissione delibera con l’intervento dei membri che la compongono. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Il Presidente della Consulta per le Attività Produttive,  qualora  risulti costituita, ne è componente di diritto. Le funzioni di Segretario della Commissione vengono svolte dal responsabile dello Sportello Unico per le attività produttive.

          Le sedute della Commissione sono pubbliche. Ai Componenti della Commissione spetta per ogni seduta e ove occorrente il trattamento di missione ed il rimborso spese di viaggio nella misura prevista dalle vigenti norme.

          Per quanto non previsto si applicano le norme contenute nell’Ordinamento degli Enti Locali vigente in  Sicilia in materia di adunanze e deliberazioni.

          Il Presidente della Commissione è tenuto ad informare con relazione annuale il Consiglio Comunale sull’attività svolta dalla Commissione.

 

Art.4

 

          Le richieste avanzate dalle imprese sono finalizzate:

1)   alla concessione con diritto di superficie o di proprietà dei lotti urbanizzati;

2)   alla concessione in locazione dei capannoni con annessa area di pertinenza.

          La Commissione tenuto conto delle esigenze comprovate e documentate dalle Aziende può procedere al frazionamento o all’accorpamento dei lotti.

 

Art.5

 

          A corredo  della  domanda  di  concessione, redatta  in  carta  legale, a  firma del titolare o del legale

rappresentante dell’impresa, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1)   certificato di iscrizione all’albo o registro di appartenenza presso la Camera di Commercio;

2)   relazione sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante  dell’impresa sull’attività svolta nell’ultimo biennio e/o su quella che si intende svolgere nel nuovo insediamento, in particolare dovranno essere fornite indicazioni sulla consistenza numerica della manodopera già impiegata e di quella che si presume di impiegare, nonché sulle caratteristiche dei principali macchinari che si intendono utilizzare nel nuovo impianto;

          Inoltre la ditta, ai fini della valutazione dell’istanza e per procedere alla formazione di una eventuale graduatoria, contestualmente all’istanza deve fornire le seguenti notizie:

-    se il titolare dell’impresa richiedente era già proprietario di aree espropriate per la realizzazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi;

-    se la ditta esercita la sua attività nel centro urbano;

-    la capacità di sviluppo, la potenzialità produttiva ed il livello occupazionale che la ditta intende raggiungere;

-    il sostegno e/o l’aumento dell’indotto produttivo ed economico locale dell’attività;

-    il grado di inquinamento che l’attività esercita nel centro abitato (rumorosità, contaminazione ambientale, tossicità o lavorazioni altamente inquinanti)

-    se l’impresa è destinataria di finanziamenti pubblici finalizzati all’ammodernamento e/o ampliamento della propria attività;

-    progetto di massima delle opere da realizzare.

 

Art.6

 

          La commissione valuta l’ammissibilità di ogni singola richiesta di concessione attraverso l’esame della documentazione presentata.

          L’assegnazione dei lotti avviene attraverso la redazione di una eventuale graduatoria di tutti i richiedenti a seconda dei requisiti posseduti .

          I requisiti di imprenditore artigiano e di impresa artigiana sono quelli enunciati dalla Legge 18.02.1986 n.3 che qui si intendono richiamati.

          Costituiscono requisiti valutabili  in relazione al punteggio:

1)   titolare di impresa richiedente già proprietario di aree espropriate  per la realizzazione del P.I.P punti da 1 a 10

2) titolare di impresa già operante nell’area urbana del Comune di Sambuca la cui attività deve

essere trasferita nell’area P.I.P punti10

3) capacità di sviluppo delle professionalità produttive e dei livelli occupazionali (costituiscono elementi di                 valutazione il potenziamento delle attività preesistenti, l’avvio di nuove e di concrete iniziative, l’assunzione   di nuovo personale e costituzione di corsi per la formazione giovanile) punti da 1 a 10

4) sostegno e/o aumento dell’indotto produttivo economico e locale; punti da 1 a 10

5) grado di inquinamento ( costituisce elemento preferenziale l’impatto negativo che l’attività esercita sul centro abitato, e nell’area P.I.P. ) punti da 1 a 10

          La Commissione, su richiesta di un singolo componente,  in sede di esame delle domande, può disporre la regolamentazione di quelle incomplete assegnando a tale scopo un termine non superiore a trenta giorni. La stessa potrà, inoltre, chiedere documenti integrativi e nuovi elementi di analisi allorquando quelli presentati non siano sufficienti ai fini di una corretta ed obiettiva valutazione.

          I pareri definitivi della commissione, nonché le eventuali graduatorie con i relativi punteggi assegnati, vengono trasmessi al Sindaco il quale ne dà comunicazione scritta agli interessati nel termine di venti giorni.

          I requisiti di imprenditore artigiano e di impresa artigiana sono quelli enunciati nella legge regionale 18 febbraio 1986, n.3 e che qui si intendono richiamati.

 

ART.7

          Nell’Area per insediamenti produttivi possono insediarsi anche piccole e medie imprese industriali per un massimo del 20% (venti per cento) delle aree urbanizzate o della superficie complessiva dei capannoni.

          Alle iniziative promosse dai consorzi o cooperative di artigiani è riservato il 20% (venti per cento) della superficie totale dei lotti e dei capannoni.

 

 

ART.8

 

          La scelta dell’area o del capannone da assegnare all’impresa richiedente è determinata dalla giunta comunale, in forza dell’art. 15 della L.R. n. 44/91.

Tale scelta dovrà tenere conto delle dimensioni, caratteristiche e potenzialità produttive del nuovo impianto.

          Dall’avvenuta assegnazione verrà data comunicazione scritta all’impresa richiedente, la quale, entro trenta giorni dalla notifica, dovrà comunicare, a mezzo raccomandata, il proprio assenso.

          Decorso infruttuosamente il tempo assegnato, la richiesta si intende decaduta e si procederà alla revoca della assegnazione.

 

 

ART.9

 

          La formale  concessione è subordinata alla stipula di apposita convenzione sottoscritta dal Sindaco e dal titolare, o legale rappresentante, dell’impresa concessionaria.

 

 

ART.10

 

          La concessione con diritto di superficie dei lotti urbanizzati e la locazione degli opifici è subordinata al pagamento di un canone annuo che sarà fissato dal Comune con apposito atto deliberativo, sulla base della spesa preventiva per la manutenzione, stimata su base quinquennale, delle opere  infrastrutturali e degli opifici medesimi.

 

ART.11

 

          Il canone di cui al precedente articolo 10 è versato presso la tesoreria comunale in quote semestrali anticipate.

          Tale canone è soggetto all’aggiornamento quinquennale secondo il criterio assunto a base per la determinazione del canone iniziale, seguendo le variazioni intervenute nel periodo sugli elementi che lo compongono.

          Il versamento delle rate semestrali anticipate deve essere effettuato, in unica soluzione, improrogabilmente entro il primo mese di ogni semestre  dell’anno in riferimento.

 

ART.12

 

          Nel caso di ritardato pagamento della rata del canone, il concessionario è tenuto a pagare, oltre alla rata stessa, anche un’indennità di mora così calcolata:

-    dieci per cento della rata semestrale, per il primo mese di ritardo;

-    dieci per cento della rata semestrale, per il secondo mese di ritardo;

-    dieci per cento della rata semestrale, per il terzo mese di ritardo;

-    dieci per cento della rata semestrale, per il quarto mese di ritardo;

-    dieci per cento della rata semestrale, per il quinto mese di ritardo.

          Le indennità di mora relative ai vari mesi di ritardo  vanno cumulate.

          Ove il ritardo superi il quinto mese oltre la scadenza stabilita per il pagamento della rata semestrale, il Comune procederà alla risoluzione della convenzione per colpa e in danno del concessionario.

 

ART.13

 

          Gli assegnatari dei lotti con diritto di superficie, entro sei mesi della notifica dell’avvenuta assegnazione del lotto medesimo, devono presentare il  progetto esecutivo delle opere da realizzare.

          Decorso infruttuosamente tale termine, la richiesta si intende decaduta e si procederà alla revoca dell’assegnazione.

          Dopo la presentazione del progetto esecutivo, nel caso di richiesta di integrazione di documenti da parte dell’U.T.C., che verrà inoltrata all’interessato entro 30 giorni dalla presentazione del progetto esecutivo, ai fini del rilascio della concessione edilizia, l’assegnatario entro i successivi 120 giorni dalla richiesta di integrazione, dovrà produrre la documentazione richiesta pena la decadenza dell’assegnatario dell’area.

          I termini di cui al presente articolo si  intendono perentori salvo cause di forza maggiore, ampiamente documentate e non dipendenti dalla volontà dell’assegnatario.

          La stipula della convenzione,  di cui al precedente art.9, avviene contestualmente al rilascio della concessione edilizia relativa alle opere da realizzare all’interno del lotto assegnato ed i relativi oneri di locazione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di stipula della convenzione medesima.

          La prima rata, riferita al numero dei mesi compresi fra quello di decorrenza del canone medesimo e la fine del semestre in corso, deve essere versata in unica soluzione presso la tesoreria comnale entro il primo mese del periodo di riferimento; in caso di ritardo, si applicano le disposizioni di cui al precedente art.12.

          Tutte le spese contrattuali e conseguenziali relative alla stipula della convenzione sono a carico del concessionario.

 

ART.14

 

          La concessione del diritto di superficie ha la durata di anni trenta e può essere rinnovata per ulteriori anni trenta,  purchè ne venga fatta richiesta dalla dallo avente titolo almeno un anno prima della scadenza.

          Il diritto è esteso:

-    all’utilizzazione del sottosuolo nei limiti necessari all’esecuzione delle opere previste nella concessionaria edilizia;

-    alla realizzazione di un capannone con eventuali annessi secondo il progetto approvato dalla commissione edilizia comunale;

-    al mantenimento e godimento di esse costruzioni e delle relative aree di pertinenza, in favore del concessionario e dei suoi aventi causa, nei limiti e con le modalità fissate nella convenzione.

 

ART.15

 

          Le opere da realizzare a cura dei concessionari devono avere le caratteristiche costruttive e tipologiche, di cui al successivo art.16.

          Tutte le aree, edifici, manufatti ed impianti, rimarranno vincolati alla loro originaria e specifica destinazione fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge o da particolari ed eccezionali esigenze.

          Per superficie utile si intende quella interna dei pavimenti, misurata al netto dello spazio occupato da murature, pilastri , tramezzi, sgiunci, vani di porte e finestre.

 

ART.16

 

          Nei lotti assegnati è consentita, da parte della impresa concessionaria, la costruzione o installazione di capannoni per laboratori con annessi magazzini, depositi, sili, autorimesse, locali per l’esposizione dei beni prodotti, uffici e spazi per la custodia.

          Gli spazi per l’esposizione, uffici e/o per il personale di custodia non possono avere, nel complesso, superficie utile calpestabile superiore al 25% dell’area dell’opificio.

          Tipologie, dimensioni, caratteristiche costruttive e di finitura delle opere di cui al primo comma del presente articolo dovranno rispondere alle esigenze risultanti da apposita relazione tecnico – economica da allegare al progetto, purchè conformi alle vigenti disposizioni comunali in materia di edilizia e di standards urbanistici: è fatto obbligo, in ogni caso, di rispettare le vigenti norme igienico – sanitarie e le leggi in materia di tutela ambientale, specie per le attività e lavorazioni comprese nel decreto assessoriale previsto dall’art.5 della legge regionale 29 dicembre 19981, n.181.

 

ART.17

 

          Le opere realizzate a qualunque titolo nei lotti  non potranno subire modifiche di alcun genere se non quelle regolarmente approvate dagli organi competenti.

          Il comune si riserva il diritto di fare eseguire in qualunque momento, a cura del proprio personale all’uopo incaricato, controlli e verifiche, e di ordinare eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

          Qualora in corso d’opera venissero accertate difformità rispetto al progetto approvato, la sospensione dei lavori a seguito di ordinanza sindacale non interrompe il decorso  dei termini stabiliti per la loro ultimazione.

          La verifica di conformità al progetto approvato delle opere realizzate avverrà con il rilascio del   certificato di agibilità che stabilirà, inoltre, la destinazione d’uso dei singoli locali.

          Nel caso di difformità rispetto al progetto approvato, siano esse accertate in corso d’opera o a fine lavori, il Sindaco ordina l’immediata sospensione della concessione ed il concessionario dovrà provvedere alle necessarie modifiche, entro il termine perentorio che gli verrà assegnato.

          Le operazioni di verifica, ai fini del rilascio del certificato di agibilità, dovranno essere effettuate entro trenta giorni  dalla richiesta del concessionario ed il relativo certificato dovrà essere emesso entro sessanta giorni dell’ultimazione delle opere medesime, salvo maggiori termini derivanti da vigenti disposizioni o da pareri obbligatori, che devono essere resi da parte di altri organi pubblici.

 

Art.18

 

          Il concessionario dovrà rispettare i termini fissati nella concessione edilizia per l’inizio e l’ultimazione delle opere, nonché quelli eventualmente assegnati con ordinanze sindacali.

          In caso di effettiva e comprovata necessità, tuttavia, il comune potrà accordare eventuali proroghe purchè, nel complesso, non superiori a dodici mesi.

          L’inosservanza dei termini comunque prorogati, fissati per l’inizio e l’ultimazione dei lavori, nonché di quelli assegnati con eventuali ordinanze sindacali, comporterà l’automatica decadenza della convenzione per colpa e in danno del concessionario, con l’obbligo da parte del comune di trattenere il corrispettivo della concessione, con l’obbligo da parte del comune di trattenere il corrispettivo della concessione edilizia relativo al periodo intercorrente tra la costituzione del rapporto e la sua estinzione; inoltre, il concessionario resta obbligato al pagamento di una pena pecuniaria a favore del comune corrispondente all’ammontare del canone di locazione di un anno.

 

ART.19

 

          L’immobile deve essere utilizzato esclusivamente dal concessionario.

          E’ tassativamente vietato il reale trasferimento a terzi del diritto di superficie, anche se riferito in tutto o in parte alle aree rimaste inedificate.

          In caso di accertata violazione degli obblighi di cui al precedente comma, la convenzione si intende immediatamente decaduta per colpa e in danno del concessionario.

 

 

ART.20

 

          In caso di cessazione dell’attività lavorativa, la cessione degli immobili realizzati a cura e spese del concessionario a favore di terzi che abbiano i requisiti per insediarsi nell’area artigianale, dovrà  essere autorizzata dal comune, il quale  curerà, altresì, avvalendosi della consulenza dell’ufficio tecnico comunale o dei tecnici all’uopo incaricati, la determinazione del relativo valore di cessione.

          Gli oneri per la determinazione del valore delle opere da cedere saranno a carico del concessionario e verranno versati al comune con le stesse procedure previste per il pagamento degli oneri per le concessioni

edilizie.

          In ogni caso, vengono fatte salve eventuali clausole  contenute in atti relativi a mutui o contributi concessi per la realizzazione degli immobili.

          Nella determinazione del costo di cessione delle opere realizzate dal concessionario non si terrà conto del valore dell’area di sedime, delle urbanizzazioni e delle infrastrutture realizzate dal comune.

 

ART.21

 

          Il concessionario e gli eventuali aventi causa si impegnano a mantenere in buono stato di conservazione, secondo gli standards correnti, tutte le parti del fabbricato e i servizi interni al lotto assegnato.

 

ART.22

 

          Oltre che nei casi previsti dai precedenti articoli, e fatti salvi i casi in cui il fatto assume più grave rilevanza penale, si ha la decadenza della convenzione per colpa e in danno del concessionario qualora:

1)   vengono realizzate opere edilizie gravemente difformi da quelle previste nella concessione medesima;

2)   si verifichino nella impresa modifiche negli scopi istituzionali non tempestivamente comunicati all’amministrazione comunale;

3)   il concessionario ponga in essere atti che, in modo diretto o indiretto, compromettano le finalità pubbliche e sociali per le quali l’insediamento produttivo è stato realizzato;

4)   sia notificata al ne,  quezzo presfficti n giuianodiziario e su istanza dell’istituto di credito che ha concesso all’impresa un mutuo ipotecario per il finanziamento delle costruzioni, l’inadempienza dell’impresa medesima nel pagamento dell’equivalente di almeno due semestralità consecutive del mutuo.

 

ART.23

 

          In caso di decadenza della convenzione per colpa e in danno del concessionario, il diritto di superficie si estingue.  Il  comune diviene proprietario degli edifici e delle opere annesse e ne acquisisce la disponibilità subentrando nei rapporti obbligatori derivanti da mutui ipotecari concessi da istituti di credito per il finanziamento delle costruzioni, con l’obbligo di soddisfare, fino all’estinzione, le ragioni di detti istituti.

 

ART.24

 

          La decadenza della convenzione, per colpa e in danno del concessionario, deve essere approvata dal Consiglio Comunale, che stabilirà, altresì, le sanzioni e l’ammontare delle pene pecuniarie da comminare.

 

ART.25

 

          Ove, per qualsiasi causa, prima della scadenza della concessione si abbia il perimento degli immobili costruiti sul suolo oggetto del diritto di superficie, il concessionario deve comunicare per iscritto al comune, entro sei mesi dal perimento, se intende o meno procedere alla ricostruzione degli immobili.

          In caso affermativo, il comune fisserà nuovamente i termini d’inizio e di ultimazione dei lavori.

          Trascorso il termine di sei mesi sopra indicati, senza  che il concessionario abbia comunicato per iscritto l’intendimento di procedere alla ricostruzione delle opere perite, il diritto di superficie si estingue e il suolo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, ritorna nella completa disponibilità del comune.

 

ART.26

 

          I manufatti realizzati dal concessionario potranno essere ipotecati soltanto a favore di enti pubblici o di diritto pubblico, di istituti bancari  di  interesse  nazionale e di soggetti abilitati alla concessione di mutui

ipotecari alle imprese artigiane o industriali.

 

ART.27

 

          La locazione degli opifici di proprietà comunale è subordinata al pagamento di un canone così come previsto dal precedente art.10 e seguenti.

          Esso terrà conto della superficie utile del capannone, nonché dell’estensione dell’area libera di pertinenza del lotto concesso.

          La locazione del capannone di proprietà del comune si intende estesa anche all’utilizzazione del sottosuolo nei limiti necessari all’esecuzione di opere accessorie eventualmente occorrenti per l’esercizio dell’attività produttiva.

          A fine locazione il concessionario dovrà ripristinare, a richiesta del Comune, lo stato dei luoghi interni ed esterni allorchè, per necessità funzionali, abbia dovuto apportare modifiche regolarmente autorizzate.

 

ART.28

 

          La locazione è esercitata nei limiti e con le modalità fissate nell’apposita convenzione.

          La locazione sancisce il diritto:

1)   all’utilizzazione, ai fini dell’attività produttiva, di un capannone con eventuali servizi annessi;

2)   al mantenimento e godimento di esso impianto e delle relative aree di pertinenza, in favore del locatario e dei suoi aventi causa, nei limiti e secondo le modalità fissate dalla convenzione.

          Tutti gli spazi, edifici, manufatti ed impianti rimangono vincolati alle destinazioni indicate nella predetta convenzione.

          Gli altri aspetti pattizi non previsti dal presente regolamento sono regolati, per quanto applicabili, dalle norme contenute nel capo II della Legge 27 luglio 1978, n.392.

          E’ prerogativa del comune di prevedere nella convenzione la facoltà del concessionario di recedere in qualsiasi momento dal contratto di locazione, a condizione che venga dato avviso, a mezzo di lettera raccomandata, almeno sei mesi prima.

          Sono vietati il comodato e la cessione della locazione, anche se parziali.

          Le parti locate potranno essere utilizzate esclusivamente dal concessionario e per lo svolgimento della attività produttiva dello stesso esercitata.

          La sublocazione degli immobili è consentita, purchè contestualmente venga locata l’azienda; la stessa disposizione si applica nel caso di cessione del contratto.

          Nell’uno e nell’altro caso di cui al comma precedente deve essere richiesto il preventivo nulla osta del comune il quale potrà negarlo per giusta causa con apposita delibera  di giunta recante esposti i motivi del diniego.

 

ART.29

 

          La locazione avrà la durata di sei anni ed il contratto si rinnoverà tacitamente di sei anni in sei anni fino alla scadenza della convenzione, tale rinnovo non avrà luogo se sarà sopravvenuta disdetta, comunicata all’altra parte a mezzo di lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza. Si applica il disposto del 20 comma dell’art.28 della Legge n.392/78.

 

 
ART.30

 

          Il concessionario si obbliga a non porre in essere atti che, in modo diretto o indiretto, possano compromettere le finalità per le quali l’insediamento viene realizzato.

          Esso, inoltre, resta obbligato all’osservanza delle disposizioni contenute nel precedente art.21.

          In caso di accertata inosservanza, il concessionario decade dalla convenzione con la conseguente estinzione del diritto di locazione.

ART.31

 

          Al  fine di accertare il buono stato di conservazione dell’immobile locato, il comune si riserva il diritto di disporre, in qualunque momento, visite di accertamento da parte dei propri tecnici.

          In caso  di accertati deterioramenti, debitamente contestati al concessionario, il comune potrà, con delibera del Consiglio, procedere alla risoluzione del contratto di locazione per fatto e colpa della parte conduttrice.

          La contestazione sarà fatta con lettera raccomandata, assegnando al locatario un termine massimo di trenta giorni per presentare la proprie giustificazioni.

          Alla scadenza della locazione, o in caso di risoluzione del contratto, l’immobile dovrà essere riconsegnato al comune libero di persone e cose; ogni aggiunta, modifica, innovazione, o cambiamenti di destinazione d’uso, che non siano stati regolarmente autorizzati dal comune, comporteranno il risarcimento dei danni ai sensi dell’art.1456 del codice civile.

 

ART.32

 

          La violazione degli obblighi previsti nel contratto di locazione determinerà, in aggiunta alle eventuali sanzioni penali, civili o amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative o regolamentari, anche l’applicazione delle seguenti sanzioni:

A)  decadenza della convenzione qualora:

1)   l’impresa locataria realizzi opere edilizie sostanzialmente difformi da quelle autorizzate;

2)   si verifichino, nella impresa locataria, modifiche non autorizzate negli scopi statutari;

3)   l’impresa locataria ponga in essere atti che, in modo diretto o indiretto, possono compromettere le finalità pubbliche e sociali per le quali l’insediamento produttivo è stato realizzato;

B)  applicazione, nei confronti dell’impresa, di una pena pecuniaria rapportata all’importo delle opere abusivamente eseguite o all’entità e gravità delle violazioni commesse.

          Per la valutazione delle opere contestate, il Comune può avvalersi della consulenza dell’Ufficio Tecnico Erariale o di tecnici esterni appositamente incaricati.

          Le sanzioni  di cui ai punti A e B possono essere cumulabili.

          La decadenza della locazione deve essere dichiarata con delibera del Consiglio Comunale il quale stabilirà, altresì, le sanzioni e l’ammontare della pena pecuniaria da comminare.

 

ART.33

 

          La realizzazione, la manutenzione ed il rifacimento delle opere ricadenti nelle aree per insediamenti produttivi artigianali  è di competenza del Comune, che vi provvede direttamente nel rispetto delle norme che regolano l’esecuzione delle opere pubbliche.

          In caso di accertata necessità tali competenze, nonché la gestione dei servizi reali e formativi da erogare a favore delle imprese, potranno essere affidate a società od organismi consortili appositamente costituiti.

          Potranno far parte delle predette società od organismi consortili gli enti territoriali interessati e società di servizi ed associazioni di categorie firmatarie a livello nazionale di contratti collettivi di lavoro.

          Gli statuti delle società o degli organismi consortili di cui al presente articolo, nonché le convenzioni che regolano i mutui rapporti con il comune, sono approvati  con decreto dell’Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l’artigianato  e la pesca.

 

ART.34

 

          In fase di prima assegnazione delle aree, sarà cura dell’amministrazione Comunale dare ampia diffusione, a mezzo avviso pubblico, della volontà di procedere, nel rispetto delle procedure e dei criteri di cui al presente regolamento, all’assegnazione di lotti urbanizzati ai soggetti interessati. In particolare l’avviso dovrà essere pubblicato per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio del comune e dei comuni viciniori e dovrà contenere le caratteristiche principali dell’iniziativa.

          L’amministrazione intraprenderà ulteriori iniziative (inserti sui quotidiani, incontri con associazioni professionali di imprenditori, etc..)  al fine di dare la più ampia diffusione possibile a quanto oggetto del presente regolamento.

          Una volta definita la fase di prima assegnazione, l’eventuale disponibilità dei lotti sarà assegnata con priorità mediante utilizzo della graduatoria che resta valida fino ad un anno dalla pubblicazione della stessa.