Comune di Sambuca di Sicilia
Provincia Regionale di
Agrigento
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PER L’ASSEGNAZIONE E/O CONCESSIONE DEI LOTTI
E/O RUSTICI INDUSTRIALI COMPRESI NELLE AREE
PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
·
Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.53 del 30/09/1999
·
Adeguato alla Decisione del CO.RE.CO.
- Sezione Centrale- N. 9820/8486 del 9/12/1999
Art.1
Il presente regolamento disciplina
l’assegnazione e/o la concessione dei lotti compresi nel piano di insediamenti
industriali, stabilendo:
1) requisiti e obblighi dei
concessionari;
2) criteri e corrispettivi per
la cessione dei lotti con diritto di superficie o proprietà e per la locazione
dei capannoni;
3) modalità di gestione delle
aree attrezzature per insediamenti produttivi;
4) l’assegnazione del lotto con
diritto di proprietà può avvenire solo in via eccezionale nel rispetto e nei
limiti delle leggi di settore solamente per comprovate esigenze che abbiano
particolare natura di sviluppo ed
occupazionale.
- dal Capo dell’Ufficio Tecnico;
La Commissione è nominata con
determinazione sindacale e dura in carica quattro anni ed è legata alla durata della
legislatura.
I Componenti di cui sopra devono
essere designati entro 30 gg. dalla richiesta; in caso di inadempienza provvede
in via sostitutiva il Sindaco.
La Commissione delibera con
l’intervento dei membri che la compongono. Le deliberazioni sono adottate a
maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del
Presidente. Il Presidente della Consulta per le Attività Produttive, qualora
risulti costituita, ne è componente di diritto. Le funzioni di
Segretario della Commissione vengono svolte dal responsabile dello Sportello
Unico per le attività produttive.
Le sedute della Commissione sono
pubbliche. Ai Componenti della Commissione spetta per ogni seduta e ove
occorrente il trattamento di missione ed il rimborso spese di viaggio nella
misura prevista dalle vigenti norme.
Per quanto non previsto si applicano
le norme contenute nell’Ordinamento degli Enti Locali vigente in Sicilia in materia di adunanze e
deliberazioni.
Il Presidente della Commissione è
tenuto ad informare con relazione annuale il Consiglio Comunale sull’attività
svolta dalla Commissione.
Le richieste avanzate dalle imprese
sono finalizzate:
1) alla concessione con diritto
di superficie o di proprietà dei lotti urbanizzati;
2) alla concessione in locazione
dei capannoni con annessa area di pertinenza.
La
Commissione tenuto conto delle esigenze comprovate e documentate dalle Aziende
può procedere al frazionamento o all’accorpamento dei lotti.
A
corredo della domanda di concessione, redatta in
carta legale, a firma del titolare o del legale
rappresentante dell’impresa, dovrà essere allegata
la seguente documentazione:
1) certificato di iscrizione
all’albo o registro di appartenenza presso la Camera di Commercio;
2) relazione sottoscritta dal
titolare o dal legale rappresentante
dell’impresa sull’attività svolta nell’ultimo biennio e/o su quella che
si intende svolgere nel nuovo insediamento, in particolare dovranno essere
fornite indicazioni sulla consistenza numerica della manodopera già impiegata e
di quella che si presume di impiegare, nonché sulle caratteristiche dei
principali macchinari che si intendono utilizzare nel nuovo impianto;
Inoltre
la ditta, ai fini della valutazione dell’istanza e per procedere alla
formazione di una eventuale graduatoria, contestualmente all’istanza deve
fornire le seguenti notizie:
- se il titolare dell’impresa
richiedente era già proprietario di aree espropriate per la realizzazione di
aree attrezzate per insediamenti produttivi;
- se la ditta esercita la sua
attività nel centro urbano;
- la capacità di sviluppo, la
potenzialità produttiva ed il livello occupazionale che la ditta intende
raggiungere;
- il sostegno e/o l’aumento
dell’indotto produttivo ed economico locale dell’attività;
- il grado di inquinamento che
l’attività esercita nel centro abitato (rumorosità, contaminazione ambientale,
tossicità o lavorazioni altamente inquinanti)
- se l’impresa è destinataria
di finanziamenti pubblici finalizzati all’ammodernamento e/o ampliamento della
propria attività;
- progetto di massima delle
opere da realizzare.
La
commissione valuta l’ammissibilità di ogni singola richiesta di concessione
attraverso l’esame della documentazione presentata.
L’assegnazione
dei lotti avviene attraverso la redazione di una eventuale graduatoria di tutti
i richiedenti a seconda dei requisiti posseduti .
I requisiti di imprenditore artigiano e di impresa artigiana sono quelli enunciati dalla Legge 18.02.1986 n.3 che qui si intendono richiamati.
1) titolare di impresa richiedente già proprietario di aree
espropriate per la realizzazione del
P.I.P punti da 1 a 10
2) titolare di impresa già operante nell’area urbana del Comune di Sambuca la cui attività deve
essere trasferita nell’area P.I.P punti10
3) capacità di sviluppo delle professionalità
produttive e dei livelli occupazionali (costituiscono elementi di valutazione il potenziamento
delle attività preesistenti, l’avvio di nuove e di concrete iniziative,
l’assunzione di nuovo personale e
costituzione di corsi per la formazione giovanile) punti da 1 a 10
4) sostegno e/o aumento dell’indotto produttivo
economico e locale; punti da 1 a 10
5) grado di inquinamento ( costituisce elemento
preferenziale l’impatto negativo che l’attività esercita sul centro abitato, e
nell’area P.I.P. ) punti da 1 a 10
La Commissione, su richiesta di un
singolo componente, in sede di esame
delle domande, può disporre la regolamentazione di quelle incomplete assegnando
a tale scopo un termine non superiore a trenta giorni. La stessa potrà,
inoltre, chiedere documenti integrativi e nuovi elementi di analisi allorquando
quelli presentati non siano sufficienti ai fini di una corretta ed obiettiva
valutazione.
I pareri definitivi della commissione,
nonché le eventuali graduatorie con i relativi punteggi assegnati, vengono
trasmessi al Sindaco il quale ne dà comunicazione scritta agli interessati nel
termine di venti giorni.
I requisiti di imprenditore artigiano
e di impresa artigiana sono quelli enunciati nella legge regionale 18 febbraio
1986, n.3 e che qui si intendono richiamati.
ART.7
Nell’Area per insediamenti produttivi
possono insediarsi anche piccole e medie imprese industriali per un massimo del
20% (venti per cento) delle aree urbanizzate o della superficie complessiva dei
capannoni.
Alle iniziative promosse dai consorzi
o cooperative di artigiani è riservato il 20% (venti per cento) della
superficie totale dei lotti e dei capannoni.
ART.8
La scelta dell’area o del capannone da
assegnare all’impresa richiedente è determinata dalla giunta comunale, in forza
dell’art. 15 della L.R. n. 44/91.
Tale
scelta dovrà tenere conto delle dimensioni, caratteristiche e potenzialità
produttive del nuovo impianto.
Dall’avvenuta assegnazione verrà data
comunicazione scritta all’impresa richiedente, la quale, entro trenta giorni
dalla notifica, dovrà comunicare, a mezzo raccomandata, il proprio assenso.
Decorso infruttuosamente il tempo
assegnato, la richiesta si intende decaduta e si procederà alla revoca della
assegnazione.
ART.9
La formale concessione è subordinata alla stipula di apposita convenzione
sottoscritta dal Sindaco e dal titolare, o legale rappresentante, dell’impresa
concessionaria.
ART.10
La concessione con diritto di
superficie dei lotti urbanizzati e la locazione degli opifici è subordinata al
pagamento di un canone annuo che sarà fissato dal Comune con apposito atto
deliberativo, sulla base della spesa preventiva per la manutenzione, stimata su
base quinquennale, delle opere
infrastrutturali e degli opifici medesimi.
ART.11
Il canone di cui al precedente
articolo 10 è versato presso la tesoreria comunale in quote semestrali
anticipate.
Tale canone è soggetto all’aggiornamento
quinquennale secondo il criterio assunto a base per la determinazione del
canone iniziale, seguendo le variazioni intervenute nel periodo sugli elementi
che lo compongono.
Il versamento delle rate semestrali
anticipate deve essere effettuato, in unica soluzione, improrogabilmente entro
il primo mese di ogni semestre
dell’anno in riferimento.
ART.12
Nel caso di ritardato pagamento della
rata del canone, il concessionario è tenuto a pagare, oltre alla rata stessa,
anche un’indennità di mora così calcolata:
- dieci per cento della rata semestrale, per
il primo mese di ritardo;
- dieci per cento della rata semestrale, per
il secondo mese di ritardo;
- dieci per cento della rata semestrale, per
il terzo mese di ritardo;
- dieci per cento della rata semestrale, per
il quarto mese di ritardo;
- dieci per cento della rata semestrale, per
il quinto mese di ritardo.
Le indennità di mora relative ai vari
mesi di ritardo vanno cumulate.
Ove il ritardo superi il quinto mese
oltre la scadenza stabilita per il pagamento della rata semestrale, il Comune
procederà alla risoluzione della convenzione per colpa e in danno del
concessionario.
ART.13
Gli assegnatari dei lotti con diritto
di superficie, entro sei mesi della notifica dell’avvenuta assegnazione del
lotto medesimo, devono presentare il
progetto esecutivo delle opere da realizzare.
Decorso infruttuosamente tale termine,
la richiesta si intende decaduta e si procederà alla revoca dell’assegnazione.
Dopo la presentazione del progetto
esecutivo, nel caso di richiesta di integrazione di documenti da parte
dell’U.T.C., che verrà inoltrata all’interessato entro 30 giorni dalla
presentazione del progetto esecutivo, ai fini del rilascio della concessione
edilizia, l’assegnatario entro i successivi 120 giorni dalla richiesta di
integrazione, dovrà produrre la documentazione richiesta pena la decadenza
dell’assegnatario dell’area.
I termini di cui al presente articolo
si intendono perentori salvo cause di
forza maggiore, ampiamente documentate e non dipendenti dalla volontà
dell’assegnatario.
La stipula della convenzione, di cui al precedente art.9, avviene
contestualmente al rilascio della concessione edilizia relativa alle opere da
realizzare all’interno del lotto assegnato ed i relativi oneri di locazione
decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di stipula della
convenzione medesima.
La prima rata, riferita al numero dei
mesi compresi fra quello di decorrenza del canone medesimo e la fine del
semestre in corso, deve essere versata in unica soluzione presso la tesoreria
comnale entro il primo mese del periodo di riferimento; in caso di ritardo, si
applicano le disposizioni di cui al precedente art.12.
Tutte le spese contrattuali e
conseguenziali relative alla stipula della convenzione sono a carico del
concessionario.
ART.14
La concessione del diritto di
superficie ha la durata di anni trenta e può essere rinnovata per ulteriori
anni trenta, purchè ne venga fatta
richiesta dalla dallo avente titolo almeno un anno prima della scadenza.
Il diritto è esteso:
- all’utilizzazione del sottosuolo nei limiti
necessari all’esecuzione delle opere previste nella concessionaria edilizia;
- alla realizzazione di un capannone con
eventuali annessi secondo il progetto approvato dalla commissione edilizia
comunale;
- al mantenimento e godimento di esse
costruzioni e delle relative aree di pertinenza, in favore del concessionario e
dei suoi aventi causa, nei limiti e con le modalità fissate nella convenzione.
ART.15
Le opere da realizzare a cura dei
concessionari devono avere le caratteristiche costruttive e tipologiche, di cui
al successivo art.16.
Tutte
le aree, edifici, manufatti ed impianti, rimarranno vincolati alla loro
originaria e specifica destinazione fatti salvi i casi espressamente previsti
dalla legge o da particolari ed eccezionali esigenze.
Per
superficie utile si intende quella interna dei pavimenti, misurata al netto
dello spazio occupato da murature, pilastri , tramezzi, sgiunci, vani di porte
e finestre.
Gli
spazi per l’esposizione, uffici e/o per il personale di custodia non possono
avere, nel complesso, superficie utile calpestabile superiore al 25% dell’area
dell’opificio.
Tipologie,
dimensioni, caratteristiche costruttive e di finitura delle opere di cui al
primo comma del presente articolo dovranno rispondere alle esigenze risultanti
da apposita relazione tecnico – economica da allegare al progetto, purchè
conformi alle vigenti disposizioni comunali in materia di edilizia e di
standards urbanistici: è fatto obbligo, in ogni caso, di rispettare le vigenti
norme igienico – sanitarie e le leggi in materia di tutela ambientale, specie
per le attività e lavorazioni comprese nel decreto assessoriale previsto
dall’art.5 della legge regionale 29 dicembre 19981, n.181.
Le
opere realizzate a qualunque titolo nei lotti
non potranno subire modifiche di alcun genere se non quelle regolarmente
approvate dagli organi competenti.
Il comune
si riserva il diritto di fare eseguire in qualunque momento, a cura del proprio
personale all’uopo incaricato, controlli e verifiche, e di ordinare eventuali
modifiche che si rendessero necessarie.
Qualora
in corso d’opera venissero accertate difformità rispetto al progetto approvato,
la sospensione dei lavori a seguito di ordinanza sindacale non interrompe il
decorso dei termini stabiliti per la
loro ultimazione.
La
verifica di conformità al progetto approvato delle opere realizzate avverrà con
il rilascio del certificato di
agibilità che stabilirà, inoltre, la destinazione d’uso dei singoli locali.
Nel
caso di difformità rispetto al progetto approvato, siano esse accertate in
corso d’opera o a fine lavori, il Sindaco ordina l’immediata sospensione della
concessione ed il concessionario dovrà provvedere alle necessarie modifiche,
entro il termine perentorio che gli verrà assegnato.
Le
operazioni di verifica, ai fini del rilascio del certificato di agibilità,
dovranno essere effettuate entro trenta giorni
dalla richiesta del concessionario ed il relativo certificato dovrà
essere emesso entro sessanta giorni dell’ultimazione delle opere medesime,
salvo maggiori termini derivanti da vigenti disposizioni o da pareri
obbligatori, che devono essere resi da parte di altri organi pubblici.
Il
concessionario dovrà rispettare i termini fissati nella concessione edilizia
per l’inizio e l’ultimazione delle opere, nonché quelli eventualmente assegnati
con ordinanze sindacali.
In caso
di effettiva e comprovata necessità, tuttavia, il comune potrà accordare
eventuali proroghe purchè, nel complesso, non superiori a dodici mesi.
L’inosservanza
dei termini comunque prorogati, fissati per l’inizio e l’ultimazione dei
lavori, nonché di quelli assegnati con eventuali ordinanze sindacali,
comporterà l’automatica decadenza della convenzione per colpa e in danno del
concessionario, con l’obbligo da parte del comune di trattenere il
corrispettivo della concessione, con l’obbligo da parte del comune di
trattenere il corrispettivo della concessione edilizia relativo al periodo
intercorrente tra la costituzione del rapporto e la sua estinzione; inoltre, il
concessionario resta obbligato al pagamento di una pena pecuniaria a favore del
comune corrispondente all’ammontare del canone di locazione di un anno.
L’immobile
deve essere utilizzato esclusivamente dal concessionario.
E’
tassativamente vietato il reale trasferimento a terzi del diritto di
superficie, anche se riferito in tutto o in parte alle aree rimaste
inedificate.
In
caso di accertata violazione degli obblighi di cui al precedente comma, la
convenzione si intende immediatamente decaduta per colpa e in danno del
concessionario.
In
caso di cessazione dell’attività lavorativa, la cessione degli immobili
realizzati a cura e spese del concessionario a favore di terzi che abbiano i
requisiti per insediarsi nell’area artigianale, dovrà essere autorizzata dal comune, il quale curerà, altresì, avvalendosi della consulenza dell’ufficio
tecnico comunale o dei tecnici all’uopo incaricati, la determinazione del
relativo valore di cessione.
Gli
oneri per la determinazione del valore delle opere da cedere saranno a carico
del concessionario e verranno versati al comune con le stesse procedure
previste per il pagamento degli oneri per le concessioni
edilizie.
In
ogni caso, vengono fatte salve eventuali clausole contenute in atti relativi a mutui o contributi concessi per la
realizzazione degli immobili.
Nella
determinazione del costo di cessione delle opere realizzate dal concessionario
non si terrà conto del valore dell’area di sedime, delle urbanizzazioni e delle
infrastrutture realizzate dal comune.
Il
concessionario e gli eventuali aventi causa si impegnano a mantenere in buono
stato di conservazione, secondo gli standards correnti, tutte le parti del
fabbricato e i servizi interni al lotto assegnato.
Oltre che nei casi previsti dai
precedenti articoli, e fatti salvi i casi in cui il fatto assume più grave rilevanza
penale, si ha la decadenza della convenzione per colpa e in danno del
concessionario qualora:
1) vengono realizzate opere
edilizie gravemente difformi da quelle previste nella concessione medesima;
2) si verifichino nella impresa modifiche
negli scopi istituzionali non tempestivamente comunicati all’amministrazione
comunale;
3) il concessionario ponga in
essere atti che, in modo diretto o indiretto, compromettano le finalità
pubbliche e sociali per le quali l’insediamento produttivo è stato realizzato;
4) sia notificata al ne, quezzo presfficti n giuianodiziario e su
istanza dell’istituto di credito che ha concesso all’impresa un mutuo
ipotecario per il finanziamento delle costruzioni, l’inadempienza dell’impresa
medesima nel pagamento dell’equivalente di almeno due semestralità consecutive
del mutuo.
In caso di decadenza della convenzione
per colpa e in danno del concessionario, il diritto di superficie si
estingue. Il comune diviene proprietario degli edifici e delle opere annesse e
ne acquisisce la disponibilità subentrando nei rapporti obbligatori derivanti
da mutui ipotecari concessi da istituti di credito per il finanziamento delle
costruzioni, con l’obbligo di soddisfare, fino all’estinzione, le ragioni di
detti istituti.
La decadenza della convenzione, per
colpa e in danno del concessionario, deve essere approvata dal Consiglio
Comunale, che stabilirà, altresì, le sanzioni e l’ammontare delle pene
pecuniarie da comminare.
Ove,
per qualsiasi causa, prima della scadenza della concessione si abbia il
perimento degli immobili costruiti sul suolo oggetto del diritto di superficie,
il concessionario deve comunicare per iscritto al comune, entro sei mesi dal
perimento, se intende o meno procedere alla ricostruzione degli immobili.
In
caso affermativo, il comune fisserà nuovamente i termini d’inizio e di
ultimazione dei lavori.
Trascorso
il termine di sei mesi sopra indicati, senza
che il concessionario abbia comunicato per iscritto l’intendimento di procedere
alla ricostruzione delle opere perite, il diritto di superficie si estingue e
il suolo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, ritorna nella
completa disponibilità del comune.
I
manufatti realizzati dal concessionario potranno essere ipotecati soltanto a
favore di enti pubblici o di diritto pubblico, di istituti bancari di
interesse nazionale e di
soggetti abilitati alla concessione di mutui
ipotecari alle imprese artigiane o industriali.
La locazione degli opifici di
proprietà comunale è subordinata al pagamento di un canone così come previsto
dal precedente art.10 e seguenti.
Esso
terrà conto della superficie utile del capannone, nonché dell’estensione
dell’area libera di pertinenza del lotto concesso.
La
locazione del capannone di proprietà del comune si intende estesa anche
all’utilizzazione del sottosuolo nei limiti necessari all’esecuzione di opere
accessorie eventualmente occorrenti per l’esercizio dell’attività produttiva.
A
fine locazione il concessionario dovrà ripristinare, a richiesta del Comune, lo
stato dei luoghi interni ed esterni allorchè, per necessità funzionali, abbia
dovuto apportare modifiche regolarmente autorizzate.
La locazione è esercitata nei limiti e
con le modalità fissate nell’apposita convenzione.
La
locazione sancisce il diritto:
1) all’utilizzazione, ai fini
dell’attività produttiva, di un capannone con eventuali servizi annessi;
2) al mantenimento e godimento
di esso impianto e delle relative aree di pertinenza, in favore del locatario e
dei suoi aventi causa, nei limiti e secondo le modalità fissate dalla
convenzione.
Tutti
gli spazi, edifici, manufatti ed impianti rimangono vincolati alle destinazioni
indicate nella predetta convenzione.
Gli altri
aspetti pattizi non previsti dal presente regolamento sono regolati, per quanto
applicabili, dalle norme contenute nel capo II della Legge 27 luglio 1978,
n.392.
E’
prerogativa del comune di prevedere nella convenzione la facoltà del
concessionario di recedere in qualsiasi momento dal contratto di locazione, a
condizione che venga dato avviso, a mezzo di lettera raccomandata, almeno sei
mesi prima.
Sono
vietati il comodato e la cessione della locazione, anche se parziali.
Le
parti locate potranno essere utilizzate esclusivamente dal concessionario e per
lo svolgimento della attività produttiva dello stesso esercitata.
La
sublocazione degli immobili è consentita, purchè contestualmente venga locata
l’azienda; la stessa disposizione si applica nel caso di cessione del
contratto.
Nell’uno
e nell’altro caso di cui al comma precedente deve essere richiesto il
preventivo nulla osta del comune il quale potrà negarlo per giusta causa con
apposita delibera di giunta recante
esposti i motivi del diniego.
La
locazione avrà la durata di sei anni ed il contratto si rinnoverà tacitamente
di sei anni in sei anni fino alla scadenza della convenzione, tale rinnovo non
avrà luogo se sarà sopravvenuta disdetta, comunicata all’altra parte a mezzo di
lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza. Si applica il
disposto del 20 comma dell’art.28 della Legge n.392/78.
Il
concessionario si obbliga a non porre in essere atti che, in modo diretto o indiretto,
possano compromettere le finalità per le quali l’insediamento viene realizzato.
Esso,
inoltre, resta obbligato all’osservanza delle disposizioni contenute nel
precedente art.21.
In
caso di accertata inosservanza, il concessionario decade dalla convenzione con
la conseguente estinzione del diritto di locazione.
Al fine di accertare il buono stato di
conservazione dell’immobile locato, il comune si riserva il diritto di
disporre, in qualunque momento, visite di accertamento da parte dei propri
tecnici.
In
caso di accertati deterioramenti,
debitamente contestati al concessionario, il comune potrà, con delibera del
Consiglio, procedere alla risoluzione del contratto di locazione per fatto e
colpa della parte conduttrice.
La
contestazione sarà fatta con lettera raccomandata, assegnando al locatario un
termine massimo di trenta giorni per presentare la proprie giustificazioni.
Alla
scadenza della locazione, o in caso di risoluzione del contratto, l’immobile
dovrà essere riconsegnato al comune libero di persone e cose; ogni aggiunta,
modifica, innovazione, o cambiamenti di destinazione d’uso, che non siano stati
regolarmente autorizzati dal comune, comporteranno il risarcimento dei danni ai
sensi dell’art.1456 del codice civile.
La
violazione degli obblighi previsti nel contratto di locazione determinerà, in
aggiunta alle eventuali sanzioni penali, civili o amministrative previste dalle
vigenti disposizioni legislative o regolamentari, anche l’applicazione delle
seguenti sanzioni:
A) decadenza della convenzione qualora:
1) l’impresa locataria realizzi opere edilizie
sostanzialmente difformi da quelle autorizzate;
2) si verifichino, nella impresa locataria,
modifiche non autorizzate negli scopi statutari;
3) l’impresa locataria ponga in essere atti che,
in modo diretto o indiretto, possono compromettere le finalità pubbliche e
sociali per le quali l’insediamento produttivo è stato realizzato;
B) applicazione, nei confronti dell’impresa, di
una pena pecuniaria rapportata all’importo delle opere abusivamente eseguite o
all’entità e gravità delle violazioni commesse.
Per
la valutazione delle opere contestate, il Comune può avvalersi della consulenza
dell’Ufficio Tecnico Erariale o di tecnici esterni appositamente incaricati.
Le
sanzioni di cui ai punti A e B possono
essere cumulabili.
La
decadenza della locazione deve essere dichiarata con delibera del Consiglio
Comunale il quale stabilirà, altresì, le sanzioni e l’ammontare della pena
pecuniaria da comminare.
La realizzazione,
la manutenzione ed il rifacimento delle opere ricadenti nelle aree per
insediamenti produttivi artigianali è
di competenza del Comune, che vi provvede direttamente nel rispetto delle norme
che regolano l’esecuzione delle opere pubbliche.
In
caso di accertata necessità tali competenze, nonché la gestione dei servizi
reali e formativi da erogare a favore delle imprese, potranno essere affidate a
società od organismi consortili appositamente costituiti.
Potranno
far parte delle predette società od organismi consortili gli enti territoriali
interessati e società di servizi ed associazioni di categorie firmatarie a
livello nazionale di contratti collettivi di lavoro.
Gli
statuti delle società o degli organismi consortili di cui al presente articolo,
nonché le convenzioni che regolano i mutui rapporti con il comune, sono
approvati con decreto dell’Assessore
regionale per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca.
In
fase di prima assegnazione delle aree, sarà cura dell’amministrazione Comunale
dare ampia diffusione, a mezzo avviso pubblico, della volontà di procedere, nel
rispetto delle procedure e dei criteri di cui al presente regolamento,
all’assegnazione di lotti urbanizzati ai soggetti interessati. In particolare l’avviso
dovrà essere pubblicato per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio del comune
e dei comuni viciniori e dovrà contenere le caratteristiche principali
dell’iniziativa.
L’amministrazione
intraprenderà ulteriori iniziative (inserti sui quotidiani, incontri con
associazioni professionali di imprenditori, etc..) al fine di dare la più ampia diffusione possibile a quanto
oggetto del presente regolamento.
Una
volta definita la fase di prima assegnazione, l’eventuale disponibilità dei
lotti sarà assegnata con priorità mediante utilizzo della graduatoria che resta
valida fino ad un anno dalla pubblicazione della stessa.