STATUTO DEL COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA
(Provincia di Agrigento)
PRINCIPI GENERALI
Questo Comune, ente autonomo
locale è circoscrizione di decentramento statale e regionale, esercita le
funzioni proprie e quelle trasferite e delegate con leggi statali o regionali
secondo i principi costituzionali, le leggi comunitarie, statali e regionali,
le norme del presente statuto e dei regolamenti comunali. Il territorio del Comune con il capoluogo,
le frazioni e gli agglomerati sono descritti nell'allegata scheda. La loro modifica, all'interno del territorio
comunale, può essere disposta dal consiglio comunale previa consultazione
popolare. La sede comunale è ubicata
nel capoluogo, ove si svolgono le adunanze degli organi elettivi, in casi
eccezionali o per particolari esigenze l'organo può riunirsi in luoghi diversi,
previo avviso al pubblico. Nella sede
comunale un apposito spazio, idoneo a garantire l'accessibilità, l'integralità
e la facilità di lettura, è destinato all'albo pretorio per la pubblicazione
degli atti e degli avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai
regolamenti. Il messo comunale cura ed è responsabile dell'affissione degli
atti e avvisi che saranno trascritti in apposito registro; lo stesso avrà cura
di trascrivere gli estremi di pubblicazione sugli atti pubblicati. Sono,
comunque, fatte salve le funzioni e le responsabilità del segretario comunale
previste dalle vigenti norme. Il gonfalone, lo stemma o altri segni distintivi
del Comune potranno essere utilizzati in pubbliche cerimonie; altre esibizioni
o altri usi saranno oggetto di regolamento.
Scheda (elementi distintivi) all'art. 1
a) Sambuca di Sicilia è un
Comune della Provincia di Agrigento e sorge in una zona collinosa a metri 349
sul livello del mare. Il territorio, che si estende per complessivi 9.588
ettari, confina a nord con territorio di Contessa Entellina e Giuliana, a est
con quello di Caltabellotta, ad ovest con quello di S. Margherita di Belice, a
sud-ovest con quello di Menfi e Sciacca. Dopo il 1860, anno in cui la Sicilia
fu annessa al Regno d'Italia, venne aggiunto al nome del paese
"Zabut", che nel 1922 in una seduta del consiglio comunale fu
sostituito con "di Sicilia". Oggi il consiglio comunale fa voti che
previo referendum popolare, venga ripristinata l'antica denominazione e cioè
Sambuca-Zabut al posto di Sambuca di Sicilia.
b) La sede comunale è indicata nella residenza comunale, sita in Sambuca di Sicilia, corso Umberto I.
c) Le adunanze degli organi elettivi si svolgono, di norma, nella sede comunale ex convento dei Carmelitani, sito in Sambuca di Sicilia con accesso dal corso Umberto I.
d) Il Comune ha un proprio stemma che è rappresentato da un'arpa e una stella racchiusa tra due ali con sopra una corona a sette punte e con in basso la scritta "Volat ad aethera virtus" come da allegata scheda con lettera "A" e un proprio gonfalone che è costituito da uno stendardo di colore azzurro e di una forma rettangolare come da allegata scheda con lettera "B" depositata presso la residenza municipale, il cui uso e riproduzione sono riservati al Comune, che solo ha a facoltà di autorizzarne, con provvedimento del consiglio comunale,l'utilizzo da parte di terzi.
e) A seguito del sisma del gennaio 1968 il Comune ha effettuato un trasferimento parziale delle vecchie abitazioni determinando la nascita di un grosso agglomerato urbano in contrada Conserva, da configurarsi ormai come una frazione.
f) Il Comune si fregia del titolo di città per le
sue origini antiche.
Il Comune rappresenta e cura gli interessi della propria comunità, costituita dai cittadini residenti e da coloro che hanno un rapporto qualificato per ragioni di lavoro, di studio, o di utenza di servizio, promuovendone il progresso civile, sociale ed economico e garantendo la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità.
Il Comune in particolare opera per:
- rimuovere ostacoli allo sviluppo della persona umana e garantire la parità giuridica, economica, sociale e le pari opportunità;
- promuovere e sostenere le attività culturali, sportive, ricreative dei giovani in particolare e degli anziani valorizzandone la funzione sociale;
-
valorizzare la capacità culturale e professionale dei lavoratori e delle lavoratrici;
- garantire
la funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata;
- organizzare un organico assetto del territorio per favorire lo
sviluppo di tutta la comunità, per fornire, anche nelle frazioni, i servizi
necessari per ridurre il divario e gli svantaggi che possono derivare dalla
diversificazione del territorio e per il recupero del patrimonio culturale ed
edilizio;
- garantire un'efficace servizio di assistenza sociale e il diritto alla salute di ogni cittadino ed in particolare delle fasce sociali più deboli;
- promuovere ed assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini singoli o associati alla vita politico-amministrativa della comunità;
- promuovere l'integrazione culturale, economica e sociale tra cittadini di cultura ed etnie diverse onde favorire una cultura di solidarietà e di pace; - tutelare l'ambiente, il paesaggio e il patrimonio artistico, architettonico e monumentale al fine di consentire la fruizione attuale e preservarli per le future generazioni;
- promuovere
e favorire la realizzazione del diritto alla casa per tutti i cittadini;
- garantire
il diritto allo studio;
- garantire l'attuazione di efficienti servizi sociali, anche con il concorso delle associazioni del volontariato, tutelare l'esigenza della maternità, operare l'attuazione dei diritti dei minori, handicappati, anziani, disabili, e per la prevenzione e il superamento della tossicodipendenza.
Per la realizzazione delle proprie finalità il Comune adotterà il metodo e gli strumenti della programmazione, concorrerà alle determinazione degli obiettivi dei propri piani e programmi e di quelli dello Stato e della Regione consultando sindacati, formazioni sociali ed economiche o culturali operanti sul suo territorio. E istituita la benemerenza comunale "Arpa d'Oro", le finalità ed il conferimento saranno stabiliti da apposito regolamento.
Art. 3
Attività normative
Le disposizioni dello statuto, fonte primaria dell'ordinamento comunale, nell'ambito dei principi e delle norme delle leggi statali e regionali, costituiscono le norme fondamentali per l'organizzazione del Comune e determinano le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici pubblici, le forme di collaborazione fra comuni, della partecipazione popolare, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi. Con appositi regolamenti saranno emanate, nel rispetto della legislazione vigente, le norme attuative e procedurali dei vari istituti dello statuto; inoltre, i regolamenti vigenti dovranno essere aggiornati in conformità alle disposizioni statutarie. Il consiglio comunale esercita, a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, la podestà regolamentare per le materie demanate dalla legge e dallo statuto, per le materie di competenza del Comune e dei suoi organi. Le modifiche statutarie regolamentari non possono essere apportate nel semestre antecedente il rinnovo del consiglio comunale; tale iniziativa è riconosciuta a qualsiasi consigliere, alla giunta e almeno al 10% dei cittadini. Ogni modifica statutaria segue la procedura dell'art. 4 della legge n. 142/90, recepito dalla legge regionale n. 48/91. I regolamenti e le loro modifiche entrano in vigore decorsi 15 giorni dalla data della loro ripubblicazione all'albo pretorio, da effettuare dopo l'approvazione della relativa delibera di adozione. Lo statuto, i regolamenti, le ordinanze e le direttive che dispongono ingenerale sull'organizzazione, sulla interpretazione di norme comunali o che riguardino le generalità dei cittadini, oltre che pubblicati all'albo pretorio per almeno 90 giorni e pubblicizzati in modo da favorirne la più ampia conoscenza da parte dei cittadini e degli interessati, dovranno essere raccolti a cura del segretario comunale per tipo e tenuti a disposizione dei cittadini. Spetta al consiglio l'interpretazione autentica delle norme statutarie e regolamentari, alla giunta e al sindaco quella relativa agli atti di loro competenza, mentre compete al segretario l'emanazione di circolari e di direttive per l'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari.
PARTECIPAZIONE
Art. 4
Il Comune favorisce le forme associative e di cooperazione, le organizzazioni di volontariato, di enti e gruppi informali senza scopo di lucro, aventi sede nel territorio comunale ed operanti nei settori di rilevanza sociale, culturale, educativa, artistica, sportiva, dell'occupazione, del tempo libero, senza distinzione di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Il Comune, nel rispetto delle vigenti norme, può intervenire a favore o può stipulare con i predetti apposite convenzioni per una migliore gestione di specifiche attività che rientrino nelle sue finalità. E' istituito un albo, articolato per settori, ove vengono iscritti a domanda, gli organismi associativi di cui al primo comma. L'iscrizione avviene previo atto deliberativo della giunta comunale che ne verifica i necessari presupposti. Qualora l'associazione iscritta all'albo perda uno dei requisiti occorrenti, si proceda alla cancellazione dall'albo mediante deliberazione della stessa giunta I diritti delle associazioni saranno regolati da apposito regolamento.
Art. 5
Consultazione
Il consiglio comunale istituirà, entro sei mesi dall'entrata in vigore dello statuto, organismi di consultazione e ne disciplinerà il funzionamento e la consultazione con apposito regolamento al fine di garantire un diretto collegamento fra il Comune e i cittadini e gli organismi associativi di cui all'articolo precedente nelle definizioni di scelte amministrative, sia in modo generalizzato e continuo che per singole materie o provvedimenti. La consultazione di detti organismi, se costituiti, è obbligatoria e gli organi comunali devono tenerne conto nell'emissione dei loro provvedimenti, tranne che il parere pervenga oltre trenta giorni dalla richiesta; devono, altresì, motivare decisioni non conformi. Gli organi comunali, secondo le modalità e i tempi stabiliti dall'apposito regolamento, possono, nell'ambito delle proprie competenze e per materie di esclusiva competenza locale, effettuare consultazioni, anche per particolari settori di popolazione o territoriali, mediante questionari, indagini, assemblee, udienze.
Art. 6
I cittadini, le associazioni e gli organismi di cui all'art. 4 possono, come previsto dall'apposito regolamento, rivolgere per iscritto agli organi dell'amministrazione:
- istanze su questioni di carattere specifico;
- petizioni su questioni di carattere generale.
Le risposte dovranno essere fornite entro 30 giorni e, nel caso comportino l'adozione di specifici provvedimenti, l'organo competente dovrà provvedervi nel termine di ulteriori trenta giorni, qualora non abbia rigettato la richiesta con risposta motivata. Il regolamento stabilirà le modalità e i tempi per l'esercizio del diritto distanza e di petizione da esercitare nei confronti degli organi collegiali.
Art. 7
Diritto di udienza
I cittadini e gli organismi di cui al predetto art. 4, hanno diritto di essere ricevuti ed ascoltati dal sindaco e dagli assessori competenti in giorni prefissati e pubblicizzati all'albo e nell'ufficio interessato oppure su appuntamento per illustrare problemi di interesse generale. Il regolamento potrà disciplinare i modi e i tempi in cui i rappresentanti degli organismi di cui al precedente art. 4 possono, in udienza pubblica, essere ascoltati dagli organi collegiali; inoltre, potrà prevedere i rimedi contro eventuali omissioni o arbitri. Il regolamento previsto dal 3° comma del successivo art. 11 disciplinerà l'audizione degli interessati al procedimento.
Art. 9
Referendum
a) lo richieda non meno del 20% degli elettori iscritti nelle liste elettorali al momento della presentazione della richiesta;
b) lo
deliberi il consiglio comunale a maggioranza assoluta dei competenti.
Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali hanno diritto di partecipare al referendum che non può coincidere con altre consultazioni elettorali, dalle quali deve intervallarsi di almeno 30 giorni. La richiesta di referendum deve indicare in modo chiaro e sintetico il quesito e contenere non più di due quesiti alternativi. La proposta referendaria, la cui ammissibilità sarà valutata, in assenza di difensore civico, dal segretario comunale, mentre il consiglio delibererà la copertura finanziaria delle operazioni referendarie, è approvata con la maggioranza dei voti validi e a condizione che abbia partecipato alla votazione almeno la maggioranza degli aventi diritto. Se l'esito è stato favorevole, il sindaco è tenuto a proporre al consiglio comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, l'argomento oggetto del referendum. Il consiglio deciderà in merito, motivando adeguatamente l'eventuale decisione non conforme all'esito della consultazione.
Art. 10
Limiti ed esclusioni
Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa e dal referendum le seguenti materie:
a) imposte,
tasse, tributi e bilancio;
b)
espropriazioni per pubblica utilità;
c)
designazione e nomine o questioni concernenti persone;
d)
annullamento, revoca o abrogazione di atti amministrativi;
e) stato
giuridico del personale;
f) attività
amministrative vincolate da leggi statali o regionali.
Diritto di accesso e
partecipazione al procedimento
Tutti gli atti del Comune
sono pubblici, affissi all'albo pretorio ed esposti presso altre sedi comunali,
ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge, di
regolamento o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del
sindaco, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa
pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone o di enti o imprese.
Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli
atti e dei provvedimenti adottati dal Comune, di ottenerne copia, previo
pagamento dei soli costi secondo le modalità stabilite con apposito regolamento
adottato ai sensi della legge regionale n. 10/91. La partecipazione al
procedimento è disciplinata da apposito regolamento in cui saranno stabiliti
procedure, modi e tempi, così come previsto dalla legge regionale n. 10 del 30
aprile 1991. Il citato regolamento disciplinerà l'intervento di coloro che sono
portatori di interessi pubblici o privati e delle associazioni o degli
organismi di cui all'art. 4, portatori di interessi diffusi e, inoltre,
regolerà il diritto di prendere visione degli atti del procedimento e dei
documenti relativi, di presentare memorie e documenti pertinenti al
procedimento stesso.
Art. 12
Difensore civico
E' istituito l'ufficio del difensore civico a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, con il potere di intervenire, su richiesta dei cittadini o su propria iniziativa, segnalando disfunzioni carenze e ritardi agli organi competenti e, in caso di inadempienza, investendo il consiglio comunale. Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale a scrutinio segreto a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri in carica, fra i cittadini, eleggibili alla carica di consigliere comunale e che diano garanzia di indipendenza, probità, competenze ed esperienza giuridico-amministrativa. Le proposte per la nomina a difensore civico possono essere fatte anche dalle associazioni di cui all'art.4 del presente statuto. La durata della carica è rapportata a quella del consiglio che lo elegge e lo stesso non è immediatamente rieleggibile, inoltre, decade per le stesse cause che comportano la decadenza dei consiglieri comunali e può essere revocato, con la stessa procedura della nomina, per grave inadempienza ai doveri d'ufficio. La carica è onorifica, possono essere rimborsate solo le spese documentate e liquidate le missioni con le modalità e gli importi per il sindaco. L'ufficio ha sede presso locali forniti dal Comune, che metterà a disposizione anche le attrezzature e un dipendente, nei limiti delle disponibilità dell'ente e secondo le esigenze dell'espletamento delle relative funzioni. I rapporti con gli amministratori, con il consiglio, con i cittadini e il funzionamento dell'ufficio saranno disciplinati da regolamento.
Titolo III
Art. 13
Organi del Comune
Sono organi del Comune: il
consiglio, il presidente, il vice presidente, la giunta ed il sindaco, ai quali
si applicano le norme vigenti in materia di elezione e nomina, durata in carica
e, inoltre di ineleggibilità, incandidabilità, incompatibilità, sospensione,
rimozione, decadenza, dimissioni e responsabilità. Il consiglio è organo di
indirizzo e di controllo politico-amministrativo. La giunta è organo di
promozione, iniziativa e di amministrazione. Il sindaco, nella qualità di capo
dell'amministrazione comunale, è il legale rappresentante dell'ente; per i
servizi di competenza statale, è ufficiale di Governo. Gli amministratori
comunali rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato; essi debbono
astenersi dal partecipare alle deliberazioni che investono interessi propri o
di parenti e dal prendere parte, direttamente o indirettamente a servizi o
forniture continuative e ad appalti, giusto art. 176 dell'O.R.EE.LL.; hanno il
dovere di intervenire alle sedute dell'organo di cui fanno parte. Il
regolamento disciplinerà l'applicazione della legge regionale 15 novembre 1982,
n. 128, per la pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri, degli
amministratori del Comune e degli amministratori di aziende, consorzi e
istituzioni comunali.
Art. 14
Il consigliere esercita il diritto di iniziativa per tutti gli
atti di competenza del consiglio comunale e può formulare interrogazioni e
mozioni. Il sindaco è tenuto a rispondere per iscritto, entro trenta giorni
dalla presentazione al segretario, alle interrogazioni presentate dai
consiglieri. Le mozioni, presentate da almeno tre consiglieri saranno iscritte
e discusse nella prima riunione consiliare utile, nella quale il sindaco
esporrà la posizione dell'amministrazione. Ogni consigliere ha diritto di
ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende di enti da esso dipendenti
tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato, di
prendere visione dei provvedimenti e degli atti preparatori in essi richiamati
e di ottenere, senza spese, copia degli atti deliberativi, secondo le forme e i
modi disciplinati dall'apposito regolamento, ma è tenuto al segreto di ufficio
nei casi specificatamente determinati dalla legge. I consiglieri si
costituiscono in gruppi, composti a norma di regolamento da almeno un decimo,
con arrotondamento all'unità superiore, dei consiglieri assegnati. Ai gruppi
consiliari sono, come previsto da regolamento, assicurate per l'espletamento
della loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze
comuni ad ogni gruppo, la loro consistenza numerica e le disponibilità del
Comune. Fino a quando non saranno costituiti i gruppi e non ne sia data
comunicazione al segretario, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, che
abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista. Le funzioni della
conferenza dei capigruppo sono stabilite dal regolamento. I consiglieri qualora
non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive vengono
dichiarati decaduti su istanza di un componente il collegio o di qualunque
elettore del Comune previa contestazione. La proposta di decadenza non può
essere esaminata prima di dieci giorni dalla notifica giudiziale
all'interessato ed è approvata, mediante scrutinio segreto, a maggioranza
assoluta dei consiglieri in carica. Le dimissioni dalla carica di consigliere
comunale sono presentate al consiglio, sono irrevocabili, immediatamente
efficaci e non necessitano di presa d'atto.
Art. 15
Il consiglio comunale
Il consiglio comunale,
determina l'indirizzo politico-amministrativo ed economico del Comune e ne
controlla l'attuazione, esercita la potestà decisionale, normativa e di
autorganizzazione, in conformità alle leggi e alle norme statutarie. Adempie
alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali, e
dal presente statuto, in particolare, ha competenza per gli atti previsti
dall'art. 32 della legge n. 142/90, così come recepito dalla legge regionale n.
48/91 e modificato dall'art. 26 della legge regionale n. n. 7/92 e legge
regionale n. 10/93. Delibera, altresì, con voto limitato, come previsto dalla
legge o dal regolamento, le nomine di commissioni, comitati, organismi vari, i
cui componenti debbono essere scelti fra nominativi segnalati da organi esterni
o in cui deve essere garantita la presenza della minoranza. L'esercizio delle
funzioni e delle competenze consiliari non può essere delegato. Esplica la
funzione di indirizzo mediante risoluzioni e ordini del giorno, contenenti
obiettivi, principi e criteri informatori dell'attività dell'ente. Determina le
scelte politico-amministrative con l'adozione degli atti fondamentali di
carattere normativo, programmatorio, organizzativo, negoziale. Esercita il
controllo politico-amministrativo, mediante la revisione economica e
finanziaria, avvalendosi della collaborazione dei revisori dei conti;
l'istituzione di commissioni speciali, come previsto dal regolamento;
l'istituzione di commissioni di indagine, come previsto dall'articolo
successivo; segnalando all'assessorato EE.LL., per l'applicazione dell'art. 40
della legge n. 142/90, così come recepito dalla legge regionale n. 48/91, le
ripetute e persistenti violazioni degli obblighi previsti dal secondo comma
dell'art. 27 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7; esprimendo le proprie
valutazioni sulla composizione della giunta, come previsto dall'art. 12 della
legge regionale n. 7/92, e sulla relazione semestrale di cui all'art. 17 della
legge regionale n. 7/92; promuovendo la consultazione sulla rimozione del
sindaco, come previsto dall'art. 18 della legge regionale n. 7/92. L'elezione,
la composizione e la durata in carica del consiglio sono regolate dalla legge,
così come le indennità e lo status dei consiglieri, salvo quanto previsto dal
presente statuto. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate da chi ha
riportato il maggior numero di voti di preferenza.
Commissioni di indagine
Il consiglio comunale, a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, per effettuare accertamenti su fatti,
atti, provvedimenti e comportamenti, su materie attinenti l'amministrazione
comunale, può deliberare l'istituzione di una commissione di indagine,
definendone, nel contempo, l'oggetto, l'ambito e il termine per riferire
all'assemblea consiliare. La commissione, nominata dal presidente del consiglio
su designazione dei capigruppo, che designeranno anche eventuali sostituti, è
composta da consiglieri comunali in rappresentanza e proporzionalmente alla
consistenza di ogni gruppo consiliare. La commissione è presieduta dal
presidente del consiglio, o da un suo delegato, che ne coordina l'attività, può
disporre audizione ed attivare l'accesso a tutti gli atti, anche di natura
riservata, relativi all'oggetto dell'inchiesta. La commissione per
l'espletamento dell'incarico ha il potere di ascoltare gli amministratori, i
rappresentanti del Comune, il segretario e gli altri dipendenti, così come può
convocare i terzi interessati dall'oggetto dell'indagine. Ha, inoltre, diritto di accesso, mediante
esame ed eventuale copia, a tutti gli atti e documenti, anche di natura
riservata, in possesso degli uffici comunali. I verbali della commissione
saranno redatti da un dipendente del Comune incaricato dal presidente. I
verbali, le audizioni e i risultati restano riservati fino alla presentazione
al consiglio della relazione finale, che esporrà i fatti accertati ed i
risultati dell'indagine escludendo ogni riferimento non connesso o non utile
all'indagine stessa. Il consiglio comunale, preso atto della relazione, adotta
eventuali provvedimenti di competenza o esprime agli organi competenti i propri
giudizi e orientamenti.
Art. 17
Adunanze e sedute
Art. 18
Il consiglio comunale è
convocato dal presidente e si riunisce in sessione ordinaria obbligatoriamente
tre volte l'anno: in occasione della programmazione delle funzioni e dei
servizi trasferiti dalla Regione, per l'approvazione del conto consuntivo, in
concomitanza dell'approvazione del bilancio. Può essere riunito, in sessione
straordinaria, in ogni altro periodo dell'anno:
a) per determinazione del presidente;
b) per richiesta del sindaco;
c) per richiesta di un quinto dei consiglieri comunali.
Nei casi previsti dalle lettere b) e c), l'adunanza deve essere
tenuta entro venti giorni dalla richiesta. Trascorso infruttuosamente tale
termine il consiglio sarà convocato dal vice presidente al quale il segretario
comunale darà tempestiva comunicazione. La ripetuta e ingiustificata omissione
della convocazione del consiglio può comportare per entrambi la revoca
dall'incarico, con apposita deliberazione consiliare assunta a maggioranza
assoluta dei componenti. Inoltre il consiglio si riunisce su iniziativa delle
autorità competenti o di eventuali commissari "ad acta". L'avviso di
convocazione, con allegato ordine del giorno, dovrà essere consegnato dal messo
comunale, nella residenza o nel domicilio eletto obbligatoriamente nel Comune
con le procedure previste dall'art. 155 e seguenti del C.P.C. almeno cinque
giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza in sessione ordinaria;
almeno tre giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza in sessione
straordinaria; almeno ventiquattro ore prima per i casi di urgenza o per gli
oggetti da trattarsi in aggiunta all'ordine del giorno di una sessione già
convocata. Il consiglio, qualora non riconosca gli estremi dell'urgenza, rinvia
la trattazione ad altra data. Negli stessi termini di cui al comma precedente,
l'avviso di convocazione e l'ordine del giorno dovrà essere pubblicato all'albo
pretorio, a cura del segretario, e negli appositi spazi individuati dal
regolamento. L'ordine del giorno, che dovrà indicare in modo chiaro l'oggetto
su cui il consiglio è chiamato a deliberare, è predisposto dal presidente che
stabilisce l'ordine della discussione degli adempimenti previsti dalla legge e
dallo statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte
del sindaco, mentre per le altre proposte sarà rispettato l'ordine di
presentazione delle richieste. Le proposte previste dall'art. 179
dell'O.REE.LL. sono inserite nella prima sessione utile.
Art. 19
Validità delle sedute e
delle deliberazioni
Il consiglio comunale è riunito validamente quando è presente il numero di consiglieri previsto dall'art. 30 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, salvo che non sia necessaria una maggioranza speciale richiesta dalla legge, dal presente statuto o dall'apposito regolamento. Per la validità delle adunanze si applicano le disposizioni dell'art. 30 della legge regionale 6 marzo 1986, n.9, integrata da quelle del regolamento, che disciplinerà, altresì, la partecipazione di persone estranee al consiglio. Il numero legale sarà verificato ogni qualvolta si dovrà procedere ad una qualsiasi votazione. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti compresi gli astenuti, fatti salvi i casi in cui è richiesta una maggioranza qualificata o quando, in caso di elezioni la votazione avviene con voto limitato; in quest'ultimo caso sono eletti i soggetti che hanno riportato il maggior numero dl voti. In caso di parità si procede a ballottaggi. Le votazioni saranno effettuate come previsto dall'art. 184 dell'O.EE.LL. Sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica le delibere aventi per oggetto, bilancio, conto consuntivo, mutui a carico del bilancio, forme di gestione dei servizi, piani territoriali e urbanistici, forme associative e di cooperazione. I verbali delle sedute e quelli delle deliberazioni, che indicheranno gli intervenuti, i punti essenziali della discussione nonché il numero dei voti espressi a favore e contro ogni proposta, saranno redatti a cura del segretario comunale che si avvarrà del personale dell'ente, approvati nella seduta successiva alla loro pubblicazione, come previsto dal regolamento, che stabilirà anche le modalità di inserimento delle dichiarazioni di voto, di approvazione e di rettifica dei verbali.
Art. 20
La giunta municipale è
composta dal sindaco, che la convoca e la presiede, e da numero 6 assessori. E'
nominata dal sindaco, come previsto dall'art 12 della legge regionale n.7/92,
che sceglie i componenti tra i consiglieri ovvero tra gli elettori del Comune
in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale e a sindaco.
Agli assessori si applicano le vigenti norme in materia di ineleggibilità,
incompatibilità, sospensione, rimozione e decadenza per i consiglieri e per il
sindaco e, inoltre, i divieti previsti dall'art. 12 della legge regionale n.
7/92. Il sindaco può delegare a singoli assessori, con apposito provvedimento,
determinate sue attribuzioni, possibilmente per gruppi di materie omogenee ed,
eventualmente, con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie
ed esecutive. Il sindaco può in ogni tempo revocare uno o più componenti della
giunta con le procedure previste dal citato art. 12 della legge regionale n.
7/92. Tutti i provvedimenti sindacali, di cui ai commi precedenti, oltre che
comunicati ai soggetti previsti dall'art. 12 della legge regionale n. 7/92,
dovranno essere portati a conoscenza del segretario comunale, dei responsabili
dei servizi e pubblicati all'albo pretorio. Gli assessori, prima di essere
immessi nell'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento secondo la
formula stabilita per i consiglieri, in presenza del segretario comunale, che
redige processo verbale. Il rifiuto comporta la decadenza dalla carica come
previsto dall'art. 15 della legge regionale n. 7/92.
Art. 21
Funzionamento
La giunta è convocata e presieduta dal sindaco o dal suo sostituto che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto anche degli argomenti proposti dagli assessori e, tranne comprovati casi di urgenza, delle proposte di deliberazione depositate in segreteria con l'attestazione del segretario di compiuta istruttoria. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla stessa giunta. La giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e adotta gli atti a maggioranza assoluta dei presenti, compresi gli astenuti. Le sedute non sono pubbliche, ma possono essere invitati ad assistervi i responsabili dei servizi per fornire elementi valutativi. I verbali delle deliberazioni saranno redatti a cura del segretario comunale, dai dipendenti dell'ente.
Art. 22
Oltre alle competenze attribuitele
dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, la giunta compie i seguenti atti:
nell'attività propositiva e
di impulso:
a) predispone gli schemi dei regolamenti e gli atti programmatori,
sviluppando le direttive e gli indirizzi del consiglio;
b) formula proposte al consiglio, affinché possa esprimere
valutazioni e direttive, sui servizi e le relative tariffe;
c) prepara lo schema di bilancio e la relazione programmatica, il
programma delle OO.PP., la relazione illustrativa al conto consuntivo;
nell'attività di amministrazione:
d) delibera gli atti concernenti acquisti, alienazioni, appalti e
tutti i contratti in generale;
e) concede contributi;
f) provvede alle assunzioni e a tutti gli atti relativi allo stato
giuridico ed economico del personale;
g) liquida le indennità i compensi, i rimborsi, ed esenzioni ad
amministratori, ai dipendenti e a terzi.
Inoltre, svolge attività di
iniziativa, impulso e raccordo con gli organi di partecipazione.
Il sindaco
Il sindaco è il capo
dell'amministrazione comunale con funzioni di rappresentante, di sovrintendenza
e di amministrazione per gli atti che dalla legge o dallo statuto non siano
specificatamente attribuiti alla competenza di ltri organi del Comune, degli
organi di decentramento, del segretario e dei dirigenti. (*) Il sindaco o chi
ne fa legalmente le veci, esercita, ai sensi dell'art. 38 della legge n.
142/90, le funzioni di ufficiale di governo. Esercita, altresì, le funzioni
attribuitegli direttamente dalle leggi statali, regionali, dal presente statuto
e dai regolamenti comunali. Per
l'esercizio delle sue funzioni, il sindaco si avvale degli uffici comunali. La
legge e le norme del presente statuto disciplinano l'elezione, i casi di
incompatibilità e di ineleggibilità, lo status e le cause di cessazione dalla
carica.
Art. 24
Elezioni del sindaco
Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali, come previsto dalle vigenti norme regionali in materia, che si applicano anche in materia di eleggibilità, incandidabilità, incompatibilità, sospensione, rimozione e decadenza. Per le operazioni e la procedura di programmazione e per le operazioni di convalida, si applicano gli artt. 8, 9, 10 e 11 della legge regionale n. 7/92. Il sindaco presta giuramento dinnanzi al prefetto della Provincia. In caso di cessazione della carica del sindaco per decadenza, dimissioni o morte si applicano le norme dell'art. 16 della legge regionale n. 7/92. Qualora il consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, promuova la procedura per la rimozione del sindaco si applicherà quanto previsto dall'art.18 della legge regionale n. 7/92.
Art. 25
Competenze
Il sindaco, quale capo
dell'amministrazione, oltre alle competenze previste dall'art. 12 della legge
regionale n. 7/92, convoca e presiede la giunta, compie tutti gli atti di
amministrazione che dalla legge e dallo statuto non siano specificatamente
attribuiti ad altri organi del Comune, al segretario e ai dirigenti. In particolare:
1) rappresenta l'amministrazione comunale, firmando istanze,
richieste, autorizzazioni, proposte e tutti gli altri atti di rappresentanza
politica;
2) rappresenta il Comune anche in giudizio e promuove le azioni
possessorie e gli atti conservativi; partecipa nomine e incarichi; comunica
accertamenti e decisioni; emana intimazioni, diffide, avvisi e bandi;
3) vigila sull'osservanza dei regolamenti comunali e
sull'espletamento del servizio di polizia municipale;
4) convoca i comizi per i referendum consultivi;
5) adotta le ordinanze ordinarie, previste dalla legge e dai
regolamenti;
6) rilascia tutte le autorizzazioni, concessioni, licenze di
competenza del Comune;
7) emette i provvedimenti di occupazione di urgenza o di
espropriazioni di competenza del Comune;
8) stipula i contratti e le convenzioni del Comune e adotta gli
atti prodromici e consequenziali;
9) indice conferenze di servizi, promuove accordi di programma e
rappresenta il Comune attuando gli indirizzi dell'organo comunale competente;
10) rilascia certificati, attestati, stati di famiglia e tutti gli
altri atti connessi alle funzioni esercitate o attribuite all'ente e può
delegare queste funzioni nei casi consentiti dalla legge;
11) adotta i provvedimenti concernenti il personale che la legge,
lo statuto, il regolamento non attribuiscono al segretario o alla giunta;
12) esercita, come previsto dall'art. 26 della legge regionale n.
7/92, le competenze previste dalla lettera n) dell'art. 32 della legge n.
142/90 recepito dalla legge regionale n. 48/91;
13) attribuisce le funzioni di messo comunale;
14) convoca e presiede, come previsto dal regolamento, la conferenza
interorganica per correlare, con il presidente del consiglio, i capigruppo, il
segretario e i dirigenti, i tempi e le attività dell'esecutivo con quelli del
consiglio comunale.
Attribuzioni
Il sindaco, nell'esercizio
delle funzioni e dei doveri propri della carica:
a) dirige e coordina l'attività politico-amministrativa del Comune e dei singoli assessori e può sospendere l'adozione di singoli atti, eventualmente sottoponendoli all'esame della giunta per assicurarne l'unità di indirizzo;
b) sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, impartisce direttive al segretario comunale sull'ordine prioritario dei fini individuati dagli organi di governo e in ordine agli indirizzi funzionali di vigilanza sull'intera gestione amministrativa;
c) acquisisce, presso tutti gli uffici e servizi, informazioni ed atti riservati per l'espletamento delle sue funzioni di sovrintendenza;
d) promuove indagini e verifiche amministrative sull'attività del
Comune;
e) vigila sulla regolare trattazione degli affari affidati a ciascun assessore, con facoltà di modificare, revocare, avocare o delegare le funzioni ad altro assessore;
f) promuove ed assume iniziative per assicurare l'osservanza, da parte di uffici e servizi di aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, degli obiettivi e degli indirizzi degli organi collegiali, disponendo l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni;
g) ogni sei mesi presenta una relazione scritta al consiglio sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta nonché su fatti particolarmente rilevanti;
h) può conferire incarichi a tempo determinato ad un esperto, come
previsto
dall'art. 14 della legge
regionale n.7/92.
Art. 27
Vice sindaco e delegati
Il vice sindaco, nominato dal sindaco è l'assessore che, nei casi di assenza e impedimento del sindaco, lo sostituisce nell'esercizio di tutte le sue funzioni. Gli assessori in caso di assenza o impedimento del vice sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del sindaco secondo l'ordine di anzianità in relazione all'età. Delle deleghe attribuite al vice sindaco ed agli assessori deve essere data comunicazione al consiglio ed agli altri organi previsti dalla legge e ai responsabili dei relativi servizi. Fermo restando l'applicazione del 6° comma dell'art. 38 della legge n. 142/90, nelle frazioni distanti dal capoluogo o difficilmente accessibili, il sindaco delega le sue funzioni, in ordine di preferenza, ad un assessore o ad un eleggibile alla carica di consigliere residente nella frazione. L'atto di delegazione specifica i poteri dei delegati. Costoro sono tenuti a presentare annualmente al sindaco una relazione sullo stato delle frazioni nonché sulle loro condizioni e bisogni. Il sindaco è tenuto a comunicare la relazione di che trattasi al consiglio comunale.
Sindaco e giunta: Assunzione
e cessazione dalla carica
Il sindaco entra in carica dopo la proclamazione prevista dall'art. 11 della legge regionale n. 7/92; la giunta dopo la prestazione del giuramento. Il sindaco e la giunta assumono tutte le loro funzioni dopo aver prestato il giuramento prescritto dall'art. 15 della legge regionale n. 7/92. Le dimissioni del sindaco e degli assessori sono depositate nella segreteria o formalizzate in sedute degli organi collegiali; sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto. In caso di cessazione dalla carica del sindaco per decadenza, dimissioni o morte si applicano le norme di cui agli artt. 16 e 18 della legge regionale n. 7/92. La cessazione dalla carica del sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta.
Art. 29
Il segretario comunale
Il segretario adotta gli
atti di gestione, anche a rilevanza esterna e, in questi casi assume la
rilevanza di organo, che non comportino attività deliberativa e che non siano
espressamente riservati dalla legge e dal presente statuto ad organi di governo
dell'ente. Nell'ambito delle competenze di cui agli artt. 51 e 52 della legge
n. 142/90, così come recepiti dalla legge n. 48/91:
1) esplica funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo
nei confronti egli uffici e servizi e
del personale ad essi preposto per la realizzazione degli obiettivi e dei
programmi fissati dagli organi elettivi, anche mediante periodiche conferenze
dei responsabili dei servizi;
2) sovraintende alla predisposizione da parte dei vari uffici di programmi di attuazione, bilanci, programmi e relazioni previsionali, programmi e progettazioni di carattere organizzativo, nel rispetto delle direttive impartite dagli organi elettivi;
3) presiede, con l'osservanza dei criteri e delle procedure prestabiliti nel regolamento dei contratti, le commissioni di gara con l'assistenza di un ufficiale verbalizzante, dallo stesso delegato, e di cui fanno parte i responsabili dell'ufficio tecnico di segreteria;
4) ordina la fornitura di beni e servizi nei limiti degli impegni
e secondo i criteri fissati dalla giunta e i pagamenti delle spese fisse e
derivanti da contratti;
5) autorizza le missioni e richiede le prestazioni straordinarie
nei limiti delle preventive autorizzazioni deliberate dalla giunta;
6) autorizza i congedi e i permessi del personale, con
l'osservanza delle norme vigenti e di quanto previsto dal regolamento;
7) dispone gli accertamenti sanitari secondo le norme vigenti e
obbligatoriamente per le malattie superiori a cinque giorni;
8) adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle
modalità previste dalle disposizioni e dagli accordi sindacali in materia;
9) esercita il potere di sostituzione e di avocazione nei casi di
accertata inefficienza dei preposti ai servizi;
10) contesta gli addebiti proponendo provvedimenti disciplinari e
richiamando il personale ai doveri d'ufficio e infligge la censura come
previsto dal
regolamento;
11) il segretario comunale delega, in casi eccezionali e di urgenza, l'autorizzazione delle missioni ai capi area.
Art. 32
Il vice segretario
Il vice segretario, la cui nomina e requisiti sono disciplinati dal regolamento, coadiuva il segretario e lo sostituisce nei casi di assenza, impedimento e di vacanza, svolgendo le funzioni vicarie previo formale provvedimento di autorizzazione.
Titolo IV
Art. 33
Principi strutturali e
organizzativi
Il Comune uniforma la propria attività amministrativa ai principi di legalità, imparzialità, di semplificazione delle procedure e di responsabilità e, inoltre, di partecipazione, pubblicità e trasparenza che, ai sensi della legge regionale n. 10/91, si concretizzano nella tempestiva e diffusa informazione e nel garantire l'accesso agli atti amministrativi ai cittadini singoli ed associati, così come previsto nell'apposito regolamento. L'azione amministrativa sarà attuata per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
- organizzazione del lavoro per progetti-obiettivi e per
programmi,
- individuazione della responsabilità in relazione all'ambito di
autonomia decisionale dei soggetti;
- superamento della rigida separazione delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture del personale, con individuazione della produttività e dell'efficienza in relazione ai carichi di lavoro. L'attività amministrativa si articola in aree omogenee, dirette dal dipendente apicale; le aree, a loro volta, si articolano in uffici che, di regola, costituiscono l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e il cui capo è responsabile del procedimento, con i compiti e le responsabilità attribuiti dalla legge regionale n. 10/91 e dall'apposito regolamento. L'organizzazione delle attività amministrative è disciplinata dal regolamento che individua forme e modalità di organizzazione e gestione della struttura interna.
Art. 34
Personale
Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni dei dipendenti attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione professionale, con l'effettuazione di appositi corsi; tende, altresì, al perseguimento di una maggiore responsabilizzazione del personale. Rimane riservata alla legge la disciplina dell'accesso al rapporto di impiego, delle cause di cessazione dallo stesso e delle garanzie dei dipendenti in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali. Nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge, rimane riservata al regolamento la disciplina del conferimento della titolarità degli uffici e la determinazione e consistenza dei ruoli organici. Il regolamento organico disciplinerà inoltre:
a) l'organizzazione degli uffici e servizi;
b) le procedure per l'assunzione e la cessazione dal servizio del
personale;
c) i diritti, i doveri, le sanzioni, le responsabilità e le relative procedure; i limiti, le condizioni, le modalità, le incompatibilità relative a prestazioni d'opera, che non comportano conflitti di interesse, in favore di altri enti e le eventuali incentivazioni per particolari prestazioni professionali rese al Comune;
d) le modalità organizzative per il funzionamento della
commissione di disciplina;
e) le modalità per garantire ai dipendenti l'effettivo esercizio
dei diritti sindacali;
f) le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine da approvarsi con delibera di consiglio comunale, per i posti di direzione delle aree o di responsabile dei servizi o degli uffici, semprecché il Comune non abbia alle dipendenze personale specifico per lo svolgimento di queste funzioni o non possa provvedervi con affidamento di funzioni ad altro dipendente, secondo quanto previsto dai vigenti contratti di lavoro. Inoltre, con altro regolamento, saranno disciplinate le modalità per le selezioni e per i concorsi, i criteri di valutazione delle relative prove, nonché le modalità e i criteri per la nomina delle commissioni giudicatrici, così come previsto dalle vigenti leggi.
Art. 35
Responsabilità
Gli amministratori, il segretario comunale e i dipendenti sono responsabili dei danni derivanti da violazioni di obblighi di carica o di servizio e sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti nei modi previsti dalla legge. Gli stessi che, nell'esercizio delle loro funzioni, cagionino ad altri un danno con dolo o colpa grave sono personalmente obbligati a risarcirlo, salvo quanto previsto da eventuali polizze assicurative stipulate dal Comune. Ove l'amministrazione abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato si può rivalere contro l'autore per i fatti di cui al precedente comma, qualora il danno non sia stato risarcito dall'assicurazione ovvero per quanto non coperto dalla stessa.
Proposte e pareri
I pareri previsti dall'art. 53 e l'attestazione di copertura finanziaria prevista dall'art. 55 della legge n. 142/90 sono resi dal dipendente che è preposto al servizio o da chi formalmente lo sostituisce, anche se non rivestono la qualifica di funzionario, fermo restando, in questo caso, la loro rilevanza interna a procedimento. Nel caso di parere negativo, l'organo collegiale, se ritiene di deliberare in modo difforme, motiva l'atto riproducendo in modo integrale il parere negativo. Negli altri casi viene inserita nell'atto la menzione dell'acquisito parere favorevole sulla proposta, la quale sarà riportata in modo succinto. Non sono necessari i pareri per gli atti che non hanno valenza deliberativa, per interrogazioni, mozioni e ordini del giorno mentre quelli relativi ad elezioni, convalida e, per gli altri di natura politica o procedimentale che non comportino o modifichino impegni di spesa od oneri anche indiretti, sarà sufficiente solo il parere di legittimità, che potrà essere espresso anche nel corso della seduta consiliare. Le proposte di deliberazione sono avanzate per iscritto, con l'indicazione dell'oggetto, del fine, dei presupposti giuridici e di fatto, dei mezzi finanziari e dei modi per raggiungere i fini, dal titolare del potere esplicitato dalla stessa proposta; per gli atti di scelta amministrativa, di indirizzo, controllo, promozione ed iniziativa, dagli organi politici. I soggetti politici, singoli o collegiali, unitamente alla richiesta di inserimento di punti all'ordine del giorno dell'organo di cui fanno parte, presenteranno la relativa proposta per il completamento dell'istruttoria e per la raccolta dei relativi pareri. Qualora la proposta non rispetti quanto prescritto dai commi precedenti oppure la delibera che si proponga non sia di competenza dell'organo adito, il relativo presidente non è obbligato all'iscrizione all'ordine del giorno né a convocare l'organo, ma dovrà darne, su conforme parere del segretario, immediata comunicazione al richiedente.
Art. 37
Servizi
Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, istituisce, gestisce e organizza i servizi pubblici aventi per oggetto la produzione di beni e servizi ed attività nell'interesse della comunità, per obiettivi e scopi di rilevanza sociale e promozione dello sviluppo economico e civile, informandone la gestione ai principi di economicità, efficienza, partecipazione e tutela degli utenti. La scelta della forma di gestione, che può avvenire anche in collaborazione con altri Comuni, deve essere, per ciascun servizio, preceduta da una valutazione comparativa che tenga conto dei principi di cui al primo comma L'istituzione e la gestione dei servizi pubblici saranno deliberate dal consiglio comunale, in una delle forme indicate nell'art. 22 della legge n.142/90, sulla scorta di un piano tecnico-finanziario.
Art. 38
Disciplina dei servizi
Un apposito regolamento, oltre alla forma di gestione, ai criteri di valutazione e al contenuto del citato piano, disciplinerà:
a) l'ordinamento e il funzionamento dei servizi. Per quelli
gestiti in economia, il regolamento prevederà le varie modalità di esecuzione,
di individuazione di fornitori e di esecutori, l'istituzione di appositi albi
di ditte locali, le forme di contratto e i modi di pagamento;
b) la composizione e la nomina del consiglio di amministrazione,
formato da quattro membri, oltre al presidente nominato fra coloro che abbiano
competenza tecnica ed amministrativa e posseggano i requisiti per la nomina a
consigliere comunale e che non siano stati candidati nelle ultime elezioni
comunali;
c) la nomina, la designazione e la revoca dei propri
rappresentanti, in base alle norme previste in materia per gli amministratori;
d) le attribuzioni e il funzionamento degli organi, del presidente
e del direttore;
e) la dotazione organica del personale e l'assetto organizzativo;
f) le modalità organizzative per l'esercizio dell'autonomia
gestionale e l'ordinamento finanziario e contabile;
g) le modalità dei poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo
nonché la verifica dei risultati della gestione.
Art. 39
Forme associative
Il Comune, per lo svolgimento, in modo economico ed efficiente e in ambiti territoriali determinati, delle proprie funzioni e di servizi determinati, può attuare, come previsto dalle vigenti disposizioni, forme associative e di cooperazione con altri Comuni o con la Provincia. La deliberazione consiliare, che autorizza la partecipazione ad enti o consorzi o approva convenzioni, unioni o altre forme di collaborazione, regola i presupposti, le finalità, il funzionamento e il finanziamento e provvede affinché la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, economicità e partecipazione. I rappresentanti elettivi del Comune, per la cui nomina si applica l'art. 32 della legge n. 142/90 così come recepito e modificato dalla legge regionale n. 7/92, debbono possedere i requisiti di competenza tecnica o amministrativa e quelli per la nomina a consigliere comunale e non essere stati candidati nelle ultime elezioni comunali.
Art. 40
Le risorse del Comune sono costituite da entrate proprie e derivate, come previsto dall'art. 54 della legge n. 142/90; l'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato dalla legge dello Stato. Il consiglio comunale delibera le norme relative alla contabilità con apposito regolamento. Il Comune ha un proprio demanio, disciplinato dalla legge, descritto negli inventari previsti dalle vigenti disposizioni. I beni patrimoniali disponibili possono essere dati in affitto, quelli demaniali concessi in uso, con le modalità previste nel regolamento e con tariffe stabilite dalla giunta. Le somme eventualmente provenienti da lasciti o donazioni, oppure da alienazioni di beni debbono essere impiegate per l'incremento o il miglioramento del patrimonio, tranne che la legge non consenta l'utilizzo per miglioramento gestionale. La gestione delle risorse avviene sulla base del bilancio annuale corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale, articolati per programmi e servizi, predisposto dalla giunta in base alle direttive e agli indirizzi, elaborati dal consiglio con riferimento al bilancio dell'esercizio in corso e al consuntivo dell'esercizio precedente. I risultati della gestione annuale sono dimostrati nel conto consuntivo per mezzo di una relazione illustrativa con cui la giunta, come previsto dal primo comma dell'articolo successivo, valuti l'efficacia della gestione in relazione alle risorse. Al conto consuntivo sono allegati i bilanci e i rendiconti degli enti, istituzioni, aziende, consorzi, società e altri organismi cui partecipa finanziariamente, in modo diretto o indiretto il Comune.
Art. 41
Controllo di gestione
La verifica dei risultati prefissati nella relazione previsionale e programmatica deve tenere conto dei mezzi impiegati e della quantità e della qualità dei servizi e delle attività rese alla comunità, inoltre deve individuare le disfunzioni ed indicare le soluzioni per migliorare le prestazioni. La relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo, oltre alla accennata verifica, conterrà pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e della organizzazione dei servizi. L'organo di revisione, per il quale le norme regolamentari, come previsto dalle disposizioni vigenti, disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali, le attribuzioni e i rapporti con l'ente, i requisiti e le incompatibilità in aggiunta a quelli previsti dall'art. 2399 del C.C., i motivi e le procedure perla revoca, collabora con gli organi comunali con pareri preventivi su provvedimenti che impegnino più di tre bilanci e consulenze tecnico-contabili sulle forme associative e sull'istituzione di servizi pubblici, e svolge le funzioni previste dal D.M. 4 ottobre 1991 emanato dal Ministero dell'interno e relativo al trattamento economico.
Art. 42
I contratti
Fermo restando quanto previsto dall'art. 56 della legge n. 142/90, così come recepito e modificato dalla legge regionale n. 48/91 e fatte salve le disposizioni regionali in tema di utilizzazione dei trasferimenti finanziari agli EE.LL., di appalti di lavoro e forniture e di modalità di conferimento dei servizi, il procedimento contrattuale è disciplinato dal regolamento. Alla stipulazione dei contratti e delle convenzioni, che devono essere preceduti ed autorizzati da deliberazione di consiglio o di giunta, secondo la rispettiva competenza, provvede il sindaco o l'assessore delegato. Gli atti di cui al comma precedente, che sono rogati dal segretario comunale e, tutti i verbali di aggiudicazione, che sono pubblicati per tre giorni all'albo pretorio, sono provvedimenti definitivi e non sottoposti ad approvazione o controllo. Eventuali reclami avverso i verbali di aggiudicazione saranno esaminati dalla giunta che, in sede di autotutela, può annullarli o fare rinnovare in parte la procedura.
Norme transitorie e finali
Il presente statuto entra in
vigore il trentunesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana o successivo all'avvenuta pubblicazione
all'albo pretorio, se posteriore. Dopo l'approvazione della disciplina organica
dell'ordinamento finanziario e contabile degli EE.LL., e l'attuazione dell'art.
7 della legge regionale n. 48/91, se necessario, la giunta proporrà le
opportune modifiche statutarie, che saranno approvate con la stessa procedura
dello statuto e entreranno in vigore, così come le altre eventuali modifiche,
come previsto dal primo comma. I regolamenti, eccetto quello di contabilità e
per la disciplina dei contratti, previsti dalla legge n. 142/90 e dal presente
statuto dovranno essere adottati entro un anno dall'entrata in vigore di
quest'ultimo. Nelle more restano in vigore le disposizioni vigenti che
risultano compatibili con la legge e con le norme del presente statuto. Le norme
statutarie relative alla elezione degli organi e quella da queste dipendenti
entrano in vigore in coincidenza dello svolgimento della prossima elezione del
consiglio comunale. Nelle more continuano ad applicarsi le norme previgenti
alla data di entrata in vigore della legge 26 agosto 1992, n. 7.
Approvato dal consiglio comunale con delibera n. 6 del 13 gennaio 1993, integrato e modificato con delibera n. 97 del 31 ottobre 1994, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. centrale con decisione n. 17317/17758 del 13 dicembre1994.