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LEGGE 20 maggio 1970, n. 300 (in G.U. 27 maggio n. 131) 


Norme sulla tutela della libertà e dignità del lavoratori, della 
libertà sindacale e dell'attività sindacale nel luoghi di lavoro e 
norme sul collocamento. 


(Statuto dei lavoratori)


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 

Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

Titolo I - Della libertà e dignità del lavoratore
ART. 1. - Libertà di opinione.
ART. 2. - Guardie giurate.
ART. 3. - Personale di vigilanza.
ART. 4. - Impianti audiovisivi.
ART. 5. - Accertamenti sanitari 
ART. 6. - Visite personali di controllo.
ART. 7. - Sanzioni disciplinari.
ART. 8. - Divieto di indagini sulle opinioni.
ART. 9. - Tutela della salute e dell'integrità fisica.
ART. 10. - Lavoratori studenti.
ART. 11. - Attività culturali, ricreative e assistenziali.
ART. 12. - Istituti di patronato.
ART. 13. - Mansioni del lavoratore.

Titolo II - Della libertà sindacale
ART. 14. - Diritto di associazione e di attività sindacale.
ART. 15. - Atti discriminatori.
ART. 16. - Trattamenti economici collettivi discriminatori.
ART. 17. - Sindacati di comodo.
ART. 18. - Reintegrazione nel posto di lavoro.

Titolo III - Dell'attività sindacale
ART. 19. - Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali.
ART. 20. - Assemblea.
ART. 21. - Referendum.
ART. 22. - Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali 
aziendali.
ART. 23. - Permessi retribuiti.
ART. 24. - Permessi non retribuiti.
ART. 25. - Diritto di affissione.
ART. 26. - Contributi sindacali.
ART. 27. - Locali delle rappresentanze sindacali aziendali.

>Titolo IV - Disposizioni varie e generali
ART. 28. - Repressione della condotta antisindacale.
ART. 29. - Fusione delle rappresentanze sindacali aziendali.
ART. 30. - Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali.
ART. 31 - Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche 
elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.
ART. 32. - Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche 
elettive

Titolo V - Norme sul collocamento
ART. 33. - Collocamento.
ART. 34. - Richieste nominative di manodopera.

Titolo VI - Disposizioni finali e penali
ART. 35. - Campo di applicazione.
ART. 36. - Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e 
degli appaltatori di opere pubbliche.
ART. 37. - Applicazione ai dipendenti da enti pubblici.
ART. 38. - Disposizioni penali.
ART. 39. - Versamento delle ammende al Fondo adeguamento pensioni.
ART. 40. - Abrogazione delle disposizioni contrastanti.
ART. 41 - Esenzioni fiscali. 


TITOLO I - DELLA LIBERTA' E DIGNITA' DEL LAVORATORE 

ART. 1 - Libertà di opinione. 
I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di 
fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, 
di manifestare liberamente il proprio pensiero, nei rispetto dei 
principi della costituzione e delle norme della presente legge. 

ART. 2 - Guardie giurate. 
Il datore di lavoro può impiegare le guardie particolari giurate, di 
cui agli artt. 133 e seguenti del T.U. approvato con R.D.
18 giugno 1931, n. 773, soltanto per scopi di tutela del patrimonio 
aziendale. 
Le guardie giurate non possono contestare ai lavoratori azioni o fatti 
diversi da quelli che attengono alla tutela del patrimonio aziendale. 
È fatto divieto al datore di lavoro di adibire alla vigilanza 
sull'attività lavorativa le guardie di cui al primo comma, le quali 
non possono accedere nei locali dove si svolge tale attività, durante 
lo svolgimento della stessa, se non eccezionalmente per specifiche e 
motivate esigenze attinenti ai compiti di cui al primo comma. 
In caso di inosservanza da parte di una guardia particolare giurata 
delle disposizioni di cui al presente articolo,
l'Ispettorato del lavoro ne promuove presso il questore la sospensione 
dal servizio, salvo il provvedimento di revoca della licenza da parte 
del prefetto nei casi più gravi. 

ART. 3 - Personale di vigilanza.
I nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla 
vigilanza dell'attività lavorativa debbono essere comunicati ai 
lavoratori interessati. 

ART. 4 - Impianti audiovisivi.
È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per 
finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. 
Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da 
esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, 
ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza 
dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto 
previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in 
mancanza di queste, con la commissione interna. 
In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede 
l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso 
di tali impianti. 
Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondono alle 
caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in 
mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la 
commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede entro un anno 
dall'entrata in vigore della presente legge, dettando all'occorrenza 
le prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti 
suddetti. 
Contro i provvedimenti dell'Ispettorato dei lavoro, di cui ai 
precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le 
rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la 
commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al 
successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla 
comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la 
previdenza sociale. 

ART. 5. - Accertamenti sanitari.
Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità 
e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. 
Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato 
soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali 
competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro 
lo richieda. 
Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica 
del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di 
diritto pubblico. 

ART. 6. - Visite personali di controllo.
Le visite personali di controllo sul lavoratore sono vietate fuorché 
nei casi in cui siano indispensabili ai fini della tutela del 
patrimonio aziendale, in relazione alla qualità degli strumenti di 
lavoro o delle materie prime o dei prodotti. 
In tali casi le visite personali potranno essere effettuate soltanto a 
condizione che siano eseguite all'uscita dei luoghi di lavoro, che 
siano salvaguardate la dignità e la riservatezza del lavoratore e che 
avvengano con l'applicazione di sistemi di selezione automatica 
riferiti alla collettività o a gruppi di lavoratori. 
Le ipotesi nelle quali possono essere disposte le visite personali, 
nonché, ferme restando le condizioni di cui al secondo comma del 
presente articolo, le relative modalità debbono essere concordate dal 
datore di lavoro con le rappresentanze sindacali aziendali oppure, in 
mancanza di queste, con la commissione interna. 
In difetto di accordo su istanza del datore di lavoro, provvede l' 
ispettorato del lavoro. 
Contro i provvedimenti dell'ispettorato del lavoro di cui al 
precedente comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali 
aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i 
sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono 
ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al 
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. 

ART. 7. - Sanzioni disciplinari.
Le norme disciplinari relative alle sanzioni alle infrazioni in 
relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle 
procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a 
conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a 
tutti. 
Esse devono applicare quanto in materia é stabilito da accordi e 
contratti di lavoro ove esistano. 
Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare 
nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato 
l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. 
Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante 
dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. 
Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non 
possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti 
definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere 
disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione 
base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di 
dieci giorni. 
In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero 
verbale non possano essere applicati prima che siano trascorsi cinque 
giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato 
causa. 
Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e 
ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il 
lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può 
promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo 
dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, 
la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della 
massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, 
composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo 
membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal 
direttore dell'ufficio del lavoro. 
La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte 
del collegio. 
Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni 
dall'invito rivoltogli dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio 
rappresentante in seno al collegio di cui al camma precedente, la 
sanzione disciplinare non ha effetto. 
Se il datore di lavoro adisce l' autorità giudiziaria, la sanzione 
disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari 
decorsi due anni dalla loro applicazione. 

ART. 8. - Divieto di indagini sulle opinioni.
E' fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come 
nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare 
indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose 
o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini 
della valutazione dell'attitudine professionale del lavoro. 

ART. 9. - Tutela della salute e dell'integrità fisica.
I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di 
controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli 
infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, 
l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la 
loro salute e la loro integrità fisica. 

ART. 10. - Lavoratori studenti.
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di 
studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di 
qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente 
riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio 
legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai 
corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni 
di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali. 
I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono 
sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi 
giornalieri retribuiti. 
Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle 
certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al primo e 
secondo comma. 

ART. 11. - Attività culturali, ricreative e assistenziali.
Le attività culturali, ricreative ed assistenziali promosse 
nell'azienda sono gestite da organismi formati a maggioranza dai 
rappresentanti dei lavoratori.
Le rappresentanze sindacali aziendali, costituite a norma dell'art. 
19, hanno diritto di controllare la qualità del servizio di mensa 
secondo modalità stabilite dalla contrattazione collettiva.

ART. 12. - Istituti di patronato.
Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti dal 
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'adempimento dei 
compiti di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 
29 luglio 1947, n. 804, hanno diritto di svolgere, su un piano di 
parità, la loro attività all'interno dell'azienda, secondo le modalità 
da stabilirsi con accordi aziendali. 

ART. 13. - Mansioni del lavoratore.
L'art. 2103 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le 
quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria 
superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni 
equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna 
diminuzione della retribuzione. 
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto 
al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione 
stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per 
sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del 
posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque 
non superiore a tre mesi. 
Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se 
non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. 
Ogni patto contrario è nullo." 


TITOLO II - DELLA LIBERTA' SINDACALE 

ART. 14. - Diritto di associazione e di attività sindacale.
Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di 
svolgere attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori 
all'interno dei luoghi di lavoro. 

ART. 15. - Atti discriminatori.
È nullo qualsiasi patto od atto diretto a:
a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che 
aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di 
farne parte; 
b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di 
qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti 
disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua 
affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad 
uno sciopero. 
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai 
patti o atti diretti a fini di discriminazione politica o religiosa. 

ART. 16. - Trattamenti economici collettivi discriminatori.
È vietata la concessione di trattamenti economici di maggior favore 
aventi carattere discriminatorio a mente dell'art. 15. 
Il pretore, su domanda dei lavoratori nei cui confronti è stata 
attuata la discriminazione di cui al comma precedente o delle 
associazioni sindacali alle quali questi hanno dato mandato, accertati 
i fatti, condanna il datore di lavoro al pagamento, a favore del Fondo 
adeguamento pensioni, di una somma pari all'importo dei trattamenti 
economici di maggior favore illegittimamente corrisposti nel periodo 
massimo di un anno. 

ART. 17. - Sindacati di comodo.
È fatto divieto ai datori di lavoro e alle associazioni di datori di 
lavoro di costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, 
associazioni sindacali di lavoratori. 

ART. 18. - Reintegrazione nel posto di lavoro.
Ferma restando l'esperibilità delle procedure previste dall'art. 7 
della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice, con la sentenza con 
cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'art. 2 della 
legge predetta o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa 
o giustificato motivo ovvero ne dichiara la nullità a norma della 
legge stessa, ordina al datore di lavoro di reintegrare il lavoratore 
nel posto di lavoro. 
Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno subito per il 
licenziamento di cui sia stata accertata la inefficacia o l'invalidità 
a norma del comma precedente. 
In ogni caso, la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a 
cinque mensilità di retribuzione, determinata secondo i criteri di cui 
all'art. 2121 del codice civile. 
Il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al comma 
precedente è tenuto inoltre a corrispondere al lavoratore le 
retribuzioni dovutegli in virtù del rapporto di lavoro dalla data 
della sentenza stessa fino a quella della reintegrazione. 
Se il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del 
datore di lavoro non abbia ripreso servizio, il rapporto si intende 
risolto. 
La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è 
provvisoriamente esecutiva.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'art. 22, su 
istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o 
conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di 
merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o 
insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la 
reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro. 
L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con 
reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. 
Si applicano le disposizioni dell'art. 178, terzo, quarto, quinto e 
sesto comma del codice di procedura civile. 
L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa. 
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'art. 22, il 
datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo camma 
ovvero all'ordinanza di cui al quarto comma, non impugnata o 
confermata dal giudice che l'ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni 
giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento 
pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al 
lavoratore. 


TITOLO III - DELL'ATTIVITA' SINDACALE 

ART. 19. - Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali.
Rappresentanze sindacali aziendali possano essere costituite ad 
iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva nell'ambito delle 
associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di 
lavoro applicati nella unità produttiva. 
Nell'ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze 
sindacali possono istituire organi di coordinamento. 

ART. 20. - Assemblea.
I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui 
prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante 
l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà 
corrisposta la normale retribuzione. 
Migliori condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione 
collettiva.
Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o 
gruppi di essi - sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle 
rappresentanze sindacali aziendali nell'unità produttiva, con ordine 
del giorno su materie di interesse sindacale o del lavoro e secondo 
l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di 
lavoro. 
Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di 
lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la 
rappresentanza sindacale aziendale. 
Ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di assemblea possono 
essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro, anche aziendali. 

ART. 21. - Referendum.
Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo 
svolgimento, fuori dell'orario di lavoro, di referendum, sia generali 
che per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale, indetti 
da tutte le rappresentanze sindacali aziendali tra i lavoratori, con 
diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti alla 
unità produttiva e alla categoria particolarmente interessata. 
Ulteriore modalità per lo svolgimento del referendum possono essere 
stabilite dai contratti collettivi di lavoro anche aziendali. 

ART. 22. - Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali 
aziendali.
Il trasferimento dell'unità produttiva dei dirigenti delle 
rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente art. 19, dei 
candidati e dei membri di commissione interna può essere disposto solo 
previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza. 
Le disposizioni di cui al comma precedente ed ai commi quarto, quinto, 
sesto e settimo dell'art. 18 si applicano sino alla fine del terzo 
mese successivo a quello in cui è stata eletta la commissione interna 
per i candidati nelle elezioni della commissione stessa e sino alla 
fine dell'anno successivo a quello in cui è cessato l'incarico per 
tutti gli altri. 

ART. 23. - Permessi retribuiti.
I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'art. 
19 hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi 
retribuiti. 
Salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi di lavoro hanno 
diritto ai permessi di cui al primo comma almeno: 

a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle 
unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti della categoria 
per cui la stessa è organizzata; 
b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna 
rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano 
fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è 
organizzata; 
c) un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria 
per cui è organizzata la rappresentanza sindacale aziendale nelle 
unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero minimo 
di cui alla precedente lett. b). 

I permessi retribuiti di cui al presente articolo non potranno essere 
inferiori a otto ore mensili nelle aziende di cui alle lett.
b) e c) del comma precedente; nelle aziende di cui alla lett. a) i 
permessi retribuiti non potranno essere inferiori ad un'ora all'anno 
per ciascun dipendente. 
Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma 
deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore 
prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali. 

ART. 24. - Permessi non retribuiti.
I dirigenti sindacali aziendali di cui all'art. 23 hanno diritto a 
permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o 
a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a 
otto giorni all'anno. 
I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma 
precedente devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di 
regola tre giorni prima, tramite le rappresentanze sindacali 
aziendali. 

ART. 25. - Diritto di affissione.
Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su 
appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in 
luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità 
produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di 
interesse sindacale e del lavoro. 

ART. 26. - Contributi sindacali.
I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere 
opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all'interno 
dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento 
dell'attività aziendale. 

ART. 27. - Locali delle rappresentanze sindacali aziendali.
Il datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti 
pone permanentemente a disposizione delle rappresentanze sindacali 
aziendali, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale 
comune all'interno della unità produttiva o nelle immediate vicinanze 
di essa. 
Nelle unità produttive con un numero inferiore di dipendenti le 
rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di usufruire, ove ne 
facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni. 



TITOLO IV- DISPOSIZIONI VARIE E GENERALI 

ART. 28. - Repressione della condotta antisindacale.
Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad 
impedire o limitare l'esercizio della libertà e della attività 
sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi 
locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano 
interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento 
denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte 
sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di 
cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto 
motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento 
illegittimo e la rimozione degli effetti. 
L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla 
scadenza con cui il tribunale definisce il giudizio instaurato a norma 
del comma successivo. 
Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni 
dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al 
tribunale che decide con sentenza immediatamente esecutiva. 
Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo 
comma, o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è 
punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale. 
L'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale 
di condanna nei modi stabiliti dall'art. 36 del codice penale. 

ART. 29. - Fusione delle rappresentanze sindacali aziendali.
Quando le rappresentanze sindacali aziendali di cui all'art. 19 si 
siano costituite nell'ambito di due o più delle associazioni di cui 
alle lett. a) e b) del primo comma dell'articolo predetto, nonché 
nella ipotesi di fusione di più rappresentanze sindacali, i limiti 
numerici stabiliti dall'art. 23, secondo comma, si intendono riferiti 
a ciascuna delle associazioni sindacali unitariamente rappresentante 
nella unità produttiva.
Quando la formazione di rappresentanze sindacali unitarie consegua 
alla fusione delle associazioni di cui alle lett. a) e b) del primo 
comma dell'art. 19, i limiti numerici della tutela accordata ai 
dirigenti di rappresentanze sindacali aziendali, stabiliti in 
applicazione dell'art. 23, secondo comma, ovvero del primo comma del 
presente articolo, restano immutati. 

ART. 30. - Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali.
I componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle 
associazioni di cui all'art. 19 hanno diritto a permessi retribuiti, 
secondo le norme dei contratti di lavoro, per la partecipazione alle 
riunioni degli organi suddetti. 

ART. 31 - Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche 
elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.
I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di 
assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche 
elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non 
retribuita, per tutta la durata del loro mandato. 
La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire 
cariche sindacali provinciali e nazionali. 
I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi sono considerati 
utili, a richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento del 
diritto e della determinazione della misura della pensione a carico 
della assicurazione generale obbligatoria di cui al R.D.L. 4 ottobre 
1935, n. 1827, e successive modifiche ed integrazioni, nonché a carico 
di enti, fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di previdenza 
sostitutive della assicurazione predetta, o che ne comportino comunque 
l'esonero. 
Durante i periodi di aspettativa l'interessato, in caso di malattia, 
conserva il diritto alle prestazioni a carico dei competenti enti 
preposti alla erogazione delle prestazioni medesime. 
Le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma non si applicano 
qualora a favore dei lavoratori siano previste forme previdenziali per 
il trattamento di pensione e per malattia, in relazione all'attività 
espletata durante il periodo di aspettativa. 

ART. 32. - Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche 
elettive.
I lavoratori eletti alla carica di consigliere comunale o provinciale 
che non chiedano di essere collocati in aspettativa sono, a loro 
richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo 
strettamente necessario all'espletamento del mandato, senza alcuna 
decurtazione della retribuzione.
I lavoratori eletti alla carica di sindaco o di assessore comunale, 
ovvero di presidente di giunta provinciale o di assessore provinciale, 
hanno diritto anche a permessi non retribuiti per un minimo di trenta 
ore mensili. 



TITOLO V - NORME SUL COLLOCAMENTO 

ART. 33. - Collocamento.
La commissione per il collocamento, di cui all'art. 26 della legge 29 
aprile 1949, n. 264, è costituita obbligatoriamente presso le sezioni 
zonali, comunali e frazionali degli Uffici provinciali del lavoro e 
della massima occupazione, quando ne facciano richiesta le 
organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative. 
Alla nomina della commissione provvede il direttore dell'Ufficio 
provinciale del lavoro e della massima occupazione, il quale, nel 
richiedere la designazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei 
datori di lavoro, tiene conto del grado di rappresentatività delle 
organizzazioni sindacali e assegna loro un termine di 15 giorni, 
decorso il quale provvede d'ufficio. 
La commissione è presieduta dal dirigente della sezione zonale, 
comunale, frazionale, ovvero da un suo delegato, e delibera a 
maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del 
presidente.
La commissione ha il compito di stabilire e di aggiornare 
periodicamente la graduatoria delle precedenze per l'avviamento al 
lavoro, secondo i criteri di cui al quarto comma dell'art. 15 della 
legge 29 aprile 1949, n. 264. 
Salvo il caso nel quale sia ammessa la richiesta nominativa, la 
sezione di collocamento, nella scelta del lavoratore da avviare al 
lavoro, deve uniformarsi alla graduatoria di cui al comma precedente, 
che deve essere esposta al pubblico presso la sezione medesima e deve 
essere aggiornata ad ogni chiusura dell'ufficio con la indicazione 
degli avviati. 
Devono altresì essere esposte al pubblico le richieste numeriche che 
pervengono dalle ditte. 
La commissione ha anche il compito di rilasciare il nulla osta per 
l'avviamento al lavoro ad accoglimento di richieste nominative o di 
quelle di ogni altro tipo che siano disposte dalle leggi o dai 
contratti di lavoro. 
Nei casi di motivata urgenza, l'avviamento è provvisoriamente 
autorizzato dalla sezione di collocamento e deve essere convalidato 
dalla commissione di cui al primo comma del presente articolo entro 
dieci giorni. 
Dei dinieghi di avviamento al lavoro per richiesta nominativa deve 
essere data motivazione scritta su apposito verbale in duplice copia, 
una da tenere presso la sezione di collocamento e l'altra presso il 
direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro. 
Tale motivazione scritta deve essere immediatamente trasmessa al 
datore di lavoro richiedente. 
Nel caso in cui la commissione neghi la convalida ovvero non si 
pronunci entro venti giorni dalla data della comunicazione di 
avviamento, gli interessati possono inoltrare ricorso al direttore 
dell'Ufficio provinciale del lavoro, il quale decide in via 
definitiva, su conforme parere della commissione di cui all'art. 25 
della legge 29 aprile 1949, n. 264. 
I turni di lavoro di cui all'art. 16 della legge 29 aprile 1949, n. 
264, sono stabiliti dalla commissione e in nessun caso possono essere 
modificati dalla sezione. 
Il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro annulla d'ufficio i 
provvedimenti di avviamento e di diniego di avviamento al lavoro in 
contrasto con le disposizioni di legge. 
Contro le decisioni del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro 
è ammesso ricorso al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. 
Per il passaggio del lavoratore dall'azienda nella quale è occupato ad 
un'altra occorre il nulla osta della sezione di collocamento 
competente. 
Ai datori di lavoro che non assumono i lavoratori per il tramite degli 
uffici di collocamento, sono applicate le sanzioni previste dall'art. 
38 della presente legge. 
Le norme contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264, rimangono in 
vigore in quanto non modificate dalla presente legge.

ART. 34. - Richieste nominative di manodopera.
A decorrere dal novantesimo giorno all'entrata in vigore della 
presente legge, le richieste, nominative di manodopera da avviare al 
lavoro sono ammesse esclusivamente per i componenti del nucleo 
familiare del datore di lavoro, per i lavoratori di concetto e per gli 
appartenenti a ristrette categorie di lavoratori altamente 
specializzati. da stabilirsi con decreto del Ministro per il lavoro e 
la previdenza sociale, sentita la commissione centrale di cui alla 
legge 29 aprile 1949, n. 264. 



TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E PENALI 

ART. 35. - Campo di applicazione.
Per le imprese industriali e commerciali, le disposizioni dell'art. 18 
del titolo III, ad eccezione del primo comma dell'art. 27, della 
presente legge si applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale, 
ufficio o reparto autonomo che occupa più di quindici dipendenti. 
Le stesse disposizioni si applicano alle imprese agricole che occupano 
più di cinque dipendenti. 
Le norme suddette si applicano, altresì, alle imprese industriali e 
commerciali che nell'ambito dello stesso comune occupano più di 
quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito 
territoriale occupano più di cinque dipendenti. 
Le norme suddette si applicano, altresì, alle imprese industriali e 
commerciali che nell'ambito dello stesso comune occupano più di 
quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito 
territoriale occupano più di cinque dipendenti anche se ciascuna unità 
produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti. 
Ferme restando le norme di cui agli artt. 1 8, 9, 14, 15, 16 e 17, i 
contratti collettivi di lavoro provvedono ad applicare i principi di 
cui alla presente legge alle imprese di navigazione per il personale 
navigante. 

ART. 36. - Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e 
degli appaltatori di opere pubbliche.
Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi delle 
vigenti leggi dello Stato a favore di imprenditori che esercitano 
professionalmente un'attività economica organizzata e nei capitolati 
di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, deve essere 
inserita la clausola esplicita determinante l'obbligo per il 
beneficiario o appaltatore di applicare o di far applicare nei 
confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle 
risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della 
zona. 
Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di realizzazione 
degli impianti o delle opere che in quella successiva, per tutto il 
tempo in cui l'imprenditore benefica delle agevolazioni finanziarie e 
creditizie concesse dallo Stato ai sensi delle vigenti disposizioni di 
legge. 
Ogni infrazione al suddetto obbligo che sia accertata dall'Ispettorato 
del lavoro viene comunicata immediatamente ai Ministri nella cui 
amministrazione sia stata disposta la concessione del beneficio o 
dell'appalto. 
Questi adotteranno le opportune determinazioni, fino alla revoca del 
beneficio, e nei casi più gravi o nel caso di recidiva potranno 
decidere l'esclusione del responsabile, per un tempo fino a cinque 
anni, da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazione finanziarie o 
creditizie ovvero da qualsiasi appalto. 
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando 
si tratti di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero di appalti 
concessi da enti pubblici, ai quali l'ispettorato del lavoro comunica 
direttamente le infrazioni per l'adozione delle sanzioni. 

ART. 37. - Applicazione ai dipendenti da enti pubblici.
Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai rapporti di 
lavoro e di impiego dei dipendenti da enti pubblici che svolgono 
esclusivamente o prevalentemente attività economica. 
Le disposizioni della presente legge si applicano altresì ai rapporti 
di impiego dei dipendenti dagli altri enti pubblici, salvo che la 
materia sia diversamente regolata da norme speciali. 

ART. 38. - Disposizioni penali.
Le violazioni degli artt. 2, 4, 5, 6, 8 e 15 primo comma, lett. a), 
sono punite, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con 
l'ammenda da lire 100.000 a lire un milione o con l'arresto da 15 
giorni ad un anno. 
Nei casi più gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda sono applicate 
congiuntamente. 
Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita nel 
primo comma può presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, 
il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo. 
Nei casi previsti dal secondo comma, l'autorità giudiziaria ordina la 
pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti 
dall'art. 36 del codice penale. 

ART. 39. - Versamento delle ammende al Fondo adeguamento pensioni.
L'importo delle ammende è versato al Fondo adeguamento pensioni dei 
lavoratori. 

ART. 40. - Abrogazione delle disposizioni contrastanti.
Ogni disposizione in contrasto con le norme contenute nella presente 
legge è abrogata. 
Restano salve le condizioni dei contratti collettivi e degli accordi 
sindacali più favorevoli ai lavoratori. 

ART. 41 - Esenzioni fiscali.
Tutti gli atti e documenti necessari per la attuazione della presente 
legge e per l'esercizio dei diritti connessi, nonché tutti gli atti e 
documenti relativi ai giudizi nascenti dalla sua applicazione sono 
esenti da bollo, imposte di registro o di qualsiasi altra specie e da 
tasse.