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interposizione di lavoro introduzione
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Simona Capurro
Dottore in Giurisprudenza in Genova
Introduzione
I Il problema connesso all'utilizzo di fattispecie interpositorie nell'ambito del nostro ordinamento giuslavoristico ha origini che sono ravvisabili già nel periodo di vigenza del codice civile del 1865.
Caratteristica propria dello schema interpositorio è quella di porre a fronte del lavoratore subordinato non uno, ma due soggetti : il datore di lavoro formale ed il soggetto che, di fatto, si serve della prestazione lavorativa. Il suo successo è legato alla sua capacità di esonerare il reale datore di lavoro da tutta una serie di obblighi posti dal nostro ordinamento a tutela dei lavoratori subordinati.
Sotto la vigenza del codice civile del 1865 la sanzione per determinati contratti in fraudem legis (come quelli il cui scopo è la mancata assunzione di responsabilità da parte dell'imprenditore) era l'integrale nullità per illiceità della causa ai sensi dell'art. 2126 c.c., ma tale soluzione privava, di fatto, gli stessi lavoratori di ogni garanzia.
Con il codice civile del 1942 si assiste all'introduzione dell'art. 2127 c.c. che si pone come norma speciale e prevede, come conseguenza dell'accertamento dell'interposizione, non la nullità, ma l'obbligo per l'effettivo datore di lavoro di rispondere direttamente degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro stipulato dai propri cottimisti.
In tale modo però si assicurava una soluzione meramente parziale ad un problema estremamente più complesso.
Se infatti l'articolo in esame era di immediata applicazione in fattispecie come il cottimo collettivo autonomo o il cottimo a domicilio lo stesso non poteva dirsi per altri tipi di negozio, tramite i quali gli imprenditori continuavano ad assicurarsi i vantaggi legati all'interposizione.
Tra tali negozi spiccavano l'appalto di manodopera, ove un soggetto che è appaltatore solo formalmente, si avvaleva dei propri lavoratori dipendenti per svolgere un attività (che è) inerente al ciclo produttivo di un'altra impresa, e la somministrazione di lavoro, a fronte dei quali, come sanzione della loro eventuale fraudolenza, ricompariva l'art. 2126 c.c. con la sua mancanza di garanzie per i lavoratori.
Sotto la spinta di aspre critiche portate a tale sistema dalla maggioranza della dottrina il Legislatore italiano ha cercato di risolvere definitivamente il problema nel 1960 con una norma di carattere generale che prevede, in presenza di forme interpositorie, l'accertamento ex lege del rapporto intercorrente tra lavoratore subordinato ed effettivo datore di lavoro.
II La legge 23 ottobre 1960, n. 1369 nasce per porre termine alla prassi di concludere contratti dei più svariati tipi, con i quali si eludevano le norme sul trattamento dei lavoratori subordinati nell'esecuzione di attività inerenti i cicli operativi delle singole aziende, e, nello stesso tempo, ha lo scopo di regolamentare i veri e propri appalti di opere e sevizi.
Un primo gruppo di norme vieta l'appalto o subappalto di mere prestazioni di lavoro con personale assunto dall'appaltatore o intermediario, ove l'uso del termine "appalto" non è quello proprio che gli si riconosce nel nostro ordinamento ma è comprensivo di ogni attribuzione, in qualunque forma, dell'esecuzione di mere prestazioni di lavoro.
Un secondo gruppo di norme regolamenta gli appalti di opere e servizi leciti, introducendo l'obbligo di trattamento paritario tra lavoratori dipendenti dell'appaltatore e dipendenti dell'impresa e ponendo a carico dell'imprenditore un'obbligazione solidale di garanzia che presenta la struttura di un'obbligazione soggettivamente complessa (obbligazione che ravvisa l'eadem causa obbligandi che la caratterizza nel collegamento negoziale tra un contratto di lavoro ed un contratto commerciale).
La legge in esame ha trovato immediata applicazione anche nei confronti di soggetti, come le società cooperative, le società collegate e gli enti pubblici non economici, che presentano maggiori difficoltà nell'individuazione della fattispecie vietata a causa della complessità o della specificità dei propri rapporti interni. Sempre in sede di applicazione giurisprudenziale è stato evidenziato come l'impiego di macchine o capitali propri, da parte dell'appaltatore o pseudo-appaltatore, non possa essere considerato elemento fondante una presunzione assoluta della presenza di una minima organizzazione d'impresa, è quindi non sia sufficiente da sola a garantire il passaggio da una fattispecie d'appalto illecita ad un altra lecita.
III I due decenni che seguono l'introduzione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 sono caratterizzati da un costante aumento normativo delle garanzie poste a tutela dei lavoratori, mentre è solo a cavallo tra gli anni '70 e '80 che, nel sistema giuslavoristico, si riaffacciano le esigenze, proprie delle imprese, di ottenere, tramite forme di lavoro maggiormente flessibili, un'abbattimento dei costi fissi.
Parte della dottrina ravvisa, negli stessi anni, l'elemento necessario per armonizzare esigenze così contrapposte, come possono essere quelle di imprese e lavoratori, in uno specifico strumento di flessibilizzazione: il lavoro interinale.
Tale fattispecie comporta la presenza di un contratto di lavoro subordinato tra un'apposita agenzia e il lavoratore il quale, però, esegue la propria prestazione a favore e nell'ambito del ciclo produttivo di un terzo soggetto, cliente dell'agenzia. In tale modo si dovrebbe riuscire, nell'ottica dei sostenitori di tale forma di lavoro, non solo ad abbattere i costi fissi delle imprese ma anche, attraverso una maggiore elasticità nell'impiego dei lavoratori, a recuperare larghe fasce di lavoratori marginali e sommersi.
Il lavoro interinale anche sotto la spinta della continua evoluzione tecnologica, che comporta per le imprese la necessità di avvalersi sempre più spesso di personale temporaneo, ma con specifiche professionalità per aggiornamenti periodici, si è così diffuso, nell'arco di un decennio, in buona parte dell'abito europeo.
La regolamentazione di tale fattispecie come pure i risultati che discendono dalla sua introduzione sono stati però estremamente diversi a seconda degli ordinamenti in cui il lavoro interinale ha trovato ingresso. La Francia ha assistito, dall'anno dell'introduzione legale di tale forma di lavoro, ad un consistente aumento delle agenzie fornitrici di manodopera che ha reso necessari numerosi interventi normativi (nel decennio che va dal 1980 a 1990 sono stati ben tre) per giungere ad una regolamentazione quasi definitiva del fenomeno del lavoro interinale.
A fronte della totale deregolamentazione del fenomeno cui si assiste in Gran Bretagna l'ordinamento tedesco ha regolato il lavoro interinale tramite norme rigide che, però, si sono rivelate del tutto inadeguate sotto il profilo delle garanzie (il reddito medio dei lavoratori interinali è inferiore di quasi il 30% rispetto al settore economico di riferimento) ed in relazione all'estensione acquisita dalla fattispecie (le leggi tedesche tralasciano di regolare tutte le forme di cessione di manodopera non professionali).
Uno dei risultati più interessanti a cui è possibile assistere in ambito europeo è quello raggiunto dai Paesi Bassi; qui il fenomeno si è sviluppato, senza una regolamentazione normativa, già in epoca antecedente al secondo conflitto mondiale (con la particolarità che i lavoratori interinali ricevevano un trattamento più elevato rispetto ai lavoratori "fissi" con medesima qualifica).
Ma è soprattutto degno di nota il fatto che, proprio nei Paesi Bassi, il lavoro interinale abbia assunto la connotazione di strumento utile per il reinserimento di fasce svantaggiate di lavoratori e lo abbia fatto senza aggravi economici per lo stato. L'agenzia di lavoro interinale START, pur nascendo da un iniziativa congiunta di governo e sindacati, ha assunto la forma giuridica di fondazione senza scopo di lucro, con uno statuto che prevede tra gli obbiettivi proprio l'inserimento nel mondo del lavoro di gruppi di lavoratori svantaggiati; essa tramite un sistema di auto finanziamento non solo è riuscita a realizzare in buone parte il proprio oggetto sociale ma ha, nel medesimo tempo, conosciuto un estensione della propria attività mai vista negli altri paesi.
All'interno del nostro ordinamento la fattispecie del lavoro interinale non ha trovato invece ingresso fino alla seconda metà degli anni '90 e questo anche a causa del fatto che tale fenomeno avrebbe comportato una parziale modifica di almeno due normative: la legge 264/1949, che in relazione al collocamento esprimeva il principio del controllo pubblico nel collocamento ed il suo divieto in forma privata e la legge 1369/1960 che, sanzionando l'interposizione di manodopera, prevedeva in modo tassativo le ipotesi di liceità.
All'inizio degli anni '90 il compito di garantire una regolamentazione delle diverse fattispecie di lavoro "atipico" viene attribuito viene parzialmente agli organi centrali della Comunità Europea.
Le speranze di ravvisare nell'operato di tali organi l'input necessario a garantire un riavvicinamento delle legislazioni nazionali in tale settore rimangono però deluse; della tre proposte di direttiva elaborate, l'unica a vedere la luce è la 91/383/CEE sulla sicurezza che si distingue dalle altre per essere sicuramente la meno incisiva e quella che maggiormente lascia sopravvivere i differenziali di partenza dei diversi paesi.
In un periodo di poco seguente si assiste al primo tentativo del Governo italiano di introdurre il lavoro temporaneo. Il fenomeno trova ingresso tramite il D.L. 5 gennaio 1993, n.1, che lo regola in un ambito limitato al solo settore terziario ed alle qualifiche medio alte, ponendosi in rapporto derogatorio con il divieto di interposizione previsto dalla legge 1369/1960.
Lo strumento giuridico utilizzato da tale atto normativo per realizzare la fornitura di manodopera è quello del comando; inoltre il decreto prevede in modo rigoroso requisiti e garanzie per i soggetti coinvolti. Nonostante ciò, esso rimarrà non convertito.
IV Nel lento processo di flessibilizzazione dell'attività lavorativa si inseriscono anche i sindacati. Essi , più prendendo atto di un fenomeno ormai inarrestabile che proponendo un idea originale, prevedono la regolamentazione del lavoro interinale in due diversi accordi con il Governo (l'accordo del 1993 e quello del 1996), ma uno dei momenti più interessanti relativo all'introduzione della fornitura di manodopera si deve senza alcun dubbio all'iniziativa privata.
Il 28 gennaio 1994 si assiste presso il Tribunale di Milano al deposito di un ricorso per omologazione di una cooperativa, la Job Centre, che annovera tra le propria attività statutarie anche il lavoro interinale.
Lo scopo della presentazione del ricorso è esplicitamente dichiarato nella memoria che lo accompagna: incitare il tribunale, una volta rilevato il contrasto dello statuto con la normativa nazionale, a rimettere la questione alla Corte di Giustizia della Comunità Europea ai sensi dell'art. 117 del Trattato.
Oggetto del presunto contrasto con la normativa europea sono, secondo i promotori del ricorso, le già citate leggi 29 aprile 1949, n. 264 e 23 ottobre 1960, n. 1369. La disciplina relativa al collocamento contrasterebbe con due articoli del Trattato di Roma: l'art. 86 che vieta l'abuso di posizione dominante da parte di imprese del mercato comune e che, secondo la stessa interpretazione della Corte di Giustizia, sarebbe applicabile anche all'amministrazione pubblica di uno stato qualora offra servizi di valore economico apprezzabile; l'art. 90 che vieta agli stati membri di emanare o mantenere, nei confronti di imprese a cui si riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme del trattato ed, in specie, quelle previste negli artt. da 85 a 94 inclusi.
In relazione al divieto di lavoro temporaneo si evidenzia nel ricorso come la legge che lo prevede contrasti con il principio di diritto al lavoro e libertà di circolazione dei lavoratori previsto dall'art. 48, nonché con l'art. 59 del Trattato.
Nonostante la palese infondatezza di alcune delle questioni sollevate tramite il ricorso in esame, altre avrebbero potuto rivestire un'importanza determinante, soprattutto sulla scia di recenti decisioni della Corte di Giustizia (tra esse di particolare interesse il caso Macroton), se il rinvio pregiudiziale fosse stato preso in esame dal giudice comunitario.
La soluzione adottata dalla Corte Europea si dimostra invece una soluzione di attesa. Al rinvio pregiudiziale segue, infatti, una dichiarazione di incompetenza del giudice comunitario motivata dal fatto che, finché statuisce nell'ambito di un procedimento di volontaria giurisdizione, il giudice nazionale esercita una funzione non giurisdizionale ( in una causa precedente, la 32/1974, Haaga, la stessa Corte aveva invece risolto una questione sollevata nell'ambito di un procedimento di "giurisdizione volontaria" tedesco).
In realtà l'impressione è che il giudice comunitario abbia voluto concedere al governo italiano più tempo per raggiungere una soluzione a livello nazionale e, nello stesso tempo, abbia saggiato gli intenti dei promotori del ricorso che, nell'ipotesi di rifiuto dell'omologazione dello statuto, avrebbero potuto riproporre la medesima questione nel corso di un successivo giudizio (questa volta in contraddittorio); così di fatto avviene ma nel medesimo tempo intervengono all'interno del nostro ordinamento modifiche legislative idonee a vanificare l'intervento della Corte di Giustizia.
Con la legge 196/1997, meglio nota come "pacchetto Treu", il lavoro temporaneo trova la sua prima stabile regolamentazione nella normativa italiana.
Esso viene previsto come una particolare forma di interposizione nella fornitura di prestazioni di lavoro le cui caratteristiche sono innanzitutto la presenza di una apposita organizzazione attraverso cui svolgere l'attività di fornitura dei lavoratori e la realizzazione della fattispecie tramite due diversi contratti: un contratto di fornitura intercorrente tra agenzia di fornitura ed impresa cliente ed un contratto di lavoro (nel nostro ordinamento tale contratto potrà essere a termine o a tempo indeterminato) che leghi la stessa agenzia ai lavoratori interinali.
L'atteggiamento del legislatore si dimostra, con tale normativa, estremamente prudente. La nuova legge infatti non si pone in rapporto abrogatorio rispetto al precedente divieto di interposizione ma si limita ad apporvi una specifica deroga che a sua volta viene regolamentata in modo minuzioso, prevedendo la riestensione della legge 1369/1960 per le fattispecie da essa non coperte e per determinate violazioni di quanto dalla stessa previsto.
Alla agenzia fornitrice potrà essere concessa una prima autorizzazione provvisoria da parte del Ministero del Lavoro in presenza di determinati requisiti, organizzativi e finanziari, previsti dalla legge, e inoltre l'attività di fornitura potrà essere svolta esclusivamente nelle ipotesi indicate dalla norma ed in determinati settori individuati dai contratti nazionali di categoria delle imprese utilizzatrici, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi.
Sono indicati dalla legge anche i casi di divieto tassativo di fornitura di manodopera ed i contenuti necessari per la validità di entrambi i contratti attraverso cui si realizza la fornitura stessa.
Obblighi specifici vengono previsti, a carico delle imprese clienti dell'agenzia, in funzione di garanzia dei diritti dei lavoratori interinali. Tra tali diritti quello che maggiormente spicca è relativo ad un trattamento retributivo paritario rispetto ai lavoratori con medesima qualifica dell'impresa utilizzatrice, ma di eguale rilievo va considerata anche la previsione di un'apposita indennità di disponibilità a favore di quei lavoratori assunti a tempo indeterminato dall'agenzia di fornitura per i periodi in cui gli stessi non eseguono alcuna missione.
V La lenta evoluzione normativa esaminata finora, seppure giunge a significativi risultati, non produce, all'interno del nostro ordinamento, una legittimazione generale dell'interposizione nella fornitura di manodopera.
Per avere un quadro d'insieme è necessario analizzare i rapporti intercorrenti tra il precedente divieto d'interposizione e la fornitura ammessa e regolata dalla legge 196/1997.
La fattispecie prevista dalla legge del 1997 non può essere vista come il prototipo dell'interposizione, né essere richiamata dai fautori della totale flessibilizzazione del lavoro come esempio della ormai irreversibile obsolescenza del divieto di interposizione.
Ciò è impedito dal fatto che la stessa norma che la regola, nel contempo ne evidenzia la specialità e prevede per la sua legittimazione requisiti tali da renderla del tutto diversa da una mera interposizione.
Le garanzie dei lavoratori interinali sono stabilite in modo puntuale, così come rigidamente sono previste le responsabilità dei soggetti coinvolti nel particolare rapporto trilatero in esame ma, soprattutto, l'attività svolta dall'agenzia di fornitura attribuisce alla prestazione lavorativa oggetto del contratto un significativo valore aggiunto. Il soggetto interposto è, in tale caso, un soggetto dotato di una specifica organizzazione (imposta normativamente) volta a fornire un servizio che non si risolve in una prestazione lavorativa ma che comporta anche la formazione e l'assistenza del personale messo a disposizione.
L'apparato sanzionatorio della legge sulla fornitura di lavoro temporaneo si dimostra inoltre particolarmente interessante.
Per determinate violazioni è prevista l'immediata costituzione ex lege di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'impresa utilizzatrice mentre, a voler sfatare la convinzione di un intento abrogatorio della parte definitoria del divieto di interposizione, per altre è prevista l'automatica riespansione dalla legge n. 1369/1960. In tale seconda classe di violazioni, perciò, l'interposizione fraudolenta dovrà essere accertata sulla base degli indici normativi e giurisprudenziali propri del divieto di interposizione, essendo venuta a cadere la deroga ad esso apportata dalla legge 196/1997.
Il divieto di interposizione continua, poi, a trovare piena applicazione in tutte le fattispecie non coperte dalla norma sulla fornitura di lavoro temporaneo, fattispecie che, come dimostra la produzione giurisprudenziale degli ultimi anni, permangono numerose.
In conclusione occorre evidenziare come il procedimento normativo relativo alla fornitura di lavoro temporaneo ed ai suoi rapporti con il divieto di interposizione non si sia ancora arrestato. A seguito dello scadere delle prime autorizzazioni provvisorie per le agenzie di fornitura, la legge 196/1997 ha subito alcune modifiche miranti non solo ad accrescere l'utilizzo di uno strumento che si è dimostrato di discreta utilità, ma anche a ridefinire alcuni elementi della fornitura che maggiormente si avvicinavano, con il rischio concreto di coincidervi, ad un illecita interposizione.
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