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interposizione di lavoro 2
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Simona Capurro
Dottore in Giurisprudenza in Genova
1.2 Altre ipotesi di interposizione.
Un'altra fattispecie in cui la dottrina ha ravvisato di frequente la presenza della figura interpositoria è quella del lavoro a domicilio.
Una volta accertato che il cottimista a domicilio, anziché assumere le caratteristiche di piccolo imprenditore, è solo un lavoratore interposto tra il datore di lavoro ed altri lavoratori a domicilio risulta applicabile l'art. 2127 c.c. in relazione all' art. 2128 dello stesso codice.
Il problema di tale figura acquisisce comunque nuovi aspetti con l'entrata in vigore della l. 13 marzo 1958, n. 264 in materia di lavoro a domicilio : essa esplicitamente esclude che possa essere considerato lavoratore a domicilio chi si avvale della collaborazione di lavoratori subordinati e vieta all'imprenditore di commissionare lavori a domicilio quando gli stessi lavori sono, precedentemente, eseguiti in reparti propri dell'impresa.
Occorre però rilevare che se alla violazione di tale normativa vengono connesse sanzioni sia civili che penali, tuttavia la stessa legge n. 264/1958 non fa cenno alla sorte dei vincoli obbligatori costituiti in suo spregio.
Le due figure finora esaminate non esauriscono sicuramente il tema in esame.
Nell'ipotesi in cui l'imprenditore incarichi un suo dipendente dell'esecuzione di un lavoro da eseguirsi tramite manodopera appositamente assunta dal lavoratore stesso, non troverebbe applicazione l'art. 2127 c.c., stante il divieto di ricorso all'analogia in tema di norme eccezionali.
Un indirizzo interpretativo piuttosto risalente giunse ad ipotizzare, che l'impiegato gerente non instaurasse direttamente ed autonomamente un rapporto di lavoro con gli altri lavoratori, ma agisse in rappresentanza del titolare che restava il dominus negotii del nuovo rapporto.
In tale modo, però, si negava l'esistenza della figura interpositoria e si aggirava il problema. In realtà, una volta appurato che il contratto di lavoro nel codice del 1942 non rientra nello schema di locatio operarum, ma al contrario è strutturato sul principio di confluenza dell'attività di lavoro dell'imprenditore e dei suoi collaboratori, risulta evidente che il rapporto di lavoro, se inerente una data impresa (se cioè il lavoro si inserisce nel suo ciclo produttivo), non può vedere a fronte del lavoratore altro soggetto diverso dall'imprenditore stesso.
Ciò comporta, che il negozio atipico, tramite il quale si introduce una tale forma di interposizione, pur non essendo direttamente vietato dal codice, consente l'elusione di norme imperative poiché tramite esso l'imprenditore si sottrae ad una serie di disposizioni alla cui osservanza è tenuto.
Il fenomeno va tenuto distinto da quello che si verifica quando un lavoratore assunto da una data impresa viene definitivamente trasferito in altra: nell'ipotesi di società collegate si avranno due distinti rapporti di lavoro succedutisi nel tempo e non risulterà violato l'art 2112 c.c. La precisazione è d'obbligo, in quanto certa giurisprudenza ha invece affermato che il trasferimento tra società collegate non esclude l'unicità del rapporto di lavoro.
La necessità di apprestare una disciplina simile a quanto previsto dall'art. 2127 c.c. in tema di cottimo è stata poi affermata per fermare il sistema di appaltare o subappaltare alcuni servizi o fasi del ciclo produttivo: in tale ipotesi un soggetto, che è appaltatore solo formalmente, si avvale dei suoi lavoratori per svolgere un attività inerente ad altra impresa (committente).
L'art. 1559 c.c. definisce, poi, la somministrazione come il contratto con cui una parte si obbliga, verso corrispettivo, ad eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche e continuative di cose. Nonostante sia difficile qualificare come "cosa" l'attività lavorativa, tuttavia parte della dottrina si riferisce al concetto di somministrazione del lavoro quando il creditore di lavoro, pur restando il principale obbligato a corrispondere la mercede, metta il lavoratore a disposizione di altri nella cui sfera giuridica le opere devono essere prestate.
Il somministrante, di solito, rimane estraneo allo svolgimento materiale della prestazione di lavoro mentre il somministratario esercita, nei confronti del lavoratore, i poteri che di norma competono al datore di lavoro.
In tale ipotesi la contrarietà alla legge va affermata nei confronti del divieto di mediazione privata nel collocamento di manodopera in quanto la scelta dei lavoratori da assegnare ad un dato somministratario verrà effettuata direttamente dallo stesso somministrante: così una parte dei lavoratori in forza alla società di somministrazione verrebbe occupata, mentre un'altra parte, pur restando formalmente alle dipendenze di tale società, resterebbe, di fatto, priva di lavoro a seguito di una scelta privata.
Le ultime figure esaminate non comportano, come già precisato, l'applicabilità dell'art. 2127 c.c. con il risultato che, ove sia possibile accertare la frode alla legge, il relativo negozio sarà nullo per illiceità della causa e ciò senza alcuna tutela per i lavoratori.
E' quindi evidente la ragione che spinse il nostro legislatore all'adozione di una normativa il cui scopo sia quello di sanzionare l'interposizione in primo luogo, con l'accertamento ex lege del rapporto intercorrente tra lavoratori ed effettivo datore di lavoro. A tale svolta si arriva con la legge 23 ottobre 1960, n.1369.
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