interposizione di lavoro 2000 Capurro Simona
interposizione di lavoro 3

 

Simona Capurro
Dottore in Giurisprudenza in Genova

Capitolo II

"La legge 1369/1960"

2.1 Interposizione e intermediazione

La legge 23 ottobre 1960, n. 1369 si propone, nella sua intitolazione, come norma diretta a regolare l'interposizione e l'intermediazione di mere prestazioni di lavoro.

La dottrina ha a lungo utilizzato, alternativamente, i termini interposizione ed intermediazione, come se tra loro non esistesse differenza di significato, ma la dizione della legge in esame porta alla luce la necessità di procedere ad un esame più approfondito della questione.

Per intermediazione non s'intende, di solito, un istituto giuridico avente una propria struttura, ma un fatto giuridico o un comportamento produttivo di particolari effetti.

Intermediario è colui che svolge un'attività diretta a facilitare l'instaurazione di un rapporto tra due soggetti senza, però, mai assumere alcun obbligo o diritto che costituiscano il contenuto del rapporto stesso (restando perciò estraneo ad esso).

La sua attività ha un carattere meramente materiale, non è quindi svolta al fine della diretta instaurazione di rapporti giuridici; l'intermediario mette in relazione

tra loro due soggetti interessati ad un affare, ma non ha nessun potere di concluderlo egli stesso, anzi, a volte la sua attività si risolve nella persuasione di soggetti che sono già in relazione tra loro. Così, per il mediatore, la sua attività può esaurirsi nel mettere in contatto le parti, mentre più complessa è la figura del contratto di agenzia in quanto l'agente è legato da contratto ad una delle parti: ma pure la sua attività resta materiale e non giuridica, in quanto anch'egli resta estraneo ai negozi conclusi.

La figura dell'interposizione trova invece una più chiara espressione nella legge.

Si ritiene vi sia interposizione ogni volta che ad un soggetto è riconosciuta la facoltà di inserirsi nella sfera di un altro soggetto e di derivare in essa gli effetti della propria attività.

Di interposizione si parla, quindi, quando il vero soggetto di un rapporto, non avendo interesse ad apparire, ponga tra se e l'altro soggetto un'altra persona nel compimento del negozio.

Ed è proprio di tale figura che l'autonomia privata si è tante volte servita per eludere norme imperative di legge.

Risulta quindi evidente che la diversità tra due figure sta, in primo luogo, nella funzione del soggetto rispetto al negozio e, di conseguenza, nella natura dell'attività da lui svolta (nell'intermediazione è materiale, nell'interposizione giuridica).

Nello stesso campo del diritto del lavoro, l'art. 2127 c.c. parla correttamente d'interposizione nel cottimo, così come la legge 29 aprile 1949, n. 264 vieta, all'art. 27, la "mediazione" nel collocamento in modo altrettanto corretto.

La legge n. 1369/1960 utilizza nella sua intitolazione entrambi i termini, ma non nell'accezione fin qui descritta: essa sembra adottarli come sinonimi probabilmente nella preoccupazione di garantire alla norma un ambito di applicazione che sia il più esteso possibile.

Di fatto però nessuna delle ipotesi contenute nel testo di legge sembra poter corrispondere alla figura dell'intermediazione, anzi, l'attività dell'intermediario risulta soggetta esclusivamente alle norme in materia di collocamento.

2.2 La Ratio della norma

Nella sua relazione al Senato della Repubblica il deputato Bosio sottolineava il duplice scopo della legge in oggetto.

Da un lato vuole porre fine all'uso di concludere contratti del più svariato tipo (cottimo, appalto, somministrazione…) per l'esecuzione di prestazioni di lavoro inerenti attività proprie delle singole aziende; contratti coi quali si eludevano le norme sul trattamento spettante ai lavoratori.

Sotto un secondo profilo provvede alla regolamentazione di quella situazione in cui è posto in essere un vero e proprio appalto di opere o servizi, figura presente nel nostro ordinamento e della quale non si poteva sanzionare l'illiceità.

Non era possibile pretendere che una singola impresa potesse ogni volta provvedere, direttamente e con proprio personale, a tutte le attività, anche quelle saltuarie e occasionali, necessarie per l'organizzazione del ciclo aziendale, tuttavia occorreva considerare che i lavoratori dell'impresa appaltatrice si trovavano ad operare costantemente al fianco di quelli dipendenti dall'impresa principale risentendo, a volte, delle diverse condizioni di lavoro.

2.3 I Contenuti

In meno di un decennio vi erano state numerose proposte di legge tese a dare una regolamentazione ad un stato di fatto fortemente criticato da dottrina e giurisprudenza, ma nessuna, prima di quella che si concreterà nella legge n. 1369, aveva trovato un sufficiente numero di voti alle Camere.

Il testo di legge che stiamo esaminando nasce dalla fusione, presso la Camera dei Deputati, di due proposte di legge, la n. 130 e la n. 134, e si può idealmente suddividere in tre gruppi di norme.

Con il primo si vieta sia l'appalto o subappalto di mere prestazioni di lavoro con personale assunto dall'appaltatore o intermediario; sia l'attribuzione a dipendenti o terzi, di lavori a cottimo da eseguirsi con personale assunto da essi; ed ancora gli appalti o subappalti di opere o servizi con impiego di capitali o macchine dell'impresa committente .

Con il secondo gruppo si impone l'obbligo di trattamento paritario tra i dipendenti dell'appaltatore di opere o sevizi, per lavori inerenti o interni all'impresa, e i dipendenti dell'impresa stessa, sancendo anche la responsabilità solidale di appaltatore e committente, con alcune esclusioni tassative.

Infine, con il terzo, si comminano una serie di sanzioni penali per la violazione degli articoli di legge.

La lettura della norma deve essere tuttavia unitaria. Infatti non è sufficiente che l'appaltatore adoperi macchine e capitali di sua proprietà per passare dalla fattispecie vietata dall'art.1 a quella ammessa dall'art. 3, ma sarà necessario che "l'interposto" eserciti una vera e propria attività organizzativa.

Questo implica, che il legislatore non ha ammesso la configurazione di un tertium genus tra le due ipotesi contemplate e, soprattutto, non ha considerato l'impiego di macchine e capitale propri come elemento fondante la presunzione assoluta di presenza di un minimo d'organizzazione d'impresa.


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