interposizione di lavoro 2000 Capurro Simona
interposizione di lavoro 5

 

Simona Capurro
Dottore in Giurisprudenza in Genova

 

Capitolo III

Flessibilità e tutela dei lavoratori

3.1 Prime aperture verso forme flessibili di lavoro.

I due decenni che seguono l'introduzione del divieto di interposizione di manodopera, sono caratterizzati da una produzione normativa, in materia di lavoro, tesa a garantire una sempre maggiore tutela per i lavoratori subordinati.

I lavoratori subordinati sono visti come una fascia debole della popolazione, e le garanzie poste dalla legge non riguardano soltanto le condizioni dell'ambiente in cui essi prestano la loro opera, ma, soprattutto, mirano a dare una certa stabilità all'attività da essi svolta.

In tale contesto sembrano passare in secondo piano quelle che sono le esigenze delle imprese. Una gestione economicamente vantaggiosa dell'attività d'impresa comporta, infatti, la facoltà di variare, e soprattutto ridurre, i costi fissi a seconda delle esigenze della produzione, e inoltre richiede il continuo aggiornamento del know-how a disposizione della medesima impresa.

Il contrasto tra interessi contrapposti diviene sempre più pressante nel corso degli anni '70 e, all'inizio del decennio successivo, una certa dottrina, seguita in parte dallo stesso legislatore, si schiera a favore dell'introduzione di forme di lavoro caratterizzate da una maggiore flessibilità.

La finalità é quella di ottenere uno scambio tra forme di lavoro flessibile e maggiore occupazione o, almeno, di garantire, attraverso una maggiore elasticità nell'impiego dei lavoratori, un recupero di fasce di lavoratori marginali o sommersi.

A lungo termine si spera, che un abbattimento dei costi del lavoro consenta alle imprese di aumentare la propria produttività e, quindi, di creare nuovi posti di lavoro.

Ed è in tale contesto che si inseriscono le prime istanze tese alla legalizzazione del lavoro interinale.

3.2 Il lavoro interinale.

Il modello del lavoro interinale è diffuso in molti paesi europei in modo non uniforme, ma é comunque possibile coglierne alcune delle caratteristiche principali.

Il lavoratore è legato ad un'apposita agenzia tramite un rapporto di lavoro subordinato il cui oggetto è, però, lo svolgimento della propria attività a favore di un terzo cliente dell'agenzia stessa.

Questo comporta che il prestatore d'opera si trovi a svolgere la sua attività nell'ambito dell'organizzazione di un soggetto diverso dal suo datore di lavoro di diritto.

E' sufficiente questa prima descrizione della fattispecie per notare come, nel nostro ordinamento, ostino alla sua introduzione almeno due normative: quella ex legge 264/1949 sul collocamento, che, nonostante una certa flessibilizzazione nel corso del tempo, esprime ancora il principio di controllo pubblico tra offerta e domande di lavoro ed il divieto di mediazione privata; la legge 1369/1960, che sanziona l'interposizione di manodopera, prevedendo in modo tassativo le ipotesi di liceità.

Entrambe le leggi citate nascono con la funzione di garantire ai lavoratori un minimo di tutele e di stabilità, ed è proprio sulla base di tali obiettivi, che parte della dottrina ha lanciato le sue critiche all'introduzione di tale forma di lavoro.

Occorre, però, evidenziare come le spinte verso il lavoro interinale trovano il loro fondamento in una visione dell'agenzia di fornitura che si discosta notevolmente da quella di un soggetto meramente interposto tra lavoratore, e datore di lavoro di fatto.

Essa sarebbe, infatti, dotata di una propria organizzazione e di una tecnologia che verrebbe messa a disposizione del soggetto utilizzante: l'esempio tipico è quello del conctract menagement.

3.3 Nuove tecnologie e contratto di lavoro.

Lo sviluppo di nuove tecnologie, in particolare quelle informatiche, incide, naturalmente, sia sulle tutele di cui hanno diritto i lavoratori sia sulle stesse modalità d'esecuzione della prestazione lavorativa.

Da un primo punto di vista l'uso, da parte del datore di lavoro, di videocamere e strumenti similari per il controllo dell'attività di lavoro dei dipendenti, deve sicuramente essere regolamentato al fine di consentire che i lavoratori mantengano una certa sfera di privacy.

Da un secondo punto di vista l'uso di nuove tecnologie contribuisce notevolmente alla flessibilizzazione del lavoro. Lo sviluppo del cosiddetto "telelavoro", ove un soggetto svolge la propria attività tramite un terminale, collocato in un luogo diverso dalla sede dell'impresa, ha imposto all'attenzione degli studiosi un problema di qualificazione del rapporto stesso in termini di lavoro a domicilio o lavoro dipendente. In materia d'innovazione tencnologica ha trovato molta fortuna, poi, il contratto a termine e questo soprattutto a causa della continua necessità d'aggiornamento dei sistemi informatici, che impongono l'utilizzo di soggetti dotati di specifiche professionalità periodicamente, ma con tempi determinati.

E' già stato sottolineato come la giurisprudenza abbia accettato, in tale campo, forme di lavoro che si avvicinano molto alla fattispecie del lavoro interinale sulla base della presenza di un apparato organizzativo in capo alle imprese di "fornitura" dei lavoratori, non è però semplice verificare se l'utilizzo di tali fattispecie flessibili possa o meno consentire il raggiungimento di quei risultati, in vista dei quali molti paesi hanno accettato di legalizzare, e regolare normativamente il lavoro temporaneo.

Con uno sguardo d'insieme all'ambito europeo sembra, invece, più semplice ammettere che diversi paesi abbiano coerentemente preso atto di una situazione preesistente e, ormai, molto diffusa al fine di garantirle almeno una regolamentazione minima ed eliminare in tale modo gli abusi più evidenti nei confronti dei lavoratori.


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