Inquinamento elettromagnetico
a cura di Stefano Maglia
Sommario
: Elettrodotti; Immissioni; Impianti di radiotrasmissione; Malattie professionali; Telefonia cellulare; Varchi elettromagneticiElettrodotti
-Va revocato il provvedimento emesso dal pretore ex art. 700 cod. proc. pen. per sospendere la costruzione di un elettrodotto a 380 KV, quando la voluminosa e contraddittoria documentazione scientifica - circa eventuali connessioni fra i campi elettromagnetici di tali elettrodotti e la salute umana - prodotta in corso di causa, non ha portato nessun sicuro elemento di giudizio, mentre il paventato pericolo non è imminente, essendo subordinata la messa in esercizio dello stesso elettrodotto ad una preventiva autorizzazione ministeriale. * Trib. civ. Lucca, 5 marzo 1990, in Rass. giur. energia elettr. 1990, 523.
-La tutela del diritto alla salute è azionabile innanzi al giudice ordinario anche nei confronti della P.A. trattandosi non già di valutare le modalità di esercizio di un potere, bensì di sanzionare un comportamento caratterizzato da carenza assoluta di potere in quanto volto a comprimere un diritto soggettivo. Non sussistono i presupposti per l`emanazione di un provvedimento ex art. 700 cod. proc. civ., a tutela del diritto alla salute, allorquando in base alla copiosa documentazione scientifica prodotta - la quale rende, peraltro, superflui ulteriori incombenti istruttori - è verosimilmente da escludersi, allo stato, anche su un piano meramente probabilistico, un rapporto di casualità tra i campi elettromagnetici di elettrodotti a 380 KV e danno alla salute. * Pret. civ. Pordenone, 10 marzo 1990, in Rass. giur. energia elettr. 1990, 523.
-Ove sia ipotizzata una lesione del diritto alla salute derivante dai campi elettromagnetici prodotti dall`attivazione di un elettrodotto a 380 KV dell`ENEL, non sussiste il difetto di legittimazione passiva di tale ente, atteso che la condotta generatrice della paventata situazione di pericolo, e cioè la messa in esercizio dell`impianto, verrebbe ad essere posta in essere proprio dal predetto ente, nei cui confronti dovrebbe pertanto essere emesso un eventuale provvedimento che imponga l`adozione di particolari cautele. Non sussistono le condizioni per l`emanazione di un provvedimento ex art. 700 cod. proc. civ., a tutela di un`ipotetica lesione del diritto alla salute, allorché lo stato delle conoscenze, risultante dalla produzione di relazioni peritali elaborate in cause aventi contenuto analogo, permette di pervenire, a tutto concedersi, ad un giudizio meramente probabilistico circa eventuali connessioni fra i campi elettromagnetici di elettrodotti a 380 KV e la salute umana. * Pret. civ. La Spezia, 29 dicembre 1989, in Rass. giur. energia elettr. 1990, 524.
-Va negata la sospensione della costruzione di un elettrodotto a 380 KV, richiesta ex art. 700 cod. proc. civ., adducendo pericoli per la salute umana in relazione ai campi elettromagnetici prodotti da tale linea, allorché non sia provato nei termini o modi delle prove giudiziarie l`effettiva esistenza del danno denunziato, esulando dalla funzione giurisdizionale apprezzare la mera possibilità di un pericolo per la salute. * Pret. civ. Treviso, 3 agosto 1990, in Rass. giur. energia elettr. 1991, 216.
-Il Comune non è titolare del diritto alla salute, azionabile soltanto dalla persona fisica interessata, esulando tale tutela dal concetto di danno ambientale previsto dalla legge n. 349/1986. Va respinta la domanda volta ad ottenere l`inibizione dell`esercizio di un elettrodotto a 380 KV, allorché la addotta pericolosità per la salute umana dei campi elettromagnetici prodotti da tale impianto non sia provata dagli attori. * Trib. civ. Lucca, 17 settembre 1991, in Rass. giur. energia elettr. 1991, 708.
-Va respinta la domanda tendente, ex art. 122 del R.D. n. 1775/1933, allo spostamento di una linea a 132 KV, a seguito della realizzazione di una nuova costruzione nel fondo assoggettato a servitù coattiva, allorché il proprietario del predetto fondo - oltre a non aver offerto altro luogo adatto all`esercizio della servitù - non abbia provato l`esistenza di alcuna incompatibilità fra la nuova costruzione e la linea medesima, e risulti invece (nella specie, a seguìto di approfondita consulenza tecnica), che l`elettrodotto, costruito nel rispetto della normativa vigente, non comporta, in base alle attuali conoscenze scientifiche, conseguenze dannose o pericolose, in relazione ai campi elettromagnetici dalla linea stessa prodotti, per la salute delle persone che occupano la casa di civile abitazione sottostante il tratto di linea elettrica esaminata. * App. civ. Torino, 25 novembre 1991, in Rass. giur. energia elettr. 1993, 207.
-Va dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. proposto da un soggetto privato al fine di ottenere un provvedimento cautelare atto a vietare la realizzazione, sulla proprietà del medesimo soggetto, di un elettrodotto a 380 KV, in relazione a presunti pericoli per la salute correlati ai campi elettromagnetici generati dalla linea; e ciò atteso il divieto per il giudice ordinario di cui all`art. 4, comma secondo, della legge n. 2248 del 1865, All. E, che non consente, nella specie, a tale giudice di privare di efficacia il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici di autorizzazione dell`elettrodotto. * Trib. civ. Avellino, 2 gennaio 1995, in Rass. giur. energia elettr. 1995, 251.
-Il Comune è legittimato ad agire a tutela della salute della popolazione, considerata anche la rilevanza pubblicistica degli interessi correlati. In presenza del rispetto del D.P.C.M. 23 aprile 1992 - che prevede i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici degli elettrodotti ad alta tensione, recependo (al pari del D.P.R. 27 aprile 1992, concernente la VIA) quelli indicati, in via prudenziale, dalle più autorevoli Organizzazioni scientifiche internazionali e nazionali - va respinto il ricorso volto alla sospensione della messa in funzione di una linea in base a presunti pericoli per la salute umana. * Trib. civ. Cremona, 16 ottobre 1995, in Rass. giur. energia elettr. 1995, 886.
-Una società cooperativa è priva della legittimazione a far valere il diritto alla salute (nella specie, correlato alla adottata pericolosità dei campi elettromagnetici prodotti da una linea ad alta tensione), trattandosi di un diritto che può essere azionato soltanto da una persona fisica. In presenza del rispetto del D.P.C.M. 23 aprile 1992 - che prevede i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici degli elettrodotti ad alta tensione, recependo (al pari del D.P.R. 27 aprile 1992 concernente la VIA) quelli indicati in via prudenziale, delle più autorevoli Organizzazioni scientifiche internazionali e nazionali - va respinto il ricorso volto alla sospensione della realizzazione di una linea in base a presunti pericoli per la salute umana. * Trib. civ. Reggio Emilia, 5 dicembre 1994, in Rass. giur. energia elettr. 1995, 887.
-L`amministrazione che autorizza la costruzione degli elettrodotti non deve esplicitare negli atti del procedimento tutte le scelte e le alternative possibili, di numero potenzialmente infinito, ma è tenuta ad effettuare una comparazione soltanto quando siano state suggerite dagli interessi soluzioni alternative, in sede di approvazione del progetto di cui all`art. 112 del T.U. n. 1775/1993. La scelta del tracciato di un elettrodotto non può formare oggetto di censura, dato che essa costituisce esplicazione di potestà tecnico-amministrativa, sindacabile dal giudice amministrativo solo in ipotesi di manifesta irrazionalità. Con riguardo ai profili di tutela del diritto alla salute connessi con i campi ellettromagnetici derivanti dagli elettrodotti ad alta tensione, il rispetto del D.P.C.M. 23 aprile 1992, che ha normativamente recepito i limiti dalle Istituzioni Sanitarie specializzate, è sufficiente ai fini della legittimità dell`atto autorizzativo delle linee stesse. * Tar Lombardia, 14 maggio 1994, in Rass. giur. energia elettr. 1995, 243.
-Ai fini della tutela del diritto alla salute dai campi elettromagnetici derivanti dagli elettrodotti ad alta tensione, il rispetto del D.P.C.M. 23 aprile 1992, che ha fissato normativamente i limiti massimi di esposizione ai campi elettrici e le condizioni che devono essere rispettate per la costruzione di nuovi elettrodotti, è sufficiente ai fini della legittimità dell`atto autorizzativo che approva il tracciato dell`elettrodo. Le scelte progettuali in ordine al tracciato di un elettrodotto costituiscono esplicazione di potestà tecnico-amministrativa discrezionale, non censurabile in sede di giudizio di legittimità se non per illogicità e manifesta irrazionalità delle scelte. In sede di autorizzazione di un elettrodotto, ai fini dell`approvazione del relativo progetto, l`Amministrazione ha l`obbligo di effettuare una specifica e dettagliata comparazione fra soluzioni alternative soltanto quando le stesse sono state suggerite dagli interessati, privati o enti pubblici, nelle forme e nei termini previsti dalla normativa statale e regionale (nella specie, dall`art. 4 legge Regione Lombardia 16 agosto 1982, n. 52, che riconosce al Comune interessato una specifica garanzia di partecipazione al procedimento nei casi di interferenza delle linee ed impianti elettrici con altre opere pubbliche). * Tar Lombardia, sez. III, 3 novembre 1994, n. 618, in Rass. giur. energia elettr. 1995, 954.
-Deve ritenersi pregiudizievole per la salute pubblica un elettrodotto realizzato a distanza inferiore a quella minima fissata dall`art. 5 D.P.C.M. 23 aprile 1992. Pertanto, verificato, attraverso una relazione tecnica dell`Ispsel che il rischio alla esposizione ai campi magnetici è significativamente influenzato sia dalla distanza dei fabbricati dai conduttori dell`elettrodotto, sia dalla potenza dell`impianto, può ovviarsi al pericolo disponendo che la potenza dell`elettrodotto venga contenuta entro i limiti massimi consentiti da altro impianto preesistente a quello oggetto del procedimento, fino al ripristino da parte dell`Enel delle distanze minime fissate dal D.P.C.M. predetto. * Tar Lazio, ord. 17 aprile 1997, n. 933.
Immissioni
- Sebbene l'art. 844 c.c. contenga un elenco esemplificativo delle immissioni suscettibili di divieto, posto che, in esso, dopo l'espressa menzione di alcune di tali immissioni seguono le parole "e simili propagazioni", tuttavia il carattere eccezionale dei limiti posti alla estrinsecazione del diritto di proprietà fa sì che la tassatività sussiste nel genus, se non nella species. Pertanto, la norma è passibile di applicazione, per interpretazione estensiva, ad ipotesi che presentino tutti i seguenti requisiti: 1) materialità dell'immissione, cioè che essa cada sotto i sensi dell'uomo ovvero influisca oggettivmente sul suo organismo (per esempio, radiazioni nocive) o su apparecchiature (per esempio, correnti elettriche e onde elettromagnetiche); 2) carattere indiretto o mediato dell'immissione, nel senso che essa non consista in un facere in alienum, ma costituisca ripercussione di fatti compiuti, direttamente o indirettamente dall'uomo, nel fondo da cui si propaga; 3) attualità di una situazione di intollerabilità, non semplice pericolo di essa, derivante da una continuità, o almeno periodicità, anche se non a intervalli regolari, dell'immissione. Questi requisiti non ricorrono nell'ipotesi in cui aggetti di gronda e tubazioni di raccolta delle acque piovane sporgano oltre la linea di confine. * Cass. civ. 3889/77.
Impianti di radiotrasmissione
-E' ammissibile il sequestro preventivo di impianti di radiotrasmissione che generano campi elettromagnetici ad alta frequenza potenzialmente pericolosi, potendosi nella fattispecie ravvisare l`ipotesi contravvenzionale contemplata dagli artt. 674 o 675 c.p. * Pret. pen. Venezia, uff. Gip, decr. 1 marzo 1997, n. 791, X, in Riv. pen. 1997, 617.
-La costruzione di un`antenna ricetrasmittente montata su un traliccio necessita di concessione edilizia non potendosi qualificare il manufatto come pertinenza o impianto tecnologico in quanto, per le sue importanti dimensioni, determina una significativa trasformazione urbanistica ed edilizia. La circostanza predetta assorbe ogni altro motivo di ricorso ivi compreso quello attinente alla pericolosità dell`impianto conseguente all`emissione di onde elettromagnetiche. * Tar Lombardia, 7 aprile 1997, n. 430.
-Nel caso di un provvedimento sindacale che ordina la rimozione di una antenna ricetrasmittente per ragioni di inquinamento elettromagnetico, misurato da competente laboratorio, ove da una successiva verificazione compiuta dallo stesso laboratorio emerga un "forte abbassamento" i tale inquinamento (entro i valori di campo elettrico di 20 V/m), sussistono le condizioni per valutare l`interesse pubblico alla tutela del diritto alla salute in comparazione con l`interesse imprenditoriale fatto valere dall`emittente e per individuare il punto di equilibrio tra i due interessi nella sospensione dell`atto impugnato degli impianti accertato dalla tecnica indicata in precedenza. * Tar Emilia Romagna, ord. 16 ottobre 1992, n. 704, in Giur. merito, 1995, III, 149.
Malattie professionali
In tema di assicurazione contro le malattie professionali, l'accertamento che la malattia, manifestatasi entro il periodo massimo di indennizzabilità, sia astrattamente compresa fra quelle tabellate - e cioè derivante da una lavorazione tabellata (nella specie, carcinoma mammario, accertato come rientrante nella voce 40 dell'allegato 4, nel testo del D.P.R. 9 giugno 1975, n. 482, al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, relativa a malattie causate da radiazioni ionizzanti, laser, onde elettromagnetiche e loro conseguenze) - comporta l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, con il conseguente onere dell'Inail di provare una diversa patogenesi della malattia stessa. * Cass. civ. 4297/96 (conf.: Cass. civ. 11143/92).
Telefonia cellulare
-L`installazione di un ripetitore per telefonia cellulare su di un lastrico solare situato in un edificio condominiale non costituisce violazione dell'art. 1122 c.c., in quanto non sussiste alcun riscontro scientifico della pericolosità di tale impianto per la salute dei condomini. * Trib. civ. Piacenza, 13 febbraio 1998, n.51, in Arch. loc. e cond. 1998, 420.
-In materia di installazione di stazioni radio base per telefonia cellulare, in presenza di documentazione, consistente in una relazione clinica, attestante possibili relazioni tra manifestazioni morbose subite da una persona residente nello stabile e l`attivazione degli impianti, deve cautelarmente essere considerato prevalente l`interesse primario alla salute rispetto ad ogni altro interesse giuridicamente protetto, con conseguente sospensione del provvedimento con il quale vengono dichiarati urgenti i lavori e le opere concernenti l`installazione e l`attivazione dell`impianto. (Fattispecie in cui una stazione radio base per telefonia cellulare era stata installata sul terrazzo di uno stabile condominiale). * Tar Lazio, sez. I, ord. 18 dicembre 1996, n. 3806, in Arch. loc. e cond. 1997, 875.
-Nel quadro degli interessi contrapposti coinvolti dal provvedimento impugnato e nei limiti della sommaria delibazione propria della fase cautelare, va respinto l`appello avverso l`ordinanza con la quale il T.A.R. ha sospeso un decreto del Ministero PP.TT. con il quale venivano dichiarati urgenti i lavori e le opere concernenti l`installazione e l`attivazione di una stazione radio-base GSM sul terrazzo di un edificio condominiale ritenendo preminente l`interesse di tutela della salute rispetto ad ogni altro interesse giuridicamente protetto. * Cons. Stato, sez. VI, 25 marzo 1997, n. 582.
Varchi elettromagnetici
-Dai provvedimenti che dispongono l`installazione di varchi elettromagnetici di controllo all`ingresso di alcuni ministeri e ne dispongono la continuazione del funzionamento deriva un danno grave e irreparabile agli utenti dei varchi medesimi e, comunque, la scelta di utilizzare i varchi con controllo a distanza non appare coerente con il principio di ragionevolezza secondo un preliminare esame del fumus. * Cons. Stato, ord. 16 settembre 1997, n. 1708.