STUDIO BOVE CIRCOLARI - IVA PERIODICA
Dichiarazione periodica iva

La Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 1999 pubblica il decreto dirigenziale 26 febbraio 1999, recante "Approvazione del modello di dichiarazione IVA periodica con le relative istruzioni e specifiche tecniche".

· Soggetti obbligati

Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA periodica, in linea generale, i titolari di partita IVA, con le eccezioni di cui al periodo successivo.

– Non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA periodica:

• i soggetti di cui all’art. 88 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e cioè:
– gli organi e le amministrazioni dello Stato;
– i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivile comunità montane, le province e le regioni;
– gli enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le aziende sanitarie locali;
le persone fisiche che hanno realizzato nell’anno precedente un volume di affari uguale o inferiore a 50 milioni di lire (pari 25.823 euro);
• i contribuenti che, per l’anno in corso, non sono tenuti all’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA
(es.: soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti) sempreché nel corso dello stesso anno non vengano meno le predette condizioni di esonero. In tale caso, il contribuente sarà tenuto a presentare la dichiarazione periodica a partire dalla liquidazione relativa al periodo (mese o trimestre) nel corso del quale si sono verificate le condizioni che hanno fatto venire meno l’esonero;
i contribuenti esonerati dall’effettuazione della liquidazione periodica anche se tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale.
Ad esempio: i soggetti che nel periodo di riferimento (mese o trimestre) non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva, ovvero i soggetti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti ed hanno optato per la dispensa dagli adempimenti ai sensi dell’art. 36 bis. che devono presentare la dichiarazione e contribuenti esonerati

· Presentazione e versamento

Il modello deve essere presentato, utilizzando l’apposita busta, ad uno sportello bancario convenzionato o ad un ufficio postale entro la fine del mese nel corso del quale il contribuente è tenuto ad effettuare le liquidazioni periodiche.

Pertanto i contribuenti mensili presenteranno la dichiarazione entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza e cioè a febbraio (per gennaio), a marzo (per febbraio), ad aprile (per marzo) e così via.

I contribuenti trimestrali, invece, presenteranno le dichiarazioni periodiche entro la fine del secondo mese successivo a quello di riferimento.

Si sottolinea che i contribuenti trimestrali devono presentare la dichiarazione periodica, entro la fine di febbraio, anche per il quarto trimestre, senza effettuare l’eventuale versamento, che deve essere eseguito entro il 16 marzo, e cioè entro il termine previsto per il versamento annuale.

Per i contribuenti che inviano la dichiarazione in via telematica, direttamente ( società con capitale sociale e patrimonio netto superiore a 5 miliardi) o a mezzo degli intermediari abilitati, le dichiarazioni vanno presentate entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di presentazione di quelle cartacee.

Rimangono, in ogni caso, invariati i termini previsti per il versamento dell’IVA eventualmente dovuta per ogni periodo.

Se l’importo da versare è inferiore a lire 50.000, il versamento dovrà essere effettuato insieme a quello dovuto per il periodo successivo.

Di seguito un prospetto riepilogativo degli adempimenti
 

  • Contribuenti trimestrali

  •  
    Periodo Versamento Presentazione
    Mod. cartaceo
     telematico
    1° trimestre 16 maggio  31 maggio 30 giugno
    2° trimestre  16 agosto 31 agosto  30 settembre
    3° trimestre 16 novembre  30 novembre 31 dicembre
    4° trimestre 16 marzo
    (in dichiarazione annuale)
    28 febbraio  31 marzo
  • Contribuenti mensili
  • Periodo Versamento Presentazione
    Mod. cartaceo
     telematico
    Gennaio 16 febbraio 28 febbraio 31 marzo
    Febbraio 16 marzo 31 marzo 30 aprile
    Marzo 16 aprile 30 aprile 31 maggio
    Aprile 16 maggio 31 maggio 31 luglio
    Maggio 16 giugno 30 giugno 31 luglio
    Giugno 16 luglio 31 luglio 31 agosto
    Luglio 16 agosto 31 agosto 30 settembre
    Agosto 16 settembre 30 settembre 31 ottobre
    Settembre 16 ottobre 31 ottobre 30 novembre
    Ottobre 16 novembre 30 novembre 31 dicembre
    Novembre 16 dicembre 31 dicembre 31 gennaio
    Dicembre 16 gennaio 31 gennaio 28 febbraio

    · Presentazione per l’anno 1999

    Per il solo anno 1999, le dichiarazioni periodiche relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo vanno presentate entro il 30 aprile c.a., utilizzando un’unica busta, mentre la trasmissione telematica delle dichiarazioni relative al primo trimestre 1999 o ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio va effettuata nel mese di luglio 1999.

    La circolare 24 marzo 1999 n. 68/E precisa, inoltre, che la presentazione della dichiarazione periodica relativa al 1° trimestre, da parte dei contribuenti con liquidazioni trimestrali dell’IVA, va effettuata entro il 31 maggio 1999, fermo restando al 16 maggio c.a. il termine per il versamento dell’imposta eventualmente dovuta in sede di liquidazione periodica.

    · Rimborsi

    La dichiarazione periodica, relativa ai mesi di marzo, giugno e settembre, ovvero al primo, secondo e terzo trimestre, vale anche come richiesta di rimborso infrannuale . In questo caso occorre presentare un esemplare della dichiarazione periodica direttamente al competente Ufficio (Iva o delle Entrate) entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento insieme alla dichiarazione sostitutiva di cui alla lettera c) del VII comma dell’art. 38-bis, se il contribuente è esonerato dalla presentazione delle garanzie previste.

    La circolare ministeriale n. 68/E precisa che per l’anno 1999 i soggetti non tenuti alla dichiarazione IVA periodica, qualora intendano richiedere rimborso infrannuale, possono presentare, in alternativa all’apposita istanza (secondo quanto previsto dal D.M. 23 luglio 1975), un esemplare del modello di dichiarazione periodica.

    · Sanzioni

    In caso di violazione degli obblighi concernenti le dichiarazioni periodiche, si applicano le stesse sanzioni previste per la dichiarazione annuale IVA, di cui al D.Lgs. n. 471 del 1997

    Di seguito una tabella con le principali violazione e le rispettive sanzioni

    Violazione
    Minimo
    Massimo
    Omissione della presentazione
    120% 
    L. 500.000
    240%
    Infedeltà della dichiarazione
    100%
    200%
    Redazione su modello non conforme
    L. 500.000
    L .4.000.000
    Indebita detrazione
    100%
     
    Omesso o insufficiente versamento
    30%
     
    Mancata indicazione nei documenti di versamento degli elementi di identificazione del soggetto e per l’imputazione della somma versata
    L.200.000
    L. 1.000.000

    Si sottolinea che in presenza di violazioni sostanziali (indebita detrazione, omessa o insufficiente fatturazione, ecc.) si applicheranno sia le sanzioni previste per tali violazioni che quelle relative alla dichiarazione periodica infedele e dichiarazione annuale infedele. Nel caso di concorso di più violazioni si applica la sanzione più grave aumentata a seconda dei casi da un quarto al doppio.
    Nel caso di ravvedimento operoso non si applica il cumulo delle sanzioni perciò bisognerà procedere al versamento delle somme ridotte per ogni singola violazione.