La Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 1999 pubblica il decreto dirigenziale 26 febbraio 1999, recante "Approvazione del modello di dichiarazione IVA periodica con le relative istruzioni e specifiche tecniche".
Pertanto i contribuenti mensili presenteranno la dichiarazione entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza e cioè a febbraio (per gennaio), a marzo (per febbraio), ad aprile (per marzo) e così via.
I contribuenti trimestrali, invece, presenteranno le dichiarazioni periodiche entro la fine del secondo mese successivo a quello di riferimento.
Si sottolinea che i contribuenti trimestrali devono presentare la dichiarazione periodica, entro la fine di febbraio, anche per il quarto trimestre, senza effettuare l’eventuale versamento, che deve essere eseguito entro il 16 marzo, e cioè entro il termine previsto per il versamento annuale.
Per i contribuenti che inviano la dichiarazione in via telematica, direttamente ( società con capitale sociale e patrimonio netto superiore a 5 miliardi) o a mezzo degli intermediari abilitati, le dichiarazioni vanno presentate entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di presentazione di quelle cartacee.
Rimangono, in ogni caso, invariati i termini previsti per il versamento dell’IVA eventualmente dovuta per ogni periodo.
Se l’importo da versare è inferiore a lire 50.000, il versamento dovrà essere effettuato insieme a quello dovuto per il periodo successivo.
Di seguito un prospetto riepilogativo
degli adempimenti
| Periodo | Versamento | Presentazione
Mod. cartaceo |
telematico |
| 1° trimestre | 16 maggio | 31 maggio | 30 giugno |
| 2° trimestre | 16 agosto | 31 agosto | 30 settembre |
| 3° trimestre | 16 novembre | 30 novembre | 31 dicembre |
| 4° trimestre | 16 marzo
(in dichiarazione annuale) |
28 febbraio | 31 marzo |
| Periodo | Versamento | Presentazione
Mod. cartaceo |
telematico |
| Gennaio | 16 febbraio | 28 febbraio | 31 marzo |
| Febbraio | 16 marzo | 31 marzo | 30 aprile |
| Marzo | 16 aprile | 30 aprile | 31 maggio |
| Aprile | 16 maggio | 31 maggio | 31 luglio |
| Maggio | 16 giugno | 30 giugno | 31 luglio |
| Giugno | 16 luglio | 31 luglio | 31 agosto |
| Luglio | 16 agosto | 31 agosto | 30 settembre |
| Agosto | 16 settembre | 30 settembre | 31 ottobre |
| Settembre | 16 ottobre | 31 ottobre | 30 novembre |
| Ottobre | 16 novembre | 30 novembre | 31 dicembre |
| Novembre | 16 dicembre | 31 dicembre | 31 gennaio |
| Dicembre | 16 gennaio | 31 gennaio | 28 febbraio |
La circolare 24 marzo 1999 n. 68/E precisa, inoltre, che la presentazione della dichiarazione periodica relativa al 1° trimestre, da parte dei contribuenti con liquidazioni trimestrali dell’IVA, va effettuata entro il 31 maggio 1999, fermo restando al 16 maggio c.a. il termine per il versamento dell’imposta eventualmente dovuta in sede di liquidazione periodica.
La circolare ministeriale n. 68/E precisa che per l’anno 1999 i soggetti non tenuti alla dichiarazione IVA periodica, qualora intendano richiedere rimborso infrannuale, possono presentare, in alternativa all’apposita istanza (secondo quanto previsto dal D.M. 23 luglio 1975), un esemplare del modello di dichiarazione periodica.
Di seguito una tabella con le principali violazione e le rispettive sanzioni
| Violazione |
Minimo
|
Massimo
|
| Omissione della presentazione |
120%
L. 500.000 |
240%
|
| Infedeltà della dichiarazione |
100%
|
200%
|
| Redazione su modello non conforme |
L. 500.000
|
L .4.000.000
|
| Indebita detrazione |
100%
|
|
| Omesso o insufficiente versamento |
30%
|
|
| Mancata indicazione nei documenti di versamento degli elementi di identificazione del soggetto e per l’imputazione della somma versata |
L.200.000
|
L. 1.000.000 |
Si sottolinea che in presenza
di violazioni sostanziali (indebita detrazione, omessa o insufficiente
fatturazione, ecc.) si applicheranno sia le sanzioni previste per tali
violazioni che quelle relative alla dichiarazione periodica infedele e
dichiarazione annuale infedele. Nel caso di concorso di più violazioni
si applica la sanzione più grave aumentata a seconda dei casi da
un quarto al doppio.
Nel caso di ravvedimento operoso
non si applica il cumulo delle sanzioni perciò bisognerà
procedere al versamento delle somme ridotte per ogni singola violazione.