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  • L'introduzione dell'Euro
  • Schede carburanti
  • Termini emissione e registrazione fatture.
  • Termini di stampa registri tenuti in modo meccanografico
  • Acquisti intracomunitari
  • Rimborsi spese lavoratori autonomi e professionisti: quali somme assoggettare a i.v.a. o ritenuta.
  • Bolli su fatture
  • Scontrini fiscali errati.
  • Spese di rappresentanza
  • Competenza provvigioni agenti
  • L’introduzione dell’Euro

    A partire dal 1° Gennaio 1999 inizierà gradualmente il passaggio alla moneta unica Europea. Anche se il passaggio finale non avverrà che il 1° Gennaio 2002 (le banconote e le monete euro saranno disponibili solo a partire da quella data), la maggior parte delle imprese si saranno già confrontate con la nuova valuta poiché, dal 1° Gennaio 1999, sarà possibile effettuare volontariamente le transazioni a mezzo banca in euro. Conformemente al Regolamento euro, infatti, le banche dovranno trattare conversioni tra euro e unità monetarie nazionali durante il periodo di transizione.

    Durante questo periodo di transizione :

    Può quindi affermarsi che l’euro diventerà moneta scritturale, non cartacea, avente corso legale in tutti i Paesi dell’U.E.M. fin dal 1°.1. 1999 e che le singole monete nazionali dovranno considerarsi quali espressioni (unità di conto) di una stessa moneta: l’euro.

    Nella fase C, che si svolgerà dal 1°.1.2002 fino al massimo al 30.6.2002, l’euro, sia in banconote sia in monete metalliche, circolerà quale moneta avente corso legale nei Paesi UEM, accanto alle monete nazionali.

    Al termine di questa terza fase cesserà il corso legale delle varie monete nazionali.

    Conseguenze per le imprese:

    Durante il periodo transitorio l’utilizzo dell’Euro è facoltativo, quindi per le imprese non ci saranno obblighi o divieti per l’utilizzo della moneta di conto, per le rilevazioni contabili e per i pagamenti.

    Si avranno quindi le seguenti opzioni per la fatturazione, per la emissione di scontrini e per le operazioni di gestione in generale:

    1. Continuare ad utilizzare la moneta nazionale
    2. Adottare sin dall’inizio l’Euro come moneta di conto.
    3. Adottare nel corso del periodo 1999-2001 l’Euro come moneta di conto.
    4. Adottare un sistema misto multi valuta che permetta di tenere una doppia contabilità in Euro e in Lire.
    Come comportarsi se un vostro fornitore o un vostro cliente vuole regolare la transazione in Euro.

    Gli importi espressi in euro devono essere arrotondati al centesimo per eccesso, se la frazione è pari o superiore a 0,005 e, per difetto, se la frazione è inferiore a 0,005.

    Essendo il cambio definitivo pari a Lit. 1936,27 quindi Lit. 10.000.000 corrispondono a 5.164,5689 Euro che si arrotondano a 5.164,57 Euro, per contro Lit. 5.000.000 corrispondono a 2.582,2844 che vengono arrotondati a 2.582,28.

    Per quanto riguarda i pagamenti di imposte e tasse gli importi devono essere arrotondati all’unità di Euro; fino a 49 centesimi si arrotonda all’unità inferiore, da 50 centesimi in poi si arrotonda all’unità superiore

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    Schede carburanti

    Come vi dovrebbe essere già noto, dal 1/3/1998 a seguito dell'emanazione del D.P.R. 444/1997 le modalità di compilazione delle schede carburanti sono state modificate.

    A partire da tale data gli esercenti attività di impresa (quindi non i professionisti) devono indicare sulla scheda i chilometri risultanti dal contachilometri alla fine del periodo di riferimento. E' prevista anche la possibilità di utilizzare delle schede trimestrali.

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    Termini di emissione e registrazione delle fatture

    Di seguito sono elencati alcune tipiche operazioni imponibili e sono indicati i momenti a partire dai quali l'operazione assume rilievo ai fini iva e si è quindi obbligati alla emissione delle fatture:

    Operazione Effettuazione
    - cessioni di beni mobili consegna 
    fatturazione immediata - (entro lo stesso giorno)
    fatturazione differita - (entro 15 giorni del mese successivo) 
    - prestazioni di servizi pagamento
    - cessioni con contratti di somministrazione pagamento
    - cessioni con contratti estimatori pagamento
    - destinazione di beni dell'impresa a uso personale prelievo
    Se le cessioni prevedono effetti traslativi o costitutivi differiti rispetto alla consegna ( tranne le vendite con riserva di proprietà e le locazioni con clausola di trasferimento vincolante per entrambe le parti) esse si considerano effettuate al momento in cui si producono tali effetti.

    In caso di pagamento totale o parziale in via anticipata l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento. Perciò gli acconti versati prima della cessione di beni ( o prima o durante la prestazione) devono essere fatturati all'atto dell'incasso.

    - fatturazione anticipata
    la fattura può anche essere emessa anticipatamente e indipendentemente dai momenti sopra riportati, in tal caso il momento di effettuazione dell'operazione è la data di emissione della fattura.

    La registrazione sul registro delle vendite per le fatture immediate deve avvenire entro 15 giorni dalla data di emissione secondo l'ordine di numerazione, per le fatture differite entro il 15mo giorno del mese successivo.
    L'imposta delle fatture differite viene computata nella liquidazione del mese in cui si considera effettuata l’operazione, l'imposta relativa alle fatture immediate viene computata nella liquidazione del mese di emissione e non in quella del mese di registrazione se successiva, (es. fattura emessa il 25/10, registrata il 9/11, l'iva è computata nella liquidazione di ottobre).

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    Termini di stampa registri tenuti in maniera meccanografica

    Se  la contabilità è tenuta con mezzi meccanografici la digitazione delle fatture deve avvenire entro 60 giorni della effettuazione delle operazioni e comunque entro il termine per la liquidazione. Si ricorda che in difetto di trascrizione su carta dei dati dell'esercizio in corso la tenuta dei registri è considerata regolare  se in sede di controllo i dati sono aggiornati e vengono stampati contestualmente alla richiesta e in presenza dei verificatori.
    Perciò devono essere stampate entro il 31/12 le operazioni effettuate tra il 1 gennaio ed il 2  novembre, mentre per quelle successive vige il termine ordinario di 60 giorni, quindi dovranno essere stampate entro il 2 marzo (1/3 in caso di anni bisestili).

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    Acquisti intracomunitari

    Siete invitati in questo caso a segnalare la data di ricevimento della fattura intracomunitaria per permetterne la registrazione nei tempi previsti dalla normativa. Devono infatti essere registrate entro il mese di ricevimento o successivamente ma comunque entro 15 giorni dalla data di ricevimento.

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    Rimborsi spese per lavoratori autonomi e professionisti: quali somme assoggettare a i.v.a. o ritenuta.

    Sono escluse dalla base imponibile iva e irpef i rimborsi di anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché documentate, ( ad esempio spese per carte bollate,marche, diritti di cancelleria, imposte).

    Sono soggette a iva e a ritenuta i rimborsi spese a professionisti siano essi a piè di lista ( in questo caso i documenti di spesa devono essere cointestati al committente e al professionista), sia quelli a forfait : diarie, rimborsi chilometrici ecc.

    Nel caso di amministratori o sindaci di società o collaboratori coordinati e continuativi , quando non siano soggetti iva, tutte le somme sopra indicate non sono soggette a ritenuta d'acconto purché sostenute fuori del comune di domicilio fiscale del percipiente.

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    Bolli su fatture per importi esenti o esclusi da IVA

    Si ricorda a tutti e specialmente ai professionisti che quando in fattura sono presenti degli importi esclusi o esenti da IVA per un'ammontare superiore a L. 150.000 le fatture devono essere bollate (L. 2.500 ).

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    Scontrini errati

    Gli scontrini errati se non rilasciati possono essere annullati, e devono essere allegati allo scontrino di chiusura giornaliera con indicazione della causale dell'annullamento. Qualora fossero stati rilasciati, gli'errori devono essere annotati, nel registro dei corrispettivi o di prima nota entro lo stesso termine di annotazione dei corrispettivi.

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    Spese di rappresentanza

    Sono tali le spese effettuate per offrire al pubblico un'immagine positiva dell'azienda e si caratterizzano per la assenza di corrispettivo a differenza delle spese di pubblicità e propaganda.
    Si considerano tipicamente spese di rappresentanza gli omaggi, i beni con il marchio della azienda, i contributi per convegni e simili, oggetti d'arte o d'antiquariato o da collezione e così via.

    Ai fini delle imposte dei redditi sono deducibili solamente per un terzo del loro costo, e questa quota deducibile viene ripartita in cinque anni, cioè è consentito detrarre al massimo il 6,66% delle spese per cinque anni.
    Tale limitazione opera per quei beni ceduti gratuitamente di valore superiore a L. 50.000.
    I beni ceduti gratuitamente in seguito alla vendita di una certa quantità di beni e servizi non sono spese di rappresentanza ma sconti in natura.

    Ai fini IVA invece queste spese sono considerate comunque indetraibili, la cessione gratuita di beni che non rientrano nell'attività dell'impresa è di conseguenza operazione fuori dal campo iva.

    Se invece sono ceduti beni prodotti o commercializzati dall'impresa la loro cessione (salvo il caso di campioni di modico valore così contrassegnati in modo indelebile) è soggetta ad iva ed il loro acquisto consente la detrazione dell'imposta.

    In questo caso se ci si rivale dell'iva sul cliente viene emessa fattura sul valore normale dei beni, altrimenti si emette un'autofattura per omaggi o ancora si tiene l'apposito registro degli omaggi.

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    La provvigione segue la competenza
    Per le provvigioni attestazione di competenza.
    Per la certificazione delle ritenute sulle provvigioni si aggiunge una rilevante peculiarità. In base  all’articolo 25-bis del Dpr 600/73 gli agenti e i soggetti assimilati  (rappresentanti, procacciatori di  affari,mediatori eccetera) devono  scomputare le ritenute relative alle somme percepite in base al principio  di competenza purché le stesse siano già state operate al momento di presentazione della dichiarazione dei redditi.

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