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A partire dal 1° Gennaio 1999 inizierà gradualmente il passaggio alla moneta unica Europea. Anche se il passaggio finale non avverrà che il 1° Gennaio 2002 (le banconote e le monete euro saranno disponibili solo a partire da quella data), la maggior parte delle imprese si saranno già confrontate con la nuova valuta poiché, dal 1° Gennaio 1999, sarà possibile effettuare volontariamente le transazioni a mezzo banca in euro. Conformemente al Regolamento euro, infatti, le banche dovranno trattare conversioni tra euro e unità monetarie nazionali durante il periodo di transizione.
Durante questo periodo di transizione :
Nella fase C, che si svolgerà dal 1°.1.2002 fino al massimo al 30.6.2002, l’euro, sia in banconote sia in monete metalliche, circolerà quale moneta avente corso legale nei Paesi UEM, accanto alle monete nazionali.
Al termine di questa terza fase cesserà il corso legale delle varie monete nazionali.
Conseguenze per le imprese:
Durante il periodo transitorio l’utilizzo dell’Euro è facoltativo, quindi per le imprese non ci saranno obblighi o divieti per l’utilizzo della moneta di conto, per le rilevazioni contabili e per i pagamenti.
Si avranno quindi le seguenti opzioni per la fatturazione, per la emissione di scontrini e per le operazioni di gestione in generale:
Gli importi espressi in euro devono essere arrotondati al centesimo per eccesso, se la frazione è pari o superiore a 0,005 e, per difetto, se la frazione è inferiore a 0,005.
Essendo il cambio definitivo pari a Lit. 1936,27 quindi Lit. 10.000.000 corrispondono a 5.164,5689 Euro che si arrotondano a 5.164,57 Euro, per contro Lit. 5.000.000 corrispondono a 2.582,2844 che vengono arrotondati a 2.582,28.
Per quanto riguarda i pagamenti di imposte e tasse gli importi devono essere arrotondati all’unità di Euro; fino a 49 centesimi si arrotonda all’unità inferiore, da 50 centesimi in poi si arrotonda all’unità superiore
Come vi dovrebbe essere già noto, dal 1/3/1998 a seguito dell'emanazione del D.P.R. 444/1997 le modalità di compilazione delle schede carburanti sono state modificate.
A partire da tale data gli esercenti attività di impresa (quindi non i professionisti) devono indicare sulla scheda i chilometri risultanti dal contachilometri alla fine del periodo di riferimento. E' prevista anche la possibilità di utilizzare delle schede trimestrali.
Di seguito sono elencati alcune tipiche operazioni imponibili e sono indicati i momenti a partire dai quali l'operazione assume rilievo ai fini iva e si è quindi obbligati alla emissione delle fatture:
| Operazione | Effettuazione |
| - cessioni di beni mobili | consegna
fatturazione immediata - (entro lo stesso giorno) fatturazione differita - (entro 15 giorni del mese successivo) |
| - prestazioni di servizi | pagamento |
| - cessioni con contratti di somministrazione | pagamento |
| - cessioni con contratti estimatori | pagamento |
| - destinazione di beni dell'impresa a uso personale | prelievo |
In caso di pagamento totale o parziale in via anticipata l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento. Perciò gli acconti versati prima della cessione di beni ( o prima o durante la prestazione) devono essere fatturati all'atto dell'incasso.
- fatturazione anticipata
la fattura può anche essere emessa anticipatamente
e indipendentemente dai momenti sopra riportati, in tal caso il momento
di effettuazione dell'operazione è la data di emissione della fattura.
Se la contabilità è tenuta con mezzi
meccanografici la digitazione delle fatture deve avvenire entro 60 giorni
della effettuazione delle operazioni e comunque entro il termine per la
liquidazione. Si ricorda che in difetto di trascrizione su carta dei dati
dell'esercizio in corso la tenuta dei registri è considerata
regolare se in sede di controllo i dati sono aggiornati e vengono
stampati contestualmente alla richiesta e in presenza dei verificatori.
Perciò devono essere stampate entro il 31/12 le
operazioni effettuate tra il 1 gennaio ed il 2 novembre, mentre per
quelle successive vige il termine ordinario di 60 giorni, quindi dovranno
essere stampate entro il 2 marzo (1/3 in caso di anni bisestili).
Siete invitati in questo caso a segnalare la data di ricevimento della fattura intracomunitaria per permetterne la registrazione nei tempi previsti dalla normativa. Devono infatti essere registrate entro il mese di ricevimento o successivamente ma comunque entro 15 giorni dalla data di ricevimento.
Sono escluse dalla base imponibile iva e irpef i rimborsi di anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché documentate, ( ad esempio spese per carte bollate,marche, diritti di cancelleria, imposte).
Sono soggette a iva e a ritenuta i rimborsi spese a professionisti siano essi a piè di lista ( in questo caso i documenti di spesa devono essere cointestati al committente e al professionista), sia quelli a forfait : diarie, rimborsi chilometrici ecc.
Nel caso di amministratori o sindaci di società o collaboratori coordinati e continuativi , quando non siano soggetti iva, tutte le somme sopra indicate non sono soggette a ritenuta d'acconto purché sostenute fuori del comune di domicilio fiscale del percipiente.
Si ricorda a tutti e specialmente ai professionisti che quando in fattura sono presenti degli importi esclusi o esenti da IVA per un'ammontare superiore a L. 150.000 le fatture devono essere bollate (L. 2.500 ).
Gli scontrini errati se non rilasciati possono essere annullati, e devono essere allegati allo scontrino di chiusura giornaliera con indicazione della causale dell'annullamento. Qualora fossero stati rilasciati, gli'errori devono essere annotati, nel registro dei corrispettivi o di prima nota entro lo stesso termine di annotazione dei corrispettivi.
Sono tali le spese effettuate per offrire al pubblico
un'immagine positiva dell'azienda e si caratterizzano per la assenza di
corrispettivo a differenza delle spese di pubblicità e propaganda.
Si considerano tipicamente spese di rappresentanza gli
omaggi, i beni con il marchio della azienda, i contributi per convegni
e simili, oggetti d'arte o d'antiquariato o da collezione e così
via.
Ai fini delle imposte dei redditi sono deducibili solamente
per un terzo del loro costo, e questa quota deducibile viene ripartita
in cinque anni, cioè è consentito detrarre al massimo il
6,66% delle spese per cinque anni.
Tale limitazione opera per quei beni ceduti gratuitamente
di valore superiore a L. 50.000.
I beni ceduti gratuitamente in seguito alla vendita di
una certa quantità di beni e servizi non sono spese di rappresentanza
ma sconti in natura.
Ai fini IVA invece queste spese sono considerate comunque indetraibili, la cessione gratuita di beni che non rientrano nell'attività dell'impresa è di conseguenza operazione fuori dal campo iva.
Se invece sono ceduti beni prodotti o commercializzati dall'impresa la loro cessione (salvo il caso di campioni di modico valore così contrassegnati in modo indelebile) è soggetta ad iva ed il loro acquisto consente la detrazione dell'imposta.
In questo caso se ci si rivale dell'iva sul cliente viene emessa fattura sul valore normale dei beni, altrimenti si emette un'autofattura per omaggi o ancora si tiene l'apposito registro degli omaggi.