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J.J.
Rousseau
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In particolare entrambi i titolari sono esperti in tematiche ultras, approfondite dal punto di vista sociologico e mass-mediale, la cui conoscenza è indispensabile per poter entrare nelle logica della materia, che non va trattata con un'arida applicazione del diritto ma coordinata con i fattori esterni che, inevitabilmente, incidono sulla stessa in modo decisivo. Nella materia, i pareri vengono offerti gratuitamente, ma è necessario inviare immediatamente via fax i provvedimenti inviati dalla questura, con il recapito telefonico, visto i tempi ristrettissimi in cui si devono predisporre ricorsi ed istanze. Possiamo dire che inn questi casi siamo in grado di dare una prognosi praticamente sicura dell'eventuale accoglimento dei ricorsi e dei tempi di attesa necessari, |
| comma 1. Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, e all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, della presente legge, ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore puo' disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonche' a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime. | Il
legislatore ha ritenuto di dover inserire, forse ultroneamente, alcune
contravvenzioni previste da alcune leggi di P.S. che, per sintetizzare,
possono essere riassunte nel
a) divieto di portare fuori dalla propria abitazione oggetti atti ad offendere (e tra questi, nota bene, non sono ricomprese le aste di bandiera); b) divieto di travisarsi (nascondersi il volto in qualsiasi modo); c) divieto di accedere agli stadi con emblemi e simboli vietati dalla legge. Questo capoverso ha due novità significative, di cui la seconda introdotta a seguito dell'emendamento apportato al decreto-legge in sede di conversione. La prima novità è quella concernente il divieto di cui al punto b), in quanto già precedentemente per le altre fattispecie i contravventori venivano "diffidati". Diverse questure, in realtà, ancor prima di questa novità legislativa, applicavano il DASPO nei confronti di chi si travisava (ad esempio la Questura di Udine), e quindi possiamo dire che non vi è alcuna novità significativa con l’inserimento di detti richiami normativi. Non è neppure nuovo il fatto che si possa essere diffidati ex art. 6 bis commi 1 e 2 per aver lanciato oggetti contundenti o artifizi pirotecnici in occasione di una manifestazione sportiva, in quanto già prima le questure diffidavano, a ragione, per tali motivi. L’unica vera novità introdotta in questo primo comma è forse per le violazioni più lievi, che vengono ora punite con severità: può essere diffidato, ma solo se ne deriva pericolo per la pubblica incolumità o per la sicurezza pubblica, chi supera una recinzione o separazione dell’impianto sportivo ove si svolga una manifestazione agonistica. In altre parole, chi scavalca. Anche chi invade il campo di gioco durante la partita potrà essere diffidato. Il legislatore, poi, dopo aver sostituito la parola “sportive” con “agonistiche”, l'ha nuovamente risostituita, in sede di conversione, con "sportive". Ad evitare dubbi, alla fine della legge vi è l'interpretazione autentica della norma, che spiega cosa si intende per "manifestazioni sportive". Infine viene specificato che la violenza usata può essere sulle persone o sulle cose: anche la formula precedente, seppur più generica, ricomprendeva la fattispecie sicché non si può parlare di novità. L'altra novità importante, introdotta in sede di conversione, è quella che prevede la possibilità per il questore di "diffidare" anche coloro che, nel corso degli ultimi 5 anni siano stati condannati (anche solo in primo grado) per le ragioni previste dal medesimo comma. Ciò significa che il questore, se non ha emesso per una qualche ragione la "diffida" nei confronti di una persona denunciata, potrà comunque farlo in un momento successivo. Di fatto la disposizione è di difficile applicazione pratica, in quanto le questure "diffidano" non tanto sulla base delle condanne quanto sulla base delle sole denunce. |
| comma 2. Alle persone alle quali e' notificato il divieto previsto dal comma1, il questore puo' prescrivere, tenendo conto dell'attività lavorativa dell'invitato, di comparire personalmente una o piu' volte negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1."; | Anche
il fatto di dover comparire più volte negli orari indicati non è
una novità, in quanto già le questure adottavano tale rimedio.
L'unica differenza rispetto al passato è che ora viene scritto che l'ordine di presentarsi può essere dato "nel corso della giornata", e quindi anche in orari insoliti, se ritenuto dalla questura. Ed in più c'è una novità "garantista" nei contronti dei sottoposti, introdotta con la legge di conversione: il questore deve tenere conto dell'attività lavorativa del soggetto nel disporre l'obbligo di comparizione. Anche in questo caso, di fatto, l'intenzione del legislatore è buona, ma non tiene conto del fatto che le questure emettono i provvedimenti senza dare in alcun modo agli interessati la possaibilità di dire alcunché nel procedimento amministrativo, sicché è lecito chiedersi in quale modo gli interessati possono far conoscere alle questure l'attività lavorativa svolta se non dopo aver subito il provvedimento! Il DASPO è infatti una misura di prevenzione e, in quanto tale, non deve essere punitiva. In questo senso potrebbero essere formulate eccezioni di legittimità dei provvedimenti questorili. |
| comma 2-bis. La notifica di cui al comma 2 deve contenere l'avviso che l'interessato ha facolta' di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento. | E’
stato necessario inserire questo comma in quanto la Corte Costituzionale
aveva dichiarato l’illegittimità del precedente articolo nella parte
in cui non lo prevedeva.
Rimane però irrisolto il problema del termine concesso all’interessato per poter produrre memorie al G.i.p., giacché lo stesso non è specificato da nessuna parte ed i termini di convalida non sono certi: il G.i.p., infatti, può convalidare il provvedimento nelle 48 ore successive a quelle riservate al P.M. per valutare la fondatezza dei presupposti. Questo vuol dire che può procedere alla convalida impiegando un solo minuto, e ciò preclude all’interessato la possibilità di difendersi che pure gli è concessa. Ed è auspicabile che la Corte Costituzionale, che prima o poi verrà investita della questione, possa finalmente fare chiarezza in quella che è una palese violazione del diritto di difesa, attualmente risolto, caso per caso, dalle sezioni I e III della Corte di Cassazione con decisioni sorprendenti: basti pensare che in due situazioni identiche, l'una decisa in data 09.10.2001 e l'altra in data 10.10.2001 dalla stessa sezione della S.C. - la terza - vi sono stati esiti diametralmente opposti. Nell'un caso veniva annullata l'ordinanza del g.i.p. che convalidava l'obbligo di presentazione, nell'altro il ricorso veniva respinto! |
| comma
3.La prescrizione di cui
al comma 2 ha effetto a decorrere dalla prima
manifestazione successiva alla notifica all'interessato
ed e' immediatamente comunicata al
procuratore della Repubblica presso il tribunale
o al procuratore
della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, se l'interessato e' persona minore di eta', competenti con riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio di questura. Il pubblico ministero, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari. Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico ministero con decreto motivato non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive. |
Nulla
è cambiato, nel merito, rispetto alla versione precedente. Ma la
nuova versione è leggermente più chiara: il P.M., se ritiene
la sussistenza dei presupposti, entro 48 ore dalla notifica della diffida
deve chiedere la convalida del disposto obbligo di presentazione alla P.G.
(che è una limitazione della libertà personale) al G.i.p.
E ciò deve essere fatto con decreto motivato. Il legislatore non sa (o fa finta di non sapere) che i p.m. si limitano ad usare dei fogli prestampati, ove appongono, senza neanche leggere nella maggior parte dei casi, timbro e firma, e quindi lo scrupolo garantista del "decreto motivato" cade di fronte alla prassi antigarantista delle procure. Il G.i.p., entro le successive 48 ore, deve convalidare - se lo ritiene - la prescrizione. Tali termini sono perentori, sicché se la richiesta di convalida viene effettuata dopo 48 ore dalla notifica del provvedimento o se la convalida viene effettuata dopo le 48 ore successive le prescrizioni imposte perdono efficacia, senza il bisogno di alcun provvedimento questorile. Il legislatore, come già dianzi detto, ha tuttavia perso l’occasione buona per chiarire due amletici dubbi che già affliggevano la precedente normativa: - il secondo termine di 48 ore decorre dallo spirare del primo o dalla richiesta del P.M., che può intervenire anche prima che il primo termine sia del tutto decorso? - se il G.i.p può convalidare nelle 48 ore successive (e quindi anche un minuto dopo la richiesta del P.M. o lo spirare del termine a secondo dell’interpretazione che si dà dell legge), come può l’interessato - così come gli è stato consentito dalla Corte Costituzionale - presentare memorie in un termine di cui non si conosce né l’inizio, né la fine ed è quindi sommamente incerto? |
| comma 4. Contro l'ordinanza di convalida è proponibile il ricorso per Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza. | C'è poco da intepretare. L'unica questione riguarda i termini per proporre ricorso. Le questure scrivono 60 gg., a parere del sottoscritto dovrebbero essere 15, trattandosi di procedimento in camera di consiglio. LA Corte non si è comunque sinora posto il problema, accogliendo anche i ricorsi presentati dopo il 15° giorno. L'eventuale accoglimento del ricorso, si badi, elimina solo l'obbligo di presentazione alla P.G., e non il divieto di andare alle manifestazioni sportive, ameno che la Corte stessa non decida in tal senso (E' più raro ma è avvenuto) |
| comma
5. Il divieto di cui al comma
1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma 2 non possono
avere durata superiore a tre anni e sono revocati o modificati
qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria,
siano venute meno o siano mutate le condizioni
che ne hanno giustificato l'emissione.
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Si
tratta della novità più significativa.
Anzitutto viene aumentato il termine massimo di durata della diffida, da uno a tre anni. Questo vuol dire che in base alla pericolosità del soggetto, ricavata dalla gravità del fatto contestato, la persona può essere diffidata dall’accedere agli stadi fino a tre anni, con connesso obbligo di firma. Ma è anche significativo il fatto che mentre precedentemente la diffida veniva revocata (oltre che per un’eventuale autonoma decisione del Questore su istanza di parte) solo in caso di archiviazione del procedimento penale a cui la denuncia aveva dato origine, ora invece potrà essere revocata non solo in caso di archiviazione, ma anche per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Ciò potrebbe voler dire che sia il P.M. che indaga sul fatto-reato, sia il G.i.p. che ha convalidato il provvedimento - nel caso invece che la diffida sia stata comminata senza che sia stato commesso un reato - può, evidentemente su istanza di parte, ordinare la cessazione della misura amministrativa. Quindi: se sono venute meno le condizioni che hanno giustificato l’emissione del DASPO (archiviazione del procedimento penale, cessata pericolosità sociale del prevenuto ecc. ecc.) lo stesso deve essere revocato; se invece tali condizioni sono mutate (ad esempio: in un’ottica rieducativa, in alcune questure viene fatta firmare al “daspato” una dichiarazione d’intenti di ben comportarsi per il futuro), allora il divieto e le prescrizioni possono essere modificate dalla stessa questura, ad istanza di parte. |
| comma 6. Il contravventore alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e' punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa fino a lire tre milioni. | La
pena per chi contravviene ai commi 1 e 2 è la reclusione, e non
più l'arresto.
Quindi: chi contravviene al divieto di andare allo stadio può essere arrestato in flagranza, giudicato per direttissima e condannato alla reclusione fino a 18 mesi o ad una multa fino a 3 milioni. Chi invece non va a firmare al commissariato può essere solo denunciato. |
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leggi la sua vecchia formulazione |
Leggi il relativo commento, prima che lo stesso venisse abrogato. |
| comma 8. Nei casi di cui ai commi 2, 6 e 7, il questore può autorizzare l'interessato, per gravi e comprovate esigenze, a comunicare per iscritto allo stesso ufficio o comando di cui al comma 2 il luogo di privata dimora o altro diverso luogo, nel quale lo stesso interessato sia reperibile durante lo svolgimento di specifiche manifestazioni agonistiche. | Il comma non ha bisogno di interpretazioni. Al riguardo va presentata al questore un'apposita istanza, naturalmente per tempo e non all'ultimo istante. Lo stesso dicasi se ci si vuole recare a firmare occasionalmente in un commissariato diverso da quello di residenza. |
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ARTICOLO
6 BIS
Lancio
di materiale pericoloso, scavalcamento ed invasione
di campo
in occasione
di manifestazioni sportive.
| comma 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque lanci corpi contundenti o altri oggetti, compresi gli artifizi pirotecnici, in modo da creare un pericolo per le persone, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. | Il
tenore dell’articolo è chiaro. E’ una norma di carattere penalistico
che, con il decreto legge in esame, è andata a specificare alcuni
comportamenti non ammessi nelle manifestazioni sportive.
Interessante è il richiamo agli artifizi pirotecnici. Come anche in precedenza, non può essere diffidato chi detiene o introduce nei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive un artifizio pirotecnico ma solo chi lo lanci, così come si evince dal tenore letterale dell’articolo. E' anche disposto dalla norma che tale reato si concretizza allorquando il lancio di oggetti si traduca in un pericolo per le persone. Non commette alcun reato, quindi la persona che lanci un oggetto in un punto in cui non vi è pubblico. |
| comma 2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto, ovvero, nel corso delle manifestazioni medesime, invade il terreno di gioco, e' punito, se dal fatto deriva un pericolo concreto per le persone, con l'arresto fino a 6 mesi o con l'ammenda da lire trecentomila a lire due milioni. | Anche
qui, la norma è chiara.
Chi scavalca una qualche recinzione in uno stadio può essere condannato alla pena dell'arresto fino a 6 mesi o con un'ammenda. Non può, quindi, essere arrestato: in questo caso l'arresto è previsto come pena, e non come misura. Quanto sopra si applica anche a chi invade il campo durante la partita. Perchè ciò avvenga, però è necessario che ci sia un pericolo concreto per le persone. LA modifica apportata con la conversione in legge è significativa. E' stata eliminata la frase "sicurezza pubblica" e sostituita con "pericolo concreto per le persone". Ciò vuol dire che se una persona scavalca una recinzione, e ciò non apporta alcun pericolo concreto (un pericolo concreto può aversi se scavalcando si rischia di travolgere alcune persone, ad esempio), la stessa non potrà né essere denunciata né, tantomeno, "diffidata". Nelle more della vigenza del D.L. pre-emendamenti, invece, molte persone sono state diffidate per ragioni simili. |
| comma 3 Nel caso di condanna per i reati di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 6, comma 7. |
Il legislatore ha dimenticato di eliminare questo comma: il comma 7 dell'art. 6 così come modificato dalla L. 377/01, infatti, è stato soppresso. La legge 377/2001 dispone infatti che "al comma 1 (del D.L. 336 del 20.08.2001, n.d.r.), lettera c), il capoverso 7 è soppresso". Il giudice non potrà quindi applicare alcun ulteriore obbligo con la condanna per i reati di cui sopra. |
ARTICOLO 6 TER
| comma 1 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, venga trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali e petardi ovvero di altri strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, è punito con l'arresto da tre a diciotto mesi e con l'ammenda da 150 a 500 euro. | Articolo introdotto con la conversione in legge del D.L. 24.02.2003: è reato portare artifizi pirotecnici allo stadio ma, attenzione, non si può essere diffidati per questo. L'art. 6 comma 1 della stessa legge, infatti, non prevede che la violazione dell'art. 6 ter possa dar luogo a provvedimento di "DASPO". |
§ § §
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ARTICOLO
7
Turbativa
di competizioni agonistiche.
| comma 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque turba il regolare svolgimento di una competizione agonistica è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila. | La norma non ha bisogno di interpretazioni. |
| comma 2. La competenza ad irrogare la sanzione spetta al prefetto ed i proventi sono devoluti allo Stato. |
| comma 1. Per urgenti e gravi necessità pubbliche connesse allo svolgimento di manifestazioni sportive, il prefetto, al fine di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, può disporre, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato per la circostanza da rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali e del C.O.N.I., il differimento dello svolgimento di manifestazioni sportive ad altra data ritenuta idonea ovvero, in situazioni connotate dalla permanenza del pericolo di grave turbativa, il divieto dello svolgimento di manifestazioni sportive per periodi ciascuno di durata non superiore ai trenta giorni. | Disposizione introdotta con la novella del 2003. |
§ § §
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ARTICOLO
8
Effetti
dell'arresto in flagranza durante
o in occasione
di manifestazioni sportive.
| comma 1. Nei casi di arresto in flagranza o di arresto eseguito a norma dei commi 1-bis e 1-ter per reato commesso durante o in occasione di manifestazioni sportive, i provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive. | Nel
momento in cui il giudice, pur convalidando l'arresto, rimetta in libertà
il soggetto, potrà prescrivere il divieto di accedere ai luoghi
ove si svolgono manifestazioni sportive.
Lo stesso può accadere allorquando il giudice, pur condannando l'imputato, gli concede la sospensione della pena. |
| comma 1-bis. Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, l'arresto è altresì consentito nel caso di reati di cui all'art. 6 bis, comma 1, e all'art. 6, commi 1 e 6, della presente legge. | Con la nuova legge antiviolenza del 2003, si può essere arrestati anche nel caso di lanci di oggetti oltre che ne casi "normali" previsti dal comma 1 dell'art. 6. Senza senso è il richiamo al comma 6 dell'art 6, visto che lo stesso stabilisce unicamente la pena per chi contravviene alla norma. |
| comma 1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto, per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'art. 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi oggettivi dai quali emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta l'autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le trentasei ore dal fatto. | La novità più discussa della novella del 2003. Viene introdotta la c.d. flagranza differita, fortemente sospettata di incostituzionalità. |
| comma 1-quater. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati dal comma 1-bis, l'applicazione delle misure coercitive è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura penale. | In
buona sostanza il giudice può applicare misure coercitive (carcere,
arresti domiciliari, obbligo di presentazione alla P.G., obbligo di dimora)
anche se la pena prevista per il reato commesso (rientrante in quelli di
cui all'art. 6, comma 1 ed art. 6 bis) rientra in una possibile
sospensione della stessa. In altre parole, il giudice può stabilire
la custodia cautelare in carcere anche per un semplice lancio di oggetti
la cui pena massima non supera i 18 mesi di reclusione.
E' il solo caso dell'intero ordinamento italiano, che fa giustamente gridare allo scandalo i seri cultori del diritto. |
| art. 1 bis della legge di conversione del D.L. 24.02.2003: Le disposizioni di cui ai commi 1 ter e 1 quater dell'art. 8 della legge 13 dicembre 1989 n. 401, introdotti dall'art. 1 del presente decreto, hanno efficacia fino al 30 giugno 2005. | Si
tratta di un articolo del tutto autonomo rispetto alla legge 401/89 e non
fa parte di essa.
Consapevole della gravità e della possibile incostituzionalità dei commi 1 ter e 1 quater, il Legislatore ha introdotto un termine per la cessazione di efficacia delle norme varate. |
§ § §
§ § § § § § § § § § §
ARTICOLO
8 BIS
Casi di
giudizio direttissimo
| comma
1. Per i reati indicati nell'articolo
6, comma 6, nell'articolo 6-bis, commi 1 e 2, e nell'articolo
8, comma 1, si procede sempre con
giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.
|
Chiunque
viola la diffida o non si presenta al Commissariato di P.S. negli orari
imposti viene giudicato per direttissima.
Lo stesso vale anche per chi lancia oggetti contundenti o per chi scavalca o invade il terreno di gioco. Improprio appare invece il richiamo all’art. 8 comma 1, giacché lo stesso non configura un’ipotesi di reato. Ciò che doveva essere richiamato, semmai, era il primo comma dell’art. 6. Comunque, chi si rende responsabile di episodi di violenza ecc. ecc., anche se viene individuato dopo mesi e mesi, verrà giudicato per direttissima. Precedentemente alla conversione in legge di questo decreto, solo in caso di arresto in flagranza o quasi flagranza si procedeva al giudizio direttissimo, essendo questo un principio generale dell’ordinamento giuridico codificato nell’art. 449 c.p.p. |
§ § § § § § § § § § § § § §
ARTICOLO
8 TER
Trasferte
| comma
1. Le norme della presente legge
si applicano anche ai fatti commessi in occasione
o a causa di manifestazioni sportive durante i trasferimenti da o
verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni.
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NORME DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA
| 1. Per manifestazioni sportive ai sensi degli articoli 1 e 2, si intendono le competizioni che si svolgono nell'ambito delle attivita' previste dalle federazioni sportive e dagli enti e organizzazioni riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). | |
| 2.
All'articolo
6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401,per incitamento,
inneggiamento e induzione alla violenza deve
intendersi la specifica istigazione alla
violenza in relazione a
tutte le circostanze indicate nella prima parte del comma". |
Questa interpretazione autentica richiederebbe un'altra interpretazione autentica per poterla comprendere. Sembra tuttavia che il legislatore voglia ritenere integrata la fattispecie quando il soggetto istighi in modo concreto e specifico alla violenza. |
art. 1 quater
| comma 1 I titoli di accesso agli impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unità in occasione di competizioni riguardanti il gioco del calcio sono numerati. | Lo erano anche prima. |
| comma 2 I'ingresso agli impianti di cui al comma 1 deve avvenire attraverso varchi dotati di metal detector, finalizzati all'individuazione di strumenti di offesa e presidiati da personale appositamente incaricato, ed è subordinato alla verifica elettronica della regolarità del titolo di accesso mediante l'utilizzo di apposite apparecchiature. | Chi ha previsto i metal detector non è mai stato in uno stadio ed ha scarsissima conoscenza del problema. I tifosi sono separati nello stadio e la maggior parte degli incidenti avviene fuori gli impianti. |
| comma 3 gli impianti di cui al comma 1 devono essere dotati di strumenti che consentano la registrazione televisiva delle aree riservate al pubblico sia all'interno dell'impianto che nelle sue imemdiate vicinanze. | |
| comma 4 gli impianti di cui al comma 1 devono essere dotati di mezzi di separazione che impediscano che i sostenitori delle due squadre vengano in contatto tra loro o possano invadere il campo. | Norma inutile. E' già così. |
| comma 5 le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono attuate dalle società utilizzatrici degli impianti di cui al comma 1 in accordo con i proprietari degli stessi | |
| comma 6 (omissis) | Riassuntivamente:
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge devono essere
stabilite le modalità di attuazione dei commi 1, 2 e 4. Il comma
3 deve invece essere attuato entro 4 mesi.
I commi 1, 2 e 4 andranno applicati a partire dal 2005, il comma 3 dal 1° agosto 2004. |
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13 dicembre 1989 Recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive. |
20 agosto 2001, n. 336, Modifiche alla legge 13 dicembre 1989 n. 401, e successive modificazioni |
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336 (GU n. 245 del 20-10-2001) |
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amministrativa n. 241/90 |
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informazioni generali |
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